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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/12/2025, n. 2307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2307 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3024/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3024/2025 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Brindisi alla Via Lanzellotti n. 3/h, presso e nello studio dell'avv. Andrea Colella, C.F. , C.F._2 FAX 0831430296 – PEC (il quale dichiara di voler ricevere Email_1 comunicazioni e notificazioni al predetto indirizzo di posta elettronica certificata) che lo rappresenta e difende giusta mandato in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...] i1 20/01/1972, residente in Controparte_1 C.F._3
Misinto (MB), via Del Cavo n.16, rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Francesco Glaviano - C.F. - del Foro di Monza presso il cui studio in Milano, Via San C.F._4 Senatore, 6/2 ha eletto domicilio, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni ex art.176 c.p.c. agli indirizzi PEC: - MAIL: - Email_2 Email_3 fax 02. P.IVA_1 RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: RZ
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto la sentenza non definitiva di divorzio. MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 2 I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione in forza di sentenza Tribunale di Monza nr. 652/2012, passata in giudicato. Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza. Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 della L.
6.5.2015 nr. 55. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Va disposta la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza. III. Le spese del presente giudizio verranno liquidate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in data 9.4.1994 in CESANO Parte_1 Controparte_1 AD (trascritto al nr. 12 parte II serie A del registro atti di matrimonio di quel Comune); II. Ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato civile del Comune di CESANO AD per le annotazioni ai sensi degli artt. 5 e 10 L.
1.12.1970 n. 898; III. Provvede in ordine alla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza. IV. Riserva alla pronuncia definitiva la statuizione sulle spese.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 4.12.2025
Il Presidente
dott.ssa Carmen Arcellaschi
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