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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/10/2025, n. 9906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9906 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29033/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito delle note ex art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 29033/2024 promossa da:
Parte_1
Avv. DI MEO VIRGILIO Avv. DI MEO CARMEN ricorrente contro
Controparte_1
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO resistente
OGGETTO: benefici per le vittime del dovere.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 25.7.2023, sostituto commissario della Polizia Parte_1 di Stato - premesso che, con decreto del 30.5.2023, il , accogliendo la domanda Controparte_1 del 30.3.2018, lo aveva riconosciuto vittima del dovere, ai sensi della legge n. 266/2005, in relazione alle lesioni riportate in data 22.1.2017 in attività di servizio, lesioni giudicate in data 19.9.2022 dalla commissione medica ospedaliera corrispondenti ad una invalidità complessiva del 16%, e che gli aveva liquidato la speciale elargizione di cui alla L. 302/1990- chiedeva, nei confronti del CP_1 convenuto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accogliere il presente ricorso e per l'effetto procedere alla disapplicazione
1) del Decreto Prot. n. n. DM 333/Ass/PS/S.E. del 30.05.2023 (già allegato 1) del
[...]
, a firma del Capo della Polizia – Direttore Controparte_2
pagina 1 di 7 Generale della , con il quale è stato riconosciuto lo status di Vittima del dovere Controparte_2 nella parte in cui stabilisce l'invalidità permanente in misura pari al 16%, come quantificata dalla
Commissione Medica con il verbale sottoindicato;
Parte_2
2) del verbale modello BL/G n. 182453 del 19.09.2022 (già allegato 2), con il quale la
Commissione Medica ASL Roma 2, ha valutato l'invalidità complessiva della parte ricorrente in misura pari al 16%;
3) di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso, successivo e/o comunque anche incidentalmente connesso e/o consequenziale, ancorché in data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della parte ricorrente;
• accertare e dichiarare il diritto (soggettivo perfetto) della parte ricorrente a vedersi rideterminata la percentuale di invalidità complessiva:
a) in via principale, come da perizia di parte del Dr.ssa , che ha concluso il Persona_1 proprio elaborato quantificandola nella misura del 35%;
b) in subordine, comunque secondo la criteriologia medico legale del D.P.R. nr. 181/2009 secondo la corretta applicazione della formula di cui all'art. 4 del D.P.R. nr. 181/09, a mente della quale IC =
DB + DM + (IP – DB);
c) in ulteriore subordine secondo C.T.U.
e per l'effetto condannare l'intimata Amministrazione a provvedere alla riliquidazione proporzionale dei benefici normativamente previsti, a corrispondere i relativi trattamenti economici, con interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione dei rispettivi diritti fino a quella dell'effettivo soddisfo, più specificamente:
1) speciale elargizione, ex art. 5, commi 1 e 5 della legge n. 206/04 ed art. 34 della legge n.
222/07, in ragione di € 2.000,00 per ogni punto di invalidità riscontrata oltre rivalutazione ISTAT;
l'assegno vitalizio di € 500,00 mensili, ex art. 2 l. 407/98, come elevato dall'art. 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), con decorrenza dall'evento ovvero dalla data di stabilizzazione indicata dal C.T.P. al 11.10.2022;
3. lo speciale assegno vitalizio ex art 5 commi 3 e 4 l. 206/04 dal gennaio 2011, con decorrenza dall'evento ovvero dalla data di stabilizzazione indicata dal C.T.P. al 11.10.2022”.
A sostegno della domanda deduceva che la Commissione medica ospedaliera, in sede di valutazione della percentuale di invalidità permanente non aveva fatto corretta applicazione dell'art 3 del DPR 181/2009 (in quanto la Commissione aveva valutato la percentuale di invalidità permanente riferita alla capacità lavorativa utilizzando il criterio meno favorevole del DM 5.2.92 in luogo di quello più favorevole di cui al DPR 915/78) e dell'art 4 dello stesso DPR 181/2009 (poiché non era stato pagina 2 di 7 computato il danno morale) e che comunque la reale incidenza del danno biologico nella valutazione della invalidità complessiva era stata sottostimata.
2.- Il , costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso deducendo: la Controparte_1 non sindacabilità della valutazione tecnica espressa dalla Commissione medica ospedaliera;
che la valutazione espressa dalla Commissione medica era immune da vizi, in quanto aveva fatto applicazione dei criteri di cui al DPR 181/2009, tanto che, con verbale mod BL/G del 06.09.2023, così si esprimeva
“(…) il complesso menomativo di cui al giudizio diagnostico determina una I.C. (Invalidità
Complessiva) nella misura del 18% (diciotto) così determinata: I.C. = D.B.+ D.M. + (I.P.-D.B.) =
14+2+(16-14) =18%”.
Aggiungeva che, in caso di accoglimento della domanda, gli interessi non erano cumulabili con la rivalutazione monetaria.
Il Tribunale osserva quanto segue.
3.- Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno definitivamente chiarito che “In materia di trattamenti previdenziali e assistenziali in favore dell vittime di atti terroristici, della criminalità organizzata, del dovere e dei soggetti ad essi equiparati, l'art. 6, comma 1, della l. n. 206 del 2004 svolge una funzione non meramente rivalutativa, ma selettivo-regolativa, con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della citata legge, e i benefici dovuti alle vittime devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico-legali previsti dagli art. 3 e 4 del d.P.R. n. 18 del
2009” (sent. n. 6214/22).
Nel caso di specie è documentato che la Commissione medica ospedaliera, riunitasi in data
6.9.2023, in sede di riesame del precedente verbale del 14.9.2022, nel valutare l'entità delle lesioni riportate dal ricorrente in attività di servizio in data 22.1.2017, ha fatto applicazione dei criteri medico legali previsti dagli artt. 3 e 4 del DPR 181 del 2009, quantificando l'invalidità complessiva nella misura del 18%.
Parte ricorrente ha contestato la quantificazione del grado di invalidità operata dalla competente
Commissione medica anche perché determinata sulla base di diagnosi riduttive rispetto al reale quadro invalidante residuato al ricorrente a seguito dell'evento occorso in data 22.1.2017.
4.- È stata per questo disposta una consulenza medico legale all'esito della quale il ctu, dott.
ha rassegnato rappresentato quanto segue: Persona_2
Ci troviamo di fronte ad un soggetto di sesso maschile, dell'età di anni 62, affetto da: “Esiti di politrauma da precipitazione con fratture costali multiple a sinistra, consistenti in dolenzia locale, frattura del polso destro, trattata chirurgicamente, consistenti in ipotonotrofia muscolare, dolore pagina 3 di 7 locale, cicatrice chirurgica e limitazione articolare e frattura dell'acetabolo sinistro consistenti in dolore locale e limitazione funzionale”.
Per quanto concerne la valutazione del danno, si deve tener conto di quanto previsto dagli artt. 3 e
4 del DPR n. 181/2009, in accordo con la formula IC = DB + DM + (IP - DB).
Il danno biologico (DB), presa visione anche della valutazione effettuata dalla Commissione
Medica della in data 16.09.2022, può essere quantificato nella misura del 15%. Parte_2
Il danno morale (DM), alla luce del quadro clinico patito e dell'età del paziente (all'epoca dei fatti
54 enne), può essere valutato nella misura di un terzo del danno biologico e, quindi, pari al 5%.
L'invalidità permanente (IP) può essere quantificata, tenendo conto delle tabelle annesse al DPR
915/1978, nella misura del 25%. L'invalidità complessiva, alla stregua della formula di cui all'art. 4 del D.P.R. nr. 181/09, può essere pertanto quantificata come appresso: IC = DB (15%) + DM (5%) +
(IP 25% - DB 15%) = 20% + 10% = 30% (trenta per cento).
In data 07.07.2025 sono giunte tramite PEC del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, osservazioni redatte dal Dott. che si riportano testualmente: “… Con riferimento Persona_3 alla causa indicata in oggetto, presa visione della bozza di relazione tecnica medico-legale redatta dal
Consulente Tecnico d'Ufficio dott. si rassegnano le seguenti osservazioni. Con Persona_2 riferimento all'iter amministrativo della vicenda, si fa presente che, in data 12.07.2023, il legale del ricorrente inoltrava al Ministero dell'Interno istanza di riesame del giudizio medico-legale formulato dalla competente ASL RM2 nel verbale mod. BL/G n. 182453 del 19.09.2022, con il quale era stata riconosciuta al sig. un'Invalidità Complessiva (IC) del 16%, riferita alle conseguenze Parte_1 menomative dell'evento occorso in data 22.01.2017. L'istanza era tesa al ricalcolo dell'IC, in quanto la valutazione precedentemente espressa non aveva tenuto conto del Danno Morale (DM), ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. n. 181/2009. Al fine di aderire a quanto richiesto, la Commissione della Part suindicata emetteva, ad integrale sostituzione del precedente, un nuovo verbale mod. BL/G, datato
06.09.2023 e non citato dal CTU, con il quale veniva riconosciuta al ricorrente una IC, comprensiva del Danno Morale, pari al 18%, confermando le valutazioni già espresse in merito alla percentuale di
Danno Biologico (DB) e di Invalidità Permanente (IP). Tanto premesso, si rileva che le risultanze dell'esame obiettivo condotto in sede di operazioni peritali sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle riscontrate in occasione dell'accertamento sanitario effettuato dalla Commissione Medica dell'ASL RM2, ad eccezione dell'esito cicatriziale chirurgico in corrispondenza dell'arto superiore destro e della modica ipotonotrofia degli attivatori dell'arto nella medesima regione, peraltro non precedentemente obiettivata (cfr. verbale ASL RM2 del 19.09.2022 "non ipotonomiotrofia dei muscoli attivatori dell'arto"). pagina 4 di 7 Alla luce di quanto sopra considerato, si concorda con il CTU in merito alla valutazione del DB, esprimendo, altresì, parere conforme in merito all'attribuzione di un DM pari ad 1/3 del DB e quindi
5%, in considerazione della storia clinica e della dinamica dell'evento. Non si concorda, invece, con il giudizio formulato dal dott. in ordine all'IP, ritenendo gli elementi di obiettività emersi in sede Per_2 di operazioni peritali non sufficienti a giustificare un discostamento di ben 9 punti percentuali dalla valutazione espressa nel giudizio della Commissione medica presso l'ASL RM2, tanto più in considerazione del fatto che il danno estetico non può essere valutato nell'ambito dell'IP, riferita, come noto, alla capacità lavorativa generica. Si rileva, peraltro, che nell'elaborato peritale del CTU non
è specificata alcuna voce di riferimento - neppure per analogia - alle tabelle annesse al d.P.R.
915/1978, citate dal medesimo consulente.
In conclusione, per quanto sopra esposto, si ritiene che al sig. possa essere Parte_1 riconosciuta, come conseguenza menomativa causalmente riconducibile all'evento del 22.01.2017, un'Invalidità Complessiva, calcolata ai sensi del d.P.R. n. 181/2009, così espressa: IC = DB + DM +
(IP - DB) = 15
+ 5 + (16 - 15) = 21 %. Roma, 01.07.2025 IL MEDICO LEGALE PER CONTO
DELL'AMMINISTRAZIONE Medico Capo della Polizia di Stato Dott. . Persona_3
In data 11.05.2025 sono giunte tramite PEC dell'Avv. Virgilio De Meo, osservazioni redatte dalla
Dott.ssa , che si riportano testualmente: Persona_1
“… In qualità di consulente di parte per il Sig. ho preso visione della bozza di Parte_1
CTU redatta dal Dott. La sottoscritta condivide la corretta metodologia applicata e Persona_2 le valutazioni conclusive a cui perviene il CTU. Le suddette brevi osservazioni vengono svolte al solo fine di chiedere al CTU di indicare la data di stabilizzazione della patologia oggetto della visita medico legale. A tal fine si riporta il verbale della CMO di del 10/10/2017 (modello BL/S n. Pt_2
K71701023) in cui, per le infermità di cui al giudizio diagnostico in oggetto, il veniva Parte_1 giudicato SI IDONEO nella Polizia di Stato. Si ritiene, dunque, che la data del 10/10/2017 possa essere assunta quale data di stabilizzazione. Roma, 11 luglio 2025 Dott. ”. Persona_1
Presa visione delle osservazioni critiche a firma del Dott. consulente tecnico di Persona_3 parte convenuta, si precisa ulteriormente quanto segue.
La valutazione del danno morale (pari al 5%) è stata effettuata sulla base di 1/3 del danno biologico (le tabelle prevedono una valutazione fino a ½) e appare congrua rispetto al quadro clinico patito e dell'età del paziente (all'epoca dei fatti 54 enne).
L'invalidità permanente (IP) è stata quantificata nella misura del 25% in considerazione della rilevante entità dei postumi riscontrati. Si ricorda, a tal proposito, che il periziato ebbe a riportare un pagina 5 di 7 politrauma da precipitazione con fratture costali multiple a sinistra (II-III, IV, V bifocale, VI, VIII, IX) con contusione polmonare, i cui esiti sono valutabili nella misura del 10% (dieci per cento), una frattura del polso destro, trattata chirurgicamente, i cui esiti sono valutabili in misura non inferiore al
10% (dieci per cento) ed una frattura dell'acetabolo sinistro, trattata conservativamente, i cui esiti sono valutabili in misura dell'8% (otto per cento). L'invalidità permanente (IP) è stata, pertanto, valutata nella misura complessiva del 25% (venticinque per cento), applicando la formula riduzionistica.
Presa visione delle osservazioni a firma della Dott.ssa , consulente tecnico di parte Persona_1 ricorrente, si concorda che la data del 10/10/2017 possa essere assunta quale data di stabilizzazione dei predetti postumi.
Tenuto conto di quanto sopra si confermano, integralmente, le conclusioni contenute nella bozza già inviata alle Parti”.
Le risultanze della CTU medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da censure, anche con riferimento alle risposte alle osservazioni critiche formulate dal consulente di parte convenuta.
5.- Al ricorrente compete pertanto la speciale elargizione prevista dall'art. 5 comma 1 della l. 206/04 nella misura corrispondente alla differenza tra la somma liquidata dal ministero e commisurata alla invalidità accertata in sede amministrativa del 18% ed il maggiore grado di invalidità ora accertato, cioè il 25%.
Con decorrenza dal 10.10.27, cioè dall'epoca in cui il danno riportato si è stabilizzato in misura non inferiore alla soglia minima di un quarto prevista dalla legge (cfr. T.A.R. Lecce, (Puglia), sez. II,
08/07/2015, n. 2255: “L'assegno vitalizio, di cui all'art. 2, l. 23 novembre 1998, n. 407, spetta, in aggiunta alle elargizioni di cui alla l. 20 ottobre 1990, n. 302, a chi subisce un'invalidità permanente non inferiore ad un quinto di capacità lavorativa e con decorrenza dalla data in cui il suddetto livello d'incapacità è stato raggiunto”) va riconosciuto l'assegno vitalizio non reversibile di € 500,00 previsto dalla legge n. 407/98, e, con la stessa decorrenza, spetta, inoltre, anche l'assegno vitalizio non reversibile di € 1.033,00 mensili ex art 5 commi 3 e 4 l. 206/04 e ciò per effetto dell'estensione di tale beneficio ai soggetti di cui alla legge n. 266/05, estensione prevista dall'art. 2, comma 105, della legge
24.12.2007 n. 244.
Su tali importi vanno riconosciuti gli interessi legali (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore a quello degli interessi legali, la rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T., giusta quanto prevede l'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991) dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo. pagina 6 di 7 6.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, respinta ogni ulteriore eccezione, deduzione o istanza:
- condanna il al pagamento in favore del ricorrente dei Controparte_1 benefici economici indicati in motivazione, oltre agli interessi legali (o rivalutazione se superiore) dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo;
- condanna il al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1 ricorrente, liquidate in € 4700,00, oltre iva cpa e spese generali, da distrarsi;
- pone le spese di ctu a carico del . Controparte_1
Roma, 8 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito delle note ex art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 29033/2024 promossa da:
Parte_1
Avv. DI MEO VIRGILIO Avv. DI MEO CARMEN ricorrente contro
Controparte_1
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO resistente
OGGETTO: benefici per le vittime del dovere.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 25.7.2023, sostituto commissario della Polizia Parte_1 di Stato - premesso che, con decreto del 30.5.2023, il , accogliendo la domanda Controparte_1 del 30.3.2018, lo aveva riconosciuto vittima del dovere, ai sensi della legge n. 266/2005, in relazione alle lesioni riportate in data 22.1.2017 in attività di servizio, lesioni giudicate in data 19.9.2022 dalla commissione medica ospedaliera corrispondenti ad una invalidità complessiva del 16%, e che gli aveva liquidato la speciale elargizione di cui alla L. 302/1990- chiedeva, nei confronti del CP_1 convenuto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accogliere il presente ricorso e per l'effetto procedere alla disapplicazione
1) del Decreto Prot. n. n. DM 333/Ass/PS/S.E. del 30.05.2023 (già allegato 1) del
[...]
, a firma del Capo della Polizia – Direttore Controparte_2
pagina 1 di 7 Generale della , con il quale è stato riconosciuto lo status di Vittima del dovere Controparte_2 nella parte in cui stabilisce l'invalidità permanente in misura pari al 16%, come quantificata dalla
Commissione Medica con il verbale sottoindicato;
Parte_2
2) del verbale modello BL/G n. 182453 del 19.09.2022 (già allegato 2), con il quale la
Commissione Medica ASL Roma 2, ha valutato l'invalidità complessiva della parte ricorrente in misura pari al 16%;
3) di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso, successivo e/o comunque anche incidentalmente connesso e/o consequenziale, ancorché in data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della parte ricorrente;
• accertare e dichiarare il diritto (soggettivo perfetto) della parte ricorrente a vedersi rideterminata la percentuale di invalidità complessiva:
a) in via principale, come da perizia di parte del Dr.ssa , che ha concluso il Persona_1 proprio elaborato quantificandola nella misura del 35%;
b) in subordine, comunque secondo la criteriologia medico legale del D.P.R. nr. 181/2009 secondo la corretta applicazione della formula di cui all'art. 4 del D.P.R. nr. 181/09, a mente della quale IC =
DB + DM + (IP – DB);
c) in ulteriore subordine secondo C.T.U.
e per l'effetto condannare l'intimata Amministrazione a provvedere alla riliquidazione proporzionale dei benefici normativamente previsti, a corrispondere i relativi trattamenti economici, con interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione dei rispettivi diritti fino a quella dell'effettivo soddisfo, più specificamente:
1) speciale elargizione, ex art. 5, commi 1 e 5 della legge n. 206/04 ed art. 34 della legge n.
222/07, in ragione di € 2.000,00 per ogni punto di invalidità riscontrata oltre rivalutazione ISTAT;
l'assegno vitalizio di € 500,00 mensili, ex art. 2 l. 407/98, come elevato dall'art. 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), con decorrenza dall'evento ovvero dalla data di stabilizzazione indicata dal C.T.P. al 11.10.2022;
3. lo speciale assegno vitalizio ex art 5 commi 3 e 4 l. 206/04 dal gennaio 2011, con decorrenza dall'evento ovvero dalla data di stabilizzazione indicata dal C.T.P. al 11.10.2022”.
A sostegno della domanda deduceva che la Commissione medica ospedaliera, in sede di valutazione della percentuale di invalidità permanente non aveva fatto corretta applicazione dell'art 3 del DPR 181/2009 (in quanto la Commissione aveva valutato la percentuale di invalidità permanente riferita alla capacità lavorativa utilizzando il criterio meno favorevole del DM 5.2.92 in luogo di quello più favorevole di cui al DPR 915/78) e dell'art 4 dello stesso DPR 181/2009 (poiché non era stato pagina 2 di 7 computato il danno morale) e che comunque la reale incidenza del danno biologico nella valutazione della invalidità complessiva era stata sottostimata.
2.- Il , costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso deducendo: la Controparte_1 non sindacabilità della valutazione tecnica espressa dalla Commissione medica ospedaliera;
che la valutazione espressa dalla Commissione medica era immune da vizi, in quanto aveva fatto applicazione dei criteri di cui al DPR 181/2009, tanto che, con verbale mod BL/G del 06.09.2023, così si esprimeva
“(…) il complesso menomativo di cui al giudizio diagnostico determina una I.C. (Invalidità
Complessiva) nella misura del 18% (diciotto) così determinata: I.C. = D.B.+ D.M. + (I.P.-D.B.) =
14+2+(16-14) =18%”.
Aggiungeva che, in caso di accoglimento della domanda, gli interessi non erano cumulabili con la rivalutazione monetaria.
Il Tribunale osserva quanto segue.
3.- Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno definitivamente chiarito che “In materia di trattamenti previdenziali e assistenziali in favore dell vittime di atti terroristici, della criminalità organizzata, del dovere e dei soggetti ad essi equiparati, l'art. 6, comma 1, della l. n. 206 del 2004 svolge una funzione non meramente rivalutativa, ma selettivo-regolativa, con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della citata legge, e i benefici dovuti alle vittime devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico-legali previsti dagli art. 3 e 4 del d.P.R. n. 18 del
2009” (sent. n. 6214/22).
Nel caso di specie è documentato che la Commissione medica ospedaliera, riunitasi in data
6.9.2023, in sede di riesame del precedente verbale del 14.9.2022, nel valutare l'entità delle lesioni riportate dal ricorrente in attività di servizio in data 22.1.2017, ha fatto applicazione dei criteri medico legali previsti dagli artt. 3 e 4 del DPR 181 del 2009, quantificando l'invalidità complessiva nella misura del 18%.
Parte ricorrente ha contestato la quantificazione del grado di invalidità operata dalla competente
Commissione medica anche perché determinata sulla base di diagnosi riduttive rispetto al reale quadro invalidante residuato al ricorrente a seguito dell'evento occorso in data 22.1.2017.
4.- È stata per questo disposta una consulenza medico legale all'esito della quale il ctu, dott.
ha rassegnato rappresentato quanto segue: Persona_2
Ci troviamo di fronte ad un soggetto di sesso maschile, dell'età di anni 62, affetto da: “Esiti di politrauma da precipitazione con fratture costali multiple a sinistra, consistenti in dolenzia locale, frattura del polso destro, trattata chirurgicamente, consistenti in ipotonotrofia muscolare, dolore pagina 3 di 7 locale, cicatrice chirurgica e limitazione articolare e frattura dell'acetabolo sinistro consistenti in dolore locale e limitazione funzionale”.
Per quanto concerne la valutazione del danno, si deve tener conto di quanto previsto dagli artt. 3 e
4 del DPR n. 181/2009, in accordo con la formula IC = DB + DM + (IP - DB).
Il danno biologico (DB), presa visione anche della valutazione effettuata dalla Commissione
Medica della in data 16.09.2022, può essere quantificato nella misura del 15%. Parte_2
Il danno morale (DM), alla luce del quadro clinico patito e dell'età del paziente (all'epoca dei fatti
54 enne), può essere valutato nella misura di un terzo del danno biologico e, quindi, pari al 5%.
L'invalidità permanente (IP) può essere quantificata, tenendo conto delle tabelle annesse al DPR
915/1978, nella misura del 25%. L'invalidità complessiva, alla stregua della formula di cui all'art. 4 del D.P.R. nr. 181/09, può essere pertanto quantificata come appresso: IC = DB (15%) + DM (5%) +
(IP 25% - DB 15%) = 20% + 10% = 30% (trenta per cento).
In data 07.07.2025 sono giunte tramite PEC del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, osservazioni redatte dal Dott. che si riportano testualmente: “… Con riferimento Persona_3 alla causa indicata in oggetto, presa visione della bozza di relazione tecnica medico-legale redatta dal
Consulente Tecnico d'Ufficio dott. si rassegnano le seguenti osservazioni. Con Persona_2 riferimento all'iter amministrativo della vicenda, si fa presente che, in data 12.07.2023, il legale del ricorrente inoltrava al Ministero dell'Interno istanza di riesame del giudizio medico-legale formulato dalla competente ASL RM2 nel verbale mod. BL/G n. 182453 del 19.09.2022, con il quale era stata riconosciuta al sig. un'Invalidità Complessiva (IC) del 16%, riferita alle conseguenze Parte_1 menomative dell'evento occorso in data 22.01.2017. L'istanza era tesa al ricalcolo dell'IC, in quanto la valutazione precedentemente espressa non aveva tenuto conto del Danno Morale (DM), ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. n. 181/2009. Al fine di aderire a quanto richiesto, la Commissione della Part suindicata emetteva, ad integrale sostituzione del precedente, un nuovo verbale mod. BL/G, datato
06.09.2023 e non citato dal CTU, con il quale veniva riconosciuta al ricorrente una IC, comprensiva del Danno Morale, pari al 18%, confermando le valutazioni già espresse in merito alla percentuale di
Danno Biologico (DB) e di Invalidità Permanente (IP). Tanto premesso, si rileva che le risultanze dell'esame obiettivo condotto in sede di operazioni peritali sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle riscontrate in occasione dell'accertamento sanitario effettuato dalla Commissione Medica dell'ASL RM2, ad eccezione dell'esito cicatriziale chirurgico in corrispondenza dell'arto superiore destro e della modica ipotonotrofia degli attivatori dell'arto nella medesima regione, peraltro non precedentemente obiettivata (cfr. verbale ASL RM2 del 19.09.2022 "non ipotonomiotrofia dei muscoli attivatori dell'arto"). pagina 4 di 7 Alla luce di quanto sopra considerato, si concorda con il CTU in merito alla valutazione del DB, esprimendo, altresì, parere conforme in merito all'attribuzione di un DM pari ad 1/3 del DB e quindi
5%, in considerazione della storia clinica e della dinamica dell'evento. Non si concorda, invece, con il giudizio formulato dal dott. in ordine all'IP, ritenendo gli elementi di obiettività emersi in sede Per_2 di operazioni peritali non sufficienti a giustificare un discostamento di ben 9 punti percentuali dalla valutazione espressa nel giudizio della Commissione medica presso l'ASL RM2, tanto più in considerazione del fatto che il danno estetico non può essere valutato nell'ambito dell'IP, riferita, come noto, alla capacità lavorativa generica. Si rileva, peraltro, che nell'elaborato peritale del CTU non
è specificata alcuna voce di riferimento - neppure per analogia - alle tabelle annesse al d.P.R.
915/1978, citate dal medesimo consulente.
In conclusione, per quanto sopra esposto, si ritiene che al sig. possa essere Parte_1 riconosciuta, come conseguenza menomativa causalmente riconducibile all'evento del 22.01.2017, un'Invalidità Complessiva, calcolata ai sensi del d.P.R. n. 181/2009, così espressa: IC = DB + DM +
(IP - DB) = 15
+ 5 + (16 - 15) = 21 %. Roma, 01.07.2025 IL MEDICO LEGALE PER CONTO
DELL'AMMINISTRAZIONE Medico Capo della Polizia di Stato Dott. . Persona_3
In data 11.05.2025 sono giunte tramite PEC dell'Avv. Virgilio De Meo, osservazioni redatte dalla
Dott.ssa , che si riportano testualmente: Persona_1
“… In qualità di consulente di parte per il Sig. ho preso visione della bozza di Parte_1
CTU redatta dal Dott. La sottoscritta condivide la corretta metodologia applicata e Persona_2 le valutazioni conclusive a cui perviene il CTU. Le suddette brevi osservazioni vengono svolte al solo fine di chiedere al CTU di indicare la data di stabilizzazione della patologia oggetto della visita medico legale. A tal fine si riporta il verbale della CMO di del 10/10/2017 (modello BL/S n. Pt_2
K71701023) in cui, per le infermità di cui al giudizio diagnostico in oggetto, il veniva Parte_1 giudicato SI IDONEO nella Polizia di Stato. Si ritiene, dunque, che la data del 10/10/2017 possa essere assunta quale data di stabilizzazione. Roma, 11 luglio 2025 Dott. ”. Persona_1
Presa visione delle osservazioni critiche a firma del Dott. consulente tecnico di Persona_3 parte convenuta, si precisa ulteriormente quanto segue.
La valutazione del danno morale (pari al 5%) è stata effettuata sulla base di 1/3 del danno biologico (le tabelle prevedono una valutazione fino a ½) e appare congrua rispetto al quadro clinico patito e dell'età del paziente (all'epoca dei fatti 54 enne).
L'invalidità permanente (IP) è stata quantificata nella misura del 25% in considerazione della rilevante entità dei postumi riscontrati. Si ricorda, a tal proposito, che il periziato ebbe a riportare un pagina 5 di 7 politrauma da precipitazione con fratture costali multiple a sinistra (II-III, IV, V bifocale, VI, VIII, IX) con contusione polmonare, i cui esiti sono valutabili nella misura del 10% (dieci per cento), una frattura del polso destro, trattata chirurgicamente, i cui esiti sono valutabili in misura non inferiore al
10% (dieci per cento) ed una frattura dell'acetabolo sinistro, trattata conservativamente, i cui esiti sono valutabili in misura dell'8% (otto per cento). L'invalidità permanente (IP) è stata, pertanto, valutata nella misura complessiva del 25% (venticinque per cento), applicando la formula riduzionistica.
Presa visione delle osservazioni a firma della Dott.ssa , consulente tecnico di parte Persona_1 ricorrente, si concorda che la data del 10/10/2017 possa essere assunta quale data di stabilizzazione dei predetti postumi.
Tenuto conto di quanto sopra si confermano, integralmente, le conclusioni contenute nella bozza già inviata alle Parti”.
Le risultanze della CTU medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da censure, anche con riferimento alle risposte alle osservazioni critiche formulate dal consulente di parte convenuta.
5.- Al ricorrente compete pertanto la speciale elargizione prevista dall'art. 5 comma 1 della l. 206/04 nella misura corrispondente alla differenza tra la somma liquidata dal ministero e commisurata alla invalidità accertata in sede amministrativa del 18% ed il maggiore grado di invalidità ora accertato, cioè il 25%.
Con decorrenza dal 10.10.27, cioè dall'epoca in cui il danno riportato si è stabilizzato in misura non inferiore alla soglia minima di un quarto prevista dalla legge (cfr. T.A.R. Lecce, (Puglia), sez. II,
08/07/2015, n. 2255: “L'assegno vitalizio, di cui all'art. 2, l. 23 novembre 1998, n. 407, spetta, in aggiunta alle elargizioni di cui alla l. 20 ottobre 1990, n. 302, a chi subisce un'invalidità permanente non inferiore ad un quinto di capacità lavorativa e con decorrenza dalla data in cui il suddetto livello d'incapacità è stato raggiunto”) va riconosciuto l'assegno vitalizio non reversibile di € 500,00 previsto dalla legge n. 407/98, e, con la stessa decorrenza, spetta, inoltre, anche l'assegno vitalizio non reversibile di € 1.033,00 mensili ex art 5 commi 3 e 4 l. 206/04 e ciò per effetto dell'estensione di tale beneficio ai soggetti di cui alla legge n. 266/05, estensione prevista dall'art. 2, comma 105, della legge
24.12.2007 n. 244.
Su tali importi vanno riconosciuti gli interessi legali (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore a quello degli interessi legali, la rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T., giusta quanto prevede l'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991) dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo. pagina 6 di 7 6.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, respinta ogni ulteriore eccezione, deduzione o istanza:
- condanna il al pagamento in favore del ricorrente dei Controparte_1 benefici economici indicati in motivazione, oltre agli interessi legali (o rivalutazione se superiore) dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo;
- condanna il al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1 ricorrente, liquidate in € 4700,00, oltre iva cpa e spese generali, da distrarsi;
- pone le spese di ctu a carico del . Controparte_1
Roma, 8 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
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