Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 24/04/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N.515 / 2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 515 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 e vertente
TRA
La sig.ra. , nata nelle Filippine il 11/09/96 residente a [...]in Parte_1
Foglia, in Strada Provinciale per Mondaino, n. 7/D,
E il sig. , nato in [...] il [...] residente a [...]
71, Rimini, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti,dall' Avv. Merati Eleonora.
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 11/10/2024, i ricorrenti, deducevano:
“le parti sono genitori di , nato a [...] il [...], residente a [...]
in Foglia, in strada Provinciale per Mondaino, n. 7/D codice fiscale , C.F._1
- le parti hanno convissuto more uxorio ma dal 05/06/23 la convivenza è cessata. I rapporti sierano deteriorati e non era più possibile proseguire in tal senso;
- la Sig.ra ed il bambino hanno lasciato la casa famigliare e vivono a Montecalvo Pt_1
in
Foglia con i nonni materni (Doc. 2);
- il papà del minore continua a risiedere a Rimini, (Doc. 3);
- le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni inerenti il minore ed intendono altresì regolamentare i loro rapporti patrimoniali;
- La Sig.ra sta studiando per conseguire il diploma di V superiore Pt_1
il suo reddito netto negli ultimi tre anni è stato pari a zero;
- Non ha beni intestati, né mobili registrati, né immobili;
- Il Sig. dichiara di svolgere la professione di meccanico presso la stessa azienda dal Pt_2
2018 come si evince dalla busta paga che si allega (Doc. 4), il suo reddito per l'anno 2023
è stato di € 36.279,00 (Doc.4);
- E' proprietario di un'automobile e di una motocicletta come da documenti allegati
(Doc.5);”.
Pertanto, sulla base di tali argomentazioni, domandavano, l'accoglimento delle seguenti condizioni in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale:
A) Disporre l'affidamento esclusivo del minore alla mamma, con collocamento e Per_1
residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della mamma. Il papà come già esplicitato è assente, poco interessato al bambino e concorde nel concedere l'affidamento esclusivo alla mamma. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. La Sig.ra avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria Pt_1
residenza e quella del figlio , purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In Per_1 caso di trasferimento della residenza la Sig.ra sarà tenuta a darne notizia al Sig. Pt_1
con congruo preavviso;
Pt_2
B) Disporre l'autorizzazione al rilascio del passaporto e di ogni altro documento alla mamma senza la preventiva autorizzazione del papà;
C) Disporre che il Sig. verserà alla Sig.ra fino al compimento di anni 6 del Pt_2 Pt_1
minore la somma di € 500,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento del figlio
, somma che sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario Per_1
e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat. L'assegno unico sarà interamente di competenza della mamma;
D) Dal compimento del 7° anno il Sig. verserà la somma di € 600,00 mensili, alle Pt_2
medesime condizioni del punto C);
E) Disporre a carico del Sig. il 70% delle spese straordinarie relative il figlio secondo Pt_2
le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Pesaro che si allega
(Doc. 6);
F) Per le frequentazioni di con il minore, disporre così come concordato tra le parti Pt_2
che la mamma consentirà al papà di fare visita al minore quando lui ne farà richiesta con preavviso di almeno due giorni, compatibilmente con gli impegni e le esigenze del minore.
Per il momento il minore che ha 22 mesi è troppo piccolo per disporre diversamente;
G) Disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite”.
All'esito del deposito, in data 08.01.2025, delle note scritte in sostituzione dell'udienza con le quali le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso introduttivo chiedendone l'accoglimento, in data 22.02.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per decisione.
OSSERVA IL COLLEGIO
Non vi sono ragioni oggettive che inducano a ritenere non accoglibili le condizioni stabilite dalle parti in via congiunta nel ricorso presentato il 11 ottobre 2024 e confermate nelle note scritte dell' 08 gennaio 2025.
Entrambe le parti hanno, infatti, congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore , di Per_1
soli 22 mesi, sono da considerarsi confacenti al suo preminente interesse.
Tenuto conto della tenera età del minore è invero da ritenersi soddisfacente per l'interesse dello stesso nonché conforme ai principi regolatori della materia, anche quanto stabilito dai genitori circa le modalità di frequentazione, avendo questi ultimi concordato che sia il padre a recarsi in visita nell'abitazione materna così privilegiando, per il momento, il mantenimento dell'habitat domestico del minore cui in ogni caso sarà garantito Per_1
l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DISPONE in conformità alle condizioni indicate nel ricorso congiunto presentato in data 11 ottobre 2024 riportate in parte motiva e confermate nelle note scritte dell'08 gennaio 2025.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Urbino, il 15.04.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Vera Colella dott. Egidio De Leone