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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/03/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie lavoro e previdenza
Il Giudice designato, dott. Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza del 18 Marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento avente n. r.g 2407/2018 tra,
( , residente in [...]; Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in Messina Via G. Bruno 106 presso lo studio dell'Avv.to
Gianfilippo Ceccio, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
con sede in Roma, Via G. Grezer 14(c.f. e p.i. Controparte_1
) subentrata a titolo universale a , giusta disposizione di P.IVA_1 Controparte_2
cui all'art. 76 del D.L. 25.5.2021 n.73, convertito con modificazioni dalla Legge 23.7.2021
n.106, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Assunta Costanza, giusta procura in atti
Resistente
E
in persona del Presidente, legale Controparte_3 rappresentante pro - tempore, con sede in Roma, C.F.: , partita iva n. P.IVA_2
, il quale agisce in proprio e quale procuratore speciale (giusta atto per Notar P.IVA_3
Dott.ssa Notaio in Tivoli, in data 3 luglio 2014, Rep. 37521 – Racc. 5762, Persona_1 registrato a Tivoli in pari data al n. 3404 Serie 1T,) della “Società di cartolarizzazione dei crediti , rappresentato e difeso, per procura generale alle liti per atto Controparte_4 del Notaio dott. di Roma, del 21.7.2015, n. Repertorio 80974, rogito 21569, Parte_2
dall'avv. Maria Cammaroto, elettivamente domiciliato, con il suo procuratore, ai fini del presente giudizio, in Messina, via Tommaso Capra Is. 301 bis, presso l'Avvocatura
Distrettuale dell' giusta procura in atti CP_3
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Esposizione dei fatti di causa.
Con ricorso depositato in data 08/5/2018 il sig. proponeva opposizione avverso Pt_1
l'intimazione di pagamento n. 29520189000094180000, notificata in data 19.04.2018, nonché avverso l'avviso di addebito presupposto n. 59520120000182944000.
Avverso i suddetti atti frapponeva i seguenti motivi di opposizione:
1) Illegittimità dell'intimazione di pagamento per difetto e/o carenza di motivazione e di allegazione;
2) Illegittimità dell'atto impugnato per difetto di prova, omessa allegazione degli atti presupposti, violazione del diritto di difesa;
3) Mancata conoscenza legale degli atti intermedi;
omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli atti prodromici;
4) Decadenza dal potere di riscuotere ex art. 25 del D.Lgs. n. 46/1999; Prescrizione della richiesta impositiva;
5) Illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione di legge – Illegittima richiesta degli interessi di mora.
Chiedeva, pertanto, la sospensione dell'atto impugnato e l'annullamento della cartella opposta.
Si costituivano in giudizio gli enti resistenti contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, eccepivano la tardività del ricorso attesa la regolare notifica del prodromico avviso di addebito.
Evidenziavano che nessuna prescrizione era maturata in considerazione della notifica, medio tempore, dell'intimazione di pagamento n.29520159005890967/000 ritualmente eseguita, a mani dello stesso ricorrente, in data 11.12.2015.
Essendo la causa di natura documentale le parti venivano rimesse all'odierna udienza di discussione previo scambio di note scritte.
2. Esame delle domande del ricorrente
In ossequio al principio della ragione più liquida la presente vertenza può essere decisa con lo scrutinio dell'eccezione di prescrizione del credito contributivo avanzata dal ricorrente.
Risulta dagli atti versati in giudizio che l'avviso di addebito n. 59520120000182944000 (atto presupposto all'intimazione di pagamento impugnata nel presente giudizio) sarebbe stato notificato in data 27/3/2012 a mani di una dipendente del . Pt_1
Prescindendo dalla regolarità di tale notifica, risulta per tabulas che tra la data di notifica dell'avviso di addebito e la data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta
(19/4/2018) sono trascorsi oltre cinque anni.
La pretesa contributiva, pertanto, si è irrimediabilmente prescritta.
Ader a tale eccezione oppone la notifica di un atto interruttivo, ovvero l'intimazione di pagamento n.29520159005890967/000 ritualmente eseguita, a mani dello stesso ricorrente, in data 11.12.2015.
Tuttavia, l'ente di riscossione non produce la citata intimazione e l'avviso di ricevimento depositato non può essere ricondotto in alcun modo all'avviso di addebito n.
59520120000182944000.
Il ricorso, pertanto, è fondato e va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono determinate ai sensi del D.M. 55/2014 e
147/22 come da dispositivo.
P.Q.M.
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio
NRG 2407/2018, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione:
1) Accoglie il ricorso e dichiara prescritto l'avviso di addebito n.
59520120000182944000 e conseguentemente dispone l'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata;
2) Condanna e in solido al pagamento delle spese di lite in favore della CP_3 CP_5
ricorrente quantificate in € 5.391,00 oltre spese generali, iva e cpa e rimborso del C.U. come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Messina il 19.3.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando