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Sentenza 4 marzo 2024
Sentenza 4 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 04/03/2024, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2024 |
Testo completo
R.g. 2803 del 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2803 del 2023 promossa da:
nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Orlando Ceracchi CP_1
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Cori (LT), via Pelasga n. 7, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero - in sede;
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni di parte ricorrente come precisate all'udienza del 16 novembre 2023: “chiede la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
In sede di prima udienza, non essendoci provvedimenti temporanei e urgenti da emettere, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice relatore designato invitava parte ricorrente a precisare le
Pagina 1 conclusioni ai sensi dell'art. 473 bis 22 ultimo comma c.p.c.; parte ricorrente precisava le conclusioni come sopra riportato ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.
***
Preliminarmente va rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione di prima udienza sono stati ritualmente notificati alla convenuta, che va, pertanto, dichiarata contumace.
1. SULLO STATUS.
La domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito religioso tra le parti è meritevole di accoglimento. Infatti, dall'estratto per riassunto del registro degli atti di matrimonio del Comune di Cori (LT) agli atti, risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso in Cori (LT) in data 02 settembre 1984, matrimonio trascritto al Reg.
Atti di Matrimonio del Comune di Cori (LT) al n. 29, parte II, serie A, anno 1984 e che le parti hanno, successivamente, scelto il regime della separazione dei beni. È agli atti, inoltre, copia conforme all'originale del decreto di omologa della separazione consensuale delle parti emesso dal
Tribunale di Latina in data 28.04.2005, n. cron. 287/2005.
La separazione è avvenuta, pertanto, in epoca antecedente al periodo imposto dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, non essendo stata eccepita riconciliazione dalla parte convenuta, che è rimasta contumace, ed essendo stato depositato il ricorso di divorzio in data 12 giugno 2023.
Le allegazioni di parte ricorrente, la condotta processuale di parte resistente che è rimasta contumace e non è comparsa nemmeno in sede di udienza presidenziale, non consentendo il tentativo di conciliazione, inducono il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere più ricostituita.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
2. SULLE SPESE DI LITE.
Stante la pronuncia solo sullo status e la mancata opposizione di parte resistente, che è rimasta contumace, si ritiene congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n. 2803 del 2023, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e CP_1 CP_2
con rito religioso in Cori (LT) in data 02 settembre 1984, matrimonio trascritto al Reg. Atti
[...]
di Matrimonio del Comune di Cori (LT) al n. 29, parte II, serie A, anno 1984.
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cori (LT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Pagina 2 3. Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cori (LT) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 1° marzo 2024.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti
Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2803 del 2023 promossa da:
nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Orlando Ceracchi CP_1
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Cori (LT), via Pelasga n. 7, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero - in sede;
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni di parte ricorrente come precisate all'udienza del 16 novembre 2023: “chiede la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
In sede di prima udienza, non essendoci provvedimenti temporanei e urgenti da emettere, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice relatore designato invitava parte ricorrente a precisare le
Pagina 1 conclusioni ai sensi dell'art. 473 bis 22 ultimo comma c.p.c.; parte ricorrente precisava le conclusioni come sopra riportato ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.
***
Preliminarmente va rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione di prima udienza sono stati ritualmente notificati alla convenuta, che va, pertanto, dichiarata contumace.
1. SULLO STATUS.
La domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito religioso tra le parti è meritevole di accoglimento. Infatti, dall'estratto per riassunto del registro degli atti di matrimonio del Comune di Cori (LT) agli atti, risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso in Cori (LT) in data 02 settembre 1984, matrimonio trascritto al Reg.
Atti di Matrimonio del Comune di Cori (LT) al n. 29, parte II, serie A, anno 1984 e che le parti hanno, successivamente, scelto il regime della separazione dei beni. È agli atti, inoltre, copia conforme all'originale del decreto di omologa della separazione consensuale delle parti emesso dal
Tribunale di Latina in data 28.04.2005, n. cron. 287/2005.
La separazione è avvenuta, pertanto, in epoca antecedente al periodo imposto dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, non essendo stata eccepita riconciliazione dalla parte convenuta, che è rimasta contumace, ed essendo stato depositato il ricorso di divorzio in data 12 giugno 2023.
Le allegazioni di parte ricorrente, la condotta processuale di parte resistente che è rimasta contumace e non è comparsa nemmeno in sede di udienza presidenziale, non consentendo il tentativo di conciliazione, inducono il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere più ricostituita.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
2. SULLE SPESE DI LITE.
Stante la pronuncia solo sullo status e la mancata opposizione di parte resistente, che è rimasta contumace, si ritiene congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n. 2803 del 2023, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e CP_1 CP_2
con rito religioso in Cori (LT) in data 02 settembre 1984, matrimonio trascritto al Reg. Atti
[...]
di Matrimonio del Comune di Cori (LT) al n. 29, parte II, serie A, anno 1984.
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cori (LT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Pagina 2 3. Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cori (LT) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 1° marzo 2024.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti
Pagina 3