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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 15/10/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 616/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
nata a [...] il 12 Parte_1 novembre 1940, residente in [...], cod. fisc.
, , nata a [...] il 2 C.F._1 Parte_2 marzo 1945, residente in [...], cod. fisc.
, rappresentate e difese, la prima, in virtù di procura speciale C.F._2 rogata da notaio da con atto pubblico dell'8 marzo 2018, rep. n. 948, e, Per_1 Per_2 la seconda, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in appello, dall'avv. Giovanni
Clemente, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Eboli, al viale
Amendola, n. 84; appellanti
E
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_1
, residente in [...], C.F._3 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Francesco della Ventura, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in
Battipaglia, alla via Plava, n. 6; appellata
1 AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 2382/2024 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – AZIONE DI RILASCIO DI BENI IMMOBILI;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per le appellanti (come da atto di appello) – “- In via preliminare … disporre la immediata sospensione, anche inaudita altera parte, della esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt.351 e 283 cpc, in considerazione del danno grave ed irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, già minacciata con la notifica della sentenza e del precetto, che si allegano, per le ragioni esposte nell'istanza riportata nella premessa del presente atto. - In via istruttoria - dichiarare ammissibile e legittimamente depositato il documento rilasciato dal Comune di Battipaglia il 20.12.2021, contenente dichiarazione dell'appellata resa il 2-11-1992 al Funzionario dell'Ente, Controparte_1 ai fini indicati nella parte motiva del presente atto. - Nel contempo, dichiarare inammissibili e tardivi tutti i documenti allegati da alla comparsa Controparte_1 conclusionale del 13-2-23 ed in quella di replica del 10-3-2023, per le ragioni indicate nei motivi dell'appello. - Infine - dichiarare nullo o inutiliter dato il decreto di designazione di reso dal Tribunale di Salerno nel 2005 con le successive pronunce Controparte_1
- compresa la sentenza della Corte di Cassazione n°19498/11 e quella dell'adita Corte
n°1628/2022 - per le ragioni addotte nei motivi. - Nel merito - riformare integralmente la sentenza n°2382/2024 pronunciata dal Tribunale di Salerno … nel giudizio n°9004/13
RG. - rigettando la domanda introduttiva del giudizio, proposta da per Controparte_1 carenza di interesse e di titolo e comunque perché infondata in fatto ed in diritto anche in considerazione del fatto che le appellanti, come eccepito nei motivi di appello, sono divenute comproprietarie del podere n°516, oggetto di causa, dal 1968 e comunque proprietarie di ¼ del terreno e del fabbricato - indicati nella scrittura privata del 1968, per aver esercitato il possesso utile ad usucapione - art.1158 c.c. Con condanna dell'appellata alla rifusione delle spese di lite di ogni fase e grado del giudizio con accessori di legge”; per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta) – “si conclude per il rigetto dell'atto di appello per le motivazioni di cui in assertiva e, per tale effetto, si chiede di disporre la revoca del provvedimento di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, sia pure, allo stato, limitata alla parte di porzione della casa colonica detenuta sine titulo dalla , con ogni conseguenza di legge.”. Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2382/2024, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da nei confronti di (o Controparte_1 Parte_1 2 , classe 1940), , Parte_1 Parte_2 CP_2 Controparte_3
(classe 1973), e con Parte_1 Controparte_4 Controparte_5 atto di citazione spedito per la notifica il 23 ottobre 2013, così provvedeva: 1) condannava
(classe 1940) e al rilascio del podere n. 516, Parte_1 Parte_2 sito nel Comune di Battipaglia, località Aversana, in favore di quale Controparte_1 erede designata a subentrare al genitore , deceduto nel 1968, nel Controparte_3 rapporto di concessione amministrativa del fondo assegnatogli dalla Sezione Speciale per la Riforma Fondiaria con atto pubblico del 5 aprile 1956, a norma dell'art. 7 legge n.
379/1967; 2) rigettava la domanda di rilascio nei confronti di CP_2 CP_3
(classe 1973), e
[...] Parte_1 Controparte_4 CP_5
3) condannava (classe 1940) e in via
[...] Parte_1 Parte_2 solidale, alla refusione delle spese di lite in favore di 4) dichiarava il Controparte_1 non luogo a provvedere sulle spese relative al rapporto processuale intercorso tra e , (classe Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Parte_1
1973), e Controparte_4 Controparte_5
Avverso la predetta sentenza proponevano appello e Parte_1 Parte_2 con atto di citazione notificato il 27 maggio 2024, formulando i seguenti motivi di
[...] gravame: 1) il Tribunale di Salerno aveva basato la propria decisione sull'erroneo convincimento che, nonostante il podere n. 516 fosse stato affrancato dal patto di riservato dominio a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 10 legge n. 386/1976, essendo state versate le quindici rate del prezzo di assegnazione, e l' “E.R.S.A.C.”, in data 25 gennaio
1993, avesse rilasciato la quietanza per la cancellazione di tale vincolo, Controparte_1 era comunque legittimamente subentrata nell'ormai cessato rapporto concessorio facente capo al defunto e, dunque, era divenuta l'esclusiva proprietaria del Controparte_3 fondo in questione;
peraltro, il giudice di primo grado aveva omesso di considerare che le convenute, in ogni caso, erano divenute proprietarie della porzione del fondo occupata per usucapione, circostanza eccepibile anche in sede di appello, essendo diretta soltanto a paralizzare l'accoglimento della domanda di rilascio spiegata da 2) il Controparte_1
Tribunale di Salerno aveva violato gli artt. 101, 102, 183 e 184 c.p.c., avendo ritenuto ammissibili i documenti prodotti da con la comparsa conclusionale di Controparte_1 replica del 10 marzo 2023, vale a dire le sentenze n. 1628/2022 e n. 306/2023 di questa
Corte nonché l'atto pubblico di assegnazione in subingresso dell'8 marzo 2023, con le relative deliberazioni della Regione Campania;
inoltre, il tardivo deposito della predetta documentazione aveva consentito all'attrice di introdurre in giudizio titoli diversi da
3 quello posto a fondamento della domanda di rilascio del podere n. 516, mutandone indebitamente la causa petendi; 3) il giudice di prime cure aveva violato il principio della parità di trattamento delle parti, avendo, da un lato, dichiarato l'utilizzabilità dei documenti depositati da con la comparsa conclusionale di replica del Controparte_1
10 marzo 2023 e, dall'altro, escluso l'ammissibilità della dichiarazione resa dall'attrice al il 2 novembre 1992, prodotta dalle convenute con le note scritte Parte_3 del 12 aprile 2022 dopo averne conosciuto l'esistenza soltanto nel mese di dicembre 2021 ed al fine di contestare la legittimità del decreto regionale autorizzativo del subingresso, versato dalla controparte agli atti del processo successivamente alla scadenza del termine previsto dall'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.; 4) ad onta di quanto ritenuto dal Tribunale di
Salerno, la sentenza n. 19498/2011 della Corte di Cassazione, con la quale era stato sancito il subingresso di al defunto nell'assegnazione Controparte_1 Controparte_3 del podere n. 516, ai sensi dell'art. 7 legge n. 379/1967, oltre ad essere inutiliter data, per essere tale fondo stato affrancato dal riservato dominio, a norma dell'art. 10 legge n.
386/1976, era nulla per violazione dell'art. 102 c.p.c., essendo stata pronunciata nei confronti anche dell' “E.R.S.A.C.”, nonostante fosse stato soppresso, ex art. 37 legge
Regione Campania n. 1/2007, già nel corso del giudizio di reclamo, ove era rimasto contumace, senza che il processo venisse interrotto.
Con ordinanza del 7/27 agosto 2024, resa nel subprocedimento di cui agli artt. 283, comma
1, e 351, comma 3, c.p.c., la Corte disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 2382/2024 del Tribunale di Salerno in ragione del grave ed irreparabile pregiudizio dedotto e comprovato dalla Parte_1
Costituitasi anche nella fase di merito del giudizio con comparsa di risposta depositata il
6 settembre 2024, contestava la fondatezza dei motivi di appello, Controparte_1 chiedendone il rigetto con la conseguenziale revoca dell'ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 12 giugno 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 21 luglio/19 agosto 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è infondato e va rigettato.
In ordine al primo motivo di gravame, con il quale e Parte_1 Parte_2 assumono che per effetto dell'art. 10 legge n. 386/1976 e del
[...] Controparte_1
4 rilascio, da parte dell' “E.R.S.A.C”, nell'anno 1993, della quietanza per la cancellazione del patto di riservato dominio del podere n. 516, non poteva succedere al defunto genitore nell'ormai cessato rapporto concessorio intercorso con la Pubblica Controparte_3
Amministrazione, occorre osservare che il diritto dell'appellata di subentrare al de cuius nell'assegnazione del fondo, a norma dell'art. 7 legge n. 379/1967, è sorto in forza del giudicato derivante dal decreto del Tribunale di Salerno del 14 giugno/5 luglio 2005, confermato, in sede di reclamo, dalla Corte d'Appello con decreto del 20 marzo/8 maggio
2007, a sua volta confermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 19498/2011, sicché le appellanti non possono sollevare alcuna contestazione diretta ad inficiare la sussistenza di una situazione giuridica irrevocabilmente riconosciuta in sede giurisdizionale.
Ed invero, avendo ottenuto l'irretrattabile accertamento del diritto di Controparte_1 subentrare nell'assegnazione del fondo facente capo a e, dunque, Controparte_3 di divenirne l'esclusiva proprietaria, e non sono Parte_1 Parte_2 legittimate ad eccepire, al fine di paralizzarne la domanda di rilascio, che il podere n. 516, in seguito all'affrancazione dal patto di riservato dominio, verificatasi sin dall'entrata in vigore della legge n. 386/1976 per effetto dell'avvenuto versamento delle quindici rate del prezzo, apparteneva in comunione a tutti i figli del de cuius, con la conseguente irrealizzabilità del subingresso previsto dall'art. 7 legge n. 379/1967, giacché tali questioni erano opponibili dalle appellanti soltanto nel giudizio introdotto dall'appellata nel 2002 dinnanzi al Tribunale di Salerno e definito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
19498/2011, per non integrare fatti sopravvenuti al giudicato.
Proprio il giudicato esterno consolidatosi a seguito della sentenza n. 19498/2011 della
Corte di Cassazione preclude ab imis a e a nei Parte_1 Parte_2 cui confronti, quali coeredi di , tale pronuncia venne resa, la Controparte_3 possibilità di contestare la sussistenza dei presupposti del subingresso di CP_1 nell'assegnazione del podere n. 516 e, quindi, di far valere la lesione del loro diritto
[...] di comproprietà a fronte della proposizione dell'avversa azione di rilascio, non potendo le appellanti infirmare un decisum ormai incontrovertibile tra le parti.
Ed infatti, il giudicato formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto e, dunque, investe non soltanto le ragioni fattuali e giuridiche fatte valere in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, che, sebbene non specificamente sollevate, costituiscono antecedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (cfr., ex plurimis, Cass. 28 ottobre 2011, n. 22520; Cass. 4 marzo 2020, n. 6091; Cass. ord. 11
5 gennaio 2024, n. 1259), impedendo il riesame di profili già vagliati e risolti nonché la valutazione di quelli che avrebbero potuto essere prospettati.
Il giudicato, pertanto, incide, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza dei fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti dalla parte che ne era onerata (cfr., ex ceteris, Cass. 11 maggio 2010,
n. 11360; Cass. ord. 18 luglio 2018, n. 19113; Cass. ord. 9 novembre 2022, n. 33021).
L'esistenza di un giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio ed il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa, qualora emerga da atti comunque prodotti o acquisiti nel corso del giudizio di merito.
In effetti, il giudicato interno e quello esterno non solo hanno la medesima autorità di cui all'art. 2909 cod. civ., ma rispondono entrambi all'unica finalità di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di conferire stabilità alle decisioni, le quali non involgono soltanto le parti in causa, giacché il giudicato è posto non nell'interesse del singolo soggetto che lo ha provocato, ma in quello pubblico, essendo esso destinato ad esprimersi, nei limiti in cui ciò sia concretamente possibile, per l'intera comunità.
Il rilievo dell'esistenza di un giudicato esterno non è subordinato ad una tempestiva allegazione dei suoi fatti costitutivi, i quali non subiscono i limiti di utilizzabilità rappresentati dalle decadenze istruttorie eventualmente intervenute e la loro stessa deducibilità può avvenire in ogni stato e fase del giudizio di merito.
Ne deriva, come sancito dall'ormai costante e consolidata giurisprudenza della Corte di
Cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 25 maggio 2001, n. 226; Cass. 20 gennaio
2006, n. 1099; Cass. 16 marzo 2010, n. 6326; Cass. 3 aprile 2017, n. 8607), che, in mancanza di pronuncia sull'intervenuto giudicato esterno o nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia affermato la tardività della relativa allegazione, il giudice di legittimità è tenuto ad accertare l'esistenza e la portata del giudicato con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti processuali e alla loro valutazione ed interpretazione.
Tale indirizzo giurisprudenziale – difforme da quello in precedenza affermatosi (cfr., ex plurimis, Cass. 19 febbraio 1997, n. 1509; Cass. 3 maggio 1999, n. 4374; Cass. 4 aprile
2001, n. 4925), secondo cui, mentre nel caso del giudicato interno, il giudice, a prescindere dalle difese e dalle eccezioni delle parti, deve tenere conto di tale circostanza, non potendo nel corso dello stesso giudizio modificare o travolgere ciò che è stato definitivamente statuito, nell'ipotesi del giudicato formatosi in un diverso procedimento, il potere officioso di rilevazione non può sovrapporsi a quello dispositivo delle parti, in quanto il giudicato esterno opera al di fuori del processo, influendo su una preesistente situazione sostanziale
6 che è nel loro esclusivo interesse dedurre – trova il proprio fondamento normativo negli artt. 395, n. 5, e 39, comma 1, c.p.c..
Ed infatti, l'art. 395, n. 5, c.p.c. sottopone al rimedio impugnatorio della revocazione ordinaria la sentenza contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione, con la conseguenza che sarebbe contraria alla logica e all'armonia del sistema un'interpretazione per la quale il giudice resta comunque obbligato a pronunciare una sentenza potenzialmente inutiliter data, nella consapevolezza che la stessa è viziata, per la sola circostanza che le parti non hanno sollevato tempestivamente la relativa questione.
D'altra parte, l'art. 39, comma 1, c.p.c., secondo cui il giudice successivamente adito deve dichiarare ex officio la litispendenza e disporre con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo, non può indurre a ritenere, proprio in ragione del rapporto di continenza esistente fra litispendenza e giudicato, che il giudice, mentre è tenuto a rilevare d'ufficio la litispendenza fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza resa nell'altro giudizio, non può, invece, dopo che tale momento è stato superato, rilevare d'ufficio che l'altro magistrato ha definito la lite in modo irreversibile.
Le citate disposizioni normative, invero, costituiscono espressione del generale principio del ne bis in idem, che evidenti ed ineludibili esigenze sistematiche, preordinate ad evitare duplicazioni processuali e ad impedire che il comando del giudice possa ogni volta essere rimesso in discussione, inducono a ritenere prevalente sul principio dispositivo, per quel che riguarda il regime dell'eccezione di giudicato esterno, giacché la facoltà di non avvalersi del giudicato opera fuori dal processo e non può essere invocata per affermare la disponibilità dell'eccezione di giudicato all'interno del processo (cfr., in tal senso, Cass.
23 ottobre 1995 n. 11018; Cass. 24 maggio 1996 n. 4819; Cass. 14 giugno 1999 n. 5886).
Con la sentenza n. 19498/2011, la Corte di Cassazione, nel rigettare i ricorsi spiegati da e avverso il decreto del 20 marzo/8 maggio Parte_1 Parte_2
2007, con il quale questa Corte aveva confermato il decreto del Tribunale di Salerno del
14 giugno/5 luglio 2005 e, dunque, la decisione di accoglimento della domanda proposta da ai sensi dell'art. 7 legge n. 379/1967, determinava la formazione Controparte_1 del giudicato sull'esistenza del diritto dell'istante di subentrare al defunto CP_3 nel rapporto di assegnazione del podere n. 516 e, di riflesso, di acquistarne
[...]
l'intera proprietà, rendendo definitivo e non più controvertibile tale accertamento.
Ne deriva che e non potevano dedurre nel Parte_1 Parte_2 giudizio promosso da per ottenere il rilascio del podere n. 516, quale Controparte_1
7 fatto impeditivo del suo diritto, la comproprietà del fondo di cui sarebbero state titolari per effetto dall'avvenuto pagamento delle rate del prezzo di acquisto, a norma dell'art. 10 legge n. 386/1976, e del conseguente rilascio, da parte dell'E.R.S.A.C., in data 25 gennaio
1993, della quietanza per la cancellazione del patto di riservato dominio, atteso che avrebbero dovuto far valere tale eccezione nel giudizio instaurato dalla germana ai sensi dell'art. 7 legge n. 379/1967 per precluderne l'accoglimento della domanda.
In sostanza, e non avendo contestato nel Parte_1 Parte_2 giudizio conclusosi con la sentenza n. 19498/2011 della Corte di Cassazione la fondatezza della pretesa azionata da sul presupposto dell'avvenuto acquisto della Controparte_1 proprietà del podere n. 516 da parte di tutti i coeredi di e della Controparte_3 conseguente impossibilità di accogliere la domanda di cui all'art. 7 legge n. 379/1967, non sono portatrici di alcuna situazione giuridica soggettiva idonea ad ostacolare l'esercizio del diritto dell'appellata di ottenere la disponibilità del compendio immobiliare.
Alteris verbis, avendo la Corte di Cassazione riconosciuto, con efficacia di giudicato, il diritto di di succedere nel rapporto di assegnazione facente capo al de Controparte_1 cuius e, quindi, di divenire l'esclusiva proprietaria del fondo in esame, con la conseguente negazione dell'analoga prerogativa vantata dagli altri coeredi, e Parte_1 non possono rivendicarne la contitolarità e contrastarne il rilascio. Parte_2
In definitiva, e non possono utilmente sostenere che Parte_1 Pt_2 non era legittimata a chiedere il subingresso in un rapporto concessorio Controparte_1 estintosi a seguito del pagamento delle rate del prezzo di assegnazione del fondo, della cancellazione del patto di riservato dominio e dell'acquisto della sua proprietà da parte di tutti i coeredi, non avendo sollevato tali questioni nel giudizio di cui all'art. 7 legge n.
379/1967, vale a dire nel contesto processuale nel quale soltanto avrebbero potuto neutralizzare il diritto azionato dalla germana ed impedirne il riconoscimento, poi divenuto irretrattabile per effetto della sentenza n. 19498/2011 della Corte di Cassazione.
Né e al fine di contrastare l'azione di rilascio spiegata da Parte_1 Pt_2
possono assumere, soltanto in sede di appello, di essere divenute Controparte_1 proprietarie della porzione del fondo occupata a titolo originario, ai sensi dell'art. 1158 cod. civ., atteso che l'eccezione riconvenzionale di usucapione, essendo funzionalmente preordinata a paralizzare la domanda, avrebbe dovuto essere proposta, a pena di inammissibilità, nel primo grado del giudizio con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata (cfr. Cass. ord. 4 marzo 2020, n. 6009; Cass. 27 giugno 2023,
n. 18322; Cass. ord. 20 febbraio 2025, n. 4536).
8 Infondati e, comunque, privi di rilevanza decisionale risultano il secondo e il terzo motivo di gravame, con i quali e lamentano che il Parte_1 Parte_2
Tribunale di Salerno, da un lato, ha ritenuto utilizzabili i documenti prodotti da con la comparsa conclusionale di replica del 10 marzo 2023 e, Controparte_1 dall'altro, violando il principio della parità di trattamento delle parti, ha escluso l'ammissibilità di quello dalle stesse depositato con le note scritte del 12 aprile 2022.
Ed invero, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, le sentenze n.
1628/2022 e n. 306/2023 di questa Corte e l'atto pubblico di assegnazione del podere n.
516 per notaio dell'8 marzo 2023, rep. n. 32397 – racc. n. 23600, costituivano Per_3 documenti di formazione sopravvenuta al decorso del termine previsto dall'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., sicché il loro deposito in giudizio era senz'altro ammissibile.
Inoltre, nel produrre i predetti documenti, non apportava alcuna Controparte_1 modifica alla causa petendi della domanda, giacché sia le pronunce di questa Corte, sia l'atto pubblico di assegnazione del podere n. 516 per notaio dell'8 marzo 2023, Per_3 rep. n. 32397 – racc. n. 23600, richiamavano espressamente, quale loro presupposto, il giudicato derivante dalla sentenza n. 19498/2011 della Corte di Cassazione, di cui costituivano sostanziale applicazione.
Di contro, il verbale del 2 novembre 1992, nel quale dichiarava al Controparte_1 funzionario dell'Ufficio Sisma del Comune di Battipaglia di essere divenuta proprietaria, unitamente ai germani, del podere n. 516, per aver provveduto, anche su loro delega, a riscattarlo dall' “E.R.S.A.C.” e a liberarlo dal patto di riservato dominio, costituendo un documento di formazione antecedente alla scadenza del termine di cui all'art. 183, comma
6, n. 2, c.p.c. e non avendo e dedotto e comprovato di essere Parte_1 Pt_2 state impossibilitate a depositarlo tempestivamente in giudizio per causa ad esse non imputabile, ex art. 153, comma 2, c.p.c., era de plano inutilizzabile.
In ogni caso, i motivi di gravame in esame sono del tutto ininfluenti ai fini della riforma della pronuncia di primo grado, giacché, avendo fondato la domanda Controparte_1 di rilascio sul giudicato scaturente dalla sentenza n. 19498/2011 della Corte di Cassazione, la produzione, unitamente alla memoria di replica del 10 marzo 2023, delle sentenze n.
1628/2022 e n. 306/2023, con le quali questa Corte aveva rispettivamente disposto che la
Regione Campania formalizzasse il suo subingresso nell'assegnazione del podere n. 516 mediante atto pubblico e confermato il rigetto della domanda di divisione spiegata da e dinnanzi al Tribunale di Salerno, non ha avuto una Parte_1 Pt_2 significativa incidenza sulla risoluzione della controversia, per essere tali provvedimenti
9 giudiziari stati emanati proprio sulla base della richiamata pronuncia di legittimità e, dunque, di un elemento valutativo già acquisto al processo.
Parimenti, l'atto pubblico di assegnazione del cespite per notaio dell'8 marzo Per_3
2023, rep. n. 32397 – racc. n. 23600, costituendo mera esecuzione della sentenza n.
1628/2022 di questa Corte, a sua volta incentrata sul giudicato derivante dalla sentenza n.
19498/2011 della Corte di Cassazione, non ha fornito alcun contributo utile all'accoglimento della domanda proposta da Controparte_1
Inoltre, anche a volerlo ritenere ammissibile, il verbale del 2 novembre 1992 non avrebbe mai potuto avere rilevanza ai fini decisionali, giacché prodotto da Parte_1
e per dimostrare, in contrasto con il giudicato formatosi a seguito della sentenza n. Pt_2
19498/2011 della Corte di Cassazione, che, appartenendo il fondo in oggetto ai coeredi di e non più all' “E.R.S.A.C.”, non poteva Controparte_3 Controparte_1 subentrare nella sua assegnazione a norma dell'art. 7 legge n. 379/1967.
Destituito di fondamento è anche il quarto motivo di gravame, con il quale Parte_1
e eccepiscono la nullità della sentenza n. 19498/2011 della Corte di
[...] Pt_2
Cassazione per violazione dell'art. 102 c.p.c..
Ed invero, il denunciato difetto di contraddittorio, per essere stata tale decisione pronunciata nei confronti dell' “E.R.S.A.C.”, nonostante fosse stato soppresso, a norma dell'art. 37 legge regionale n. 1/2007, già nel corso del giudizio di reclamo, ove era rimasto contumace, senza che il processo venisse interrotto e riassunto nei riguardi della Regione
Campania, quale sua avente causa, quand'anche configurabile, non determinando un'ipotesi di inesistenza del provvedimento giudiziario (cfr., ex plurimis, Cass. 7 dicembre
1976, n. 4555; Cass. 9 gennaio 1999, n. 133; Cass. 15 aprile 2011, n. 8637; Cass. ord. 24 luglio 2018, n. 19574), non avrebbe comunque impedito la formazione del giudicato sul diritto di di subentrare nell'assegnazione del podere n. 516 e, in ogni Controparte_1 caso, sarebbe stato deducibile soltanto dal successore pretermesso dell'Ente estinto mediante l'opposizione di cui all'art. 404, comma 1, c.p.c. avverso il decreto del 20 marzo/8 maggio 2007, con il quale questa Corte confermava quello emanato dal Tribunale di Salerno ai sensi dell'art. 7 legge n. 379/1967 il 14 giugno/5 luglio 2005.
In definitiva, l'accertamento, con efficacia di giudicato, del diritto di Controparte_1 di subentrare nell'assegnazione del podere n. 516, originariamente disposta in favore del dante causa dalla Sezione Speciale per la Riforma Fondiaria in Controparte_3
Campania, precludendo a e di rivendicare la comproprietà Parte_1 Pt_2 del fondo e di contrastarne il rilascio rende immune da censure la sentenza di primo grado.
10 Il rigetto dell'appello e la conseguenziale conferma della sentenza impugnata comportano la caducazione dell'ordinanza del 7/27 agosto 2024, con la quale questa Corte ne aveva disposto, ex artt. 283, c. 1, e 351, c. 3, c.p.c., la sospensione dell'efficacia esecutiva.
Le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare su e Parte_1
e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare Parte_2 relativo alle controversie di valore indeterminabile, in ragione dell'assenza di parametri di riferimento di carattere patrimoniale, ed in rapporto all'attività difensiva espletata da in complessivi euro 6.800,00 per compenso, di cui euro 2.000,00 per Controparte_1 la fase di studio, euro 1.400,00 per la fase introduttiva ed euro 3.400,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg.
D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Deve darsi atto, infine, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte delle appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da e avverso la sentenza n. 2382/2024 del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Salerno con atto di citazione notificato il 27 maggio 2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna e in via solidale, alla refusione, Parte_1 Parte_2 in favore di delle spese del secondo grado del giudizio, che si Controparte_1 liquidano in complessivi euro 6.800,00 per compenso difensivo, di cui euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.400,00 per la fase introduttiva ed euro 3.400,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 in danno di e Parte_1 Parte_2
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio dell'8 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
11
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 616/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
nata a [...] il 12 Parte_1 novembre 1940, residente in [...], cod. fisc.
, , nata a [...] il 2 C.F._1 Parte_2 marzo 1945, residente in [...], cod. fisc.
, rappresentate e difese, la prima, in virtù di procura speciale C.F._2 rogata da notaio da con atto pubblico dell'8 marzo 2018, rep. n. 948, e, Per_1 Per_2 la seconda, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in appello, dall'avv. Giovanni
Clemente, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Eboli, al viale
Amendola, n. 84; appellanti
E
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_1
, residente in [...], C.F._3 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Francesco della Ventura, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in
Battipaglia, alla via Plava, n. 6; appellata
1 AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 2382/2024 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – AZIONE DI RILASCIO DI BENI IMMOBILI;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per le appellanti (come da atto di appello) – “- In via preliminare … disporre la immediata sospensione, anche inaudita altera parte, della esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt.351 e 283 cpc, in considerazione del danno grave ed irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, già minacciata con la notifica della sentenza e del precetto, che si allegano, per le ragioni esposte nell'istanza riportata nella premessa del presente atto. - In via istruttoria - dichiarare ammissibile e legittimamente depositato il documento rilasciato dal Comune di Battipaglia il 20.12.2021, contenente dichiarazione dell'appellata resa il 2-11-1992 al Funzionario dell'Ente, Controparte_1 ai fini indicati nella parte motiva del presente atto. - Nel contempo, dichiarare inammissibili e tardivi tutti i documenti allegati da alla comparsa Controparte_1 conclusionale del 13-2-23 ed in quella di replica del 10-3-2023, per le ragioni indicate nei motivi dell'appello. - Infine - dichiarare nullo o inutiliter dato il decreto di designazione di reso dal Tribunale di Salerno nel 2005 con le successive pronunce Controparte_1
- compresa la sentenza della Corte di Cassazione n°19498/11 e quella dell'adita Corte
n°1628/2022 - per le ragioni addotte nei motivi. - Nel merito - riformare integralmente la sentenza n°2382/2024 pronunciata dal Tribunale di Salerno … nel giudizio n°9004/13
RG. - rigettando la domanda introduttiva del giudizio, proposta da per Controparte_1 carenza di interesse e di titolo e comunque perché infondata in fatto ed in diritto anche in considerazione del fatto che le appellanti, come eccepito nei motivi di appello, sono divenute comproprietarie del podere n°516, oggetto di causa, dal 1968 e comunque proprietarie di ¼ del terreno e del fabbricato - indicati nella scrittura privata del 1968, per aver esercitato il possesso utile ad usucapione - art.1158 c.c. Con condanna dell'appellata alla rifusione delle spese di lite di ogni fase e grado del giudizio con accessori di legge”; per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta) – “si conclude per il rigetto dell'atto di appello per le motivazioni di cui in assertiva e, per tale effetto, si chiede di disporre la revoca del provvedimento di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, sia pure, allo stato, limitata alla parte di porzione della casa colonica detenuta sine titulo dalla , con ogni conseguenza di legge.”. Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2382/2024, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da nei confronti di (o Controparte_1 Parte_1 2 , classe 1940), , Parte_1 Parte_2 CP_2 Controparte_3
(classe 1973), e con Parte_1 Controparte_4 Controparte_5 atto di citazione spedito per la notifica il 23 ottobre 2013, così provvedeva: 1) condannava
(classe 1940) e al rilascio del podere n. 516, Parte_1 Parte_2 sito nel Comune di Battipaglia, località Aversana, in favore di quale Controparte_1 erede designata a subentrare al genitore , deceduto nel 1968, nel Controparte_3 rapporto di concessione amministrativa del fondo assegnatogli dalla Sezione Speciale per la Riforma Fondiaria con atto pubblico del 5 aprile 1956, a norma dell'art. 7 legge n.
379/1967; 2) rigettava la domanda di rilascio nei confronti di CP_2 CP_3
(classe 1973), e
[...] Parte_1 Controparte_4 CP_5
3) condannava (classe 1940) e in via
[...] Parte_1 Parte_2 solidale, alla refusione delle spese di lite in favore di 4) dichiarava il Controparte_1 non luogo a provvedere sulle spese relative al rapporto processuale intercorso tra e , (classe Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Parte_1
1973), e Controparte_4 Controparte_5
Avverso la predetta sentenza proponevano appello e Parte_1 Parte_2 con atto di citazione notificato il 27 maggio 2024, formulando i seguenti motivi di
[...] gravame: 1) il Tribunale di Salerno aveva basato la propria decisione sull'erroneo convincimento che, nonostante il podere n. 516 fosse stato affrancato dal patto di riservato dominio a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 10 legge n. 386/1976, essendo state versate le quindici rate del prezzo di assegnazione, e l' “E.R.S.A.C.”, in data 25 gennaio
1993, avesse rilasciato la quietanza per la cancellazione di tale vincolo, Controparte_1 era comunque legittimamente subentrata nell'ormai cessato rapporto concessorio facente capo al defunto e, dunque, era divenuta l'esclusiva proprietaria del Controparte_3 fondo in questione;
peraltro, il giudice di primo grado aveva omesso di considerare che le convenute, in ogni caso, erano divenute proprietarie della porzione del fondo occupata per usucapione, circostanza eccepibile anche in sede di appello, essendo diretta soltanto a paralizzare l'accoglimento della domanda di rilascio spiegata da 2) il Controparte_1
Tribunale di Salerno aveva violato gli artt. 101, 102, 183 e 184 c.p.c., avendo ritenuto ammissibili i documenti prodotti da con la comparsa conclusionale di Controparte_1 replica del 10 marzo 2023, vale a dire le sentenze n. 1628/2022 e n. 306/2023 di questa
Corte nonché l'atto pubblico di assegnazione in subingresso dell'8 marzo 2023, con le relative deliberazioni della Regione Campania;
inoltre, il tardivo deposito della predetta documentazione aveva consentito all'attrice di introdurre in giudizio titoli diversi da
3 quello posto a fondamento della domanda di rilascio del podere n. 516, mutandone indebitamente la causa petendi; 3) il giudice di prime cure aveva violato il principio della parità di trattamento delle parti, avendo, da un lato, dichiarato l'utilizzabilità dei documenti depositati da con la comparsa conclusionale di replica del Controparte_1
10 marzo 2023 e, dall'altro, escluso l'ammissibilità della dichiarazione resa dall'attrice al il 2 novembre 1992, prodotta dalle convenute con le note scritte Parte_3 del 12 aprile 2022 dopo averne conosciuto l'esistenza soltanto nel mese di dicembre 2021 ed al fine di contestare la legittimità del decreto regionale autorizzativo del subingresso, versato dalla controparte agli atti del processo successivamente alla scadenza del termine previsto dall'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.; 4) ad onta di quanto ritenuto dal Tribunale di
Salerno, la sentenza n. 19498/2011 della Corte di Cassazione, con la quale era stato sancito il subingresso di al defunto nell'assegnazione Controparte_1 Controparte_3 del podere n. 516, ai sensi dell'art. 7 legge n. 379/1967, oltre ad essere inutiliter data, per essere tale fondo stato affrancato dal riservato dominio, a norma dell'art. 10 legge n.
386/1976, era nulla per violazione dell'art. 102 c.p.c., essendo stata pronunciata nei confronti anche dell' “E.R.S.A.C.”, nonostante fosse stato soppresso, ex art. 37 legge
Regione Campania n. 1/2007, già nel corso del giudizio di reclamo, ove era rimasto contumace, senza che il processo venisse interrotto.
Con ordinanza del 7/27 agosto 2024, resa nel subprocedimento di cui agli artt. 283, comma
1, e 351, comma 3, c.p.c., la Corte disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 2382/2024 del Tribunale di Salerno in ragione del grave ed irreparabile pregiudizio dedotto e comprovato dalla Parte_1
Costituitasi anche nella fase di merito del giudizio con comparsa di risposta depositata il
6 settembre 2024, contestava la fondatezza dei motivi di appello, Controparte_1 chiedendone il rigetto con la conseguenziale revoca dell'ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 12 giugno 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 21 luglio/19 agosto 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è infondato e va rigettato.
In ordine al primo motivo di gravame, con il quale e Parte_1 Parte_2 assumono che per effetto dell'art. 10 legge n. 386/1976 e del
[...] Controparte_1
4 rilascio, da parte dell' “E.R.S.A.C”, nell'anno 1993, della quietanza per la cancellazione del patto di riservato dominio del podere n. 516, non poteva succedere al defunto genitore nell'ormai cessato rapporto concessorio intercorso con la Pubblica Controparte_3
Amministrazione, occorre osservare che il diritto dell'appellata di subentrare al de cuius nell'assegnazione del fondo, a norma dell'art. 7 legge n. 379/1967, è sorto in forza del giudicato derivante dal decreto del Tribunale di Salerno del 14 giugno/5 luglio 2005, confermato, in sede di reclamo, dalla Corte d'Appello con decreto del 20 marzo/8 maggio
2007, a sua volta confermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 19498/2011, sicché le appellanti non possono sollevare alcuna contestazione diretta ad inficiare la sussistenza di una situazione giuridica irrevocabilmente riconosciuta in sede giurisdizionale.
Ed invero, avendo ottenuto l'irretrattabile accertamento del diritto di Controparte_1 subentrare nell'assegnazione del fondo facente capo a e, dunque, Controparte_3 di divenirne l'esclusiva proprietaria, e non sono Parte_1 Parte_2 legittimate ad eccepire, al fine di paralizzarne la domanda di rilascio, che il podere n. 516, in seguito all'affrancazione dal patto di riservato dominio, verificatasi sin dall'entrata in vigore della legge n. 386/1976 per effetto dell'avvenuto versamento delle quindici rate del prezzo, apparteneva in comunione a tutti i figli del de cuius, con la conseguente irrealizzabilità del subingresso previsto dall'art. 7 legge n. 379/1967, giacché tali questioni erano opponibili dalle appellanti soltanto nel giudizio introdotto dall'appellata nel 2002 dinnanzi al Tribunale di Salerno e definito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
19498/2011, per non integrare fatti sopravvenuti al giudicato.
Proprio il giudicato esterno consolidatosi a seguito della sentenza n. 19498/2011 della
Corte di Cassazione preclude ab imis a e a nei Parte_1 Parte_2 cui confronti, quali coeredi di , tale pronuncia venne resa, la Controparte_3 possibilità di contestare la sussistenza dei presupposti del subingresso di CP_1 nell'assegnazione del podere n. 516 e, quindi, di far valere la lesione del loro diritto
[...] di comproprietà a fronte della proposizione dell'avversa azione di rilascio, non potendo le appellanti infirmare un decisum ormai incontrovertibile tra le parti.
Ed infatti, il giudicato formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto e, dunque, investe non soltanto le ragioni fattuali e giuridiche fatte valere in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, che, sebbene non specificamente sollevate, costituiscono antecedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (cfr., ex plurimis, Cass. 28 ottobre 2011, n. 22520; Cass. 4 marzo 2020, n. 6091; Cass. ord. 11
5 gennaio 2024, n. 1259), impedendo il riesame di profili già vagliati e risolti nonché la valutazione di quelli che avrebbero potuto essere prospettati.
Il giudicato, pertanto, incide, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza dei fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti dalla parte che ne era onerata (cfr., ex ceteris, Cass. 11 maggio 2010,
n. 11360; Cass. ord. 18 luglio 2018, n. 19113; Cass. ord. 9 novembre 2022, n. 33021).
L'esistenza di un giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio ed il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa, qualora emerga da atti comunque prodotti o acquisiti nel corso del giudizio di merito.
In effetti, il giudicato interno e quello esterno non solo hanno la medesima autorità di cui all'art. 2909 cod. civ., ma rispondono entrambi all'unica finalità di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di conferire stabilità alle decisioni, le quali non involgono soltanto le parti in causa, giacché il giudicato è posto non nell'interesse del singolo soggetto che lo ha provocato, ma in quello pubblico, essendo esso destinato ad esprimersi, nei limiti in cui ciò sia concretamente possibile, per l'intera comunità.
Il rilievo dell'esistenza di un giudicato esterno non è subordinato ad una tempestiva allegazione dei suoi fatti costitutivi, i quali non subiscono i limiti di utilizzabilità rappresentati dalle decadenze istruttorie eventualmente intervenute e la loro stessa deducibilità può avvenire in ogni stato e fase del giudizio di merito.
Ne deriva, come sancito dall'ormai costante e consolidata giurisprudenza della Corte di
Cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 25 maggio 2001, n. 226; Cass. 20 gennaio
2006, n. 1099; Cass. 16 marzo 2010, n. 6326; Cass. 3 aprile 2017, n. 8607), che, in mancanza di pronuncia sull'intervenuto giudicato esterno o nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia affermato la tardività della relativa allegazione, il giudice di legittimità è tenuto ad accertare l'esistenza e la portata del giudicato con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti processuali e alla loro valutazione ed interpretazione.
Tale indirizzo giurisprudenziale – difforme da quello in precedenza affermatosi (cfr., ex plurimis, Cass. 19 febbraio 1997, n. 1509; Cass. 3 maggio 1999, n. 4374; Cass. 4 aprile
2001, n. 4925), secondo cui, mentre nel caso del giudicato interno, il giudice, a prescindere dalle difese e dalle eccezioni delle parti, deve tenere conto di tale circostanza, non potendo nel corso dello stesso giudizio modificare o travolgere ciò che è stato definitivamente statuito, nell'ipotesi del giudicato formatosi in un diverso procedimento, il potere officioso di rilevazione non può sovrapporsi a quello dispositivo delle parti, in quanto il giudicato esterno opera al di fuori del processo, influendo su una preesistente situazione sostanziale
6 che è nel loro esclusivo interesse dedurre – trova il proprio fondamento normativo negli artt. 395, n. 5, e 39, comma 1, c.p.c..
Ed infatti, l'art. 395, n. 5, c.p.c. sottopone al rimedio impugnatorio della revocazione ordinaria la sentenza contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione, con la conseguenza che sarebbe contraria alla logica e all'armonia del sistema un'interpretazione per la quale il giudice resta comunque obbligato a pronunciare una sentenza potenzialmente inutiliter data, nella consapevolezza che la stessa è viziata, per la sola circostanza che le parti non hanno sollevato tempestivamente la relativa questione.
D'altra parte, l'art. 39, comma 1, c.p.c., secondo cui il giudice successivamente adito deve dichiarare ex officio la litispendenza e disporre con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo, non può indurre a ritenere, proprio in ragione del rapporto di continenza esistente fra litispendenza e giudicato, che il giudice, mentre è tenuto a rilevare d'ufficio la litispendenza fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza resa nell'altro giudizio, non può, invece, dopo che tale momento è stato superato, rilevare d'ufficio che l'altro magistrato ha definito la lite in modo irreversibile.
Le citate disposizioni normative, invero, costituiscono espressione del generale principio del ne bis in idem, che evidenti ed ineludibili esigenze sistematiche, preordinate ad evitare duplicazioni processuali e ad impedire che il comando del giudice possa ogni volta essere rimesso in discussione, inducono a ritenere prevalente sul principio dispositivo, per quel che riguarda il regime dell'eccezione di giudicato esterno, giacché la facoltà di non avvalersi del giudicato opera fuori dal processo e non può essere invocata per affermare la disponibilità dell'eccezione di giudicato all'interno del processo (cfr., in tal senso, Cass.
23 ottobre 1995 n. 11018; Cass. 24 maggio 1996 n. 4819; Cass. 14 giugno 1999 n. 5886).
Con la sentenza n. 19498/2011, la Corte di Cassazione, nel rigettare i ricorsi spiegati da e avverso il decreto del 20 marzo/8 maggio Parte_1 Parte_2
2007, con il quale questa Corte aveva confermato il decreto del Tribunale di Salerno del
14 giugno/5 luglio 2005 e, dunque, la decisione di accoglimento della domanda proposta da ai sensi dell'art. 7 legge n. 379/1967, determinava la formazione Controparte_1 del giudicato sull'esistenza del diritto dell'istante di subentrare al defunto CP_3 nel rapporto di assegnazione del podere n. 516 e, di riflesso, di acquistarne
[...]
l'intera proprietà, rendendo definitivo e non più controvertibile tale accertamento.
Ne deriva che e non potevano dedurre nel Parte_1 Parte_2 giudizio promosso da per ottenere il rilascio del podere n. 516, quale Controparte_1
7 fatto impeditivo del suo diritto, la comproprietà del fondo di cui sarebbero state titolari per effetto dall'avvenuto pagamento delle rate del prezzo di acquisto, a norma dell'art. 10 legge n. 386/1976, e del conseguente rilascio, da parte dell'E.R.S.A.C., in data 25 gennaio
1993, della quietanza per la cancellazione del patto di riservato dominio, atteso che avrebbero dovuto far valere tale eccezione nel giudizio instaurato dalla germana ai sensi dell'art. 7 legge n. 379/1967 per precluderne l'accoglimento della domanda.
In sostanza, e non avendo contestato nel Parte_1 Parte_2 giudizio conclusosi con la sentenza n. 19498/2011 della Corte di Cassazione la fondatezza della pretesa azionata da sul presupposto dell'avvenuto acquisto della Controparte_1 proprietà del podere n. 516 da parte di tutti i coeredi di e della Controparte_3 conseguente impossibilità di accogliere la domanda di cui all'art. 7 legge n. 379/1967, non sono portatrici di alcuna situazione giuridica soggettiva idonea ad ostacolare l'esercizio del diritto dell'appellata di ottenere la disponibilità del compendio immobiliare.
Alteris verbis, avendo la Corte di Cassazione riconosciuto, con efficacia di giudicato, il diritto di di succedere nel rapporto di assegnazione facente capo al de Controparte_1 cuius e, quindi, di divenire l'esclusiva proprietaria del fondo in esame, con la conseguente negazione dell'analoga prerogativa vantata dagli altri coeredi, e Parte_1 non possono rivendicarne la contitolarità e contrastarne il rilascio. Parte_2
In definitiva, e non possono utilmente sostenere che Parte_1 Pt_2 non era legittimata a chiedere il subingresso in un rapporto concessorio Controparte_1 estintosi a seguito del pagamento delle rate del prezzo di assegnazione del fondo, della cancellazione del patto di riservato dominio e dell'acquisto della sua proprietà da parte di tutti i coeredi, non avendo sollevato tali questioni nel giudizio di cui all'art. 7 legge n.
379/1967, vale a dire nel contesto processuale nel quale soltanto avrebbero potuto neutralizzare il diritto azionato dalla germana ed impedirne il riconoscimento, poi divenuto irretrattabile per effetto della sentenza n. 19498/2011 della Corte di Cassazione.
Né e al fine di contrastare l'azione di rilascio spiegata da Parte_1 Pt_2
possono assumere, soltanto in sede di appello, di essere divenute Controparte_1 proprietarie della porzione del fondo occupata a titolo originario, ai sensi dell'art. 1158 cod. civ., atteso che l'eccezione riconvenzionale di usucapione, essendo funzionalmente preordinata a paralizzare la domanda, avrebbe dovuto essere proposta, a pena di inammissibilità, nel primo grado del giudizio con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata (cfr. Cass. ord. 4 marzo 2020, n. 6009; Cass. 27 giugno 2023,
n. 18322; Cass. ord. 20 febbraio 2025, n. 4536).
8 Infondati e, comunque, privi di rilevanza decisionale risultano il secondo e il terzo motivo di gravame, con i quali e lamentano che il Parte_1 Parte_2
Tribunale di Salerno, da un lato, ha ritenuto utilizzabili i documenti prodotti da con la comparsa conclusionale di replica del 10 marzo 2023 e, Controparte_1 dall'altro, violando il principio della parità di trattamento delle parti, ha escluso l'ammissibilità di quello dalle stesse depositato con le note scritte del 12 aprile 2022.
Ed invero, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, le sentenze n.
1628/2022 e n. 306/2023 di questa Corte e l'atto pubblico di assegnazione del podere n.
516 per notaio dell'8 marzo 2023, rep. n. 32397 – racc. n. 23600, costituivano Per_3 documenti di formazione sopravvenuta al decorso del termine previsto dall'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., sicché il loro deposito in giudizio era senz'altro ammissibile.
Inoltre, nel produrre i predetti documenti, non apportava alcuna Controparte_1 modifica alla causa petendi della domanda, giacché sia le pronunce di questa Corte, sia l'atto pubblico di assegnazione del podere n. 516 per notaio dell'8 marzo 2023, Per_3 rep. n. 32397 – racc. n. 23600, richiamavano espressamente, quale loro presupposto, il giudicato derivante dalla sentenza n. 19498/2011 della Corte di Cassazione, di cui costituivano sostanziale applicazione.
Di contro, il verbale del 2 novembre 1992, nel quale dichiarava al Controparte_1 funzionario dell'Ufficio Sisma del Comune di Battipaglia di essere divenuta proprietaria, unitamente ai germani, del podere n. 516, per aver provveduto, anche su loro delega, a riscattarlo dall' “E.R.S.A.C.” e a liberarlo dal patto di riservato dominio, costituendo un documento di formazione antecedente alla scadenza del termine di cui all'art. 183, comma
6, n. 2, c.p.c. e non avendo e dedotto e comprovato di essere Parte_1 Pt_2 state impossibilitate a depositarlo tempestivamente in giudizio per causa ad esse non imputabile, ex art. 153, comma 2, c.p.c., era de plano inutilizzabile.
In ogni caso, i motivi di gravame in esame sono del tutto ininfluenti ai fini della riforma della pronuncia di primo grado, giacché, avendo fondato la domanda Controparte_1 di rilascio sul giudicato scaturente dalla sentenza n. 19498/2011 della Corte di Cassazione, la produzione, unitamente alla memoria di replica del 10 marzo 2023, delle sentenze n.
1628/2022 e n. 306/2023, con le quali questa Corte aveva rispettivamente disposto che la
Regione Campania formalizzasse il suo subingresso nell'assegnazione del podere n. 516 mediante atto pubblico e confermato il rigetto della domanda di divisione spiegata da e dinnanzi al Tribunale di Salerno, non ha avuto una Parte_1 Pt_2 significativa incidenza sulla risoluzione della controversia, per essere tali provvedimenti
9 giudiziari stati emanati proprio sulla base della richiamata pronuncia di legittimità e, dunque, di un elemento valutativo già acquisto al processo.
Parimenti, l'atto pubblico di assegnazione del cespite per notaio dell'8 marzo Per_3
2023, rep. n. 32397 – racc. n. 23600, costituendo mera esecuzione della sentenza n.
1628/2022 di questa Corte, a sua volta incentrata sul giudicato derivante dalla sentenza n.
19498/2011 della Corte di Cassazione, non ha fornito alcun contributo utile all'accoglimento della domanda proposta da Controparte_1
Inoltre, anche a volerlo ritenere ammissibile, il verbale del 2 novembre 1992 non avrebbe mai potuto avere rilevanza ai fini decisionali, giacché prodotto da Parte_1
e per dimostrare, in contrasto con il giudicato formatosi a seguito della sentenza n. Pt_2
19498/2011 della Corte di Cassazione, che, appartenendo il fondo in oggetto ai coeredi di e non più all' “E.R.S.A.C.”, non poteva Controparte_3 Controparte_1 subentrare nella sua assegnazione a norma dell'art. 7 legge n. 379/1967.
Destituito di fondamento è anche il quarto motivo di gravame, con il quale Parte_1
e eccepiscono la nullità della sentenza n. 19498/2011 della Corte di
[...] Pt_2
Cassazione per violazione dell'art. 102 c.p.c..
Ed invero, il denunciato difetto di contraddittorio, per essere stata tale decisione pronunciata nei confronti dell' “E.R.S.A.C.”, nonostante fosse stato soppresso, a norma dell'art. 37 legge regionale n. 1/2007, già nel corso del giudizio di reclamo, ove era rimasto contumace, senza che il processo venisse interrotto e riassunto nei riguardi della Regione
Campania, quale sua avente causa, quand'anche configurabile, non determinando un'ipotesi di inesistenza del provvedimento giudiziario (cfr., ex plurimis, Cass. 7 dicembre
1976, n. 4555; Cass. 9 gennaio 1999, n. 133; Cass. 15 aprile 2011, n. 8637; Cass. ord. 24 luglio 2018, n. 19574), non avrebbe comunque impedito la formazione del giudicato sul diritto di di subentrare nell'assegnazione del podere n. 516 e, in ogni Controparte_1 caso, sarebbe stato deducibile soltanto dal successore pretermesso dell'Ente estinto mediante l'opposizione di cui all'art. 404, comma 1, c.p.c. avverso il decreto del 20 marzo/8 maggio 2007, con il quale questa Corte confermava quello emanato dal Tribunale di Salerno ai sensi dell'art. 7 legge n. 379/1967 il 14 giugno/5 luglio 2005.
In definitiva, l'accertamento, con efficacia di giudicato, del diritto di Controparte_1 di subentrare nell'assegnazione del podere n. 516, originariamente disposta in favore del dante causa dalla Sezione Speciale per la Riforma Fondiaria in Controparte_3
Campania, precludendo a e di rivendicare la comproprietà Parte_1 Pt_2 del fondo e di contrastarne il rilascio rende immune da censure la sentenza di primo grado.
10 Il rigetto dell'appello e la conseguenziale conferma della sentenza impugnata comportano la caducazione dell'ordinanza del 7/27 agosto 2024, con la quale questa Corte ne aveva disposto, ex artt. 283, c. 1, e 351, c. 3, c.p.c., la sospensione dell'efficacia esecutiva.
Le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare su e Parte_1
e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare Parte_2 relativo alle controversie di valore indeterminabile, in ragione dell'assenza di parametri di riferimento di carattere patrimoniale, ed in rapporto all'attività difensiva espletata da in complessivi euro 6.800,00 per compenso, di cui euro 2.000,00 per Controparte_1 la fase di studio, euro 1.400,00 per la fase introduttiva ed euro 3.400,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg.
D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Deve darsi atto, infine, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte delle appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da e avverso la sentenza n. 2382/2024 del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Salerno con atto di citazione notificato il 27 maggio 2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna e in via solidale, alla refusione, Parte_1 Parte_2 in favore di delle spese del secondo grado del giudizio, che si Controparte_1 liquidano in complessivi euro 6.800,00 per compenso difensivo, di cui euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.400,00 per la fase introduttiva ed euro 3.400,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 in danno di e Parte_1 Parte_2
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio dell'8 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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