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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/08/2025, n. 2727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2727 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
R. G. 89/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e Impresa riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. Guido Santoro - presidente rel. - dott. Federico Bressan - consigliere - dott. Francesco Petrucco Toffolo - consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 18/01/2024, promossa con atto di citazione da
(C.F. e P.I. , in persona dell'amministratore Parte_1 P.IVA_1
unico e legale rappresentante pro tempore , con sede legale in Monticello Parte_2
Conte Otto (VI), Viale del Progresso n. 10, CAP 36010, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Mario Azzarita del Foro di Vicenza (C.F. – pec: C.F._1
– fax 049 8077827) e Costanza Semenzato del Email_1
Foro di Padova (C.F. – pec C.F._2
- fax 049 8077827), ed elettivamente Email_2
domiciliata presso il loro Studio in Padova (PD), Via N. Tommaseo n. 69/d, CAP 35131;
Appellante/attrice in primo grado contro
(C.F. ), con sede legale in Torino, piazza San Controparte_1 P.IVA_2
Carlo n. 156, in persona del procuratore speciale Dott. , rappresentata e CP_2
difesa dall'avv. Fabio Sebastiano del Foro di Vicenza (C.F. , pec: CodiceFiscale_3
, con domicilio eletto in Vicenza, Via Cengio Email_3
n. 15;
Appellata/convenuta in primo grado nonché
-1- (C.F. e P.IVA , in persona Controparte_3 P.IVA_3
dei Commissari liquidatori, con sede legale in Vicenza (VI), via Btg. Framarin n. 18, CAP
36100, non costituita nel giudizio d'appello;
Appellata contumace /interveniente in primo grado
*
Oggetto: Appello per la riforma della sentenza n. 1208/2023 Rep. 1910/2023 del
Tribunale di Vicenza in data 23.06.2023 e pubblicata in data 26.06.2023, resa a definizione della causa civile RG 5928/2021.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Nel merito in via di appello
Si chiede che la sentenza impugnata sia integralmente riformata nella motivazione, per tutti i motivi indicati nell'atto di appello e nei successivi scritti difensivi, e che sia altresì interamente riformata nel dispositivo (che «rigetta le domande proposte dall'attrice nei confronti di e «compensa integralmente le spese di lite tra tutte Controparte_4
le parti del giudizio»); per l'effetto, anche ai sensi dell'articolo 346 c.p.c., si chiede che siano accolte le domande formulate da nel giudizio di primo grado, Parte_1
e che di seguito si riportano testualmente:
In via principale
- accertarsi e dichiararsi la nullità, anche ai sensi degli articoli 1418 c.c. e 117 TUB, del contratto relativi al rapporto di conto corrente n. 1000/70 (ex. Controparte_3
n. 44570001359), per la mancanza della forma scritta ad substantiam di
[...]
cui all'articolo 117 TUB, per tutto il periodo compreso tra il 10 maggio 1990 e il 27 novembre 2013, con conseguente obbligo di restituzione di tutte le somme addebitate all'attrice, anche a titolo di interessi ultralegali, anatocismo bancario, commissioni di massimo scoperto e spese ingiustificate;
- accertarsi e dichiararsi la nullità, anche ai sensi dell'art. 1284 c.c. e dell'art. 117 TUB, delle clausole contrattuali in base alle quali la convenuta ha applicato sul conto corrente interessi superiori alla misura legale nei periodi e per gli importi indicati nei conteggi sopra riportati e nella perizia, e comunque accertarsi che tali interessi non
-2- erano dovuti;
- accertarsi e dichiararsi la nullità, anche ai sensi degli articoli 1815, co. 2, c.c., 615 c.p.,
1419, co. 2, c.c. e della legge 108/96, delle clausole contrattuali in base alle quali la convenuta ha applicato sul conto corrente interessi usurari nei periodi e per gli importi indicati nei conteggi sopra riportati e nella perizia, e comunque accertarsi che tali interessi usurari non erano dovuti e devono essere azzerati;
- accertarsi e dichiararsi la nullità, anche ai sensi dell'art. 1283 c.c., delle clausole contrattuali in base alle quali la convenuta ha applicato sul conto corrente la capitalizzazione trimestrale degli interessi (c.d. anatocismo bancario) nei periodi e per gli importi indicati nei conteggi sopra riportati e nella perizia, e comunque accertarsi che tali interessi c.d. anatocistici non erano dovuti;
- accertarsi e dichiararsi la nullità, anche ai sensi degli articoli 117 TUB, 1325, 1346 e
1418 c.c., delle clausole contrattuali in base alle quali la convenuta ha applicato sul conto corrente le commissioni di massimo scoperto nei periodi e per gli importi indicati nei conteggi sopra riportati e nella perizia, e comunque accertarsi che tali commissioni non erano dovute;
- accertarsi e dichiararsi la nullità, anche ai sensi degli articoli 117 TUB, 4 della legge
154/1992, 1815, co. 2, c.c., 615 c.p., 1419, co. 2, c.c. e della legge 108/96, delle clausole contrattuali in base alle quali la convenuta ha applicato sul conto corrente spese ingiustificate nei periodi e per gli importi indicati nei conteggi sopra riportati e nella perizia, e comunque accertarsi che tali spese non erano dovute;
Per l'effetto
- accertarsi, previa rideterminazione del saldo contabile del conto corrente, l'esatto dare avere tra le parti che si quantifica prudenzialmente in favore dell'attrice in Euro
201.221,20, salvo errori, o la maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, a seguito dell'epurazione dal saldo delle somme illegittimamente addebitate a titolo di interessi ultralegali, usurari, anatocismo bancario, commissioni di massimo scoperto e spese ingiustificate;
- condannarsi, dunque, la convenuta a pagare all'attrice, anche a titolo di restituzione dell'indebito, la suddetta somma di Euro 201.221,20, o la maggiore o minore somma
-3- risultante dai conteggi effettuati, oltre agli interessi ex D.lgs. 231/2002 dalla notifica dell'atto di citazione al saldo effettivo ai sensi dell'art. 1284 c.c., come riformato.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse formulate nell'atto di citazione e nelle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., e in particolare per la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio tesa a consentire all'Ecc.ma Corte d'Appello Intestata di verificare la fondatezza della ricostruzione e delle domande di Parte_1
chiedendosi, in particolare, che il consulente tecnico d'ufficio:
- proceda alla rideterminazione dell'esatto saldo del conto corrente, sulla base degli estratti conto depositati (cfr. doc. 1 del fascicolo di parte attrice di primo grado), esaminati gli atti e documenti di causa e tenuto conto della perizia di parte allegata (cfr. doc. 6 del fascicolo di parte attrice di primo grado), anche in ordine alla metodologia di calcolo utilizzata, comunemente denominata come “metodo scalare procedimento amburghese”; a tal fine:
- quanto alla nullità per difetto di forma scritta del contratto di conto corrente n. 1000/70 o elimini e scomputi tutte le somme addebitate alla correntista in forza del contratto nullo;
- quanto all'applicazione di interessi ultralegali sul conto corrente n. 1000/70 o scomputi gli interessi calcolati ai tassi ultralegali in assenza di apposita pattuizione scritta, ed applichi in luogo il tasso previsto dall'art. 117 co. 7 TUB vigente ratione temporis, con la precisazione che dovranno essere considerate come operazioni attive quelle che comportano la maturazione di un credito per la banca (erogazioni di prestiti, concessioni di finanziamenti) e passive quelle a debito per la banca e che occorrerà fare riferimento al tasso dei BOT annuali emessi nell'anno anteriore ad ogni chiusura trimestrale del conto;
- quanto al superamento del tasso soglia usura sul conto corrente n. 1000/70 o verifichi che il tasso degli interessi non superi di volta in volta la soglia di usura e, in caso affermativo (anche laddove il superamento del tasso soglia di usura sia
-4- determinato dall'esercizio dello ius variandi da parte della , non applichi CP_3
alcun interesse, spesa e/o commissione connessa all'erogazione del credito in relazione ai trimestri di riferimento;
in caso di superamento del tasso soglia usura dovuto unicamente alla diminuzione del tasso soglia applichi il tasso soglia in sostituzione di tassi, interessi e spese connessi all'erogazione del credito;
o nella valutazione del superamento del tasso soglia consideri qualsiasi
“commissione, remunerazione a qualsiasi titolo e/o spesa collegata all'erogazione del credito”, tenendo presente quanto statuito dalla sentenza Cassazione a Sezioni
Unite n. 20.06.2018 n. 16303 in relazione alla considerazione della commissione di massimo scoperto ai fini della verifica dell'usura;
- quanto all'applicazione dell'anatocismo bancario sul conto corrente n. 1000/70 o elimini ogni capitalizzazione degli interessi passivi, in quanto nulla e illegittima per il periodo antecedente al 01.07.2000 e successivo al 01.01.2014, e in quanto non pattuita in modo idoneo e legittimo per il periodo ricompreso tra il 01.07.2000 e il
01.01.2014;
- quanto all'applicazione delle commissioni di massimo scoperto sul conto corrente n.
1000/70 o scomputi le commissioni di massimo scoperto e le altre commissioni analoghe, in quanto non pattuite per iscritto, e comunque illegittime;
- quanto all'addebito di spese ingiustificate sul conto corrente n. 1000/70 o scomputi ogni altra commissione o spesa non espressamente pattuita per iscritto, eccetto quelle per imposte.”
Per parte appellata/convenuta in primo grado:
“In ossequio al provvedimento con cui il Collegio ha assegnato alle parti i termini previsti dall'art. 352 c.p.c., lo scrivente patrocinio precisa le seguenti conclusioni.
Nel merito
- rigettarsi l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Vicenza n. 1241/2022 pubblicata il 26.06.2023, in quanto infondato per tutte le ragioni sopra esposte, e confermarsi per l'effetto la sentenza impugnata in accoglimento delle
-5- conclusioni di cui al giudizio di primo grado, che qui si ribadiscono:
«In via preliminare, in via principale previo accertamento della carenza di legittimazione e/o titolarità passiva in capo a per tutti i motivi indicati in narrativa, dichiararsi il presente Controparte_1
giudizio inammissibile e/o comunque improcedibile nei confronti della convenuta;
In via preliminare, in via subordinata accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di parte attrice all'accertamento di eventuali indebiti che dovessero essere rilevati con riguardo ai rapporti bancari oggetto di causa nel periodo antecedente al 19 ottobre 2011, per i motivi dedotti negli atti di causa;
Nel merito rigettarsi tutte le domande ex adverso formulate in quanto le stesse, per i motivi di fatto
e di diritto esposti negli atti di causa, risultano infondate sia in fatto sia in diritto».
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto. -
1. Con atto di citazione notificato il 19.10.2021, (“ ”) Parte_1 Parte_1
ha convenuto in giudizio avanti il tribunale di Vicenza (“ ”), Controparte_1 CP_1
deducendo di aver aperto nel 1990 il conto corrente n. 44570001359 con
[...]
(“ ), conto che, a seguito dell'assoggettamento della Controparte_3 CP_5
banca alla liquidazione coatta amministrativa per l'effetto del D.L. n. 99/2017, veniva identificato col n. 1000/70 e passato a per essere quindi estinto in data CP_1
01.12.2020. Sosteneva che, su detto conto, le era stata illegittimamente addebitata la complessiva somma di euro 201.221,20, a titolo di spese, interessi, anatocismo bancario e commissioni, chiedendo, quindi, l'accertamento dell'esatto saldo di conto corrente e la condanna della convenuta alla ripetizione di quanto indebitamente pagatole.
2. Si è costituita in giudizio , eccependo il proprio difetto di CP_1
-6- legittimazione/titolarità passiva del rapporto, l'intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per il periodo anteriore al decennio dalla notificazione della domanda ed il rigetto di tutte le domande formulate ex adverso, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
3. La coatta amministrativa (“ Controparte_6 CP_7
) ha spiegato intervento volontario, aderendo alle argomentazioni di Intesa ed
[...]
affermando, al contempo, l'improcedibilità delle domande anche se proposte nei propri confronti, per effetto dell'art. 83 T.U.B.
4. Con sentenza n. 1208/2023 del 26.06.2023, il Tribunale di Vicenza, ha accolto l'eccezione di difetto di titolarità passiva di con conseguente Controparte_1
rigetto delle domande proposte dall'attrice, per quanto riguardava la domanda di ripetizione relativa agli oneri che si assumevano essere stati indebitamente applicati prima della cessione. Per quanto riguardava le pretese restitutorie concernenti addebiti successivi alla cessione, il primo giudice ha ritenuto le domande genericamente formulate e le ha respinte, con compensazione delle spese di lite.
5. Avverso tale sentenza ha proposto appello, con atto di citazione Parte_1
notificato il 12.01.2024, affidato ai seguenti motivi.
5.1. Con il primo motivo di appello, lamenta l'omessa, erronea e/o contraddittoria motivazione nella parte in cui si afferma l'assenza di legittimazione passiva e/o titolarità passiva di e denuncia la violazione e/o erronea applicazione Controparte_1
dell'art. 3, lett. c) del D.L. 99/2017, del contratto di cessione del 26.06.2017, dell'art. 81
c.p.c. e dell'art. 2558 c.c.
5.1.1. In primo luogo, l'appellante sostiene che, giusta l'unitarietà del rapporto di conto corrente, sarebbe subentrata nelle partite corrispondenti agli addebiti illegittimi CP_1
effettuati da Inoltre, stante la possibilità per di rettificare il saldo presente CP_5 CP_1
sul conto corrente fino alla sua chiusura, è solo a partire dall'1.12.2020 – data di chiusura del conto corrente – che sarebbe sorto il diritto di di chiedere Parte_1
la ripetizione dell'indebito.
5.1.2. Inoltre, l'appellante sostiene che una corretta interpretazione dell'art. 3, c. 1, lett.
c) del D. L. 99/2017 varrebbe ad escludere le sole controversie e le passività sorte
-7- successivamente alla cessione, in ordine a fatti anteriori ad essa, e non le passività originate da rapporti pendenti al momento della cessione e trasferiti alla cessionaria, come il rapporto di conto corrente, che si è protratto senza soluzione di continuità sino alla chiusura, avvenuta successivamente alla cessione, nel 2020. In aggiunta, anche a seguire la tesi del Tribunale secondo cui gli addebiti illegittimi costituiscono fatti occorsi prima della cessione, i principi affermati dalla recente giurisprudenza della Corte
d'Appello di Venezia, in materia di operazioni baciate, varrebbero ad affermare la legittimazione passiva di , essendo altrimenti leso il diritto di accesso alla tutela CP_1
giudiziaria, presidiato dall'art. 24 Cost.
5.1.3. Parte appellante ritiene inoltre che le previsioni del contratto di cessione, in ogni caso, non potrebbero porsi in contrasto con i limiti dettati dal D.L. 99/2017, sicché, anche se il contratto di cessione tra ed effettivamente stabilisse che CP_5 CP_1
determinate controversie aventi ad oggetto rapporti ceduti non sono state trasferite a quest'ultima, tale previsione risulterebbe efficace solo tra le parti contraenti e non opponibile ai terzi.
In ogni caso, la definizione di “Passività Escluse” presente nel contratto di cessione non intenderebbe escludere la cessione dei contenziosi sorti successivamente alla cessione, relativi ad “Attività incluse” – come per il caso di specie -, ma avrebbe lo scopo di escludere dalla cessione situazioni non riferibili a rapporti giuridici ceduti, fatto salvo il caso che siano oggetto di un contenzioso pregresso. Il fatto che il rapporto di conto corrente fosse esplicitamente ricompreso tra le attività e passività incluse nel contratto di cessione si ricaverebbe dall'art. 3.1., lett. a) del contratto - in base al quale sono individuati come “Attività incluse” i rapporti funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria e, in particolare, i rapporti di conto corrente –, nonché dall'art. 3.1., lett. b), ove sono individuati tra le “Passività incluse” “i singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni di e VB […] che derivano da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio CP_5
dell'impresa bancaria”. Pertanto, giacché i contenziosi non ancora avviati al momento della cessione seguirebbero le sorti dei diritti e dei rapporti agli stessi sottesi, essendo transitate le attività e passività incluse, pure il contenzioso ad esse inerente sarebbe transitato in capo ad . CP_1
-8- Parte appellante, infine, sostiene che il trasferimento del contratto di conto corrente in capo ad sarebbe ulteriormente corroborato dall'art. 2558 c.c., a mente del quale, CP_1
l'acquirente dell'azienda, se non è pattuito diversamente, subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda che non abbiano carattere personale.
Infine, ritiene applicabili al caso di specie i principi, in materia di legittimazione passiva, espressi nella sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 505 del 06.03.2023.
5.2. Con il secondo motivo d'appello, lamenta in via subordinata rispetto al precedente motivo, l'omessa, erronea e/o insufficiente motivazione della sentenza del tribunale nella parte in cui ha ritenuto irrilevante e comunque manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del D.L. 99/2017 sollevata da
[...]
, denunciando violazione e/o errata interpretazione e applicazione dell'art. Parte_1
3 del D.L. 99/2017, del contratto di cessione del 26.06.2017, degli artt. 2, 3, 23, 24 e 42,
47 e 111 della Costituzione, degli artt. 17 e 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, nonché dell'art. 6 della C.E.D.U..
5.2.1. Parte appellante sostiene che la propria tesi consentirebbe un'interpretazione costituzionalmente orientata del D.L. 99/2017.
5.2.2. Per converso, nel caso di adesione alla tesi fatta propria dal tribunale, sarebbe necessario sollevare questione di costituzionalità sull'art. 3 del D.L. 99/2017, poiché, altrimenti, i) sarebbe negato il diritto di azione e di difesa del correntista rispetto alla banca cedente e alla banca cessionaria, in violazione del diritto di azione riconosciuto dall'art. 24 Cos., dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dall'art. 6 C.E.D.U.; ii) potrebbe agire nei confronti del correntista, laddove CP_1
vantasse dei crediti nei suoi confronti, in forza di un rapporto di conto corrente o di apertura di credito;
mentre, in virtù del medesimo rapporto, il correntista non potrebbe agire nei confronti di , né difendersi eccependo in compensazione il proprio CP_1
controcredito verso la banca, con violazione del principio di uguaglianza;
iii) si verificherebbe la violazione del principio di legittimazione processuale come estrinsecazione dell'azione, divenendo la legittimazione processuale svincolata dal rapporto sostanziale sottostante;
iv) si violerebbe il principio di tutela dei diritti fondamentali della persona e di solidarietà, ex art. 2 Cost;
v) vi sarebbe violazione del
-9- principio di eguaglianza, essendo la fattispecie in oggetto ingiustificatamente disciplinata in modo diverso da tutte le altre ipotesi previste nell'ordinamento, che regolano il subentro di istituto di credito ad un altro, all'interno di un rapporto di conto corrente e/o di apertura del credito;
vi) sarebbe violato il principio di uguaglianza, non essendo vincolata alla rifusione di quanto indebitamente percepito e non CP_1
potendo il correntista agire per la ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c.; vii) sarebbe violato il diritto di proprietà e il principio di tutela del risparmio;
viii) vi sarebbe violazione dell'art. 23 Cost.
5.2.3. Infine, l'interpretazione patrocinata dalle banche convenute sarebbe in contrasto con il principio di effettività di ricorso giurisdizionale stabilito dall'art. 47 della Carta dei
Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. Pertanto, nella denegata ipotesi in cui la
Corte d'Appello ritenesse impossibile interpretare la norma in modo conforme ai principi stabiliti dal diritto europeo, secondo la parte appellante, dovrebbe procedere alla disapplicazione della stessa.
5.3. Con il terzo motivo d'appello, lamenta l'omessa e/o assorbita pronuncia sul merito della controversia con riferimento alle domande di rideterminazione del saldo sino all'accordo di cessione del 26.06.2017, e anche in seguito, come meglio esposto nel quarto motivo, e conseguentemente chiede la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato le domande attoree di ripetizione degli oneri illegittimi applicati al rapporto di conto corrente.
Parte appellante ripropone, quindi, le domande formulate nei confronti di
[...]
nel giudizio di primo grado. Controparte_1
5.3.1. Anzitutto, l'appellante ripropone la domanda di accertamento della nullità del rapporto di conto corrente intercorso dal 10 maggio 1990 fino al 27 novembre 2013, difettando, prima di tale data, il requisito di forma scritta prescritto ad substantiam dall'art. 3 della Legge 154/1992 e dall'art. 117, c. 1 e 3, T.U.B. Sul punto evidenzia che, prima dell'entrata in vigore dell'art. 117 T.U.B., il requisito di forma scritta era già divenuto obbligatorio, a partire dal 1992, in forza della L. 154/1992 e, ancor prima, per effetto dell'art. 1284 c.c. (sulla pattuizione per iscritto degli interessi a tassi ultralegali) e dell'art. 1346 c.c. (sulla determinabilità dell'oggetto del contratto).
-10- 5.3.2. Parte appellante lamenta l'illegittima applicazione, nei suoi confronti, di tassi di interesse in misura maggiore di quelli legali, con violazione dell'art. 1284, c. 3 c.c., per assenza della necessaria pattuizione scritta, per il periodo antecedente alla stipulazione per iscritto del contratto, avvenuta il 27 novembre 2013. Ritiene, quindi, che debbano trovare applicazione i tassi sostitutivi previsti dall'art. 117, c. 7 T.U.B. o, al più, gli interessi legali, a mente dell'art. 1284 c.c.
5.3.3. sostiene inoltre che , modificando unilateralmente le Parte_1 CP_1
condizioni del contratto, abbia applicato sul conto corrente dei tassi superiori alla soglia di usura, nel quarto semestre del 2019; da ciò conseguendone la non debenza di tutti gli interessi e le competenze afferenti a tale periodo ed il diritto alla loro restituzione, per effetto dell'art. 1815, c. 2 c.c., dell'art. 2 della L. 108/1996 e dell'art. 644 c.p.
5.3.4. L'appellante deduce che sia stato illegittimamente applicato sul proprio conto corrente l'anatocismo bancario. In particolare, argomenta: i) la nullità delle clausole di uso bancario di capitalizzazione trimestrale degli interessi per il periodo anteriore al 22 aprile 2000, in forza dell'art. 1283 c.c.; ii) l'applicazione illegittima dell'anatocismo fino al 2014, per assenza di pattuizione scritta, in violazione dell'art. 120, c. 2 T.U.B. e iii)
l'applicazione illegittima dell'anatocismo, successivamente al 2014, per violazione del divieto di anatocismo bancario sancito definitivamente dall'art. 120 T.U.B., così come riformato. Pertanto, l'appellante chiede che vengano dichiarati illegittimi e restituiti tutti gli addebiti effettuati a titolo di anatocismo sul conto corrente, come quantificati nella perizia (doc. 6, fascicolo di primo grado).
5.3.5. Parte appellante si duole dell'illegittimo addebito delle commissioni di massimo scoperto (CMS). Nella specie, l'illegittimità deriverebbe dalla loro applicazione unilaterale da parte della banca, negli anni 2003 e 2004, in assenza di apposita pattuizione delle parti. Inoltre, l'eventuale clausola relativa alla CMS stipulata tra le parti risulterebbe comunque nulla, in quanto priva di causa, alla luce delle sue modalità di calcolo, non venendo la CMS calcolata sulla somma affidata o rimasta disponibile, bensì sulla somma massima utilizzata nel periodo e per tutti i giorni del periodo di riferimento (ovvero sulla cd. punta massima dello scoperto).
-11- 5.3.6. Parte appellante lamenta inoltre l'addebito sul conto corrente di ulteriori spese illegittime, riguardanti: i) le spese per il conteggio di interessi e competenze;
ii) le commissioni di disponibilità dei fondi, le spese per utilizzo oltre o in assenza di fido e le spese per servizio di affidamento in conto;
iii) le commissioni di istruttoria veloce.
Per l'effetto dell'accoglimento delle domande così riproposte, l'appellante sostiene di avere diritto a vedersi riconosciuto dalla banca l'importo complessivo di € 201.221,20 a titolo di ripetizione degli importi addebitati illegittimamente sul conto corrente oggetto di causa, maggiorato degli interessi ex D.lgs. 231/2002 maturati dalla notifica dell'atto di citazione al saldo effettivo, ai sensi dell'art. 1284 c.c. come riformato.
5.4. Con il quarto motivo di appello, lamenta l'omessa, erronea e/o insufficiente motivazione con richiesta che la stessa sia riformata nella parte in cui afferma la genericità delle domande attoree volte ad accertare l'applicazione di spese illegittime e di interessi usurari al rapporto di conto corrente per cui è causa nel periodo intercorso tra l'accordo di cessione del 26.06.2017 e la chiusura del conto corrente avvenuta in data 01.12.2020.
5.4.1. In particolare, contesta le statuizioni del Tribunale sulla genericità delle doglianze dell'attrice, con riguardo all'illegittima applicazione delle spese. Afferma la legittimità del richiamo compiuto nell'atto di citazione alla perizia di parte prodotta in allegato, in quanto redatta da soggetto esperto del settore, nel rispetto dei criteri enucleati dalla giurisprudenza, ed evidenzia la mancata produzione di analoga controperizia da parte della convenuta, idonea a confutare l'attendibilità di quella depositata. Parte appellante inoltre sostiene di aver adeguatamente specificato gli addebiti ingiustificati, in relazione a tutta la durata del rapporto con un apposito specchietto nell'ambito dell'atto di citazione.
5.4.2. Parte appellante sostiene di aver adeguatamente dato conto della modifica contrattuale che ha determinato il superamento del tasso soglia, con conseguente usura sopravvenuta. Nello specifico, avrebbe ricondotto lo ius variandi all'applicazione da parte di di spese fisse trimestrali molto elevate in rapporto ai soli interessi CP_1
debitori. Nel quarto trimestre del 2019 si sarebbe verificato un tasso usurario a seguito di una modificazione unilaterale di , a cagione del quale le condizioni economiche CP_1
-12- sono peggiorate rispetto al trimestre precedente, passando il tasso effettivo globale dal
12,166% al 17,990%.
5.5. Parte appellante ripropone le istanze istruttorie formulate nel giudizio di primo grado e non ammesse dal Tribunale, affinché sia disposta la consulenza tecnica d'ufficio.
6. Si è costituita in giudizio contestando l'appello ex adverso Controparte_1
proposto.
6.1. Rispetto al primo motivo di appello - effettuata una premessa sulle peculiarità del procedimento di “liquidazione ordinata” che ha interessato ed analizzato il CP_5
perimetro della cessione disciplinato dal D.L. 99/2017, dal contratto di cessione e dal secondo accordo ricognitivo del contratto di cessione, stipulato il 17.01.2018 – CP_1
contesta l'affermazione dell'appellante secondo cui, solo a partire dalla chiusura del conto corrente, questa avrebbe potuto far valere l'illegittimità dei versamenti occorsi, in quanto privi di giustificazione causale, con l'azione di ripetizione dell'indebito.
L'appellata deduce, infatti, che il correntista avrebbe potuto agire, a conto ancora aperto, per ottenere l'eliminazione di poste illegittimamente addebitate ed il riaccredito virtuale sul conto delle relative somme, esercitando un'azione di accertamento negativo.
6.1.1. Parte appellata argomenta il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo previsto il subentro di nei contenziosi delle banche venete (diversi da quelli aventi CP_1
ad oggetto azioni e/o obbligazioni subordinate) solo nel caso di rispetto dei seguenti presupposti: i) pendenza della lite al momento della cessione e ii) inerenza e funzionalità all'impresa bancaria di del rapporto in contestazione. CP_1
Inoltre, reputa non pertinente il richiamo alla pronuncia della Corte d'Appello, riguardando la diversa fattispecie delle operazioni baciate, rimanendo fermi i criteri sopracitati di subentro nel contenzioso.
6.1.2. ritiene non applicabile la disciplina sulla cessione di azienda delineata CP_1
dall'art. 2558 c.c., qualificandosi la fattispecie in questione come cessione bancaria da procedura concorsuale. Pertanto, reputa applicabile la regola propria di qualsivoglia procedura concorsuale, che esclude la responsabilità del cessionario per i debiti relativi
-13- all'esercizio dell'azienda ceduta che siano sorti prima del trasferimento. In tal senso, invoca l'art. 90, c. 2 T.U.B, con riferimento alla liquidazione coatta amministrativa bancaria, l'art. 105 L.F., con riguardo al fallimento, l'art. 182 L.F., per il concordato preventivo, l'art. 63 d.lgs. n. 270/1999, per le amministrazioni straordinarie ed il D.L. n.
99/2017, per il caso della liquidazione coatta amministrativa di CP_5
6.2. Sul secondo motivo d'appello, richiama le argomentazioni spese dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 225/2022, con la quale sono state dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale anche in relazione all'art. 3, c. 1, lett. c) del D.L. 99/2017. In particolare, deduce che il D.L. 99/2017 ha avuto lo scopo di introdurre un regime ad hoc, per le procedure di liquidazione coatta amministrativa delle banche venete, rimettendo alle parti delle convenzioni di cessione la facoltà di determinare il perimetro delle attività e passività cedute, ponendo un divieto di trasferimento di alcune poste. Le esclusioni di cui all'art. 3, c. 1 del D.L. 99/2017 non avrebbero affatto carattere arbitrario, essendosi rese necessarie al fine di rispettare la normativa europea dettata per gestire le perdite delle banche decotte e, segnatamente, la regola elaborata dalla Commissione del “burden sharing”.
Inoltre, la conclusione del contratto di cessione era stata espressamente condizionata al ricorrere di alcuni presupposti essenziali, tra i quali l'esistenza di una cornice legislativa volta ad evitare il trasferimento ad Intesa di passività, rischi ed effetti negativi ulteriori rispetto a quelli esplicitamente accettati dalla stessa. L'introduzione di una specifica clausola di risoluzione del contrato, per l'ipotesi di mancata conversione del
D.L. 99/2017 (o di sua conversione con modifiche o integrazioni), - in tesi - finisce per incidere sulla validità ed efficacia del consenso manifestato da pure nell'ipotesi CP_1
di accoglimento della declaratoria di incostituzionalità invocata da parte appellante.
Parte appellata richiama quindi i principi enunciati dalla Corte di Cassazione, n.
17834/2023, affermando che esula dalla competenza della Corte Costituzionale la verifica degli elementi di fatto posti alla base della scelta legislativa di derogare al principio della par condicio creditorum. Infine, deduce che da un'eventuale declaratoria di incostituzionalità della norma non discenderebbe, come auspicato dall'appellante,
l'applicazione delle norme ordinarie in materia di cessione di azienda, bensì delle
-14- norme che regolano le cessioni di azienda nell'ambito delle procedure concorsuali, richiamate dall'art. 80, c. 6 T.U.B. e quindi l'art. 105, c. 4 L. F., essendo esclusa, salva diversa convenzione, la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute, sorti prima del trasferimento.
6.3. Parte appellata reputa manifestamente inammissibili o comunque infondati il terzo e quarto motivo d'appello. Anzitutto, eccepisce la prescrizione del diritto all'accertamento di eventuali indebiti relativi a rapporti bancari intercorsi nel periodo antecedente al 19.11.2011.
6.3.1. Nel merito, con riguardo al terzo motivo d'appello, si richiama alle difese svolte nel giudizio di primo grado.
6.3.2. Con riguardo al quarto motivo d'appello, ribadisce la genericità della domanda formulata, non essendo ammesso, per l'individuazione degli elementi costitutivi della domanda, il mero rinvio alla relazione peritale di parte. Reputa che l'appellante abbia qualificato come “spese” una serie di oneri del tutto differenti tra loro, senza tener conto delle pattuizioni contenute nel contratto di affidamento. Ritiene indimostrata l'usurarietà degli interessi e, in ogni caso, reputa erroneo il rimedio invocato, essendo comunque dovuti gli interessi, in caso di superamento del tasso soglia, seppure ricalcolati entro la soglia o applicati in misura legale.
7. Con comparsa conclusionale, l'appellante ha contestato l'eccezione di prescrizione formulata ex adverso, sostenendo che, dovendosi qualificare le rimesse eseguite come ripristinatorie – e non solutorie -, il termine di prescrizione per l'azione di ripetizione dell'indebito decorre dall'estinzione del conto corrente, intervenuta in data 01.12.2020.
In via subordinata, ai fini della rideterminazione del saldo alla chiusura e dell'individuazione delle somme da restituire a sé, dovrebbe in ogni caso tenersi conto della compensazione impropria operante tra le poste di credito di per le Parte_1
eventuali rimesse solutorie maturate prima del 19.10.2011, con il credito della CP_3
risultante dal saldo.
8. La causa è stata rimessa in decisione all'esito dell'udienza del 10.07.2025.
In diritto.-
1. I primi tre motivi di appello, che per la connessione delle questioni con gli stessi
-15- sollevate, possono trovare una congiunta trattazione, sono privi di fondamento.
2. Va puntualizzato che, nel caso di specie, la parte attrice (cliente della banca) ha formulato una domanda di ripetizione basata – per gran parte – su addebiti ritenuti illegittimi effettuati dalla banca veneta prima della cessione a , mentre CP_5 CP_1
concerne, in parte minoritaria, addebiti in tesi illegittimi compiuti da nel CP_1
periodo successivo alla cessione.
3. Con specifico riguardo alla domanda di ripetizione inerenti a fatti antecedenti la cessione a , il tribunale ha ritenuto non ricompresi fra i rapporti passati a CP_1 CP_1
in forza del d.l. 99/2017 e del contratto di cessione del 26 giugno 2017 le ragioni creditorie del cliente che traggano origine da fatti o atti precedenti la cessione stessa e, dunque, nella specie, gli addebiti sul conto corrente compiuti da mentre, CP_5
quanto agli addebiti contestati posti in essere da nel periodo successivo alla CP_1
cessione, ha respinto la domanda per ritenuta genericità della sua formulazione.
4. Occorre muovere dalla disamina delle pretese della cliente che si basano su fatti antecedenti alla cessione di azienda, ossia su addebiti effettuati dalla banca veneta anteriormente alla sua sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa di cui al d.l. 99/2017 e alla cessione del 26 giugno 2017.
5. Il tribunale ha in proposito così motivato: «Le disposizioni di legge e di contratto richiamate - che CP_ hanno definito il passaggio dei rapporti alla cessionaria a seguito della liquidazione coatta amministrativa di
e il relativo regime di responsabilità – hanno dato vita ad una “scissione” tra lato attivo e lato passivo dei CP_5 rapporti bancari trasferiti già in capo a escludendo, in particolare, il trasferimento ad di determinate CP_5 CP_1 passività, attuali o potenziali, pur a fronte del contestuale trasferimento dei rapporti bancari cui le stesse si riferiscono, con conseguenze del tutto peculiari sul piano sostanziale, in quanto derogatorie rispetto alle regole di diritto comune.
[…] Ciò si ricava proprio dalla lett. c. dell'art. 3 del D.L. 99/2017, che esclude le controversie e i relativi debiti ed effetti negativi per atti o fatti occorsi prima della cessione.
Non vi è dubbio, anzitutto, sia che le nullità - e la conseguente applicazione dei relativi oneri indebiti - siano inquadrabili quale “fatto” o “atto” precedente alla cessione sia che prima di essa non vi sia stato alcun contezioso instaurato dall'attrice con la , circostanza che avrebbe fatto rientrare certamente la Controparte_3 presente causa all'interno del c.d. “contenzioso pregresso”.
Ed è altrettanto chiaro che costituirebbe una passività, o un effetto negativo derivante da tale controversia la sopravvenienza di un debito derivante dal rapporto ceduto nello stato patrimoniale di , non essendo tali CP_1 potenziali passività neppure ipotizzabili, al momento della cessione, non essendo state evidenziate in un contenzioso precedentemente instaurato e per le quali non sono quindi utilizzabili né i fondi rischi per i
-16- contenziosi in essere né quelli pubblici, con conseguente esclusione del diritto alla ripetizione di quanto già incassato dalla cedente in base al rapporto ceduto.
Tale lettura sistematica delle predette disposizioni è infatti confermata proprio dalla specificazione contenuta nel successivo contratto di cessione secondo cui sono costituiscono passività escluse “ogni, obbligazione, debito, sopravvenienza passiva, insussistenza di attivo, minusvalenza, perdita (……) sia sorta o possa sorgere a carico di CP_ per effetto del trasferimento delle Attività Incluse e Passività Escluse” (art.
3.1.4.b. contratto di cessione) e inoltre “qualsiasi contenzioso e relativi effetti negativi anche se riferibili ad Attività Incluse e/o a Passività incluse, diverso dal contezioso pregresso” (art.
3.1.4.b.iv contratto di cessione). […]
La difficoltà logica, allora, di concepire un rapporto ceduto su cui il correntista non possa far valere alcuna contestazione si supera rilevando che il legislatore ha voluto dettare una disciplina speciale per permettere di trasferire alla cessionaria dei rapporti non sindacabili giudizialmente per fatti precedenti la cessione, e ciò al fine di permettere, da un lato la continuità dell'esercizio dell'impresa bancaria, gravemente compromessa dalla situazione finanziaria della banca in liquidazione, e quindi di tutelare il risparmio degli ex correntisti, dall'altro di dare certezza all'acquirente circa i possibili oneri cui andava incontro con la cessione.
Non deve quindi leggersi tale disciplina in base ad una interpretazione “atomistica” dei singoli rapporti, secondo cui la cessionaria manterrebbe tutti i diritti, mentre il cliente non potrebbe opporre alcuna eccezione, dovendosi esaminare il dettato normativo nel suo insieme e alla luce delle finalità anche di interesse pubblico sopra indicate
(la tutela del risparmio e i diritti dei depositanti).
Peraltro, tale obiezione va ridimensionata posto che non possono contestarsi in sede giudiziale soltanto i fatti o gli atti precedenti alla cessione, ma non quelli successivi e neppure quelli precedenti che possano fondare pretese indebite dalla cessione in avanti […].
Per tali ragioni, essendo la presente causa stata proposta in data 19.10.2021, va accolta l'eccezione di difetto di CP_ titolarità passiva di con conseguente reiezione della domanda proposta dall'attrice di ripetizione per gli oneri illegittimi corrisposti antecedentemente alla cessione».
6. La decisione del tribunale merita conferma.
7. La questione prospettata come “legittimazione passiva e/o titolarità passiva” della situazione sostanziale dedotta in giudizio oggetto del primo motivo va qualificata, come del resto correttamente opinato dal tribunale, quale questione attinente alla titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio e, quindi, come questione relativa al merito della decisione (Cass. Ordinanza n. 24375 del 11/09/2024). Anche i motivi secondo e terzo hanno ad oggetto il tema della titolarità del rapporto, onde possono trovare una congiunta trattazione con il primo motivo.
8. Occorre, per dirimere la questione, innanzi tutto, riportare i dati normativi e contrattuali rilevanti ai fini del decidere.
9. Va ritenuto che, contrariamente a quanto assume la parte appellante, nell'individuare ciò che è stato ceduto e pertanto nel verificare la sussistenza, o
-17- meno, della legittimazione passiva titolarità di occorre avere Controparte_1
riguardo, oltre al D.L. 99/2017 anche al contratto di cessione. Sul punto va richiamata la sentenza n. 225/2022 della Corte costituzionale che nel pronunciarsi sulla legittimità dell'art. 3 del D.L. 99/2017 ha così chiarito: “La individuazione della legittimazione passiva in capo alla convenuta , o, meglio, della Controparte_1
riferibilità ad essa della titolarità sostanziale della posizione giuridica cui inerisce la pretesa dedotta in giudizio, non discende, quindi, dalla necessaria e immediata applicazione delle norme di legge su cui cadono i dubbi di legittimità costituzionale, quanto dall'ambito oggettivo del programma obbligatorio regolato dalle parti del contratto di cessione.”
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente chiarito che “è corretto affermare, quindi, che, per individuare ciò che in concreto è stato ceduto e, pertanto, verificare la sussistenza, o meno, della legittimazione passiva di Controparte_1
occorre guardare al contratto di cessione. È quindi essenziale far risaltare, in
[...]
proposito, che la sottolineata peculiarità dell'articolato congegno sottoposto all'esame di questa Corte, realizzato, in sintesi, attraverso gli «accordi già intercorsi»
e le «pregresse pattuizioni» di cui si è detto, con la successiva adozione del decreto- legge, che, per un verso, ha delegato al contratto medesimo di determinare quanto rientrante nel perimetro della cessione e, per altro verso, ha reso esso contratto efficace nei confronti dei terzi, ed infine attraverso la vera e propria stipulazione a cascata di quest'ultimo, congegno che ha così dato vita, si ripete, a «regole specifiche innovative nel sistema legislativo vigente» (cfr. Corte cost. 225 del 2022), rende manifesto che il decreto-legge ha inteso impiegare il contratto quale strumento di attuazione del programmato intervento normativo, rendendolo così implicitamente ma ineluttabilmente suscettibile di diretta interpretazione da parte della Corte di cassazione” (Cass. ord. 15083/2025).
Nello scrutinare la vicenda in esame è necessario pertanto confrontarsi con quelle
«regole specifiche innovative nel sistema legislativo vigente» che hanno escluso dal perimetro della cessione e con ciò la legittimazione passiva di per Controparte_1
difetto di titolarità del rapporto dedotto, in relazione ad “ogni passività, rischio o
-18- elemento negativo (anche per contenzioso in essere, minacciato o possibile)…sia sorta o possa sorgere a carico di per effetto del trasferimento di attività incluse…”
(v. art.
3.1.4 cit.).
10. Partendo dal dato legislativo occorre prendere in esame l'art. 3 del D.L. 99/2017 recante “disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di
[...]
e di dispone, per quanto di interesse Controparte_3 Parte_3
all'art. 3, co. 1, lett. c) e al comma 2: “restano in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile: c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività …. Le disposizioni del contratto di cessione hanno efficacia verso i terzi a seguito della pubblicazione da parte della CA d'TA (nel proprio sito internet) della notizia della cessione […]. Il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1.”
11. La disciplina è poi completata dal contratto di cessione di azienda di data 26.06.2017 con il quale “le parti intendono addivenire a seguito dell'emanazione del decreto legge Banche Venete, all'acquisto da parte di di certe attività, passività e rapporti giuridici facenti capo alle Banche in LCA”.
12. Il contratto di cessione delimita, il c.d. “insieme aggregato”, costituenti “un complesso organizzato come ramo d'azienda bancaria” (art. 3.1.1), comprendente le attività incluse e le passività incluse di e di Controparte_3 Parte_3
13. Per “attività incluse” si intendono i cespiti e rapporti delle Banche in LCA che sono considerati e utilizzati come funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria e tra questi rientrano, per quanto qui di interesse, “i contratti attinenti la raccolta diretta…ed ivi inclusi a titolo esemplificativo, rapporti di conto corrente, certificati di deposito, depositi a risparmio, anche al portatore, ed i relativi saldi, nonché tutti i diritti e obblighi derivanti dagli stessi” (art.
3.1.2 lett a) punto ii).
14. Con riferimento alle c.d. “passività incluse”, esse sono definite dal contratto sempre al punto 3.1.2 sub (b) come segue «Per “passività incluse” si intendono i singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni … che derivano da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria, sono regolarmente evidenziati nella
-19- contabilità aziendale e sono individuati e precisamente indicati per categoria nel prospetto qui allegato sub Allegato D…», con l'ulteriore precisazione al punto (vii) che sono ricomprese nel novero della cessione le sole passività relative a “contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti alla Data di esecuzione … (di seguito, il Contenzioso Pregresso)”.
15. Quanto alle “passività escluse” esse sono previste dall'art.
3.1.4 lett. (b) del contratto, si tratta di “…ogni passività, obbligazione (anche in relazione a contratti derivati), debito, sopravvenienza passiva, insussistenza di attivo, minusvalenza, perdita, danno, impegno (anche di firma), responsabilità (anche solidale), rischio o elemento negativo (anche per contenzioso in essere, minacciato o possibile), onere, costo (anche per consulenza e difesa), di qualsiasi tipo, natura e ammontare, attuale
o potenziale, liquida o illiquida, diretta o indiretta, che indipendentemente dal fatto che in futuro ne sia o meno a conoscenza ovvero sia dalla stessa conosciuta o conoscibile, sia sorta o possa sorgere a carico di per effetto del trasferimento delle Attività Incluse e delle Passività Incluse, anche per di legge, di regolamento o di ordine di qualsiasi Autorità, in conseguenza dell'attività di e/o VB svolta in CP_5
passato e sino alla Data di Esecuzione, e comunque che ancorché inerenti e funzionali all'impresa bancari, non siano correttamente evidenziate nella contabilità aziendale ovvero non siano considerate come Passività incluse”, precisandosi al punto (vi), che non è oggetto di trasferimento alla cessionaria “qualsiasi Contenzioso
(e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali), anche se riferibili ad Attività
Incluse e/o a Passività Incluse, diverso dal Contenzioso Pregresso (di seguito il
“Contenzioso Escluso”), nonché i relativi fondi”.
16. Inoltre, ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del D.L. n. 99/2017, il contratto di cessione intercorso tra e la liquidatela è opponibile ai terzi dalla data di pubblicazione CP_1
della notizia sul sito della CA d'TA come avvenuto. Il contratto di cessione, peraltro, al pari dell'accordo ricognitivo, è stato iscritto al competente Registro delle
Imprese di Treviso e Belluno e, per l'effetto, è senz'altro opponibile ai terzi.
17. Per completezza va infine precisato che nell'Allegato n.
1.1 del secondo accordo ricognitivo viene precisato che va ricondotto al “contenzioso escluso” il
-20- “contenzioso giudiziale civile passivo sorto dopo il 26 giugno, da chiunque promosso, relativo ad atti/fatti accaduti prima della cessione a mente dell'art. 3, comma 1, lett.
c), DL n. 99/2017 nonché dell'“art 3.1. 4. lett. b, (vi) e ultimo comma, del contratto”.
18. Così delineato il quadro normativo e contrattuale di riferimento, si pone ora il problema di verificare se nella concreta fattispecie sottoposta a questa corte si sia verificato il subentro di nella posizione sostanziale e Controparte_1
processuale della banca cedente tenuto conto che il contenzioso è stato introdotto certamente in epoca successiva alla data (26.06.2017) del contratto di cessione stipulato dai commissari liquidatori di e Parte_3 Controparte_3
con (l'atto di citazione risulta notificato in data
[...] Controparte_1
19-10-2021) e che lo stesso è relativo ad un rapporto bancario pendente alla predetta data avente un saldo attivo.
19. Non vi è dubbio che sia succeduta nel rapporto di conto Controparte_1
corrente acceso il 10 maggio 1990 con la . 44570001359, affidato per linea CP_5
“cassa”, rapporto che successivamente risulta pacificamente trasferito presso e identificato con il n. 1000/70 (per poi essere estinto da Controparte_1 [...]
in data 01.12.2020), in quanto trattasi di attività inclusa nell'insieme Parte_1
aggregato [art.
3.1.2 lett. a) punto ii) del contratto di cessione].
20. Tuttavia va tenuto conto che la predetta attività ha generato una passività - costituita dal contenzioso in essere - che non può ritenersi transitata alla cessionaria , trattandosi di una passività esclusa (“ogni passività …..rischio o elemento negativo – anche per contenzioso in essere, minacciato o possibile- … che indipendentemente dal fatto che in futuro ne sia o meno a conoscenza ovvero sia dalla stessa conosciuta o conoscibile, sia sorta o possa sorgere a carico di per effetto del trasferimento delle attività incluse e delle passività incluse” v. art. 3.1.4 ) nei termini precisati al punto vi), che esclude appunto dalla cessione “qualsiasi Contenzioso (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali), anche se riferibili ad Attività
Incluse e/o a Passività Incluse, diverso dal Contenzioso Pregresso (di seguito il
“Contenzioso Escluso”), nonché i relativi fondi».
21. L'approdo interpretativo raggiunto è coerente con la simmetrica previsione
-21- contenuta nell'art.
3.1.2 del contratto di cessione il quale nel definire le passività incluse pone quali condizioni che esse derivino da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria, siano regolarmente evidenziate nella contabilità aziendale e siano incluse nell'allegato D) del contratto.
Ciò significa a contrariis che non rientrano tra le passività incluse nel perimetro della cessione, quelle che, ancorché derivanti da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria, non siano evidenziate nella contabilità aziendale, così da non consentire alla cessionaria uno scrutinio di convenienza anche nei termini di appostamento di adeguati e capienti fondi rischi.
22. Alla luce della lettera delle disposizioni di legge e della ratio delle norme, oltre che della interpretazione letterale e sistematica delle previsioni contrattuali, deve escludersi che sia succeduta – e quindi sia divenuta titolare – in Controparte_1
relazione ad un rapporto contrattuale non estinto alla data della cessione al quale sia riconducibile una passività, rappresentata dal contenzioso promosso dopo la cessione e pertanto fonte di – sia pur potenziali – passività non conoscibili, né prevedibili nella loro dimensione qualitativa e quantitativa e come tali non suscettibili di valorizzazione nella due diligence esperita con la cessione d'azienda formalizzata nel contratto del 26.06.2017.
23. Né può fondatamente sostenersi che il D.L. 99/2017, così come interpretato, si ponga in contrasto con il diritto euro comunitario e con il principio di tutela giurisdizionale effettiva sancito dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché con gli artt. 3, 24 e 111 Cost.
Sul punto è appena il caso di osservare che la coerenza dell'impianto normativo al diritto comunitario è stata oggetto di valutazione da parte della Corte Costituzionale con la sentenza 225/2022 con la quale ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale in relazione al D.L. 99/2017 sollevate dal Tribunale di
Firenze: “l'intervento legislativo statale ha così previsto misure pubbliche a sostegno di una gestione ordinata della crisi delle due Banche, nel contesto di una speciale procedura d'insolvenza, mediante «aiuti alla liquidazione», approvati dalla
-22- Commissione europea e subordinati alle condizioni da questa indicate nella comunicazione 2013/C – 216/01, che impegnano, tra l'altro, gli azionisti e i creditori subordinati a condividere l'onere dell'operazione e tutelano le capacità operative del terzo che acquisisca un ramo d'azienda. In particolare, il punto 6.2.3. (Condivisione degli oneri), paragrafo 77, della comunicazione della Commissione europea 2013/C –
216/01, elabora la regola del «burden sharing», secondo cui «[n]el contesto di una liquidazione ordinata, è necessario far in modo di ridurre al minimo il cosiddetto rischio morale, in particolare evitando la concessione di aiuti aggiuntivi a beneficio degli azionisti e dei creditori subordinati».
24. Con la sentenza citata sono stati pure valutati i profili di legittimità costituzionale del
D.L. 99/2017 con riferimento agli artt. 3, 24, 42, 45, 47 e 111, primo comma, Cost. e all'art. 47 CDFUE e la Corte ha chiarito “l'art. 3 del d.l. n. 99 del 2017, come convertito, non è, di per sé, rivolto a regolare direttamente tali rapporti (i.e tra cedente e cessionaria, n.d.r.), perché rimetteva ai commissari liquidatori e al cessionario individuato di determinare l'oggetto della cessione, e cioè se si dovesse trasferire l'azienda, suoi singoli rami, ovvero beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, oppure attività e passività, anche parziali o per quote, ponendo però ai contraenti un limite oggettivo e inderogabile, in forza del quale dovevano restare «in ogni caso esclusi» dal trasferimento le passività e i debiti elencati nelle lettere a), b) e c).”
Quanto alla ratio della norma soccorre il preambolo del D.L. 99/2017 in cui si legge che “in assenza di misure pubbliche di sostegno, la sottoposizione di
[...]
e Controparte_3 Parte_4
comporterebbe la distruzione di valore delle aziende bancarie coinvolte, con conseguenti gravi perdite per i creditori non professionali chirografari, che non sono protetti ne' preferiti, e imporrebbe una improvvisa cessazione dei rapporti di affidamento creditizio per imprese e famiglie, con conseguenti forti ripercussioni negative sul tessuto produttivo e di carattere sociale, nonché' occupazionali, e che, pertanto, vi è la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni volte a consentire l'ordinato svolgimento delle operazioni di fuoriuscita dal mercato delle
-23- banche ed evitare un grave turbamento dell'economia nell'area di operatività delle banche in questione”.
25. Alla stregua di tale ricostruzione della ratio della legislazione che è intervenuta a disciplinare la crisi delle cc.dd. banche venete, il differente trattamento delle diverse categorie dei creditori della cedente trova ragionevole spiegazione nella primaria necessità di regolare la cessione dei rapporti facenti capo alla in LCA in modo CP_3
ordinato e controllato nonché di scongiurare ripercussioni negative sull'intero tessuto socioeconomico.
26. A prescindere, in ogni caso, dalla rilevanza della questione, le censure di incostituzionalità di tale disciplina non superano, ad avviso della Corte, il vaglio di non manifesta infondatezza, perché non si ravvisa alcuna evidente irragionevolezza della disciplina de qua, non essendo precluso il diritto di azione nei confronti della liquidazione coatta amministrativa, seppure nelle forme dell'insinuazione al passivo nella procedura concorsuale, a nulla valendo replicare, sul piano giuridico, che in tale sede è assai difficile ottenere un risarcimento. D'altronde, nell'ipotesi alternativa rispetto alla cessione, ossia nel caso in cui a tale cessione non si fosse addivenuti, la posizione del cliente della banca non sarebbe stata certo maggiormente tutelata rispetto a quella rispetto alla quale in questa sede viene lamentata una violazione del principio di uguaglianza, del diritto di difesa o della proprietà privata.
27. La stessa Corte costituzionale con la sentenza cit., nel dichiarare inammissibili tutte le questioni di legittimità costituzionale proposte dal Tribunale di Firenze, ha dato ampiamente conto, nella parte motiva, delle ragioni gli oggettiva necessità e di urgenza di siffatta disciplina speciale e derogatoria rispetto alle norme ordinarie e finalizzata al salvataggio delle banche venete e quindi dei risparmi delle famiglie e dei depositi delle imprese.
28. Né la disciplina testé delineata determina una illogica scissione tra situazioni debitorie e situazioni creditorie nascenti dallo stesso rapporto contrattuale, in forza della quale il titolare di un rapporto bancario o finanziario ceduto a dovrebbe adempiere nei confronti di questa gli obblighi da esso nascenti, mentre dovrebbe far valere i propri crediti, fondati sul medesimo rapporto, per atti o fatti anteriori alla
-24- cessione, nell'ambito della procedura concorsuale.
A ben vedere si tratta di un rilievo privo di fondamento.
Infatti, l'art. 47 comma 4 d.lgs co. 4 180/2015 (rubricato “Disposizioni comuni alle cessioni”), applicabile per analogia anche alle cessioni d'azienda di specie, fa salvo il potere del contraente ceduto di opporre al cessionario d'azienda tutte le eccezioni derivanti dal contratto trasferito, salvo quelle derivanti da altri rapporti col cedente.
Pertanto, nell'ipotesi in cui la banca cessionaria, dopo il trasferimento del rapporto contrattuale, decida di recedere dal contratto e di pretendere dal cliente il pagamento del saldo di chiusura, il cliente avrà diritto di opporre in via di eccezione riconvenzionale, nel processo avente ad oggetto il diritto di credito, l'esistenza di un proprio contro credito restitutorio nei confronti della cessionaria.
Tale eccezione non è peraltro preclusa dal D.L. 99/2017 che si limita ad escludere che il cessionario possa rispondere di eventuali “passività” suscettibili di derivare da controversie derivanti da fatti o atti occorsi prima della cessione ma non di opporre in compensazione nei confronti della cessionaria un proprio credito restitutorio
29. La specialità di tale disciplina deve ritenersi prevalere anche su quella di cui agli artt.
2558 e 2560 c.c., posto che il contratto di cessione del 2017 circoscrive l'oggetto del contratto a “certe attività, passività e rapporti giuridici” (art. 1) articolando una regolamentazione della cessione affatto peculiare e demandando “ai commissari liquidatori e al cessionario individuato di determinare l'oggetto della cessione”.
Sotto tale profilo, va osservato che il menzionato d.lgs 180/2015, all'art. 47 commi 4
e 5 prevede espressamente che non trovano applicazione gli articoli 1407, comma
1, 1408, comma 2, e 2558, comma 2, del codice civile e che se la cessione ha ad oggetto passività, il cedente è liberato dagli obblighi di adempimento “anche in deroga agli articoli 1273, 2112, 2558 e 2560 del codice civile”.
30. Neppure è meritevole di seguito la deduzione che il cliente potrebbe agire soltanto a far data dalla chiusura del rapporto vale a dire dopo la cessione e, dunque, nei confronti di . Controparte_1
È infatti ricevuto l'insegnamento della s. Corte (v., ad esempio, Cass. 7697/2023) secondo cui il correntista ben può agire anche a conto aperto nei confronti della
-25- banca per far accertare l'eventuale nullità del titolo in forza del quale la banca ha operato l'addebito e ottenere la relativa rettifica del saldo risultante sul conto stesso.
Nulla pertanto impediva al correntista di agire alla tutela del suo credito prima della data di cessione e di ottenere la conseguente rettifica.
Così come il diritto che il cliente ritenga violato a seguito delle indebite appostazioni operate dalla banca veneta ben può trovare tutela nell'ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa, nei cui confronti ha diritto di agire per vedersi riconoscere gli eventuali crediti nei confronti della non corretta gestione del rapporto da parte di o . Come del resto sarebbe stato se non fosse intervenuta la CP_5
cessione che ora viene presentata come operazione che conculca le legittime ragioni dei clienti.
31. Neppure coglie nel segno la denuncia di violazione della legittimazione processuale di cui all'art. 81 c.p.c., in quanto non si tratta di slegare l'azione formulata dal suo titolare, ma di identificare chi è il soggetto debitore con riguardo al fatto dedotto in giudizio.
32. La giurisprudenza di questa corte attinente alle cc.dd. operazioni baciate non è in contrasto con quanto sinora ritenuto, perché la soluzione adottata in quelle occasioni si basa sull'impugnativa negoziale per nullità dell'operazione di finanziamento diretto all'acquisto di azioni proprie, in violazione dell'art. 2358 c.c., e desume, dalla radicale invalidità dell'intera operazione, l'esigenza dell'accertamento della insussistenza del credito preteso dalla cessionaria. Si tratta pertanto di casi nei di impugnativa negoziale proposta in cumulo con una domanda restitutoria, nei quali il cliente solitamente conviene nello stesso giudizio sia la banca in l.c.a., sua originaria contraente sia la cessionaria, subentrata nel rapporto contrattuale, al fine di ottenere che la declaratoria di nullità negoziale faccia stato anche nei confronti di quest'ultima, in modo tale da precludere future applicazioni della clausola invalida.
In altri termini, in quelle controversie si è ritenuto che la cessionaria d'azienda sia legittimata passiva sostanziale rispetto a domande di impugnativa negoziale aventi ad oggetto rapporti contrattuali ceduti, in quanto se pure la dichiarazione di nullità di una singola clausola contrattuale o dell'intero contratto, in quanto atti stipulati dai
-26- danti causa della cessionaria e posti dunque in essere prima della cessione, non potrebbe far sorgere alcun debito restitutorio in capo alla cessionaria (salvi soltanto quelli relativi agli addebiti avvenuti in applicazione della clausola nulla verificatisi in epoca successiva rispetto alla cessione della azienda bancaria e operati dunque dalla cessionaria), tuttavia, in siffatte concrete fattispecie soltanto, si profilerebbe una non ammissibile compressione del diritto di azione ex art. 24 Cost., laddove si ritenesse che la cessionaria possa sottrarsi a domande di impugnativa negoziale aventi ad oggetto contratti “pendenti”, in cui essa sia subentrata e, al tempo stesso, indebitamente giovarsi della applicazione di clausole nulle o viziate nei rapporti con la clientela. Ipotesi che, come ognun vede, non ricorre in questo contendere, ove la banca cessionaria in nessun modo intende avvalersi degli indebiti praticati dalla cedente, essendo il cliente che ha agito per conseguire da la restituzione per CP_1
indebiti asseritamente posti in essere (anche) dalla banca veneta.
33. La pronuncia di questa corte del 9.5.2022 n. 995 è relativa a un caso di contenzioso pregresso e relativo a rapporto estinto prima della cessione e, dunque, a un'ipotesi del tutto estranea a questo contendere.
34. Conclusivamente, sul punto, va dichiarato il difetto di titolarità passiva di
[...]
e le domande svolte nei confronti della predetta con riferimento al Controparte_1
periodo antecedente alla cessione sono rigettate.
35. Ne consegue il rigetto dei primi tre motivi di appello.
36. Resta da prendere in esame, dunque, il quarto motivo, inerente alla pronuncia del tribunale riguardante gli addebiti successivi alla cessione.
37. Il motivo è fondato.
38. Con riferimento a tale pretesa non vi è dubbio che, trattandosi di condotte (atti o fatti) successivi alla cessione posti in essere da sul rapporto oggetto di Controparte_1
cessione, sussista la titolarità passiva dell'istituto di credito convenuto, come pure innanzi già chiarito.
39. La disamina dell'atto di citazione consente di identificare chiaramente gli addebiti che la parte attrice ritiene illegittimi alla luce del prospetto inserito nell'atto di citazione stesso e nel quale sono indicati i singoli addebiti, la data di effettuazione di
-27- essi e la loro causale.
Del pari, quanto alla denuncia di usurarietà relativamente al quarto trimestre 2019, si tratta di una deduzione sufficientemente specifica, in quanto, anche con l'ausilio della relazione tecnica di parte pure richiamata nell'atto di citazione e prodotta, è agevole pervenire alla identificazione dell'addebito in questione, come indicata nello specchietto a pag. 12 numero progressivo 68.
40. Ciò posto, la doglianza relativa agli addebiti ingiustificati si rivolge avverso gli addebiti mensili di € 16,50 per “spese per conteggio interessi e competenze” che, in effetti, non trova copertura in una corrispondente previsione contrattuale, neppure invero indicata dalla banca appellata.
Con esclusivo riguardo agli addebiti per tale voce successivi al 26 giugno 2017, nel menzionato prospetto vengono indicati dodici mensilità nelle quali è stata applicata tale “commissione”. Ne risulta un ammontare di € 198,00 addebitato e non dovuto.
41. Con riferimento all'addebito a titolo di interessi usurari per il quadrimestre 2019, la parte appellante ha dedotto che si tratta di usura di indole “originaria”, in ragione del fatto che si è trattato di una modifica contrattuale unilaterale predisposta da CP_1
avvalendosi del c.d. jus variandi e accettata in via implicita secondo la previsione dell'art. 118 t.u.b. A seguito di tale modifica contrattuale, sostiene l'appellante, vi è stato un incremento del TEG tale da superare il tasso soglia.
Il punto è che dalla documentazione versata in atti (v. doc. 3 all'interno del doc. 2 del fascicolo di parte appellante) non è dato ricavare la proposta di variazione unilaterale che, in tesi dell'appellante, avrebbe prodotto il superamento del tasso soglia (in riferimento al quale peraltro nel prospetto della relazione tecnica di parte pare evidenziarsi una rettifica pari a € 16,57).
42. Non è necessario alcun approfondimento istruttorio, in quanto, con riferimento alle pretese ante cessione si è stabilito la carenza della relativa titolarità in capo a , mentre per quanto attiene alle domande relative ai fatti posteriori alla cessione si tratta di profili pianamente discendenti dalla relazione tecnica depositata dalla parte qui appellante e non adeguatamente sottoposta a specifica contestazione da parte di .
-28- 43. In definitiva, in accoglimento per quanto di ragione dell'appello proposto da , va disposta la condanna di alla restituzione della complessiva somma di € CP_1
198,00.
44. Considerato l'esito complessivo della controversia, nonché la circostanza della relativa novità della questione della titolarità del rapporto relativamente a fatti precedenti la cessione, le spese processuali vanno dichiarate integralmente compensate per entrambi i gradi di giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
definendo l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1208/2023 del tribunale di Vicenza, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che per il resto conferma, così decide:
1.) condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, a pagare a per il titolo di cui in motivazione, la Parte_1
somma di € 214,57, oltre agli interessi al saggio legale di cui all'art. 1284, co. 1,
c.c., dalla notificazione dell'atto di citazione sino al saldo effettivo;
2.) dichiarata integralmente compensate fra le parti le spese processuali di entrambi i gradi.
Venezia, 17 luglio 2025.
Il presidente est.
Guido Santoro
-29-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e Impresa riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. Guido Santoro - presidente rel. - dott. Federico Bressan - consigliere - dott. Francesco Petrucco Toffolo - consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 18/01/2024, promossa con atto di citazione da
(C.F. e P.I. , in persona dell'amministratore Parte_1 P.IVA_1
unico e legale rappresentante pro tempore , con sede legale in Monticello Parte_2
Conte Otto (VI), Viale del Progresso n. 10, CAP 36010, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Mario Azzarita del Foro di Vicenza (C.F. – pec: C.F._1
– fax 049 8077827) e Costanza Semenzato del Email_1
Foro di Padova (C.F. – pec C.F._2
- fax 049 8077827), ed elettivamente Email_2
domiciliata presso il loro Studio in Padova (PD), Via N. Tommaseo n. 69/d, CAP 35131;
Appellante/attrice in primo grado contro
(C.F. ), con sede legale in Torino, piazza San Controparte_1 P.IVA_2
Carlo n. 156, in persona del procuratore speciale Dott. , rappresentata e CP_2
difesa dall'avv. Fabio Sebastiano del Foro di Vicenza (C.F. , pec: CodiceFiscale_3
, con domicilio eletto in Vicenza, Via Cengio Email_3
n. 15;
Appellata/convenuta in primo grado nonché
-1- (C.F. e P.IVA , in persona Controparte_3 P.IVA_3
dei Commissari liquidatori, con sede legale in Vicenza (VI), via Btg. Framarin n. 18, CAP
36100, non costituita nel giudizio d'appello;
Appellata contumace /interveniente in primo grado
*
Oggetto: Appello per la riforma della sentenza n. 1208/2023 Rep. 1910/2023 del
Tribunale di Vicenza in data 23.06.2023 e pubblicata in data 26.06.2023, resa a definizione della causa civile RG 5928/2021.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Nel merito in via di appello
Si chiede che la sentenza impugnata sia integralmente riformata nella motivazione, per tutti i motivi indicati nell'atto di appello e nei successivi scritti difensivi, e che sia altresì interamente riformata nel dispositivo (che «rigetta le domande proposte dall'attrice nei confronti di e «compensa integralmente le spese di lite tra tutte Controparte_4
le parti del giudizio»); per l'effetto, anche ai sensi dell'articolo 346 c.p.c., si chiede che siano accolte le domande formulate da nel giudizio di primo grado, Parte_1
e che di seguito si riportano testualmente:
In via principale
- accertarsi e dichiararsi la nullità, anche ai sensi degli articoli 1418 c.c. e 117 TUB, del contratto relativi al rapporto di conto corrente n. 1000/70 (ex. Controparte_3
n. 44570001359), per la mancanza della forma scritta ad substantiam di
[...]
cui all'articolo 117 TUB, per tutto il periodo compreso tra il 10 maggio 1990 e il 27 novembre 2013, con conseguente obbligo di restituzione di tutte le somme addebitate all'attrice, anche a titolo di interessi ultralegali, anatocismo bancario, commissioni di massimo scoperto e spese ingiustificate;
- accertarsi e dichiararsi la nullità, anche ai sensi dell'art. 1284 c.c. e dell'art. 117 TUB, delle clausole contrattuali in base alle quali la convenuta ha applicato sul conto corrente interessi superiori alla misura legale nei periodi e per gli importi indicati nei conteggi sopra riportati e nella perizia, e comunque accertarsi che tali interessi non
-2- erano dovuti;
- accertarsi e dichiararsi la nullità, anche ai sensi degli articoli 1815, co. 2, c.c., 615 c.p.,
1419, co. 2, c.c. e della legge 108/96, delle clausole contrattuali in base alle quali la convenuta ha applicato sul conto corrente interessi usurari nei periodi e per gli importi indicati nei conteggi sopra riportati e nella perizia, e comunque accertarsi che tali interessi usurari non erano dovuti e devono essere azzerati;
- accertarsi e dichiararsi la nullità, anche ai sensi dell'art. 1283 c.c., delle clausole contrattuali in base alle quali la convenuta ha applicato sul conto corrente la capitalizzazione trimestrale degli interessi (c.d. anatocismo bancario) nei periodi e per gli importi indicati nei conteggi sopra riportati e nella perizia, e comunque accertarsi che tali interessi c.d. anatocistici non erano dovuti;
- accertarsi e dichiararsi la nullità, anche ai sensi degli articoli 117 TUB, 1325, 1346 e
1418 c.c., delle clausole contrattuali in base alle quali la convenuta ha applicato sul conto corrente le commissioni di massimo scoperto nei periodi e per gli importi indicati nei conteggi sopra riportati e nella perizia, e comunque accertarsi che tali commissioni non erano dovute;
- accertarsi e dichiararsi la nullità, anche ai sensi degli articoli 117 TUB, 4 della legge
154/1992, 1815, co. 2, c.c., 615 c.p., 1419, co. 2, c.c. e della legge 108/96, delle clausole contrattuali in base alle quali la convenuta ha applicato sul conto corrente spese ingiustificate nei periodi e per gli importi indicati nei conteggi sopra riportati e nella perizia, e comunque accertarsi che tali spese non erano dovute;
Per l'effetto
- accertarsi, previa rideterminazione del saldo contabile del conto corrente, l'esatto dare avere tra le parti che si quantifica prudenzialmente in favore dell'attrice in Euro
201.221,20, salvo errori, o la maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, a seguito dell'epurazione dal saldo delle somme illegittimamente addebitate a titolo di interessi ultralegali, usurari, anatocismo bancario, commissioni di massimo scoperto e spese ingiustificate;
- condannarsi, dunque, la convenuta a pagare all'attrice, anche a titolo di restituzione dell'indebito, la suddetta somma di Euro 201.221,20, o la maggiore o minore somma
-3- risultante dai conteggi effettuati, oltre agli interessi ex D.lgs. 231/2002 dalla notifica dell'atto di citazione al saldo effettivo ai sensi dell'art. 1284 c.c., come riformato.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse formulate nell'atto di citazione e nelle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., e in particolare per la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio tesa a consentire all'Ecc.ma Corte d'Appello Intestata di verificare la fondatezza della ricostruzione e delle domande di Parte_1
chiedendosi, in particolare, che il consulente tecnico d'ufficio:
- proceda alla rideterminazione dell'esatto saldo del conto corrente, sulla base degli estratti conto depositati (cfr. doc. 1 del fascicolo di parte attrice di primo grado), esaminati gli atti e documenti di causa e tenuto conto della perizia di parte allegata (cfr. doc. 6 del fascicolo di parte attrice di primo grado), anche in ordine alla metodologia di calcolo utilizzata, comunemente denominata come “metodo scalare procedimento amburghese”; a tal fine:
- quanto alla nullità per difetto di forma scritta del contratto di conto corrente n. 1000/70 o elimini e scomputi tutte le somme addebitate alla correntista in forza del contratto nullo;
- quanto all'applicazione di interessi ultralegali sul conto corrente n. 1000/70 o scomputi gli interessi calcolati ai tassi ultralegali in assenza di apposita pattuizione scritta, ed applichi in luogo il tasso previsto dall'art. 117 co. 7 TUB vigente ratione temporis, con la precisazione che dovranno essere considerate come operazioni attive quelle che comportano la maturazione di un credito per la banca (erogazioni di prestiti, concessioni di finanziamenti) e passive quelle a debito per la banca e che occorrerà fare riferimento al tasso dei BOT annuali emessi nell'anno anteriore ad ogni chiusura trimestrale del conto;
- quanto al superamento del tasso soglia usura sul conto corrente n. 1000/70 o verifichi che il tasso degli interessi non superi di volta in volta la soglia di usura e, in caso affermativo (anche laddove il superamento del tasso soglia di usura sia
-4- determinato dall'esercizio dello ius variandi da parte della , non applichi CP_3
alcun interesse, spesa e/o commissione connessa all'erogazione del credito in relazione ai trimestri di riferimento;
in caso di superamento del tasso soglia usura dovuto unicamente alla diminuzione del tasso soglia applichi il tasso soglia in sostituzione di tassi, interessi e spese connessi all'erogazione del credito;
o nella valutazione del superamento del tasso soglia consideri qualsiasi
“commissione, remunerazione a qualsiasi titolo e/o spesa collegata all'erogazione del credito”, tenendo presente quanto statuito dalla sentenza Cassazione a Sezioni
Unite n. 20.06.2018 n. 16303 in relazione alla considerazione della commissione di massimo scoperto ai fini della verifica dell'usura;
- quanto all'applicazione dell'anatocismo bancario sul conto corrente n. 1000/70 o elimini ogni capitalizzazione degli interessi passivi, in quanto nulla e illegittima per il periodo antecedente al 01.07.2000 e successivo al 01.01.2014, e in quanto non pattuita in modo idoneo e legittimo per il periodo ricompreso tra il 01.07.2000 e il
01.01.2014;
- quanto all'applicazione delle commissioni di massimo scoperto sul conto corrente n.
1000/70 o scomputi le commissioni di massimo scoperto e le altre commissioni analoghe, in quanto non pattuite per iscritto, e comunque illegittime;
- quanto all'addebito di spese ingiustificate sul conto corrente n. 1000/70 o scomputi ogni altra commissione o spesa non espressamente pattuita per iscritto, eccetto quelle per imposte.”
Per parte appellata/convenuta in primo grado:
“In ossequio al provvedimento con cui il Collegio ha assegnato alle parti i termini previsti dall'art. 352 c.p.c., lo scrivente patrocinio precisa le seguenti conclusioni.
Nel merito
- rigettarsi l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Vicenza n. 1241/2022 pubblicata il 26.06.2023, in quanto infondato per tutte le ragioni sopra esposte, e confermarsi per l'effetto la sentenza impugnata in accoglimento delle
-5- conclusioni di cui al giudizio di primo grado, che qui si ribadiscono:
«In via preliminare, in via principale previo accertamento della carenza di legittimazione e/o titolarità passiva in capo a per tutti i motivi indicati in narrativa, dichiararsi il presente Controparte_1
giudizio inammissibile e/o comunque improcedibile nei confronti della convenuta;
In via preliminare, in via subordinata accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di parte attrice all'accertamento di eventuali indebiti che dovessero essere rilevati con riguardo ai rapporti bancari oggetto di causa nel periodo antecedente al 19 ottobre 2011, per i motivi dedotti negli atti di causa;
Nel merito rigettarsi tutte le domande ex adverso formulate in quanto le stesse, per i motivi di fatto
e di diritto esposti negli atti di causa, risultano infondate sia in fatto sia in diritto».
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto. -
1. Con atto di citazione notificato il 19.10.2021, (“ ”) Parte_1 Parte_1
ha convenuto in giudizio avanti il tribunale di Vicenza (“ ”), Controparte_1 CP_1
deducendo di aver aperto nel 1990 il conto corrente n. 44570001359 con
[...]
(“ ), conto che, a seguito dell'assoggettamento della Controparte_3 CP_5
banca alla liquidazione coatta amministrativa per l'effetto del D.L. n. 99/2017, veniva identificato col n. 1000/70 e passato a per essere quindi estinto in data CP_1
01.12.2020. Sosteneva che, su detto conto, le era stata illegittimamente addebitata la complessiva somma di euro 201.221,20, a titolo di spese, interessi, anatocismo bancario e commissioni, chiedendo, quindi, l'accertamento dell'esatto saldo di conto corrente e la condanna della convenuta alla ripetizione di quanto indebitamente pagatole.
2. Si è costituita in giudizio , eccependo il proprio difetto di CP_1
-6- legittimazione/titolarità passiva del rapporto, l'intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per il periodo anteriore al decennio dalla notificazione della domanda ed il rigetto di tutte le domande formulate ex adverso, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
3. La coatta amministrativa (“ Controparte_6 CP_7
) ha spiegato intervento volontario, aderendo alle argomentazioni di Intesa ed
[...]
affermando, al contempo, l'improcedibilità delle domande anche se proposte nei propri confronti, per effetto dell'art. 83 T.U.B.
4. Con sentenza n. 1208/2023 del 26.06.2023, il Tribunale di Vicenza, ha accolto l'eccezione di difetto di titolarità passiva di con conseguente Controparte_1
rigetto delle domande proposte dall'attrice, per quanto riguardava la domanda di ripetizione relativa agli oneri che si assumevano essere stati indebitamente applicati prima della cessione. Per quanto riguardava le pretese restitutorie concernenti addebiti successivi alla cessione, il primo giudice ha ritenuto le domande genericamente formulate e le ha respinte, con compensazione delle spese di lite.
5. Avverso tale sentenza ha proposto appello, con atto di citazione Parte_1
notificato il 12.01.2024, affidato ai seguenti motivi.
5.1. Con il primo motivo di appello, lamenta l'omessa, erronea e/o contraddittoria motivazione nella parte in cui si afferma l'assenza di legittimazione passiva e/o titolarità passiva di e denuncia la violazione e/o erronea applicazione Controparte_1
dell'art. 3, lett. c) del D.L. 99/2017, del contratto di cessione del 26.06.2017, dell'art. 81
c.p.c. e dell'art. 2558 c.c.
5.1.1. In primo luogo, l'appellante sostiene che, giusta l'unitarietà del rapporto di conto corrente, sarebbe subentrata nelle partite corrispondenti agli addebiti illegittimi CP_1
effettuati da Inoltre, stante la possibilità per di rettificare il saldo presente CP_5 CP_1
sul conto corrente fino alla sua chiusura, è solo a partire dall'1.12.2020 – data di chiusura del conto corrente – che sarebbe sorto il diritto di di chiedere Parte_1
la ripetizione dell'indebito.
5.1.2. Inoltre, l'appellante sostiene che una corretta interpretazione dell'art. 3, c. 1, lett.
c) del D. L. 99/2017 varrebbe ad escludere le sole controversie e le passività sorte
-7- successivamente alla cessione, in ordine a fatti anteriori ad essa, e non le passività originate da rapporti pendenti al momento della cessione e trasferiti alla cessionaria, come il rapporto di conto corrente, che si è protratto senza soluzione di continuità sino alla chiusura, avvenuta successivamente alla cessione, nel 2020. In aggiunta, anche a seguire la tesi del Tribunale secondo cui gli addebiti illegittimi costituiscono fatti occorsi prima della cessione, i principi affermati dalla recente giurisprudenza della Corte
d'Appello di Venezia, in materia di operazioni baciate, varrebbero ad affermare la legittimazione passiva di , essendo altrimenti leso il diritto di accesso alla tutela CP_1
giudiziaria, presidiato dall'art. 24 Cost.
5.1.3. Parte appellante ritiene inoltre che le previsioni del contratto di cessione, in ogni caso, non potrebbero porsi in contrasto con i limiti dettati dal D.L. 99/2017, sicché, anche se il contratto di cessione tra ed effettivamente stabilisse che CP_5 CP_1
determinate controversie aventi ad oggetto rapporti ceduti non sono state trasferite a quest'ultima, tale previsione risulterebbe efficace solo tra le parti contraenti e non opponibile ai terzi.
In ogni caso, la definizione di “Passività Escluse” presente nel contratto di cessione non intenderebbe escludere la cessione dei contenziosi sorti successivamente alla cessione, relativi ad “Attività incluse” – come per il caso di specie -, ma avrebbe lo scopo di escludere dalla cessione situazioni non riferibili a rapporti giuridici ceduti, fatto salvo il caso che siano oggetto di un contenzioso pregresso. Il fatto che il rapporto di conto corrente fosse esplicitamente ricompreso tra le attività e passività incluse nel contratto di cessione si ricaverebbe dall'art. 3.1., lett. a) del contratto - in base al quale sono individuati come “Attività incluse” i rapporti funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria e, in particolare, i rapporti di conto corrente –, nonché dall'art. 3.1., lett. b), ove sono individuati tra le “Passività incluse” “i singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni di e VB […] che derivano da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio CP_5
dell'impresa bancaria”. Pertanto, giacché i contenziosi non ancora avviati al momento della cessione seguirebbero le sorti dei diritti e dei rapporti agli stessi sottesi, essendo transitate le attività e passività incluse, pure il contenzioso ad esse inerente sarebbe transitato in capo ad . CP_1
-8- Parte appellante, infine, sostiene che il trasferimento del contratto di conto corrente in capo ad sarebbe ulteriormente corroborato dall'art. 2558 c.c., a mente del quale, CP_1
l'acquirente dell'azienda, se non è pattuito diversamente, subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda che non abbiano carattere personale.
Infine, ritiene applicabili al caso di specie i principi, in materia di legittimazione passiva, espressi nella sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 505 del 06.03.2023.
5.2. Con il secondo motivo d'appello, lamenta in via subordinata rispetto al precedente motivo, l'omessa, erronea e/o insufficiente motivazione della sentenza del tribunale nella parte in cui ha ritenuto irrilevante e comunque manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del D.L. 99/2017 sollevata da
[...]
, denunciando violazione e/o errata interpretazione e applicazione dell'art. Parte_1
3 del D.L. 99/2017, del contratto di cessione del 26.06.2017, degli artt. 2, 3, 23, 24 e 42,
47 e 111 della Costituzione, degli artt. 17 e 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, nonché dell'art. 6 della C.E.D.U..
5.2.1. Parte appellante sostiene che la propria tesi consentirebbe un'interpretazione costituzionalmente orientata del D.L. 99/2017.
5.2.2. Per converso, nel caso di adesione alla tesi fatta propria dal tribunale, sarebbe necessario sollevare questione di costituzionalità sull'art. 3 del D.L. 99/2017, poiché, altrimenti, i) sarebbe negato il diritto di azione e di difesa del correntista rispetto alla banca cedente e alla banca cessionaria, in violazione del diritto di azione riconosciuto dall'art. 24 Cos., dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dall'art. 6 C.E.D.U.; ii) potrebbe agire nei confronti del correntista, laddove CP_1
vantasse dei crediti nei suoi confronti, in forza di un rapporto di conto corrente o di apertura di credito;
mentre, in virtù del medesimo rapporto, il correntista non potrebbe agire nei confronti di , né difendersi eccependo in compensazione il proprio CP_1
controcredito verso la banca, con violazione del principio di uguaglianza;
iii) si verificherebbe la violazione del principio di legittimazione processuale come estrinsecazione dell'azione, divenendo la legittimazione processuale svincolata dal rapporto sostanziale sottostante;
iv) si violerebbe il principio di tutela dei diritti fondamentali della persona e di solidarietà, ex art. 2 Cost;
v) vi sarebbe violazione del
-9- principio di eguaglianza, essendo la fattispecie in oggetto ingiustificatamente disciplinata in modo diverso da tutte le altre ipotesi previste nell'ordinamento, che regolano il subentro di istituto di credito ad un altro, all'interno di un rapporto di conto corrente e/o di apertura del credito;
vi) sarebbe violato il principio di uguaglianza, non essendo vincolata alla rifusione di quanto indebitamente percepito e non CP_1
potendo il correntista agire per la ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c.; vii) sarebbe violato il diritto di proprietà e il principio di tutela del risparmio;
viii) vi sarebbe violazione dell'art. 23 Cost.
5.2.3. Infine, l'interpretazione patrocinata dalle banche convenute sarebbe in contrasto con il principio di effettività di ricorso giurisdizionale stabilito dall'art. 47 della Carta dei
Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. Pertanto, nella denegata ipotesi in cui la
Corte d'Appello ritenesse impossibile interpretare la norma in modo conforme ai principi stabiliti dal diritto europeo, secondo la parte appellante, dovrebbe procedere alla disapplicazione della stessa.
5.3. Con il terzo motivo d'appello, lamenta l'omessa e/o assorbita pronuncia sul merito della controversia con riferimento alle domande di rideterminazione del saldo sino all'accordo di cessione del 26.06.2017, e anche in seguito, come meglio esposto nel quarto motivo, e conseguentemente chiede la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato le domande attoree di ripetizione degli oneri illegittimi applicati al rapporto di conto corrente.
Parte appellante ripropone, quindi, le domande formulate nei confronti di
[...]
nel giudizio di primo grado. Controparte_1
5.3.1. Anzitutto, l'appellante ripropone la domanda di accertamento della nullità del rapporto di conto corrente intercorso dal 10 maggio 1990 fino al 27 novembre 2013, difettando, prima di tale data, il requisito di forma scritta prescritto ad substantiam dall'art. 3 della Legge 154/1992 e dall'art. 117, c. 1 e 3, T.U.B. Sul punto evidenzia che, prima dell'entrata in vigore dell'art. 117 T.U.B., il requisito di forma scritta era già divenuto obbligatorio, a partire dal 1992, in forza della L. 154/1992 e, ancor prima, per effetto dell'art. 1284 c.c. (sulla pattuizione per iscritto degli interessi a tassi ultralegali) e dell'art. 1346 c.c. (sulla determinabilità dell'oggetto del contratto).
-10- 5.3.2. Parte appellante lamenta l'illegittima applicazione, nei suoi confronti, di tassi di interesse in misura maggiore di quelli legali, con violazione dell'art. 1284, c. 3 c.c., per assenza della necessaria pattuizione scritta, per il periodo antecedente alla stipulazione per iscritto del contratto, avvenuta il 27 novembre 2013. Ritiene, quindi, che debbano trovare applicazione i tassi sostitutivi previsti dall'art. 117, c. 7 T.U.B. o, al più, gli interessi legali, a mente dell'art. 1284 c.c.
5.3.3. sostiene inoltre che , modificando unilateralmente le Parte_1 CP_1
condizioni del contratto, abbia applicato sul conto corrente dei tassi superiori alla soglia di usura, nel quarto semestre del 2019; da ciò conseguendone la non debenza di tutti gli interessi e le competenze afferenti a tale periodo ed il diritto alla loro restituzione, per effetto dell'art. 1815, c. 2 c.c., dell'art. 2 della L. 108/1996 e dell'art. 644 c.p.
5.3.4. L'appellante deduce che sia stato illegittimamente applicato sul proprio conto corrente l'anatocismo bancario. In particolare, argomenta: i) la nullità delle clausole di uso bancario di capitalizzazione trimestrale degli interessi per il periodo anteriore al 22 aprile 2000, in forza dell'art. 1283 c.c.; ii) l'applicazione illegittima dell'anatocismo fino al 2014, per assenza di pattuizione scritta, in violazione dell'art. 120, c. 2 T.U.B. e iii)
l'applicazione illegittima dell'anatocismo, successivamente al 2014, per violazione del divieto di anatocismo bancario sancito definitivamente dall'art. 120 T.U.B., così come riformato. Pertanto, l'appellante chiede che vengano dichiarati illegittimi e restituiti tutti gli addebiti effettuati a titolo di anatocismo sul conto corrente, come quantificati nella perizia (doc. 6, fascicolo di primo grado).
5.3.5. Parte appellante si duole dell'illegittimo addebito delle commissioni di massimo scoperto (CMS). Nella specie, l'illegittimità deriverebbe dalla loro applicazione unilaterale da parte della banca, negli anni 2003 e 2004, in assenza di apposita pattuizione delle parti. Inoltre, l'eventuale clausola relativa alla CMS stipulata tra le parti risulterebbe comunque nulla, in quanto priva di causa, alla luce delle sue modalità di calcolo, non venendo la CMS calcolata sulla somma affidata o rimasta disponibile, bensì sulla somma massima utilizzata nel periodo e per tutti i giorni del periodo di riferimento (ovvero sulla cd. punta massima dello scoperto).
-11- 5.3.6. Parte appellante lamenta inoltre l'addebito sul conto corrente di ulteriori spese illegittime, riguardanti: i) le spese per il conteggio di interessi e competenze;
ii) le commissioni di disponibilità dei fondi, le spese per utilizzo oltre o in assenza di fido e le spese per servizio di affidamento in conto;
iii) le commissioni di istruttoria veloce.
Per l'effetto dell'accoglimento delle domande così riproposte, l'appellante sostiene di avere diritto a vedersi riconosciuto dalla banca l'importo complessivo di € 201.221,20 a titolo di ripetizione degli importi addebitati illegittimamente sul conto corrente oggetto di causa, maggiorato degli interessi ex D.lgs. 231/2002 maturati dalla notifica dell'atto di citazione al saldo effettivo, ai sensi dell'art. 1284 c.c. come riformato.
5.4. Con il quarto motivo di appello, lamenta l'omessa, erronea e/o insufficiente motivazione con richiesta che la stessa sia riformata nella parte in cui afferma la genericità delle domande attoree volte ad accertare l'applicazione di spese illegittime e di interessi usurari al rapporto di conto corrente per cui è causa nel periodo intercorso tra l'accordo di cessione del 26.06.2017 e la chiusura del conto corrente avvenuta in data 01.12.2020.
5.4.1. In particolare, contesta le statuizioni del Tribunale sulla genericità delle doglianze dell'attrice, con riguardo all'illegittima applicazione delle spese. Afferma la legittimità del richiamo compiuto nell'atto di citazione alla perizia di parte prodotta in allegato, in quanto redatta da soggetto esperto del settore, nel rispetto dei criteri enucleati dalla giurisprudenza, ed evidenzia la mancata produzione di analoga controperizia da parte della convenuta, idonea a confutare l'attendibilità di quella depositata. Parte appellante inoltre sostiene di aver adeguatamente specificato gli addebiti ingiustificati, in relazione a tutta la durata del rapporto con un apposito specchietto nell'ambito dell'atto di citazione.
5.4.2. Parte appellante sostiene di aver adeguatamente dato conto della modifica contrattuale che ha determinato il superamento del tasso soglia, con conseguente usura sopravvenuta. Nello specifico, avrebbe ricondotto lo ius variandi all'applicazione da parte di di spese fisse trimestrali molto elevate in rapporto ai soli interessi CP_1
debitori. Nel quarto trimestre del 2019 si sarebbe verificato un tasso usurario a seguito di una modificazione unilaterale di , a cagione del quale le condizioni economiche CP_1
-12- sono peggiorate rispetto al trimestre precedente, passando il tasso effettivo globale dal
12,166% al 17,990%.
5.5. Parte appellante ripropone le istanze istruttorie formulate nel giudizio di primo grado e non ammesse dal Tribunale, affinché sia disposta la consulenza tecnica d'ufficio.
6. Si è costituita in giudizio contestando l'appello ex adverso Controparte_1
proposto.
6.1. Rispetto al primo motivo di appello - effettuata una premessa sulle peculiarità del procedimento di “liquidazione ordinata” che ha interessato ed analizzato il CP_5
perimetro della cessione disciplinato dal D.L. 99/2017, dal contratto di cessione e dal secondo accordo ricognitivo del contratto di cessione, stipulato il 17.01.2018 – CP_1
contesta l'affermazione dell'appellante secondo cui, solo a partire dalla chiusura del conto corrente, questa avrebbe potuto far valere l'illegittimità dei versamenti occorsi, in quanto privi di giustificazione causale, con l'azione di ripetizione dell'indebito.
L'appellata deduce, infatti, che il correntista avrebbe potuto agire, a conto ancora aperto, per ottenere l'eliminazione di poste illegittimamente addebitate ed il riaccredito virtuale sul conto delle relative somme, esercitando un'azione di accertamento negativo.
6.1.1. Parte appellata argomenta il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo previsto il subentro di nei contenziosi delle banche venete (diversi da quelli aventi CP_1
ad oggetto azioni e/o obbligazioni subordinate) solo nel caso di rispetto dei seguenti presupposti: i) pendenza della lite al momento della cessione e ii) inerenza e funzionalità all'impresa bancaria di del rapporto in contestazione. CP_1
Inoltre, reputa non pertinente il richiamo alla pronuncia della Corte d'Appello, riguardando la diversa fattispecie delle operazioni baciate, rimanendo fermi i criteri sopracitati di subentro nel contenzioso.
6.1.2. ritiene non applicabile la disciplina sulla cessione di azienda delineata CP_1
dall'art. 2558 c.c., qualificandosi la fattispecie in questione come cessione bancaria da procedura concorsuale. Pertanto, reputa applicabile la regola propria di qualsivoglia procedura concorsuale, che esclude la responsabilità del cessionario per i debiti relativi
-13- all'esercizio dell'azienda ceduta che siano sorti prima del trasferimento. In tal senso, invoca l'art. 90, c. 2 T.U.B, con riferimento alla liquidazione coatta amministrativa bancaria, l'art. 105 L.F., con riguardo al fallimento, l'art. 182 L.F., per il concordato preventivo, l'art. 63 d.lgs. n. 270/1999, per le amministrazioni straordinarie ed il D.L. n.
99/2017, per il caso della liquidazione coatta amministrativa di CP_5
6.2. Sul secondo motivo d'appello, richiama le argomentazioni spese dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 225/2022, con la quale sono state dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale anche in relazione all'art. 3, c. 1, lett. c) del D.L. 99/2017. In particolare, deduce che il D.L. 99/2017 ha avuto lo scopo di introdurre un regime ad hoc, per le procedure di liquidazione coatta amministrativa delle banche venete, rimettendo alle parti delle convenzioni di cessione la facoltà di determinare il perimetro delle attività e passività cedute, ponendo un divieto di trasferimento di alcune poste. Le esclusioni di cui all'art. 3, c. 1 del D.L. 99/2017 non avrebbero affatto carattere arbitrario, essendosi rese necessarie al fine di rispettare la normativa europea dettata per gestire le perdite delle banche decotte e, segnatamente, la regola elaborata dalla Commissione del “burden sharing”.
Inoltre, la conclusione del contratto di cessione era stata espressamente condizionata al ricorrere di alcuni presupposti essenziali, tra i quali l'esistenza di una cornice legislativa volta ad evitare il trasferimento ad Intesa di passività, rischi ed effetti negativi ulteriori rispetto a quelli esplicitamente accettati dalla stessa. L'introduzione di una specifica clausola di risoluzione del contrato, per l'ipotesi di mancata conversione del
D.L. 99/2017 (o di sua conversione con modifiche o integrazioni), - in tesi - finisce per incidere sulla validità ed efficacia del consenso manifestato da pure nell'ipotesi CP_1
di accoglimento della declaratoria di incostituzionalità invocata da parte appellante.
Parte appellata richiama quindi i principi enunciati dalla Corte di Cassazione, n.
17834/2023, affermando che esula dalla competenza della Corte Costituzionale la verifica degli elementi di fatto posti alla base della scelta legislativa di derogare al principio della par condicio creditorum. Infine, deduce che da un'eventuale declaratoria di incostituzionalità della norma non discenderebbe, come auspicato dall'appellante,
l'applicazione delle norme ordinarie in materia di cessione di azienda, bensì delle
-14- norme che regolano le cessioni di azienda nell'ambito delle procedure concorsuali, richiamate dall'art. 80, c. 6 T.U.B. e quindi l'art. 105, c. 4 L. F., essendo esclusa, salva diversa convenzione, la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute, sorti prima del trasferimento.
6.3. Parte appellata reputa manifestamente inammissibili o comunque infondati il terzo e quarto motivo d'appello. Anzitutto, eccepisce la prescrizione del diritto all'accertamento di eventuali indebiti relativi a rapporti bancari intercorsi nel periodo antecedente al 19.11.2011.
6.3.1. Nel merito, con riguardo al terzo motivo d'appello, si richiama alle difese svolte nel giudizio di primo grado.
6.3.2. Con riguardo al quarto motivo d'appello, ribadisce la genericità della domanda formulata, non essendo ammesso, per l'individuazione degli elementi costitutivi della domanda, il mero rinvio alla relazione peritale di parte. Reputa che l'appellante abbia qualificato come “spese” una serie di oneri del tutto differenti tra loro, senza tener conto delle pattuizioni contenute nel contratto di affidamento. Ritiene indimostrata l'usurarietà degli interessi e, in ogni caso, reputa erroneo il rimedio invocato, essendo comunque dovuti gli interessi, in caso di superamento del tasso soglia, seppure ricalcolati entro la soglia o applicati in misura legale.
7. Con comparsa conclusionale, l'appellante ha contestato l'eccezione di prescrizione formulata ex adverso, sostenendo che, dovendosi qualificare le rimesse eseguite come ripristinatorie – e non solutorie -, il termine di prescrizione per l'azione di ripetizione dell'indebito decorre dall'estinzione del conto corrente, intervenuta in data 01.12.2020.
In via subordinata, ai fini della rideterminazione del saldo alla chiusura e dell'individuazione delle somme da restituire a sé, dovrebbe in ogni caso tenersi conto della compensazione impropria operante tra le poste di credito di per le Parte_1
eventuali rimesse solutorie maturate prima del 19.10.2011, con il credito della CP_3
risultante dal saldo.
8. La causa è stata rimessa in decisione all'esito dell'udienza del 10.07.2025.
In diritto.-
1. I primi tre motivi di appello, che per la connessione delle questioni con gli stessi
-15- sollevate, possono trovare una congiunta trattazione, sono privi di fondamento.
2. Va puntualizzato che, nel caso di specie, la parte attrice (cliente della banca) ha formulato una domanda di ripetizione basata – per gran parte – su addebiti ritenuti illegittimi effettuati dalla banca veneta prima della cessione a , mentre CP_5 CP_1
concerne, in parte minoritaria, addebiti in tesi illegittimi compiuti da nel CP_1
periodo successivo alla cessione.
3. Con specifico riguardo alla domanda di ripetizione inerenti a fatti antecedenti la cessione a , il tribunale ha ritenuto non ricompresi fra i rapporti passati a CP_1 CP_1
in forza del d.l. 99/2017 e del contratto di cessione del 26 giugno 2017 le ragioni creditorie del cliente che traggano origine da fatti o atti precedenti la cessione stessa e, dunque, nella specie, gli addebiti sul conto corrente compiuti da mentre, CP_5
quanto agli addebiti contestati posti in essere da nel periodo successivo alla CP_1
cessione, ha respinto la domanda per ritenuta genericità della sua formulazione.
4. Occorre muovere dalla disamina delle pretese della cliente che si basano su fatti antecedenti alla cessione di azienda, ossia su addebiti effettuati dalla banca veneta anteriormente alla sua sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa di cui al d.l. 99/2017 e alla cessione del 26 giugno 2017.
5. Il tribunale ha in proposito così motivato: «Le disposizioni di legge e di contratto richiamate - che CP_ hanno definito il passaggio dei rapporti alla cessionaria a seguito della liquidazione coatta amministrativa di
e il relativo regime di responsabilità – hanno dato vita ad una “scissione” tra lato attivo e lato passivo dei CP_5 rapporti bancari trasferiti già in capo a escludendo, in particolare, il trasferimento ad di determinate CP_5 CP_1 passività, attuali o potenziali, pur a fronte del contestuale trasferimento dei rapporti bancari cui le stesse si riferiscono, con conseguenze del tutto peculiari sul piano sostanziale, in quanto derogatorie rispetto alle regole di diritto comune.
[…] Ciò si ricava proprio dalla lett. c. dell'art. 3 del D.L. 99/2017, che esclude le controversie e i relativi debiti ed effetti negativi per atti o fatti occorsi prima della cessione.
Non vi è dubbio, anzitutto, sia che le nullità - e la conseguente applicazione dei relativi oneri indebiti - siano inquadrabili quale “fatto” o “atto” precedente alla cessione sia che prima di essa non vi sia stato alcun contezioso instaurato dall'attrice con la , circostanza che avrebbe fatto rientrare certamente la Controparte_3 presente causa all'interno del c.d. “contenzioso pregresso”.
Ed è altrettanto chiaro che costituirebbe una passività, o un effetto negativo derivante da tale controversia la sopravvenienza di un debito derivante dal rapporto ceduto nello stato patrimoniale di , non essendo tali CP_1 potenziali passività neppure ipotizzabili, al momento della cessione, non essendo state evidenziate in un contenzioso precedentemente instaurato e per le quali non sono quindi utilizzabili né i fondi rischi per i
-16- contenziosi in essere né quelli pubblici, con conseguente esclusione del diritto alla ripetizione di quanto già incassato dalla cedente in base al rapporto ceduto.
Tale lettura sistematica delle predette disposizioni è infatti confermata proprio dalla specificazione contenuta nel successivo contratto di cessione secondo cui sono costituiscono passività escluse “ogni, obbligazione, debito, sopravvenienza passiva, insussistenza di attivo, minusvalenza, perdita (……) sia sorta o possa sorgere a carico di CP_ per effetto del trasferimento delle Attività Incluse e Passività Escluse” (art.
3.1.4.b. contratto di cessione) e inoltre “qualsiasi contenzioso e relativi effetti negativi anche se riferibili ad Attività Incluse e/o a Passività incluse, diverso dal contezioso pregresso” (art.
3.1.4.b.iv contratto di cessione). […]
La difficoltà logica, allora, di concepire un rapporto ceduto su cui il correntista non possa far valere alcuna contestazione si supera rilevando che il legislatore ha voluto dettare una disciplina speciale per permettere di trasferire alla cessionaria dei rapporti non sindacabili giudizialmente per fatti precedenti la cessione, e ciò al fine di permettere, da un lato la continuità dell'esercizio dell'impresa bancaria, gravemente compromessa dalla situazione finanziaria della banca in liquidazione, e quindi di tutelare il risparmio degli ex correntisti, dall'altro di dare certezza all'acquirente circa i possibili oneri cui andava incontro con la cessione.
Non deve quindi leggersi tale disciplina in base ad una interpretazione “atomistica” dei singoli rapporti, secondo cui la cessionaria manterrebbe tutti i diritti, mentre il cliente non potrebbe opporre alcuna eccezione, dovendosi esaminare il dettato normativo nel suo insieme e alla luce delle finalità anche di interesse pubblico sopra indicate
(la tutela del risparmio e i diritti dei depositanti).
Peraltro, tale obiezione va ridimensionata posto che non possono contestarsi in sede giudiziale soltanto i fatti o gli atti precedenti alla cessione, ma non quelli successivi e neppure quelli precedenti che possano fondare pretese indebite dalla cessione in avanti […].
Per tali ragioni, essendo la presente causa stata proposta in data 19.10.2021, va accolta l'eccezione di difetto di CP_ titolarità passiva di con conseguente reiezione della domanda proposta dall'attrice di ripetizione per gli oneri illegittimi corrisposti antecedentemente alla cessione».
6. La decisione del tribunale merita conferma.
7. La questione prospettata come “legittimazione passiva e/o titolarità passiva” della situazione sostanziale dedotta in giudizio oggetto del primo motivo va qualificata, come del resto correttamente opinato dal tribunale, quale questione attinente alla titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio e, quindi, come questione relativa al merito della decisione (Cass. Ordinanza n. 24375 del 11/09/2024). Anche i motivi secondo e terzo hanno ad oggetto il tema della titolarità del rapporto, onde possono trovare una congiunta trattazione con il primo motivo.
8. Occorre, per dirimere la questione, innanzi tutto, riportare i dati normativi e contrattuali rilevanti ai fini del decidere.
9. Va ritenuto che, contrariamente a quanto assume la parte appellante, nell'individuare ciò che è stato ceduto e pertanto nel verificare la sussistenza, o
-17- meno, della legittimazione passiva titolarità di occorre avere Controparte_1
riguardo, oltre al D.L. 99/2017 anche al contratto di cessione. Sul punto va richiamata la sentenza n. 225/2022 della Corte costituzionale che nel pronunciarsi sulla legittimità dell'art. 3 del D.L. 99/2017 ha così chiarito: “La individuazione della legittimazione passiva in capo alla convenuta , o, meglio, della Controparte_1
riferibilità ad essa della titolarità sostanziale della posizione giuridica cui inerisce la pretesa dedotta in giudizio, non discende, quindi, dalla necessaria e immediata applicazione delle norme di legge su cui cadono i dubbi di legittimità costituzionale, quanto dall'ambito oggettivo del programma obbligatorio regolato dalle parti del contratto di cessione.”
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente chiarito che “è corretto affermare, quindi, che, per individuare ciò che in concreto è stato ceduto e, pertanto, verificare la sussistenza, o meno, della legittimazione passiva di Controparte_1
occorre guardare al contratto di cessione. È quindi essenziale far risaltare, in
[...]
proposito, che la sottolineata peculiarità dell'articolato congegno sottoposto all'esame di questa Corte, realizzato, in sintesi, attraverso gli «accordi già intercorsi»
e le «pregresse pattuizioni» di cui si è detto, con la successiva adozione del decreto- legge, che, per un verso, ha delegato al contratto medesimo di determinare quanto rientrante nel perimetro della cessione e, per altro verso, ha reso esso contratto efficace nei confronti dei terzi, ed infine attraverso la vera e propria stipulazione a cascata di quest'ultimo, congegno che ha così dato vita, si ripete, a «regole specifiche innovative nel sistema legislativo vigente» (cfr. Corte cost. 225 del 2022), rende manifesto che il decreto-legge ha inteso impiegare il contratto quale strumento di attuazione del programmato intervento normativo, rendendolo così implicitamente ma ineluttabilmente suscettibile di diretta interpretazione da parte della Corte di cassazione” (Cass. ord. 15083/2025).
Nello scrutinare la vicenda in esame è necessario pertanto confrontarsi con quelle
«regole specifiche innovative nel sistema legislativo vigente» che hanno escluso dal perimetro della cessione e con ciò la legittimazione passiva di per Controparte_1
difetto di titolarità del rapporto dedotto, in relazione ad “ogni passività, rischio o
-18- elemento negativo (anche per contenzioso in essere, minacciato o possibile)…sia sorta o possa sorgere a carico di per effetto del trasferimento di attività incluse…”
(v. art.
3.1.4 cit.).
10. Partendo dal dato legislativo occorre prendere in esame l'art. 3 del D.L. 99/2017 recante “disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di
[...]
e di dispone, per quanto di interesse Controparte_3 Parte_3
all'art. 3, co. 1, lett. c) e al comma 2: “restano in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile: c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività …. Le disposizioni del contratto di cessione hanno efficacia verso i terzi a seguito della pubblicazione da parte della CA d'TA (nel proprio sito internet) della notizia della cessione […]. Il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1.”
11. La disciplina è poi completata dal contratto di cessione di azienda di data 26.06.2017 con il quale “le parti intendono addivenire a seguito dell'emanazione del decreto legge Banche Venete, all'acquisto da parte di di certe attività, passività e rapporti giuridici facenti capo alle Banche in LCA”.
12. Il contratto di cessione delimita, il c.d. “insieme aggregato”, costituenti “un complesso organizzato come ramo d'azienda bancaria” (art. 3.1.1), comprendente le attività incluse e le passività incluse di e di Controparte_3 Parte_3
13. Per “attività incluse” si intendono i cespiti e rapporti delle Banche in LCA che sono considerati e utilizzati come funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria e tra questi rientrano, per quanto qui di interesse, “i contratti attinenti la raccolta diretta…ed ivi inclusi a titolo esemplificativo, rapporti di conto corrente, certificati di deposito, depositi a risparmio, anche al portatore, ed i relativi saldi, nonché tutti i diritti e obblighi derivanti dagli stessi” (art.
3.1.2 lett a) punto ii).
14. Con riferimento alle c.d. “passività incluse”, esse sono definite dal contratto sempre al punto 3.1.2 sub (b) come segue «Per “passività incluse” si intendono i singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni … che derivano da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria, sono regolarmente evidenziati nella
-19- contabilità aziendale e sono individuati e precisamente indicati per categoria nel prospetto qui allegato sub Allegato D…», con l'ulteriore precisazione al punto (vii) che sono ricomprese nel novero della cessione le sole passività relative a “contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti alla Data di esecuzione … (di seguito, il Contenzioso Pregresso)”.
15. Quanto alle “passività escluse” esse sono previste dall'art.
3.1.4 lett. (b) del contratto, si tratta di “…ogni passività, obbligazione (anche in relazione a contratti derivati), debito, sopravvenienza passiva, insussistenza di attivo, minusvalenza, perdita, danno, impegno (anche di firma), responsabilità (anche solidale), rischio o elemento negativo (anche per contenzioso in essere, minacciato o possibile), onere, costo (anche per consulenza e difesa), di qualsiasi tipo, natura e ammontare, attuale
o potenziale, liquida o illiquida, diretta o indiretta, che indipendentemente dal fatto che in futuro ne sia o meno a conoscenza ovvero sia dalla stessa conosciuta o conoscibile, sia sorta o possa sorgere a carico di per effetto del trasferimento delle Attività Incluse e delle Passività Incluse, anche per di legge, di regolamento o di ordine di qualsiasi Autorità, in conseguenza dell'attività di e/o VB svolta in CP_5
passato e sino alla Data di Esecuzione, e comunque che ancorché inerenti e funzionali all'impresa bancari, non siano correttamente evidenziate nella contabilità aziendale ovvero non siano considerate come Passività incluse”, precisandosi al punto (vi), che non è oggetto di trasferimento alla cessionaria “qualsiasi Contenzioso
(e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali), anche se riferibili ad Attività
Incluse e/o a Passività Incluse, diverso dal Contenzioso Pregresso (di seguito il
“Contenzioso Escluso”), nonché i relativi fondi”.
16. Inoltre, ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del D.L. n. 99/2017, il contratto di cessione intercorso tra e la liquidatela è opponibile ai terzi dalla data di pubblicazione CP_1
della notizia sul sito della CA d'TA come avvenuto. Il contratto di cessione, peraltro, al pari dell'accordo ricognitivo, è stato iscritto al competente Registro delle
Imprese di Treviso e Belluno e, per l'effetto, è senz'altro opponibile ai terzi.
17. Per completezza va infine precisato che nell'Allegato n.
1.1 del secondo accordo ricognitivo viene precisato che va ricondotto al “contenzioso escluso” il
-20- “contenzioso giudiziale civile passivo sorto dopo il 26 giugno, da chiunque promosso, relativo ad atti/fatti accaduti prima della cessione a mente dell'art. 3, comma 1, lett.
c), DL n. 99/2017 nonché dell'“art 3.1. 4. lett. b, (vi) e ultimo comma, del contratto”.
18. Così delineato il quadro normativo e contrattuale di riferimento, si pone ora il problema di verificare se nella concreta fattispecie sottoposta a questa corte si sia verificato il subentro di nella posizione sostanziale e Controparte_1
processuale della banca cedente tenuto conto che il contenzioso è stato introdotto certamente in epoca successiva alla data (26.06.2017) del contratto di cessione stipulato dai commissari liquidatori di e Parte_3 Controparte_3
con (l'atto di citazione risulta notificato in data
[...] Controparte_1
19-10-2021) e che lo stesso è relativo ad un rapporto bancario pendente alla predetta data avente un saldo attivo.
19. Non vi è dubbio che sia succeduta nel rapporto di conto Controparte_1
corrente acceso il 10 maggio 1990 con la . 44570001359, affidato per linea CP_5
“cassa”, rapporto che successivamente risulta pacificamente trasferito presso e identificato con il n. 1000/70 (per poi essere estinto da Controparte_1 [...]
in data 01.12.2020), in quanto trattasi di attività inclusa nell'insieme Parte_1
aggregato [art.
3.1.2 lett. a) punto ii) del contratto di cessione].
20. Tuttavia va tenuto conto che la predetta attività ha generato una passività - costituita dal contenzioso in essere - che non può ritenersi transitata alla cessionaria , trattandosi di una passività esclusa (“ogni passività …..rischio o elemento negativo – anche per contenzioso in essere, minacciato o possibile- … che indipendentemente dal fatto che in futuro ne sia o meno a conoscenza ovvero sia dalla stessa conosciuta o conoscibile, sia sorta o possa sorgere a carico di per effetto del trasferimento delle attività incluse e delle passività incluse” v. art. 3.1.4 ) nei termini precisati al punto vi), che esclude appunto dalla cessione “qualsiasi Contenzioso (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali), anche se riferibili ad Attività
Incluse e/o a Passività Incluse, diverso dal Contenzioso Pregresso (di seguito il
“Contenzioso Escluso”), nonché i relativi fondi».
21. L'approdo interpretativo raggiunto è coerente con la simmetrica previsione
-21- contenuta nell'art.
3.1.2 del contratto di cessione il quale nel definire le passività incluse pone quali condizioni che esse derivino da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria, siano regolarmente evidenziate nella contabilità aziendale e siano incluse nell'allegato D) del contratto.
Ciò significa a contrariis che non rientrano tra le passività incluse nel perimetro della cessione, quelle che, ancorché derivanti da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria, non siano evidenziate nella contabilità aziendale, così da non consentire alla cessionaria uno scrutinio di convenienza anche nei termini di appostamento di adeguati e capienti fondi rischi.
22. Alla luce della lettera delle disposizioni di legge e della ratio delle norme, oltre che della interpretazione letterale e sistematica delle previsioni contrattuali, deve escludersi che sia succeduta – e quindi sia divenuta titolare – in Controparte_1
relazione ad un rapporto contrattuale non estinto alla data della cessione al quale sia riconducibile una passività, rappresentata dal contenzioso promosso dopo la cessione e pertanto fonte di – sia pur potenziali – passività non conoscibili, né prevedibili nella loro dimensione qualitativa e quantitativa e come tali non suscettibili di valorizzazione nella due diligence esperita con la cessione d'azienda formalizzata nel contratto del 26.06.2017.
23. Né può fondatamente sostenersi che il D.L. 99/2017, così come interpretato, si ponga in contrasto con il diritto euro comunitario e con il principio di tutela giurisdizionale effettiva sancito dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché con gli artt. 3, 24 e 111 Cost.
Sul punto è appena il caso di osservare che la coerenza dell'impianto normativo al diritto comunitario è stata oggetto di valutazione da parte della Corte Costituzionale con la sentenza 225/2022 con la quale ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale in relazione al D.L. 99/2017 sollevate dal Tribunale di
Firenze: “l'intervento legislativo statale ha così previsto misure pubbliche a sostegno di una gestione ordinata della crisi delle due Banche, nel contesto di una speciale procedura d'insolvenza, mediante «aiuti alla liquidazione», approvati dalla
-22- Commissione europea e subordinati alle condizioni da questa indicate nella comunicazione 2013/C – 216/01, che impegnano, tra l'altro, gli azionisti e i creditori subordinati a condividere l'onere dell'operazione e tutelano le capacità operative del terzo che acquisisca un ramo d'azienda. In particolare, il punto 6.2.3. (Condivisione degli oneri), paragrafo 77, della comunicazione della Commissione europea 2013/C –
216/01, elabora la regola del «burden sharing», secondo cui «[n]el contesto di una liquidazione ordinata, è necessario far in modo di ridurre al minimo il cosiddetto rischio morale, in particolare evitando la concessione di aiuti aggiuntivi a beneficio degli azionisti e dei creditori subordinati».
24. Con la sentenza citata sono stati pure valutati i profili di legittimità costituzionale del
D.L. 99/2017 con riferimento agli artt. 3, 24, 42, 45, 47 e 111, primo comma, Cost. e all'art. 47 CDFUE e la Corte ha chiarito “l'art. 3 del d.l. n. 99 del 2017, come convertito, non è, di per sé, rivolto a regolare direttamente tali rapporti (i.e tra cedente e cessionaria, n.d.r.), perché rimetteva ai commissari liquidatori e al cessionario individuato di determinare l'oggetto della cessione, e cioè se si dovesse trasferire l'azienda, suoi singoli rami, ovvero beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, oppure attività e passività, anche parziali o per quote, ponendo però ai contraenti un limite oggettivo e inderogabile, in forza del quale dovevano restare «in ogni caso esclusi» dal trasferimento le passività e i debiti elencati nelle lettere a), b) e c).”
Quanto alla ratio della norma soccorre il preambolo del D.L. 99/2017 in cui si legge che “in assenza di misure pubbliche di sostegno, la sottoposizione di
[...]
e Controparte_3 Parte_4
comporterebbe la distruzione di valore delle aziende bancarie coinvolte, con conseguenti gravi perdite per i creditori non professionali chirografari, che non sono protetti ne' preferiti, e imporrebbe una improvvisa cessazione dei rapporti di affidamento creditizio per imprese e famiglie, con conseguenti forti ripercussioni negative sul tessuto produttivo e di carattere sociale, nonché' occupazionali, e che, pertanto, vi è la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni volte a consentire l'ordinato svolgimento delle operazioni di fuoriuscita dal mercato delle
-23- banche ed evitare un grave turbamento dell'economia nell'area di operatività delle banche in questione”.
25. Alla stregua di tale ricostruzione della ratio della legislazione che è intervenuta a disciplinare la crisi delle cc.dd. banche venete, il differente trattamento delle diverse categorie dei creditori della cedente trova ragionevole spiegazione nella primaria necessità di regolare la cessione dei rapporti facenti capo alla in LCA in modo CP_3
ordinato e controllato nonché di scongiurare ripercussioni negative sull'intero tessuto socioeconomico.
26. A prescindere, in ogni caso, dalla rilevanza della questione, le censure di incostituzionalità di tale disciplina non superano, ad avviso della Corte, il vaglio di non manifesta infondatezza, perché non si ravvisa alcuna evidente irragionevolezza della disciplina de qua, non essendo precluso il diritto di azione nei confronti della liquidazione coatta amministrativa, seppure nelle forme dell'insinuazione al passivo nella procedura concorsuale, a nulla valendo replicare, sul piano giuridico, che in tale sede è assai difficile ottenere un risarcimento. D'altronde, nell'ipotesi alternativa rispetto alla cessione, ossia nel caso in cui a tale cessione non si fosse addivenuti, la posizione del cliente della banca non sarebbe stata certo maggiormente tutelata rispetto a quella rispetto alla quale in questa sede viene lamentata una violazione del principio di uguaglianza, del diritto di difesa o della proprietà privata.
27. La stessa Corte costituzionale con la sentenza cit., nel dichiarare inammissibili tutte le questioni di legittimità costituzionale proposte dal Tribunale di Firenze, ha dato ampiamente conto, nella parte motiva, delle ragioni gli oggettiva necessità e di urgenza di siffatta disciplina speciale e derogatoria rispetto alle norme ordinarie e finalizzata al salvataggio delle banche venete e quindi dei risparmi delle famiglie e dei depositi delle imprese.
28. Né la disciplina testé delineata determina una illogica scissione tra situazioni debitorie e situazioni creditorie nascenti dallo stesso rapporto contrattuale, in forza della quale il titolare di un rapporto bancario o finanziario ceduto a dovrebbe adempiere nei confronti di questa gli obblighi da esso nascenti, mentre dovrebbe far valere i propri crediti, fondati sul medesimo rapporto, per atti o fatti anteriori alla
-24- cessione, nell'ambito della procedura concorsuale.
A ben vedere si tratta di un rilievo privo di fondamento.
Infatti, l'art. 47 comma 4 d.lgs co. 4 180/2015 (rubricato “Disposizioni comuni alle cessioni”), applicabile per analogia anche alle cessioni d'azienda di specie, fa salvo il potere del contraente ceduto di opporre al cessionario d'azienda tutte le eccezioni derivanti dal contratto trasferito, salvo quelle derivanti da altri rapporti col cedente.
Pertanto, nell'ipotesi in cui la banca cessionaria, dopo il trasferimento del rapporto contrattuale, decida di recedere dal contratto e di pretendere dal cliente il pagamento del saldo di chiusura, il cliente avrà diritto di opporre in via di eccezione riconvenzionale, nel processo avente ad oggetto il diritto di credito, l'esistenza di un proprio contro credito restitutorio nei confronti della cessionaria.
Tale eccezione non è peraltro preclusa dal D.L. 99/2017 che si limita ad escludere che il cessionario possa rispondere di eventuali “passività” suscettibili di derivare da controversie derivanti da fatti o atti occorsi prima della cessione ma non di opporre in compensazione nei confronti della cessionaria un proprio credito restitutorio
29. La specialità di tale disciplina deve ritenersi prevalere anche su quella di cui agli artt.
2558 e 2560 c.c., posto che il contratto di cessione del 2017 circoscrive l'oggetto del contratto a “certe attività, passività e rapporti giuridici” (art. 1) articolando una regolamentazione della cessione affatto peculiare e demandando “ai commissari liquidatori e al cessionario individuato di determinare l'oggetto della cessione”.
Sotto tale profilo, va osservato che il menzionato d.lgs 180/2015, all'art. 47 commi 4
e 5 prevede espressamente che non trovano applicazione gli articoli 1407, comma
1, 1408, comma 2, e 2558, comma 2, del codice civile e che se la cessione ha ad oggetto passività, il cedente è liberato dagli obblighi di adempimento “anche in deroga agli articoli 1273, 2112, 2558 e 2560 del codice civile”.
30. Neppure è meritevole di seguito la deduzione che il cliente potrebbe agire soltanto a far data dalla chiusura del rapporto vale a dire dopo la cessione e, dunque, nei confronti di . Controparte_1
È infatti ricevuto l'insegnamento della s. Corte (v., ad esempio, Cass. 7697/2023) secondo cui il correntista ben può agire anche a conto aperto nei confronti della
-25- banca per far accertare l'eventuale nullità del titolo in forza del quale la banca ha operato l'addebito e ottenere la relativa rettifica del saldo risultante sul conto stesso.
Nulla pertanto impediva al correntista di agire alla tutela del suo credito prima della data di cessione e di ottenere la conseguente rettifica.
Così come il diritto che il cliente ritenga violato a seguito delle indebite appostazioni operate dalla banca veneta ben può trovare tutela nell'ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa, nei cui confronti ha diritto di agire per vedersi riconoscere gli eventuali crediti nei confronti della non corretta gestione del rapporto da parte di o . Come del resto sarebbe stato se non fosse intervenuta la CP_5
cessione che ora viene presentata come operazione che conculca le legittime ragioni dei clienti.
31. Neppure coglie nel segno la denuncia di violazione della legittimazione processuale di cui all'art. 81 c.p.c., in quanto non si tratta di slegare l'azione formulata dal suo titolare, ma di identificare chi è il soggetto debitore con riguardo al fatto dedotto in giudizio.
32. La giurisprudenza di questa corte attinente alle cc.dd. operazioni baciate non è in contrasto con quanto sinora ritenuto, perché la soluzione adottata in quelle occasioni si basa sull'impugnativa negoziale per nullità dell'operazione di finanziamento diretto all'acquisto di azioni proprie, in violazione dell'art. 2358 c.c., e desume, dalla radicale invalidità dell'intera operazione, l'esigenza dell'accertamento della insussistenza del credito preteso dalla cessionaria. Si tratta pertanto di casi nei di impugnativa negoziale proposta in cumulo con una domanda restitutoria, nei quali il cliente solitamente conviene nello stesso giudizio sia la banca in l.c.a., sua originaria contraente sia la cessionaria, subentrata nel rapporto contrattuale, al fine di ottenere che la declaratoria di nullità negoziale faccia stato anche nei confronti di quest'ultima, in modo tale da precludere future applicazioni della clausola invalida.
In altri termini, in quelle controversie si è ritenuto che la cessionaria d'azienda sia legittimata passiva sostanziale rispetto a domande di impugnativa negoziale aventi ad oggetto rapporti contrattuali ceduti, in quanto se pure la dichiarazione di nullità di una singola clausola contrattuale o dell'intero contratto, in quanto atti stipulati dai
-26- danti causa della cessionaria e posti dunque in essere prima della cessione, non potrebbe far sorgere alcun debito restitutorio in capo alla cessionaria (salvi soltanto quelli relativi agli addebiti avvenuti in applicazione della clausola nulla verificatisi in epoca successiva rispetto alla cessione della azienda bancaria e operati dunque dalla cessionaria), tuttavia, in siffatte concrete fattispecie soltanto, si profilerebbe una non ammissibile compressione del diritto di azione ex art. 24 Cost., laddove si ritenesse che la cessionaria possa sottrarsi a domande di impugnativa negoziale aventi ad oggetto contratti “pendenti”, in cui essa sia subentrata e, al tempo stesso, indebitamente giovarsi della applicazione di clausole nulle o viziate nei rapporti con la clientela. Ipotesi che, come ognun vede, non ricorre in questo contendere, ove la banca cessionaria in nessun modo intende avvalersi degli indebiti praticati dalla cedente, essendo il cliente che ha agito per conseguire da la restituzione per CP_1
indebiti asseritamente posti in essere (anche) dalla banca veneta.
33. La pronuncia di questa corte del 9.5.2022 n. 995 è relativa a un caso di contenzioso pregresso e relativo a rapporto estinto prima della cessione e, dunque, a un'ipotesi del tutto estranea a questo contendere.
34. Conclusivamente, sul punto, va dichiarato il difetto di titolarità passiva di
[...]
e le domande svolte nei confronti della predetta con riferimento al Controparte_1
periodo antecedente alla cessione sono rigettate.
35. Ne consegue il rigetto dei primi tre motivi di appello.
36. Resta da prendere in esame, dunque, il quarto motivo, inerente alla pronuncia del tribunale riguardante gli addebiti successivi alla cessione.
37. Il motivo è fondato.
38. Con riferimento a tale pretesa non vi è dubbio che, trattandosi di condotte (atti o fatti) successivi alla cessione posti in essere da sul rapporto oggetto di Controparte_1
cessione, sussista la titolarità passiva dell'istituto di credito convenuto, come pure innanzi già chiarito.
39. La disamina dell'atto di citazione consente di identificare chiaramente gli addebiti che la parte attrice ritiene illegittimi alla luce del prospetto inserito nell'atto di citazione stesso e nel quale sono indicati i singoli addebiti, la data di effettuazione di
-27- essi e la loro causale.
Del pari, quanto alla denuncia di usurarietà relativamente al quarto trimestre 2019, si tratta di una deduzione sufficientemente specifica, in quanto, anche con l'ausilio della relazione tecnica di parte pure richiamata nell'atto di citazione e prodotta, è agevole pervenire alla identificazione dell'addebito in questione, come indicata nello specchietto a pag. 12 numero progressivo 68.
40. Ciò posto, la doglianza relativa agli addebiti ingiustificati si rivolge avverso gli addebiti mensili di € 16,50 per “spese per conteggio interessi e competenze” che, in effetti, non trova copertura in una corrispondente previsione contrattuale, neppure invero indicata dalla banca appellata.
Con esclusivo riguardo agli addebiti per tale voce successivi al 26 giugno 2017, nel menzionato prospetto vengono indicati dodici mensilità nelle quali è stata applicata tale “commissione”. Ne risulta un ammontare di € 198,00 addebitato e non dovuto.
41. Con riferimento all'addebito a titolo di interessi usurari per il quadrimestre 2019, la parte appellante ha dedotto che si tratta di usura di indole “originaria”, in ragione del fatto che si è trattato di una modifica contrattuale unilaterale predisposta da CP_1
avvalendosi del c.d. jus variandi e accettata in via implicita secondo la previsione dell'art. 118 t.u.b. A seguito di tale modifica contrattuale, sostiene l'appellante, vi è stato un incremento del TEG tale da superare il tasso soglia.
Il punto è che dalla documentazione versata in atti (v. doc. 3 all'interno del doc. 2 del fascicolo di parte appellante) non è dato ricavare la proposta di variazione unilaterale che, in tesi dell'appellante, avrebbe prodotto il superamento del tasso soglia (in riferimento al quale peraltro nel prospetto della relazione tecnica di parte pare evidenziarsi una rettifica pari a € 16,57).
42. Non è necessario alcun approfondimento istruttorio, in quanto, con riferimento alle pretese ante cessione si è stabilito la carenza della relativa titolarità in capo a , mentre per quanto attiene alle domande relative ai fatti posteriori alla cessione si tratta di profili pianamente discendenti dalla relazione tecnica depositata dalla parte qui appellante e non adeguatamente sottoposta a specifica contestazione da parte di .
-28- 43. In definitiva, in accoglimento per quanto di ragione dell'appello proposto da , va disposta la condanna di alla restituzione della complessiva somma di € CP_1
198,00.
44. Considerato l'esito complessivo della controversia, nonché la circostanza della relativa novità della questione della titolarità del rapporto relativamente a fatti precedenti la cessione, le spese processuali vanno dichiarate integralmente compensate per entrambi i gradi di giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
definendo l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1208/2023 del tribunale di Vicenza, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che per il resto conferma, così decide:
1.) condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, a pagare a per il titolo di cui in motivazione, la Parte_1
somma di € 214,57, oltre agli interessi al saggio legale di cui all'art. 1284, co. 1,
c.c., dalla notificazione dell'atto di citazione sino al saldo effettivo;
2.) dichiarata integralmente compensate fra le parti le spese processuali di entrambi i gradi.
Venezia, 17 luglio 2025.
Il presidente est.
Guido Santoro
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