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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 28/03/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Il Giudice, dott.ssa Chiara D Credico, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5953 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2015 promossa da: con sede legale in Roma, Via Alessandro Specchi n. 16, C.F./P.IVA Parte_1
e, per essa, quale mandataria, con sede legale in Verona, P.IVA_1 CP_1
Piazzetta Monte n. 1, P.IVA rappresentata e difesa dall'Avv. ANGIOLINI P.IVA_2
ROSSELLA, ed elettivamente domiciliata in Catanzaro, via G. Alberti n. 27, presso lo studio dell'Avv. Carlotta Arceri;
parte attorea nei confronti di:
(C.F. ) nata a [...] il [...], CP_2 C.F._1 [...]
(C.F. ) nata a [...] il [...], residente in CP_2 C.F._1
Grosseto Fraz. Istia d'Ombrone Via San Sebastiano n.110/c; convenuta
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in CP_3 C.F._2
Arcidosso (GR), via Poggio Saccone n. 76;
(C.F. non indicato), residente in [...]
Rosselli N. 115;
Controparte_5
e del Controparte_6 Controparte_7 convenuti contumaci
con sede legale in Milano (Italia), Viale Majno 45, C.F. Controparte_8
Pag. 1 di 6 e per essa quale mandataria, partita IVA n. con sede P.IVA_3 CP_1 P.IVA_2 in Verona, piazzetta Monte n. 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Rossella Angiolini, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Carlotta Arceri, in Catanzaro, Via G. Alberti
n. 27; intervenuto con Sede legale in Via V. Alfieri n.
1 - Conegliano (TV), C.F. Parte_2
e per essa la mandataria con sede legale in Verona, Viale P.IVA_4 Parte_3 dell'Agricoltura 7, p. IVA , rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Tavarelli del P.IVA_2
Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Emma Scarpino con studio in 88100 Catanzaro (CZ), Via Michele Morelli n. 4; intervenuto
Oggetto: Divisione endoesecutiva
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
7.11.2024;
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, creditore procedente nella Parte_1 procedura esecutiva immobiliare r.g. n. 185/2014, ha convenuto in giudizio
[...]
(debitrice esecutata), (comproprietaria non esecutata), CP_2 CP_3
(coniuge di , nonché e Controparte_4 CP_2 Controparte_5
del Controparte_9 Controparte_7
Con l'atto introduttivo del presente giudizio divisionale endoesecutivo parte attorea ha chiesto:
“voglia l'adito Tribunale di Catanzaro, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, e previa nomina di un consulente tecnico per la formazione (se possibile) in natura dei lotti dei beni da assegnarsi in proprietà esclusiva
a ciascuno dei comproprietari, sentir dichiarare lo scioglimento della comunione tra e CP_3 [...]
per quanto di rispettiva spettanza, relativamente all'immobile identificato al Catasto Fabbricati del CP_2
Comune di Squillace (CZ) al Foglio 33, Part. 348, Sub. 2, Cat A/3, classe 2, vani 4, e per l'effetto, attribuire a ciascun condividente una porzione in natura dei beni corrispondente alla spettante quota di diritti ovvero, nel caso di indivisibilità o di non conveniente divisibilità, anche previo parere dell'esperto, disporre la vendita dell'intera unità immobiliare sopra descritta, con assegnazione ai comproprietari della somma corrispondente alle relative quote, al netto delle spese e competenze tutte del giudizio di divisione (con vincolo sulle quote di spettanza del debitore in favore dei creditori di cui all'esecuzione Immobiliare n. CP_2
Pag. 2 di 6 185/2014 rge presso il Tribunale di Catanzaro) con, in ogni caso, conseguente ordine al Conservatore dei RRII di Catanzaro di trascrivere la emananda sentenza, ordinando altresì le volture catastali in ragione delle statuizioni della sentenza medesima.
Con spese della divisione e di difesa a carico della massa.”
Nel corso del giudizio si sono costituiti: con atto di intervento ex art. 111 c.p.c., depositato in data 28.2.2018, Controparte_8
e per essa quale mandataria, quale cessionaria del credito di
[...] CP_1 Controparte_10
“facendo proprie tutte le deduzioni, eccezioni, allegazioni ed istanze formulate da e per
[...] Parte_1 essa nei propri scritti difensivi, nonché i documenti dalla stessa depositati ed insistendo nelle CP_1 conclusioni rassegnate”; con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.9.2021, Parte_2 rappresentata dalla mandataria quale cessionaria del credito vantato da Banca Parte_3
Cras Credito Cooperativo Toscano - Siena - Società Cooperativa, confidando “nell'accoglimento della domanda giudiziale di divisione degli immobili pignorati nella procedura esecutiva immobiliare n.
185/2014 R.G.E.I. pendente dinanzi al Tribunale di Catanzaro”.
Nel corso del giudizio con comparsa di costituzione depositata in data 28.2.2022 si è costituita
, senza spiegare difese e formulare conclusioni. CP_2
La causa è stata istruita mediante acquisizione del fascicolo della procedura esecutiva immobiliare r.g. N. 185/2014 nonché mediante CTU al fine di accertare la comoda divisibilità del compendio oggetto di esecuzione nonché del presente giudizio di divisione endoesecutiva;
all'udienza del 2.11.2023 sottoponeva alle parti la questione, rilevata d'ufficio, del pignoramento della sola quota di comproprietà della debitrice esecutata , nonostante la debitrice CP_2 fosse coniugata in regime di comunione dei beni;
di conseguenza, su richiesta delle parti presenti, assegnava termine per note al fine di consentire ad esse di dedurre sulla questione rilevata d'ufficio, rinviando la trattazione alla causa all'udienza del 7.3.2024.
A scioglimento della riserva assunta a quella udienza, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni al successivo 7 novembre 2024. A tale udienza, fatte precisare le conclusioni, il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti termine di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di venti giorni per repliche.
*****
Preliminarmente deve darsi atto della mancata costituzione in giudizio di CP_3
Pag. 3 di 6 , Banca Cras Credito Cooperativo Toscano - Siena - Società Cooperativa e Controparte_4 di talché ne deve essere dichiarata la Controparte_11 contumacia.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento della comunione deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
È documentale che il creditore procedente abbia sottoposto a pignoramento nella procedura esecutiva immobiliare r.g. n 185/2014 la quota di ½ della piena proprietà di CP_2 dell'immobile allibrato al NCEU del Comune di Squillace, al Foglio 33, particella 348, sub 2: tanto nell'atto di pignoramento, quanto nella nota di trascrizione non è fatta alcuna menzione del regime di comunione legale dei beni nel quale ricadeva la quota di proprietà dell'immobile sottoposta a pignoramento, né l'atto di pignoramento è stato notificato al coniuge della debitrice esecutata. L'esistenza della comunione legale dei beni era tuttavia ricavabile dalla relazione notarile sostitutiva redatta dal Notaio Persona_1
Come chiarito dalla Suprema Corte, “La comunione legale tra i coniugi costituisce, nella interpretazione giurisprudenziale assolutamente prevalente (fin da Corte cost. 10 marzo 1988, n. 311) e nonostante dissensi in parte della dottrina, una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei (tra le ultime: Cass. 24 luglio 2012, n. 12923; Cass., ord. 25 ottobre 2011, n. 22082; Cass. 7 marzo 2006, n.
4890), trattandosi di comunione finalizzata, a differenza della comunione ordinaria, non già alla tutela della proprietà individuale, ma piuttosto a quella della famiglia (tra le altre: Cass. 9 ottobre 2007, n. 21098; Cass.
12 gennaio 2011, n. 517) […]
6.2. Tale impostazione impedisce, in primo luogo, la ricostruzione della comunione legale come una universalità; in secondo luogo, preclude l'applicabilità sia della disciplina dell'espropriazione di quote (di cui agli artt. 599 ss. cod. proc. civ.), sia di quella contro il terzo non debitore: dell'una, perché il bene appartiene ad altro soggetto solidalmente per
l'intero, che non potrebbe comunque agire separatamente per lo scioglimento della comunione limitatamente a quel cespite;
dell'altra, perché eccezionale e quindi insuscettibile di applicazione analogica l'assoggettamento a procedura esecutiva di un individuo che debitore non è” (Così Cass. n. 6575/2013).
Ancora più di recente la Suprema Corte ha ulteriormente precisato, ricavandole dal medesimo arresto della Corte di Cassazione del 2013 (Sent. n. 6575 cit.) le regole per sottoporre correttamente ad esecuzione forzata il bene in comunione legale, ancorché per debito di uno solo dei coniugi, e la disciplina di tale processo esecutivo: “a) il bene in comunione legale va necessariamente aggredito per l'intero (si deve «qualificare come sola legittima l'opzione ricostruttiva della
Pag. 4 di 6 necessità di sottoporre, per il credito personale verso uno solo dei coniugi, il bene a pignoramento per l'intero, nei limiti dei diritti nascenti dalla comunione legale»); b) «la soggezione ad espropriazione di un bene sul quale ha eguale contitolarità il coniuge non debitore lo configura come soggetto passivo dell'espropriazione in concreto operata, con diritti e doveri identici a quelli del coniuge debitore esecutato»; c) da tale premessa discende che del pignoramento va fatta «notificazione anche al coniuge non debitore», che è destinatario dell'ingiunzione ex art. 492 cod. proc. civ. e a cui si applicano anche le disposizioni
«dell'art. 498, e dell'art. 567 c.p.c., vale a dire la necessità dell'avviso ai suoi creditori iscritti personali e della documentazione c.d. ipotecaria almeno ventennale a lui relativa»; d) la trascrizione nei registri immobiliari dev'essere eseguita anche nei confronti del coniuge non debitore, in quanto soggetto passivo dell'espropriazione, sia perché, nella struttura di fattispecie a formazione progressiva del pignoramento immobiliare, la formalità pubblicitaria ha la funzione di completare il pignoramento e di renderlo opponibile ai terzi (così Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 37558 del 22/12/2022, Rv.
666570-01; in precedenza, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7998 del 20/04/2015, Rv. 635099-01), sia perché il periodo individuato dal succitato art. 567 cod. proc. civ. si riferisce ai «venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento», facendo menzione del pignoramento di cespite in comunione legale nel quadro “D” della nota di trascrizione (dev'essere così intesa, perciò, l'affermazione di Cass.
6575/2013, secondo cui «della contitolarità solidale derivante dal regime di comunione legale può darsi adeguato conto nell'apposita sezione – a contenuto libero – della nota di trascrizione di un pignoramento che va operato nei riguardi del bene per intero, o, comunque, nelle stesse forme in cui può essere comunque opponibile
l'appartenenza alla comunione legale anche dei beni per i quali la nota di trascrizione non fa menzione espressa») […]” (V. Cass. n. 9536/2023).
Tanto chiarito, nel caso di specie l'atto di pignoramento non è stato notificato al coniuge della debitrice esecutata, al quale, dunque non è stata neanche rivolta l'ingiunzione ex art 492 c.p.c., né la trascrizione nei registri immobiliari è stata eseguita nei confronti del coniuge non debitore.
Il creditore procedente sembra, piuttosto, aver seguito la disciplina dell'espropriazione di quote
(di cui agli artt. 599 ss. c.p.c.), ma la percorribilità di tale opzione ricostruttiva è stata espressamente esclusa dalla menzionata pronuncia della Corte di Cassazione n. 6575/2013.
Giova pure osservare che, nel caso concreto, la procedura esecutiva sottostante è stata iscritta a ruolo il 9.10.2014 e, dunque, in un momento temporale successivo alla menzionata pronuncia della Suprema Corte, mentre la soluzione adottata in passato da alcuni Tribunali di consentire l'integrazione del pignoramento ab origine effettuato nei soli confronti del coniuge debitore, potrebbe essere stata giustificabile solo nelle ipotesi di procedure esecutive immobiliari
Pag. 5 di 6 incardinate in un momento antecedente alla menzionata sentenza della Cassazione;
ciò che però non è nel caso di specie.
Né può essere condivisa la tesi sostenuta dal creditore intervenuto
[...] nelle note autorizzate depositate in data 12.1.2024 secondo cui Controparte_8 occorrerebbe “però tener conto dell'evento intervenuto successivamente alla sospensione della procedura esecutiva e all'instaurazione del giudizio di divisione, e cioè la separazione dei coniugi (e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio) che ha comportato tra gli altri effetti lo scioglimento della comunione legale e
l'assoggettamento dei beni in comproprietà alla comunione ordinaria”.
Lo scioglimento della comunione legale per intervenuta separazione successiva alla trascrizione del pignoramento è irrilevante e non è idonea a sanare il pignoramento erroneamente effettuato e notificato nei soli confronti della debitrice esecutata, nonché trascritto nei soli confronti della medesima. Ciò in quanto al fine di verificare la validità dell'atto occorre guardare al momento in cui questo è stato compiuto (ossia nell'ottobre del 2014, per quanto riguarda la notifica del pignoramento, e nel novembre dello stesso anno, per quanto attiene alla trascrizione della formalità) e a quel momento la comunione legale era certamente ancora sussistente. Non si può pertanto attribuire efficacia sanante ad una circostanza (del tutto eventuale) intervenuta in un momento successivo al pignoramento.
Quanto alle spese del giudizio, la peculiarità della vicenda unitamente alla considerazione per cui la parte debitrice si è costituita senza spiegare difesa alcuna giustificano l'integrale compensazione delle stesse tra tutte le parti, restando in ogni caso quelle di Ctu, già liquidate in corso di causa, a carico del creditore intervenuto cessionario del credito di parte attorea
Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunziando nella causa civile di I grado, iscritta al n. r.g. 5953 /2015, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- RIGETTA la domanda proposta da Parte_1
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in data 28/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Chiara Di Credico
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