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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/10/2025, n. 3242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3242 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel. dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
il giorno 15.10.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 1178/2024 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, in persona del Ministro p.t., elett.te domiciliato in Roma, via Parte_1 dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis
appellante
E
Controparte_1 appellato non costituito
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9754/2023, pubblicata il 5.11.2023
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 22.12.2022 deduceva di avere svolto, durante i Controparte_1 periodi di detenzione indicati in ricorso, lavoro carcerario retribuito dal Ministero della Giustizia.
Rappresentava di avere svolto, per i mesi e secondo il calendario illustrati nel dettaglio nello stesso ricorso, mansioni di diversa tipologia inquadrabili nel CCNL di settore ratione temporis.
Lamentava che la retribuzione ricevuta era inferiore al minimo – 2/3 di quella contrattuale di categoria – come garantito dall'art. 22 Legge 354 /75; che, dall'esame analitico delle buste paga rilasciategli durante i periodi di svolgimento di lavoro carcerario presso le diverse case circondariali e comparate con i minimi tabellari previsti dai CCNL applicabili nel tempo e considerate le diverse 1 mansioni svolte nel tempo, emergeva una differenza retributiva non rispettosa dei limiti previsti dal citato articolo 22.
Chiedeva, pertanto, al Giudice adito di accertare e dichiarare il suo diritto a vedersi riconosciuto, per i periodi lavorati, il trattamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti al momento di esecuzione della prestazione lavorativa;
di condannare l'amministrazione resistente al pagamento in suo favore della differenza maturata, secondo l'importo precisato nell'atto introduttivo e per i titoli ivi indicati;
di condannare l'amministrazione resistente al pagamento della somma precisata in ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi.
Si costituiva in giudizio il sollevando eccezione di intervenuta Parte_1 prescrizione e rilevando che lo stesso , con circolare n. 282390 del 6 settembre 2017, Parte_1 aveva provveduto ad aggiornare gli importi spettanti ai detenuti a partire da ottobre 2017.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma dichiarava il diritto del a CP_1 vedersi riconosciuto, per i periodi lavorativi prestati individuati in ricorso, il trattamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti al momento di esecuzione della prestazione lavorativa nei termini e nei limiti di cui in motivazione;
per l'effetto, condannava il , in Parte_1 persona del Ministro pro tempore, a corrispondere in favore del ricorrente l'importo complessivo di
€ 2.505,97, oltre accessori come per legge;
condannava il al pagamento Parte_1 delle spese di lite, da distrarsi.
Ha proposto appello il , con un unico motivo, lamentando la “erroneità Parte_1 della pronuncia di primo grado - Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art.
2948 c.c.”. Ha sostenuto l'appellante che il Tribunale ha errato nell'affermare che il termine di prescrizione non è decorso in costanza di rapporto;
che, invece, considerato che alla cessazione di ciascun rapporto di lavoro inizia a decorrere ex novo il termine prescrizionale, il permanere o meno dello stato detentivo deve considerarsi del tutto irrilevante.
Ha chiesto, quindi, di “annullare e/o riformare la sentenza impugnata nei termini di cui al presente atto e, per l'effetto, dichiarare prescritte le pretese di controparte, con vittoria di spese di lite”.
All'udienza del 15.10.2025 il difensore del appellante ha espressamente dichiarato di non Parte_1 avere notificato il ricorso, alla luce del mutato orientamento giurisprudenziale maturato in corso di causa.
2. Secondo la Suprema Corte, nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento
2 giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio (ex multis Cass. n. 6159/2018).
Nello stesso senso: “nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, a nulla rilevando la notificazione eseguita nel periodo intermedio fra la prima e la seconda udienza, cui la causa sia stata rinviata ai sensi dell'art. 348 c.p.c. per mancata comparizione delle parti, non potendo la parte ricorrente giovarsi di tale ulteriore inerzia al fine di ottenere in altro modo una rimessione in termini che l'ordinamento, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cd. ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost., non consente di riconnettere ad una notificazione puramente e semplicemente omessa” (Cass. n. 27079/2020).
Più di recente, la Corte di Cassazione ha affermato che: “nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, il vizio della notificazione omessa o inesistente è insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato, con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l'improcedibilità, non potendo il giudice assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente. Quindi, in riferimento all'inesistenza della notificazione, si è più volte ribadito che non è applicabile lo strumento sanante previsto dall'art. 291 c.p.c. nell'ipotesi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover ritenere la notificazione solo tentata ma non compiuta, ovvero, omessa. Infatti, la fattispecie legale minima della notificazione, che la lo scopo di provocare la presa di conoscenza di un atto da parte del destinatario, richiede la consegna, ossia il raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento, sicché solo qualora quest'ultima avvenga si può porre una questione di nullità della notificazione, sanabile ex tunc a seguito della rinnovazione disposta ai sensi dell'art. 291 c.p.c. o per effetto del raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c.. Alla luce del richiamato principio, qui ribadito, si deve escludere che la restituzione dell'atto al mittente con attestazione dell'irreperibilità del destinatario possa integrare una notifica perfezionata ma invalida, giacché quell'attestazione, seppure conclusiva delle attività richieste al soggetto incaricato della notificazione, certifica
l'omessa consegna, ossia la mancanza di una delle condizioni necessarie affinché possa porsi un problema di validità della notificazione” (Cass. n. 9411/2023).
3. Nel caso di specie, avendo parte appellante espressamente dichiarato di non avere notificato il ricorso in appello, l'impugnazione deve essere dichiarata improcedibile.
3 4. La mancata costituzione in giudizio della parte resistente esime dalla regolamentazione delle spese di lite del presente grado.
P.Q.M.
- dichiara l'improcedibilità dell'appello;
- nulla sulle spese di lite del presente grado;
Roma, 15.10.2025
Il Consigliere relatore La Presidente
dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
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