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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/12/2025, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.V.G. 2451/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
nella procedura camerale iscritta al n. 2451/2025 R.V.G., avente per oggetto: Ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. proposto da
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 omiciliata in Battipaglia (SA), alla via studio dell'avv. Giuseppe Bojano e dell'abogado Vincenzo Rio che la rappresentano e difendono in virtu di procura in calce al ricorso congiunto
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2 te domiciliato in Altavilla Silentina (SA), alla
[...]
n. 5, presso lo studio dell'avv. Federico Di Matteo che lo rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto
RICORRENTI
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso congiunto ex art. 337 bis e ss. c.c., e Parte_1 Controparte_1 hanno premesso di avere intrattenuto una co loro unione, e nato un figlio, (23.08.2018); pertanto, hanno Persona_1 chiesto la regolamentazion orti personali ed economici nell'interesse del figlio minore alle condizioni di cui al ricorso congiunto. All'udienza del 2 dicembre 2025, il Giudice delegato ha riservato la causa al collegio per la decisione in ordine al ricorso congiunto di regolamentazione dei loro rapporti personali ed economici nell'interesse del figlio minore.
2. Il ricorso e fondato e merita accoglimento. In particolare, le parti hanno concordato quanto segue: I.Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente nsabilità genitoriale. Le decisioni di maggiore interesse, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute saranno assunte di comune accordo, mentre le questioni di ordinaria amministrazione saranno gestite separatamente dal genitore con il quale il bambino si troverà al momento. II.I genitori saranno impegnati a garantirsi reciprocamente che il piccolo abbia un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, ricevendone cura, educazione, istruzione ed assistenza morale. Saranno reciprocamente impegnati altresì a garantire al figlio rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale;
III.Il minore avrà residenza abituale presso la madre, la quale si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione;
IV.Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni qualvolta lo desideri, CP_1 fatte salve le esigenze di vita e lavoro o studio della sig.ra e del minore, previo Pt_1 accordo anche solo telefonico. In ogni caso, il sig. CP_1
A.durante il periodo scolastico, egli potrà tener figlio due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì, prelevandolo alla fine dell'orario scolastico e poi riaccompagnandolo per le ore 20,00 presso l'abitazione della madre;
il sig. , Pt_2 durante tale intervallo di tempo, curerà gli impegni sia scolastici che per figlio;
B.durante il periodo delle vacanze estive scolastiche, è facoltà del padre tenere con sé il figlio anche la notte, prelevandolo alle ore 12,30 e riaccompagnandolo il giorno successivo alle ore 13,00, per il resto alle medesime condizioni. C.il padre terrà con sé il figlio, a weekend alternati con pernottamento, dalle ore 18,30 del venerdì fino alle ore 21 della domenica, quando provvederà a riaccompagnarlo presso l'abitazione della madre;
D.il padre potrà tenere con sé il figlio per due settimane consecutive durante le vacanze estive, nonché per una settimana durante le vacanze natalizie, nel periodo che i genitori concorderanno;
E.il figlio minore trascorrerà il Natale, la Pasqua, il giorno del compleanno, Per_1 ed altre eventua à, con i genitori, in conformità alcriterio dell'alternanza annuale;
la Festa del Papà e la Festa della Mamma saranno trascorse dal bambino in conformità. F.I genitori hanno l'obbligo di comunicarsi reciprocamente sempre il proprio recapito, anche telefonico;
comunque, gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i minori. V.Al fine di garantire il rispetto del principio di proporzionalità, il sig. CP_1
corrisponderà direttamente alla sig.ra , a titolo di contributo
[...] Parte_1 enimento del figlio, la somma di eur centoventicinque/00) mensili, da corrispondersi entro e non oltre il giorno 5, esclusivamente mediante bonifico bancario;
l'importo sarà rivalutato annualmente secondo il 100% dell'indice ISTAT relativo, a decorrere dall'anno successivo al deposito del presente ricorso. Il sig. espressamente rinuncia, in favore della sig.ra alla CP_1 Pt_1 quota a lui sp e provvidenze pubbliche comunque denominat egno della famiglia e della genitorialità, a titolo non esaustivo l'assegno unico per i figli a carico, riconoscendo alla medesima sig.ra il diritto di richiedere e di ottenere Pt_1 dagli Enti ed Istituti pagatori dette provvi ella loro interezza. VI.il sig. contribuirà inoltre al 50% di tutte le spese straordinarie Controparte_1
(extra a figlio, intendendosi per tali quelle che presentano almeno uno dei requisiti di occasionalità o sporadicità, gravosità, voluttuarietà. Il consenso preventivo alle spese straordinarie, ove necessario, dovrà essere prestato non oltre 15 giorni dalla richiesta;
l'inutile decorso del termine sarà inteso quale assenso tacito. Il versamento della quota dovrà avvenire non oltre 15 giorni dalla richiesta documentata di rimborso. Le spese saranno documentate con fatture o ricevute intestate direttamente al figlio . Per_1
A. Non prevedono preventivo accordo: ediche (da documentare) a. visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b. cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c. trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d. tickets sanitari;
e. occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f. farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
2. Spese scolastiche (da documentare): a. Tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b. libri di testo;
c. materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d. dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e. assicurazione scolastica;
f. fondo cassa richiesto dalla scuola;
g. gite scolastiche senza pernottamento;
h. spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
3. Spese extrascolastiche (da documentare): a. tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b. centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o morali); B. Richiedono preventivo accordo:
1. Spese mediche (da documentare) a. a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b. cure termali e fisioterapiche;
c. trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d. farmaci omeopatici;
2. Spese scolastiche (da documentare) a. tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b. gite scolastiche con pernottamento;
c. corsi di recupero e lezioni private;
d. corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e. alloggio presso la sede universitaria;
3. Spese extrascolastiche (da documentare) a. corsi di lingue;
b. corsi di musica e strumenti musicali;
c. attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d. spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e. baby-sitter; f. viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g. spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h. acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
VII. Entrambi i genitori sono reciprocamente autorizzati a richiedere per il figlio carta di identità e passaporto. VIII.I ricorrenti rinunciano ad impugnare l'emananda sentenza di accoglimento del presente ricorso congiunto Orbene, il Tribunale ritiene eque le condizioni concordate tra le parti in ordine ai loro rapporti personali ed economici nell'interesse del figlio minore e, pertanto, ratifica l'accordo dalle stesse sottoscritto. Nulla si dispone sulle spese di lite trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede:
− accoglie il ricorso ex art. 337 ter e ss. c.c. e, per l'effetto, dispone la regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra le parti nell'interesse del figlio minore alle condizioni di cui al ricorso congiunto e richiamate in parte motiva;
− nulla dispone sulle spese di lite. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
nella procedura camerale iscritta al n. 2451/2025 R.V.G., avente per oggetto: Ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. proposto da
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 omiciliata in Battipaglia (SA), alla via studio dell'avv. Giuseppe Bojano e dell'abogado Vincenzo Rio che la rappresentano e difendono in virtu di procura in calce al ricorso congiunto
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2 te domiciliato in Altavilla Silentina (SA), alla
[...]
n. 5, presso lo studio dell'avv. Federico Di Matteo che lo rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto
RICORRENTI
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso congiunto ex art. 337 bis e ss. c.c., e Parte_1 Controparte_1 hanno premesso di avere intrattenuto una co loro unione, e nato un figlio, (23.08.2018); pertanto, hanno Persona_1 chiesto la regolamentazion orti personali ed economici nell'interesse del figlio minore alle condizioni di cui al ricorso congiunto. All'udienza del 2 dicembre 2025, il Giudice delegato ha riservato la causa al collegio per la decisione in ordine al ricorso congiunto di regolamentazione dei loro rapporti personali ed economici nell'interesse del figlio minore.
2. Il ricorso e fondato e merita accoglimento. In particolare, le parti hanno concordato quanto segue: I.Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente nsabilità genitoriale. Le decisioni di maggiore interesse, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute saranno assunte di comune accordo, mentre le questioni di ordinaria amministrazione saranno gestite separatamente dal genitore con il quale il bambino si troverà al momento. II.I genitori saranno impegnati a garantirsi reciprocamente che il piccolo abbia un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, ricevendone cura, educazione, istruzione ed assistenza morale. Saranno reciprocamente impegnati altresì a garantire al figlio rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale;
III.Il minore avrà residenza abituale presso la madre, la quale si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione;
IV.Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni qualvolta lo desideri, CP_1 fatte salve le esigenze di vita e lavoro o studio della sig.ra e del minore, previo Pt_1 accordo anche solo telefonico. In ogni caso, il sig. CP_1
A.durante il periodo scolastico, egli potrà tener figlio due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì, prelevandolo alla fine dell'orario scolastico e poi riaccompagnandolo per le ore 20,00 presso l'abitazione della madre;
il sig. , Pt_2 durante tale intervallo di tempo, curerà gli impegni sia scolastici che per figlio;
B.durante il periodo delle vacanze estive scolastiche, è facoltà del padre tenere con sé il figlio anche la notte, prelevandolo alle ore 12,30 e riaccompagnandolo il giorno successivo alle ore 13,00, per il resto alle medesime condizioni. C.il padre terrà con sé il figlio, a weekend alternati con pernottamento, dalle ore 18,30 del venerdì fino alle ore 21 della domenica, quando provvederà a riaccompagnarlo presso l'abitazione della madre;
D.il padre potrà tenere con sé il figlio per due settimane consecutive durante le vacanze estive, nonché per una settimana durante le vacanze natalizie, nel periodo che i genitori concorderanno;
E.il figlio minore trascorrerà il Natale, la Pasqua, il giorno del compleanno, Per_1 ed altre eventua à, con i genitori, in conformità alcriterio dell'alternanza annuale;
la Festa del Papà e la Festa della Mamma saranno trascorse dal bambino in conformità. F.I genitori hanno l'obbligo di comunicarsi reciprocamente sempre il proprio recapito, anche telefonico;
comunque, gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i minori. V.Al fine di garantire il rispetto del principio di proporzionalità, il sig. CP_1
corrisponderà direttamente alla sig.ra , a titolo di contributo
[...] Parte_1 enimento del figlio, la somma di eur centoventicinque/00) mensili, da corrispondersi entro e non oltre il giorno 5, esclusivamente mediante bonifico bancario;
l'importo sarà rivalutato annualmente secondo il 100% dell'indice ISTAT relativo, a decorrere dall'anno successivo al deposito del presente ricorso. Il sig. espressamente rinuncia, in favore della sig.ra alla CP_1 Pt_1 quota a lui sp e provvidenze pubbliche comunque denominat egno della famiglia e della genitorialità, a titolo non esaustivo l'assegno unico per i figli a carico, riconoscendo alla medesima sig.ra il diritto di richiedere e di ottenere Pt_1 dagli Enti ed Istituti pagatori dette provvi ella loro interezza. VI.il sig. contribuirà inoltre al 50% di tutte le spese straordinarie Controparte_1
(extra a figlio, intendendosi per tali quelle che presentano almeno uno dei requisiti di occasionalità o sporadicità, gravosità, voluttuarietà. Il consenso preventivo alle spese straordinarie, ove necessario, dovrà essere prestato non oltre 15 giorni dalla richiesta;
l'inutile decorso del termine sarà inteso quale assenso tacito. Il versamento della quota dovrà avvenire non oltre 15 giorni dalla richiesta documentata di rimborso. Le spese saranno documentate con fatture o ricevute intestate direttamente al figlio . Per_1
A. Non prevedono preventivo accordo: ediche (da documentare) a. visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b. cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c. trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d. tickets sanitari;
e. occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f. farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
2. Spese scolastiche (da documentare): a. Tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b. libri di testo;
c. materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d. dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e. assicurazione scolastica;
f. fondo cassa richiesto dalla scuola;
g. gite scolastiche senza pernottamento;
h. spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
3. Spese extrascolastiche (da documentare): a. tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b. centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o morali); B. Richiedono preventivo accordo:
1. Spese mediche (da documentare) a. a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b. cure termali e fisioterapiche;
c. trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d. farmaci omeopatici;
2. Spese scolastiche (da documentare) a. tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b. gite scolastiche con pernottamento;
c. corsi di recupero e lezioni private;
d. corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e. alloggio presso la sede universitaria;
3. Spese extrascolastiche (da documentare) a. corsi di lingue;
b. corsi di musica e strumenti musicali;
c. attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d. spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e. baby-sitter; f. viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g. spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h. acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
VII. Entrambi i genitori sono reciprocamente autorizzati a richiedere per il figlio carta di identità e passaporto. VIII.I ricorrenti rinunciano ad impugnare l'emananda sentenza di accoglimento del presente ricorso congiunto Orbene, il Tribunale ritiene eque le condizioni concordate tra le parti in ordine ai loro rapporti personali ed economici nell'interesse del figlio minore e, pertanto, ratifica l'accordo dalle stesse sottoscritto. Nulla si dispone sulle spese di lite trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede:
− accoglie il ricorso ex art. 337 ter e ss. c.c. e, per l'effetto, dispone la regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra le parti nell'interesse del figlio minore alle condizioni di cui al ricorso congiunto e richiamate in parte motiva;
− nulla dispone sulle spese di lite. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi