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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 05/01/2026, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 42/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
04/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5889/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6642/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
32 e pubblicata il 15/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I3035002023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I3035002023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I3035002023 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I3035002023 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I3035002023 IRAP 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7324/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivo, il contribuente impugnava l'Avviso di Accertamento N. TF501I303500/2023 per l'anno di imposta 2017 modello Unico PF 2018 notificato in data 05/12/2023 concernente PE, VA ed AP
a seguito di Processo Verbale di Constatazione del 21/10/2019, per proventi commerciali non dichiarati dell'attività di allevamento di cani svolta dalla ditta individuale “Il Castello della Luna di Ricorrente_1”. Deduceva il difetto di contraddittorio e l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per difetto di motivazione contestando che non svolgeva attività di imprenditore agricolo, condizione che, in base alla normativa nazionale e regionale, ricorre solo per gli allevamenti con almeno cinque fattrici e nascita di 30 cuccioli per anno.
Si costituiva l'Ufficio che contestava le avverse deduzioni, chiedendo confermarsi la legittimità del proprio operato e dell'atto impugnato, spese vinte.
I primi giudici rigettavano il ricorso, ritenendo provato dall'istruttoria condotta dall'Ufficio che l'attività de quo non fosse di tipo amatoriale e che le modalità con cui era condotta e le caratteristiche della stessa la qualificassero come attività commerciale "in quanto l'allevamento risulta gestito con i caratteri dell'abitualità e professionalità e avere finalità commerciali, fatto rispetto al quale le argomentazioni contrarie sono del tutto generiche".
Presenta appello il contribuente che lamenta l'error in iudicando dei giudici di prime cure, riproponendo i motivi di doglianza formulati nel primo giudizio, per cui chiede la riforma integrale della sentenza gravata, ed in subordine l'applicazione del regime fiscale più favorevole.
Si costituisce l'Ufficio che chiede confermarsi la sentenza appellata, spese vinte.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve pertanto essere accolto.
Dall'analisi della documentazione in atti, emerge la seguente ricostruzione fattuale delle circostanze controverse.
Dall'esame del PVC, emerge che i verbalizzanti hanno accertato che la ditta individuale Ricorrente_1, al momento dell'accesso, risultava sprovvista di partita IVA e non era in grado di esibire la documentazione contabile obbligatoria (registri e libri contabili) e che, per l'anno d'imposta 2017, la ditta individuale esercitava attività di allevamento di cani di razza BR, asseritamente con carattere di abitualità e professionalità, ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 633/1972. Dall'esame della documentazione rinvenuta presso la sede dell'attività (denunce di monta e di nascita delle cucciolate intestate a Ricorrente_1 per l'anno 2017), è stato accertato, e risulta non controverso, che, a fronte della nascita di n. 22 cuccioli di BR (maschi e femmine), ne sarebbero stati venduti n. 19, per un ammontare complessivo stimato pari a € 18.200,00. Tale importo è stato determinato dai verbalizzanti sulla base di prezzi di vendita presunti, quantificando i ricavi al netto dell'IVA, come illustrato alle pagine 10 e seguenti del PVC. Sulla base di tali elementi, i verbalizzanti hanno qualificato l'attività svolta dal contribuente come attività di imprenditore commerciale, escludendo la natura di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2 della Legge n. 349 del 23 agosto 1993 e del D.M. 28 gennaio 1994. Tale qualificazione è stata motivata dal presunto possesso dei requisiti di abitualità e professionalità di cui all'articolo 4 del D.P.R. 633/1972.
La Corte, al riguardo, ritiene che l'attività svolta dal contribuente deve ritenersi, a tutti gli effetti, attività non agricola, ai sensi dell'art. 2, Legge n. 349 del 23 agosto 1993 e del D.M. 28 gennaio 1994, circostanza peraltro riconosciuta dagli stessi verbalizzanti. L'attività di allevamento di cani è disciplinata dalla Legge n.
349/1993, la quale, all'art. 1, definisce l'attività cinotecnica come l'attività volta all'allevamento, alla selezione e all'addestramento delle razze canine. L'articolo 2 della medesima legge stabilisce che tale attività è considerata imprenditoriale agricola solo qualora i redditi che ne derivano siano prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto, qualificando pertanto tali soggetti come imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile. Il successivo D.M. 28 gennaio 1994, emanato in attuazione della citata legge, ha precisato che l'attività di allevamento di cani assume natura di impresa agricola solo quando l'allevamento abbia ad oggetto almeno cinque fattrici, le quali producano annualmente non meno di trenta cuccioli, come previsto dall'articolo unico del decreto (G.U. 18.02.1994).
Pertanto, le condizioni necessarie affinché un soggetto che alleva cani possa essere qualificato come imprenditore agricolo sono: 1) il possesso di almeno cinque fattrici;
2) la produzione annuale di almeno trenta cuccioli;
3) la prevalenza dei redditi derivanti dall'attività cinotecnica rispetto a quelli provenienti da altre attività non agricole. In base alla vigente normativa, l'allevatore di cani assume quindi la qualifica di imprenditore agricolo esclusivamente al ricorrere delle suddette condizioni, configurandosi in tal caso un allevamento professionale. Solo per tali soggetti è previsto l'obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio,
l'apertura della partita IVA, il possesso dell'autorizzazione sanitaria, nonché la tenuta dei registri di carico e scarico e delle scritture contabili obbligatorie.
Di conseguenza, tutti gli allevamenti che dispongono di meno di cinque fattrici e producono meno di trenta cuccioli annui non rientrano nella qualifica di imprenditore agricolo, secondo quanto espressamente previsto dalla Legge n. 349/1993; nel caso di specie, per l'anno d'imposta 2017, il contribuente disponeva di sole tre fattrici, presenti e accertate al momento della verifica, circostanza pacifica e documentalmente riscontrata dagli stessi accertatori, e pertanto dato oggettivo e incontestabile. I verbalizzanti hanno altresì rilevato la nascita di n. 22 cuccioli, dei quali n. 19 sarebbero stati venduti. Ne consegue, in modo evidente, che il contribuente non supera i limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente (meno di cinque fattrici e meno di trenta cuccioli annui), con la conseguenza che lo stesso deve essere qualificato come soggetto non agricolo, nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti dalla Legge n. 349/1993 e dal D.M. 28 gennaio 1994.
Ad ogni modo, l'attività esercitata non risulta, a parere del Collegio, qualificabile come impresa commerciale ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 633/1972, per mancanza anche dei requisiti soggettivi. La norma, infatti, stabilisce che “per esercizio di imprese si intende la professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole…”, richiedendo dunque il carattere dell'abitualità e della professionalità, che devono però essere letti ed interpretati alla luce della predetta normativa in materia. L'occasionalità ricorre infatti ogniqualvolta un soggetto svolga un'attività priva di sistematicità, stabilità e organizzazione, ovvero senza l'impiego di mezzi idonei e strutturati. In proposito, il Ministero delle Finanze, con Circolare 30 aprile
1977 n. 7/1496, ha chiarito che per abitualità deve intendersi un normale e costante indirizzo dell'attività del soggetto, attuato in modo continuativo e con carattere di professionalità. Tale caratteristica sussiste esclusivamente in presenza di un'attività contraddistinta da ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità, finalizzata al conseguimento di uno scopo economico. Detti presupposti non ricorrono, invece, in presenza di atti meramente occasionali, caratterizzati da eventualità, secondarietà ed episodicità.
È proprio in tale ambito che rientra l'attività di allevamento di cani svolta dal contribuente, avvenuta in modo amatoriale non potendo integrare i requisiti di regolarità e stabilità l'esistenza di strutture idonee, anche sotto il profilo igienico-sanitario, per l'allevamento, la gestione delle fattrici e la vendita dei cuccioli quando questa avviene nel rispetto dei requisiti di cui al D.M. 28 gennaio 1994, emanato in attuazione della legge n. 349/1993.
In altri termini, la presenza di un terreno attrezzato di circa 3.000 mq con recinti, gabbie e impianti di illuminazione, l'impiego di un sito internet e di altri social per la pubblicità e vendita di animali, l'utilizzo di insegne pubblicitarie presso la sede dell'allevamento e il possesso da parte del contribuente del certificato
ENCI (associazione nazionale degli allevatori) nonchè la partecipazione nel corso degli anni a mostre, gare e fiere per arricchire il pedigree, non configurano in alcun modo i requisiti di abitualità e professionalità in quanto tutti tali elementi possono caratterizzare, come nel caso di specie, una attività di allevamento che, con la presenza di sole 3 fattrici e la nascita di 22 cuccioli, ex lege si qualifica come attività amatoriale.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie l'appello, compensando le spese del doppio grado di giizio in ragione della particolare difficoltà delle questioni trattate, nonché per il riferimento ad aspetti interpretativi non equitativamente comparabili per effetto di orientamenti giurisprudenziali non uniformi.
P.Q.M.
Accoglie appello e compensa spese doppio grado
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
04/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5889/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6642/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
32 e pubblicata il 15/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I3035002023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I3035002023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I3035002023 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I3035002023 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I3035002023 IRAP 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7324/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivo, il contribuente impugnava l'Avviso di Accertamento N. TF501I303500/2023 per l'anno di imposta 2017 modello Unico PF 2018 notificato in data 05/12/2023 concernente PE, VA ed AP
a seguito di Processo Verbale di Constatazione del 21/10/2019, per proventi commerciali non dichiarati dell'attività di allevamento di cani svolta dalla ditta individuale “Il Castello della Luna di Ricorrente_1”. Deduceva il difetto di contraddittorio e l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per difetto di motivazione contestando che non svolgeva attività di imprenditore agricolo, condizione che, in base alla normativa nazionale e regionale, ricorre solo per gli allevamenti con almeno cinque fattrici e nascita di 30 cuccioli per anno.
Si costituiva l'Ufficio che contestava le avverse deduzioni, chiedendo confermarsi la legittimità del proprio operato e dell'atto impugnato, spese vinte.
I primi giudici rigettavano il ricorso, ritenendo provato dall'istruttoria condotta dall'Ufficio che l'attività de quo non fosse di tipo amatoriale e che le modalità con cui era condotta e le caratteristiche della stessa la qualificassero come attività commerciale "in quanto l'allevamento risulta gestito con i caratteri dell'abitualità e professionalità e avere finalità commerciali, fatto rispetto al quale le argomentazioni contrarie sono del tutto generiche".
Presenta appello il contribuente che lamenta l'error in iudicando dei giudici di prime cure, riproponendo i motivi di doglianza formulati nel primo giudizio, per cui chiede la riforma integrale della sentenza gravata, ed in subordine l'applicazione del regime fiscale più favorevole.
Si costituisce l'Ufficio che chiede confermarsi la sentenza appellata, spese vinte.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve pertanto essere accolto.
Dall'analisi della documentazione in atti, emerge la seguente ricostruzione fattuale delle circostanze controverse.
Dall'esame del PVC, emerge che i verbalizzanti hanno accertato che la ditta individuale Ricorrente_1, al momento dell'accesso, risultava sprovvista di partita IVA e non era in grado di esibire la documentazione contabile obbligatoria (registri e libri contabili) e che, per l'anno d'imposta 2017, la ditta individuale esercitava attività di allevamento di cani di razza BR, asseritamente con carattere di abitualità e professionalità, ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 633/1972. Dall'esame della documentazione rinvenuta presso la sede dell'attività (denunce di monta e di nascita delle cucciolate intestate a Ricorrente_1 per l'anno 2017), è stato accertato, e risulta non controverso, che, a fronte della nascita di n. 22 cuccioli di BR (maschi e femmine), ne sarebbero stati venduti n. 19, per un ammontare complessivo stimato pari a € 18.200,00. Tale importo è stato determinato dai verbalizzanti sulla base di prezzi di vendita presunti, quantificando i ricavi al netto dell'IVA, come illustrato alle pagine 10 e seguenti del PVC. Sulla base di tali elementi, i verbalizzanti hanno qualificato l'attività svolta dal contribuente come attività di imprenditore commerciale, escludendo la natura di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2 della Legge n. 349 del 23 agosto 1993 e del D.M. 28 gennaio 1994. Tale qualificazione è stata motivata dal presunto possesso dei requisiti di abitualità e professionalità di cui all'articolo 4 del D.P.R. 633/1972.
La Corte, al riguardo, ritiene che l'attività svolta dal contribuente deve ritenersi, a tutti gli effetti, attività non agricola, ai sensi dell'art. 2, Legge n. 349 del 23 agosto 1993 e del D.M. 28 gennaio 1994, circostanza peraltro riconosciuta dagli stessi verbalizzanti. L'attività di allevamento di cani è disciplinata dalla Legge n.
349/1993, la quale, all'art. 1, definisce l'attività cinotecnica come l'attività volta all'allevamento, alla selezione e all'addestramento delle razze canine. L'articolo 2 della medesima legge stabilisce che tale attività è considerata imprenditoriale agricola solo qualora i redditi che ne derivano siano prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto, qualificando pertanto tali soggetti come imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile. Il successivo D.M. 28 gennaio 1994, emanato in attuazione della citata legge, ha precisato che l'attività di allevamento di cani assume natura di impresa agricola solo quando l'allevamento abbia ad oggetto almeno cinque fattrici, le quali producano annualmente non meno di trenta cuccioli, come previsto dall'articolo unico del decreto (G.U. 18.02.1994).
Pertanto, le condizioni necessarie affinché un soggetto che alleva cani possa essere qualificato come imprenditore agricolo sono: 1) il possesso di almeno cinque fattrici;
2) la produzione annuale di almeno trenta cuccioli;
3) la prevalenza dei redditi derivanti dall'attività cinotecnica rispetto a quelli provenienti da altre attività non agricole. In base alla vigente normativa, l'allevatore di cani assume quindi la qualifica di imprenditore agricolo esclusivamente al ricorrere delle suddette condizioni, configurandosi in tal caso un allevamento professionale. Solo per tali soggetti è previsto l'obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio,
l'apertura della partita IVA, il possesso dell'autorizzazione sanitaria, nonché la tenuta dei registri di carico e scarico e delle scritture contabili obbligatorie.
Di conseguenza, tutti gli allevamenti che dispongono di meno di cinque fattrici e producono meno di trenta cuccioli annui non rientrano nella qualifica di imprenditore agricolo, secondo quanto espressamente previsto dalla Legge n. 349/1993; nel caso di specie, per l'anno d'imposta 2017, il contribuente disponeva di sole tre fattrici, presenti e accertate al momento della verifica, circostanza pacifica e documentalmente riscontrata dagli stessi accertatori, e pertanto dato oggettivo e incontestabile. I verbalizzanti hanno altresì rilevato la nascita di n. 22 cuccioli, dei quali n. 19 sarebbero stati venduti. Ne consegue, in modo evidente, che il contribuente non supera i limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente (meno di cinque fattrici e meno di trenta cuccioli annui), con la conseguenza che lo stesso deve essere qualificato come soggetto non agricolo, nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti dalla Legge n. 349/1993 e dal D.M. 28 gennaio 1994.
Ad ogni modo, l'attività esercitata non risulta, a parere del Collegio, qualificabile come impresa commerciale ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 633/1972, per mancanza anche dei requisiti soggettivi. La norma, infatti, stabilisce che “per esercizio di imprese si intende la professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole…”, richiedendo dunque il carattere dell'abitualità e della professionalità, che devono però essere letti ed interpretati alla luce della predetta normativa in materia. L'occasionalità ricorre infatti ogniqualvolta un soggetto svolga un'attività priva di sistematicità, stabilità e organizzazione, ovvero senza l'impiego di mezzi idonei e strutturati. In proposito, il Ministero delle Finanze, con Circolare 30 aprile
1977 n. 7/1496, ha chiarito che per abitualità deve intendersi un normale e costante indirizzo dell'attività del soggetto, attuato in modo continuativo e con carattere di professionalità. Tale caratteristica sussiste esclusivamente in presenza di un'attività contraddistinta da ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità, finalizzata al conseguimento di uno scopo economico. Detti presupposti non ricorrono, invece, in presenza di atti meramente occasionali, caratterizzati da eventualità, secondarietà ed episodicità.
È proprio in tale ambito che rientra l'attività di allevamento di cani svolta dal contribuente, avvenuta in modo amatoriale non potendo integrare i requisiti di regolarità e stabilità l'esistenza di strutture idonee, anche sotto il profilo igienico-sanitario, per l'allevamento, la gestione delle fattrici e la vendita dei cuccioli quando questa avviene nel rispetto dei requisiti di cui al D.M. 28 gennaio 1994, emanato in attuazione della legge n. 349/1993.
In altri termini, la presenza di un terreno attrezzato di circa 3.000 mq con recinti, gabbie e impianti di illuminazione, l'impiego di un sito internet e di altri social per la pubblicità e vendita di animali, l'utilizzo di insegne pubblicitarie presso la sede dell'allevamento e il possesso da parte del contribuente del certificato
ENCI (associazione nazionale degli allevatori) nonchè la partecipazione nel corso degli anni a mostre, gare e fiere per arricchire il pedigree, non configurano in alcun modo i requisiti di abitualità e professionalità in quanto tutti tali elementi possono caratterizzare, come nel caso di specie, una attività di allevamento che, con la presenza di sole 3 fattrici e la nascita di 22 cuccioli, ex lege si qualifica come attività amatoriale.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie l'appello, compensando le spese del doppio grado di giizio in ragione della particolare difficoltà delle questioni trattate, nonché per il riferimento ad aspetti interpretativi non equitativamente comparabili per effetto di orientamenti giurisprudenziali non uniformi.
P.Q.M.
Accoglie appello e compensa spese doppio grado