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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/04/2025, n. 1844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1844 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 3797/2023 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 10 aprile 2025 sono comparsi per attori l'avv. Padovese, per la convenuta l'avv. Longo.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti alle ore 16:00
Il Giudice
dott. Paolo Filippone
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paolo Filippone, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 3797/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ) e C.F._1 Parte_1 C.F._2 [...]
(c.f. ), con l'avv. PADOVESE PAOLO Parte_2 C.F._3
attori
contro
(c.f. ), con l'avv. LONGO MICHAEL Controparte_1 C.F._4
LA HY (c.f. ) C.F._5
(c.f. ) Controparte_2 C.F._6
(c.f. Controparte_3 C.F._7
convenuti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 12.3.23, ritualmente notificato, e Parte_3 Parte_2
convenivano in giudizio YS YA, e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
chiedendo accertarsi la simulazione relativa, per interposizione fittizia di persona, dell'atto in data
1.2.18 con il quale aveva acquistato dai sigg.ri e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
pagina 2 di 6 la nuda proprietà dell'immobile sito in Venezia via Valleselle 47/d, o, in subordine, CP_3
condannarsi alla restituzione delle somme ricevute dagli attori per l'acquisto. Controparte_1
Assumevano gli attori, in particolare, che, in considerazione dell'esecuzione immobiliare pendente sull'immobile di Venezia, via Irpinia, intestato a , nel quale quest'ultimo abitava con la Parte_3
figlia il primo e la di lui madre ( interponevano la Controparte_1 Parte_2
figlia/nipote nell'acquisto della nuda proprietà di altro immobile sito in Venezia, via Valleselle 47/d, il cui usufrutto veniva invece acquistato da YS YA, nel quale andavano ad abitare gli odierni attori unitamente a quest'ultima; che per l'acquisto la figlia/nipote degli attori, Controparte_1
nulla pagava, provenendo i relativi esborsi da risorse del padre e/o della nonna.
Si costituiva la quale concludeva per il rigetto delle avverse domande siccome Controparte_1
infondate, eccependo, in particolare, la mancata prova del dedotto accordo simulatorio e, quanto alla pretesa restitutoria formula dagli attori in via subordinata, la natura donativa dei dedotti versamenti,
laddove provati, in favore della convenuta.
Gli altri convenuti rimanevano contumaci.
Respinte le istanze di prova orale formulate dalle parti, la causa è stata discussa all'udienza del 10.4.22
sulle conclusioni ivi rassegnate.
Le domande attoree risultano solo parzialmente fondate.
La domanda principale, avente ad oggetto l'accertamento dell'asserita simulazione parziale dell'atto di compravendita per interposizione fittizia di persona, difetta della prova necessaria, costituita, come precisato dalla giurisprudenza, dall'accordo scritto (trattandosi di compravendita immobiliare)
intercorso anche con il terzo contraente, nel caso i venditori rimasti contumaci (si vedano, in tal senso,
Cass. n. 27189/24; Trib. Firenze sez. III, 11.4.23 n. 1082; Trib. Milano sez. X, 31.1.20 n. 868; Cass. n.
25578/18).
Prova, quest'ultima, al cui difetto non può supplire l'impianto presuntivo prospettato dagli attori.
Risulta invece parzialmente fondata la subordinata domanda restitutoria.
Assumono gli attori che nulla avrebbe pagato la figlia/nipote per la compravendita della nuda proprietà dell'immobile, neppure per le spese notarili, essendo stata da loro fornita la relativa provvista, anche per mezzo di versamenti in favore della coevocata YS YA, acquirente dell'usufrutto.
pagina 3 di 6 I documenti allegati sul punto dagli attori (all.ti 5-6-7 attorei), si osserva, sono idonei a provare esclusivamente il versamento della somma di € 4.850,00 in favore della convenuta, per le seguenti ragioni.
I beneficiari dei versamenti di cui all. 5, eseguiti dagli attori a mezzo del servizio postale, risultano essere YS YA e i venditori dell'immobile ( ). Persona_1
Quanto ai versamenti eseguiti in favore della prima, non vi è prova che le relative somme siano state poi utilizzate per il pagamento della nuda proprietà.
I versamenti ai venditori non possono ritenersi eseguiti in conto prezzo dovuto da in Controparte_1
quanto sono tutti successivi al rogito notarile nel quale viene precisato (all. 1 attoreo) che la somma di
€ 40.000,00 è stata già incassata dai venditori mentre il residuo di € 18.000,00, da versarsi ratealmente dalle acquirenti, è dovuto (secondo gli accordi tra le acquirenti) da YS YA.
Poiché, dunque, il prezzo della nuda proprietà è stabilito in € 17.980,00, deve ritenersi che il residuo prezzo da pagarsi ratealmente, in ragione di quanto stabilito nella compravendita, sia da imputare al all'usufrutto.
L'all. 7 contiene vaglia postali disposti da YS YA all'ordine dei venditori e del Notaio
rogante, fattura del Notaio intestata alla predetta nonché versamenti in contanti nei rispettivi conti postali eseguiti da YS YA, e Parte_2 Controparte_1
Tali documenti, si osserva, non sono idonei a provare il versamento delle relative somme dagli attori alla convenuta Controparte_1
L'all. 6 contiene versamenti eseguiti in favore di YS YA (sul cui valore probatorio già si è
detto), un prestito ottenuto presso le da senza la prova che le relative somme CP_4 Parte_3
siano state versate alla figlia e, infine, un versamento a mezzo posta eseguito in data 27.12.17 dagli attori in favore dell'odierna convenuta per la somma di 4.850,00.
La convenuta eccepisce genericamente che la disposizione di bonifico non proverebbe l'avvenuto accredito della somma, senza tuttavia espressamente contestare la ricezione di tale importo.
Tale somma, si osserva, può ragionevolmente ritenersi finalizzata all'acquisto per cui è causa in considerazione, se non altro, della concomitanza temporale rispetto all'atto di compravendita.
La convenuta eccepisce, sotto altro profilo, che tale versamento dovrebbe ritenersi una donazione,
pagina 4 di 6 rispettosa dei requisiti di forma (siccome di modico valore) e irrevocabile.
Si osserva, tuttavia, che difetta prova convincente dell'animus donandi (il cui onere incombe sulla parte che si assume donataria) giacché il mero rapporto di parentela esistente tra le parti non costituisce, nel caso, dirimente elemento presuntivo considerato il contesto fattuale e temporale in cui è avvenuto l'acquisto (in concomitanza con l'esecuzione immobiliare a carico di , nella quale i Parte_3
creditori non rimanevano integralmente soddisfatti), dal quale può invece presumersi l'intento degli attori di sottrarre i beni acquistati, tramite l'intestazione a soggetti compiacenti, all'azione dei creditori di . Parte_3
La convenuta va, per l'effetto, condannata alla restituzione del predetto importo in favore degli attori.
Nulla per interessi in difetto di domanda sul punto.
Considerato l'esito complessivo del giudizio, le spese possono essere compensate per la quota di due terzi, con condanna degli attori alla rifusione della residua quota in favore della convenuta costituita.
Le spese vengono liquidate, per l'intero, come in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al d.m.
55/14, con distrazione in favore del procuratore che ne ha fatto richiesta.
Inaccoglibili le istanze ex art. 96 c.p.c. formulate da entrambe le parti, che presuppongono l'integrale soccombenza avversaria.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
- in parziale accoglimento delle domande attoree, condanna alla restituzione, Controparte_1
in favore degli attori, della somma di € 4.850,00
- compensa le spese per la quota di due terzi e condanna gli attori alla rifusione della residua quota in favore della convenuta costituita con distrazione in favore del Controparte_1
procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
- liquida le spese per l'intero in € 4.800,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge pagina 5 di 6 Venezia, 10/04/2025
Il Giudice
dott. Paolo Filippone
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Venezia, 10 aprile 2025
Il Giudice
dott. Paolo Filippone
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