Sentenza 21 giugno 2023
Massime • 1
In tema di liquidazione coatta amministrativa delle banche venete di cui al d.l. n. 99 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 121 del 2017, il titolo esecutivo formato contro la banca, in un giudizio già pendente al momento della cessione dei debiti ex art. 3 del citato d.l., può essere azionato nei confronti del cessionario in virtù del fenomeno successorio di cui all'art. 111 c.p.c., secondo cui la lite pendente prosegue con la parte originaria, dotata di legittimazione meramente sostitutiva e processuale, ma gli effetti sostanziali della pronuncia si producono nei soli confronti del cessionario, indipendentemente dal suo, pur possibile, intervento nel processo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/06/2023, n. 17834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17834 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2023 |
Testo completo
- ricorrente -
contro FALLIMENTO NEWGEST S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, rappresentato e di- feso dall’avv. Gianluca Doro ed elettivamente domiciliato presso il suo domicilio digitale gianluca.doro@ordineavvocatipadova.it
- controricorrente -
e contro VENETO BANCA S.P.A. IN L.C.A. - intimata - Civile Sent. Sez. 3 Num. 17834 Anno 2023 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: FANTICINI GIOVANNI Data pubblicazione: 21/06/2023 2 avverso la sentenza n. 1654/2021 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 07/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/4/2023 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANNA RI SOLDI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato CI TA per la ricorrente;
udito l’Avvocato Gianluca Doro per il controricorrente;
lette le memorie delle parti. FATTI DI CAUSA 1. Con atto del 18/12/2015 il AL GE S.r.l. in liquida- zione conveniva in giudizio la Veneto BA S.p.a. per la condanna di quest’ultima al pagamento della somma derivante dall’alienazione di ob- bligazioni, eseguita su disposizione della curatela fallimentare e asseri- tamente trattenuta in compensazione col controcredito della banca, nonché al risarcimento del danno derivante dall’omessa liquidazione di 300 azioni Veneto BA, operazione anch’essa richiesta dal curatore. 2. Il Tribunale di Padova accoglieva la domanda e, con la sentenza n. 1853 del 24/7/2017, condannava Veneto BA S.p.A. a pagare al AL GE S.r.l. in liquidazione la somma di Euro 97.607,19 (oltre a interessi legali), corrispondente al valore delle obbligazioni li- quidate il 24/10/2014 e non rimesso alla curatela, e la differenza tra l’importo di Euro 11.850 e il minor valore delle azioni Veneto BA, non alienate, alla data della pronuncia. 3. La menzionata pronuncia passava in giudicato. 4. Con atto di precetto del 27/11/2017, il AL GE S.r.l. in liquidazione intimava il pagamento della somma di Euro 148.149,26 a ES PA S.p.A., individuata come cessionaria di un ramo dell’azienda di Veneto BA S.p.A. (in conseguenza di contratto stipu- 3 lato il 26/6/2017 coi commissari liquidatori), quest’ultima posta in liqui- dazione coatta amministrativa in forza dell’art. 2 del D.L. 25/6/2017 n. 99 (convertito dalla Legge 31/7/2017, n. 121) e del D.M. Economia e Finanze n. 186 del 25/6/2017. 5. ES PA proponeva opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. contestando la propria legittimazione passiva rispetto alla minacciata esecuzione forzata: sosteneva che la sentenza azionata come titolo ese- cutivo era stata pronunciata dopo la sottoposizione a l.c.a. della Veneto BA S.p.A. e, pertanto, ai sensi dell’art. 96, comma 2, n. 3, L.F., era improduttiva di effetti nei confronti della cedente e, dunque, inopponi- bile anche alla cessionaria;
affermava, inoltre, di non essere subentrata nel rapporto giuridico controverso, trattandosi di “Passività Escluse” in base al contratto coi commissari liquidatori. 6. Con la motivazione della sentenza n. 700 del 13/5/2020 il Tribu- nale di Padova escludeva dal novero delle passività cedute a ES San- paolo, in forza dell’accordo del 26/6/2017, il credito risarcitorio per la perdita di valore delle azioni non liquidate, in quanto attinente a «con- troversie con azionisti» (rapporti esclusi dalla cessione ex art. 3, comma 1, lett. b), D.L. n. 99 del 2017), mentre rigettava l’opposizione per l’altro capo condannatorio della sentenza n. 1853 del 24/7/2017; cionono- stante, nel dispositivo il giudice di primo grado disponeva il rigetto in- tegrale dell’opposizione proposta dall’odierna ricorrente e la condannava alla rifusione delle spese di lite. 7. Proponeva impugnazione la ES PA, formulando cinque motivi d’appello, coi quali deduceva: 1) l’inopponibilità alla cessionaria, che non aveva preso parte al giudizio conclusosi con la sentenza n. 1853 del 24/7/2017, della condanna alla rifusione delle spese di lite;
2) l’inef- ficacia, nei confronti del successore, della predetta sentenza, in quanto improduttiva di effetti anche nei confronti della Veneto BA;
3) l’irri- levanza della pendenza del processo alla data della cessione del ramo d’azienda, attesa l’estraneità del rapporto sostanziale (già esaurito e 4 chiuso) alla cessione stessa e, comunque, non correttamente eviden- ziato nella contabilità della cedente e data la necessaria coincidenza tra la legittimazione processuale e quella sostanziale;
4) la contraddittorietà tra la motivazione della sentenza impugnata (di parziale accoglimento dell’opposizione) e il dispositivo (di integrale rigetto); 5) l’estraneità del debito restitutorio alla cessione, in quanto derivante da contratto di de- posito titoli funzionalmente connesso al contratto di conto corrente, quest’ultimo risolto per effetto del fallimento della GE. 8. La Corte d’appello di Venezia – con la sentenza n. 1654 del 7/6/2021 – accoglieva il quarto motivo (correggendo l’errore in cui era incorso il primo giudice), pronunciava la parziale compensazione delle spese di lite e respingeva le altre ragioni di gravame. 9. Avverso tale decisione la ES PA proponeva ricorso per cassazione, basato su undici motivi;
resisteva con controricorso il Falli- mento GE. 10. Le parti depositavano memorie ex art. 378 cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In via preliminare, si rileva che nel corso dell’udienza del 18/4/2023 la difesa della ricorrente ha invocato il precedente di Cass., Sez. 1, Sentenza n. 10456 del 14/05/2014, per sostenere che la sen- tenza n. 1853 del 24/7/2017 del Tribunale di Padova, azionata come titolo esecutivo, era da considerarsi inutiliter data perché emessa in un giudizio proseguito – e non interrotto e riassunto – nonostante la sotto- posizione di BA NE alla procedura di liquidazione coatta ammini- strativa. La predetta questione è priva di adeguati riferimenti temporali anche allo stato del processo ed alle modalità di propalazione dell’evento, ma pure di idoneo sviluppo dei relativi passaggi argomentativi;
inoltre, ri- sulta essere stata sollevata per la prima volta nel giudizio di legittimità 5 e, dunque, per la sua novità e le complessive modalità di formulazione, è inammissibile. 2. Col primo motivo del ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la ES PA deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 1, D.L. n. 99 del 2017 e 96, comma 2, n. 3, L.F., per avere il giudice d’appello ritenuto l’accordo di cessione – comprendente anche le controversie pendenti – coerente con la speciale disciplina della l.c.a. di Veneto BA e, dunque, considerato irrilevante la disposizione della legge fallimentare sull’inopponibilità della pronuncia resa dopo l’avvio della procedura concorsuale e «non pertinenti» le osservazioni dell’appellante sulla portata e i limiti dell’art. 111, comma 4, cod. proc. civ. 3. Col secondo motivo, ricondotto al vizio ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la banca ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 111 cod. proc. civ., norma processuale erroneamente disapplicata dalla Corte d’appello (che ha ritenuto automatico il subingresso di ES PA nel debito dell’impresa bancaria posta in l.c.a.), ma idonea ad escludere (se letta in combinato con l’art. 96 L.F. e, comunque, in mancanza di una suc- cessione nel diritto controverso) l’efficacia nei confronti del successore della sentenza resa contro la BA NE. 4. Le censure – che pongono al vaglio della Corte la disciplina della successione di ES PA alle cc.dd. “banche venete” e, in parti- colare, la successione ex latere debitoris nel titolo formatosi contro una di esse – possono essere congiuntamente esaminate per l’evidente loro intima connessione. 5. Il ricorso richiama l’art. 96 L.F. allo scopo di sostenere che la sen- tenza di accertamento del credito del AL GE, resa dopo l’adozione del provvedimento che disponeva la l.c.a., non poteva spie- gare effetti nei confronti della dante causa BA NE e, dunque, nemmeno nei confronti della sua avente causa, dovendosi escludere una 6 successione “processuale” dell’odierna ricorrente;
peraltro, nemmeno poteva professarsi un subentro di ES PA nel (lato passivo del) rapporto col AL GE, in quanto detto rapporto si era già da tempo concluso e, dunque, non si era verificata alcuna successione “so- stanziale”. 6. La Corte d’appello – che, come riconosciuto dalla banca ricorrente, ha correttamente inteso i motivi dell’impugnazione – ha respinto le tesi dell’appellante con le seguenti motivazioni: «Le argomentazioni dell’appellante non tengono conto del fatto che l’atto di cessione d’azienda concluso tra Veneto BA s.p.a. in LCA e ES PA s.p.a. non ha trasferito solo il diritto controverso ma ha espressamente incluso nella cessione il “contenzioso pregresso”, così definito dall’art.
3.1.2.b.vii del contratto di cessione. L’art.
3.1.2.b del contratto chiarisce quali sono le “passività incluse” nella cessione e le indica come: “i singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni, di BPVi e VB (quanto a quest’ultima anche riferibili alle filiali site in Romania) che derivano da rapporti inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria, sono regolarmente evidenziati nella contabilità aziendale e sono individuati e precisamente indicati per categoria nel prospetto qui allegato sub Allegato D che è stato predisposto sulla base delle informa- zioni al 31 marzo 2017”. Riporta poi un elenco esemplificativo di tali passività incluse e, al punto vii, si riferisce ai “contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pen- denti alla Data di Esecuzione, diversi da controversie con azionisti delle BA in LCA e con obbligazionisti convertibili e/o subordinati che ab- biano aderito, non abbiano aderito ovvero siano stati esclusi dalle offerte di transazione presentate dalle BA in LCA e dai c.d. Incentivi Wel- fare (di seguito il “Contenzioso Pregresso”) nonché i relativi fondi”. Il contenuto dell’accordo appare coerente con quello dell’art. 3 del DL n. 99/2017, ovvero della norma che ha autorizzato i commissari liquidatori 7 a cedere “l’azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giu- ridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi”. Il comma 1 dell’art. 3 esclude dalla prevista cessione “le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”. Esclude quindi solo le controversie non ancora pendenti alla data della cessione d’azienda, do- vendo evidentemente essere incluse, invece, le controversie pendenti a tale data. È sulla base del contenuto della norma citata e dell’atto ne- goziale che ne costituisce esecuzione che si può affermare l’opponibilità alla cessionaria della sentenza che ha deciso il contenzioso pendente alla data della cessione senza doversi necessariamente interrogare sull’opponibilità ex art. 96 L.F. della sentenza alla procedura concor- suale. Ne deriva che le osservazioni svolte dall’appellante in ordine alla portata ed ai limiti dell’art. 111 comma 4 c.p.c. appaiono, nel presente caso, non pertinenti.». 7. La Corte territoriale, perciò, ha individuato nel D.L. n. 99 del 2017 una disciplina speciale volta a regolare la successione delle cc.dd. “ban- che venete” e nell’accordo di cessione, conforme alla menzionata disci- plina, la cessione del «contenzioso pregresso», fatta eccezione per «le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività» (come recita l’art. 3, comma 1, lett. c), del D.L. n. 99 del 2017) e per le «controversie con azionisti delle BA in LCA e con obbligazionisti convertibili e/o subor- dinati che abbiano aderito, non abbiano aderito ovvero siano stati esclusi dalle offerte di transazione presentate dalle BA in LCA e dai c.d. Incentivi Welfare» (locuzione dell’accordo di cessione che richiama l’art. 3, comma 1, lett. b), del D.L. n. 99 del 2017). 8. In altre parole, il combinato disposto del menzionato decreto legge e del contratto di cessione – le cui disposizioni «hanno efficacia verso i terzi a seguito della pubblicazione da parte della BA d’Italia 8 (nel proprio sito internet) della notizia della cessione, senza necessità di svolgere altri adempimenti previsti dalla legge, anche a fini costitutivi, di pubblicità notizia o dichiarativa» – comporta il subentro di ES PA anche nei rapporti processuali pendenti e, dunque, anche nei debiti eventualmente derivanti dalle relative decisioni giudiziali, senza che assumano rilievo la cessione della posizione giuridica sostanziale o la disciplina della procedura concorsuale (la quale concerne, invece, l’opponibilità agli organi della procedura concorsuale delle pronunce rese nel contenzioso pendente che non forma oggetto di cessione, come statuito anche da Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12948 del 22/04/2022, Rv. 667114-01). 9. Le argomentazioni addotte dalla ricorrente sul punto non scalfi- scono il solido impianto della motivazione che, anzi, trova ulteriore con- ferma nelle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale n. 225 del 7/11/2022, la quale sottolinea la specialità della disciplina del D.L. n. 99 del 2017, anche in deroga alle ordinarie disposizioni in tema di l.c.a. degli istituti bancari e di successione nei rapporti giuridici, sostan- ziali e processuali: in base a tale decisione, «nel contesto di una speciale procedura d’insolvenza», «il perimetro della cessione ha lasciato fuori sia i debiti delle banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle banche, sia i debiti correlati alle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, nonché, in generale, le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività. Il legislatore statale ha ravvisato, quale misura di tutela delle capacità operative della cessio- naria, che la stessa dovesse restare esonerata anche dalle pretese di terzi e dalle passività collegate a condotte di misselling nella commer- 9 cializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle due BA, sep- pure si trattasse di «atti o fatti» verificatisi prima della cessione, ma non già oggetto di controversia». 10. La pronuncia della Corte costituzionale sottolinea in più punti che «il decreto-legge censurato, in una logica esattamente oppo- sta, consentiva ai commissari liquidatori di cedere al soggetto indivi- duato l’azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi, per l’effetto obbligando il cessionario a rispondere solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione concretamente attuata dalle parti del contratto. Deve infatti considerarsi l’espressa deroga che l’art. 3, comma 1, contempla sia rispetto al regime generale della ces- sione alle banche di aziende e rapporti giuridici stabilito dall’art. 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), sia rispetto alla disciplina della cessione di attività e passività ad opera dei commissari liquidatori della banca in LCA delineata dall’art. 90, comma 2, dello stesso t.u. bancario. Così come, nel delineare il presupposto normativo delle questioni, occorre soffermarsi sul comma 2 dell’art. 3 del d.l. n. 99 del 2017, come con- vertito, che chiama il cessionario a rispondere solo dei debiti ricompresi nel «perimetro della cessione» ai sensi del comma 1, e ulteriormente restringe la vicenda traslativa e la responsabilità del cessionario con ri- guardo ad altri rapporti giuridici. 11. Inoltre – a conferma della fonte negoziale del subentro di ES PA nel debito verso il AL GE (come ritenuto dalla Corte d’appello di Venezia) – soccorre l’ulteriore argomento svi- luppato dalla Corte costituzionale: «La individuazione della legittima- zione passiva in capo alla convenuta ES PA spa, o, meglio, della riferibilità ad essa della titolarità sostanziale della posizione giuri- dica cui inerisce la pretesa dedotta in giudizio, non discende, quindi, 10 dalla necessaria e immediata applicazione delle norme di legge su cui cadono i dubbi di legittimità costituzionale, quanto dall’ambito oggettivo del programma obbligatorio regolato dalle parti del contratto di ces- sione. Nella specie, il contratto di cessione perfezionato in data 26 giu- gno 2017 fra le due BA venete in liquidazione e ES PA spa, prodotto nel giudizio a quo, richiamava in premessa la manifesta- zione di interesse di quest’ultima di cui alla lettera del 21 giugno 2017, limitata all’acquisto «di certe attività, passività e rapporti giuridici fa- centi capo a BP Vicenza e Veneto BA» e condizionata alla sussistenza e alla permanenza di «alcuni presupposti essenziali», in ragione dell’aspettativa della banca cessionaria di non caricarsi di passività non gradite, secondo la logica di convenienza economica che è propria del contratto. Le disposizioni dettate dal d.l. n. 99 del 2017, come conver- tito, possono, pertanto, essere qualificate come “norme-provvedi- mento”: esse si occupano di un singolo contratto, in quanto incidono sulla sola convenzione di cessione tra i commissari liquidatori delle due BA venete in LCA e il soggetto individuato ai sensi dell’art. 3, comma 3, disciplinano un numero limitato di fattispecie e rivelano un contenuto concreto, ispirato da particolari esigenze, ponendo per tale singolo evento regole specifiche innovative nel sistema legislativo vi- gente.». 12. Come sarà esposto anche nel prosieguo, la corretta inter- pretazione del contratto di cessione, alla luce delle disposizioni norma- tive sopra richiamate, porta alla conclusione secondo cui la ES San- paolo è subentrata nel debito di BA NE nei confronti del Falli- mento GE S.r.l. (quantomeno per il pagamento delle somme deri- vanti dalla liquidazione delle obbligazioni ordinata dalla curatela), seb- bene la relativa controversia non fosse ancora definita al momento della sottoposizione a l.c.a. della banca in stato di insolvenza. 13. Occorre invece chiarire – integrando e correggendo la moti- vazione della sentenza impugnata ex art. 384 cod. proc. civ. – che un 11 conto è affermare il subentro, ex lege ed ex contractu, di ES San- paolo nella posizione debitoria derivante dal contenzioso pendente al momento della cessione, un altro conto è individuare la ragione della successione ex latere debitoris nel titolo esecutivo formatosi contro la dante causa in una lite già pendente e conclusasi dopo la cessione. 14. Come correttamente osservato dal Pubblico Ministero, la “ragione giuridica” che giustifica l’azionamento, da parte del AL GE, nei confronti di ES PA del titolo formato
contro
Ve- neto BA va individuata nella successione a titolo particolare nel di- ritto controverso ex art. 111 cod. proc. civ. (disposizione che la Corte veneziana ha, invece, ritenuto non pertinente), mentre va esclusa la successione ex art. 477 cod. proc. civ., dato che il titolo azionato non era ancora formato al momento della cessione. Sopraggiunti la liquidazione coatta amministrativa della Veneto BA e il peculiare contratto di cessione alla ES PA, nella lite pendente si è verificato un fenomeno successorio in base al quale la causa è proseguita tra le parti originarie in virtù di una legittimazione della cedente (originaria contendente) avente portata meramente sosti- tutiva e processuale della cessionaria, nei cui soli confronti, però, si spiegano gli effetti sostanziali della pronuncia, indipendentemente dal suo intervento nel giudizio (in tema, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22503 del 23/10/2014, Rv. 633101-01). 15. Contrariamente a quanto affermato nella sentenza impu- gnata, dunque, l’art. 111, comma 4, cod. proc. civ. è pertinente e a tale disposizione va ricondotta l’efficacia della sentenza n. 1853 del 24/7/2017 del Tribunale di Padova nei confronti del successore ES PA che, pur avendone la facoltà, non ha impugnato la predetta condanna. L’errore in cui è incorso il giudice d’appello, in ogni caso, non incide sulla conformità a diritto della decisione assunta e, dunque, così corretta 12 e integrata la motivazione (come suggerito, del resto, anche dal Procu- ratore Generale), le censure della ricorrente risultano infondate e de- vono essere disattese. 16. Col terzo motivo – ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. – ES PA denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. per contraddittorietà della motivazione, avendo la Corte d’appello escluso l’applicabilità dell’art. 111 cod. proc. civ. e, in altro punto della sentenza, escluso che il D.L. n. 99 del 2017 comporti deroghe alla disciplina processuale. 17. Il motivo è palesemente infondato. 18. La ricorrente individua senza fondamento una presunta con- traddizione nella sentenza impugnata, per avere escluso l’applicabilità della norma processuale dell’art. 111 cod. proc. civ. e, in altro punto della motivazione, affermato che «Né il fatto che il DL n. 99/2017 rico- nosca alle disposizioni del contratto di cessione un’efficacia che si estende anche ai terzi porta a conclusioni diverse, posto che la norma in questione riguarda l’opponibilità nei confronti dei soggetti coinvolti dalla successione di ES PA s.p.a. nei rapporti già facenti capo a Veneto BA s.p.a. ma non autorizza deroghe alle regole proces- suali». La frase ora riportata, però, è estrapolata da un più ampio contesto, che si riferisce alla declaratoria di inammissibilità dell’intervento, in ap- pello, del AL GE S.r.l., qualificato come intervento ad adiu- vandum della cedente, ritenuto ammissibile nel primo grado, ma escluso dai più rigorosi limiti stabiliti dall’art. 344 cod. proc. civ. Fermo restando quanto già spiegato in ordine all’applicabilità dell’art. 111 cod. proc. civ. alla successione ex latere debitoris dell’odierna ricorrente, è evidente che l’affermazione sopra riportata at- tiene al processo de quo e non a quello in cui è stata resa la sentenza n. 1853 del 24/7/2017 o alle speciali disposizioni del D.L. n. 99 del 2017, 13 in parte derogatorie alla disciplina ordinaria quanto al subentro di ES PA. 19. Col quarto e col quinto motivo – formulati ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. – ES PA denuncia la nullità della sentenza: a) per violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., per avere la Corte di merito ritenuto inammissibile il primo motivo dell’appello in quanto attinente a profilo nuovo, non proposto in primo grado, doven- dosi invece ritenere inclusa nell’opposizione originaria (con cui si era chiesto l’accertamento dell’inefficacia nei confronti di ES PA della sentenza azionata per estraneità dell’opponente a quel giudizio) anche la contestazione sull’efficacia della condanna alle spese contenuta nella sentenza n. 1853 del 24/7/2017; b) per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sul primo motivo d’appello (sopra richiamato), dichiarato inammissibile ex art. 345 cod. proc. civ.. 20. Le censure, tra loro strettamente connesse, sono manifesta- mente infondate. 21. La Corte di merito ha correttamente spiegato che la ES PA ha indicato, in appello, una «diversa causa petendi … a soste- gno delle ragioni di opposizione, ovvero … l’inefficacia verso il succes- sore del capo relativo alle spese: una questione che non era stata sol- levata in primo grado». Infatti, secondo un consolidato orientamento di legittimità (che trova riscontro anche in pronunce delle Sezioni Unite), richiamato anche dal Pubblico Ministero durante la discussione, una volta introdotta l’op- posizione ex art. 615 c.p.c., l’opponente non può mutare la domanda proposta modificando le “eccezioni” che costituiscono il fondamento della sua contestazione del diritto del creditore di agire in executivis: «Nel giudizio di opposizione all’esecuzione, l’opponente ha veste sostan- ziale e processuale di attore, sicché le eventuali “eccezioni” da lui solle- vate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione 14 forzata costituiscono causa petendi della domanda proposta con il ri- corso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. Ne consegue che l’opponente non può mutare la do- manda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l’opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo.» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17441 del 28/06/2019, Rv. 654355-02); «Non è consen- tito, nelle opposizioni esecutive, proporre ragioni di contestazione ulte- riori rispetto a quelle dell’originario ricorso introduttivo della fase da- vanti al giudice dell’esecuzione, anche in quei giudizi vigendo rigorosa- mente il principio della domanda e con la sola eccezione della soprav- venuta caducazione del titolo esecutivo» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 28387 del 14/12/2020; il principio è esplicitamente ripreso da Cass., Sez. U, Sentenza n. 25478 del 21/09/2021); nello stesso senso, anche Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11237 del 06/04/2022, e Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 4873 del 16/02/2023. 22. Col sesto motivo si deduce (ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., per avere la Corte d’appello ritenuto che la definizione di “Passività Incluse”, di cui al contratto di cessione concluso tra la ricorrente e i commissari liqui- datori, comprendesse le passività ricollegabili alle categorie e tipologie di contratti astrattamente attinenti all’esercizio dell’impresa bancaria, indipendentemente dalla pregressa chiusura dei rapporti;
afferma la In- tesa PA che tale interpretazione è frutto di una lettura non coor- dinata e complessiva dell’accordo. 23. Col settimo motivo si deduce (ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., per avere la Corte d’appello interpretato il contratto di cessione in base all’art. 4 del D.L. n. 99 del 2017 e, cioè, all’intervento dello Stato nella liquida- zione coatta amministrativa di Veneto BA S.p.A. (disposizione che, ai fini della garanzia statuale, non opera distinzioni tra le cause attinenti 15 a rapporti pendenti e quelle riguardanti rapporti esauriti), prescindendo dalla volontà delle parti nell’accordo. 24. Con l’ottavo motivo si denuncia (ex art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.) la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione degli artt. 81 cod. proc. civ. e 1367 cod. civ., per avere la Corte d’appello attribuito alla specifica pattuizione riguardante la ces- sione del «contenzioso pregresso» il significato di includere anche i de- biti derivanti da rapporti sostanziali non ceduti (perché già esauriti), con ciò violando la disposizione processuale che consente di stare in giudizio soltanto per i rapporti giuridici di cui il soggetto è titolare;
tale opzione ermeneutica renderebbe nulla la clausola contrattuale che, in tesi, pre- vede il subingresso di ES PA nei soli giudizi aventi ad oggetto le situazioni giuridiche sostanziali che le siano state cedute. 25. Col nono motivo si deduce (ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione degli artt. 2558, 1362 e 1363 cod. civ., per avere la Corte d’appello escluso che il rapporto di deposito titoli potesse con- siderarsi estinto, perché la compensazione era stata negata dalla sen- tenza azionata e il contratto non poteva reputarsi esaurito in ragione di obbligazioni rimaste inadempiute. 26. Col decimo motivo si deduce (ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., per avere la Corte d’appello affermato che la passività rinveniente dall’alienazione dei titoli obbligazionari risultava evidenziata nella contabilità di Veneto BA, stante la pendenza di un giudizio e l’esigenza di apprestare ri- serve per tale contenzioso, con ciò ritenendo sufficiente una mera “trac- cia” nella contabilità aziendale, anziché una regolare annotazione. 27. Sono inammissibili tutti i motivi ora richiamati. 28. Le predette censure attengono, infatti, alla pretesa viola- zione dei criteri legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. cod. civ., ma – lungi dal dimostrare, in armonia con la giuri- 16 sprudenza di questa Corte sui limiti e le modalità di rilevanza dell’erme- neutica contrattuale nel giudizio di legittimità, che il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali o che li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti – la ricorrente contrappone la propria interpretazione a quella accolta nella sentenza impugnata, la quale non è soltanto plausibile, ma anche corretta per le ragioni già precedentemente esposte con riguardo al primo e al secondo motivo. 29. Del pari è inammissibile l’undicesimo motivo, che denuncia l’omessa pronuncia sul quinto motivo d’appello, col quale la ricorrente aveva sostenuto l’estraneità del debito restitutorio alla cessione, in quanto derivante da contratto di deposito titoli funzionalmente connesso al contratto di conto corrente, già risolto. 30. La censura non si confronta con la pronuncia impugnata, che ha preso in esame la questione indicata dalla ES PA e l’ha decisa, reputandola irrilevante in base al percorso interpretativo illu- strato nella motivazione. 31. In definitiva, il ricorso dev’essere rigettato. 32. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo. 33. Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti pro- cessuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ri- corso, ove dovuto, a norma dell’art.
1-bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 7.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;
17 ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione