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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/07/2025, n. 5621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5621 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. 5849/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14.02.2025
da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: CP_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Valentina Vigliotti (C.F.: - PEC: C.F._2
, Avv. Alessandro Randazzo (C.F.: Email_1
- PEC: e Avv. Antonella Piva C.F._3 Email_2
(C.F.: - PEC: C.F._4 Email_3 presso i quali ha eletto domicilio telematico
nei confronti di
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: CP_2
Cod. Fisc. C.F._5 residente in [...] con l'Avv. Monica Ferrari del Foro di Milano (C.F. - PEC: C.F._6
Email_4 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 16.09.2017 (iscritto a Milano, anno 2017 atto n. 1301 reg. 01 parte I)
In separazione dei beni.
FATTO
Il Sig. in data 14.02.2025 depositava ricorso per la separazione personale dei coniugi Parte_1
e per lo scioglimento del matrimonio ex artt. 473-bis.47 ss c.p.c. chiedendo, in particolare, oltre alla separazione, l'assegnazione della casa coniugale e degli arredi in essa contenuti e la dichiarazione che entrambi i coniugi erano economicamente indipendenti e non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento. In data 17.04.2025 si costituiva in giudizio la Sig.ra Parte_2 chiedendo in via riconvenzionale l'addebito della separazione al marito, il rigetto della richiesta di assegnazione della casa coniugale e dei beni in essa contenuti e la condanna del marito al risarcimento dei danni per violazione dei doveri coniugali;
nulla opponeva in merito alla dichiarazione di indipendenza economica dei coniugi e all'insussistenza reciproca di obblighi di mantenimento nonché in merito alla successiva pronuncia di divorzio. Venivano quindi depositate nei termini le memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c.
All'udienza del 28.05.25 le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e, a seguito di ampia ed approfondita discussione, hanno raggiunto un accordo, riportato a verbale, con cui hanno confermato la volontà di separarsi e, decorso il termine di legge, di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. La Sig.ra rinuncia formalmente alla domanda di addebito e alla richiesta Parte_2 risarcitoria formulata in atti.
2. Le parti si impegnano reciprocamente a restituirsi i rispettivi beni ed effetti personali ancora in loro possesso (tra i quali la base letto matrimoniale che il sig. restituirà alla signora Pt_1
) entro il 31.07.2025 e da consegnarsi presso la casa coniugale. L'elenco verrà Pt_2 definito tra i difensori o mediante accesso concordato prima di tale data presso la casa coniugale. La Sig.ra potrà accedere sino al giorno 31.07.2025 alla casa Parte_2 coniugale per recuperare i propri beni personali, concordando giorno e orario con almeno 48 ore di preavviso. Entro tale data la Sig.ra provvederà ad asportare i propri effetti Pt_2 personali dalla casa coniugale e a restituire le chiavi di tale abitazione.
3. Il Sig. si obbliga a versare alla Sig.ra la somma di € 9.000,00 Parte_1 Parte_2
(novemila/00) a titolo di definizione dei rapporti patrimoniali e della presente controversia, da effettuarsi mediante rate mensili di € 250,00 a far data dal 31.05.2025 e così entro la fine di ogni mese successivo, sino ad esaurimento del debito, mediante bonifico su conto corrente intestato alla resistente, già noto alle parti e comunicato separatamente dai legali della Sig.ra
. Pt_2
4. Le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere, a qualsiasi titolo, per fatti relativi e/o connessi alla vita coniugale ed alle rispettive attività professionali e più in generale per qualsiasi altro titolo, ragione o causa, rinunciando ad ogni relativo diritto ed azione.
5. Tutte le spese legali, incluse quelle relative alla sede penale, si intendono compensate tra le parti.
6. Le parti, ciascuna per quanto di propria competenza, dichiarano di rimettere tutte le querele sinora presentate l'una nei confronti dell'altra, accettando contestualmente le reciproche rinunce, da ciascuno di essi nei confronti dell'altro, ed accettano contestualmente le reciproche rinunce, impegnandosi a confermare tali volontà davanti all'A.G. competente, qualora necessario. In particolare:
- con riferimento al proc. n. 41585/2023 RGNR in cui il Sig. risulta persona offesa, Pt_1 quest'ultimo rimette la relativa querela e la Sig.ra accetta tale remissione;
Pt_2
- con riferimento al proc. pen. n. 44440/2023 RGNR in cui la Sig.ra risulta persona Pt_2 offesa, quest'ultima rimette la relativa querela e il Sig. accetta tale remissione;
Pt_1
- con riferimento al proc. pen. n. 10949/2024 RGNR in cui il Sig. risulta persona Pt_1 offesa, quest'ultimo rimette la relativa querela e la Sig.ra accetta tale remissione. Pt_2
Gli stessi rinunciano sia per le querele sopradescritte sia per quelle eventualmente ulteriormente proposte, a qualsiasi azione risarcitoria in sede civile e penale, ivi compresa la costituzione di parte civile. Le parti si obbligano reciprocamente a non proporre nuove denunce o querele in relazione ai medesimi fatti oggetto delle querele sopra descritte.
Resta escluso dal presente accordo ogni azione proposta dalla Sig.ra nei confronti di Pt_2 soggetti diversi rispetto alle parti anche in relazione a fatti in qualsiasi modo connessi a quelli del presente giudizio.
Le parti hanno chiesto che l'udienza sia sostituita con il deposito di note scritte e hanno, inoltre, rinunciato al deposito della documentazione ex art. 473 bis 12, terzo comma, c.p.c. nonché all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai loro rapporti, anche economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Milano il 16.09.2017; 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai loro rapporti, anche di natura economica, e provvede in conformità alle condizioni indicate da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr. Valentina Maderna.
Così deciso in Milano, il 18.6.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14.02.2025
da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: CP_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Valentina Vigliotti (C.F.: - PEC: C.F._2
, Avv. Alessandro Randazzo (C.F.: Email_1
- PEC: e Avv. Antonella Piva C.F._3 Email_2
(C.F.: - PEC: C.F._4 Email_3 presso i quali ha eletto domicilio telematico
nei confronti di
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: CP_2
Cod. Fisc. C.F._5 residente in [...] con l'Avv. Monica Ferrari del Foro di Milano (C.F. - PEC: C.F._6
Email_4 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 16.09.2017 (iscritto a Milano, anno 2017 atto n. 1301 reg. 01 parte I)
In separazione dei beni.
FATTO
Il Sig. in data 14.02.2025 depositava ricorso per la separazione personale dei coniugi Parte_1
e per lo scioglimento del matrimonio ex artt. 473-bis.47 ss c.p.c. chiedendo, in particolare, oltre alla separazione, l'assegnazione della casa coniugale e degli arredi in essa contenuti e la dichiarazione che entrambi i coniugi erano economicamente indipendenti e non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento. In data 17.04.2025 si costituiva in giudizio la Sig.ra Parte_2 chiedendo in via riconvenzionale l'addebito della separazione al marito, il rigetto della richiesta di assegnazione della casa coniugale e dei beni in essa contenuti e la condanna del marito al risarcimento dei danni per violazione dei doveri coniugali;
nulla opponeva in merito alla dichiarazione di indipendenza economica dei coniugi e all'insussistenza reciproca di obblighi di mantenimento nonché in merito alla successiva pronuncia di divorzio. Venivano quindi depositate nei termini le memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c.
All'udienza del 28.05.25 le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e, a seguito di ampia ed approfondita discussione, hanno raggiunto un accordo, riportato a verbale, con cui hanno confermato la volontà di separarsi e, decorso il termine di legge, di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. La Sig.ra rinuncia formalmente alla domanda di addebito e alla richiesta Parte_2 risarcitoria formulata in atti.
2. Le parti si impegnano reciprocamente a restituirsi i rispettivi beni ed effetti personali ancora in loro possesso (tra i quali la base letto matrimoniale che il sig. restituirà alla signora Pt_1
) entro il 31.07.2025 e da consegnarsi presso la casa coniugale. L'elenco verrà Pt_2 definito tra i difensori o mediante accesso concordato prima di tale data presso la casa coniugale. La Sig.ra potrà accedere sino al giorno 31.07.2025 alla casa Parte_2 coniugale per recuperare i propri beni personali, concordando giorno e orario con almeno 48 ore di preavviso. Entro tale data la Sig.ra provvederà ad asportare i propri effetti Pt_2 personali dalla casa coniugale e a restituire le chiavi di tale abitazione.
3. Il Sig. si obbliga a versare alla Sig.ra la somma di € 9.000,00 Parte_1 Parte_2
(novemila/00) a titolo di definizione dei rapporti patrimoniali e della presente controversia, da effettuarsi mediante rate mensili di € 250,00 a far data dal 31.05.2025 e così entro la fine di ogni mese successivo, sino ad esaurimento del debito, mediante bonifico su conto corrente intestato alla resistente, già noto alle parti e comunicato separatamente dai legali della Sig.ra
. Pt_2
4. Le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere, a qualsiasi titolo, per fatti relativi e/o connessi alla vita coniugale ed alle rispettive attività professionali e più in generale per qualsiasi altro titolo, ragione o causa, rinunciando ad ogni relativo diritto ed azione.
5. Tutte le spese legali, incluse quelle relative alla sede penale, si intendono compensate tra le parti.
6. Le parti, ciascuna per quanto di propria competenza, dichiarano di rimettere tutte le querele sinora presentate l'una nei confronti dell'altra, accettando contestualmente le reciproche rinunce, da ciascuno di essi nei confronti dell'altro, ed accettano contestualmente le reciproche rinunce, impegnandosi a confermare tali volontà davanti all'A.G. competente, qualora necessario. In particolare:
- con riferimento al proc. n. 41585/2023 RGNR in cui il Sig. risulta persona offesa, Pt_1 quest'ultimo rimette la relativa querela e la Sig.ra accetta tale remissione;
Pt_2
- con riferimento al proc. pen. n. 44440/2023 RGNR in cui la Sig.ra risulta persona Pt_2 offesa, quest'ultima rimette la relativa querela e il Sig. accetta tale remissione;
Pt_1
- con riferimento al proc. pen. n. 10949/2024 RGNR in cui il Sig. risulta persona Pt_1 offesa, quest'ultimo rimette la relativa querela e la Sig.ra accetta tale remissione. Pt_2
Gli stessi rinunciano sia per le querele sopradescritte sia per quelle eventualmente ulteriormente proposte, a qualsiasi azione risarcitoria in sede civile e penale, ivi compresa la costituzione di parte civile. Le parti si obbligano reciprocamente a non proporre nuove denunce o querele in relazione ai medesimi fatti oggetto delle querele sopra descritte.
Resta escluso dal presente accordo ogni azione proposta dalla Sig.ra nei confronti di Pt_2 soggetti diversi rispetto alle parti anche in relazione a fatti in qualsiasi modo connessi a quelli del presente giudizio.
Le parti hanno chiesto che l'udienza sia sostituita con il deposito di note scritte e hanno, inoltre, rinunciato al deposito della documentazione ex art. 473 bis 12, terzo comma, c.p.c. nonché all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai loro rapporti, anche economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Milano il 16.09.2017; 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai loro rapporti, anche di natura economica, e provvede in conformità alle condizioni indicate da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr. Valentina Maderna.
Così deciso in Milano, il 18.6.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG