CA
Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/07/2025, n. 1269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1269 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere relatore
D.ssa Laura D'Amelio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 142/2025 V.G. promossa da
( ), rappresentato e difeso dall'avv. LONDI Parte_1 C.F._1
BARBARA ( ed elettivamente domiciliato presso lo studio del C.F._2 difensore, giusta procura in atti;
RECLAMANTE contro ( ), rappresentata e difesa dall'avv. ANGELI CAROLINA CP_1 C.F._3
( ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, C.F._4 giusta procura in atti;
AVV. quale curatore speciale del minore;
CP_2 PEona_1
RECLAMATI
con l'intervento del PG
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Parte reclamante: “In via principale, per tutti i motivi sopra indicati, disporre
l'affidamento esclusivo del minore in favore del padre PEona_1 R_
1 con domiciliazione prevalente presso di lui in Prato via Del Molinaccio 4 nonché Pt_1 disporre che il minore , ogni settimana, trascorra con la madre dal PEona_1 venerdì pomeriggio fino alla domenica sera alle ore 22.00 con possibilità di diversa previsione di frequentazione madre - figlio nel periodo extra-scolastico (da metà giugno
a metà settembre). La madre preleverà il minore dalla casa del padre il venerdì pomeriggio e il padre lo riprenderà a Buti la domenica sera entro le 22.00. Disporre che entrambi i genitori provvedano al mantenimento del figlio in via diretta R_ sostenendo al 50% le spese straordinarie afferenti il minore, spese che dovranno essere previamente concordate. L'assegno unico dovrà essere richiesto e percepito in ragione del 50% tra i due genitori.
In via subordinata, confermato l'affidamento condiviso del minore ad PEona_1 entrambi i genitori con domiciliazione prevalente presso il padre in Prato via del
Molinaccio n. 4, disporre che il minore , ogni settimana, trascorra con PEona_1 la madre dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera alle ore 22.00 con possibilità di diversa previsione di frequentazione madre - figlio nel periodo extra- scolastico (da metà giugno a metà settembre). La madre preleverà il minore dalla casa del padre il venerdì pomeriggio e il padre lo riprenderà a Buti la domenica sera entro le 22.00.
Disporre che entrambi i genitori provvedano al mantenimento del figlio in via R_ diretta sostenendo al 50% le spese straordinarie afferenti il minore, spese che dovranno essere previamente concordate. L'assegno unico dovrà essere richiesto e percepito in ragione del 50% tra i due genitori.
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti previsioni al fine di garantire la frequentazione padre-figlio, in modifica del disposto del decreto qui reclamato che prevede l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre in Buti via G. Goldoni n. 9, disporre che padre trascorrerà con il figlio tre giorni infrasettimanali per tre settimane al mese e un R_ week-end al mese con la seguente modalità: nei giorni infrasettimanali dal martedì al giovedì dalle ore 9, quando verrà prelevato dal padre, fino alle 18.45 quando verrà ripreso dalla madre;
il martedì alle ore 9 quando verrà prelevato dal padre, fino alle
18.45 quanto verrà ripreso dalla madre. Il fine settimana di competenza del padre questo prenderà dal venerdì alle 9 fino alla domenica alle ore 18.45 quando verrà R_ ripreso dalla madre. Durante le visite di con il padre dovrà essere garantita alla R_ madre una videochiamata nel corso della giornata. Lo stesso dovrà essere garantito quando il bambino starà con la madre. Per le festività natalizie i genitori staranno con il bambino una settimana ciascuno: dal 23 dicembre al 31 dicembre con un genitore e
2 dal 1° Gennaio al 6 Gennaio con l'altro genitore. Le altre festività saranno trascorse da
con ciascuno dei genitori in modo alternato. Durante le vacanze estive R_ R_ starà 15 giorni nel mese di agosto con un genitore e 15 con l'altro. Disporre che entrambi i genitori provvedano al mantenimento del figlio , in via diretta, R_ sostenendo al 50% le spese straordinarie afferenti il minore, spese che dovranno essere previamente concordate. L'assegno unico dovrà essere richiesto e percepito in ragione del 50% tra i due genitori.
In ogni caso con vittoria di spese, compensi professionale e accessori di legge.”
Parte reclamata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso in rito ed in merito
- In via principale, confermare integralmente il provvedimento reclamato, vale a dire affido condiviso con collocamento presso la madre e il calendario già indicato nel provvedimento di cui sopra;
- In via subordinata, confermato l'affido condiviso del minore ad PEona_1 entrambi i genitori con domiciliazione prevalente presso il padre in Prato via del
Molinaccio n. 4, disporre che il minore , ogni settimana, trascorra con PEona_1 la madre dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera alle ore 22.00 con possibilità di diversa previsione di frequentazione madre - figlio nel periodo extrascolastico (da metà giugno a metà settembre). La madre preleverà il minore dalla casa del padre il venerdì pomeriggio e il padre lo riprenderà a Buti la domenica sera entro le 22.00.
In ordine al mantenimento disporre che venga confermata la corresponsione di un assegno mensile pari a euro 300,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, con riferimento alle spese straordinarie che queste siano suddivise al 50% tra i genitori, i quali ripartiranno nella misura del 50% ciascuno anche l'Assegno Unico Universale.
- Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti previsioni al fine di garantire la frequentazione madre-figlio redigere il calendario ritenuto più opportuno per gli incontri madre-figlio o in ogni caso approvare quello che verrà successivamente depositato da parte resistente.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi.”
Avv. “in via preliminare ed assorbente, confermi la nomina del CP_2
Curatore in questa sede, ricordando infatti che il Tribunale di Pisa, con il provvedimento impugnato, ne ha dichiarato cessato l'incarico; valuti – previo aggiornamento della
3 valutazione della condotta della madre – l'affidamento del minore CP_1 [...] ad entrambi i genitori, disponendo un regime di visita tale da garantire al R_ padre una ampia ed effettiva frequentazione del figlio, possibilmente paritaria nei tempi rispetto alla madre, tenuto in considerazione l'interesse del minore nonché le esigenze lavorative dei genitori e la distanza tra le rispettive residenze;
valuti la possibilità di disciplinare con maggior dettaglio le modalità di affidamento e visita dei genitori, con particolar riferimento ad accompagnamenti, vacanze, ponti, compleanni ed altri eventi una tantum (ossia ultronei rispetto all'ordinario regime settimanale) in modo che i genitori non abbiano alcun motivo di discussione in tali occasioni, il tutto ovviamente nel contraddittorio tra le parti;
valuti il proseguimento del monitoraggio dei genitori da parte degli assistenti sociali, ed anche l'attivazione di un percorso di sostegno alla bigenitorialità da svolgersi anche eventualmente tramite il coordinamento dei servizi sociali attivati presso i Comuni di residenza dei due genitori o, preferibilmente, presso il medesimo servizio;
valuti, in ogni caso, la prosecuzione di un monitoraggio delle condotte della sig.ra e che la già prevista prosecuzione del percorso di sostegno CP_1 psicologico già avviato dalla sig.ra avvenga non in forma privata (come sta CP_1 avvenendo al momento) bensì in seno ad un monitoraggio da parte del servizio, così come per il previsto avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità”
P.G.: “esprime parere negativo”
COINCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
In data 22.7.2022, proponeva dinanzi al Tribunale di Pisa ricorso ex Parte_1 artt. 709 ter c.p.c. e 336 bis c.c. per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, sentite le parti, adottare ogni opportuno provvedimento volto ad ammonire la SI.ra per il mancato rispetto delle modalità di affidamento CP_1 condiviso del minore e per tutte le violazioni dalla stessa poste PEona_2 in essere e meglio descritte in premessa. Voglia altresì modificare il provvedimento in vigore ovvero l'accordo delle parti ratificato dal Presidente del Tribunale di Pisa in sede di udienza del 27/04/2022, revocando l'affido condiviso del figlio ad entrambi i R_ genitori affidandolo esclusivamente al padre, , con domiciliazione del Parte_1 minore presso la sua residenza di Prato, attuandolo con le modalità che appariranno
4 maggiormente idonee alla luce delle considerazioni effettuate in premessa e comunque anche a seguito di quanto emergerà in ordine alla idoneità genitoriale della SI.ra CP_1
a seguito dell'espletamento della CTU. Voglia, in via d'urgenza, disporre
[...] espressamente che il figlio possa trascorrere con il padre il periodo Parte_1 di ferire estive dal 13 al 28 agosto pv Voglia, inoltre, previa idonea istruzione probatoria, condannare la SI.ra al risarcimento del danno, da determinarsi in via CP_1 equitativa, nei confronti del figlio disponendo che la relativa PEona_2 somma sia versata su specifico libretto bancario o postale intestato al minore, con amministrazione regolata per legge. Con vittoria di spese di lite, compensi professionali
e accessori di legge.”
Premetteva il che dalla sua relazione con iniziata nel giugno 2020 R_ CP_1
e interrotta nel settembre 2020, era nato in data [...] il figlio PEona_2
che dall'agosto 2021 la ST aveva allontanato il figlio dal padre, negandogli
[...] qualunque accesso al minore;
che dunque il aveva adito il Tribunale di Pisa R_ ex artt. 337 bis ss c.c., dinanzi al quale le parti avevano raggiunto un accordo, ratificato dal Tribunale in data 27.4.2022, prevedendo l'affido condiviso del minore con collocamento presso la madre e l'obbligo del padre di versare alla medesima a titolo di contributo per il mantenimento del figlio la somma di € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e dell'assegno unico;
che il diritto di visita del padre era articolato in tre giorni infrasettimanali per tre settimane al mese e un fine settimana al mese, con la previsione che la madre dovesse andare a riprendere il bambino dal padre e che entrambi i genitori avessero garantita una videochiamata giornaliera quando non avevano il figlio con sé; che erano stati altresì previsti i periodi di competenza del padre durante le festività e il periodo estivo;
che in attuazione di quanto previsto nel provvedimento del tribunale, le parti, con l'ausilio dei rispettivi legali, avevano redatto un dettagliato calendario per i mesi da aprile a giugno 2022; che a partire dal mese di giugno 2022, la aveva iniziato a frapporre numerosi ostacoli alla frequentazione CP_1 del padre con il figlio, pretendendo continue notizie del minore quando questi era con il e accampando numerosi impedimenti a recarsi dal padre per riprendere il R_ figlio;
che da ultimo aveva negato al padre di poter portare il figlio con sé dai nonni e bisnonni paterni in Sicilia dal 13 al 28 agosto, periodo nel quale il aveva R_ chiesto le proprie ferie confidando sul consenso verbale inizialmente ottenuto dalla che dopo l'ultimo violento litigio tra le parti occorso in data 17.7.2022, quando la CP_1
ST lo aveva colpito in occasione del riaccompagnamento del minore dalla madre, la stessa si era rifiutata di consegnargli il figlio, come verbalizzato dai Carabinieri che erano
5 intervenuti su richiesta dal e da allora il padre non aveva più avuto notizie R_ del minore.
Analogo procedimento veniva instaurato dalla la quale, sul presupposto che CP_1 durante l'episodio del 17.7.2022 il l'aveva colpita causando lesioni a lei e al R_ figlio che teneva con sé, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “Affidamento esclusivo del minore alla madre, SI.ra con PEona_2 CP_1 collocamento e residenza anagrafica a Buti presso la stessa. Qualora venissero disposti incontri protetti padre-figlio si chiede che siano calendarizzati previo percorso al CAM dell'odierno resistente e previa valutazione del Servizio Sociale competente, e comunque in luogo neutro e sempre alla presenza di un operatore/operatrice (forma degli incontri ALTAMENTE protetti). Si insiste, altresì, che le attuali modalità di visita del minore siano quindi, sospese e sia lasciata la loro determinazione all'Ill.mo Giudice adito. B. Mantenimento del figlio minore. Si chiede la conferma di quanto disposto nell'Omologa; c. Divieto assoluto di espatrio del minore senza il PEona_2 consenso scritto dell'altro genitore”;(Doc. all. n.3)
Nominato il curatore speciale del minore nella persona dell'Avv. e riuniti CP_2
i due procedimenti, veniva dato mandato ai Servizi sociali competenti di effettuare una indagine socio familiare e, poi, la valutazione delle competenze genitoriali di entrambe le parti, cui la in un primo momento si sottraeva. Continuava la conflittualità dei CP_1 genitori, con episodi critici segnalati in corso di causa da entrambe le parti.
Con decreto del 2.12.2024, a definizione del procedimento, il Tribunale di Pisa, statuiva nel modo seguente: “Conferma l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori;
Dispone che sia collocato in modo prevalente presso la residenza materna;
R_
Dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé per tre weekend al mese, da R_ concordarsi preventivamente con la dal venerdì pomeriggio, alle ore 17:00 (o dal CP_1 sabato mattina, a seconda del turno di lavoro) alla domenica sera, alle ore 19:00
(quando lo riaccompagnerà dalla madre); nelle settimane di non spettanza, il minore trascorrerà con il padre almeno un pomeriggio infrasettimanale, da concordarsi con la mamma;
Dispone, in ottica compensativa, che il padre trascorrerà con un periodo R_ di 20 giorni durante le vacanze estive (mesi di giugno e luglio), anche non consecutivi, da concordarsi con la mamma entro il 30 maggio di ogni anno, mentre ad agosto il bambino trascorrerà 15 giorni con l'altro, ferma nel resto, la regolamentazione delle vacanze natalizie e pasquali ad anni alterni di cui al decreto del Tribunale di Pisa del
27/04/2022; Prescrive a ciascuno dei genitori, quando ha con sé il bambino, di consentire una chiamata o videochiamata al giorno tra e l'altro genitore;
Dispone R_
6 che versi ad a titolo di mantenimento del figlio minore Parte_1 CP_1 un assegno mensile pari ad Euro 250,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario;
Dispone che le spese straordinarie, concordate e documentate, siano suddivise al 50% tra i genitori;
(…)
Dispone che i genitori ripartiranno nella misura del 50% ciascuno l'Assegno Unico
Universale; Delega al Servizio Sociale e Socio-psicologico competente (Comune di Buti
e di Prato) l'avvio di un percorso di supporto alla genitorialità per ciascuno dei genitori, con previsione di incontri separati (e ciò anche in considerazione del procedimento penale pendente e della distanza oggettiva tra le sedi dei Servizi coinvolti); Manda ai servizi Sociali e socio – psicologici competenti (in coordinamento tra di loro) per mantenere attivo il monitoraggio sull'intero nucleo, con delega ad adottare ogni forma di intervento ritenuta utile nel superiore interesse del minore e di PEona_1 segnalare all'autorità giudiziaria competente eventuali indici di disagio del minore.
Rigetta ogni altra domanda e, per l'effetto, Conferma nel resto il decreto del Tribunale di Pisa del 27/04/2022”.
Riteneva il Tribunale che non vi fossero i presupposti per accogliere il ricorso del con riguardo alla domanda di mutamento dell'affido del minore, da condiviso R_ ad esclusivo in favore del padre, poiché dalla relazione del Servizio sociale depositata in data 11.9.2024 (con gli esiti della valutazione delle competenze genitoriali della si leggeva che la madre aveva “messo in luce il possesso di buone capacità CP_1 riflessive nell'affrontare l'esplorazione delle funzioni di base legate all'esercizio della genitorialità (…) Nello specifico, per quanto riguarda la relazione con , la SI.ra R_
(era) parsa in possesso di buone competenze genitoriali di natura protettiva, affettiva, regolativa e normativa (…) e consapevole delle difficoltà manifestate da per R_ quanto riguarda lo sviluppo del linguaggio (esprimendo) la propria motivazione ad affrontare le suddette difficoltà attraverso gli opportuni interventi di sostegno. Riguardo alla funzione triadica, per quanto i rapporti tra i genitori si siano rasserenati, la relazione della SI.ra con il padre del minore appar(iva) ancora altalenante e potenzialmente a rischio di comparsa di nuovi elementi di tensione, anche alla luce dell'imminente processo penale a seguito dei fatti accaduti nell'estate del 2022”. Potevano dunque escludersi indici di pregiudizio per il minore da ricondursi all'esercizio della genitorialità da parte della madre la quale, dopo un iniziale atteggiamento di chiusura nei confronti degli operatori del Servizio sociale, aveva mostrato maggiore apertura, tanto da sottoporsi alla valutazione con atteggiamento collaborativo e da avere intrapreso un percorso psicologico di supporto in autonomia, consapevole di avere bisogno di
7 elaborare alcuni eventi del proprio vissuto che rischiavano di avere ricadute negative anche sul ruolo genitoriale.
Considerata anche la valutazione positiva delle capacità del padre risultante dalla relazione del Servizio competente, depositata il 15.3.2024, e che il curatore speciale del minore aveva dato atto del miglioramento nel linguaggio e nel percorso evolutivo del minore, riteneva il primo giudice che la modalità dell'affido condiviso del figlio fosse quella che tutt'oggi meglio poteva assicurare il diritto alla bi-genitorialità di , R_ considerato anche che le parti – dopo una prima fase di accesa conflittualità – avevano mostrato una comunicazione maggiormente efficace e funzionale, nel superiore interesse del bambino, seppure con andamento altalenante.
Disponeva il primo giudice che il minore dovesse essere collocato in via prevalente presso la madre, a Cascine di Buti, ove il bambino abita insieme ai nonni materni, frequenta l'asilo nido, ha i propri giochi e un proprio centro affettivo costituito innanzitutto dalla presenza dei due fratellini con i quali condivide le giornate, dovendo dunque essere valorizzato il diritto del minore alla conservazione dell'ambiente affettivo e di relazione sino ad oggi sperimentato e consolidato.
Quanto al diritto di visita del padre, considerava il Tribunale la necessità di rimodularlo, tenuto conto dell'inizio della scuola materna che determina il bisogno di maggiore stabilità, considerando che gli impegni lavorativi del padre (con riferita reperibilità tutti i giorni infrasettimanali), la necessità che il bambino frequenti quotidianamente l'asilo nido (la scuola materna da settembre) e la distanza oggettiva tra le abitazioni dei genitori (la madre vive a Buti e il padre a Prato) non consentivano di calendarizzare visite padre/figlio infrasettimanali.
2. Il giudizio di secondo grado
Avverso il decreto datato 1.12.2024 ha proposto reclamo il sotto due profili: R_
I) IN ORDINE ALLA ILLEGITTIMITA' DELLA CONFERMA DELL'AFFIDAMENTO CONDIVISO
DEL MINORE AD ENTRAMBI I GENITORI.
Ha evidenziato il reclamante che la sua richiesta di affidamento esclusivo del minore troverebbe fondamento nel fatto che per lunghissimi periodi, a causa della R_ condotta tenuta dalla il figlio non ha potuto frequentare regolarmente il padre. CP_1
Nel tempo, si sono susseguiti gravissimi episodi che di fatto avrebbero impedito al piccolo di instaurare, nei primi anni di vita ed a tutt'oggi, un rapporto pieno ed R_ effettivo con entrambi i genitori. La si sarebbe dimostrata sempre inaffidabile, non CP_1 si sarebbe mai prestata ad alcuna forma di collaborazione e avrebbe contravvenuto costantemente a qualsiasi accordo o disposizione del Tribunale, senza alcun giustificato
8 motivo. Per contro, il anche con l'aiuto dei suoi familiari, avrebbe cercato di R_ tutelare il proprio figlio e di intensificarne la propria frequentazione, rispettando R_ tutti i provvedimenti assunti dal Tribunale, collaborando con gli operatori del Servizio sociale per lo svolgimento dei percorsi di monitoraggio e degli interventi educativi necessari, manifestando le preoccupazioni in ordine allo sviluppo psicofisico del proprio figlio e attivandosi tempestivamente per individuare una soluzione alle problematiche.
Resosi conto di alcune carenze nello sviluppo di alcune competenze infantili, il padre avrebbe cercato di stimolare in esperienze di tipo sociale, incrementando la R_ qualità della interazione con i suoi pari e impegnandosi perché frequentasse lo “Spazio gioco”, il “nido” vicino alla sua residenza o comunque attività ludiche. Nei periodi di frequentazione avrebbe sempre garantito un'attivazione controllata e monitorata, attraverso un sostegno sensibile e coinvolto, altresì sempre contribuendo economicamente al mantenimento del figlio , così come disposto dal Tribunale. R_
L'impegno del padre sarebbe stato ampiamente riscontrato da parte degli operatori del servizio sociale incaricati allo svolgimento di un monitoraggio e di un percorso di sostegno alla genitorialità, tanto che gli stessi non avevano mai rilevato alcun tipo di criticità, mentre lo stesso non potrebbe dirsi con riferimento alla madre, tanto che nelle conclusioni della valutazione delle competenze genitoriali, i professionisti incaricati, ad oltre due anni dall'inizio del percorso di valutazione, affermavano: “Si ritiene opportuno che la SI.ra prosegua il percorso di sostegno psicologico personale avviato, CP_1 al fine di continuare il processo di rielaborazione e revisione del suo passato e che la stessa avvii un intervento mirato di supporto alla genitorialità.”
II) IN ORDINE AL REGIME DELLE MODALITA' DI FREQUENTAZIONE PADRE-FIGLIO
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di affidamento esclusivo al padre e collocazione prevalente del minore presso l'abitazione paterna, secondo il reclamante si dovrebbe necessariamente considerare il fatto che quanto stabilito al riguardo dal Tribunale è inattuabile. Il dall'anno 2018, svolge attività R_ lavorativa a tempo indeterminato su turni (32 ore settimanali il lunedì – venerdì- sabato e domenica per 8 ore per ciascun giorno) presso il Supermercato di Prato CP_3 viale Galilei, turnazione, per durata ma soprattutto per i giorni, che è contrattualmente fissata e non risulta modificabile su richiesta del lavoratore. Il diritto di visita dettato dal decreto reclamato impone la frequentazione padre-figlio esclusivamente nel fine- settimana, ovvero proprio quando il svolge attività lavorativa. Egli, solo per R_ favorire la ST, in sede di accordo per la disciplina delle modalità di frequentazione del minore, aveva acconsentito a tenere il figlio per un fine settimana al mese pur sapendo,
9 così come lo sapeva la controparte, che non avrebbe potuto trascorre quel tempo con il figlio.
Quanto alla frequentazione della scuola materna, sarebbe necessario, come dedotto anche dal curatore speciale del minore, prevedere la frequentazione degli istituti scolatici ubicati vicini alla abitazione paterna, così che il avendo impegni R_ lavorativi concentrati nel solo fine settimana, avrebbe la possibilità di seguire costantemente nelle attività scolastiche, con limitate deleghe ai propri familiari R_ stretti. Il minore potrebbe stare con la madre dal venerdì dall'uscita di scuola, fino alla domenica sera.
Permanendo la collocazione prevalente presso la madre, l'unico modo di garantire una regolare frequentazione del padre sarebbe quella di stabilire le stesse regolamentazioni già previste a seguito dell'accordo raggiunto nel corso del giudizio tra i genitori nel 2022, dovendosi ritenere preminente il diritto del minore di stare con il padre rispetto a quello di frequentare l'asilo. Tale disciplina sarebbe allo stato l'unica attualmente percorribile, quantomeno per il periodo (di circa tre anni), in cui frequenterà la scuola materna R_
e non la scuola dell'obbligo. Sebbene la regolare frequentazione della scuola materna sia considerata anche dal un'opportunità positiva per il minore, il reclamante R_ ritiene comunque di maggior interesse per lo stesso di crescere, oltre che con la madre anche con il padre.
Il ha dunque chiesto accogliersi le conclusioni riportate in epigrafe. R_
Si è costituito il curatore speciale del minore, Avv. concordando sul fatto CP_2 che il decreto emesso in data 2.12.2024 dal Tribunale di Pisa non abbia colto del tutto le tante vicende e sfaccettature che hanno caratterizzato il giudizio.
Sarebbe, infatti, senza dubbio vero che in limine la ST è parsa sincera nel suo ravvedersi e modificare in modo sostanziale le proprie condotte, fino a quel momento oggetto di plurime critiche, fino a portare a conclusione la valutazione delle competenze genitoriali che era stata imposta dal Tribunale.
Sarebbe tuttavia altrettanto innegabile che fino a quel momento la aveva posto in CP_1 essere condotte non consone, con ciò volendosi riferire non tanto ai momenti di litigio con il ed ai conseguenti risvolti, anche penali, bensì al suo essersi lungamente R_ sottratta ad una valutazione che il Tribunale le aveva imposto fin dall'inizio del procedimento, nonché all'aver contravvenuto a più di una prescrizione del Tribunale, ad esempio in relazione alla sua relazione affettiva con il nuovo compagno, dalla quale la ha già avuto altri due figli, nonostante che con l'ordinanza della Dott.ssa Civinini CP_1
10 del 27.09.2022 si «prescrive[sse] alla madre di evitare ogni intromissione personale e/o verbale dell'attuale compagno nella relazione con il figlio e con il padre dello stesso».
Il Curatore ha ricordato che proprio
per questi motivi
egli aveva espresso preoccupazione per il contesto familiare materno, mentre aveva da sempre ritenuto del tutto esente da critiche il contesto familiare paterno;
solo da ultimo il curatore – a seguito appunto della conclusione del percorso valutativo della – aveva CP_1 cautamente rivisto il proprio giudizio in ordine alla madre, pur suggerendo un attento monitoraggio e, soprattutto, un regime che non andasse a discapito del positivo rapporto tra il piccolo ed il padre , dovendo altresì considerarsi: in via R_ Pt_1 preliminare, la distanza tra le abitazioni dei due genitori, che è probabilmente la ragione più incidente sul conflitto in essere, rendendo molto difficile la definizione di un regime di visita paritario;
la circostanza da sempre allegata che il lavora proprio nel R_ weekend, dal venerdì al lunedì; la necessità di di crescere insieme ai propri fratelli R_
e sorelle. Dette circostanze, secondo il curatore, non avrebbero avuto un pari peso nella valutazione del Tribunale di Pisa, che complice la (tardiva) riabilitazione della figura materna ha disposto un regime che in effetti va di fatto ad inficiare totalmente il rapporto tra padre e figlio. Con l'attuale calendario il padre non potrebbe più, in sostanza, stare con il proprio figlio, non avendolo mai con sé durante la settimana, quando, reperibilità a parte, egli è ben più libero da impegni lavorativi, e potendolo accudire ben poco nel weekend, quando in effetti lavora per 8 ore al giorno dal venerdì al lunedì. A poco servirebbe la compensazione “estiva” di venti giorni, peraltro anch'essi da concordare con la madre. Al contrario, se il piccolo stesse con la madre ed i R_ fratellini tutti i weekend, il rapporto con essi non ne sarebbe certo compromesso, trattandosi dei giorni in cui tutti i bambini sono liberi da impegni scolastici e/o sportivi, ed hanno quindi la possibilità di stare insieme tutto il giorno.
Inoltre, stante il rapporto tra le parti, anche la previsione secondo cui numerosi elementi del regime di visita debbano essere oggetto di accordo e discussione tra le parti (vedi: il pomeriggio infrasettimanale nella settimana in cui il padre non ha mai con sé , R_ ed i venti giorni estivi, anche non consecutivi) sarebbe foriera di futuri continui conflitti oltre in netto contrasto con quello che era stato uno dei principali suggerimenti del
Curatore, ossia l'invito al Tribunale a «valut[are] la possibilità di disciplinare con maggior dettaglio le modalità di affidamento e visita dei genitori, con particolar riferimento ad accompagnamenti, vacanze, ponti, compleanni ed altri eventi una tantum
(ossia ultronei rispetto all'ordinario regime settimanale)», suggerimento tuttavia rimasto del tutto inascoltato.
11 Il Curatore ha dedotto di non valutare negativamente l'ipotesi avanzata dal reclamante, al fine di rinforzare il rapporto tra padre e figlio quantomeno fino all'inizio della scuola dell'obbligo, di fatto rinunciando alla frequentazione della scuola materna e mantenendo un regime infrasettimanale “misto”. È vero, tuttavia, che il piccolo – viste le R_ problematiche in ordine allo sviluppo del linguaggio – ha mostrato di trarre beneficio dalla frequentazione di un ambiente similscolastico, e quindi dall'interazione con adulti e compagni, per cui nell'ipotesi in cui si prosegua con una frequentazione mista durante la settimana lavorativa, anche il padre dovrebbe garantire la frequentazione di un ambiente idoneo allo sviluppo psicomotorio del bambino (come ha sempre fatto, del resto: è proprio a Prato, infatti, che il piccolo iniziava a frequentare una ludoteca R_ nei giorni infrasettimanali in cui stava con il padre, e solo successivamente cominciava a frequentare la scuola materna presso Buti).
In conclusione, pur nella consapevolezza della difficoltà di disciplinare un regime di visita in un contesto come quello che ci occupa, sarebbe un dato di fatto che il regime disposto dal Tribunale sia contrario all'interesse del minore, dovendosi il rapporto padre e figlio ritenere prevalente sia rispetto al diritto del bambino a stare con i fratellini nei giorni infrasettimanali – ben potendo starci, forse anche con maggior piacere, nei weekend – sia rispetto al diritto di di avere fin da subito un percorso scolastico stabile e R_ continuativo, ciò che sarà ovviamente inevitabile con l'inizio della scuola elementare.
Ha quindi concluso, come riportato in epigrafe.
Si è costituita che ha contestato quanto ex adverso dedotto in ordine alle CP_1 proprie carenze genitoriali, richiamando la più recente relazione di servizi sociali, datata
22.9.2024, che ha dato conto delle capacità accuditive ed educative della madre, senza rilevare criticità in ordine all'accesso dell'altro genitore. Ha evidenziato di aver iniziato ancor prima dei provvedimenti del Tribunale un percorso di sostegno psicologico privato che il Dott. , che ha ritenuto di proseguire, pur dichiandosi disponibile a Parte_2 intraprendere anche il percorso individuato nel provvedimento impugnato. Quindi non vi sarebbero motivi per disporre l'affido esclusivo del minore al padre.
Quanto alla richiesta di collocamento del figlio presso la casa paterna, ha evidenziato che il minore frequenta da due anni la scuola e ha creato rapporti significativi non solo PE con i fratelli, specie che è la più grande, ma anche con i compagni di scuola, per cui il suo sradicamento dall'ambiente in cui vive da quando è nato e che rappresenta il centro dei suoi affetti, rischierebbe di pregiudicare i miglioramenti fatti e porterebbe altresì a un suo disorientamento.
12 La reclamata, senza nulla dedurre sulla richiesta di una diversa ripartizione dei tempi di frequentazione del figlio con l'uno e l'altro genitore, ha concluso come riportato in epigrafe.
Il PG ha espresso “parere contrario”
All'udienza del 20/06/2025, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
******
Preliminarmente, occorre ricordare che i provvedimenti in materia di affidamento, domiciliazione e frequentazione dei figli nati fuori del matrimonio, già di competenza del
Tribunale per i Minorenni, hanno natura sostanziale di sentenza e pertanto il reclamo su di esso deve essere deciso in forma di sentenza (cfr. Cass, 21.3.11, n. 6319).
Quanto alla nomina del curatore speciale effettuata dal primo giudice con poteri di rappresentanza processuale del minore, l'incarico deve intendersi perdurare fino alla formazione del giudicato, poichè, quale parte del giudizio di primo grado, il curatore speciale deve necessariamente partecipare anche ai successivi gradi del giudizio.
Nel merito, pare opportuno seguire il medesimo ordine di svolgimento ed esame delle questioni di cui all'impugnato decreto.
I questione
A giudizio della Corte il reclamo sul punto non è meritevole di accoglimento. Invero, la decisione del primo giudice di conferma dell'affido congiunto del minore a entrambi i genitori è fondata sugli esiti della valutazione delle competenze genitoriali della madre trasmessa dai Servizi sociali in data 11.9.2024, laddove le doglianze del reclamante si fondano su pregressi comportamenti della madre, certamente indicativi di una capacità genitoriale non adeguata sotto il profilo dell'accesso all'altro genitore, ma che, alla luce delle ampie valutazioni effettuate dagli operatori dei Servizi sociali, non sono state ritenute tali da costituire pregiudizio per il minore. Infatti, da un lato, il Tribunale dà atto di come sia emerso che la ST possiede buone competenze genitoriali sotto i profili di natura protettiva, affettiva, regolativa e normativa;
dall'altro, quanto alla funzione triadica, rispetto alla quale sono stati riscontrati elementi di persistente criticità, il
Tribunale ha tuttavia valorizzato l'atteggiamento maggiormente collaborativo manifestato negli ultimi tempi dalla madre nonchè il fatto che la stessa abbia in autonomia intrapreso un percorso psicologico di supporto, evidentemente consapevole della necessità di superare le criticità emerse in ordine alla sua capacità genitoriale. Si
13 tratta di valutazioni pienamente condivisibili, con le quali peraltro il reclamante non si confronta in alcun modo. La statuzione in punto di affidamento del minore a entrambi i genitori va dunque confermata.
II questione
Risulta invece fondato il secondo motivo di appello. Il Tribunale, infatti, sembra non aver considerato che a causa dei suoi impegni di lavoro, il padre, impegnato a tempo pieno nei giorni dal venerdì al lunedì, non può occuparsi del figlio nei fine settimana, che invece sono stati indicati come di pertinenza paterna salvo un fine settimana al mese e un giorno infrasettimanale che le parti dovrebbero concordare.
Invero, posto che il padre ha mostrato di possedere una capacità genitoriale priva di criticità e che l'ambiente paterno (il vive con i propri genitori) è stato valutato R_ pienamente conforme con l'interesse del minore, ritiene la Corte che l'unica soluzione che possa garantire al medesimo il diritto alla bigenitorialità e, nello stesso tempo, la frequentazione della scuola materna, dalla quale il bambino ha tratto evidenti benefici rispetto alle sue problematiche nello sviluppo del linguaggio, sia quello di collocare il figlio prevalentemente presso la residenza paterna, salva la frequentazione con la madre dal venerdì all'uscita dalla scuola materna (o, in periodi non scolastici) dalle ore
16.00 fino alla domenica sera alle ore 21.30, autorizzando il padre a iscrivere il figlio ad una scuola materna di Prato. Sarà la madre ad andare a prelevare il figlio dalla scuola materna o dalla residenza paterna il venerdì, mentre il padre lo andrà a riprendere dalla madre la domenica sera.
In tal modo, il figlio potrà essere accudito dal padre nei giorni in cui questi è sostanzialmente libero da impegni di lavoro, mentre trascorrerà tutti i fine settimana con la madre - peraltro impegnata anche nella cura dei due nuovi nati, di cui l'ultimo di appena tre mesi – in modo da garantire al minore un costante e significativo rapporto con i tre fratelli, secondo il regime cui, peraltro, la stessa madre si è dichiarata disponibile, sia pure in via gradata.
Come previsto dal primo giudice, sembra opportuno confermare che il figlio possa stare con il genitore non collocatario ampi periodi durante l'estate, e, dunque, dieci giorni nei mesi di giugno e luglio e due settimane nel mese di agosto, da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno;
in mancanza di accordo, il bambino starà con la madre dal 15 al 25 giugno, dal 10 al 20 luglio, e dal 1 al 15 agosto.
Anche il padre avrà diritto di stare con il figlio per quindici giorni nel mese di agosto, da concordare tra le parti entro il 30 maggio e, in mancanza di accordo, da individuarsi nel periodo dal 16 al 30 agosto.
14 Va confermata la regolamentazione delle vacanza natalizie e pasquali come a suo tempo concordata tra le parti nonchè la previsione di consentire una videochiamata al giorno tra il minore e il genitore che non lo ha con sè, con la precisazione che, salvo diverso accordo tra le parti, essa sia effettuata nella fascia oraria tra le 19.30 e le 20.00.
La diversa collocazione del minore impone di rivedere anche gli aspetti economici. In proposito, per quanto il figlio sia collocato prevalentemente presso il padre, pare comunque necessario mantenere un contributo perequativo a carico del medesimo per consentire al figlio di conservare lo stesso tenore di vita anche quando si trova presso la madre, allo stato priva di occupazione. Tale contributo va determinato nella misura di € 150,00 mensili, rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, ferme restando le determinazioni del Tribunale in tema di assegno unico e di spese straordinarie.
Del pari devono ritenersi ferme le deleghe e gli incarichi conferiti ai Servizi sociali del
Comune di Buti e del . Controparte_4
In considerazione della particolare natura della causa sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M
. la Corte di Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o difesa disattesa, in parziale riforma del decreto del Tribunale di PISA datato 2.12.2024, dispone quanto segue:
- il figlio sarà collocato prevalentemente presso il padre, autorizzando quest'ultimo a iscrivere il figlio presso una scuola materna del suo luogo di residenza;
- il minore starà con la madre dal venerdì all'uscita dalla scuola materna (o, in periodi non scolastici) dalle ore 16.00 fino alla domenica sera alle ore 21.30, con la precisazione che la madre andrà a prelevare il figlio dalla scuola materna o dalla residenza paterna il venerdì, mentre il padre lo andrà a riprendere dalla madre la domenica sera;
- il figlio potrà trascorrere con la madre anche dieci giorni nei mesi di giugno e luglio e quindici giorni nel mese di agosto, da concordarsi tra le parti entro il
30 maggio di ogni anno;
in mancanza di accordo, il bambino starà con la madre dal 15 al 25 giugno, dal 10 al 20 luglio, e dal 1 al 15 agosto;
- il padre a sua volta potrà stare con il figlio per quindici giorni anche non consecutivi nel mese di agosto, da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio e, in mancanza di accordo, da individuarsi nel periodo dal 16 al 30 agosto;
15 - la videochiamata giornaliera tra il figlio e il genitore che non lo ha con sè avverrà nella fascia oraria tra le 19.30 e le 20.00, salvo diverso accordo tra le parti;
- il verserà alla a titolo di contributo perequativo per il R_ CP_1 mantenimento del figlio l'assegno mensile di € 150,00, oltre rivalutazione Istat da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese a mezzo di bonifico bancario;
- conferma per tutto il resto il decreto reclamato;
- compensa integralmente le spese.
Si comunichi ai Servizi Sociali del Comune di Buti e del . Controparte_4
Così deciso in Firenze alla camera di consiglio del 20/06/2025
La cons. est. D.ssa Alessandra Guerrieri
La Presidente D.ssa Isabella Mariani
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni
16
SEZIONE PRIMA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere relatore
D.ssa Laura D'Amelio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 142/2025 V.G. promossa da
( ), rappresentato e difeso dall'avv. LONDI Parte_1 C.F._1
BARBARA ( ed elettivamente domiciliato presso lo studio del C.F._2 difensore, giusta procura in atti;
RECLAMANTE contro ( ), rappresentata e difesa dall'avv. ANGELI CAROLINA CP_1 C.F._3
( ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, C.F._4 giusta procura in atti;
AVV. quale curatore speciale del minore;
CP_2 PEona_1
RECLAMATI
con l'intervento del PG
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Parte reclamante: “In via principale, per tutti i motivi sopra indicati, disporre
l'affidamento esclusivo del minore in favore del padre PEona_1 R_
1 con domiciliazione prevalente presso di lui in Prato via Del Molinaccio 4 nonché Pt_1 disporre che il minore , ogni settimana, trascorra con la madre dal PEona_1 venerdì pomeriggio fino alla domenica sera alle ore 22.00 con possibilità di diversa previsione di frequentazione madre - figlio nel periodo extra-scolastico (da metà giugno
a metà settembre). La madre preleverà il minore dalla casa del padre il venerdì pomeriggio e il padre lo riprenderà a Buti la domenica sera entro le 22.00. Disporre che entrambi i genitori provvedano al mantenimento del figlio in via diretta R_ sostenendo al 50% le spese straordinarie afferenti il minore, spese che dovranno essere previamente concordate. L'assegno unico dovrà essere richiesto e percepito in ragione del 50% tra i due genitori.
In via subordinata, confermato l'affidamento condiviso del minore ad PEona_1 entrambi i genitori con domiciliazione prevalente presso il padre in Prato via del
Molinaccio n. 4, disporre che il minore , ogni settimana, trascorra con PEona_1 la madre dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera alle ore 22.00 con possibilità di diversa previsione di frequentazione madre - figlio nel periodo extra- scolastico (da metà giugno a metà settembre). La madre preleverà il minore dalla casa del padre il venerdì pomeriggio e il padre lo riprenderà a Buti la domenica sera entro le 22.00.
Disporre che entrambi i genitori provvedano al mantenimento del figlio in via R_ diretta sostenendo al 50% le spese straordinarie afferenti il minore, spese che dovranno essere previamente concordate. L'assegno unico dovrà essere richiesto e percepito in ragione del 50% tra i due genitori.
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti previsioni al fine di garantire la frequentazione padre-figlio, in modifica del disposto del decreto qui reclamato che prevede l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre in Buti via G. Goldoni n. 9, disporre che padre trascorrerà con il figlio tre giorni infrasettimanali per tre settimane al mese e un R_ week-end al mese con la seguente modalità: nei giorni infrasettimanali dal martedì al giovedì dalle ore 9, quando verrà prelevato dal padre, fino alle 18.45 quando verrà ripreso dalla madre;
il martedì alle ore 9 quando verrà prelevato dal padre, fino alle
18.45 quanto verrà ripreso dalla madre. Il fine settimana di competenza del padre questo prenderà dal venerdì alle 9 fino alla domenica alle ore 18.45 quando verrà R_ ripreso dalla madre. Durante le visite di con il padre dovrà essere garantita alla R_ madre una videochiamata nel corso della giornata. Lo stesso dovrà essere garantito quando il bambino starà con la madre. Per le festività natalizie i genitori staranno con il bambino una settimana ciascuno: dal 23 dicembre al 31 dicembre con un genitore e
2 dal 1° Gennaio al 6 Gennaio con l'altro genitore. Le altre festività saranno trascorse da
con ciascuno dei genitori in modo alternato. Durante le vacanze estive R_ R_ starà 15 giorni nel mese di agosto con un genitore e 15 con l'altro. Disporre che entrambi i genitori provvedano al mantenimento del figlio , in via diretta, R_ sostenendo al 50% le spese straordinarie afferenti il minore, spese che dovranno essere previamente concordate. L'assegno unico dovrà essere richiesto e percepito in ragione del 50% tra i due genitori.
In ogni caso con vittoria di spese, compensi professionale e accessori di legge.”
Parte reclamata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso in rito ed in merito
- In via principale, confermare integralmente il provvedimento reclamato, vale a dire affido condiviso con collocamento presso la madre e il calendario già indicato nel provvedimento di cui sopra;
- In via subordinata, confermato l'affido condiviso del minore ad PEona_1 entrambi i genitori con domiciliazione prevalente presso il padre in Prato via del
Molinaccio n. 4, disporre che il minore , ogni settimana, trascorra con PEona_1 la madre dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera alle ore 22.00 con possibilità di diversa previsione di frequentazione madre - figlio nel periodo extrascolastico (da metà giugno a metà settembre). La madre preleverà il minore dalla casa del padre il venerdì pomeriggio e il padre lo riprenderà a Buti la domenica sera entro le 22.00.
In ordine al mantenimento disporre che venga confermata la corresponsione di un assegno mensile pari a euro 300,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, con riferimento alle spese straordinarie che queste siano suddivise al 50% tra i genitori, i quali ripartiranno nella misura del 50% ciascuno anche l'Assegno Unico Universale.
- Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti previsioni al fine di garantire la frequentazione madre-figlio redigere il calendario ritenuto più opportuno per gli incontri madre-figlio o in ogni caso approvare quello che verrà successivamente depositato da parte resistente.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi.”
Avv. “in via preliminare ed assorbente, confermi la nomina del CP_2
Curatore in questa sede, ricordando infatti che il Tribunale di Pisa, con il provvedimento impugnato, ne ha dichiarato cessato l'incarico; valuti – previo aggiornamento della
3 valutazione della condotta della madre – l'affidamento del minore CP_1 [...] ad entrambi i genitori, disponendo un regime di visita tale da garantire al R_ padre una ampia ed effettiva frequentazione del figlio, possibilmente paritaria nei tempi rispetto alla madre, tenuto in considerazione l'interesse del minore nonché le esigenze lavorative dei genitori e la distanza tra le rispettive residenze;
valuti la possibilità di disciplinare con maggior dettaglio le modalità di affidamento e visita dei genitori, con particolar riferimento ad accompagnamenti, vacanze, ponti, compleanni ed altri eventi una tantum (ossia ultronei rispetto all'ordinario regime settimanale) in modo che i genitori non abbiano alcun motivo di discussione in tali occasioni, il tutto ovviamente nel contraddittorio tra le parti;
valuti il proseguimento del monitoraggio dei genitori da parte degli assistenti sociali, ed anche l'attivazione di un percorso di sostegno alla bigenitorialità da svolgersi anche eventualmente tramite il coordinamento dei servizi sociali attivati presso i Comuni di residenza dei due genitori o, preferibilmente, presso il medesimo servizio;
valuti, in ogni caso, la prosecuzione di un monitoraggio delle condotte della sig.ra e che la già prevista prosecuzione del percorso di sostegno CP_1 psicologico già avviato dalla sig.ra avvenga non in forma privata (come sta CP_1 avvenendo al momento) bensì in seno ad un monitoraggio da parte del servizio, così come per il previsto avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità”
P.G.: “esprime parere negativo”
COINCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
In data 22.7.2022, proponeva dinanzi al Tribunale di Pisa ricorso ex Parte_1 artt. 709 ter c.p.c. e 336 bis c.c. per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, sentite le parti, adottare ogni opportuno provvedimento volto ad ammonire la SI.ra per il mancato rispetto delle modalità di affidamento CP_1 condiviso del minore e per tutte le violazioni dalla stessa poste PEona_2 in essere e meglio descritte in premessa. Voglia altresì modificare il provvedimento in vigore ovvero l'accordo delle parti ratificato dal Presidente del Tribunale di Pisa in sede di udienza del 27/04/2022, revocando l'affido condiviso del figlio ad entrambi i R_ genitori affidandolo esclusivamente al padre, , con domiciliazione del Parte_1 minore presso la sua residenza di Prato, attuandolo con le modalità che appariranno
4 maggiormente idonee alla luce delle considerazioni effettuate in premessa e comunque anche a seguito di quanto emergerà in ordine alla idoneità genitoriale della SI.ra CP_1
a seguito dell'espletamento della CTU. Voglia, in via d'urgenza, disporre
[...] espressamente che il figlio possa trascorrere con il padre il periodo Parte_1 di ferire estive dal 13 al 28 agosto pv Voglia, inoltre, previa idonea istruzione probatoria, condannare la SI.ra al risarcimento del danno, da determinarsi in via CP_1 equitativa, nei confronti del figlio disponendo che la relativa PEona_2 somma sia versata su specifico libretto bancario o postale intestato al minore, con amministrazione regolata per legge. Con vittoria di spese di lite, compensi professionali
e accessori di legge.”
Premetteva il che dalla sua relazione con iniziata nel giugno 2020 R_ CP_1
e interrotta nel settembre 2020, era nato in data [...] il figlio PEona_2
che dall'agosto 2021 la ST aveva allontanato il figlio dal padre, negandogli
[...] qualunque accesso al minore;
che dunque il aveva adito il Tribunale di Pisa R_ ex artt. 337 bis ss c.c., dinanzi al quale le parti avevano raggiunto un accordo, ratificato dal Tribunale in data 27.4.2022, prevedendo l'affido condiviso del minore con collocamento presso la madre e l'obbligo del padre di versare alla medesima a titolo di contributo per il mantenimento del figlio la somma di € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e dell'assegno unico;
che il diritto di visita del padre era articolato in tre giorni infrasettimanali per tre settimane al mese e un fine settimana al mese, con la previsione che la madre dovesse andare a riprendere il bambino dal padre e che entrambi i genitori avessero garantita una videochiamata giornaliera quando non avevano il figlio con sé; che erano stati altresì previsti i periodi di competenza del padre durante le festività e il periodo estivo;
che in attuazione di quanto previsto nel provvedimento del tribunale, le parti, con l'ausilio dei rispettivi legali, avevano redatto un dettagliato calendario per i mesi da aprile a giugno 2022; che a partire dal mese di giugno 2022, la aveva iniziato a frapporre numerosi ostacoli alla frequentazione CP_1 del padre con il figlio, pretendendo continue notizie del minore quando questi era con il e accampando numerosi impedimenti a recarsi dal padre per riprendere il R_ figlio;
che da ultimo aveva negato al padre di poter portare il figlio con sé dai nonni e bisnonni paterni in Sicilia dal 13 al 28 agosto, periodo nel quale il aveva R_ chiesto le proprie ferie confidando sul consenso verbale inizialmente ottenuto dalla che dopo l'ultimo violento litigio tra le parti occorso in data 17.7.2022, quando la CP_1
ST lo aveva colpito in occasione del riaccompagnamento del minore dalla madre, la stessa si era rifiutata di consegnargli il figlio, come verbalizzato dai Carabinieri che erano
5 intervenuti su richiesta dal e da allora il padre non aveva più avuto notizie R_ del minore.
Analogo procedimento veniva instaurato dalla la quale, sul presupposto che CP_1 durante l'episodio del 17.7.2022 il l'aveva colpita causando lesioni a lei e al R_ figlio che teneva con sé, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “Affidamento esclusivo del minore alla madre, SI.ra con PEona_2 CP_1 collocamento e residenza anagrafica a Buti presso la stessa. Qualora venissero disposti incontri protetti padre-figlio si chiede che siano calendarizzati previo percorso al CAM dell'odierno resistente e previa valutazione del Servizio Sociale competente, e comunque in luogo neutro e sempre alla presenza di un operatore/operatrice (forma degli incontri ALTAMENTE protetti). Si insiste, altresì, che le attuali modalità di visita del minore siano quindi, sospese e sia lasciata la loro determinazione all'Ill.mo Giudice adito. B. Mantenimento del figlio minore. Si chiede la conferma di quanto disposto nell'Omologa; c. Divieto assoluto di espatrio del minore senza il PEona_2 consenso scritto dell'altro genitore”;(Doc. all. n.3)
Nominato il curatore speciale del minore nella persona dell'Avv. e riuniti CP_2
i due procedimenti, veniva dato mandato ai Servizi sociali competenti di effettuare una indagine socio familiare e, poi, la valutazione delle competenze genitoriali di entrambe le parti, cui la in un primo momento si sottraeva. Continuava la conflittualità dei CP_1 genitori, con episodi critici segnalati in corso di causa da entrambe le parti.
Con decreto del 2.12.2024, a definizione del procedimento, il Tribunale di Pisa, statuiva nel modo seguente: “Conferma l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori;
Dispone che sia collocato in modo prevalente presso la residenza materna;
R_
Dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé per tre weekend al mese, da R_ concordarsi preventivamente con la dal venerdì pomeriggio, alle ore 17:00 (o dal CP_1 sabato mattina, a seconda del turno di lavoro) alla domenica sera, alle ore 19:00
(quando lo riaccompagnerà dalla madre); nelle settimane di non spettanza, il minore trascorrerà con il padre almeno un pomeriggio infrasettimanale, da concordarsi con la mamma;
Dispone, in ottica compensativa, che il padre trascorrerà con un periodo R_ di 20 giorni durante le vacanze estive (mesi di giugno e luglio), anche non consecutivi, da concordarsi con la mamma entro il 30 maggio di ogni anno, mentre ad agosto il bambino trascorrerà 15 giorni con l'altro, ferma nel resto, la regolamentazione delle vacanze natalizie e pasquali ad anni alterni di cui al decreto del Tribunale di Pisa del
27/04/2022; Prescrive a ciascuno dei genitori, quando ha con sé il bambino, di consentire una chiamata o videochiamata al giorno tra e l'altro genitore;
Dispone R_
6 che versi ad a titolo di mantenimento del figlio minore Parte_1 CP_1 un assegno mensile pari ad Euro 250,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario;
Dispone che le spese straordinarie, concordate e documentate, siano suddivise al 50% tra i genitori;
(…)
Dispone che i genitori ripartiranno nella misura del 50% ciascuno l'Assegno Unico
Universale; Delega al Servizio Sociale e Socio-psicologico competente (Comune di Buti
e di Prato) l'avvio di un percorso di supporto alla genitorialità per ciascuno dei genitori, con previsione di incontri separati (e ciò anche in considerazione del procedimento penale pendente e della distanza oggettiva tra le sedi dei Servizi coinvolti); Manda ai servizi Sociali e socio – psicologici competenti (in coordinamento tra di loro) per mantenere attivo il monitoraggio sull'intero nucleo, con delega ad adottare ogni forma di intervento ritenuta utile nel superiore interesse del minore e di PEona_1 segnalare all'autorità giudiziaria competente eventuali indici di disagio del minore.
Rigetta ogni altra domanda e, per l'effetto, Conferma nel resto il decreto del Tribunale di Pisa del 27/04/2022”.
Riteneva il Tribunale che non vi fossero i presupposti per accogliere il ricorso del con riguardo alla domanda di mutamento dell'affido del minore, da condiviso R_ ad esclusivo in favore del padre, poiché dalla relazione del Servizio sociale depositata in data 11.9.2024 (con gli esiti della valutazione delle competenze genitoriali della si leggeva che la madre aveva “messo in luce il possesso di buone capacità CP_1 riflessive nell'affrontare l'esplorazione delle funzioni di base legate all'esercizio della genitorialità (…) Nello specifico, per quanto riguarda la relazione con , la SI.ra R_
(era) parsa in possesso di buone competenze genitoriali di natura protettiva, affettiva, regolativa e normativa (…) e consapevole delle difficoltà manifestate da per R_ quanto riguarda lo sviluppo del linguaggio (esprimendo) la propria motivazione ad affrontare le suddette difficoltà attraverso gli opportuni interventi di sostegno. Riguardo alla funzione triadica, per quanto i rapporti tra i genitori si siano rasserenati, la relazione della SI.ra con il padre del minore appar(iva) ancora altalenante e potenzialmente a rischio di comparsa di nuovi elementi di tensione, anche alla luce dell'imminente processo penale a seguito dei fatti accaduti nell'estate del 2022”. Potevano dunque escludersi indici di pregiudizio per il minore da ricondursi all'esercizio della genitorialità da parte della madre la quale, dopo un iniziale atteggiamento di chiusura nei confronti degli operatori del Servizio sociale, aveva mostrato maggiore apertura, tanto da sottoporsi alla valutazione con atteggiamento collaborativo e da avere intrapreso un percorso psicologico di supporto in autonomia, consapevole di avere bisogno di
7 elaborare alcuni eventi del proprio vissuto che rischiavano di avere ricadute negative anche sul ruolo genitoriale.
Considerata anche la valutazione positiva delle capacità del padre risultante dalla relazione del Servizio competente, depositata il 15.3.2024, e che il curatore speciale del minore aveva dato atto del miglioramento nel linguaggio e nel percorso evolutivo del minore, riteneva il primo giudice che la modalità dell'affido condiviso del figlio fosse quella che tutt'oggi meglio poteva assicurare il diritto alla bi-genitorialità di , R_ considerato anche che le parti – dopo una prima fase di accesa conflittualità – avevano mostrato una comunicazione maggiormente efficace e funzionale, nel superiore interesse del bambino, seppure con andamento altalenante.
Disponeva il primo giudice che il minore dovesse essere collocato in via prevalente presso la madre, a Cascine di Buti, ove il bambino abita insieme ai nonni materni, frequenta l'asilo nido, ha i propri giochi e un proprio centro affettivo costituito innanzitutto dalla presenza dei due fratellini con i quali condivide le giornate, dovendo dunque essere valorizzato il diritto del minore alla conservazione dell'ambiente affettivo e di relazione sino ad oggi sperimentato e consolidato.
Quanto al diritto di visita del padre, considerava il Tribunale la necessità di rimodularlo, tenuto conto dell'inizio della scuola materna che determina il bisogno di maggiore stabilità, considerando che gli impegni lavorativi del padre (con riferita reperibilità tutti i giorni infrasettimanali), la necessità che il bambino frequenti quotidianamente l'asilo nido (la scuola materna da settembre) e la distanza oggettiva tra le abitazioni dei genitori (la madre vive a Buti e il padre a Prato) non consentivano di calendarizzare visite padre/figlio infrasettimanali.
2. Il giudizio di secondo grado
Avverso il decreto datato 1.12.2024 ha proposto reclamo il sotto due profili: R_
I) IN ORDINE ALLA ILLEGITTIMITA' DELLA CONFERMA DELL'AFFIDAMENTO CONDIVISO
DEL MINORE AD ENTRAMBI I GENITORI.
Ha evidenziato il reclamante che la sua richiesta di affidamento esclusivo del minore troverebbe fondamento nel fatto che per lunghissimi periodi, a causa della R_ condotta tenuta dalla il figlio non ha potuto frequentare regolarmente il padre. CP_1
Nel tempo, si sono susseguiti gravissimi episodi che di fatto avrebbero impedito al piccolo di instaurare, nei primi anni di vita ed a tutt'oggi, un rapporto pieno ed R_ effettivo con entrambi i genitori. La si sarebbe dimostrata sempre inaffidabile, non CP_1 si sarebbe mai prestata ad alcuna forma di collaborazione e avrebbe contravvenuto costantemente a qualsiasi accordo o disposizione del Tribunale, senza alcun giustificato
8 motivo. Per contro, il anche con l'aiuto dei suoi familiari, avrebbe cercato di R_ tutelare il proprio figlio e di intensificarne la propria frequentazione, rispettando R_ tutti i provvedimenti assunti dal Tribunale, collaborando con gli operatori del Servizio sociale per lo svolgimento dei percorsi di monitoraggio e degli interventi educativi necessari, manifestando le preoccupazioni in ordine allo sviluppo psicofisico del proprio figlio e attivandosi tempestivamente per individuare una soluzione alle problematiche.
Resosi conto di alcune carenze nello sviluppo di alcune competenze infantili, il padre avrebbe cercato di stimolare in esperienze di tipo sociale, incrementando la R_ qualità della interazione con i suoi pari e impegnandosi perché frequentasse lo “Spazio gioco”, il “nido” vicino alla sua residenza o comunque attività ludiche. Nei periodi di frequentazione avrebbe sempre garantito un'attivazione controllata e monitorata, attraverso un sostegno sensibile e coinvolto, altresì sempre contribuendo economicamente al mantenimento del figlio , così come disposto dal Tribunale. R_
L'impegno del padre sarebbe stato ampiamente riscontrato da parte degli operatori del servizio sociale incaricati allo svolgimento di un monitoraggio e di un percorso di sostegno alla genitorialità, tanto che gli stessi non avevano mai rilevato alcun tipo di criticità, mentre lo stesso non potrebbe dirsi con riferimento alla madre, tanto che nelle conclusioni della valutazione delle competenze genitoriali, i professionisti incaricati, ad oltre due anni dall'inizio del percorso di valutazione, affermavano: “Si ritiene opportuno che la SI.ra prosegua il percorso di sostegno psicologico personale avviato, CP_1 al fine di continuare il processo di rielaborazione e revisione del suo passato e che la stessa avvii un intervento mirato di supporto alla genitorialità.”
II) IN ORDINE AL REGIME DELLE MODALITA' DI FREQUENTAZIONE PADRE-FIGLIO
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di affidamento esclusivo al padre e collocazione prevalente del minore presso l'abitazione paterna, secondo il reclamante si dovrebbe necessariamente considerare il fatto che quanto stabilito al riguardo dal Tribunale è inattuabile. Il dall'anno 2018, svolge attività R_ lavorativa a tempo indeterminato su turni (32 ore settimanali il lunedì – venerdì- sabato e domenica per 8 ore per ciascun giorno) presso il Supermercato di Prato CP_3 viale Galilei, turnazione, per durata ma soprattutto per i giorni, che è contrattualmente fissata e non risulta modificabile su richiesta del lavoratore. Il diritto di visita dettato dal decreto reclamato impone la frequentazione padre-figlio esclusivamente nel fine- settimana, ovvero proprio quando il svolge attività lavorativa. Egli, solo per R_ favorire la ST, in sede di accordo per la disciplina delle modalità di frequentazione del minore, aveva acconsentito a tenere il figlio per un fine settimana al mese pur sapendo,
9 così come lo sapeva la controparte, che non avrebbe potuto trascorre quel tempo con il figlio.
Quanto alla frequentazione della scuola materna, sarebbe necessario, come dedotto anche dal curatore speciale del minore, prevedere la frequentazione degli istituti scolatici ubicati vicini alla abitazione paterna, così che il avendo impegni R_ lavorativi concentrati nel solo fine settimana, avrebbe la possibilità di seguire costantemente nelle attività scolastiche, con limitate deleghe ai propri familiari R_ stretti. Il minore potrebbe stare con la madre dal venerdì dall'uscita di scuola, fino alla domenica sera.
Permanendo la collocazione prevalente presso la madre, l'unico modo di garantire una regolare frequentazione del padre sarebbe quella di stabilire le stesse regolamentazioni già previste a seguito dell'accordo raggiunto nel corso del giudizio tra i genitori nel 2022, dovendosi ritenere preminente il diritto del minore di stare con il padre rispetto a quello di frequentare l'asilo. Tale disciplina sarebbe allo stato l'unica attualmente percorribile, quantomeno per il periodo (di circa tre anni), in cui frequenterà la scuola materna R_
e non la scuola dell'obbligo. Sebbene la regolare frequentazione della scuola materna sia considerata anche dal un'opportunità positiva per il minore, il reclamante R_ ritiene comunque di maggior interesse per lo stesso di crescere, oltre che con la madre anche con il padre.
Il ha dunque chiesto accogliersi le conclusioni riportate in epigrafe. R_
Si è costituito il curatore speciale del minore, Avv. concordando sul fatto CP_2 che il decreto emesso in data 2.12.2024 dal Tribunale di Pisa non abbia colto del tutto le tante vicende e sfaccettature che hanno caratterizzato il giudizio.
Sarebbe, infatti, senza dubbio vero che in limine la ST è parsa sincera nel suo ravvedersi e modificare in modo sostanziale le proprie condotte, fino a quel momento oggetto di plurime critiche, fino a portare a conclusione la valutazione delle competenze genitoriali che era stata imposta dal Tribunale.
Sarebbe tuttavia altrettanto innegabile che fino a quel momento la aveva posto in CP_1 essere condotte non consone, con ciò volendosi riferire non tanto ai momenti di litigio con il ed ai conseguenti risvolti, anche penali, bensì al suo essersi lungamente R_ sottratta ad una valutazione che il Tribunale le aveva imposto fin dall'inizio del procedimento, nonché all'aver contravvenuto a più di una prescrizione del Tribunale, ad esempio in relazione alla sua relazione affettiva con il nuovo compagno, dalla quale la ha già avuto altri due figli, nonostante che con l'ordinanza della Dott.ssa Civinini CP_1
10 del 27.09.2022 si «prescrive[sse] alla madre di evitare ogni intromissione personale e/o verbale dell'attuale compagno nella relazione con il figlio e con il padre dello stesso».
Il Curatore ha ricordato che proprio
per questi motivi
egli aveva espresso preoccupazione per il contesto familiare materno, mentre aveva da sempre ritenuto del tutto esente da critiche il contesto familiare paterno;
solo da ultimo il curatore – a seguito appunto della conclusione del percorso valutativo della – aveva CP_1 cautamente rivisto il proprio giudizio in ordine alla madre, pur suggerendo un attento monitoraggio e, soprattutto, un regime che non andasse a discapito del positivo rapporto tra il piccolo ed il padre , dovendo altresì considerarsi: in via R_ Pt_1 preliminare, la distanza tra le abitazioni dei due genitori, che è probabilmente la ragione più incidente sul conflitto in essere, rendendo molto difficile la definizione di un regime di visita paritario;
la circostanza da sempre allegata che il lavora proprio nel R_ weekend, dal venerdì al lunedì; la necessità di di crescere insieme ai propri fratelli R_
e sorelle. Dette circostanze, secondo il curatore, non avrebbero avuto un pari peso nella valutazione del Tribunale di Pisa, che complice la (tardiva) riabilitazione della figura materna ha disposto un regime che in effetti va di fatto ad inficiare totalmente il rapporto tra padre e figlio. Con l'attuale calendario il padre non potrebbe più, in sostanza, stare con il proprio figlio, non avendolo mai con sé durante la settimana, quando, reperibilità a parte, egli è ben più libero da impegni lavorativi, e potendolo accudire ben poco nel weekend, quando in effetti lavora per 8 ore al giorno dal venerdì al lunedì. A poco servirebbe la compensazione “estiva” di venti giorni, peraltro anch'essi da concordare con la madre. Al contrario, se il piccolo stesse con la madre ed i R_ fratellini tutti i weekend, il rapporto con essi non ne sarebbe certo compromesso, trattandosi dei giorni in cui tutti i bambini sono liberi da impegni scolastici e/o sportivi, ed hanno quindi la possibilità di stare insieme tutto il giorno.
Inoltre, stante il rapporto tra le parti, anche la previsione secondo cui numerosi elementi del regime di visita debbano essere oggetto di accordo e discussione tra le parti (vedi: il pomeriggio infrasettimanale nella settimana in cui il padre non ha mai con sé , R_ ed i venti giorni estivi, anche non consecutivi) sarebbe foriera di futuri continui conflitti oltre in netto contrasto con quello che era stato uno dei principali suggerimenti del
Curatore, ossia l'invito al Tribunale a «valut[are] la possibilità di disciplinare con maggior dettaglio le modalità di affidamento e visita dei genitori, con particolar riferimento ad accompagnamenti, vacanze, ponti, compleanni ed altri eventi una tantum
(ossia ultronei rispetto all'ordinario regime settimanale)», suggerimento tuttavia rimasto del tutto inascoltato.
11 Il Curatore ha dedotto di non valutare negativamente l'ipotesi avanzata dal reclamante, al fine di rinforzare il rapporto tra padre e figlio quantomeno fino all'inizio della scuola dell'obbligo, di fatto rinunciando alla frequentazione della scuola materna e mantenendo un regime infrasettimanale “misto”. È vero, tuttavia, che il piccolo – viste le R_ problematiche in ordine allo sviluppo del linguaggio – ha mostrato di trarre beneficio dalla frequentazione di un ambiente similscolastico, e quindi dall'interazione con adulti e compagni, per cui nell'ipotesi in cui si prosegua con una frequentazione mista durante la settimana lavorativa, anche il padre dovrebbe garantire la frequentazione di un ambiente idoneo allo sviluppo psicomotorio del bambino (come ha sempre fatto, del resto: è proprio a Prato, infatti, che il piccolo iniziava a frequentare una ludoteca R_ nei giorni infrasettimanali in cui stava con il padre, e solo successivamente cominciava a frequentare la scuola materna presso Buti).
In conclusione, pur nella consapevolezza della difficoltà di disciplinare un regime di visita in un contesto come quello che ci occupa, sarebbe un dato di fatto che il regime disposto dal Tribunale sia contrario all'interesse del minore, dovendosi il rapporto padre e figlio ritenere prevalente sia rispetto al diritto del bambino a stare con i fratellini nei giorni infrasettimanali – ben potendo starci, forse anche con maggior piacere, nei weekend – sia rispetto al diritto di di avere fin da subito un percorso scolastico stabile e R_ continuativo, ciò che sarà ovviamente inevitabile con l'inizio della scuola elementare.
Ha quindi concluso, come riportato in epigrafe.
Si è costituita che ha contestato quanto ex adverso dedotto in ordine alle CP_1 proprie carenze genitoriali, richiamando la più recente relazione di servizi sociali, datata
22.9.2024, che ha dato conto delle capacità accuditive ed educative della madre, senza rilevare criticità in ordine all'accesso dell'altro genitore. Ha evidenziato di aver iniziato ancor prima dei provvedimenti del Tribunale un percorso di sostegno psicologico privato che il Dott. , che ha ritenuto di proseguire, pur dichiandosi disponibile a Parte_2 intraprendere anche il percorso individuato nel provvedimento impugnato. Quindi non vi sarebbero motivi per disporre l'affido esclusivo del minore al padre.
Quanto alla richiesta di collocamento del figlio presso la casa paterna, ha evidenziato che il minore frequenta da due anni la scuola e ha creato rapporti significativi non solo PE con i fratelli, specie che è la più grande, ma anche con i compagni di scuola, per cui il suo sradicamento dall'ambiente in cui vive da quando è nato e che rappresenta il centro dei suoi affetti, rischierebbe di pregiudicare i miglioramenti fatti e porterebbe altresì a un suo disorientamento.
12 La reclamata, senza nulla dedurre sulla richiesta di una diversa ripartizione dei tempi di frequentazione del figlio con l'uno e l'altro genitore, ha concluso come riportato in epigrafe.
Il PG ha espresso “parere contrario”
All'udienza del 20/06/2025, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
******
Preliminarmente, occorre ricordare che i provvedimenti in materia di affidamento, domiciliazione e frequentazione dei figli nati fuori del matrimonio, già di competenza del
Tribunale per i Minorenni, hanno natura sostanziale di sentenza e pertanto il reclamo su di esso deve essere deciso in forma di sentenza (cfr. Cass, 21.3.11, n. 6319).
Quanto alla nomina del curatore speciale effettuata dal primo giudice con poteri di rappresentanza processuale del minore, l'incarico deve intendersi perdurare fino alla formazione del giudicato, poichè, quale parte del giudizio di primo grado, il curatore speciale deve necessariamente partecipare anche ai successivi gradi del giudizio.
Nel merito, pare opportuno seguire il medesimo ordine di svolgimento ed esame delle questioni di cui all'impugnato decreto.
I questione
A giudizio della Corte il reclamo sul punto non è meritevole di accoglimento. Invero, la decisione del primo giudice di conferma dell'affido congiunto del minore a entrambi i genitori è fondata sugli esiti della valutazione delle competenze genitoriali della madre trasmessa dai Servizi sociali in data 11.9.2024, laddove le doglianze del reclamante si fondano su pregressi comportamenti della madre, certamente indicativi di una capacità genitoriale non adeguata sotto il profilo dell'accesso all'altro genitore, ma che, alla luce delle ampie valutazioni effettuate dagli operatori dei Servizi sociali, non sono state ritenute tali da costituire pregiudizio per il minore. Infatti, da un lato, il Tribunale dà atto di come sia emerso che la ST possiede buone competenze genitoriali sotto i profili di natura protettiva, affettiva, regolativa e normativa;
dall'altro, quanto alla funzione triadica, rispetto alla quale sono stati riscontrati elementi di persistente criticità, il
Tribunale ha tuttavia valorizzato l'atteggiamento maggiormente collaborativo manifestato negli ultimi tempi dalla madre nonchè il fatto che la stessa abbia in autonomia intrapreso un percorso psicologico di supporto, evidentemente consapevole della necessità di superare le criticità emerse in ordine alla sua capacità genitoriale. Si
13 tratta di valutazioni pienamente condivisibili, con le quali peraltro il reclamante non si confronta in alcun modo. La statuzione in punto di affidamento del minore a entrambi i genitori va dunque confermata.
II questione
Risulta invece fondato il secondo motivo di appello. Il Tribunale, infatti, sembra non aver considerato che a causa dei suoi impegni di lavoro, il padre, impegnato a tempo pieno nei giorni dal venerdì al lunedì, non può occuparsi del figlio nei fine settimana, che invece sono stati indicati come di pertinenza paterna salvo un fine settimana al mese e un giorno infrasettimanale che le parti dovrebbero concordare.
Invero, posto che il padre ha mostrato di possedere una capacità genitoriale priva di criticità e che l'ambiente paterno (il vive con i propri genitori) è stato valutato R_ pienamente conforme con l'interesse del minore, ritiene la Corte che l'unica soluzione che possa garantire al medesimo il diritto alla bigenitorialità e, nello stesso tempo, la frequentazione della scuola materna, dalla quale il bambino ha tratto evidenti benefici rispetto alle sue problematiche nello sviluppo del linguaggio, sia quello di collocare il figlio prevalentemente presso la residenza paterna, salva la frequentazione con la madre dal venerdì all'uscita dalla scuola materna (o, in periodi non scolastici) dalle ore
16.00 fino alla domenica sera alle ore 21.30, autorizzando il padre a iscrivere il figlio ad una scuola materna di Prato. Sarà la madre ad andare a prelevare il figlio dalla scuola materna o dalla residenza paterna il venerdì, mentre il padre lo andrà a riprendere dalla madre la domenica sera.
In tal modo, il figlio potrà essere accudito dal padre nei giorni in cui questi è sostanzialmente libero da impegni di lavoro, mentre trascorrerà tutti i fine settimana con la madre - peraltro impegnata anche nella cura dei due nuovi nati, di cui l'ultimo di appena tre mesi – in modo da garantire al minore un costante e significativo rapporto con i tre fratelli, secondo il regime cui, peraltro, la stessa madre si è dichiarata disponibile, sia pure in via gradata.
Come previsto dal primo giudice, sembra opportuno confermare che il figlio possa stare con il genitore non collocatario ampi periodi durante l'estate, e, dunque, dieci giorni nei mesi di giugno e luglio e due settimane nel mese di agosto, da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno;
in mancanza di accordo, il bambino starà con la madre dal 15 al 25 giugno, dal 10 al 20 luglio, e dal 1 al 15 agosto.
Anche il padre avrà diritto di stare con il figlio per quindici giorni nel mese di agosto, da concordare tra le parti entro il 30 maggio e, in mancanza di accordo, da individuarsi nel periodo dal 16 al 30 agosto.
14 Va confermata la regolamentazione delle vacanza natalizie e pasquali come a suo tempo concordata tra le parti nonchè la previsione di consentire una videochiamata al giorno tra il minore e il genitore che non lo ha con sè, con la precisazione che, salvo diverso accordo tra le parti, essa sia effettuata nella fascia oraria tra le 19.30 e le 20.00.
La diversa collocazione del minore impone di rivedere anche gli aspetti economici. In proposito, per quanto il figlio sia collocato prevalentemente presso il padre, pare comunque necessario mantenere un contributo perequativo a carico del medesimo per consentire al figlio di conservare lo stesso tenore di vita anche quando si trova presso la madre, allo stato priva di occupazione. Tale contributo va determinato nella misura di € 150,00 mensili, rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, ferme restando le determinazioni del Tribunale in tema di assegno unico e di spese straordinarie.
Del pari devono ritenersi ferme le deleghe e gli incarichi conferiti ai Servizi sociali del
Comune di Buti e del . Controparte_4
In considerazione della particolare natura della causa sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M
. la Corte di Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o difesa disattesa, in parziale riforma del decreto del Tribunale di PISA datato 2.12.2024, dispone quanto segue:
- il figlio sarà collocato prevalentemente presso il padre, autorizzando quest'ultimo a iscrivere il figlio presso una scuola materna del suo luogo di residenza;
- il minore starà con la madre dal venerdì all'uscita dalla scuola materna (o, in periodi non scolastici) dalle ore 16.00 fino alla domenica sera alle ore 21.30, con la precisazione che la madre andrà a prelevare il figlio dalla scuola materna o dalla residenza paterna il venerdì, mentre il padre lo andrà a riprendere dalla madre la domenica sera;
- il figlio potrà trascorrere con la madre anche dieci giorni nei mesi di giugno e luglio e quindici giorni nel mese di agosto, da concordarsi tra le parti entro il
30 maggio di ogni anno;
in mancanza di accordo, il bambino starà con la madre dal 15 al 25 giugno, dal 10 al 20 luglio, e dal 1 al 15 agosto;
- il padre a sua volta potrà stare con il figlio per quindici giorni anche non consecutivi nel mese di agosto, da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio e, in mancanza di accordo, da individuarsi nel periodo dal 16 al 30 agosto;
15 - la videochiamata giornaliera tra il figlio e il genitore che non lo ha con sè avverrà nella fascia oraria tra le 19.30 e le 20.00, salvo diverso accordo tra le parti;
- il verserà alla a titolo di contributo perequativo per il R_ CP_1 mantenimento del figlio l'assegno mensile di € 150,00, oltre rivalutazione Istat da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese a mezzo di bonifico bancario;
- conferma per tutto il resto il decreto reclamato;
- compensa integralmente le spese.
Si comunichi ai Servizi Sociali del Comune di Buti e del . Controparte_4
Così deciso in Firenze alla camera di consiglio del 20/06/2025
La cons. est. D.ssa Alessandra Guerrieri
La Presidente D.ssa Isabella Mariani
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni
16