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12 aprile 1983
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1 gennaio 1999
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15 giugno 2022
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Art. 8. Indennita' supplementare di marcia e prontezza operativa
Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, limitatamente ai giorni di effettivo servizio collettivo, in drappelli di almeno 10 uomini compresi i militari di truppa, fuori dall'ordinaria sede di servizio, per la durata di almeno 8 ore, spetta l'indennita' supplementare di marcia nella misura mensile del 180 per cento dell'indennita' d'impiego operativo stabilita in relazione al grado e alla anzianita' di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella. (3) ((10))
COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R 16 MARZO 1999, N. 255 .
Agli allievi delle accademie militari, agli allievi ufficiali di complemento, agli allievi sottufficiali, ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati o in servizio continuativo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica le indennita' di cui ai commi precedenti sono corrisposte nella misura mensile di lire 90.000 e ai graduati e militari di truppa in servizio di leva delle predette forze armate nella misura mensile di lire 60.000.
--------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R 10 maggio 1996, n.360 ha disposto (con l'art. 4,comma 2)che "A decorrere dal 1 gennaio 1997, per il personale di cui all'art. 1, comma 1, la misura mensile dell'indennita' supplementare di marcia prevista dall' art. 8, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78 , e ridotta dal 180 al 150 per cento dell'indennita' d'impiego operativo stabilita per il personale della XIII fascia della tabella I della legge 23 marzo 1983, n. 78 , come sostituita dall' art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394 ." --------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56 ha disposto (con l'art. 13, comma 21) che "A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare, limitatamente ai giorni di effettivo servizio collettivo, in drappelli di almeno 10 uomini compresi i militari di truppa, fuori dall'ordinaria sede di servizio, per la durata di almeno 4 ore, comprese le attivita' formative, spetta l'indennita' supplementare di marcia, di cui all' articolo 8, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78 , nella misura mensile del 280 per cento dell'indennita' d'impiego operativo di base".
Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, limitatamente ai giorni di effettivo servizio collettivo, in drappelli di almeno 10 uomini compresi i militari di truppa, fuori dall'ordinaria sede di servizio, per la durata di almeno 8 ore, spetta l'indennita' supplementare di marcia nella misura mensile del 180 per cento dell'indennita' d'impiego operativo stabilita in relazione al grado e alla anzianita' di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella. (3) ((10))
COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R 16 MARZO 1999, N. 255 .
Agli allievi delle accademie militari, agli allievi ufficiali di complemento, agli allievi sottufficiali, ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati o in servizio continuativo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica le indennita' di cui ai commi precedenti sono corrisposte nella misura mensile di lire 90.000 e ai graduati e militari di truppa in servizio di leva delle predette forze armate nella misura mensile di lire 60.000.
--------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R 10 maggio 1996, n.360 ha disposto (con l'art. 4,comma 2)che "A decorrere dal 1 gennaio 1997, per il personale di cui all'art. 1, comma 1, la misura mensile dell'indennita' supplementare di marcia prevista dall' art. 8, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78 , e ridotta dal 180 al 150 per cento dell'indennita' d'impiego operativo stabilita per il personale della XIII fascia della tabella I della legge 23 marzo 1983, n. 78 , come sostituita dall' art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394 ." --------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56 ha disposto (con l'art. 13, comma 21) che "A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare, limitatamente ai giorni di effettivo servizio collettivo, in drappelli di almeno 10 uomini compresi i militari di truppa, fuori dall'ordinaria sede di servizio, per la durata di almeno 4 ore, comprese le attivita' formative, spetta l'indennita' supplementare di marcia, di cui all' articolo 8, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78 , nella misura mensile del 280 per cento dell'indennita' d'impiego operativo di base".
Commentario • 1
- 1. Forze armate, DPR 171/2007 sul lavoro in Esercito, Marina, AereonauticaRedazione · https://www.giurdanella.it/ · 25 ottobre 2007 · 0.7213454
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Giurisprudenza • 33
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