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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 04/04/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2722/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore
Dott.ssa Giusy CIAMPA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 2722/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], Controparte_1
e
, nato a [...] il [...], Controparte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. RACCA FILI ASTOLFONE ANDREA che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
, nato a [...] il [...], con il curatore speciale Controparte_3
Avv. Federica Marchisone, presso la quale è domiciliato
INTERVENUTO
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e Controparte_1 Controparte_2
hanno esposto: di aver contratto matrimonio civile in VERZUOLO il 31/01/2013, optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 1, parte
I, dell'anno 2013; che dal matrimonio è nato il figlio , a Savigliano il 26.3.2014; CP_3
che la convivenza è diventata intollerabile.
Hanno chiesto pertanto l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso.
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ma nelle more è intervenuta in giudizio l'Avv. Federica Marchisone, nominata curatore speciale del minore dal Tribunale per i Minorenni di Torino. Il Giudice delegato ha confermato la nomina del curatore anche nel presente procedimento e ha fissato udienza in presenza per il giorno 22.1.2025. Le parti sono state invitate ad integrare le condizioni di separazione secondo le indicazioni formulate in udienza dal curatore speciale e vi hanno regolarmente provveduto. La causa è stata dunque rimessa al
Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero è intervenuto nulla opponendo.
La separazione può essere omologata in quanto le condizioni previste dai coniugi sono conformi alla legge e rispondenti agli interessi de figlio minore nato dal matrimonio, di cui si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo. In particolare, la previsione dell'affidamento superesclusivo alla madre e degli incontri in luogo neutro è ampiamente giustificata, considerato che il è stato in CP_2
precedenza dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale e si trova attualmente detenuto in carcere.
Le spese di lite tra i ricorrenti sono compensate essendo il ricorso stato presentato congiuntamente.
Le spese del curatore speciale (liquidate così come in dispositivo sulla base dei valori minimi previsti dal d.m. 147/2022 e limitate alle fasi di studio e introduttiva, trattandosi di procedura congiunta) sono poste a carico dei ricorrenti nella misura del 50 % ciascuna, in quanto la nomina si è resa necessaria nell'esclusivo interesse del minore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi
, n. il 01/04/1979 a YOKOHAMA (GIAPPONE), Controparte_1
E
, n. il 25/11/1973 a CUNEO (CN), Controparte_2
alle condizioni dagli stessi concordate e ribadite nella memoria del 12.2.2025 che qui si hanno per integralmente trascritte, COMPENSA le spese di giudizio tra i ricorrenti,
CONDANNA i ricorrenti, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento in favore dell'erario delle spese del curatore speciale che si liquidano in euro 1.453,00 (di cui 851,00 per fase di studio e 602,00 per fase introduttiva), oltre a spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 20/03/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore
Dott.ssa Giusy CIAMPA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 2722/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], Controparte_1
e
, nato a [...] il [...], Controparte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. RACCA FILI ASTOLFONE ANDREA che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
, nato a [...] il [...], con il curatore speciale Controparte_3
Avv. Federica Marchisone, presso la quale è domiciliato
INTERVENUTO
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e Controparte_1 Controparte_2
hanno esposto: di aver contratto matrimonio civile in VERZUOLO il 31/01/2013, optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 1, parte
I, dell'anno 2013; che dal matrimonio è nato il figlio , a Savigliano il 26.3.2014; CP_3
che la convivenza è diventata intollerabile.
Hanno chiesto pertanto l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso.
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ma nelle more è intervenuta in giudizio l'Avv. Federica Marchisone, nominata curatore speciale del minore dal Tribunale per i Minorenni di Torino. Il Giudice delegato ha confermato la nomina del curatore anche nel presente procedimento e ha fissato udienza in presenza per il giorno 22.1.2025. Le parti sono state invitate ad integrare le condizioni di separazione secondo le indicazioni formulate in udienza dal curatore speciale e vi hanno regolarmente provveduto. La causa è stata dunque rimessa al
Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero è intervenuto nulla opponendo.
La separazione può essere omologata in quanto le condizioni previste dai coniugi sono conformi alla legge e rispondenti agli interessi de figlio minore nato dal matrimonio, di cui si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo. In particolare, la previsione dell'affidamento superesclusivo alla madre e degli incontri in luogo neutro è ampiamente giustificata, considerato che il è stato in CP_2
precedenza dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale e si trova attualmente detenuto in carcere.
Le spese di lite tra i ricorrenti sono compensate essendo il ricorso stato presentato congiuntamente.
Le spese del curatore speciale (liquidate così come in dispositivo sulla base dei valori minimi previsti dal d.m. 147/2022 e limitate alle fasi di studio e introduttiva, trattandosi di procedura congiunta) sono poste a carico dei ricorrenti nella misura del 50 % ciascuna, in quanto la nomina si è resa necessaria nell'esclusivo interesse del minore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi
, n. il 01/04/1979 a YOKOHAMA (GIAPPONE), Controparte_1
E
, n. il 25/11/1973 a CUNEO (CN), Controparte_2
alle condizioni dagli stessi concordate e ribadite nella memoria del 12.2.2025 che qui si hanno per integralmente trascritte, COMPENSA le spese di giudizio tra i ricorrenti,
CONDANNA i ricorrenti, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento in favore dell'erario delle spese del curatore speciale che si liquidano in euro 1.453,00 (di cui 851,00 per fase di studio e 602,00 per fase introduttiva), oltre a spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 20/03/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi