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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/12/2025, n. 2774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2774 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 10556/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Domenico Pellegrini Presidente rel. dott.ssa Valeria Ardoino Giudice dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di divorzio promosso da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...]9, con domicilio eletto in Genova, Via Fieschi n. 20/4, presso lo studio dell'Avv. Silvia Scasso che lo rappresenta e difende come da procura in atti
- Ricorrente -
nei confronti di
(c.f. , nata a [...] il [...], ivi Controparte_1 C.F._2
residente in [...]123, con domicilio eletto in Genova, IT VA
Viale n. 1/27, presso lo studio dell'Avv. Lara Cipriani che la rappresenta e difende come da procura in atti
- Convenuto -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis,
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le Parti e disporre la trascrizione dell'emananda sentenza;
Per_
- disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con regolamentazione della frequentazione con i genitori secondo le modalità indicate nel verbale di udienza del 11.12.2024 e, considerato che detto schema di frequentazione è stato stabilito per transitorie esigenze correlate agli attuali e intensi impegni sportivi della figlia minore, stabilire che lo stesso potrà essere oggetto di adeguamenti, in Per_ funzione delle prossime variazioni degli impegni di , in conformità ai criteri di pariteticità e alternanza stabiliti in sede dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio e già oggetto di accordo tra le Parti, a cui espressamente ci si riporta, improntato alla distribuzione del tempo in capo a ciascun genitore in misura pressoché paritetica anche per il periodo scolastico. Confermare l'alternanza tra i genitori, in termini di una settimana a testa, nel periodo estivo, dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo.
Per quanto concerne i periodi di vacanza, confermare i 15 giorni, anche non consecutivi, di spettanza di ciascun genitore nei mesi di luglio e agosto, con la precisazione che sarà onere di ciascun genitore indicare all'altro, con congruo anticipo
e, comunque, entro il mese di maggio, le proprie preferenze, in modo da potersi accordare e poter organizzare in tempo utile le ferie. Si chiede di confermare l'onere in capo a ciascun genitore di comunicare i luoghi di villeggiatura nei periodi di ferie. Le festività natalizie e quelle di Pasqua, così come anche le altre festività, saranno divise a metà tra i genitori, alternando i periodi anno per anno, secondo i principi di pariteticità
e alternanza.
- per quanto concerne gli aspetti economici, considerata la regolamentazione e la collocazione pressoché paritetica della minore in capo ad entrambi i genitori, oltre al mantenimento diretto gravante in capo al SI. si chiede disporsi, in Parte_1 revisione alle precedenti previsioni, un contributo al mantenimento ordinario da parte Per_ del SI. per la figlia minore nella misura di Euro 400,00 mensili, Parte_1 ovvero, comunque, in revisione, in misura non superiore a 500,00 euro mensili, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza, in particolare con
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 riferimento all'aggiornamento Istat annuale, dalla sentenza di divorzio e con esclusione della decorrenza a far data dalla domanda. In caso di attribuzione dell'assegno unico per l'intero alla SI.ra , stante anche la disponibilità espressa dal Controparte_1 ricorrente, sebbene solo a scopi transattivi, a rinunciare (con effetto ex nunc, dall'eventuale determinazione in tal senso del Tribunale) alla propria quota di detto emolumento a fronte di un adeguamento in diminuzione, proporzionale e congruo, del contributo al mantenimento ordinario per la figlia, stabilire a carico del ricorrente un contributo al mantenimento della minore di € 300,00 mensili, ovvero, un importo comunque non superiore a 400,00 euro mensili, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, in ogni caso con esclusione di effetti retroattivi rispetto alla rivalutazione
Istat; in estremo subordine, si chiede che, sempre nel caso di attribuzione per intero dell'assegno unico alla SI.ra , il contributo al mantenimento ordinario Controparte_1
Per_ di posto a carico del SI. comunque non superi l'importo di 500,00 Parte_1 euro mensili, dalla sentenza a definizione del presente procedimento e, comunque, con esclusione di effetti retroattivi rispetto all'aggiornamento Istat), tenuto conto che
l'assegno unico che percepirebbe la resistente per intero è di importo cospicuo
(sicuramente superiore ai 240,00 euro mensili) ed è soggetto a rivalutazione annuale.
- porre a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie inerenti alla figlia minore, da suddividersi nella misura del 50% ciascuno, da previamente concordarsi e da debitamente documentare, il tutto secondo i criteri di cui al Verbale di riunione IV
Sezione Civile del 15.09.2016, con obbligo di rimborso a favore del genitore che le abbia anticipate entro il giorno 10 del mese successivo.
- nulla riconoscere a favore della SI.ra a titolo di assegno divorziale, Controparte_1 non avendone diritto, né sussistendone i presupposti per i motivi già esposti negli atti difensivi.
- porre integralmente a carico di parte resistente le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, con conseguente onere di rimborso a favore del ricorrente della somma di € 1.950,00 dal medesimo sostenuta pro quota, oltre al rimborso dei compensi corrisposti al proprio consulente di parte, Dott.ssa ammontanti a Persona_2
3.004,00 euro, come da decreto di liquidazione a favore del Ctu e comprovanti allegati
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 - Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, da porre a carico di parte resistente.”
Conclusioni di parte resistente: “Voglia il Tribunale Civile di Genova, respinta ogni diversa domanda, conclusione ed eccezione e previe le declaratorie meglio viste e ritenute,
1) pronunciare, ricorrendone i presupposti, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato inter partes e disporre la trascrizione dell'emananda sentenza;
Per_
2) affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso la madre e la di lei casa sita in Genova Via G.B. Monti civico 21 int. 123, e con mantenimento altresì della residenza anagrafica della minore presso l'abitazione materna;
3) recepire l'accordo assunto all'udienza dell'11.12.2024 dalle parti in punto visita e frequentazione padre - figlia, che avrà questo regime:
- il padre vedrà e terrà con sé la bambina tutti i martedì del mese dall'uscita da scuola fino al mercoledì mattina con accompagnamento a scuola;
il padre verrà e terrà con sé la bambina a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola;
− il padre verrà e terrà con sé la bambina un mercoledì al mese, dall'uscita dall'attività sportiva sino al giovedì mattina, in una delle due settimane in cui il fine settimana è di competenza della madre;
− il padre verrà e terrà con sé la bambina un venerdì al mese, nell'altro fine settimana di competenza della madre, prendendola da scuola e riportandola alla madre entro
l'ora di cena del venerdì sera;
− Ove la madre proponga di portare la minore fuori Genova nei suoi venerdì il padre non la terrà quel venerdì senza recupero. La madre avviserà il padre almeno la settimana prima che intende portare la figlia fuori città
Dalla fine della scuola all'inizio dell'anno scolastico successivo i genitori terranno la minore una settimana a testa. Nel mese di luglio ed agosto le parti terranno la minore
15 giorni anche non consecutivi per le ferie concordate, dando atto, in ossequio a quanto acclarato in sede di Ctu e non contestato dalle parti (pg 26 Ctu dott.ssa
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 , che “la signora ha bisogno per esigenze lavorative di 15 giorni di CP_2 CP_1 ferie di seguito, lasciando a lei la scelta del periodo che dipende dalla programmazione del datore di lavoro, essendo lei una lavoratrice dipendente mentre il signor Pt_1 preferisce che le due settimane siano separate.”.
− le festività natalizie e quelle di Pasqua saranno divise a metà tra i genitori, alternando i periodi anno per anno, come anche le feste di calendario, con un piano di reciprocità, come avviene da tempo.
− Si chiede, quanto alle ferie estive, che la programmazione e la reciproca comunicazione avvenga entro e non oltre il giorno 31 maggio di ciascun anno;
4) previa pronuncia dell'attribuzione alla sig.ra del diritto a percepire Controparte_1 il 100% dell'assegno unico universale INPS quale genitore collocatario in via Per_ prevalente della figlia minore - in ossequio alla recentissima ordinanza della
Corte di Cassazione 22 febbraio 2025 n. 4672 – disporre, il tutto con effetto dalla domanda, a carico del sig. l'obbligo di pagamento a favore della Parte_1 convenuta sig.ra di un assegno di contributo al mantenimento di euro Controparte_1
Per_ 700,00, mensili per la figlia minore , da versare entro e non oltre il giorno 05 di ogni mese, mediante bonifico bancario, con rivalutazione annuale Istat;
5) nell'ipotesi in cui il Tribunale dovesse disporre che l'assegno unico universale INPS debba essere, invece, diviso al 50% tra i genitori, porre comunque a carico del sig.
con effetto dalla domanda, l'obbligo di pagamento a favore della Parte_1 convenuta sig.ra di un assegno di contributo al mantenimento di euro Controparte_1
Per_ 750,00, mensili per la figlia minore , da versare entro e non oltre il giorno 05 di ogni mese, mediante bonifico bancario, con rivalutazione annuale Istat;
6) in via di ulteriore subordine, considerate le condizioni di disparità economica, i maggiori redditi del sig le sue condizioni patrimoniali maggiormente favorevoli rispetto a quelli Pt_1 della convenuta, e tutti i fattori migliorativi nella posizione del ricorrente e quelli peggiorativi nella posizione della convenuta, le aumentate esigenze connesse alla Per_ crescita della figlia , la maggiore permanenza della minore presso la casa materna
e considerato che l'importo attuale rivalutato dell'assegno per la figlia ammonta ad euro 581,57, porre comunque a carico del sig. con effetto dalla domanda, Parte_1
l'obbligo di pagamento a favore della convenuta sig.ra di un assegno di Controparte_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 Per_ contributo al mantenimento di (almeno) euro 650,00, mensili per la figlia minore , da versare entro e non oltre il giorno 05 di ogni mese, mediante bonifico bancario, con rivalutazione annuale Istat;
7) porre a cario dei genitori l'obbligo di compartecipazione delle spese straordinarie Per_ per la figlia minore , ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire nella misura del 70% ed a carico della madre l'obbligo di contribuire nella misura del 30%; in subordine si chiede la compartecipazione del padre al 60% e della madre al 40%, in ogni caso con obbligo di rimborso a carico del padre entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui la madre effettuerà la spesa anche per conto del marito con bonifico dedicato, richiamando per il contenuto e tipologia delle spese straordinarie quanto indicato nel verbale della riunione del 16 settembre 2016 predisposto dal
Tribunale di Genova Sezione Famiglia, ai cui contenuti, per relationem, si fa espresso richiamo e riferimento;
8) Disporre a carico del sig. per le ragioni di cui in atti, l'obbligo di Parte_1 corrispondere alla sig.ra , dalla domanda, un assegno di divorzio pari Controparte_1 ad euro 250,00 mensili, o in subordine di importo pari ad euro 150,00, da pagare entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario, rivalutabile Istat annualmente.
9) Rigettare le domande avversarie non compatibili con quelle della convenuta;
10) condannare comunque controparte a pagare alla convenuta le spese di lite e competenze di avvocato oltre il 15% delle spese generali ed il 4% Cpa, ponendo a carico del sig le spese di Ctu e Ctp, condannandolo conseguentemente a Parte_1 rimborsare alla sig.ra l'importo di euro 1.950,00 pagati quale quota Controparte_1 parte spesa Ctu (all. A) e l'importo di euro 1.502,00 pagati quale spese di Ctp alla dott.ssa (all B)” Persona_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 25/11/2021 il SI. ha convenuto in giudizio la SI.ra Parte_1
al fine di sentire pronunciare la cessazione degli effetti civili del Controparte_1 matrimonio contratto in data 10/7/2010, in relazione al quale con decreto cron.
142/2020 del 16/1/2020 questo Tribunale ha omologato l'accordo di separazione
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 raggiunto dai coniugi nell'udienza in data 30/12/2019 (r.g. 9526/2019), che contemplava: i) l'affido condiviso della figlia minore nata il [...], ad Persona_4 entrambi i genitori con residenza anagrafica presso la casa materna in Genova, via
Monti n. 21/123, con tempi di frequentazione paritetici in base ad un calendario concordato;
ii) l'obbligo del SI. di corrispondere in favore della SI.ra Pt_1 CP_1 un contributo ordinario per il mantenimento della figlia, pari ad euro 500,00 mensili, ferma la ripartizione al 50% delle spese straordinarie;
iii) la dichiarazione dei coniugi di essere economicamente autosufficienti con conseguente reciproca rinuncia al mantenimento.
Inoltre, il SI. ha invocato una riduzione del contributo al mantenimento ordinario Pt_1 della figlia minore ad euro 400,00 mensili in ragione di una sopraggiunta situazione di crisi della Società presso la quale presta attività di lavoro dipendente.
Si è costituita in giudizio la SI.ra , la quale, per quanto attiene alle questioni CP_1 relative alla figlia minore, fermo l'affido condiviso e la collocazione presso di sé, ha invocato una diversa regolamentazione del calendario di visite, fermo il regime dell'alternanza quanto alle festività.
Ciò in quanto la minore avrebbe manifestato segni di disagio nel riprendere la calendarizzazione delle visite concordata in sede di separazione, a seguito della cessazione delle misure di distanziamento sociale adottate durante la crisi pandemica da
Covid-19 nel corso della quale aveva trascorso più tempo con la madre.
Ha inoltre domandato un incremento del contributo per il mantenimento ordinario della figlia, quantificato in euro 750,00 mensili, ovvero in subordine nella misura di euro
650,00 mensili, in ragione di un allegato peggioramento della propria situazione reddituale rispetto a quella sussistente all'epoca della separazione e di una situazione economico-reddituale del SI. rappresentata come florida;
infine, ha chiesto che Pt_1 venisse riconosciuto in proprio favore l'assegno divorzile, pari ad euro 250,00 mensili, in considerazione del sacrificio delle proprie aspettative di crescita professionale, in ragione della scelta, a partire dal 2014, del lavoro a tempo parziale, d'accordo con il marito, per far fronte alle esigenze della figlia.
A scioglimento della riserva assunta in esito all'udienza di comparizione delle parti in data 7/7/2022, con ordinanza in data 11/7/2022 il Presidente f.f. ha licenziato lo
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7 svolgimento di una c.t.u. psicodiagnostica volta ad accertare lo stato di benessere psico- fisico della minore, le capacità genitoriali delle parti e ad individuare il migliore assetto in punto di affidamento e collocazione.
La c.t.u. da ultimo nominata, dott.ssa ha depositato l'elaborato Per_5 Controparte_3 peritale in data 10/4/2023, nel quale: i) ha predisposto un programma di visite in virtù del quale, durante il periodo scolastico, la minore trascorre il 60% del tempo presso la madre ed il 40% del tempo presso il padre, mentre durante il periodo estivo e per le restanti vacanze è stato individuato il regime dell'alternanza paritetica;
ii) ha individuato interventi di sostegno della minore e dei genitori.
A scioglimento della riserva formulata in esito all'udienza del 18/5/2023 in cui è stato esperito invano il tentativo di conciliazione delle parti, con ordinanza in data 1/6/2023 il
Presidente f.f.: ha conferito vigore all'accordo raggiunto dalle parti in punto di collocazione e frequentazione paterna della minore nell'ambito delle operazioni peritali;
ii) ha invitato le parti a dare seguito agli interventi di sostegno individuati dalla c.t.u.;
iii) ha confermato la misura del mantenimento per la figlia minore concordato in sede di separazione;
(iv) ha escluso che vi fossero i presupposti per riconoscere un contributo in favore della SI.ra , stante la capacità lavorativa e l'autosufficienza economica CP_1 della stessa.
Nell'ulteriore corso del giudizio sono stati assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c. e sono stati esperiti infruttuosamente molteplici tentativi di conciliazione: sebbene le parti abbiano concordato il regime di frequentazione della figlia nell'udienza del 12/12/2024, non è stato possibile addivenire ad una soluzione conciliativa riguardo alle questioni economiche.
Infine, la causa è trasmigrata alla fase decisoria in esito all'udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi in data 12/3/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Preliminarmente alla disamina nel merito delle domande oggetto del presente giudizio, occorre esaminare le questioni processuali sollevate dalle parti.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 8 In primo luogo, parte ricorrente ha eccepito l'inammissibilità dell'atto prodotto da parte convenuta in data 9/4/2024 e delle produzioni documentali ad essa allegate.
A sua volta, parte convenuta ha eccepito l'inammissibilità degli atti depositati dal ricorrente rispettivamente in data 8/5/2024 ed in data 9/5/2024 e della documentazione prodotta in allegato a ciascuno di essi.
Entrambe le eccezioni sono fondate tenuto conto che i termini assegnati ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., nel tenore conseguente alle modifiche introdotte dalla legge n.
263/2005 (applicabile ratione temporis, in quanto l'attuale disciplina dell'art. 183 c.p.c., scaturente dalla novella di cui al d. lgs. 149/2022 ed al successivo d. lgs. n. 164/2024, trova applicazione alle controversie introdotte successivamente al 28 febbraio 2023) sono testualmente definiti perentori.
La giurisprudenza ha chiarito che “la memoria istruttoria prevista dall'art. 183, co. 6,
c.p.c., è soggetta a termini rigorosi, e la produzione documentale deve avvenire entro il deposito della seconda memoria. La mancata rimessione in termini da parte del giudice non consente la produzione di nuovi documenti o l'articolazione di nuove prove oltre il termine stabilito” (Cass. n. 12614/2025).
La giurisprudenza ha ulteriormente precisato che la violazione del regime delle preclusioni istruttorie stabilite dal codice di rito per il giudizio di primo grado può e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice di prime cure (Cass. n. 21529/2021).
Ne consegue che gli atti e gli allegati documenti prodotti dalle parti per la prima volta posteriormente alla maturazione delle preclusioni di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. - senza avere preliminarmente chiesto ed ottenuto una apposita rimessione in termini - sono tardivi, in quanto trattasi di attività processuale svolta allorquando era ormai maturata la decadenza dal potere di compiere tale attività processuale.
In secondo luogo, deve rilevarsi l'inammissibilità dell'atto depositato dal SI. Pt_1 nella fase presidenziale in data 16/5/2022, trattandosi in sostanza di una memoria non autorizzata;
risulta, del pari, inammissibile la documentazione allegata a detto atto, nonché la documentazione dal medesimo prodotta in data 7/7/2022, limitatamente ai documenti ulteriori rispetto a quelli strettamente reddituali, il cui deposito era stato autorizzato con il decreto di fissazione dell'udienza depositato in data 7/12/2021.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 9 In terzo luogo, il Collegio conferma la valutazione, espressa nell'ordinanza emessa in data 8/1/2025, di decidibilità della causa in base alla documentazione prodotta, senza che sia necessario dare corso all'istruttoria orale invocata dalle parti.
2. - Ciò premesso, il Collegio deve esaminare nel merito le domande formulate dalle parti.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Entrambi i coniugi hanno chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Dalla documentazione prodotta emerge che:
- le parti hanno contratto matrimonio in data 10/7/2010 in Genova e l'atto di matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al n.
471 Parte I S. Vol. Anno 2010 Uff. 1, così come risulta dal certificato di matrimonio acquisito agli atti;
- i coniugi sono separati consensualmente come da verbale in data 30/12/2019, omologato dal Tribunale di Genova con decreto cron. 142/2020 in data 16/1/2020 e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione.
Pertanto, sussistono i presupposti di cui agli artt. 1 e 3, n. 2, lett. b), della Legge n.
898/1970, come modificati dalla Legge n. 55/2015, per l'accoglimento della domanda in punto status e la conseguente pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Sul regime di affidamento, collocazione e visita della figlia minore
Dall'unione delle parti è nata una figlia, in data 30/7/2012. Persona_4
In sede di separazione consensuale le parti hanno convenuto il regime di affidamento condiviso della minore con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la casa materna in Genova, via Monti n. 21/123 ed un regime di frequentazione sostanzialmente paritetico.
Nella fase presidenziale del presente giudizio è stato disposto lo svolgimento di una consulenza tecnica di ufficio al fine di fare luce sulle effettive condizioni psico-fisiche della minore e sulle capacità genitoriali delle parti, in considerazione della contrapposta rappresentazione delle stesse circa le complessive condizioni della medesima minore, nonché al fine di individuare il migliore assetto in punto di affidamento e collocazione.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 10 L'elaborato peritale acquisito in data 10/4/2023 ha evidenziato le seguenti risultanze.
Sulla situazione psicofisica della minore (p. 23-25): di anni dieci e mezzo Persona_4 presenta un'armoniosa crescita dal punto di vista somatico e capacità mentali adeguate, appropriate all'età e alla fase preadolescenziale che sta attraversando.
Dal punto di vista psichico, invece, dalla valutazione psicodiagnostica, correlata dall'esame della documentazione agli atti e delle relazioni pervenute dal contesto scolastico, emerge una condizione di disagio psichico, potenzialmente ingravescente in futuro. Per_ La sofferenza di è ascrivibile a molteplici cause:
1. la separazione estremamente conflittuale fra i genitori, che segue ad una relazione di coppia coniugale, con tratti di immaturità e di narcisismo, con tendenza di entrambi, i signori e ad essere prevalentemente autocentrati nelle decisioni, nelle Pt_1 CP_1 relazioni, negli interessi e a vedere poco i bisogni dell'altro. I signori si sono conosciuti da ragazzi e per molto tempo hanno continuato a vivere in una dimensione emotiva, individuale e di coppia, per certi aspetti ludica, pur lavorando entrambi in modo Per_ responsabile nel loro settore. Quando è arrivata hanno faticato un po' a diventare genitori, soprattutto il padre che, come uomo, non aveva vissuto la gravidanza, evento biologico e psicologico, calato nel corpo, che mette le donne, più facilmente, di fronte alla realtà della maternità. Per_
2. la difficoltà di crescita di per sue caratteristiche endogene, a contatto con il conflitto mai sopito e le difficoltà di comunicazione fra i genitori, sia a livello di coppia coniugale che anche a livello individuale per sentimenti irrisolti, aree cieche, oggetti intoccabili, che si sono riversati nella relazione genitoriale (sogni sportivi adolescenziali infranti, gelosie verso altri partner per il presunto tradimento, aggressività e violenze psicologiche e agite di vario tipo, rabbie conseguenti, angosce di morte per malattie gravi non riconosciute e non condivise da entrambi, depressione e Per_ lutti non elaborati). viene, ancor oggi, inondata da tutte queste proiezioni per lei tossiche, di cui i genitori sono scarsamente consapevoli, che creano in lei profonda solitudine, sensazione di non essere compresa, conflitto di lealtà, angosce, senso di colpa, tendenza a manipolare la realtà nel tentativo di controllarla, vissuti depressivi, e altri elementi più specifici legati alla sua individualità.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 11
3. la complessità delle relazioni amicali fra le famiglie di origine dei genitori, che prima della separazione si erano fuse in un'unica ideale grande famiglia, in cui tutti erano amici, e che dopo la separazione, vissuta come un evento traumatico, si sono defuse e allontanate con sofferenza e rottura di legami affettivi e sentimenti positivi reciproci fra i nonni e i nonni Questo movimento di allontanamento fra CP_1 Pt_1
i due gruppi familiari è stato doloroso e ha influenzato negativamente l'ambiente di Per_ crescita di .
4. lo stress prolungato legato al traumatismo cronico, causato prima dal lockdown da
Covid-19 con l'isolamento sociale e poi dai lunghi mesi di incertezza e precarietà per la pandemia, che ha esasperato gli animi di tutti, concomitante ai primi anni della separazione.
5. le imminenti trasformazioni fisiche e psichiche legate all'adolescenza che mettono in crisi, generalmente, la maggior parte delle strutture psichiche. Questo processo dinamico coinvolge molti aspetti ed in particolare l'identità e anche l'individuazione e la separazione rispetto alle figure genitoriali, processo importantissimo in adolescenza
e che in questo contesto di separazione acquisisce particolare pregnanza nell'incontro Per_ fra le caratteristiche personologiche di e le caratteristiche personologiche dei suoi genitori.”
Sulle capacità genitoriali delle parti (p. 25-26): “Per rispondere ai quesiti sulle capacità genitoriali la sottoscritta CTU, dal punto di vista metodologico, si è riferita ai criteri minimi relativi siglati nel Protocollo di Milano (Protocollo di Milano-Linee guida per la consulenza tecnica in materia di affidamento dei figli a seguito di separazione dei genitori, 2012). Bisogna fare una premessa perchè la genitorialità è qualcosa che si costruisce nel tempo e nella relazione che s'istaura progressivamente fra genitore e bambino, dal concepimento in poi, implica la capacità di saper interagire con il figlio, sintonizzandosi, con modalità protettive e rassicuranti, rispettando i suoi bisogni ed i suoi tempi, tentando di comprenderne gli stati mentali (funzione riflessiva) senza che il genitore si collochi allo stesso livello del figlio. Inoltre, la genitorialità si nutre anche della benefica esperienza che i due genitori, se esistenti, possano interagire in modo collaborativo a favore del figlio, sintonizzandosi sulle sue esigenze, indipendentemente dalla convivenza familiare.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 12 Per_ Questo complesso processo non sembra sia avvenuto completamente nel caso di che oltre a non aver goduto di un lungo periodo di serena convivenza con i genitori prima della separazione, non ha fatto esperienza di una fruttuosa collaborazione fra di loro dopo e presenta, quindi, difficoltà di elaborazione di quella che si definisce
“funzione triadica”, che è la capacità del genitore di far entrare il bambino nella relazione genitoriale integrata, per la quale è necessaria la disponibilità mentale di Per_ entrambi i genitori, non basta quella di un solo genitore, per quanto capace. è stata abituata ad una relazione duale: mamma/Sofia o papà /Sofia, con molta presenza dei nonni che hanno tentato di vicariare in qualche modo il terzo assente. Manca la Per_ relazione con mamma e papà che collaborano insieme, perché è scarsa la condivisione e la capacità del padre e della madre di rapportarsi adeguatamente nella gestione del ruolo genitoriale, anche se separati o divorziati.
Entrambi i signori e sono emotivamente coinvolti nella relazione con la Pt_1 CP_1 figlia ma il loro stile genitoriale presenta una certa povertà emotiva e concretezza, come emerge dai colloqui individuali, congiunti e dai disegni congiunti, rispetto, invece Per_ ai bisogni emotivi inespressi di .
Per quanto riguarda i criteri minimi, già citati, entrambi rispondono più che adeguatamente alla funzione di cura concreta e protezione in quanto organizzano la Per_ vita scolastica, le cure sanitarie, gli studi di e le vacanze. Rispondono in modo solo sufficiente con presenza di qualche difficoltà quindi, in relazione al criterio relativo alla funzione riflessiva ed empatico-affettiva con scarsa riflessione nel rapporto con Per_ l'altro e difficoltà a identificarsi nell'altro, cioè nell'identificarsi nei bisogni di . In questo contesto non vi è stato spazio sino ad oggi per l'accesso concreto e simbolico all'altro genitore, la bigenitorialità non è stata favorita né nel contesto paterno né materno per il prevalere del conflitto e delle particolarità personologiche dei signori
e (come sopra descritto). Pt_1 CP_1
Per_
preadolescente/adolescente avrebbe bisogno di più tempo di qualità per sé con i genitori e, quindi, più attenzione emotiva, più trasparenza e maggiore comprensione delle sue esigenze affettive, che non significa obbedire ai suoi capricci o assecondarla Per_ sempre. non riesce probabilmente a comunicare queste esigenze se non attraverso messaggi contraddittori.”
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 13 L'ausiliare ha rilevato che il regime idoneo “a garantire le esigenze di una serena ed equilibrata crescita psicofisica della minore è quello in corso, cioè l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori con la collocazione attuale, come da loro convenuto, in questo ultimo periodo e ulteriormente rivisto nel corso dei colloqui congiunti della
CTU” (p. 26).
In questo quadro, il Tribunale ritiene di confermare l'affido condiviso ad entrambi i genitori, come concordemente chiesto dai medesimi, con collocazione abitativa e residenza anagrafica della minore presso la madre in Genova, Via Monti n. 21/123.
Come noto, ai sensi dell'art. 337-quater c.c. l'affido dei figli ad un solo genitore può essere disposto qualora l'affido all'altro genitore sia contrario all'interesse dei minori, ossia nelle ipotesi in cui il genitore assuma comportamenti pregiudizievoli per la cura e l'educazione della prole oppure laddove, per ragioni oggettive o soggettive, presenti carenze o incapacità ad occuparsene.
Nella vicenda in esame, non sono emerse circostanze di gravità tale da imporre una deroga al principio di piena bigenitorialità.
Per quanto concerne il regime di frequentazione paterna, il Tribunale ritiene di poter recepire il seguente calendario concordato dai genitori nell'udienza del 11/12/2024, come concordemente richiesto dai medesimi: “Il padre vedrà e terrà con se la bambina tutti i martedì del mese dall'uscita da scuola fino al mercoledì mattina con accompagnamento a scuola.
Il padre vedrà e terrà con se la bambina a weekend alternati dal venerdì dall'uscita da scuola fino al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola.
Il padre vedrà e terrà con se la bambina un mercoledì al mese, dall'uscita dall'attività sportiva fino al giovedì mattina, in una delle due settimane in cui il weekend è di competenza della madre.
Il padre vedrà e terrà con sé la bambina un venerdì al mese, nell'altro weekend di competenza della madre, prendendola da scuola, e riportandola dalla madre entro l'ora di cena del venerdì sera.
Ove la madre proponga di portare la minore fuori di Genova nei suoi venerdì il padre non la terrà quel venerdì senza recupero. La madre avviserà il padre almeno la settimana prima che intende portare la figlia fuori città.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 14 Dalla fine della scuola all'inizio dell'anno scolastico successivo i genitori terranno la minore una settimana a testa. Nel mese di luglio ed agosto le parti terranno la minore
15 giorni anche non consecutivi per le ferie concordate.
Le festività natalizie e quelle di Pasqua saranno divise a metà tra i genitori alternando i periodi anno per anno.”
Si precisa che il regime concordato per le festività natalizie e per quelle pasquali si applica anche per le altre festività, come concordemente richiesto dalle parti.
Si precisa, inoltre, che riguardo alle ferie estive, ciascun genitore avrà cura di comunicare all'altro, entro la fine del mese di maggio, il periodo che intende trascorrere con la figlia, in modo che sia raggiunta una organizzazione concordata che tenga conto delle esigenze di entrambi e della minore;
inoltre, ciascun genitore renderà noto all'altro il luogo nel quale intende trascorrere con la figlia tale periodo di ferie.
Posto quanto precede, avuto riguardo a taluni profili di criticità a carico delle figure genitoriali, evidenziati nella perizia, risultano attuali, nel superiore interesse della minore, gli interventi di sostegno indicati dall'ausiliare, che l'ordinanza presidenziale aveva auspicato fossero seguiti.
In particolare, si confida che i genitori:
- effettuino “una Psicoterapia delle funzioni genitoriali per almeno 12 mesi, in modo da sintonizzarsi verso la figlia in modo più empatico e responsivo”;
- “si sottopongano ad un intervento di Coordinazione genitoriale, in modo da riuscire a riprendere il contatto con i bisogni della figlia in un'ottica condivisa e rispettosa della presenza dell'altro genitore”;
- propongano a di effettuare “una nuova valutazione psicodiagnostica fra otto o Per_1 nove mesi per verificare le sue condizioni in progress ed eventualmente iniziare una psicoterapia”.
Sul mantenimento della figlia minore
Per quanto concerne il mantenimento della figlia minore, come è noto la relativa quantificazione ha natura prevalentemente equitativa ed ha come unico parametro di valutazione quello di “adeguatezza”, secondo cui tale contributo va determinato non solo proporzionalmente alle capacità economiche del genitore tenuto al mantenimento, ma anche alle esigenze dei figli che si devono mantenere anche in ragione dell'età, del
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 15 tenore di vita dei figli in costanza di convivenza dei genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e, non ultimo, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
ciò in applicazione dei principi generali da sempre applicati in materia e sanciti ora in particolare dall'art. 337-ter, comma 4, c.c.
Nel caso di specie, in virtù del regime di frequentazione concordato dalle parti e recepito da questo Tribunale, risulta una prevalente collocazione abitativa della minore presso la madre nel periodo coincidente con l'anno scolastico ed un regime sostanzialmente paritetico nel periodo estivo nonché rispetto alle festività civili e religiose.
Orbene, considerato che in sede di separazione, nell'ambito della quale era stato previsto un regime di frequentazione paritetico, le parti avevano convenuto che il SI. corrispondesse in favore della madre un contributo per il mantenimento Parte_1 ordinario della figlia, una tale soluzione si impone a fortiori in virtù dell'attuale regime, avuto riguardo al maggiore periodo trascorso dalla minore con la madre nel periodo scolastico: sussistono, dunque, i presupposti per porre a carico del SI. un Parte_1 contributo per il mantenimento della figlia.
In ordine alla quantificazione, occorre avere riguardo alle condizioni economico- patrimoniali dei genitori ed alla circostanza che il SI. provvede al mantenimento Pt_1 diretto della figlia nei periodi che trascorre con lei.
Tanto premesso, il SI. Parte_1
- nel periodo di imposta 2023 ha conseguito un reddito imponibile pari ad euro
57.876,00, pari ad un netto annuale di circa 40.732,00 e ad un netto mensile di circa euro 3394,331 (mod. P.F. 2024, prodotto in data 10/12/2024);
- nel periodo di imposta 2022 ha conseguito un reddito imponibile pari ad euro
57.345,00, pari ad un netto annuale di circa euro 40.503,00 e ad un netto mensile di circa euro 3375,252 (mod. P.F. 2023, prodotto in data 2/10/2023);
- nel periodo di imposta 2021 ha conseguito un reddito da lavoro dipendente pari ad euro 50.053,84, pari ad un netto annuale di circa euro 35.117,17 (50.053,84 – 14.936,67
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 16 imp. netta, C.U. 2022, prodotta in data 13/5/2025) e ad un netto mensile di circa
2.926,43.
Ne consegue che il reddito netto medio mensile nel triennio è di circa 3.232,003.
Il SI. risulta, inoltre, titolare di una quota di partecipazione al capitale sociale Pt_1 della Società Genovarent s.r.l., nella misura del 5,5%, e riveste la carica di Consigliere di amministrazione.
Ad avviso di parte convenuta, ai fini dell'accertamento della effettiva capacità reddituale del ricorrente assumerebbero rilievo gli utili conseguiti dalla Società e non distribuiti.
Il rilievo non è condivisibile in quanto il diritto individuale del singolo a conseguire l'utile di bilancio sorge soltanto se e nella misura in cui la delibera assembleare di approvazione del bilancio ne disponga l'erogazione ai soci, mentre, prima di tale momento, vi è una semplice aspettativa, potendo l'assemblea impiegare diversamente gli utili o rinviarne la distribuzione nell'interesse della società (in termini, Trib. Milano, sez. spec. in materia di imprese, 21/6/2021 n. 5326).
Invero, il diritto a percepire gli utili si configura come una sorta di fattispecie a formazione progressiva, nella quale all'astratto diritto individuale del socio alla ripartizione proporzionale degli utili non necessariamente corrisponde un attuale diritto alla relativa distribuzione periodica, nel corso della vita della società.
Ne consegue che tali cespiti, costituendo, dal punto di vista del diritto commerciale, una semplice aspettativa, possono essere presi in considerazione, nell'ambito del processo di famiglia, soltanto se e nella misura in cui la maggioranza assembleare ne disponga effettivamente l'erogazione, in luogo di un diverso possibile impiego, nell'interesse della società e dei suoi creditori.
Gli argomenti sin qui sviluppati non si pongono in contrasto con il precedente costituito da Cass. n. 6103/2022 che, ai fini dell'accertamento dei redditi di un coniuge in funzione della determinazione dell'assegno di mantenimento spettante all'altro coniuge, ha affermato che rilevano anche gli utili non distribuiti dalla società di cui il primo è socio unico: è dirimente osservare che tale principio è stato esplicitamente affermato
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 17 con esclusivo riferimento alla peculiare ipotesi in cui il coniuge sia socio unico di società.
Nel caso di specie, invece, la compagine sociale è composta da una pluralità di soci
(quattro), sia pure legati da vincoli familiari, ed il SI. è titolare di una Parte_1 quota sociale di minoranza, inidonea, in quanto tale, a configurare in capo al medesimo un ruolo di dominus rispetto alle decisioni di maggior rilievo per la vita sociale.
Posto quanto precede e per quanto attiene alle spese, il SI. sostiene le rate Pt_1 mensili relative al mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione di cui è proprietario, sita in Genova, via dei Narcisi, ove risiede, pari ad euro 774,33 (doc. 28 prodotto con la memoria depositata in data 2/10/2023), nonché le spese di amministrazione condominiale ordinaria pari, nell'anno 2023, ad euro 2.149,02 (euro 179,08 al mese, doc. 29 memoria depositata in data 2/10/2023), oltre alle spese per le utenze domestiche. Rispetto a queste ultime il ricorrente non ha offerto una puntuale prova documentale del loro ammontare: può presumersi in via indiziaria che esse siano mediamente pari, nel complesso, ad euro 150,00 al mese.
Parte convenuta ha dedotto che rispetto alle spese domestiche il ricorrente può fruire di una compartecipazione della SI.ra convivente del medesimo. Persona_6
Tale circostanza è stata allegata dalla convenuta sin dalla comparsa depositata nella fase presidenziale in data 21/4/2022, a corredo della quale ha prodotto la foto di un citofono nel quale è indicato sia il cognome del ricorrente sia il cognome di quest'ultima.
Inoltre, in sede di interrogatorio libero, svoltosi nell'udienza del 24/10/2024, il ricorrente ha confermato la convivenza, salvo precisare che “attualmente spesso non sta da me perché va dai suoi genitori”. Da tale dichiarazione è desumibile un argomento di prova ex art. 116, comma 2, c.p.c. a sostegno della convivenza.
Può, altresì, presumersi in via indiziaria ex art. 2729 c.c. che quest'ultima contribuisca, almeno in parte, a far fronte, quantomeno, alle utenze domestiche, in quanto titolare di un proprio reddito, come allegato da parte convenuta nella propria memoria in data
24/10/2023 e non specificamente contestato dal ricorrente, il quale ha osservato, nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., che un eventuale contributo in tal senso da parte della SI.ra non sarebbe rilevante in quanto la presenza di Per_6 quest'ultima dell'abitazione darebbe luogo a maggiori consumi e dunque a maggiori
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 18 esborsi. Tale argomento non coglie nel segno posto che qualsiasi contributo della convivente rispetto alle utenze domestiche elide la relativa spesa che altrimenti graverebbe per il ricorrente.
Avuto riguardo ad una spesa media mensile di euro 150,00, può presumersi che il contributo della convivente si attesti attorno alla somma mensile media di euro 50,00.
Nell'ambito delle spese da tenere in considerazione ai fini della ricostruzione della situazione economico-patrimoniale del ricorrente non rientrano le somme che egli dovrebbe asseritamente restituire ai propri genitori a fronte della pretesa erogazione di un mutuo.
Ciò in quanto non si ritiene compiutamente raggiunta la prova in ordine alla sussistenza di un tale obbligo di restituzione, da parte del ricorrente, di una somma asseritamente ricevuta a titolo di mutuo dai propri genitori.
Al riguardo si osserva che dal documento 41) prodotto dal ricorrente con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. emerge che il bonifico effettuato dalla SI.ra Pt_2
in data 29/3/2021, pari ad euro 101.000,00 non reca alcuna causale leggibile, per
[...] cui non vi è prova che tale pagamento costituisca espressione della concessione di detta somma a titolo di mutuo.
Quanto ai versamenti successivi, essi recano nella causale il riferimento all'acquisto casa (bonifico del 2/11/2021), a spese di ristrutturazione (bonifico del 27/12/2021),
“Prestito per lavori casa” (bonifico del 11/2/2022), “Prestito per spese casa” (bonifico del 11/4/2022). Dunque, solo i bonifici effettuati lite pendente (nelle date del 11/2/2022
e del 11/4/2022) sono apparentemente riconducibili ad un mutuo.
Peraltro, la somma degli indicati versamenti recanti una causale riconducibile ad un mutuo (20.000+10.000=30.000) risulta sensibilmente diversa da quella (149.000) che i
SI.ri e hanno dichiarato di avere concesso al ricorrente con Parte_2 Persona_7 la scrittura, apparentemente formata in corso di causa, prodotta da quest'ultimo quale documento 54) con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.
Rileva, inoltre, il contegno serbato dal ricorrente in sede di udienza presidenziale del
7/7/2022, il quale ha dichiarato di non ricordare l'ammontare della somma asseritamente ricevuta a mutuo dai propri genitori.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 19 In questo quadro, il documento prodotto dal ricorrente sub 32) con la memoria prodotta in data 2/10/2023, attestante l'esecuzione di bonifici mensili da parte del medesimo in favore dei propri genitori nel periodo maggio 2022 - settembre 2023, non risulta univocamente denotativo del rapporto di mutuo dedotto in giudizio, atteso che la causale indicata in ciascun bonifico è stata formata ad unilaterale iniziativa dello stesso ricorrente.
Peraltro, non risulta condivisibile la tesi sostenuta dalla resistente secondo cui le somme ricevute dal ricorrente dai propri genitori configurerebbero reddito per il medesimo.
Al riguardo trova applicazione il principio per cui ai fini dell'accertamento delle risorse economiche dell'obbligato, occorre tener conto di ogni tipo di reddito disponibile, ivi compreso quello derivante da erogazioni effettuate da parte dei familiari, a condizione che tali erogazioni siano caratterizzate da regolarità e continuità tali da influire in maniera stabile e certa sul tenore di vita dell'interessato (v., in parte motiva, Cass. n.
1129/2022). Nel caso di specie le elargizioni provenienti dai genitori del ricorrente non presentano tali caratteri, risultando piuttosto occasionali e circoscritte ad un breve lasso temporale.
In definitiva, sottraendo dal reddito medio netto mensile come sopra determinato (euro
3.232,00), le spese mensili gravanti sul SI. (euro 774,33 a titolo di rata Pt_1 restituzione mutuo;
179,08 a titolo di spese condominiali;
100,00 a titolo di utenze domestiche), discende che il medesimo dispone di un importo netto mensile medio di circa 2.178,59.
La SI.ra : CP_1
- nel periodo di imposta 2023, ha conseguito un reddito netto di euro 17.796,00 (mod.
730/2024, prodotto in data 10/12/2024), pari ad un netto mensile di circa euro
1.483,004;
- nel periodo di imposta 2022, ha conseguito un reddito netto di euro 16.216,05
[17.279,89 (reddito da lavoro dipendente) – 1063,94 (imposta netta) = 16.215,95; C.U.
2023, prodotta in data 24/10/2023], pari ad un netto mensile di circa 1.351,33
(16.215,95:12);
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 20 - nel periodo di imposta 2021, ha conseguito un reddito netto di euro 14.565,41
[16.546,17 (reddito da lavoro dipendente) – 1980,76 (imposta netta) = 14.565,41; C.U.
2022, prodotta in data 21/4/2022], pari ad un netto mensile di circa 1.213,78
(14.565,41:12).
Ne consegue che il reddito netto medio mensile nel triennio è di circa 1.349,375.
Non può ritenersi raggiunta la prova in ordine alla circostanza allegata dal ricorrente, secondo cui la SI.ra percepirebbe ulteriori entrate derivanti dalla vendita di CP_1 abiti usati della propria figlia.
Sul punto si osserva che a corredo di tale asserto il ricorrente ha prodotto unicamente fotografie della schermata di un telefono cellulare che ritraggono capi di abbigliamento in vendita in internet: da tale unico elemento non è possibile evincere né che si tratti di capi effettivamente posti in vendita dalla SI.ra , né che siano stati CP_1 effettivamente venduti né i ricavi eventualmente conseguiti.
La SI.ra è comproprietaria (titolare di una quota di 7/10 dell'intero), CP_1 unitamente alla propria madre SI.ra (titolare di una quota di Parte_3
3/10 dell'intero), di una abitazione sita in Genova, via Monti n. 23/123, ove risiede con la figlia minore (v. dichiarazione notarile prodotta sub doc. 12 in data 21/4/2022).
Quanto alle spese, risulta gravata da un obbligo di restituzione rateale in relazione ad un mutuo fondiario contratto con detto obbligo grava sulla sfera della CP_4 medesima in via esclusiva, in quanto dalla disamina dello stralcio del contratto di mutuo prodotto in giudizio (doc. 49 prodotto in data 14/1/2024) emerge che solo lei riveste la qualità di parte mutuataria, mentre la SI.ra è comparsa in atto Parte_3 in quanto co-datrice di ipoteca sul suddetto immobile.
Dalla disamina del dettaglio del piano di ammortamento (doc. 33 prodotto in data
24/10/2023) emerge che le rate mensili di ammortamento sono di importo variabile: in considerazione dell'evoluzione crescente dei relativi importi, risulta ragionevole considerare un esborso mensile medio di circa 520,00.
La SI.ra ha documentato di essere gravata dalle spese di amministrazione CP_1 ordinaria del condominio, nonché delle spese di gestione ordinaria del supercondominio dei civici 19 B, 21 e 23 di via Monti, che, nel periodo 1/10/2022 – 30/9/2023, sono state
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 21 rispettivamente pari ad euro 1917,00 e 4802,81, corrispondenti una media mensile di euro 559,98 (1917+4802,81:12) (doc. 52 prodotto in data 14/1/2024).
Trattandosi di obbligazioni gravanti sull'immobile in comproprietà tra le SI.re e , sebbene nei rapporti esterni con il condominio le stesse sono CP_1 Parte_3 obbligate in solido (ex multis, Cass. n. 20971/2025), nei rapporti interni il debito si riparte in base alle rispettive quote di comproprietà.
Pertanto, in ultima analisi il peso economico mensile degli oneri condominiali gravanti sulla SI.ra è 7/10 di euro 559,98, pari all'incirca ad euro 391,30, mentre la CP_1 restante quota di 3/10 grava sulla SI.ra . Parte_3
Rilevano, inoltre, le spese relative alle utenze domestiche che presuntivamente possono stimarsi in euro 150,00 mensili.
Invece, non possono prendersi in considerazione gli oneri condominiali straordinari, che parte convenuta ha allegato di dovere sostenere, in quanto spese non aventi carattere continuativo.
Pertanto, sottraendo dal reddito netto mensile medio come sopra determinato (euro
1.349,37), le spese mensili gravanti sul SI. (euro 520,00 a titolo di rata Pt_1 restituzione mutuo;
391,30 a titolo di spese condominiali;
150,00 a titolo di utenze domestiche), discende che alla medesima residua un importo netto mensile medio di circa 288,07.
Ricostruito nei termini che precedono il quadro reddituale delle pari, ai fini della determinazione del contributo per il mantenimento ordinario mensile della figlia minore occorre tenere in considerazione, altresì, come sopra accennato, il tempo che la stessa trascorre con ciascun genitore, e, ulteriormente, la crescita della stessa rispetto all'epoca della separazione (la cui omologa è intervenuta con decreto in data 16/1/2020), ciò in virtù del principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l'aumento delle esigenze economiche dei figli è notoriamente legato alla crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione (v., in motivazione, Cass. n. 25624/2025).
Per tali ragioni, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per porre a carico del
SI. un contributo mensile, per il mantenimento ordinario della figlia Parte_1 minore, di euro 650,00, oltre alla rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, da corrispondersi in favore della
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 22 SI.ra entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data di Controparte_1 deposito della presente sentenza.
In considerazione della disparità reddituale sussistente tra le parti, il Tribunale attribuisce per intero l'assegno unico e universale alla SI.ra , convivente Controparte_1 con la figlia per un periodo maggiore rispetto al SI. nell'arco annuale e che, Pt_1 dunque, provvede in via prevalente a soddisfare le principali e più immediate esigenze della stessa.
Le spese straordinarie, da individuarsi secondo il documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione IV del Tribunale di Genova del 15/09/2016, sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Sull'assegno divorzile richiesto dalla SI.ra CP_1
La SI.ra ha invocato in via riconvenzionale il riconoscimento in proprio CP_1 favore dell'assegno divorzile nella misura mensile di euro 250,00 ovvero in subordine di euro 150,00.
La pretesa prende le mosse dall'assunto secondo il quale, per far fronte alle esigenze familiari, la SI.ra ha optato per il lavoro, quale commessa in un negozio di CP_1 abbigliamento, a tempo parziale in luogo dell'impiego a tempo pieno fino a quel momento praticato;
in tal modo, ha rinunciato ai maggiori redditi che avrebbe conseguito se non avesse effettuato tale rinuncia.
Come noto, il punto di approdo in materia di assegno divorzile è stato raggiunto dalla
Suprema Corte, con la sentenza n. 18287/2018 delle Sezioni Unite, che ha decretato il superamento del tradizionale criterio del tenore di vita dei coniugi come parametro di determinazione dell'assegno divorzile e, al contempo, ha superato la consolidata giurisprudenza che aveva affermato la natura meramente assistenziale, nonché la c.d. concezione bifasica per la valutazione della domanda.
In particolare, con tale pronuncia la Corte ha stabilito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 23 parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono, pertanto, dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, l. n.
898/1970, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno (Cass., sez. I, n. 32398/2019).
Orbene, in punto di accertamento in ordine alla sussistenza del diritto all'assegno divorzile, risulta illuminante il percorso logico tracciato da Cass., sez. I, n. 16313/2025, con argomentazioni che riposano nella consolidata giurisprudenza stratificatasi in materia:
“[…] Ne consegue che l'unico denominatore comune e condicio sine qua non nell'esame del diritto all'assegno di divorzio, deve rinvenirsi nella precondizione dello squilibrio economico-patrimoniale e reddituale, conseguente allo scioglimento del vincolo. In caso di sostanziale parità o di squilibrio di entità modesta non si procede alla fase successiva di verifica dell'applicabilità dei criteri elaborati dalle S. U..
Nell'ipotesi contraria, della emersione di una condizione di squilibrio, conseguente allo scioglimento del vincolo per il coniuge richiedente, occorre verificare se questa nuova condizione può essere eziologicamente conseguente alle modalità di conduzione della vita familiare, alla ripartizione dei ruoli e, in particolare, all'impegno di cura della famiglia e dei figli in misura prevalente od esclusiva a carico di uno coniuge. Ove sia accertato, anche mediante presunzioni (Cass. 35434 del 2023) che l'implementazione del patrimonio familiare sia avvenuta per l'impegno professionale prevalente od esclusivo di uno dei coniugi e che, allo scioglimento del vincolo, ciò abbia quanto meno concorso a determinare la condizione di squilibrio economico patrimoniale accertata, in favore di uno di essi, deve ritenersi che la liberazione almeno prevalente dagli impegni domestico-familiari, ha consentito o favorito la costruzione di più solide basi professionali e reddituali grazie alle quali si e implementato il patrimonio familiare e/o quello personale del coniuge con maggiore solidità economica patrimoniale e reddituale. […]”
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 24 Dunque, la situazione di squilibrio economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo costituisce l'antecedente logico necessario del diritto all'assegno divorzile;
solo ove emerga una tale situazione occorre accertarne le cause ed in particolare se esse siano riconducibili alle modalità di conduzione della vita familiare, alla ripartizione dei ruoli ed all'impegno di cura della famiglia e dei figli in misura prevalente od esclusiva a carico di uno coniuge. Qualora detto squilibrio, pur sussistente, non discenda dalle anzidette ragioni, viene in rilievo la funzione assistenziale dell'assegno divorzile.
Nella vicenda in esame, sulla scorta della ricostruzione della capacità reddituale delle parti svolta in precedenza, l'assegno divorzile non può essere riconosciuto alla resistente in funzione assistenziale, tenuto conto del reddito congruo di cui dispone e della disponibilità dell'abitazione di cui è comproprietaria.
E', peraltro, emerso che il SI. possa fare affidamento su un reddito netto Parte_1 mensile sensibilmente superiore rispetto a quello disponibile per la SI.ra
[...]
. CP_1
Sull'attuale situazione delle parti ha in parte inciso la scelta, effettuata dalla resistente, di passare da un impiego a tempo pieno ad uno a tempo parziale, in quanto ciò ha obiettivamente comportato la rinuncia a maggiori prospettive di guadagno, le quali avrebbero potuto, sia pure parzialmente, attenuare il rilevato divario reddituale.
Dagli atti di causa emerge che tale scelta è maturata successivamente alla nascita della figlia, allorquando la resistente ha ripreso l'attività lavorativa nel mese di novembre
2014 a seguito di un periodo di disoccupazione: tale circostanza, allegata dalla medesima resistente nel proprio scritto difensivo iniziale depositato nella fase presidenziale e ribadita nei successivi atti di parte, non è stata specificamente contestata dal ricorrente.
Peraltro, nel corso del giudizio il ricorrente ha rilevato che tale scelta sarebbe frutto di una determinazione unilaterale della resistente, non correlata alle esigenze della famiglia.
Ad avviso del Tribunale tale allegazione si appalesa subvalente rispetto alle dichiarazioni rese dal medesimo SI. al consulente tecnico di ufficio nel corso Pt_1 delle operazioni peritali nel colloquio del 7/12/2022, come riportate nell'elaborato (p.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 25 6): “[…] Sua moglie è passata nel suo lavoro da tempo pieno a tempo parziale a 20 ore la settimana perchè aveva l'esaurimento e non riusciva a gestire il lavoro, la casa e la figlia, nonostante l'aiuto della colf e della suocera. Lui invece, ha sempre lavorato tutto il giorno nella sua ditta, oltre gli allenamenti di calcio serali, per i quali veniva pagato sino a circa 5 anni fa. Con il part time, a suo dire, sua moglie si occupava della bambina e si faceva i suoi giri in tranquillità per le sue commissioni (le unghie, le compere). […]”.
Trova, dunque, applicazione il principio a mente del quale “alle dichiarazioni a sé sfavorevoli rese dalla parte al CTU non può che attribuirsi la stessa valenza probatoria che è riconosciuta dall'art. 2735, comma 1, seconda parte, c.c. alle dichiarazioni confessorie stragiudiziali fatte al terzo, le quali non hanno efficacia di “piena prova”, ma possono concorrere, con le altre risultanze di causa, alla formazione del convincimento del giudice” (Cass. n. 24468/2020).
Tenuto conto, inoltre, che l'opzione per il tempo parziale ha trovato svolgimento successivamente alla nascita della figlia, allorquando la resistente ha ripreso l'attività lavorativa a seguito di un periodo di disoccupazione, ne discende che la prospettazione veicolata in giudizio da quest'ultima in ordine alla ragione di tale scelta (l'esigenza di accudire la figlia) risulta verosimile.
Si consideri, peraltro, che, pur avendo il ricorrente allegato che detta scelta non sarebbe correlata alle esigenze familiari, non ha tuttavia offerto alcun elemento, neppure a livello indiziario, idoneo a supportare detto asserto, che, in ultima analisi, risulta sfornito di ancoraggio alle risultanze di causa.
Quindi, le dichiarazioni rese dal SI. all'ausiliare nell'ambito delle operazioni Pt_1 peritali corroborano il convincimento, radicato nelle complessive emergenze di causa, in ordine alla riconducibilità della scelta della SI.ra , in ordine ad un minore CP_1 impegno lavorativo sul piano temporale, in funzione dell'assolvimento delle esigenze di accudimento della figlia minore.
Per tali ragioni sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile invocato dalla SI.ra in funzione essenzialmente perequativo-compensativa, CP_1 atteso che la rinuncia all'impiego a tempo pieno, con ciò che ne è conseguito sul piano
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 26 economico in punto di ridotte prospettive reddituali, è eziologicamente riconducibile all'impegno di cura della figlia, dalla stessa assunto in misura prevalente.
Sul piano della quantificazione, risulta congruo determinarne l'ammontare nell'importo mensile di euro 100,00, oltre alla rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, che il SI. è tenuto Parte_1
a corrispondere in favore della SI.ra entro il giorno 5 di ogni mese, con Controparte_1 decorrenza dalla data del passaggio in giudicato della statuizione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale ultimo proposito viene in rilievo il principio affermato, in parte motiva, da Cass. sez. un. n. 20494/2022, secondo cui la sentenza che attribuisce l'assegno divorzile ha natura di accertamento costitutivo, oltre che di condanna, con efficacia ex tunc dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale (salva l'ordinanza che disponga un assegno in via provvisoria ex art. 4, comma 8, l. n.
898/1970 oppure la decorrenza anticipata dalla data della domanda di divorzio sulla base dell'art. 4, comma 13, l. cit.).
Nel caso di specie, benché in sede di precisazione delle conclusioni parte resistente abbia invocato la decorrenza dell'assegno dalla data di deposito del ricorso, non sono emerse circostanze idonee a giustificare l'adozione di una siffatta determinazione.
Sulle spese di c.t.u. e di lite
Le spese di c.t.u., nella misura già liquidata con decreto del 24/42023, devono essere poste in via definitiva a carico solidale delle parti, essendo stata svolta nel comune interesse delle stesse.
La reciproca soccombenza delle parti sotto molteplici profili giustifica, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 10/7/2010 in Genova, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 27 al N. 471, P. I, Anno 2010, Uff. 1, tra nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...]; CP_1
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Genova di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238;
- dispone l'affidamento della figlia minore nata a [...] il [...], in Persona_4 via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente e residenza anagrafica della medesima presso l'abitazione della SI.ra , sita in Controparte_1
Genova, via Monti n. 21/123;
- dispone che la frequentazione paterna della figlia minore abbia luogo secondo il calendario concordato dai genitori nell'udienza del 11/12/2024, richiamato in parte motiva, con le precisazioni ivi esplicitate;
- invita entrambi i genitori: (i) ad effettuare “una Psicoterapia delle funzioni genitoriali per almeno 12 mesi, in modo da sintonizzarsi verso la figlia in modo più empatico e responsivo”; (ii) a sottoporsi “ad un intervento di Coordinazione genitoriale, in modo da riuscire a riprendere il contatto con i bisogni della figlia in un'ottica condivisa e rispettosa della presenza dell'altro genitore”; (iii) a proporre alla figlia minore di effettuare “una nuova valutazione psicodiagnostica fra otto o nove mesi per verificare le sue condizioni in progress ed eventualmente iniziare una psicoterapia”.
- pone a carico del SI. un contributo mensile, per il mantenimento Parte_1 ordinario della figlia minore, di euro 650,00, oltre alla rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, da corrispondersi in favore della SI.ra entro il giorno 5 di ogni mese, con Controparte_1 decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza;
- attribuisce, per intero, l'assegno unico e universale alla SI.ra ; Controparte_1
- pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie, da individuarsi secondo il documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione IV del Tribunale di Genova del 15/09/2016;
- dichiara tenuto il SI. a corrispondere, in favore della SI.ra Parte_1 [...]
, la somma mensile di euro 100,00 a titolo di assegno divorzile, entro il giorno CP_1
5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale ISTAT secondo l'indice dei prezzi al
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 28 consumo per le famiglie di operai e impiegati, con decorrenza dalla data del passaggio in giudicato della statuizione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- pone le spese di c.t.u., nella misura già liquidata con decreto del 24/4/2023, in via definitiva a carico solidale delle parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di legge.
Genova, 24/10/2025
Il Presidente estensore dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal M.O.T. dott. Alessandro Stefano Morgante
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 29 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 57.876,00 (reddito imponibile) – 15.418,00 (imposta netta) – 1109,00 (add. reg. irpef) – 617,00 (add. com. irpef) = 40.732,00: 12 = 3394,33. 2 57.345,00 (reddito imponibile) – 15.133,00 (imposta netta) – 1099,00 (add. reg. irpef) – 610,00 (add. com. irpef) = 40.503,00: 12 = 3375,25. 3 3394,33+3375,25+2926,43= 9.696,01:3=3232,00. 4 18.220,00 (reddito imponibile) – 242,00 (add. reg. irpef) – 182,00 (add. com. irpef) = 17.796,00: 12 = 1483,00. 5 1483,00+1351,33+1213,78=4088,11:3=1349,37.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Domenico Pellegrini Presidente rel. dott.ssa Valeria Ardoino Giudice dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di divorzio promosso da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...]9, con domicilio eletto in Genova, Via Fieschi n. 20/4, presso lo studio dell'Avv. Silvia Scasso che lo rappresenta e difende come da procura in atti
- Ricorrente -
nei confronti di
(c.f. , nata a [...] il [...], ivi Controparte_1 C.F._2
residente in [...]123, con domicilio eletto in Genova, IT VA
Viale n. 1/27, presso lo studio dell'Avv. Lara Cipriani che la rappresenta e difende come da procura in atti
- Convenuto -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis,
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le Parti e disporre la trascrizione dell'emananda sentenza;
Per_
- disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con regolamentazione della frequentazione con i genitori secondo le modalità indicate nel verbale di udienza del 11.12.2024 e, considerato che detto schema di frequentazione è stato stabilito per transitorie esigenze correlate agli attuali e intensi impegni sportivi della figlia minore, stabilire che lo stesso potrà essere oggetto di adeguamenti, in Per_ funzione delle prossime variazioni degli impegni di , in conformità ai criteri di pariteticità e alternanza stabiliti in sede dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio e già oggetto di accordo tra le Parti, a cui espressamente ci si riporta, improntato alla distribuzione del tempo in capo a ciascun genitore in misura pressoché paritetica anche per il periodo scolastico. Confermare l'alternanza tra i genitori, in termini di una settimana a testa, nel periodo estivo, dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo.
Per quanto concerne i periodi di vacanza, confermare i 15 giorni, anche non consecutivi, di spettanza di ciascun genitore nei mesi di luglio e agosto, con la precisazione che sarà onere di ciascun genitore indicare all'altro, con congruo anticipo
e, comunque, entro il mese di maggio, le proprie preferenze, in modo da potersi accordare e poter organizzare in tempo utile le ferie. Si chiede di confermare l'onere in capo a ciascun genitore di comunicare i luoghi di villeggiatura nei periodi di ferie. Le festività natalizie e quelle di Pasqua, così come anche le altre festività, saranno divise a metà tra i genitori, alternando i periodi anno per anno, secondo i principi di pariteticità
e alternanza.
- per quanto concerne gli aspetti economici, considerata la regolamentazione e la collocazione pressoché paritetica della minore in capo ad entrambi i genitori, oltre al mantenimento diretto gravante in capo al SI. si chiede disporsi, in Parte_1 revisione alle precedenti previsioni, un contributo al mantenimento ordinario da parte Per_ del SI. per la figlia minore nella misura di Euro 400,00 mensili, Parte_1 ovvero, comunque, in revisione, in misura non superiore a 500,00 euro mensili, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza, in particolare con
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 riferimento all'aggiornamento Istat annuale, dalla sentenza di divorzio e con esclusione della decorrenza a far data dalla domanda. In caso di attribuzione dell'assegno unico per l'intero alla SI.ra , stante anche la disponibilità espressa dal Controparte_1 ricorrente, sebbene solo a scopi transattivi, a rinunciare (con effetto ex nunc, dall'eventuale determinazione in tal senso del Tribunale) alla propria quota di detto emolumento a fronte di un adeguamento in diminuzione, proporzionale e congruo, del contributo al mantenimento ordinario per la figlia, stabilire a carico del ricorrente un contributo al mantenimento della minore di € 300,00 mensili, ovvero, un importo comunque non superiore a 400,00 euro mensili, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, in ogni caso con esclusione di effetti retroattivi rispetto alla rivalutazione
Istat; in estremo subordine, si chiede che, sempre nel caso di attribuzione per intero dell'assegno unico alla SI.ra , il contributo al mantenimento ordinario Controparte_1
Per_ di posto a carico del SI. comunque non superi l'importo di 500,00 Parte_1 euro mensili, dalla sentenza a definizione del presente procedimento e, comunque, con esclusione di effetti retroattivi rispetto all'aggiornamento Istat), tenuto conto che
l'assegno unico che percepirebbe la resistente per intero è di importo cospicuo
(sicuramente superiore ai 240,00 euro mensili) ed è soggetto a rivalutazione annuale.
- porre a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie inerenti alla figlia minore, da suddividersi nella misura del 50% ciascuno, da previamente concordarsi e da debitamente documentare, il tutto secondo i criteri di cui al Verbale di riunione IV
Sezione Civile del 15.09.2016, con obbligo di rimborso a favore del genitore che le abbia anticipate entro il giorno 10 del mese successivo.
- nulla riconoscere a favore della SI.ra a titolo di assegno divorziale, Controparte_1 non avendone diritto, né sussistendone i presupposti per i motivi già esposti negli atti difensivi.
- porre integralmente a carico di parte resistente le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, con conseguente onere di rimborso a favore del ricorrente della somma di € 1.950,00 dal medesimo sostenuta pro quota, oltre al rimborso dei compensi corrisposti al proprio consulente di parte, Dott.ssa ammontanti a Persona_2
3.004,00 euro, come da decreto di liquidazione a favore del Ctu e comprovanti allegati
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 - Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, da porre a carico di parte resistente.”
Conclusioni di parte resistente: “Voglia il Tribunale Civile di Genova, respinta ogni diversa domanda, conclusione ed eccezione e previe le declaratorie meglio viste e ritenute,
1) pronunciare, ricorrendone i presupposti, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato inter partes e disporre la trascrizione dell'emananda sentenza;
Per_
2) affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso la madre e la di lei casa sita in Genova Via G.B. Monti civico 21 int. 123, e con mantenimento altresì della residenza anagrafica della minore presso l'abitazione materna;
3) recepire l'accordo assunto all'udienza dell'11.12.2024 dalle parti in punto visita e frequentazione padre - figlia, che avrà questo regime:
- il padre vedrà e terrà con sé la bambina tutti i martedì del mese dall'uscita da scuola fino al mercoledì mattina con accompagnamento a scuola;
il padre verrà e terrà con sé la bambina a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola;
− il padre verrà e terrà con sé la bambina un mercoledì al mese, dall'uscita dall'attività sportiva sino al giovedì mattina, in una delle due settimane in cui il fine settimana è di competenza della madre;
− il padre verrà e terrà con sé la bambina un venerdì al mese, nell'altro fine settimana di competenza della madre, prendendola da scuola e riportandola alla madre entro
l'ora di cena del venerdì sera;
− Ove la madre proponga di portare la minore fuori Genova nei suoi venerdì il padre non la terrà quel venerdì senza recupero. La madre avviserà il padre almeno la settimana prima che intende portare la figlia fuori città
Dalla fine della scuola all'inizio dell'anno scolastico successivo i genitori terranno la minore una settimana a testa. Nel mese di luglio ed agosto le parti terranno la minore
15 giorni anche non consecutivi per le ferie concordate, dando atto, in ossequio a quanto acclarato in sede di Ctu e non contestato dalle parti (pg 26 Ctu dott.ssa
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 , che “la signora ha bisogno per esigenze lavorative di 15 giorni di CP_2 CP_1 ferie di seguito, lasciando a lei la scelta del periodo che dipende dalla programmazione del datore di lavoro, essendo lei una lavoratrice dipendente mentre il signor Pt_1 preferisce che le due settimane siano separate.”.
− le festività natalizie e quelle di Pasqua saranno divise a metà tra i genitori, alternando i periodi anno per anno, come anche le feste di calendario, con un piano di reciprocità, come avviene da tempo.
− Si chiede, quanto alle ferie estive, che la programmazione e la reciproca comunicazione avvenga entro e non oltre il giorno 31 maggio di ciascun anno;
4) previa pronuncia dell'attribuzione alla sig.ra del diritto a percepire Controparte_1 il 100% dell'assegno unico universale INPS quale genitore collocatario in via Per_ prevalente della figlia minore - in ossequio alla recentissima ordinanza della
Corte di Cassazione 22 febbraio 2025 n. 4672 – disporre, il tutto con effetto dalla domanda, a carico del sig. l'obbligo di pagamento a favore della Parte_1 convenuta sig.ra di un assegno di contributo al mantenimento di euro Controparte_1
Per_ 700,00, mensili per la figlia minore , da versare entro e non oltre il giorno 05 di ogni mese, mediante bonifico bancario, con rivalutazione annuale Istat;
5) nell'ipotesi in cui il Tribunale dovesse disporre che l'assegno unico universale INPS debba essere, invece, diviso al 50% tra i genitori, porre comunque a carico del sig.
con effetto dalla domanda, l'obbligo di pagamento a favore della Parte_1 convenuta sig.ra di un assegno di contributo al mantenimento di euro Controparte_1
Per_ 750,00, mensili per la figlia minore , da versare entro e non oltre il giorno 05 di ogni mese, mediante bonifico bancario, con rivalutazione annuale Istat;
6) in via di ulteriore subordine, considerate le condizioni di disparità economica, i maggiori redditi del sig le sue condizioni patrimoniali maggiormente favorevoli rispetto a quelli Pt_1 della convenuta, e tutti i fattori migliorativi nella posizione del ricorrente e quelli peggiorativi nella posizione della convenuta, le aumentate esigenze connesse alla Per_ crescita della figlia , la maggiore permanenza della minore presso la casa materna
e considerato che l'importo attuale rivalutato dell'assegno per la figlia ammonta ad euro 581,57, porre comunque a carico del sig. con effetto dalla domanda, Parte_1
l'obbligo di pagamento a favore della convenuta sig.ra di un assegno di Controparte_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 Per_ contributo al mantenimento di (almeno) euro 650,00, mensili per la figlia minore , da versare entro e non oltre il giorno 05 di ogni mese, mediante bonifico bancario, con rivalutazione annuale Istat;
7) porre a cario dei genitori l'obbligo di compartecipazione delle spese straordinarie Per_ per la figlia minore , ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire nella misura del 70% ed a carico della madre l'obbligo di contribuire nella misura del 30%; in subordine si chiede la compartecipazione del padre al 60% e della madre al 40%, in ogni caso con obbligo di rimborso a carico del padre entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui la madre effettuerà la spesa anche per conto del marito con bonifico dedicato, richiamando per il contenuto e tipologia delle spese straordinarie quanto indicato nel verbale della riunione del 16 settembre 2016 predisposto dal
Tribunale di Genova Sezione Famiglia, ai cui contenuti, per relationem, si fa espresso richiamo e riferimento;
8) Disporre a carico del sig. per le ragioni di cui in atti, l'obbligo di Parte_1 corrispondere alla sig.ra , dalla domanda, un assegno di divorzio pari Controparte_1 ad euro 250,00 mensili, o in subordine di importo pari ad euro 150,00, da pagare entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario, rivalutabile Istat annualmente.
9) Rigettare le domande avversarie non compatibili con quelle della convenuta;
10) condannare comunque controparte a pagare alla convenuta le spese di lite e competenze di avvocato oltre il 15% delle spese generali ed il 4% Cpa, ponendo a carico del sig le spese di Ctu e Ctp, condannandolo conseguentemente a Parte_1 rimborsare alla sig.ra l'importo di euro 1.950,00 pagati quale quota Controparte_1 parte spesa Ctu (all. A) e l'importo di euro 1.502,00 pagati quale spese di Ctp alla dott.ssa (all B)” Persona_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 25/11/2021 il SI. ha convenuto in giudizio la SI.ra Parte_1
al fine di sentire pronunciare la cessazione degli effetti civili del Controparte_1 matrimonio contratto in data 10/7/2010, in relazione al quale con decreto cron.
142/2020 del 16/1/2020 questo Tribunale ha omologato l'accordo di separazione
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 raggiunto dai coniugi nell'udienza in data 30/12/2019 (r.g. 9526/2019), che contemplava: i) l'affido condiviso della figlia minore nata il [...], ad Persona_4 entrambi i genitori con residenza anagrafica presso la casa materna in Genova, via
Monti n. 21/123, con tempi di frequentazione paritetici in base ad un calendario concordato;
ii) l'obbligo del SI. di corrispondere in favore della SI.ra Pt_1 CP_1 un contributo ordinario per il mantenimento della figlia, pari ad euro 500,00 mensili, ferma la ripartizione al 50% delle spese straordinarie;
iii) la dichiarazione dei coniugi di essere economicamente autosufficienti con conseguente reciproca rinuncia al mantenimento.
Inoltre, il SI. ha invocato una riduzione del contributo al mantenimento ordinario Pt_1 della figlia minore ad euro 400,00 mensili in ragione di una sopraggiunta situazione di crisi della Società presso la quale presta attività di lavoro dipendente.
Si è costituita in giudizio la SI.ra , la quale, per quanto attiene alle questioni CP_1 relative alla figlia minore, fermo l'affido condiviso e la collocazione presso di sé, ha invocato una diversa regolamentazione del calendario di visite, fermo il regime dell'alternanza quanto alle festività.
Ciò in quanto la minore avrebbe manifestato segni di disagio nel riprendere la calendarizzazione delle visite concordata in sede di separazione, a seguito della cessazione delle misure di distanziamento sociale adottate durante la crisi pandemica da
Covid-19 nel corso della quale aveva trascorso più tempo con la madre.
Ha inoltre domandato un incremento del contributo per il mantenimento ordinario della figlia, quantificato in euro 750,00 mensili, ovvero in subordine nella misura di euro
650,00 mensili, in ragione di un allegato peggioramento della propria situazione reddituale rispetto a quella sussistente all'epoca della separazione e di una situazione economico-reddituale del SI. rappresentata come florida;
infine, ha chiesto che Pt_1 venisse riconosciuto in proprio favore l'assegno divorzile, pari ad euro 250,00 mensili, in considerazione del sacrificio delle proprie aspettative di crescita professionale, in ragione della scelta, a partire dal 2014, del lavoro a tempo parziale, d'accordo con il marito, per far fronte alle esigenze della figlia.
A scioglimento della riserva assunta in esito all'udienza di comparizione delle parti in data 7/7/2022, con ordinanza in data 11/7/2022 il Presidente f.f. ha licenziato lo
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7 svolgimento di una c.t.u. psicodiagnostica volta ad accertare lo stato di benessere psico- fisico della minore, le capacità genitoriali delle parti e ad individuare il migliore assetto in punto di affidamento e collocazione.
La c.t.u. da ultimo nominata, dott.ssa ha depositato l'elaborato Per_5 Controparte_3 peritale in data 10/4/2023, nel quale: i) ha predisposto un programma di visite in virtù del quale, durante il periodo scolastico, la minore trascorre il 60% del tempo presso la madre ed il 40% del tempo presso il padre, mentre durante il periodo estivo e per le restanti vacanze è stato individuato il regime dell'alternanza paritetica;
ii) ha individuato interventi di sostegno della minore e dei genitori.
A scioglimento della riserva formulata in esito all'udienza del 18/5/2023 in cui è stato esperito invano il tentativo di conciliazione delle parti, con ordinanza in data 1/6/2023 il
Presidente f.f.: ha conferito vigore all'accordo raggiunto dalle parti in punto di collocazione e frequentazione paterna della minore nell'ambito delle operazioni peritali;
ii) ha invitato le parti a dare seguito agli interventi di sostegno individuati dalla c.t.u.;
iii) ha confermato la misura del mantenimento per la figlia minore concordato in sede di separazione;
(iv) ha escluso che vi fossero i presupposti per riconoscere un contributo in favore della SI.ra , stante la capacità lavorativa e l'autosufficienza economica CP_1 della stessa.
Nell'ulteriore corso del giudizio sono stati assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c. e sono stati esperiti infruttuosamente molteplici tentativi di conciliazione: sebbene le parti abbiano concordato il regime di frequentazione della figlia nell'udienza del 12/12/2024, non è stato possibile addivenire ad una soluzione conciliativa riguardo alle questioni economiche.
Infine, la causa è trasmigrata alla fase decisoria in esito all'udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi in data 12/3/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Preliminarmente alla disamina nel merito delle domande oggetto del presente giudizio, occorre esaminare le questioni processuali sollevate dalle parti.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 8 In primo luogo, parte ricorrente ha eccepito l'inammissibilità dell'atto prodotto da parte convenuta in data 9/4/2024 e delle produzioni documentali ad essa allegate.
A sua volta, parte convenuta ha eccepito l'inammissibilità degli atti depositati dal ricorrente rispettivamente in data 8/5/2024 ed in data 9/5/2024 e della documentazione prodotta in allegato a ciascuno di essi.
Entrambe le eccezioni sono fondate tenuto conto che i termini assegnati ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., nel tenore conseguente alle modifiche introdotte dalla legge n.
263/2005 (applicabile ratione temporis, in quanto l'attuale disciplina dell'art. 183 c.p.c., scaturente dalla novella di cui al d. lgs. 149/2022 ed al successivo d. lgs. n. 164/2024, trova applicazione alle controversie introdotte successivamente al 28 febbraio 2023) sono testualmente definiti perentori.
La giurisprudenza ha chiarito che “la memoria istruttoria prevista dall'art. 183, co. 6,
c.p.c., è soggetta a termini rigorosi, e la produzione documentale deve avvenire entro il deposito della seconda memoria. La mancata rimessione in termini da parte del giudice non consente la produzione di nuovi documenti o l'articolazione di nuove prove oltre il termine stabilito” (Cass. n. 12614/2025).
La giurisprudenza ha ulteriormente precisato che la violazione del regime delle preclusioni istruttorie stabilite dal codice di rito per il giudizio di primo grado può e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice di prime cure (Cass. n. 21529/2021).
Ne consegue che gli atti e gli allegati documenti prodotti dalle parti per la prima volta posteriormente alla maturazione delle preclusioni di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. - senza avere preliminarmente chiesto ed ottenuto una apposita rimessione in termini - sono tardivi, in quanto trattasi di attività processuale svolta allorquando era ormai maturata la decadenza dal potere di compiere tale attività processuale.
In secondo luogo, deve rilevarsi l'inammissibilità dell'atto depositato dal SI. Pt_1 nella fase presidenziale in data 16/5/2022, trattandosi in sostanza di una memoria non autorizzata;
risulta, del pari, inammissibile la documentazione allegata a detto atto, nonché la documentazione dal medesimo prodotta in data 7/7/2022, limitatamente ai documenti ulteriori rispetto a quelli strettamente reddituali, il cui deposito era stato autorizzato con il decreto di fissazione dell'udienza depositato in data 7/12/2021.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 9 In terzo luogo, il Collegio conferma la valutazione, espressa nell'ordinanza emessa in data 8/1/2025, di decidibilità della causa in base alla documentazione prodotta, senza che sia necessario dare corso all'istruttoria orale invocata dalle parti.
2. - Ciò premesso, il Collegio deve esaminare nel merito le domande formulate dalle parti.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Entrambi i coniugi hanno chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Dalla documentazione prodotta emerge che:
- le parti hanno contratto matrimonio in data 10/7/2010 in Genova e l'atto di matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al n.
471 Parte I S. Vol. Anno 2010 Uff. 1, così come risulta dal certificato di matrimonio acquisito agli atti;
- i coniugi sono separati consensualmente come da verbale in data 30/12/2019, omologato dal Tribunale di Genova con decreto cron. 142/2020 in data 16/1/2020 e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione.
Pertanto, sussistono i presupposti di cui agli artt. 1 e 3, n. 2, lett. b), della Legge n.
898/1970, come modificati dalla Legge n. 55/2015, per l'accoglimento della domanda in punto status e la conseguente pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Sul regime di affidamento, collocazione e visita della figlia minore
Dall'unione delle parti è nata una figlia, in data 30/7/2012. Persona_4
In sede di separazione consensuale le parti hanno convenuto il regime di affidamento condiviso della minore con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la casa materna in Genova, via Monti n. 21/123 ed un regime di frequentazione sostanzialmente paritetico.
Nella fase presidenziale del presente giudizio è stato disposto lo svolgimento di una consulenza tecnica di ufficio al fine di fare luce sulle effettive condizioni psico-fisiche della minore e sulle capacità genitoriali delle parti, in considerazione della contrapposta rappresentazione delle stesse circa le complessive condizioni della medesima minore, nonché al fine di individuare il migliore assetto in punto di affidamento e collocazione.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 10 L'elaborato peritale acquisito in data 10/4/2023 ha evidenziato le seguenti risultanze.
Sulla situazione psicofisica della minore (p. 23-25): di anni dieci e mezzo Persona_4 presenta un'armoniosa crescita dal punto di vista somatico e capacità mentali adeguate, appropriate all'età e alla fase preadolescenziale che sta attraversando.
Dal punto di vista psichico, invece, dalla valutazione psicodiagnostica, correlata dall'esame della documentazione agli atti e delle relazioni pervenute dal contesto scolastico, emerge una condizione di disagio psichico, potenzialmente ingravescente in futuro. Per_ La sofferenza di è ascrivibile a molteplici cause:
1. la separazione estremamente conflittuale fra i genitori, che segue ad una relazione di coppia coniugale, con tratti di immaturità e di narcisismo, con tendenza di entrambi, i signori e ad essere prevalentemente autocentrati nelle decisioni, nelle Pt_1 CP_1 relazioni, negli interessi e a vedere poco i bisogni dell'altro. I signori si sono conosciuti da ragazzi e per molto tempo hanno continuato a vivere in una dimensione emotiva, individuale e di coppia, per certi aspetti ludica, pur lavorando entrambi in modo Per_ responsabile nel loro settore. Quando è arrivata hanno faticato un po' a diventare genitori, soprattutto il padre che, come uomo, non aveva vissuto la gravidanza, evento biologico e psicologico, calato nel corpo, che mette le donne, più facilmente, di fronte alla realtà della maternità. Per_
2. la difficoltà di crescita di per sue caratteristiche endogene, a contatto con il conflitto mai sopito e le difficoltà di comunicazione fra i genitori, sia a livello di coppia coniugale che anche a livello individuale per sentimenti irrisolti, aree cieche, oggetti intoccabili, che si sono riversati nella relazione genitoriale (sogni sportivi adolescenziali infranti, gelosie verso altri partner per il presunto tradimento, aggressività e violenze psicologiche e agite di vario tipo, rabbie conseguenti, angosce di morte per malattie gravi non riconosciute e non condivise da entrambi, depressione e Per_ lutti non elaborati). viene, ancor oggi, inondata da tutte queste proiezioni per lei tossiche, di cui i genitori sono scarsamente consapevoli, che creano in lei profonda solitudine, sensazione di non essere compresa, conflitto di lealtà, angosce, senso di colpa, tendenza a manipolare la realtà nel tentativo di controllarla, vissuti depressivi, e altri elementi più specifici legati alla sua individualità.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 11
3. la complessità delle relazioni amicali fra le famiglie di origine dei genitori, che prima della separazione si erano fuse in un'unica ideale grande famiglia, in cui tutti erano amici, e che dopo la separazione, vissuta come un evento traumatico, si sono defuse e allontanate con sofferenza e rottura di legami affettivi e sentimenti positivi reciproci fra i nonni e i nonni Questo movimento di allontanamento fra CP_1 Pt_1
i due gruppi familiari è stato doloroso e ha influenzato negativamente l'ambiente di Per_ crescita di .
4. lo stress prolungato legato al traumatismo cronico, causato prima dal lockdown da
Covid-19 con l'isolamento sociale e poi dai lunghi mesi di incertezza e precarietà per la pandemia, che ha esasperato gli animi di tutti, concomitante ai primi anni della separazione.
5. le imminenti trasformazioni fisiche e psichiche legate all'adolescenza che mettono in crisi, generalmente, la maggior parte delle strutture psichiche. Questo processo dinamico coinvolge molti aspetti ed in particolare l'identità e anche l'individuazione e la separazione rispetto alle figure genitoriali, processo importantissimo in adolescenza
e che in questo contesto di separazione acquisisce particolare pregnanza nell'incontro Per_ fra le caratteristiche personologiche di e le caratteristiche personologiche dei suoi genitori.”
Sulle capacità genitoriali delle parti (p. 25-26): “Per rispondere ai quesiti sulle capacità genitoriali la sottoscritta CTU, dal punto di vista metodologico, si è riferita ai criteri minimi relativi siglati nel Protocollo di Milano (Protocollo di Milano-Linee guida per la consulenza tecnica in materia di affidamento dei figli a seguito di separazione dei genitori, 2012). Bisogna fare una premessa perchè la genitorialità è qualcosa che si costruisce nel tempo e nella relazione che s'istaura progressivamente fra genitore e bambino, dal concepimento in poi, implica la capacità di saper interagire con il figlio, sintonizzandosi, con modalità protettive e rassicuranti, rispettando i suoi bisogni ed i suoi tempi, tentando di comprenderne gli stati mentali (funzione riflessiva) senza che il genitore si collochi allo stesso livello del figlio. Inoltre, la genitorialità si nutre anche della benefica esperienza che i due genitori, se esistenti, possano interagire in modo collaborativo a favore del figlio, sintonizzandosi sulle sue esigenze, indipendentemente dalla convivenza familiare.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 12 Per_ Questo complesso processo non sembra sia avvenuto completamente nel caso di che oltre a non aver goduto di un lungo periodo di serena convivenza con i genitori prima della separazione, non ha fatto esperienza di una fruttuosa collaborazione fra di loro dopo e presenta, quindi, difficoltà di elaborazione di quella che si definisce
“funzione triadica”, che è la capacità del genitore di far entrare il bambino nella relazione genitoriale integrata, per la quale è necessaria la disponibilità mentale di Per_ entrambi i genitori, non basta quella di un solo genitore, per quanto capace. è stata abituata ad una relazione duale: mamma/Sofia o papà /Sofia, con molta presenza dei nonni che hanno tentato di vicariare in qualche modo il terzo assente. Manca la Per_ relazione con mamma e papà che collaborano insieme, perché è scarsa la condivisione e la capacità del padre e della madre di rapportarsi adeguatamente nella gestione del ruolo genitoriale, anche se separati o divorziati.
Entrambi i signori e sono emotivamente coinvolti nella relazione con la Pt_1 CP_1 figlia ma il loro stile genitoriale presenta una certa povertà emotiva e concretezza, come emerge dai colloqui individuali, congiunti e dai disegni congiunti, rispetto, invece Per_ ai bisogni emotivi inespressi di .
Per quanto riguarda i criteri minimi, già citati, entrambi rispondono più che adeguatamente alla funzione di cura concreta e protezione in quanto organizzano la Per_ vita scolastica, le cure sanitarie, gli studi di e le vacanze. Rispondono in modo solo sufficiente con presenza di qualche difficoltà quindi, in relazione al criterio relativo alla funzione riflessiva ed empatico-affettiva con scarsa riflessione nel rapporto con Per_ l'altro e difficoltà a identificarsi nell'altro, cioè nell'identificarsi nei bisogni di . In questo contesto non vi è stato spazio sino ad oggi per l'accesso concreto e simbolico all'altro genitore, la bigenitorialità non è stata favorita né nel contesto paterno né materno per il prevalere del conflitto e delle particolarità personologiche dei signori
e (come sopra descritto). Pt_1 CP_1
Per_
preadolescente/adolescente avrebbe bisogno di più tempo di qualità per sé con i genitori e, quindi, più attenzione emotiva, più trasparenza e maggiore comprensione delle sue esigenze affettive, che non significa obbedire ai suoi capricci o assecondarla Per_ sempre. non riesce probabilmente a comunicare queste esigenze se non attraverso messaggi contraddittori.”
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 13 L'ausiliare ha rilevato che il regime idoneo “a garantire le esigenze di una serena ed equilibrata crescita psicofisica della minore è quello in corso, cioè l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori con la collocazione attuale, come da loro convenuto, in questo ultimo periodo e ulteriormente rivisto nel corso dei colloqui congiunti della
CTU” (p. 26).
In questo quadro, il Tribunale ritiene di confermare l'affido condiviso ad entrambi i genitori, come concordemente chiesto dai medesimi, con collocazione abitativa e residenza anagrafica della minore presso la madre in Genova, Via Monti n. 21/123.
Come noto, ai sensi dell'art. 337-quater c.c. l'affido dei figli ad un solo genitore può essere disposto qualora l'affido all'altro genitore sia contrario all'interesse dei minori, ossia nelle ipotesi in cui il genitore assuma comportamenti pregiudizievoli per la cura e l'educazione della prole oppure laddove, per ragioni oggettive o soggettive, presenti carenze o incapacità ad occuparsene.
Nella vicenda in esame, non sono emerse circostanze di gravità tale da imporre una deroga al principio di piena bigenitorialità.
Per quanto concerne il regime di frequentazione paterna, il Tribunale ritiene di poter recepire il seguente calendario concordato dai genitori nell'udienza del 11/12/2024, come concordemente richiesto dai medesimi: “Il padre vedrà e terrà con se la bambina tutti i martedì del mese dall'uscita da scuola fino al mercoledì mattina con accompagnamento a scuola.
Il padre vedrà e terrà con se la bambina a weekend alternati dal venerdì dall'uscita da scuola fino al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola.
Il padre vedrà e terrà con se la bambina un mercoledì al mese, dall'uscita dall'attività sportiva fino al giovedì mattina, in una delle due settimane in cui il weekend è di competenza della madre.
Il padre vedrà e terrà con sé la bambina un venerdì al mese, nell'altro weekend di competenza della madre, prendendola da scuola, e riportandola dalla madre entro l'ora di cena del venerdì sera.
Ove la madre proponga di portare la minore fuori di Genova nei suoi venerdì il padre non la terrà quel venerdì senza recupero. La madre avviserà il padre almeno la settimana prima che intende portare la figlia fuori città.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 14 Dalla fine della scuola all'inizio dell'anno scolastico successivo i genitori terranno la minore una settimana a testa. Nel mese di luglio ed agosto le parti terranno la minore
15 giorni anche non consecutivi per le ferie concordate.
Le festività natalizie e quelle di Pasqua saranno divise a metà tra i genitori alternando i periodi anno per anno.”
Si precisa che il regime concordato per le festività natalizie e per quelle pasquali si applica anche per le altre festività, come concordemente richiesto dalle parti.
Si precisa, inoltre, che riguardo alle ferie estive, ciascun genitore avrà cura di comunicare all'altro, entro la fine del mese di maggio, il periodo che intende trascorrere con la figlia, in modo che sia raggiunta una organizzazione concordata che tenga conto delle esigenze di entrambi e della minore;
inoltre, ciascun genitore renderà noto all'altro il luogo nel quale intende trascorrere con la figlia tale periodo di ferie.
Posto quanto precede, avuto riguardo a taluni profili di criticità a carico delle figure genitoriali, evidenziati nella perizia, risultano attuali, nel superiore interesse della minore, gli interventi di sostegno indicati dall'ausiliare, che l'ordinanza presidenziale aveva auspicato fossero seguiti.
In particolare, si confida che i genitori:
- effettuino “una Psicoterapia delle funzioni genitoriali per almeno 12 mesi, in modo da sintonizzarsi verso la figlia in modo più empatico e responsivo”;
- “si sottopongano ad un intervento di Coordinazione genitoriale, in modo da riuscire a riprendere il contatto con i bisogni della figlia in un'ottica condivisa e rispettosa della presenza dell'altro genitore”;
- propongano a di effettuare “una nuova valutazione psicodiagnostica fra otto o Per_1 nove mesi per verificare le sue condizioni in progress ed eventualmente iniziare una psicoterapia”.
Sul mantenimento della figlia minore
Per quanto concerne il mantenimento della figlia minore, come è noto la relativa quantificazione ha natura prevalentemente equitativa ed ha come unico parametro di valutazione quello di “adeguatezza”, secondo cui tale contributo va determinato non solo proporzionalmente alle capacità economiche del genitore tenuto al mantenimento, ma anche alle esigenze dei figli che si devono mantenere anche in ragione dell'età, del
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 15 tenore di vita dei figli in costanza di convivenza dei genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e, non ultimo, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
ciò in applicazione dei principi generali da sempre applicati in materia e sanciti ora in particolare dall'art. 337-ter, comma 4, c.c.
Nel caso di specie, in virtù del regime di frequentazione concordato dalle parti e recepito da questo Tribunale, risulta una prevalente collocazione abitativa della minore presso la madre nel periodo coincidente con l'anno scolastico ed un regime sostanzialmente paritetico nel periodo estivo nonché rispetto alle festività civili e religiose.
Orbene, considerato che in sede di separazione, nell'ambito della quale era stato previsto un regime di frequentazione paritetico, le parti avevano convenuto che il SI. corrispondesse in favore della madre un contributo per il mantenimento Parte_1 ordinario della figlia, una tale soluzione si impone a fortiori in virtù dell'attuale regime, avuto riguardo al maggiore periodo trascorso dalla minore con la madre nel periodo scolastico: sussistono, dunque, i presupposti per porre a carico del SI. un Parte_1 contributo per il mantenimento della figlia.
In ordine alla quantificazione, occorre avere riguardo alle condizioni economico- patrimoniali dei genitori ed alla circostanza che il SI. provvede al mantenimento Pt_1 diretto della figlia nei periodi che trascorre con lei.
Tanto premesso, il SI. Parte_1
- nel periodo di imposta 2023 ha conseguito un reddito imponibile pari ad euro
57.876,00, pari ad un netto annuale di circa 40.732,00 e ad un netto mensile di circa euro 3394,331 (mod. P.F. 2024, prodotto in data 10/12/2024);
- nel periodo di imposta 2022 ha conseguito un reddito imponibile pari ad euro
57.345,00, pari ad un netto annuale di circa euro 40.503,00 e ad un netto mensile di circa euro 3375,252 (mod. P.F. 2023, prodotto in data 2/10/2023);
- nel periodo di imposta 2021 ha conseguito un reddito da lavoro dipendente pari ad euro 50.053,84, pari ad un netto annuale di circa euro 35.117,17 (50.053,84 – 14.936,67
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 16 imp. netta, C.U. 2022, prodotta in data 13/5/2025) e ad un netto mensile di circa
2.926,43.
Ne consegue che il reddito netto medio mensile nel triennio è di circa 3.232,003.
Il SI. risulta, inoltre, titolare di una quota di partecipazione al capitale sociale Pt_1 della Società Genovarent s.r.l., nella misura del 5,5%, e riveste la carica di Consigliere di amministrazione.
Ad avviso di parte convenuta, ai fini dell'accertamento della effettiva capacità reddituale del ricorrente assumerebbero rilievo gli utili conseguiti dalla Società e non distribuiti.
Il rilievo non è condivisibile in quanto il diritto individuale del singolo a conseguire l'utile di bilancio sorge soltanto se e nella misura in cui la delibera assembleare di approvazione del bilancio ne disponga l'erogazione ai soci, mentre, prima di tale momento, vi è una semplice aspettativa, potendo l'assemblea impiegare diversamente gli utili o rinviarne la distribuzione nell'interesse della società (in termini, Trib. Milano, sez. spec. in materia di imprese, 21/6/2021 n. 5326).
Invero, il diritto a percepire gli utili si configura come una sorta di fattispecie a formazione progressiva, nella quale all'astratto diritto individuale del socio alla ripartizione proporzionale degli utili non necessariamente corrisponde un attuale diritto alla relativa distribuzione periodica, nel corso della vita della società.
Ne consegue che tali cespiti, costituendo, dal punto di vista del diritto commerciale, una semplice aspettativa, possono essere presi in considerazione, nell'ambito del processo di famiglia, soltanto se e nella misura in cui la maggioranza assembleare ne disponga effettivamente l'erogazione, in luogo di un diverso possibile impiego, nell'interesse della società e dei suoi creditori.
Gli argomenti sin qui sviluppati non si pongono in contrasto con il precedente costituito da Cass. n. 6103/2022 che, ai fini dell'accertamento dei redditi di un coniuge in funzione della determinazione dell'assegno di mantenimento spettante all'altro coniuge, ha affermato che rilevano anche gli utili non distribuiti dalla società di cui il primo è socio unico: è dirimente osservare che tale principio è stato esplicitamente affermato
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 17 con esclusivo riferimento alla peculiare ipotesi in cui il coniuge sia socio unico di società.
Nel caso di specie, invece, la compagine sociale è composta da una pluralità di soci
(quattro), sia pure legati da vincoli familiari, ed il SI. è titolare di una Parte_1 quota sociale di minoranza, inidonea, in quanto tale, a configurare in capo al medesimo un ruolo di dominus rispetto alle decisioni di maggior rilievo per la vita sociale.
Posto quanto precede e per quanto attiene alle spese, il SI. sostiene le rate Pt_1 mensili relative al mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione di cui è proprietario, sita in Genova, via dei Narcisi, ove risiede, pari ad euro 774,33 (doc. 28 prodotto con la memoria depositata in data 2/10/2023), nonché le spese di amministrazione condominiale ordinaria pari, nell'anno 2023, ad euro 2.149,02 (euro 179,08 al mese, doc. 29 memoria depositata in data 2/10/2023), oltre alle spese per le utenze domestiche. Rispetto a queste ultime il ricorrente non ha offerto una puntuale prova documentale del loro ammontare: può presumersi in via indiziaria che esse siano mediamente pari, nel complesso, ad euro 150,00 al mese.
Parte convenuta ha dedotto che rispetto alle spese domestiche il ricorrente può fruire di una compartecipazione della SI.ra convivente del medesimo. Persona_6
Tale circostanza è stata allegata dalla convenuta sin dalla comparsa depositata nella fase presidenziale in data 21/4/2022, a corredo della quale ha prodotto la foto di un citofono nel quale è indicato sia il cognome del ricorrente sia il cognome di quest'ultima.
Inoltre, in sede di interrogatorio libero, svoltosi nell'udienza del 24/10/2024, il ricorrente ha confermato la convivenza, salvo precisare che “attualmente spesso non sta da me perché va dai suoi genitori”. Da tale dichiarazione è desumibile un argomento di prova ex art. 116, comma 2, c.p.c. a sostegno della convivenza.
Può, altresì, presumersi in via indiziaria ex art. 2729 c.c. che quest'ultima contribuisca, almeno in parte, a far fronte, quantomeno, alle utenze domestiche, in quanto titolare di un proprio reddito, come allegato da parte convenuta nella propria memoria in data
24/10/2023 e non specificamente contestato dal ricorrente, il quale ha osservato, nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., che un eventuale contributo in tal senso da parte della SI.ra non sarebbe rilevante in quanto la presenza di Per_6 quest'ultima dell'abitazione darebbe luogo a maggiori consumi e dunque a maggiori
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 18 esborsi. Tale argomento non coglie nel segno posto che qualsiasi contributo della convivente rispetto alle utenze domestiche elide la relativa spesa che altrimenti graverebbe per il ricorrente.
Avuto riguardo ad una spesa media mensile di euro 150,00, può presumersi che il contributo della convivente si attesti attorno alla somma mensile media di euro 50,00.
Nell'ambito delle spese da tenere in considerazione ai fini della ricostruzione della situazione economico-patrimoniale del ricorrente non rientrano le somme che egli dovrebbe asseritamente restituire ai propri genitori a fronte della pretesa erogazione di un mutuo.
Ciò in quanto non si ritiene compiutamente raggiunta la prova in ordine alla sussistenza di un tale obbligo di restituzione, da parte del ricorrente, di una somma asseritamente ricevuta a titolo di mutuo dai propri genitori.
Al riguardo si osserva che dal documento 41) prodotto dal ricorrente con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. emerge che il bonifico effettuato dalla SI.ra Pt_2
in data 29/3/2021, pari ad euro 101.000,00 non reca alcuna causale leggibile, per
[...] cui non vi è prova che tale pagamento costituisca espressione della concessione di detta somma a titolo di mutuo.
Quanto ai versamenti successivi, essi recano nella causale il riferimento all'acquisto casa (bonifico del 2/11/2021), a spese di ristrutturazione (bonifico del 27/12/2021),
“Prestito per lavori casa” (bonifico del 11/2/2022), “Prestito per spese casa” (bonifico del 11/4/2022). Dunque, solo i bonifici effettuati lite pendente (nelle date del 11/2/2022
e del 11/4/2022) sono apparentemente riconducibili ad un mutuo.
Peraltro, la somma degli indicati versamenti recanti una causale riconducibile ad un mutuo (20.000+10.000=30.000) risulta sensibilmente diversa da quella (149.000) che i
SI.ri e hanno dichiarato di avere concesso al ricorrente con Parte_2 Persona_7 la scrittura, apparentemente formata in corso di causa, prodotta da quest'ultimo quale documento 54) con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.
Rileva, inoltre, il contegno serbato dal ricorrente in sede di udienza presidenziale del
7/7/2022, il quale ha dichiarato di non ricordare l'ammontare della somma asseritamente ricevuta a mutuo dai propri genitori.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 19 In questo quadro, il documento prodotto dal ricorrente sub 32) con la memoria prodotta in data 2/10/2023, attestante l'esecuzione di bonifici mensili da parte del medesimo in favore dei propri genitori nel periodo maggio 2022 - settembre 2023, non risulta univocamente denotativo del rapporto di mutuo dedotto in giudizio, atteso che la causale indicata in ciascun bonifico è stata formata ad unilaterale iniziativa dello stesso ricorrente.
Peraltro, non risulta condivisibile la tesi sostenuta dalla resistente secondo cui le somme ricevute dal ricorrente dai propri genitori configurerebbero reddito per il medesimo.
Al riguardo trova applicazione il principio per cui ai fini dell'accertamento delle risorse economiche dell'obbligato, occorre tener conto di ogni tipo di reddito disponibile, ivi compreso quello derivante da erogazioni effettuate da parte dei familiari, a condizione che tali erogazioni siano caratterizzate da regolarità e continuità tali da influire in maniera stabile e certa sul tenore di vita dell'interessato (v., in parte motiva, Cass. n.
1129/2022). Nel caso di specie le elargizioni provenienti dai genitori del ricorrente non presentano tali caratteri, risultando piuttosto occasionali e circoscritte ad un breve lasso temporale.
In definitiva, sottraendo dal reddito medio netto mensile come sopra determinato (euro
3.232,00), le spese mensili gravanti sul SI. (euro 774,33 a titolo di rata Pt_1 restituzione mutuo;
179,08 a titolo di spese condominiali;
100,00 a titolo di utenze domestiche), discende che il medesimo dispone di un importo netto mensile medio di circa 2.178,59.
La SI.ra : CP_1
- nel periodo di imposta 2023, ha conseguito un reddito netto di euro 17.796,00 (mod.
730/2024, prodotto in data 10/12/2024), pari ad un netto mensile di circa euro
1.483,004;
- nel periodo di imposta 2022, ha conseguito un reddito netto di euro 16.216,05
[17.279,89 (reddito da lavoro dipendente) – 1063,94 (imposta netta) = 16.215,95; C.U.
2023, prodotta in data 24/10/2023], pari ad un netto mensile di circa 1.351,33
(16.215,95:12);
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 20 - nel periodo di imposta 2021, ha conseguito un reddito netto di euro 14.565,41
[16.546,17 (reddito da lavoro dipendente) – 1980,76 (imposta netta) = 14.565,41; C.U.
2022, prodotta in data 21/4/2022], pari ad un netto mensile di circa 1.213,78
(14.565,41:12).
Ne consegue che il reddito netto medio mensile nel triennio è di circa 1.349,375.
Non può ritenersi raggiunta la prova in ordine alla circostanza allegata dal ricorrente, secondo cui la SI.ra percepirebbe ulteriori entrate derivanti dalla vendita di CP_1 abiti usati della propria figlia.
Sul punto si osserva che a corredo di tale asserto il ricorrente ha prodotto unicamente fotografie della schermata di un telefono cellulare che ritraggono capi di abbigliamento in vendita in internet: da tale unico elemento non è possibile evincere né che si tratti di capi effettivamente posti in vendita dalla SI.ra , né che siano stati CP_1 effettivamente venduti né i ricavi eventualmente conseguiti.
La SI.ra è comproprietaria (titolare di una quota di 7/10 dell'intero), CP_1 unitamente alla propria madre SI.ra (titolare di una quota di Parte_3
3/10 dell'intero), di una abitazione sita in Genova, via Monti n. 23/123, ove risiede con la figlia minore (v. dichiarazione notarile prodotta sub doc. 12 in data 21/4/2022).
Quanto alle spese, risulta gravata da un obbligo di restituzione rateale in relazione ad un mutuo fondiario contratto con detto obbligo grava sulla sfera della CP_4 medesima in via esclusiva, in quanto dalla disamina dello stralcio del contratto di mutuo prodotto in giudizio (doc. 49 prodotto in data 14/1/2024) emerge che solo lei riveste la qualità di parte mutuataria, mentre la SI.ra è comparsa in atto Parte_3 in quanto co-datrice di ipoteca sul suddetto immobile.
Dalla disamina del dettaglio del piano di ammortamento (doc. 33 prodotto in data
24/10/2023) emerge che le rate mensili di ammortamento sono di importo variabile: in considerazione dell'evoluzione crescente dei relativi importi, risulta ragionevole considerare un esborso mensile medio di circa 520,00.
La SI.ra ha documentato di essere gravata dalle spese di amministrazione CP_1 ordinaria del condominio, nonché delle spese di gestione ordinaria del supercondominio dei civici 19 B, 21 e 23 di via Monti, che, nel periodo 1/10/2022 – 30/9/2023, sono state
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 21 rispettivamente pari ad euro 1917,00 e 4802,81, corrispondenti una media mensile di euro 559,98 (1917+4802,81:12) (doc. 52 prodotto in data 14/1/2024).
Trattandosi di obbligazioni gravanti sull'immobile in comproprietà tra le SI.re e , sebbene nei rapporti esterni con il condominio le stesse sono CP_1 Parte_3 obbligate in solido (ex multis, Cass. n. 20971/2025), nei rapporti interni il debito si riparte in base alle rispettive quote di comproprietà.
Pertanto, in ultima analisi il peso economico mensile degli oneri condominiali gravanti sulla SI.ra è 7/10 di euro 559,98, pari all'incirca ad euro 391,30, mentre la CP_1 restante quota di 3/10 grava sulla SI.ra . Parte_3
Rilevano, inoltre, le spese relative alle utenze domestiche che presuntivamente possono stimarsi in euro 150,00 mensili.
Invece, non possono prendersi in considerazione gli oneri condominiali straordinari, che parte convenuta ha allegato di dovere sostenere, in quanto spese non aventi carattere continuativo.
Pertanto, sottraendo dal reddito netto mensile medio come sopra determinato (euro
1.349,37), le spese mensili gravanti sul SI. (euro 520,00 a titolo di rata Pt_1 restituzione mutuo;
391,30 a titolo di spese condominiali;
150,00 a titolo di utenze domestiche), discende che alla medesima residua un importo netto mensile medio di circa 288,07.
Ricostruito nei termini che precedono il quadro reddituale delle pari, ai fini della determinazione del contributo per il mantenimento ordinario mensile della figlia minore occorre tenere in considerazione, altresì, come sopra accennato, il tempo che la stessa trascorre con ciascun genitore, e, ulteriormente, la crescita della stessa rispetto all'epoca della separazione (la cui omologa è intervenuta con decreto in data 16/1/2020), ciò in virtù del principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l'aumento delle esigenze economiche dei figli è notoriamente legato alla crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione (v., in motivazione, Cass. n. 25624/2025).
Per tali ragioni, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per porre a carico del
SI. un contributo mensile, per il mantenimento ordinario della figlia Parte_1 minore, di euro 650,00, oltre alla rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, da corrispondersi in favore della
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 22 SI.ra entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data di Controparte_1 deposito della presente sentenza.
In considerazione della disparità reddituale sussistente tra le parti, il Tribunale attribuisce per intero l'assegno unico e universale alla SI.ra , convivente Controparte_1 con la figlia per un periodo maggiore rispetto al SI. nell'arco annuale e che, Pt_1 dunque, provvede in via prevalente a soddisfare le principali e più immediate esigenze della stessa.
Le spese straordinarie, da individuarsi secondo il documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione IV del Tribunale di Genova del 15/09/2016, sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Sull'assegno divorzile richiesto dalla SI.ra CP_1
La SI.ra ha invocato in via riconvenzionale il riconoscimento in proprio CP_1 favore dell'assegno divorzile nella misura mensile di euro 250,00 ovvero in subordine di euro 150,00.
La pretesa prende le mosse dall'assunto secondo il quale, per far fronte alle esigenze familiari, la SI.ra ha optato per il lavoro, quale commessa in un negozio di CP_1 abbigliamento, a tempo parziale in luogo dell'impiego a tempo pieno fino a quel momento praticato;
in tal modo, ha rinunciato ai maggiori redditi che avrebbe conseguito se non avesse effettuato tale rinuncia.
Come noto, il punto di approdo in materia di assegno divorzile è stato raggiunto dalla
Suprema Corte, con la sentenza n. 18287/2018 delle Sezioni Unite, che ha decretato il superamento del tradizionale criterio del tenore di vita dei coniugi come parametro di determinazione dell'assegno divorzile e, al contempo, ha superato la consolidata giurisprudenza che aveva affermato la natura meramente assistenziale, nonché la c.d. concezione bifasica per la valutazione della domanda.
In particolare, con tale pronuncia la Corte ha stabilito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 23 parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono, pertanto, dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, l. n.
898/1970, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno (Cass., sez. I, n. 32398/2019).
Orbene, in punto di accertamento in ordine alla sussistenza del diritto all'assegno divorzile, risulta illuminante il percorso logico tracciato da Cass., sez. I, n. 16313/2025, con argomentazioni che riposano nella consolidata giurisprudenza stratificatasi in materia:
“[…] Ne consegue che l'unico denominatore comune e condicio sine qua non nell'esame del diritto all'assegno di divorzio, deve rinvenirsi nella precondizione dello squilibrio economico-patrimoniale e reddituale, conseguente allo scioglimento del vincolo. In caso di sostanziale parità o di squilibrio di entità modesta non si procede alla fase successiva di verifica dell'applicabilità dei criteri elaborati dalle S. U..
Nell'ipotesi contraria, della emersione di una condizione di squilibrio, conseguente allo scioglimento del vincolo per il coniuge richiedente, occorre verificare se questa nuova condizione può essere eziologicamente conseguente alle modalità di conduzione della vita familiare, alla ripartizione dei ruoli e, in particolare, all'impegno di cura della famiglia e dei figli in misura prevalente od esclusiva a carico di uno coniuge. Ove sia accertato, anche mediante presunzioni (Cass. 35434 del 2023) che l'implementazione del patrimonio familiare sia avvenuta per l'impegno professionale prevalente od esclusivo di uno dei coniugi e che, allo scioglimento del vincolo, ciò abbia quanto meno concorso a determinare la condizione di squilibrio economico patrimoniale accertata, in favore di uno di essi, deve ritenersi che la liberazione almeno prevalente dagli impegni domestico-familiari, ha consentito o favorito la costruzione di più solide basi professionali e reddituali grazie alle quali si e implementato il patrimonio familiare e/o quello personale del coniuge con maggiore solidità economica patrimoniale e reddituale. […]”
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 24 Dunque, la situazione di squilibrio economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo costituisce l'antecedente logico necessario del diritto all'assegno divorzile;
solo ove emerga una tale situazione occorre accertarne le cause ed in particolare se esse siano riconducibili alle modalità di conduzione della vita familiare, alla ripartizione dei ruoli ed all'impegno di cura della famiglia e dei figli in misura prevalente od esclusiva a carico di uno coniuge. Qualora detto squilibrio, pur sussistente, non discenda dalle anzidette ragioni, viene in rilievo la funzione assistenziale dell'assegno divorzile.
Nella vicenda in esame, sulla scorta della ricostruzione della capacità reddituale delle parti svolta in precedenza, l'assegno divorzile non può essere riconosciuto alla resistente in funzione assistenziale, tenuto conto del reddito congruo di cui dispone e della disponibilità dell'abitazione di cui è comproprietaria.
E', peraltro, emerso che il SI. possa fare affidamento su un reddito netto Parte_1 mensile sensibilmente superiore rispetto a quello disponibile per la SI.ra
[...]
. CP_1
Sull'attuale situazione delle parti ha in parte inciso la scelta, effettuata dalla resistente, di passare da un impiego a tempo pieno ad uno a tempo parziale, in quanto ciò ha obiettivamente comportato la rinuncia a maggiori prospettive di guadagno, le quali avrebbero potuto, sia pure parzialmente, attenuare il rilevato divario reddituale.
Dagli atti di causa emerge che tale scelta è maturata successivamente alla nascita della figlia, allorquando la resistente ha ripreso l'attività lavorativa nel mese di novembre
2014 a seguito di un periodo di disoccupazione: tale circostanza, allegata dalla medesima resistente nel proprio scritto difensivo iniziale depositato nella fase presidenziale e ribadita nei successivi atti di parte, non è stata specificamente contestata dal ricorrente.
Peraltro, nel corso del giudizio il ricorrente ha rilevato che tale scelta sarebbe frutto di una determinazione unilaterale della resistente, non correlata alle esigenze della famiglia.
Ad avviso del Tribunale tale allegazione si appalesa subvalente rispetto alle dichiarazioni rese dal medesimo SI. al consulente tecnico di ufficio nel corso Pt_1 delle operazioni peritali nel colloquio del 7/12/2022, come riportate nell'elaborato (p.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 25 6): “[…] Sua moglie è passata nel suo lavoro da tempo pieno a tempo parziale a 20 ore la settimana perchè aveva l'esaurimento e non riusciva a gestire il lavoro, la casa e la figlia, nonostante l'aiuto della colf e della suocera. Lui invece, ha sempre lavorato tutto il giorno nella sua ditta, oltre gli allenamenti di calcio serali, per i quali veniva pagato sino a circa 5 anni fa. Con il part time, a suo dire, sua moglie si occupava della bambina e si faceva i suoi giri in tranquillità per le sue commissioni (le unghie, le compere). […]”.
Trova, dunque, applicazione il principio a mente del quale “alle dichiarazioni a sé sfavorevoli rese dalla parte al CTU non può che attribuirsi la stessa valenza probatoria che è riconosciuta dall'art. 2735, comma 1, seconda parte, c.c. alle dichiarazioni confessorie stragiudiziali fatte al terzo, le quali non hanno efficacia di “piena prova”, ma possono concorrere, con le altre risultanze di causa, alla formazione del convincimento del giudice” (Cass. n. 24468/2020).
Tenuto conto, inoltre, che l'opzione per il tempo parziale ha trovato svolgimento successivamente alla nascita della figlia, allorquando la resistente ha ripreso l'attività lavorativa a seguito di un periodo di disoccupazione, ne discende che la prospettazione veicolata in giudizio da quest'ultima in ordine alla ragione di tale scelta (l'esigenza di accudire la figlia) risulta verosimile.
Si consideri, peraltro, che, pur avendo il ricorrente allegato che detta scelta non sarebbe correlata alle esigenze familiari, non ha tuttavia offerto alcun elemento, neppure a livello indiziario, idoneo a supportare detto asserto, che, in ultima analisi, risulta sfornito di ancoraggio alle risultanze di causa.
Quindi, le dichiarazioni rese dal SI. all'ausiliare nell'ambito delle operazioni Pt_1 peritali corroborano il convincimento, radicato nelle complessive emergenze di causa, in ordine alla riconducibilità della scelta della SI.ra , in ordine ad un minore CP_1 impegno lavorativo sul piano temporale, in funzione dell'assolvimento delle esigenze di accudimento della figlia minore.
Per tali ragioni sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile invocato dalla SI.ra in funzione essenzialmente perequativo-compensativa, CP_1 atteso che la rinuncia all'impiego a tempo pieno, con ciò che ne è conseguito sul piano
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 26 economico in punto di ridotte prospettive reddituali, è eziologicamente riconducibile all'impegno di cura della figlia, dalla stessa assunto in misura prevalente.
Sul piano della quantificazione, risulta congruo determinarne l'ammontare nell'importo mensile di euro 100,00, oltre alla rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, che il SI. è tenuto Parte_1
a corrispondere in favore della SI.ra entro il giorno 5 di ogni mese, con Controparte_1 decorrenza dalla data del passaggio in giudicato della statuizione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale ultimo proposito viene in rilievo il principio affermato, in parte motiva, da Cass. sez. un. n. 20494/2022, secondo cui la sentenza che attribuisce l'assegno divorzile ha natura di accertamento costitutivo, oltre che di condanna, con efficacia ex tunc dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale (salva l'ordinanza che disponga un assegno in via provvisoria ex art. 4, comma 8, l. n.
898/1970 oppure la decorrenza anticipata dalla data della domanda di divorzio sulla base dell'art. 4, comma 13, l. cit.).
Nel caso di specie, benché in sede di precisazione delle conclusioni parte resistente abbia invocato la decorrenza dell'assegno dalla data di deposito del ricorso, non sono emerse circostanze idonee a giustificare l'adozione di una siffatta determinazione.
Sulle spese di c.t.u. e di lite
Le spese di c.t.u., nella misura già liquidata con decreto del 24/42023, devono essere poste in via definitiva a carico solidale delle parti, essendo stata svolta nel comune interesse delle stesse.
La reciproca soccombenza delle parti sotto molteplici profili giustifica, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 10/7/2010 in Genova, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 27 al N. 471, P. I, Anno 2010, Uff. 1, tra nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...]; CP_1
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Genova di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238;
- dispone l'affidamento della figlia minore nata a [...] il [...], in Persona_4 via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente e residenza anagrafica della medesima presso l'abitazione della SI.ra , sita in Controparte_1
Genova, via Monti n. 21/123;
- dispone che la frequentazione paterna della figlia minore abbia luogo secondo il calendario concordato dai genitori nell'udienza del 11/12/2024, richiamato in parte motiva, con le precisazioni ivi esplicitate;
- invita entrambi i genitori: (i) ad effettuare “una Psicoterapia delle funzioni genitoriali per almeno 12 mesi, in modo da sintonizzarsi verso la figlia in modo più empatico e responsivo”; (ii) a sottoporsi “ad un intervento di Coordinazione genitoriale, in modo da riuscire a riprendere il contatto con i bisogni della figlia in un'ottica condivisa e rispettosa della presenza dell'altro genitore”; (iii) a proporre alla figlia minore di effettuare “una nuova valutazione psicodiagnostica fra otto o nove mesi per verificare le sue condizioni in progress ed eventualmente iniziare una psicoterapia”.
- pone a carico del SI. un contributo mensile, per il mantenimento Parte_1 ordinario della figlia minore, di euro 650,00, oltre alla rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, da corrispondersi in favore della SI.ra entro il giorno 5 di ogni mese, con Controparte_1 decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza;
- attribuisce, per intero, l'assegno unico e universale alla SI.ra ; Controparte_1
- pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie, da individuarsi secondo il documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione IV del Tribunale di Genova del 15/09/2016;
- dichiara tenuto il SI. a corrispondere, in favore della SI.ra Parte_1 [...]
, la somma mensile di euro 100,00 a titolo di assegno divorzile, entro il giorno CP_1
5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale ISTAT secondo l'indice dei prezzi al
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 28 consumo per le famiglie di operai e impiegati, con decorrenza dalla data del passaggio in giudicato della statuizione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- pone le spese di c.t.u., nella misura già liquidata con decreto del 24/4/2023, in via definitiva a carico solidale delle parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di legge.
Genova, 24/10/2025
Il Presidente estensore dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal M.O.T. dott. Alessandro Stefano Morgante
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 29 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 57.876,00 (reddito imponibile) – 15.418,00 (imposta netta) – 1109,00 (add. reg. irpef) – 617,00 (add. com. irpef) = 40.732,00: 12 = 3394,33. 2 57.345,00 (reddito imponibile) – 15.133,00 (imposta netta) – 1099,00 (add. reg. irpef) – 610,00 (add. com. irpef) = 40.503,00: 12 = 3375,25. 3 3394,33+3375,25+2926,43= 9.696,01:3=3232,00. 4 18.220,00 (reddito imponibile) – 242,00 (add. reg. irpef) – 182,00 (add. com. irpef) = 17.796,00: 12 = 1483,00. 5 1483,00+1351,33+1213,78=4088,11:3=1349,37.