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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 12/02/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18/2025 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Cavazzoni Parte_1
presso il quale ha eletto domicilio
RICORRENTE
e rappresentato e difeso dall'Avv. Caterina Lamboglia presso il Controparte_1
quale ha eletto domicilio
RICORRENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO NECESSARIO
OGGETTO: ricorso congiunto per lo scioglimento matrimonio pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
Parti Ricorrenti congiuntamente: voglia il Tribunale adito dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto con rito civile in data 26.09.1988 in Agliana al n. 11 p.
I anno 1998, e ciò senza alcun obbligo reciproco (e di alcun tipo) per i coniugi l'un verso l'altro; ordinare al Comune di Agliana di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali.
Pubblico Ministero: «Visto» del 18.01.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.02.2025, i ricorrenti hanno proposto domanda congiunta di scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Agliana (PT) in data 26.09.1988, secondo le condizioni concordate sopra trascritte.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi, precisando le condizioni come sopra trascritte.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, n. 1, lett. b), legge n.
898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorso il prescritto termine di dodici mesi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale nella procedura RG 2500/2023 di separazione giudiziale trasformata in consensuale definita con sentenza n. 370/2024 passata in giudicato, senza che risulti che essi abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente, e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del comportamento tenuto dalle parti nel processo.
In mancanza di domande accessorie, essendosi le parti dichiarate autosufficienti, su null'altro vi è da provvedere.
pagina 2 di 3 Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi Parte_1
con rito civile, in Agliana (PT), in data
[...] Controparte_1
26.09.1998, con atto trascritto al predetto Comune nel Registro degli Atti di
Matrimonio dell'anno 1998 e al n. 11, Parte I, vol. 0;
2) prende atto che le parti chiedono dichiararsi lo scioglimento del matrimonio e ciò senza alcun obbligo reciproco (e di alcun tipo) per i coniugi l'un verso l'altro;
3) ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Agliana di provvedere alle annotazioni di legge;
4) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del su relazione della dott. Lucia Schiaretti.
Il Presidente est.
Lucia Schiaretti
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente
processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai
sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18/2025 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Cavazzoni Parte_1
presso il quale ha eletto domicilio
RICORRENTE
e rappresentato e difeso dall'Avv. Caterina Lamboglia presso il Controparte_1
quale ha eletto domicilio
RICORRENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO NECESSARIO
OGGETTO: ricorso congiunto per lo scioglimento matrimonio pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
Parti Ricorrenti congiuntamente: voglia il Tribunale adito dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto con rito civile in data 26.09.1988 in Agliana al n. 11 p.
I anno 1998, e ciò senza alcun obbligo reciproco (e di alcun tipo) per i coniugi l'un verso l'altro; ordinare al Comune di Agliana di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali.
Pubblico Ministero: «Visto» del 18.01.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.02.2025, i ricorrenti hanno proposto domanda congiunta di scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Agliana (PT) in data 26.09.1988, secondo le condizioni concordate sopra trascritte.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi, precisando le condizioni come sopra trascritte.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, n. 1, lett. b), legge n.
898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorso il prescritto termine di dodici mesi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale nella procedura RG 2500/2023 di separazione giudiziale trasformata in consensuale definita con sentenza n. 370/2024 passata in giudicato, senza che risulti che essi abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente, e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del comportamento tenuto dalle parti nel processo.
In mancanza di domande accessorie, essendosi le parti dichiarate autosufficienti, su null'altro vi è da provvedere.
pagina 2 di 3 Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi Parte_1
con rito civile, in Agliana (PT), in data
[...] Controparte_1
26.09.1998, con atto trascritto al predetto Comune nel Registro degli Atti di
Matrimonio dell'anno 1998 e al n. 11, Parte I, vol. 0;
2) prende atto che le parti chiedono dichiararsi lo scioglimento del matrimonio e ciò senza alcun obbligo reciproco (e di alcun tipo) per i coniugi l'un verso l'altro;
3) ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Agliana di provvedere alle annotazioni di legge;
4) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del su relazione della dott. Lucia Schiaretti.
Il Presidente est.
Lucia Schiaretti
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente
processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai
sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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