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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/10/2025, n. 1726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1726 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, nella persona della Giudice, dott.ssa IM SO, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 336/2015 r.g.a.c., pendente
TRA
(c.f.: Parte_1 C.F._1
(c.f.: ) Parte_2 C.F._2
in proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori
C.F.: ) Persona_1 C.F._3
(C.F.: ) Parte_3 C.F._4
(C.F.: ) Parte_4 C.F._5
tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli avv.ti Alessandro NE E
TO NE
ATTORI
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta CP_1 C.F._6 procura in atti, dall'avv. Pasquale Di Iacovo
CONVENUTO nato a [...], in data [...] CP_2
, nato a [...] in data [...] Controparte_3
CONVENUTI CONTUMACI
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
e , in proprio e nella qualità di esercenti la responsabilità Parte_1 Parte_2
genitoriale sui figli minori , hanno Persona_1 Parte_3 Parte_4
convenuto in giudizio , al fine di CP_1 CP_2 Controparte_3
ottenere il risarcimento dei danni dagli stessi subiti per effetto delle condotte delittuose commesse dai convenuti e accertate con sentenza emessa in data 22/9/2009 dal Tribunale di Rossano che ha condannato per il reato previsto e punito CP_1
dagli artt. 110, 81, 644, 5 co. nn. 3 e 4 c.p. e art. 7 D.L. 13.05.1991 n. 152, CP_3
Premio per il reato previsto e punito dagli artt. 110, 81, 644, 5 co. nn. 3 e 4 c.p. e art. 7 D.L. 13.05.1991, nonché per il reato previsto e punito dagli artt. 110, 81, 61 n. 2, 629
2 co. c.p. e D.L. 13.05.1991 n. 152 e er il reato di cui agli artt. 110, 81, CP_2
644, 5 co. nn. 3 e 4 c.p. e art. 7 D.L. 13.05.1991 n. 152, nonché per il reato di cui agli artt. 81 e 61 n. 2, 629, 2 co. e art. 7 D.L. 13.05.1991 n. 152, commessi in danno all'attore e ha altresì condannato , e Parte_1 CP_1 CP_2
a risarcire e dei danni cagionati con Controparte_3 Parte_1 Parte_2
le loro condotte da liquidarsi in sede civile, con provvisionale immediatamente esecutiva, per il solo , di € 15.000,00 ciascuno. Parte_1
L'atto di citazione è stato, inoltre, notificato ai sensi dell'art. 5 L. 512/99 al
[...]
, istituito presso il Controparte_4
. Controparte_5
A sostegno della domanda gli attori hanno dedotto:
- che , imprenditore, agli inizi degli anni 2000 a causa del crollo della Parte_1
borsa si era indebitato in misura rilevante e da allora era stato vittima di usura e aveva subito condotte minatorie ed estorsive, oltre che una sistemica opera di discredito e delegittimazione con continue dichiarazioni calunniose da parte degli odierni convenuti;
- che in particolare le gravissime minacce eseguite con utilizzo della metodologia mafiosa avevano fatto seriamente temere lo stesso per la sua incolumità e quella della propria famiglia, tanto che nell'estate del 2007 la famiglia aveva abbandonato la
Calabria per trasferirsi in una località protetta, con grande stress e sofferenza poiché
l'attività imprenditoriale svolta dal era cessata e i rapporti umani – anche quelli Pt_1 più consolidati nel tempo e caratterizzati da stima e affetto – si erano del tutto deteriorati;
- che era stata costretta a dimettersi dall'azienda Magno s.r.l., presso Parte_2
cui aveva lavorato come dipendente fino al momento della partenza per una località protetta e i figli, odierni attori, avevano dovuto abbandonare le scuole che frequentavano per iscriversi in altri istituti;
- che il trasferimento fulmineo presso una località protetta, l'abbandono da parte di entrambi i coniugi delle attività lavorative, delle amicizie, dei parenti e la mancanza di lavoro per lungo tempo, avevano determinato difficoltà morali ed economiche per la famiglia che si era improvvisamente trovata a vivere con il solo assegno di € 1.500,00 fornito allo Stato per i testimoni di giustizia;
- che a ciò si erano aggiunti la paura e il terrore per l'incolumità fisica, lo stress di vedere distrutta l'attività commerciale ed imprenditoriale costruite con i sacrifici di una vita, il patimento e l'angoscia per il dolore subito dai figli e dalla moglie per averli bruscamente allontanati dal loro ambiente, dalle amicizie, dalla famiglia e i problemi connessi al cambio d'identità.
Gli attori hanno, quindi, chiesto il risarcimento:
- dei danni patrimoniali: in particolare, quanto al danno emergente, gli attori hanno sostenuto che il patrimonio del aveva subito una grave riduzione non solo a Pt_1
causa degli interessi illeciti pagati ma anche a seguito della vendita sottocosto di diversi immobili;
quanto al lucro cessante, sia e Parte_1 Parte_2
avevano subito gravi danni al reddito, da calcolarsi avuto riguardo ai loro redditi fino al momento in cui avevano subito le condotte illecite e che avrebbero potuto produrre se non fossero stati coinvolti nella descritta vicenda;
- del danno morale, avendo gli attori patito un'enorme sofferenza per essere stati obbligati ad abbandonare la propria terra, la famiglia, gli amici, il lavoro con inevitabile enorme patimento oltre che per la continua minaccia per la propria incolumità;
- del danno esistenziale, atteso che tutte le aree dell'essere e dell'agire umano – serenità, gioia di vivere, lavoro, amicizie, vacanze, hobby, sonno, sfera sessuale, affettiva e familiare - erano state irrimediabilmente danneggiate dall'azione delittuosa sopra descritta;
- del danno biologico, secondo quanto evincibile dalle cartelle cliniche di Pt_1
e di :
[...] Parte_3
Tanto premesso, gli attori hanno chiesto al Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel merito: dichiarare il diritto degli attori al risarcimento del danno ex art.
2043 c.c. nonché ex art. 2059 c.c. in combinato disposto con l'art. 185 c.p. cagionato in conseguenza diretta ed immediata dalla condotta dei convenuti di cui alla parte espositiva della presente citazione: in conseguenza condannare i convenuti in solido fra loro al risarcimento del danno patrimoniale (da danno emergente e lucro cessante)
e non patrimoniale (danno morale, danno biologico e danno esistenziale) nella misura che verrà quantificata in prosieguo di giudizio, anche sulla scorta di C.T.U., ovvero nella diversa misura che l'adito Tribunale riterrà di giustizia mediante valutazione equitativa, oltre interessi e rivalutazione come per legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre I.V.A. e C.P.A.”.
si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta CP_1
depositata alla prima udienza del 30/9/2015, con la quale ha chiesto in via preliminare la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. stante la pendenza di altro giudizio civile
(iscritto al n. 124/2008 R.G. ex Tribunale di Rossano) dallo stesso instaurato al fine di ottenere la dichiarazione dell'esistenza di una società di fatto con l'attore Pt_1
atteso che i crediti eventualmente derivanti dall'accoglimento della domanda
[...] risarcitoria avrebbero dovuto essere compensati con quanto dovuto dall'odierno attore in forza dell'esito del predetto giudizio.
A sostegno dell'istanza di sospensione il convenuto ha dedotto: CP_1
- che con contratto del 25/02/2004 gli aveva promesso in vendita un Parte_1 immobile individuato in un “apprezzamento di terreno sito in agro di Corigliano Calabro alla Località Cozzo del Giardino, rientrante negli strumenti urbanistici del predetto comune, come zona C1 sottoposta a lottizzazione convenzionata, della superficie di mq 1.200 e riportato al N.C.E.U. del Comune di Corigliano, foglio di mappa n. 101, particella n. 269” per un prezzo di € 145.000,00, di cui € 79.000,00 corrisposti dall'istante-promissario acquirente contestualmente alla stipula del contratto preliminare ed € 30.000,00 a mezzo girata di nn. 3 assegni dell'importo rispettivamente di € 12.000,00, € 5.000,00 ed € 8.000,00 tratti dalla BCC dei due mari di Corigliano Calabro;
-che le obbligazioni nascenti dalla promessa di vendita (trasferimento della proprietà in capo al e corresponsione ad opera di quest'ultimo in favore del del CP_1 Pt_1 residuo prezzo di € 36.000,00) non avevano avuto definitiva attuazione in quanto l'originario contratto era stato modificato da un successivo contratto costitutivo di rapporto societario del 16/9/2004 avente natura novativa quanto all'oggetto, al titolo ed ai soggetti partecipi, con la conseguente estinzione delle originarie obbligazioni contenute nella prima convenzione;
- che il contratto costitutivo della società di fatto aveva ad oggetto l'ultimazione della costruzione composta da struttura in cemento armato del fabbricato insistente sul terreno di proprietà del e la successiva commercializzazione a terzi delle unità Pt_1
immobiliari ricavate, con eguale partecipazione dei soci alle perdite e agli utili;
- che lo scopo sociale era stato realizzato mediante i lavori di completamento dell'edificio svolti sotto la direzione e collaborazione dei soci e CP_1 Pt_1
; Parte_5 - che la stipula dei contratti definitivi di compravendita delle unità immobiliari e i rogiti notarili erano stati solo formalmente intestati al Taranto che ne aveva riscosso direttamente i relativi prezzi di compravendita, attesa la mancata regolarizzazione della società;
- che il aveva quindi riscosso e trattenuto in via esclusiva i proventi derivanti Pt_1 dall'impresa e dalla compravendita di tutte le unità immobiliari;
- che pertanto egli aveva adito il Tribunale di Castrovillari, ex Tribunale di Rossano, con il procedimento iscritto al n. 124/2008 R.G., chiedendo la dichiarazione di esistenza di una società di fatto tra , e CP_1 Parte_1 Parte_6
, avente ad oggetto l'esercizio di attività edilizia consistente nell'ultimazione di
[...]
una struttura in cemento armato di un fabbricato in corso di costruzione e successiva commercializzazione a terzi delle unità immobiliari ricavate e la condanna di Pt_1
al pagamento di 1/3 degli utili derivanti dalla vendita delle unità immobiliari.
[...]
Nel merito il convenuto ha chiesto l'estromissione dal giudizio, essendo la CP_1
domanda proposta ex art. 9 comma 6, l. 82 del 1991 e stante il difetto del nesso di causalità tra la scelta dell'attore di diventare testimone di giustizia e le Parte_1 condotte poste in essere dal convenuto non condannato ai sensi dell'art. 416 CP_1
bis c.p.c. ma esclusivamente per usura aggravata dal metodo mafioso.
Tanto premesso, ha chiesto al Tribunale l'accoglimento delle CP_1 seguenti conclusioni: “… chiede che l'adito Tribunale voglia preliminarmente sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c. ovvero dichiarare l'estromissione dal presente giudizio del sig. e nel merito dichiarare improcedibile, inammissibile CP_1
e comunque rigettare la domanda per come formulata dai sigg.ri e ”. Pt_1 Pt_2
L'istruttoria è stata esperita mediante esame della produzione documentale.
Il Tribunale osserva: deve essere in via preliminare rigettata l'eccezione di sospensione del giudizio sollevata dal convenuto sul presupposto della CP_1
pendenza di altro giudizio dal quale potrebbe scaturire un controcredito nei confronti dell'attore da opporre in compensazione.
Deve, infatti, rilevarsi che “in tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente,
l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo;
in tale ipotesi, resta pertanto esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, ed è parimenti preclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art.
295 c.p.c. o dall'art. 337, comma 2, c.p.c., in considerazione della prevalenza della disciplina speciale dell'art. 1243 c.c.. (Cass. Sez. 2, 18/10/2024, n. 27113).
Deve, inoltre, essere rigettata l'istanza di estromissione dal giudizio avanzata dallo stesso convenuto, non sussistendo alcuna ipotesi prevista dal codice di rito per la estromissione del giudizio (art. 108,109,111 c.p.c.).
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che le domande siano fondate.
Come risulta dagli atti prodotti in giudizio, i convenuti, con sentenza n. 755/2009 del
Tribunale di Rossano sono stati dichiarati colpevoli dei reati loro ascritti (
[...]
per il reato previsto e punito dagli artt. 110, 81, 644, 5 co. nn. 3 e 4 c.p. e CP_1
art. 7 D.L. 13.05.1991 n. 152, AR Premio per il reato previsto e punito dagli artt.
110, 81, 644, 5 co. nn. 3 e 4 c.p. e art. 7 D.L. 13.05.1991, nonché per il reato previsto e punito dagli artt. 110, 81, 61 n. 2, 629 2 co. c.p. e D.L. 13.05.1991 n. 152 e
[...]
per il reato di cui agli artt. 110, 81, 644, 5 co. nn. 3 e 4 c.p. e art. 7 D.L. CP_2
13.05.1991 n. 152, nonché per il reato di cui agli artt. 81 e 61 n. 2, 629, 2 co. e art. 7
D.L. 13.05.1991 n. 152).
Detta sentenza ha altresì condannato i predetti convenuti al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile ( e ) da liquidarsi in Parte_1 Parte_2
separata sede.
Dalla documentazione prodotta dall'attore risulta, inoltre, che la predetta sentenza di condanna è stata poi oggetto di conferma da parte della Corte di Appello di Catanzaro
e che il ricorso proposto avverso la predetta sentenza in Cassazione è stato rigettato.
Dunque, in sede penale è stato statuito, con efficacia di giudicato, il diritto al risarcimento maturato in capo a e con rinvio innanzi al Parte_1 Parte_2
giudice civile per la relativa quantificazione e liquidazione.
Tanto premesso ed esposto, gli attori hanno quindi chiesto all'adito Tribunale di procedere alla liquidazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguiti ai fatti delittuosi oggetto di accertamento in sede penale, con conseguente condanna dei convenuti al pagamento delle somme da riconoscere in loro favore a titolo di risarcitorio. È dunque rimasto definitivamente accertato, in forza delle sentenze penali allegate dal ricorrente, passate in giudicato, che è stato vittima del reato di usura Parte_1
aggravata dal metodo mafioso commessa in suo danno dal convenuto e di CP_1
usura ed estorsione aggravata dal metodo mafioso, commesso in suo danno dai convenuti CP_2 CP_3
Ai sensi dell'art.651 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno;
ne consegue che la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato (eventualmente anche laddove ne sia dichiarata la estinzione per intervenuta prescrizione), abbia anche condannato definitivamente l'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, ha effetto vincolante in sede civile relativamente alla
"declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento in sede civile dell'esistenza e consistenza delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto illecito e del nesso di derivazione causale tra questo e il fatto di reato.
Omesso, pertanto, ogni accertamento in ordine al fatto costituente reato e generatore di danno, in considerazione dell'intervenuto giudicato penale e dell'effetto vincolante che da esso discende (cfr, da ultimo, Cass. civ., sent. n. 18352 del 27.08.2014; in termini Cass. civ., sent. n. 11117 del 28.05.2015), in questa sede, il Tribunale è chiamato esclusivamente all'accertamento della sussistenza del danno ed alla determinazione del quantum debeatur.
Peraltro, in assenza di una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, la sentenza conserva la diversa efficacia di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che formi oggetto dell'accertamento giudiziale, considerando perciò il giudicato non quale valore giuridico, ma quale fatto storico risultate da un documento.
Tale efficacia indiretta - anche rispetto ai terzi che non furono parti nel giudizio - può essere invocata da chi vi abbia interesse, spettando al giudice di esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e sottoporla alla sua libera valutazione, anche in relazione ad altri elementi di giudizio presenti negli atti di causa (cfr. Cass. civ. n.11682 del 2003 nonché Cass. civ. n.9384 del 2011). Tanto premesso, nel merito, il Tribunale ritiene che la domanda risarcitoria con riferimento al danno di natura non patrimoniale ex art 2059 c.c. debba essere accolta.
Va, sul punto, rammentato che nel caso in cui venga richiesto il risarcimento del danno non patrimoniale conseguito ad una azione costituente reato, va risarcito il danno subito a titolo di sofferenza morale anche nel caso in cui non vi sia stata lesione di diritti costituzionalmente protetti, essendovi previsione legislativa esplicita di risarcibilità di tale danno nel disposto dell'art. 185, II comma, c.p.
Il danno non patrimoniale copre ogni pregiudizio di carattere non economico conseguente al reato, sia sotto il profilo del patema d'animo e della sofferenza soggettiva, che dal punto di vista dell'alterazioni delle abitudini di vita, senza che possa essere liquidato il danno esistenziale come danno autonomo e distinto rispetto al danno morale (cfr Cass. civ., SS. UU., sent. n. 26972 del 11.11.2008 la quale afferma che “non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria di 'danno esistenziale', inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che: ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., interpretato in modo conforme a
Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria;
ove nel 'danno esistenziale' si intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all'art. 2059 cod. civ.”).
Il danno, anche non patrimoniale, deve essere adeguatamente provato, anche tramite presunzioni, da parte del danneggiato (cfr Cass. civ., ord. n. 8421 del 12.04.2011).
Nell'odierno giudizio, la sussistenza di tale danno deve ritenersi provata, per l'appunto, sulla scorta di criteri probabilistici e di presunzioni, in considerazione delle plurime e pervicaci azioni di danno poste in essere in danno gli attori e Parte_1 [...]
, in un clima di intimidazione di estrema gravità che ha condotto gli attori a Pt_2
trasferirsi in località protetta e a cambiare identità.
Se, quindi, è da ritenersi provato, secondo l'id quod plerumque accidit, che una condotta di reato provochi sofferenze morali, meritevoli di ristoro, nel caso di specie le stesse sono state particolarmente intense.
Passando alla quantificazione del danno, va ribadita la natura unitaria dello stesso, sicché la somma di denaro da attribuire deve ristorare per ogni pregiudizio subito, tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto (cfr. Cass. civ., sent. n. 901 del 17.01.2018).
La liquidazione di siffatto nocumento sfugge per il suo stesso contenuto ad una precisa valutazione analitica e, quindi, resta affidata al criterio discrezionale ed equitativo del giudice, il quale dovrà proporzionare la somma liquidata alla gravità del reato ed alle conseguenze dannose per la vittima, onde pervenire ad un equo ristoro (cfr Cass. civ., sent. n. 23918 del 09.11.2006).
Ciò posto, tenuto conto del clima di intimidazione nel quale venne posta in essere l'azione di danno, della sua gravità, delle finalità di agevolazione del sodalizio criminoso, delle gravissime conseguenze in ordine alle condizioni di vita degli attori che sono stati costretti ad abbandonare il proprio luogo di vita, la famiglia, gli amici e hanno dovuto iniziare una nuova vita in una realtà da loro non conosciuta, appare proporzionato, adeguato e conforme a giustizia riconoscere in favore di ciascuno degli attori l'importo di € 150.000,00.
Non avendo gli attori fornito prove sufficienti allegazioni in ordine a lesioni permanenti o transeunti all'integrità psico-fisica, nulla può essere riconosciuto a titolo di danno biologico.
I convenuti vanno quindi condannati in solido tra loro al pagamento in favore degli attori di € 150.000,00 ciascuno a titolo di danno non patrimoniale.
Quanto al danno patrimoniale subito dagli attori, si osserva quanto segue: deve essere riconosciuto a il danno emergente consistente nella perdita Parte_1
patrimoniale subita per effetto delle condotte usurarie tenute dai convenuti in suo danno;
il danno è da quantificarsi in € 162.000,00 in considerazione degli interessi usurari corrisposti a (10% al mese su € 30.000 dal 2003 alla metà CP_1
del 2007, momento in cui si deve ritenere cessata la condotta criminosa per effetto del trasferimento degli attori in località protetta.), in € 420.000,00 in considerazione di quanto pagato a titolo di interessi a ( 10% al mese su € 100.000, Controparte_3
00 dal 2004 alla metà del 2007) ed € 120.000,00 in relazione agli interessi usurari corrisposti a 10% al mese su € 40.000,00 dal 2005 alla metà del 2007). CP_2
Quanto al danno da lucro cessante di cui alla domanda attorea, non v'è dubbio sulla sussistenza del nesso di causalità tra la cessazione dell'attività imprenditoriale e lavorativa degli attori e e la condotta dei convenuti: in ordine Pt_1 Controparte_6
alla quantificazione del danno occorso al a tale titolo si rileva che dalla Pt_1 documentazione fiscale prodotta da parte attrice risultano gli utili dichiarati da Pt_1 negli anni precedenti alla cessazione dell'attività (riga RG35 dei modelli UNICO
[...]
2002-2006) oscillanti da € 6.010 ad € 53.996, con una media pari ad € 21.878,00 annui.
La cessazione dell'attività, avvenuta nel 2007 in conseguenza della sottoposizione dell'attore a programma di protezione a seguito delle condotte usurarie dei convenuti, ha comportato la perdita integrale dei predetti utili;
il danno deve dunque essere computato a far data dall'anno 2007 e fino alla corresponsione del contributo del Fondo antiusura in data 17/3/2010 (cfr. documentazione allegata e segnatamente decreto del commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura n. 61/2009 del 17/3/2010).
Pertanto, il danno patrimoniale da lucro cessante deve essere quantificato moltiplicando il reddito medio annuo per il periodo di cessazione, per un totale di €
69.280,33.
Per le medesime ragioni sopra esposte, è altresì dovuto il danno da lucro cessante subito da per la perdita del lavoro e della capacità reddituale, cagionato Parte_2
dalla necessità di trasferimento presso la località protetta, unitamente al resto della famiglia e causalmente riconducibile alle condotte illecite dei convenuti.
Si osserva sul punto che, come risultante dalla documentazione in atti (cfr. c.t.p. di parte attrice e documentazione allegata) sino all'anno 2007, in Parte_2
coincidenza, dunque, con il trasferimento della famiglia presso località protetta, prestava attività lavorativa presso la Magno s.r.l., presso la quale era stata assunta a tempo indeterminato, con retribuzione mensile di € 1.297,75 (cfr. lettera di assunzione allegata al fascicolo di parte attrice).
A causa degli eventi che hanno coinvolto la propria famiglia, risulta dall'estratto contributivo versato in atti che l'attività lavorativa in essere si è interrotta in data
29/6/2007, data che fa ragionevolmente presumere la causale riconducibilità dell'interruzione del rapporto di lavoro agli eventi delittuosi perpetrati dai convenuti in danno al marito.
Dal medesimo estratto contributivo, nonché dalla perizia di parte attrice e dalle difese attoree, risulta univocamente che l'attrice abbia ripreso l'attività lavorativa, Pt_2
presso altra società, soltanto a far data dal 21/09/2010.
Ne consegue che il danno a tale titolo liquidabile deve essere computato tenendo conto dell'arco temporale intercorrente tra l'interruzione e la ripresa dell'attività lavorativa, per un importo complessivo di € 50.317,00, determinato moltiplicando la retribuzione mensile percepita (€ 1.297,75) per il numero di mensilità lavorative non percepite in conseguenza dell'evento dannoso.
Nulla deve essere riconosciuto agli attori a titolo di lucro cessante per i redditi relativi al periodo che va dal marzo 2010 all'introduzione del presente giudizio, in cui i redditi prodotti dagli attori e non sono inferiori ai redditi medi Parte_1 Parte_2
dichiarati nel periodo antecedente al 2007.
A quanto premesso consegue che i convenuti in solido devono essere condannati:
- a pagare in favore di € 219.280,33 (€ 150.000,00 a titolo di danno non Parte_1 patrimoniale ed € 69.280,33 a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante);
- a pagare in favore di € 200.317,00 (€ 150.000,00 a titolo di danno Parte_2 non patrimoniale ed € 50.317,00, a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante);
- a pagare in favore di e in qualità di esercenti la Parte_1 Parte_2 responsabilità genitoriale su , € Persona_1 Parte_3 Parte_4
450.000,00 ( € 150.000,00 per ciascun figlio a titolo di danno non patrimoniale).
deve, infine, essere condannato a pagare a € CP_1 Parte_1
162.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da danno emergente;
e devono essere condannati a pagare in favore di Controparte_3 CP_2
allo stesso titolo rispettivamente € 420.000,00 ed € 120.000,00. Parte_1
Quanto, invece, agli interessi, deve aderirsi all'orientamento espresso dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte con la sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712, secondo cui, pur non potendo il danno da ritardo presumersi per legge, è possibile affermare la sua esistenza in forza di circostanze concrete.
Nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione.
Nella concreta liquidazione di tali interessi, richiamandosi ai criteri fissati dalla
Suprema Corte con la sentenza sopra citata, essi sono determinati, con decorrenza dal giorno del fatto sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma sopra riconosciuta, devalutata alla data del sinistro, di anno in anno rivalutata secondo indici Istat.
Sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dei convenuti in solido;
nella liquidazione delle spese di lite deve farsi applicazione dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147 del 13/08/2022, che in base all' art. 6 del predetto d.m. si applicano “alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23.10.2022), dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con il deposito della sentenza (Cassazione civile sez. III, 13/07/2021, n.19989).
Valutata la complessità della causa, l'attività espletata e tenuto conto dei valori previsti dalle predette tabelle relativamente ai procedimenti dinanzi al Tribunale di valore compreso tra € 1.000.000,01 ed € 2.000.000,00 le spese del giudizio sono determinate in € 50.000,00 (fase di studio: € 12.000,00; fase introduttiva del giudizio: € 8.000,00; fase istruttoria: € 22.000,00; fase decisionale: € 8.000,00).
Atteso infine che a mente dell'art. 60, lett. d), del 1 agosto 2025 , n. 123 vanno registrate a debito le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato - laddove, a mente del successivo art. 61, risulta necessario indicare quale sia la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti va recuperata l'imposta prenotata a debito - si precisa che nel caso di specie risultano obbligati al risarcimento i convenuti , e CP_1 CP_2 CP_3
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 336/2015 R.G., così provvede:
1. DA i convenuti in solido a pagare in favore di € Parte_1
219.280,33 oltre accessori come in motivazione;
2. DA i convenuti in solido a pagare in favore di € Parte_2
200.317,00, oltre accessori come in motivazione;
3. DA i convenuti in solido a pagare in favore di a pagare in favore di e in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale su Parte_1 Parte_2
, € 450.000,00 oltre accessori Persona_1 Parte_3 Parte_4 come in motivazione (€ 150.000,00 per ciascun figlio).
4. DA a pagare in favore di € CP_1 Parte_1
162.000,00 oltre accessori come in motivazione;
5. DA a pagare in favore di € Controparte_3 Parte_1
420.000,00 oltre accessori come in motivazione;
6. DA pagare in favore di € 120.000,00 CP_2 Parte_1
oltre accessori come in motivazione;
7. DA i convenuti in solido a rifondere agli attori le spese di lite che si liquidano in € 600,00 a titolo di esborsi ed € 50.000,00 a titolo di compenso professionale oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre
IVA e CPA, se dovute, come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore degli
Avv.ti Alessandro NE e TO NE.
INDIVIDUA quali soggetti nei cui confronti provvedere a recuperare l'imposta prenotata a debito (ai sensi dell'art. 60, lett. d), del 1 agosto 2025, n. 123)
[...]
, e . CP_1 CP_2 Controparte_3
Così deciso in Castrovillari, in data 22 ottobre 2025.
La Giudice
Dott.ssa IM SO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, nella persona della Giudice, dott.ssa IM SO, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 336/2015 r.g.a.c., pendente
TRA
(c.f.: Parte_1 C.F._1
(c.f.: ) Parte_2 C.F._2
in proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori
C.F.: ) Persona_1 C.F._3
(C.F.: ) Parte_3 C.F._4
(C.F.: ) Parte_4 C.F._5
tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli avv.ti Alessandro NE E
TO NE
ATTORI
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta CP_1 C.F._6 procura in atti, dall'avv. Pasquale Di Iacovo
CONVENUTO nato a [...], in data [...] CP_2
, nato a [...] in data [...] Controparte_3
CONVENUTI CONTUMACI
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
e , in proprio e nella qualità di esercenti la responsabilità Parte_1 Parte_2
genitoriale sui figli minori , hanno Persona_1 Parte_3 Parte_4
convenuto in giudizio , al fine di CP_1 CP_2 Controparte_3
ottenere il risarcimento dei danni dagli stessi subiti per effetto delle condotte delittuose commesse dai convenuti e accertate con sentenza emessa in data 22/9/2009 dal Tribunale di Rossano che ha condannato per il reato previsto e punito CP_1
dagli artt. 110, 81, 644, 5 co. nn. 3 e 4 c.p. e art. 7 D.L. 13.05.1991 n. 152, CP_3
Premio per il reato previsto e punito dagli artt. 110, 81, 644, 5 co. nn. 3 e 4 c.p. e art. 7 D.L. 13.05.1991, nonché per il reato previsto e punito dagli artt. 110, 81, 61 n. 2, 629
2 co. c.p. e D.L. 13.05.1991 n. 152 e er il reato di cui agli artt. 110, 81, CP_2
644, 5 co. nn. 3 e 4 c.p. e art. 7 D.L. 13.05.1991 n. 152, nonché per il reato di cui agli artt. 81 e 61 n. 2, 629, 2 co. e art. 7 D.L. 13.05.1991 n. 152, commessi in danno all'attore e ha altresì condannato , e Parte_1 CP_1 CP_2
a risarcire e dei danni cagionati con Controparte_3 Parte_1 Parte_2
le loro condotte da liquidarsi in sede civile, con provvisionale immediatamente esecutiva, per il solo , di € 15.000,00 ciascuno. Parte_1
L'atto di citazione è stato, inoltre, notificato ai sensi dell'art. 5 L. 512/99 al
[...]
, istituito presso il Controparte_4
. Controparte_5
A sostegno della domanda gli attori hanno dedotto:
- che , imprenditore, agli inizi degli anni 2000 a causa del crollo della Parte_1
borsa si era indebitato in misura rilevante e da allora era stato vittima di usura e aveva subito condotte minatorie ed estorsive, oltre che una sistemica opera di discredito e delegittimazione con continue dichiarazioni calunniose da parte degli odierni convenuti;
- che in particolare le gravissime minacce eseguite con utilizzo della metodologia mafiosa avevano fatto seriamente temere lo stesso per la sua incolumità e quella della propria famiglia, tanto che nell'estate del 2007 la famiglia aveva abbandonato la
Calabria per trasferirsi in una località protetta, con grande stress e sofferenza poiché
l'attività imprenditoriale svolta dal era cessata e i rapporti umani – anche quelli Pt_1 più consolidati nel tempo e caratterizzati da stima e affetto – si erano del tutto deteriorati;
- che era stata costretta a dimettersi dall'azienda Magno s.r.l., presso Parte_2
cui aveva lavorato come dipendente fino al momento della partenza per una località protetta e i figli, odierni attori, avevano dovuto abbandonare le scuole che frequentavano per iscriversi in altri istituti;
- che il trasferimento fulmineo presso una località protetta, l'abbandono da parte di entrambi i coniugi delle attività lavorative, delle amicizie, dei parenti e la mancanza di lavoro per lungo tempo, avevano determinato difficoltà morali ed economiche per la famiglia che si era improvvisamente trovata a vivere con il solo assegno di € 1.500,00 fornito allo Stato per i testimoni di giustizia;
- che a ciò si erano aggiunti la paura e il terrore per l'incolumità fisica, lo stress di vedere distrutta l'attività commerciale ed imprenditoriale costruite con i sacrifici di una vita, il patimento e l'angoscia per il dolore subito dai figli e dalla moglie per averli bruscamente allontanati dal loro ambiente, dalle amicizie, dalla famiglia e i problemi connessi al cambio d'identità.
Gli attori hanno, quindi, chiesto il risarcimento:
- dei danni patrimoniali: in particolare, quanto al danno emergente, gli attori hanno sostenuto che il patrimonio del aveva subito una grave riduzione non solo a Pt_1
causa degli interessi illeciti pagati ma anche a seguito della vendita sottocosto di diversi immobili;
quanto al lucro cessante, sia e Parte_1 Parte_2
avevano subito gravi danni al reddito, da calcolarsi avuto riguardo ai loro redditi fino al momento in cui avevano subito le condotte illecite e che avrebbero potuto produrre se non fossero stati coinvolti nella descritta vicenda;
- del danno morale, avendo gli attori patito un'enorme sofferenza per essere stati obbligati ad abbandonare la propria terra, la famiglia, gli amici, il lavoro con inevitabile enorme patimento oltre che per la continua minaccia per la propria incolumità;
- del danno esistenziale, atteso che tutte le aree dell'essere e dell'agire umano – serenità, gioia di vivere, lavoro, amicizie, vacanze, hobby, sonno, sfera sessuale, affettiva e familiare - erano state irrimediabilmente danneggiate dall'azione delittuosa sopra descritta;
- del danno biologico, secondo quanto evincibile dalle cartelle cliniche di Pt_1
e di :
[...] Parte_3
Tanto premesso, gli attori hanno chiesto al Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel merito: dichiarare il diritto degli attori al risarcimento del danno ex art.
2043 c.c. nonché ex art. 2059 c.c. in combinato disposto con l'art. 185 c.p. cagionato in conseguenza diretta ed immediata dalla condotta dei convenuti di cui alla parte espositiva della presente citazione: in conseguenza condannare i convenuti in solido fra loro al risarcimento del danno patrimoniale (da danno emergente e lucro cessante)
e non patrimoniale (danno morale, danno biologico e danno esistenziale) nella misura che verrà quantificata in prosieguo di giudizio, anche sulla scorta di C.T.U., ovvero nella diversa misura che l'adito Tribunale riterrà di giustizia mediante valutazione equitativa, oltre interessi e rivalutazione come per legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre I.V.A. e C.P.A.”.
si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta CP_1
depositata alla prima udienza del 30/9/2015, con la quale ha chiesto in via preliminare la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. stante la pendenza di altro giudizio civile
(iscritto al n. 124/2008 R.G. ex Tribunale di Rossano) dallo stesso instaurato al fine di ottenere la dichiarazione dell'esistenza di una società di fatto con l'attore Pt_1
atteso che i crediti eventualmente derivanti dall'accoglimento della domanda
[...] risarcitoria avrebbero dovuto essere compensati con quanto dovuto dall'odierno attore in forza dell'esito del predetto giudizio.
A sostegno dell'istanza di sospensione il convenuto ha dedotto: CP_1
- che con contratto del 25/02/2004 gli aveva promesso in vendita un Parte_1 immobile individuato in un “apprezzamento di terreno sito in agro di Corigliano Calabro alla Località Cozzo del Giardino, rientrante negli strumenti urbanistici del predetto comune, come zona C1 sottoposta a lottizzazione convenzionata, della superficie di mq 1.200 e riportato al N.C.E.U. del Comune di Corigliano, foglio di mappa n. 101, particella n. 269” per un prezzo di € 145.000,00, di cui € 79.000,00 corrisposti dall'istante-promissario acquirente contestualmente alla stipula del contratto preliminare ed € 30.000,00 a mezzo girata di nn. 3 assegni dell'importo rispettivamente di € 12.000,00, € 5.000,00 ed € 8.000,00 tratti dalla BCC dei due mari di Corigliano Calabro;
-che le obbligazioni nascenti dalla promessa di vendita (trasferimento della proprietà in capo al e corresponsione ad opera di quest'ultimo in favore del del CP_1 Pt_1 residuo prezzo di € 36.000,00) non avevano avuto definitiva attuazione in quanto l'originario contratto era stato modificato da un successivo contratto costitutivo di rapporto societario del 16/9/2004 avente natura novativa quanto all'oggetto, al titolo ed ai soggetti partecipi, con la conseguente estinzione delle originarie obbligazioni contenute nella prima convenzione;
- che il contratto costitutivo della società di fatto aveva ad oggetto l'ultimazione della costruzione composta da struttura in cemento armato del fabbricato insistente sul terreno di proprietà del e la successiva commercializzazione a terzi delle unità Pt_1
immobiliari ricavate, con eguale partecipazione dei soci alle perdite e agli utili;
- che lo scopo sociale era stato realizzato mediante i lavori di completamento dell'edificio svolti sotto la direzione e collaborazione dei soci e CP_1 Pt_1
; Parte_5 - che la stipula dei contratti definitivi di compravendita delle unità immobiliari e i rogiti notarili erano stati solo formalmente intestati al Taranto che ne aveva riscosso direttamente i relativi prezzi di compravendita, attesa la mancata regolarizzazione della società;
- che il aveva quindi riscosso e trattenuto in via esclusiva i proventi derivanti Pt_1 dall'impresa e dalla compravendita di tutte le unità immobiliari;
- che pertanto egli aveva adito il Tribunale di Castrovillari, ex Tribunale di Rossano, con il procedimento iscritto al n. 124/2008 R.G., chiedendo la dichiarazione di esistenza di una società di fatto tra , e CP_1 Parte_1 Parte_6
, avente ad oggetto l'esercizio di attività edilizia consistente nell'ultimazione di
[...]
una struttura in cemento armato di un fabbricato in corso di costruzione e successiva commercializzazione a terzi delle unità immobiliari ricavate e la condanna di Pt_1
al pagamento di 1/3 degli utili derivanti dalla vendita delle unità immobiliari.
[...]
Nel merito il convenuto ha chiesto l'estromissione dal giudizio, essendo la CP_1
domanda proposta ex art. 9 comma 6, l. 82 del 1991 e stante il difetto del nesso di causalità tra la scelta dell'attore di diventare testimone di giustizia e le Parte_1 condotte poste in essere dal convenuto non condannato ai sensi dell'art. 416 CP_1
bis c.p.c. ma esclusivamente per usura aggravata dal metodo mafioso.
Tanto premesso, ha chiesto al Tribunale l'accoglimento delle CP_1 seguenti conclusioni: “… chiede che l'adito Tribunale voglia preliminarmente sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c. ovvero dichiarare l'estromissione dal presente giudizio del sig. e nel merito dichiarare improcedibile, inammissibile CP_1
e comunque rigettare la domanda per come formulata dai sigg.ri e ”. Pt_1 Pt_2
L'istruttoria è stata esperita mediante esame della produzione documentale.
Il Tribunale osserva: deve essere in via preliminare rigettata l'eccezione di sospensione del giudizio sollevata dal convenuto sul presupposto della CP_1
pendenza di altro giudizio dal quale potrebbe scaturire un controcredito nei confronti dell'attore da opporre in compensazione.
Deve, infatti, rilevarsi che “in tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente,
l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo;
in tale ipotesi, resta pertanto esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, ed è parimenti preclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art.
295 c.p.c. o dall'art. 337, comma 2, c.p.c., in considerazione della prevalenza della disciplina speciale dell'art. 1243 c.c.. (Cass. Sez. 2, 18/10/2024, n. 27113).
Deve, inoltre, essere rigettata l'istanza di estromissione dal giudizio avanzata dallo stesso convenuto, non sussistendo alcuna ipotesi prevista dal codice di rito per la estromissione del giudizio (art. 108,109,111 c.p.c.).
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che le domande siano fondate.
Come risulta dagli atti prodotti in giudizio, i convenuti, con sentenza n. 755/2009 del
Tribunale di Rossano sono stati dichiarati colpevoli dei reati loro ascritti (
[...]
per il reato previsto e punito dagli artt. 110, 81, 644, 5 co. nn. 3 e 4 c.p. e CP_1
art. 7 D.L. 13.05.1991 n. 152, AR Premio per il reato previsto e punito dagli artt.
110, 81, 644, 5 co. nn. 3 e 4 c.p. e art. 7 D.L. 13.05.1991, nonché per il reato previsto e punito dagli artt. 110, 81, 61 n. 2, 629 2 co. c.p. e D.L. 13.05.1991 n. 152 e
[...]
per il reato di cui agli artt. 110, 81, 644, 5 co. nn. 3 e 4 c.p. e art. 7 D.L. CP_2
13.05.1991 n. 152, nonché per il reato di cui agli artt. 81 e 61 n. 2, 629, 2 co. e art. 7
D.L. 13.05.1991 n. 152).
Detta sentenza ha altresì condannato i predetti convenuti al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile ( e ) da liquidarsi in Parte_1 Parte_2
separata sede.
Dalla documentazione prodotta dall'attore risulta, inoltre, che la predetta sentenza di condanna è stata poi oggetto di conferma da parte della Corte di Appello di Catanzaro
e che il ricorso proposto avverso la predetta sentenza in Cassazione è stato rigettato.
Dunque, in sede penale è stato statuito, con efficacia di giudicato, il diritto al risarcimento maturato in capo a e con rinvio innanzi al Parte_1 Parte_2
giudice civile per la relativa quantificazione e liquidazione.
Tanto premesso ed esposto, gli attori hanno quindi chiesto all'adito Tribunale di procedere alla liquidazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguiti ai fatti delittuosi oggetto di accertamento in sede penale, con conseguente condanna dei convenuti al pagamento delle somme da riconoscere in loro favore a titolo di risarcitorio. È dunque rimasto definitivamente accertato, in forza delle sentenze penali allegate dal ricorrente, passate in giudicato, che è stato vittima del reato di usura Parte_1
aggravata dal metodo mafioso commessa in suo danno dal convenuto e di CP_1
usura ed estorsione aggravata dal metodo mafioso, commesso in suo danno dai convenuti CP_2 CP_3
Ai sensi dell'art.651 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno;
ne consegue che la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato (eventualmente anche laddove ne sia dichiarata la estinzione per intervenuta prescrizione), abbia anche condannato definitivamente l'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, ha effetto vincolante in sede civile relativamente alla
"declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento in sede civile dell'esistenza e consistenza delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto illecito e del nesso di derivazione causale tra questo e il fatto di reato.
Omesso, pertanto, ogni accertamento in ordine al fatto costituente reato e generatore di danno, in considerazione dell'intervenuto giudicato penale e dell'effetto vincolante che da esso discende (cfr, da ultimo, Cass. civ., sent. n. 18352 del 27.08.2014; in termini Cass. civ., sent. n. 11117 del 28.05.2015), in questa sede, il Tribunale è chiamato esclusivamente all'accertamento della sussistenza del danno ed alla determinazione del quantum debeatur.
Peraltro, in assenza di una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, la sentenza conserva la diversa efficacia di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che formi oggetto dell'accertamento giudiziale, considerando perciò il giudicato non quale valore giuridico, ma quale fatto storico risultate da un documento.
Tale efficacia indiretta - anche rispetto ai terzi che non furono parti nel giudizio - può essere invocata da chi vi abbia interesse, spettando al giudice di esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e sottoporla alla sua libera valutazione, anche in relazione ad altri elementi di giudizio presenti negli atti di causa (cfr. Cass. civ. n.11682 del 2003 nonché Cass. civ. n.9384 del 2011). Tanto premesso, nel merito, il Tribunale ritiene che la domanda risarcitoria con riferimento al danno di natura non patrimoniale ex art 2059 c.c. debba essere accolta.
Va, sul punto, rammentato che nel caso in cui venga richiesto il risarcimento del danno non patrimoniale conseguito ad una azione costituente reato, va risarcito il danno subito a titolo di sofferenza morale anche nel caso in cui non vi sia stata lesione di diritti costituzionalmente protetti, essendovi previsione legislativa esplicita di risarcibilità di tale danno nel disposto dell'art. 185, II comma, c.p.
Il danno non patrimoniale copre ogni pregiudizio di carattere non economico conseguente al reato, sia sotto il profilo del patema d'animo e della sofferenza soggettiva, che dal punto di vista dell'alterazioni delle abitudini di vita, senza che possa essere liquidato il danno esistenziale come danno autonomo e distinto rispetto al danno morale (cfr Cass. civ., SS. UU., sent. n. 26972 del 11.11.2008 la quale afferma che “non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria di 'danno esistenziale', inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che: ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., interpretato in modo conforme a
Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria;
ove nel 'danno esistenziale' si intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all'art. 2059 cod. civ.”).
Il danno, anche non patrimoniale, deve essere adeguatamente provato, anche tramite presunzioni, da parte del danneggiato (cfr Cass. civ., ord. n. 8421 del 12.04.2011).
Nell'odierno giudizio, la sussistenza di tale danno deve ritenersi provata, per l'appunto, sulla scorta di criteri probabilistici e di presunzioni, in considerazione delle plurime e pervicaci azioni di danno poste in essere in danno gli attori e Parte_1 [...]
, in un clima di intimidazione di estrema gravità che ha condotto gli attori a Pt_2
trasferirsi in località protetta e a cambiare identità.
Se, quindi, è da ritenersi provato, secondo l'id quod plerumque accidit, che una condotta di reato provochi sofferenze morali, meritevoli di ristoro, nel caso di specie le stesse sono state particolarmente intense.
Passando alla quantificazione del danno, va ribadita la natura unitaria dello stesso, sicché la somma di denaro da attribuire deve ristorare per ogni pregiudizio subito, tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto (cfr. Cass. civ., sent. n. 901 del 17.01.2018).
La liquidazione di siffatto nocumento sfugge per il suo stesso contenuto ad una precisa valutazione analitica e, quindi, resta affidata al criterio discrezionale ed equitativo del giudice, il quale dovrà proporzionare la somma liquidata alla gravità del reato ed alle conseguenze dannose per la vittima, onde pervenire ad un equo ristoro (cfr Cass. civ., sent. n. 23918 del 09.11.2006).
Ciò posto, tenuto conto del clima di intimidazione nel quale venne posta in essere l'azione di danno, della sua gravità, delle finalità di agevolazione del sodalizio criminoso, delle gravissime conseguenze in ordine alle condizioni di vita degli attori che sono stati costretti ad abbandonare il proprio luogo di vita, la famiglia, gli amici e hanno dovuto iniziare una nuova vita in una realtà da loro non conosciuta, appare proporzionato, adeguato e conforme a giustizia riconoscere in favore di ciascuno degli attori l'importo di € 150.000,00.
Non avendo gli attori fornito prove sufficienti allegazioni in ordine a lesioni permanenti o transeunti all'integrità psico-fisica, nulla può essere riconosciuto a titolo di danno biologico.
I convenuti vanno quindi condannati in solido tra loro al pagamento in favore degli attori di € 150.000,00 ciascuno a titolo di danno non patrimoniale.
Quanto al danno patrimoniale subito dagli attori, si osserva quanto segue: deve essere riconosciuto a il danno emergente consistente nella perdita Parte_1
patrimoniale subita per effetto delle condotte usurarie tenute dai convenuti in suo danno;
il danno è da quantificarsi in € 162.000,00 in considerazione degli interessi usurari corrisposti a (10% al mese su € 30.000 dal 2003 alla metà CP_1
del 2007, momento in cui si deve ritenere cessata la condotta criminosa per effetto del trasferimento degli attori in località protetta.), in € 420.000,00 in considerazione di quanto pagato a titolo di interessi a ( 10% al mese su € 100.000, Controparte_3
00 dal 2004 alla metà del 2007) ed € 120.000,00 in relazione agli interessi usurari corrisposti a 10% al mese su € 40.000,00 dal 2005 alla metà del 2007). CP_2
Quanto al danno da lucro cessante di cui alla domanda attorea, non v'è dubbio sulla sussistenza del nesso di causalità tra la cessazione dell'attività imprenditoriale e lavorativa degli attori e e la condotta dei convenuti: in ordine Pt_1 Controparte_6
alla quantificazione del danno occorso al a tale titolo si rileva che dalla Pt_1 documentazione fiscale prodotta da parte attrice risultano gli utili dichiarati da Pt_1 negli anni precedenti alla cessazione dell'attività (riga RG35 dei modelli UNICO
[...]
2002-2006) oscillanti da € 6.010 ad € 53.996, con una media pari ad € 21.878,00 annui.
La cessazione dell'attività, avvenuta nel 2007 in conseguenza della sottoposizione dell'attore a programma di protezione a seguito delle condotte usurarie dei convenuti, ha comportato la perdita integrale dei predetti utili;
il danno deve dunque essere computato a far data dall'anno 2007 e fino alla corresponsione del contributo del Fondo antiusura in data 17/3/2010 (cfr. documentazione allegata e segnatamente decreto del commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura n. 61/2009 del 17/3/2010).
Pertanto, il danno patrimoniale da lucro cessante deve essere quantificato moltiplicando il reddito medio annuo per il periodo di cessazione, per un totale di €
69.280,33.
Per le medesime ragioni sopra esposte, è altresì dovuto il danno da lucro cessante subito da per la perdita del lavoro e della capacità reddituale, cagionato Parte_2
dalla necessità di trasferimento presso la località protetta, unitamente al resto della famiglia e causalmente riconducibile alle condotte illecite dei convenuti.
Si osserva sul punto che, come risultante dalla documentazione in atti (cfr. c.t.p. di parte attrice e documentazione allegata) sino all'anno 2007, in Parte_2
coincidenza, dunque, con il trasferimento della famiglia presso località protetta, prestava attività lavorativa presso la Magno s.r.l., presso la quale era stata assunta a tempo indeterminato, con retribuzione mensile di € 1.297,75 (cfr. lettera di assunzione allegata al fascicolo di parte attrice).
A causa degli eventi che hanno coinvolto la propria famiglia, risulta dall'estratto contributivo versato in atti che l'attività lavorativa in essere si è interrotta in data
29/6/2007, data che fa ragionevolmente presumere la causale riconducibilità dell'interruzione del rapporto di lavoro agli eventi delittuosi perpetrati dai convenuti in danno al marito.
Dal medesimo estratto contributivo, nonché dalla perizia di parte attrice e dalle difese attoree, risulta univocamente che l'attrice abbia ripreso l'attività lavorativa, Pt_2
presso altra società, soltanto a far data dal 21/09/2010.
Ne consegue che il danno a tale titolo liquidabile deve essere computato tenendo conto dell'arco temporale intercorrente tra l'interruzione e la ripresa dell'attività lavorativa, per un importo complessivo di € 50.317,00, determinato moltiplicando la retribuzione mensile percepita (€ 1.297,75) per il numero di mensilità lavorative non percepite in conseguenza dell'evento dannoso.
Nulla deve essere riconosciuto agli attori a titolo di lucro cessante per i redditi relativi al periodo che va dal marzo 2010 all'introduzione del presente giudizio, in cui i redditi prodotti dagli attori e non sono inferiori ai redditi medi Parte_1 Parte_2
dichiarati nel periodo antecedente al 2007.
A quanto premesso consegue che i convenuti in solido devono essere condannati:
- a pagare in favore di € 219.280,33 (€ 150.000,00 a titolo di danno non Parte_1 patrimoniale ed € 69.280,33 a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante);
- a pagare in favore di € 200.317,00 (€ 150.000,00 a titolo di danno Parte_2 non patrimoniale ed € 50.317,00, a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante);
- a pagare in favore di e in qualità di esercenti la Parte_1 Parte_2 responsabilità genitoriale su , € Persona_1 Parte_3 Parte_4
450.000,00 ( € 150.000,00 per ciascun figlio a titolo di danno non patrimoniale).
deve, infine, essere condannato a pagare a € CP_1 Parte_1
162.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da danno emergente;
e devono essere condannati a pagare in favore di Controparte_3 CP_2
allo stesso titolo rispettivamente € 420.000,00 ed € 120.000,00. Parte_1
Quanto, invece, agli interessi, deve aderirsi all'orientamento espresso dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte con la sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712, secondo cui, pur non potendo il danno da ritardo presumersi per legge, è possibile affermare la sua esistenza in forza di circostanze concrete.
Nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione.
Nella concreta liquidazione di tali interessi, richiamandosi ai criteri fissati dalla
Suprema Corte con la sentenza sopra citata, essi sono determinati, con decorrenza dal giorno del fatto sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma sopra riconosciuta, devalutata alla data del sinistro, di anno in anno rivalutata secondo indici Istat.
Sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dei convenuti in solido;
nella liquidazione delle spese di lite deve farsi applicazione dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147 del 13/08/2022, che in base all' art. 6 del predetto d.m. si applicano “alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23.10.2022), dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con il deposito della sentenza (Cassazione civile sez. III, 13/07/2021, n.19989).
Valutata la complessità della causa, l'attività espletata e tenuto conto dei valori previsti dalle predette tabelle relativamente ai procedimenti dinanzi al Tribunale di valore compreso tra € 1.000.000,01 ed € 2.000.000,00 le spese del giudizio sono determinate in € 50.000,00 (fase di studio: € 12.000,00; fase introduttiva del giudizio: € 8.000,00; fase istruttoria: € 22.000,00; fase decisionale: € 8.000,00).
Atteso infine che a mente dell'art. 60, lett. d), del 1 agosto 2025 , n. 123 vanno registrate a debito le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato - laddove, a mente del successivo art. 61, risulta necessario indicare quale sia la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti va recuperata l'imposta prenotata a debito - si precisa che nel caso di specie risultano obbligati al risarcimento i convenuti , e CP_1 CP_2 CP_3
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 336/2015 R.G., così provvede:
1. DA i convenuti in solido a pagare in favore di € Parte_1
219.280,33 oltre accessori come in motivazione;
2. DA i convenuti in solido a pagare in favore di € Parte_2
200.317,00, oltre accessori come in motivazione;
3. DA i convenuti in solido a pagare in favore di a pagare in favore di e in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale su Parte_1 Parte_2
, € 450.000,00 oltre accessori Persona_1 Parte_3 Parte_4 come in motivazione (€ 150.000,00 per ciascun figlio).
4. DA a pagare in favore di € CP_1 Parte_1
162.000,00 oltre accessori come in motivazione;
5. DA a pagare in favore di € Controparte_3 Parte_1
420.000,00 oltre accessori come in motivazione;
6. DA pagare in favore di € 120.000,00 CP_2 Parte_1
oltre accessori come in motivazione;
7. DA i convenuti in solido a rifondere agli attori le spese di lite che si liquidano in € 600,00 a titolo di esborsi ed € 50.000,00 a titolo di compenso professionale oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre
IVA e CPA, se dovute, come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore degli
Avv.ti Alessandro NE e TO NE.
INDIVIDUA quali soggetti nei cui confronti provvedere a recuperare l'imposta prenotata a debito (ai sensi dell'art. 60, lett. d), del 1 agosto 2025, n. 123)
[...]
, e . CP_1 CP_2 Controparte_3
Così deciso in Castrovillari, in data 22 ottobre 2025.
La Giudice
Dott.ssa IM SO