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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/02/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
r.g. 3585/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 13.02.2025, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 3585/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “rapporto di impiego pubblico privatizzato: anzianità di servizio” e vertente
TRA
) - avv. MANDILE Parte_1 C.F._1
PRIMAVERA ); avv. SODANO GIUSEPPE C.F._2
( ); C.F._3
RICORRENTE
E
( ) - ex art. Controparte_1 P.IVA_1
417 bis c.p.c. dott. - dott. CP_2 C.F._4
( ); Controparte_3 C.F._5
( – avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_4 P.IVA_2
( ; C.F._6
RESISTENTI
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RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.07.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe chiedeva al giudice del lavoro adito - previo annullamento del decreto di ricostruzione di carriera n. 767 del 18.05.2023 - di accertare e dichiarare, ai fini giuridici ed economici, il diritto al riconoscimento dell'intero periodo di servizio pre-ruolo prestato con contratti di lavoro a termine, con conseguente condanna dell'amministrazione scolastica al pagamento, in suo favore, delle corrispondenti differenze retributive e del risarcimento del danno, anche da mancata contribuzione. Invocava la corretta valutazione dell'anzianità di servizio e della ricostruzione di carriera, con l'attribuzione altresì del corretto punteggio ai fini della mobilità provinciale e interna.
Esponeva, in particolare, di essere collaboratore scolastico/personale ATA
a tempo indeterminato dall'01.09.2022 e che, nonostante avesse precedentemente lavorato a tempo determinato dall'anno scolastico
2006/2007 (per un periodo complessivo pari ad anni 7, mesi 6 e giorni 16 di servizio non di ruolo), la datrice pubblica gli aveva riconosciuto unicamente anni 6, mesi 4 e giorni 11 ai fini giuridici ed economici e solo anni 1, mesi 2 Con e giorni 5 ai soli fini economici. Chiedeva, altresì, di condannare il al pagamento in suo favore del risarcimento del danno per mancata o irregolare contribuzione. CP_ Instauratosi il contraddittorio, l si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 28.01.2025 e il in data CP_1
03.02.2025, concludendo ciascuno come in atti.
Nel merito, la domanda è fondata così come statuito nelle recenti statuizioni della Corte di legittimità, secondo cui, anche per il personale cd.
A.T.A., in tema di riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale amministrativo tecnico e ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto
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con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato
(cfr. Cass. n. 31150/19; conformi, Cass. n. 2924/20 e Cass. n. 3472/20).
In particolare, la Corte regolatrice, chiamata a pronunciarsi sulla conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine, ha premesso che, con il d.lgs. n. 297/1994 di “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” le disposizioni precedenti sono confluite, con modificazioni e integrazioni, nell'art. 589 che testualmente dispone “
1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido
a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili”. Il successivo art. 570 aggiunge che “ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito.
Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo”.
Orbene, l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto
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dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio ( cfr.
Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 Rosado punto 43; Per_1
Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11,
Valenza ed altri, punto 36). In particolare, nei precedenti della Corte di
Giustizia si è evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte
Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05,
Del ; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il Persona_2 principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137
n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" ( Del Cerro Alonso, cit., punto
42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la
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distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (
Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, punto 57 e con riferimento ai rapporti Persona_3 non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause
C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi); e) la clausola 4 «osta ad una normativa nazionale...la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive....Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere» (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da
C-302/11 a C- 305/11, e negli stessi termini Corte di Giustizia Per_4
4.9.2014 in causa C-152/14 Bertazzi).
Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, la Cass. ribadisce l'orientamento già espresso con cui si è evidenziato che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perché, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, è ferma nel ritenere che la CP_6 giustificazione deve essere fondata su “elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi” e che “possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per
l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo
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determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”.
Nel caso di specie la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli non solo appare ragionevole e non contestata dal ma emerge CP_7 finanche dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i ccnl succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle “funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche» ( art. 49 ccnl 1995). Né la comparabilità può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali a quanto sopra già evidenziato si deve aggiungere che
è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche.
Pertanto, esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo deve essere disapplicata perché la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia
8.11.2011, Rosado Santana punti da 49 a 56).
Ne deriva l'accoglimento della domanda attorea in punto di riconoscimento dell'intera anzianità di servizio pre-ruolo, tenuto conto che il ha contestato l'esistenza dei periodi a tempo determinato, i quali, CP_1 purtuttavia, sono specificamente indicati proprio nel decreto di ricostruzione della carriera dell'ausiliario redatto dall'USR Campania in data 18.05.2023
(cfr. doc. in atti). Inoltre, anche alla luce dell'interpretazione fornita da Cass.
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n. 31149/19, sussiste un concreto interesse ad agire della parte ricorrente, in quanto effettivamente pregiudicata nell'anzianità normativamente riconosciuta rispetto a quella effettivamente prestata.
Va, inoltre, respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla datrice pubblica, pur ammissibile in quanto la stessa si è tempestivamente costituita in giudizio con memoria difensiva depositata in data 03.02.2025.
Sul punto, si rileva che l'anzianità del lavoratore, quale fattispecie costitutiva di determinati diritti, come quello agli scatti di anzianità, alla qualifica superiore, etc., configura un mero fatto giuridico insuscettibile di prescrizione autonoma, mentre i singoli diritti che su di essa si fondano e dei quali integra il presupposto sono soggetti ai relativi termini prescrizionali
(cfr. Cass. n. 8228/03, ove la S.C ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto le differenze retributive rivendicate dal dipendente nei limiti della prescrizione quinquennale, ancorché tenendo conto di tutta l'anzianità di servizio, quale situazione di fatto come tale imprescrittibile;
Cass. n. 9662/98). In altri termini, l'anzianità di servizio del lavoratore subordinato non è suscettibile di autonoma prescrizione distinta da quella dei diritti che su di essa si fondano, con la conseguenza che essa può essere sempre oggetto di accertamento giudiziale, purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire, potendosi escludere tale interesse solo in seguito alla prescrizione di tutti i diritti che nella dimensione temporale del rapporto di lavoro trovano fondamento (cfr. Cass. n. 14394/00; nello stesso senso, Cass. n. 12354/03, ove la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive derivanti dalla retrodatazione del rapporto, in quanto aveva ritenuto prescritto il diritto all'accertamento della maggiore anzianità derivante dalla retrodatazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato).
Tornando al caso che qui occupa, la prescrizione degli emolumenti connessi alla anzianità di servizio chiesti in ricorso (di natura evidentemente quinquennale in quanto aventi natura di erogazione periodica) vedono come dies a quo quello della data in cui sarebbe maturato il primo scatto stipendiale, ossia dopo 8 anni di anzianità calcolati dalla data di ingresso del dipendente nei ruoli dell'amministrazione scolastica (01.09.2022), termine, quindi, non ancora raggiunto.
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Le altre istanze attoree, il danno contributivo e il danno da ritardata assunzione (quest'ultima, in verità, non reiterata nelle conclusioni), si presentano inammissibili in quanto non è stata indicata, neppure astrattamente o comunque in via determinabile, l'entità del pregiudizio subito, tenuto conto che i periodi a termine sono stati comunque oggetto di copertura contributiva e che il soggetto è stato successivamente assunto a tempo indeterminato.
Stante il consolidamento del suddetto orientamento giurisprudenziale al momento della costituzione in giudizio della datrice pubblica, le spese Con processuali tra la parte ricorrente e il seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, pur tenendo conto della serialità della causa ai fini della determinazione del compenso. Sono, invece, eccezionalmente CP_ compensate le spese processuali tra la parte ricorrente e l , atteso che l'istituto non ha praticamente espletato alcuna attività difensiva.
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso parzialmente e, per l'effetto, dichiarata inammissibile ogni altra domanda, dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio interamente maturata durante il servizio pre-ruolo a tempo determinato sia ai fini giuridici che economici e condanna il CP_1 resistente al pagamento, in suo favore, delle conseguenziali differenze retributive, oltre interessi legali maturati dal dovuto al saldo;
2) condanna il resistente al pagamento delle spese processuali CP_1 sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in € 2.109,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, Iva e Cpa, da distrarsi;
CP_
3) compensa le spese processuali tra la parte ricorrente e l .
Nocera Inferiore, 13.02.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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