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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/09/2025, n. 2747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2747 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 2241/ 2022
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 16/09/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 2241/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. MAGNANI GIANLUCA Parte_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANATA CP_2
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 1585 del 17.2.22
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del lavoro, ha accolto la domanda della odierna appellante di ricostruzione della carriera con riconoscimento del servizio, operato in favore dell'amministrazione appellante , in ragione di contratti a tempo determinato stipulati a partire dall'anno accademico 2000/2001 fino al 2010/2011 , con ogni conseguenza economica e con la condanna del al riconoscimento dell'anzianità pregressa CP_1
e all'ulteriore pagamento degli incrementi stipendiali maturati in relazione all'anzianità di servizio maturata .
Parte appellante contesta la sentenza di primo grado per omessa pronuncia in relazione alla richiesta di riconoscimento degli incrementi stipendiali durante il periodo pre ruolo e per erronea quantificazione delle differenze retributive maturate in esito alla corretta ricostruzione della carriera, nonché per omesso riconoscimento del diritto alla regolarizzazione contributiva per intervenuta prescrizione . CP_ Il non si costituiva ed era dichiarato contumace . L' si costituiva e reiterava l'eccezione CP_1 di prescrizione delle pretese contributive antecedenti il quinquennio dal deposito del ricorso.
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione
RAGIONI DELLA DECISIONE
nel ricorso originario , depositato il 3.4.19, ha chiesto accertarsi il proprio Parte_1 diritto alla ricostruzione della carriera con il riconoscimento dell'anzianità maturata con rapporti di lavoro a tempo determinato e con la conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive maturate in applicazione del principio , derivante dalla normativa comunitaria, di parità di trattamento dei lavoratori a termine e a tempo indeterminato;
ha chiesto altresì considerarsi detta anzianità nel computo della retribuzione dovuta durante i periodi di precariato
Il tribunale ha correttamente riconosciuto la correttezza della pretesa azionata dalla dipendente alla luce di granitica giurisprudenza di legittimità e comunitaria in relazione alla corretta ricostruzione della carriera tenendo conto della anzianità maturata in virtù di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato;
il tribunale ha tuttavia errato nella quantificazione della conseguenze risarcitorie assumendo - verosimilmente per lapsus - come parametro di riferimento quello indicato dalla CP_3 ricorrente medesima ai fini della quantificazione delle differenze retributive azionate per i cosiddetti “gradoni “ non riconosciuti o cioè per l'anzianità lavorativa maturata in costanza di rapporti di lavoro a tempo determinato e non riconosciuta nei periodi lavorativi prestati a tempo determinato.
Il motivo di appello relativo alla corretta quantificazione degli emolumenti spettanti in esito alla ricostruzione della carriera alla luce dell'anzianità effettiva maturata anche in considerazione dei periodi pre- ruolo (e non già ai sensi della disciplina nazionale ,discriminatoria , correttamente disapplicata dal tribunale ), deve accogliersi tenuto conto anche del fatto che la stessa sentenza impugnata riconosceva la correttezza della quantificazione operata dalla ricorrente a tale titolo
Deve essere altresì accolta la richiesta , formulata con autonomo capo di domanda, relativa alla condanna al pagamento delle differenze retributive maturate in ragione del riconoscimento dell'anzianità maturata con contratti a termine durante il periodo preruolo . La Corte di legittimità , con sentenze condivise da questo Collegio, ha sempre riconosciuto il diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine (cfr.
Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA) . Secondo la Suprema Corte il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n.
5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" ( Del Cerro Alonso, cit., punto 42). E' d'altronde indubitabile che le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata). Da ultimo non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Persona_1 punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi). Dalle considerazioni che precedono discende l'obbligo del Giudice nazionale di disapplicare la normativa che disconosce al dipendente assunto a tempo determinato i benefici derivanti dall'anzianità maturata per effetto di precedenti contratti a termine con il conseguente diritto del lavoratore di rivendicare le differenze retributive cui avrebbe avuto diritto qualora fosse stato assunto ab initio a tempo indeterminato.
Considerato che risulta documentalmente che il signora ha prestato la Parte_1 propria attività, in virtù di plurimi contratti a termine su posti vacanti e disponibili dall' Anno 2000
2001 all'anno 2010- 2011 quando fu assunta a tempo indeterminato , senza che le venisse mai riconosciuta , nei contratti successivi al primo, l'anzianità pregressa, la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive maturate per effetto dell'anzianità totalmente disconosciuta deve essere accolta. Il computo dell'anzianità è operato avuto riguardo ai criteri ordinariamente utilizzati per i docenti assunti a tempo indeterminato, valutando il solo servizio effettivo . La richiesta di condanna era formulata tenendo conto della retribuzione effettivamente corrisposta .
chiede anche la riforma della sentenza nella parte in cui ha disconosciuto il diritto Parte_1 al pagamento della contribuzione previdenziale per intervenuta prescrizione;
assume in particolare che la prescrizione può maturare solo dal momento in cui il diritto può essere esercitato e che fino al riconoscimento giudiziale del diritto alle differenze retributive , la prescrizione non decorre. In ogni caso rinvia espressamente all'art. 11 comma 5 del dl 162/19 laddove siffatta disposizione prevede
“5. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, il comma 10-bis è sostituito dal seguente: «10- bis. Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall' cui sono iscritti i lavoratori CP_2 dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre
2015, non si applicano fino al 31 dicembre 2022, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore.»
Il motivo di appello è fondato. Come statuito da recenti pronunciamenti della Corte di Cassazione ,
l'art. 3, comma 10-bis, l. n. 335 del 1995, introdotto dall'art. 19, d.l. n. 4 /2019 (conv. con l. n. 26 del
2019) ratione temporis vigente, non ha disposto la sospensione della prescrizione per le contribuzioni afferenti alle gestioni previdenziali esclusive e per i trattamenti dei pubblici dipendenti ivi previste, ma in relazione ai contributi dovuti a tali gestioni ha disposto, con effetti retroattivi e con salvezza degli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato, il differimento dell'operatività della disciplina della prescrizione dettata dall'art. 3, commi 9 e 10, della stessa l. n. 335 del 1995, con la conseguenza che detto differimento è applicabile anche a contributi previdenziali già prescritti alla data di entrata in vigore della norma che lo ha previsto. (Cass. Sentenza n. 31060 del 04/12/2024).
Motiva in effetti la corte di legittimità nella menzionata pronuncia” ….la norma in esame non ha “disposto la sospensione della prescrizione per tutte le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute – in favore dei lavoratori pubblici – alle gestioni previdenziali esclusive CP_ amministrate dall relative ai periodi di competenza fino al 31.12.14” (così la sentenza impugnata, pag. 5), ma ha piuttosto previsto, con effetti retroattivi, il differimento della data di entrata in vigore della disciplina concernente la prescrizione dei contributi dovuti a tali gestioni: e tanto si evince non solo dal suo tenore letterale, secondo cui i termini di prescrizione dei contributi di cui ai precedenti commi 9 e 10 “non si applicano fino al 31 dicembre 2021”, ma soprattutto dal riferimento alla salvezza degli effetti di eventuali provvedimenti giurisdizionali passati in cosa giudicata, essendo tipico del giudicato sostanziale di cui all'art. 2909 c.c. di rendere insensibili le situazioni di fatto per le quali è stata individuata ed applicata la corrispondente regula iuris al successivo ius superveniens che contenga norme retroattive (così già Cass. n. 18339 del 2003; più recentemente, nello stesso senso, Cass. n. 31904 del 2018) e rilevando tale limite anche per la stessa potestà legislativa di disporre con norme retroattive (così già Corte cost. n. 118 del 1957 e innumerevoli succ. conf.). Chiarito dunque che non si verte in tema di sospensione della prescrizione, ma di previsione legale retroattiva di differimento dell'entrata in vigore di un'altra norma di legge recante la disciplina della prescrizione, resta da dire che sulla ragionevolezza dell'intervento del legislatore, che ha consapevolmente escluso eventuali giudicati dalla portata del proprio intervento innovatore, non paiono sussistere dubbi: vero è, infatti, che in materia previdenziale, a differenza che in materia civile, essendo il regime prescrizionale sottratto alla disponibilità delle parti, la prescrizione ha efficacia estintiva del credito e non già semplicemente preclusiva della possibilità di farlo valere in giudizio (così da ult. Cass. n. 6154 del 2024), ma è pur vero che, quando sulla questione della prescrizione sorga controversia, solo una pronuncia giurisdizionale con efficacia di giudicato può dirimere il contrasto inter partes;
il che, se conferma a fortiori che la sussistenza di un giudicato costituisce il limite per ogni ragionevole esercizio della potestà legislativa di disciplinare con effetti retroattivi la fattispecie, dimostra a contrario che tale limite, nel caso di specie, non può ritenersi travalicato. “
Nel caso di specie in assenza di un giudicato difforme la prescrizione deve ritenersi mai maturata
Le spese di lite seguono la soccombenza
PQM
In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza , ferma la condanna del
[...]
alla ricostruzione della carriera con il riconoscimento dell'intero servizio effettivo Controparte_1 preruolo prestato da , condanna il al pagamento a tale titolo Parte_1 CP_1 della complessiva somma di euro 2884,94 ( in luogo della somma di euro 3177,26) oltre accessori;
dichiara il diritto di a percepire durante il servizio pre- ruolo gli Parte_1 incrementi stipendiali di cui al CCNL di comparto scuola e condanna l'amministrazione appellata al pagamento della complessiva somma di euro 3177,26, oltre accessori;
ordina al
[...]
la regolarizzazione contributiva presso l' di . Controparte_1 CP_2 Parte_1
Condanna il al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite Controparte_1 liquidate per i primo grado in complessivi euro 3771,60 e per il presente grado in complessivi euro
1345, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
condanna l' al pagamento delle spese di CP_2 lite in favore dell'appellante liquidate per il primo grado in complessivi euro 1838,20 e per il presente grado in complessivi euro 1345,00 oltre iva, cpa e spese generali al 15%, da distrarsi in favore del procuratore antistatario
La Presidente
Antonia Garzia Pt_1
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 16/09/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 2241/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. MAGNANI GIANLUCA Parte_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANATA CP_2
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 1585 del 17.2.22
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del lavoro, ha accolto la domanda della odierna appellante di ricostruzione della carriera con riconoscimento del servizio, operato in favore dell'amministrazione appellante , in ragione di contratti a tempo determinato stipulati a partire dall'anno accademico 2000/2001 fino al 2010/2011 , con ogni conseguenza economica e con la condanna del al riconoscimento dell'anzianità pregressa CP_1
e all'ulteriore pagamento degli incrementi stipendiali maturati in relazione all'anzianità di servizio maturata .
Parte appellante contesta la sentenza di primo grado per omessa pronuncia in relazione alla richiesta di riconoscimento degli incrementi stipendiali durante il periodo pre ruolo e per erronea quantificazione delle differenze retributive maturate in esito alla corretta ricostruzione della carriera, nonché per omesso riconoscimento del diritto alla regolarizzazione contributiva per intervenuta prescrizione . CP_ Il non si costituiva ed era dichiarato contumace . L' si costituiva e reiterava l'eccezione CP_1 di prescrizione delle pretese contributive antecedenti il quinquennio dal deposito del ricorso.
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione
RAGIONI DELLA DECISIONE
nel ricorso originario , depositato il 3.4.19, ha chiesto accertarsi il proprio Parte_1 diritto alla ricostruzione della carriera con il riconoscimento dell'anzianità maturata con rapporti di lavoro a tempo determinato e con la conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive maturate in applicazione del principio , derivante dalla normativa comunitaria, di parità di trattamento dei lavoratori a termine e a tempo indeterminato;
ha chiesto altresì considerarsi detta anzianità nel computo della retribuzione dovuta durante i periodi di precariato
Il tribunale ha correttamente riconosciuto la correttezza della pretesa azionata dalla dipendente alla luce di granitica giurisprudenza di legittimità e comunitaria in relazione alla corretta ricostruzione della carriera tenendo conto della anzianità maturata in virtù di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato;
il tribunale ha tuttavia errato nella quantificazione della conseguenze risarcitorie assumendo - verosimilmente per lapsus - come parametro di riferimento quello indicato dalla CP_3 ricorrente medesima ai fini della quantificazione delle differenze retributive azionate per i cosiddetti “gradoni “ non riconosciuti o cioè per l'anzianità lavorativa maturata in costanza di rapporti di lavoro a tempo determinato e non riconosciuta nei periodi lavorativi prestati a tempo determinato.
Il motivo di appello relativo alla corretta quantificazione degli emolumenti spettanti in esito alla ricostruzione della carriera alla luce dell'anzianità effettiva maturata anche in considerazione dei periodi pre- ruolo (e non già ai sensi della disciplina nazionale ,discriminatoria , correttamente disapplicata dal tribunale ), deve accogliersi tenuto conto anche del fatto che la stessa sentenza impugnata riconosceva la correttezza della quantificazione operata dalla ricorrente a tale titolo
Deve essere altresì accolta la richiesta , formulata con autonomo capo di domanda, relativa alla condanna al pagamento delle differenze retributive maturate in ragione del riconoscimento dell'anzianità maturata con contratti a termine durante il periodo preruolo . La Corte di legittimità , con sentenze condivise da questo Collegio, ha sempre riconosciuto il diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine (cfr.
Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA) . Secondo la Suprema Corte il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n.
5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" ( Del Cerro Alonso, cit., punto 42). E' d'altronde indubitabile che le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata). Da ultimo non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Persona_1 punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi). Dalle considerazioni che precedono discende l'obbligo del Giudice nazionale di disapplicare la normativa che disconosce al dipendente assunto a tempo determinato i benefici derivanti dall'anzianità maturata per effetto di precedenti contratti a termine con il conseguente diritto del lavoratore di rivendicare le differenze retributive cui avrebbe avuto diritto qualora fosse stato assunto ab initio a tempo indeterminato.
Considerato che risulta documentalmente che il signora ha prestato la Parte_1 propria attività, in virtù di plurimi contratti a termine su posti vacanti e disponibili dall' Anno 2000
2001 all'anno 2010- 2011 quando fu assunta a tempo indeterminato , senza che le venisse mai riconosciuta , nei contratti successivi al primo, l'anzianità pregressa, la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive maturate per effetto dell'anzianità totalmente disconosciuta deve essere accolta. Il computo dell'anzianità è operato avuto riguardo ai criteri ordinariamente utilizzati per i docenti assunti a tempo indeterminato, valutando il solo servizio effettivo . La richiesta di condanna era formulata tenendo conto della retribuzione effettivamente corrisposta .
chiede anche la riforma della sentenza nella parte in cui ha disconosciuto il diritto Parte_1 al pagamento della contribuzione previdenziale per intervenuta prescrizione;
assume in particolare che la prescrizione può maturare solo dal momento in cui il diritto può essere esercitato e che fino al riconoscimento giudiziale del diritto alle differenze retributive , la prescrizione non decorre. In ogni caso rinvia espressamente all'art. 11 comma 5 del dl 162/19 laddove siffatta disposizione prevede
“5. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, il comma 10-bis è sostituito dal seguente: «10- bis. Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall' cui sono iscritti i lavoratori CP_2 dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre
2015, non si applicano fino al 31 dicembre 2022, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore.»
Il motivo di appello è fondato. Come statuito da recenti pronunciamenti della Corte di Cassazione ,
l'art. 3, comma 10-bis, l. n. 335 del 1995, introdotto dall'art. 19, d.l. n. 4 /2019 (conv. con l. n. 26 del
2019) ratione temporis vigente, non ha disposto la sospensione della prescrizione per le contribuzioni afferenti alle gestioni previdenziali esclusive e per i trattamenti dei pubblici dipendenti ivi previste, ma in relazione ai contributi dovuti a tali gestioni ha disposto, con effetti retroattivi e con salvezza degli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato, il differimento dell'operatività della disciplina della prescrizione dettata dall'art. 3, commi 9 e 10, della stessa l. n. 335 del 1995, con la conseguenza che detto differimento è applicabile anche a contributi previdenziali già prescritti alla data di entrata in vigore della norma che lo ha previsto. (Cass. Sentenza n. 31060 del 04/12/2024).
Motiva in effetti la corte di legittimità nella menzionata pronuncia” ….la norma in esame non ha “disposto la sospensione della prescrizione per tutte le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute – in favore dei lavoratori pubblici – alle gestioni previdenziali esclusive CP_ amministrate dall relative ai periodi di competenza fino al 31.12.14” (così la sentenza impugnata, pag. 5), ma ha piuttosto previsto, con effetti retroattivi, il differimento della data di entrata in vigore della disciplina concernente la prescrizione dei contributi dovuti a tali gestioni: e tanto si evince non solo dal suo tenore letterale, secondo cui i termini di prescrizione dei contributi di cui ai precedenti commi 9 e 10 “non si applicano fino al 31 dicembre 2021”, ma soprattutto dal riferimento alla salvezza degli effetti di eventuali provvedimenti giurisdizionali passati in cosa giudicata, essendo tipico del giudicato sostanziale di cui all'art. 2909 c.c. di rendere insensibili le situazioni di fatto per le quali è stata individuata ed applicata la corrispondente regula iuris al successivo ius superveniens che contenga norme retroattive (così già Cass. n. 18339 del 2003; più recentemente, nello stesso senso, Cass. n. 31904 del 2018) e rilevando tale limite anche per la stessa potestà legislativa di disporre con norme retroattive (così già Corte cost. n. 118 del 1957 e innumerevoli succ. conf.). Chiarito dunque che non si verte in tema di sospensione della prescrizione, ma di previsione legale retroattiva di differimento dell'entrata in vigore di un'altra norma di legge recante la disciplina della prescrizione, resta da dire che sulla ragionevolezza dell'intervento del legislatore, che ha consapevolmente escluso eventuali giudicati dalla portata del proprio intervento innovatore, non paiono sussistere dubbi: vero è, infatti, che in materia previdenziale, a differenza che in materia civile, essendo il regime prescrizionale sottratto alla disponibilità delle parti, la prescrizione ha efficacia estintiva del credito e non già semplicemente preclusiva della possibilità di farlo valere in giudizio (così da ult. Cass. n. 6154 del 2024), ma è pur vero che, quando sulla questione della prescrizione sorga controversia, solo una pronuncia giurisdizionale con efficacia di giudicato può dirimere il contrasto inter partes;
il che, se conferma a fortiori che la sussistenza di un giudicato costituisce il limite per ogni ragionevole esercizio della potestà legislativa di disciplinare con effetti retroattivi la fattispecie, dimostra a contrario che tale limite, nel caso di specie, non può ritenersi travalicato. “
Nel caso di specie in assenza di un giudicato difforme la prescrizione deve ritenersi mai maturata
Le spese di lite seguono la soccombenza
PQM
In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza , ferma la condanna del
[...]
alla ricostruzione della carriera con il riconoscimento dell'intero servizio effettivo Controparte_1 preruolo prestato da , condanna il al pagamento a tale titolo Parte_1 CP_1 della complessiva somma di euro 2884,94 ( in luogo della somma di euro 3177,26) oltre accessori;
dichiara il diritto di a percepire durante il servizio pre- ruolo gli Parte_1 incrementi stipendiali di cui al CCNL di comparto scuola e condanna l'amministrazione appellata al pagamento della complessiva somma di euro 3177,26, oltre accessori;
ordina al
[...]
la regolarizzazione contributiva presso l' di . Controparte_1 CP_2 Parte_1
Condanna il al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite Controparte_1 liquidate per i primo grado in complessivi euro 3771,60 e per il presente grado in complessivi euro
1345, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
condanna l' al pagamento delle spese di CP_2 lite in favore dell'appellante liquidate per il primo grado in complessivi euro 1838,20 e per il presente grado in complessivi euro 1345,00 oltre iva, cpa e spese generali al 15%, da distrarsi in favore del procuratore antistatario
La Presidente
Antonia Garzia Pt_1