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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/10/2025, n. 1973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1973 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, ha all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, in sostituzione dell'udienza del 07.10.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 4364/2023 del Ruolo Generale
TRA
, rappresentata e difesa, dagli avv. ti Roberto Capasso e Maria Parte_1
Passariello, come in atti
- ricorrente
-
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall' avv. Agostino Di Feo, CP_1
come in atti
- resistente-
Oggetto: pensione di vecchiaia anticipata
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.07.23, il ricorrente ha dedotto: l'istante, già invalida all'85%, in data 21/09/2022 presentava domanda amministrativa per ottenere la pensione di vecchiaia anticipata ai sensi del d.Lgs. n. 503/1992; in data 28/10/2022, veniva notificato provvedimento di reiezione con il quale veniva rigettata la domanda non essendo stata riconosciuta invalida in misura pari o superiore all'80%; contro tale provvedimento la ricorrente presentava, pertanto, ricorso al comitato in data CP_1
14/12/2022, senza ottenere alcun esito. Ciò premesso, ha agito in giudizio per sentire accertare il suo diritto alla pensione di vecchiaia anticipata, a decorrere dalla domanda amministrativa con condanna dell' al pagamento della prestazione, oltre interessi legali, con rifusione delle CP_1 spese del giudizio. Costituitosi il contraddittorio, l'istituto convenuto si è opposto alla domanda, evidenziando l'inammissibilità del ricorso e l'insussistenza del requisito sanitario. In subordine, ha rilevato che qualora fosse stato riconosciuto il requisito sanitario, la decorrenza del diritto sarebbe maturata solo dopo il dodicesimo mese, in base al disposto di cui all'art. 12, commi 1 e 2, del DL n. 78/2010, (differimento non inciso dall'abrogazione prevista dall'art. 24 del DL n. 201/2011 in relazione a diverse tipologie di pensione, ossia quelle disciplinate nei commi da 6 a 11 di tale norma, tra cui non rientra la pensione anticipata ai sensi dell'art. 1, comma 8, del D.Lgs. n. 503/1992). Previo mutamento del rito (v. verbale del 28.05.2024) è stata ammessa ed espletata consulenza medico legale;
sulla base della documentazione in atti, la causa è stata decisa.
Il ricorso è fondato nei termini che seguono. Le eccezioni preliminari sollevate dall' non appaiono pertinenti alla fattispecie CP_1 oggetto di giudizio e vanno disattese. Ciò posto, secondo quanto stabilito dagli artt. 1 e 2 del D.Lvo n. 503/92 per poter beneficiare della pensione di vecchiaia è necessario: aver compiuto l'età indicata nell'allegata tabella A, ridotta per coloro che sono invalidi in misura non inferiore all'80%; aver cessato il rapporto di lavoro;
che “siano trascorsi almeno 20 anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione …”. Nella specie, con riferimento al requisito sanitario, occorre rilevare che l'espletata CTU ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario a far data dal 01.03.23. La ricorrente è stata, invero, riconosciuta affetta dalle seguenti patologie: vasculopatia cerebrale cronica in pregressa ischemia cerebrale, cardiopatia ischemico-ipertensiva, sindrome fibromialgica, ipostenia emilato sx, gonartrosi, deficit deambulatorio, obesità, incontinenza urinaria, asma bronchiale con dispnea, sindrome disventilatoria di tipo reattivo, artrosi polidistrettuale con eccesso ponderale, insufficienza venosa cronica, cardiopatia valvolare, sindrome fosfolipidi autoimmunitaria, sindrome ansiosa-depressiva, insufficienza venosa cronica arti inferiori ecc…(come da documentazione medica). Il quadro patologico ha raggiunto in data 01.03.23 una percentuale di invalidità dell'80%. Il consulente ha considerato le infermità a carico della ricorrente e la loro influenza complessiva sulla capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle proprie attitudini e pertanto anche con riferimento all'attività svolta ed al titolo di studio. Il percorso argomentativo dell'ausiliario è convincente in quanto formula una valutazione in termini globali che, esaminando tutte le patologie, correttamente tiene conto delle attitudini specifiche del lavoratore, senza tuttavia andare di contrario avviso ai principi espressi a riguardo dalla Corte di legittimità (Cass. n. 9081.2013), secondo cui “...la normativa in tema di età pensionabile è stata genericamente disposta in favore di tutti i soggetti invalidi, anche se con capacità di lavoro e, quindi, di guadagno, perché l'unico requisito posto dalla legge riguarda, appunto, la misura dell'invalidità, che non deve essere inferiore all'80%.” In definitiva, le valutazioni del CTU sono scrupolose e coerenti con i dati documentali e pertanto pienamente condivisibili. La diagnosi clinica è stata formulata alla luce della raccolta anamnestica, in base alla documentazione sanitaria e per quanto emerso nel corso delle operazioni peritali e riscontrato all'esame obiettivo, venendo considerate tutte le infermità accertate.
Va, inoltre, osservato che non risulta specificamente contestata la sussistenza del requisito assicurativo e contributivo. Ciò posto, va considerato quanto affermato dalla Corte di legittimità in punto di decorrenza di tale trattamento. Invero, l'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122 ha disposto in via generale lo slittamento di 12 mesi per il conseguimento del diritto al trattamento di vecchiaia. La regola introdotta opera anche nei confronti di tutti gli assicurati che maturano il diritto alle diverse età previste dalle norme di riferimento, compresi i pensionati di vecchiaia anticipata. Difatti, la pensione anticipata in discorso è un normale trattamento di vecchiaia (che matura sulla base dei soliti requisiti contributivi) e costituisce la risultante di una semplice deroga all'applicazione di una norma generale concernente l'innalzamento della soglia dell'età pensionabile prima in vigore, nell'ipotesi in cui i beneficiari versino in uno stato di invalidità non inferiore all'80 %. La Suprema Corte ha chiarito che la regolamentazione della pensione di vecchiaia in oggetto comporta una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un'integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento. Lo stato di invalidità costituisce, dunque, solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 503/1992, ma non può comportare lo snaturamento della prestazione che rimane un trattamento diretto di vecchiaia (diretto a coprire i rischi derivanti dalla vecchiaia), ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità (diretti a coprire i rischi derivanti, appunto, dall'invalidità previsti dalla legge 222/1984). Pertanto, " In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre " previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif., nella I. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti". (cfr. Cass., sentenza n. 11750/2015; ord. n. 2382/2020; ord. 1931/2021). Anche di recente, i Giudici Supremi hanno affermato che : “ Per i soggetti indicati dall'art. 12, comma 1, lett. a, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010, il differimento dell'accesso alla pensione di vecchiaia non decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, ma dalla maturazione dei requisiti anagrafici, assicurativi e contributivi - oltre che sanitari, nella fattispecie regolata dall'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992 -; la predetta cessazione si configura come una condizione cui l'art. 1, comma 7, del citato d.lgs. subordina il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico in questione, purché sussistano gli altri requisiti previsti dagli artt. 1 e 2 del medesimo decreto e sia decorso anche il tempo di attesa (cd. "finestra") individuato dalla legge come ulteriore elemento costitutivo del diritto alla pensione” (Cass. ord. n. 24617del 14/08/2023). Per tali motivi, pertanto, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire la pensione di vecchiaia a decorrere dal 01.03.24. Le spese di giudizio sono compensate della metà in ragione della peculiarità della questione e della decorrenza del requisito sanitario in data successiva al deposito del ricorso;
per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, così provvede:
condanna l a corrispondere a parte ricorrente la pensione di vecchiaia a CP_1 decorrere dal 01.03.24; condanna l' al pagamento di metà delle spese di giudizio liquidate in CP_1 complessivi euro 700,00 e compensa per la restante parte le spese di lite.
In Torre Annunziata, il 07.10.25
ILGIUDICE dott.ssa Rosa Molè
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, ha all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, in sostituzione dell'udienza del 07.10.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 4364/2023 del Ruolo Generale
TRA
, rappresentata e difesa, dagli avv. ti Roberto Capasso e Maria Parte_1
Passariello, come in atti
- ricorrente
-
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall' avv. Agostino Di Feo, CP_1
come in atti
- resistente-
Oggetto: pensione di vecchiaia anticipata
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.07.23, il ricorrente ha dedotto: l'istante, già invalida all'85%, in data 21/09/2022 presentava domanda amministrativa per ottenere la pensione di vecchiaia anticipata ai sensi del d.Lgs. n. 503/1992; in data 28/10/2022, veniva notificato provvedimento di reiezione con il quale veniva rigettata la domanda non essendo stata riconosciuta invalida in misura pari o superiore all'80%; contro tale provvedimento la ricorrente presentava, pertanto, ricorso al comitato in data CP_1
14/12/2022, senza ottenere alcun esito. Ciò premesso, ha agito in giudizio per sentire accertare il suo diritto alla pensione di vecchiaia anticipata, a decorrere dalla domanda amministrativa con condanna dell' al pagamento della prestazione, oltre interessi legali, con rifusione delle CP_1 spese del giudizio. Costituitosi il contraddittorio, l'istituto convenuto si è opposto alla domanda, evidenziando l'inammissibilità del ricorso e l'insussistenza del requisito sanitario. In subordine, ha rilevato che qualora fosse stato riconosciuto il requisito sanitario, la decorrenza del diritto sarebbe maturata solo dopo il dodicesimo mese, in base al disposto di cui all'art. 12, commi 1 e 2, del DL n. 78/2010, (differimento non inciso dall'abrogazione prevista dall'art. 24 del DL n. 201/2011 in relazione a diverse tipologie di pensione, ossia quelle disciplinate nei commi da 6 a 11 di tale norma, tra cui non rientra la pensione anticipata ai sensi dell'art. 1, comma 8, del D.Lgs. n. 503/1992). Previo mutamento del rito (v. verbale del 28.05.2024) è stata ammessa ed espletata consulenza medico legale;
sulla base della documentazione in atti, la causa è stata decisa.
Il ricorso è fondato nei termini che seguono. Le eccezioni preliminari sollevate dall' non appaiono pertinenti alla fattispecie CP_1 oggetto di giudizio e vanno disattese. Ciò posto, secondo quanto stabilito dagli artt. 1 e 2 del D.Lvo n. 503/92 per poter beneficiare della pensione di vecchiaia è necessario: aver compiuto l'età indicata nell'allegata tabella A, ridotta per coloro che sono invalidi in misura non inferiore all'80%; aver cessato il rapporto di lavoro;
che “siano trascorsi almeno 20 anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione …”. Nella specie, con riferimento al requisito sanitario, occorre rilevare che l'espletata CTU ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario a far data dal 01.03.23. La ricorrente è stata, invero, riconosciuta affetta dalle seguenti patologie: vasculopatia cerebrale cronica in pregressa ischemia cerebrale, cardiopatia ischemico-ipertensiva, sindrome fibromialgica, ipostenia emilato sx, gonartrosi, deficit deambulatorio, obesità, incontinenza urinaria, asma bronchiale con dispnea, sindrome disventilatoria di tipo reattivo, artrosi polidistrettuale con eccesso ponderale, insufficienza venosa cronica, cardiopatia valvolare, sindrome fosfolipidi autoimmunitaria, sindrome ansiosa-depressiva, insufficienza venosa cronica arti inferiori ecc…(come da documentazione medica). Il quadro patologico ha raggiunto in data 01.03.23 una percentuale di invalidità dell'80%. Il consulente ha considerato le infermità a carico della ricorrente e la loro influenza complessiva sulla capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle proprie attitudini e pertanto anche con riferimento all'attività svolta ed al titolo di studio. Il percorso argomentativo dell'ausiliario è convincente in quanto formula una valutazione in termini globali che, esaminando tutte le patologie, correttamente tiene conto delle attitudini specifiche del lavoratore, senza tuttavia andare di contrario avviso ai principi espressi a riguardo dalla Corte di legittimità (Cass. n. 9081.2013), secondo cui “...la normativa in tema di età pensionabile è stata genericamente disposta in favore di tutti i soggetti invalidi, anche se con capacità di lavoro e, quindi, di guadagno, perché l'unico requisito posto dalla legge riguarda, appunto, la misura dell'invalidità, che non deve essere inferiore all'80%.” In definitiva, le valutazioni del CTU sono scrupolose e coerenti con i dati documentali e pertanto pienamente condivisibili. La diagnosi clinica è stata formulata alla luce della raccolta anamnestica, in base alla documentazione sanitaria e per quanto emerso nel corso delle operazioni peritali e riscontrato all'esame obiettivo, venendo considerate tutte le infermità accertate.
Va, inoltre, osservato che non risulta specificamente contestata la sussistenza del requisito assicurativo e contributivo. Ciò posto, va considerato quanto affermato dalla Corte di legittimità in punto di decorrenza di tale trattamento. Invero, l'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122 ha disposto in via generale lo slittamento di 12 mesi per il conseguimento del diritto al trattamento di vecchiaia. La regola introdotta opera anche nei confronti di tutti gli assicurati che maturano il diritto alle diverse età previste dalle norme di riferimento, compresi i pensionati di vecchiaia anticipata. Difatti, la pensione anticipata in discorso è un normale trattamento di vecchiaia (che matura sulla base dei soliti requisiti contributivi) e costituisce la risultante di una semplice deroga all'applicazione di una norma generale concernente l'innalzamento della soglia dell'età pensionabile prima in vigore, nell'ipotesi in cui i beneficiari versino in uno stato di invalidità non inferiore all'80 %. La Suprema Corte ha chiarito che la regolamentazione della pensione di vecchiaia in oggetto comporta una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un'integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento. Lo stato di invalidità costituisce, dunque, solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 503/1992, ma non può comportare lo snaturamento della prestazione che rimane un trattamento diretto di vecchiaia (diretto a coprire i rischi derivanti dalla vecchiaia), ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità (diretti a coprire i rischi derivanti, appunto, dall'invalidità previsti dalla legge 222/1984). Pertanto, " In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre " previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif., nella I. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti". (cfr. Cass., sentenza n. 11750/2015; ord. n. 2382/2020; ord. 1931/2021). Anche di recente, i Giudici Supremi hanno affermato che : “ Per i soggetti indicati dall'art. 12, comma 1, lett. a, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010, il differimento dell'accesso alla pensione di vecchiaia non decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, ma dalla maturazione dei requisiti anagrafici, assicurativi e contributivi - oltre che sanitari, nella fattispecie regolata dall'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992 -; la predetta cessazione si configura come una condizione cui l'art. 1, comma 7, del citato d.lgs. subordina il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico in questione, purché sussistano gli altri requisiti previsti dagli artt. 1 e 2 del medesimo decreto e sia decorso anche il tempo di attesa (cd. "finestra") individuato dalla legge come ulteriore elemento costitutivo del diritto alla pensione” (Cass. ord. n. 24617del 14/08/2023). Per tali motivi, pertanto, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire la pensione di vecchiaia a decorrere dal 01.03.24. Le spese di giudizio sono compensate della metà in ragione della peculiarità della questione e della decorrenza del requisito sanitario in data successiva al deposito del ricorso;
per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, così provvede:
condanna l a corrispondere a parte ricorrente la pensione di vecchiaia a CP_1 decorrere dal 01.03.24; condanna l' al pagamento di metà delle spese di giudizio liquidate in CP_1 complessivi euro 700,00 e compensa per la restante parte le spese di lite.
In Torre Annunziata, il 07.10.25
ILGIUDICE dott.ssa Rosa Molè