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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/12/2025, n. 3792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3792 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 5672/2024 R.G.
TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, Dr.ssa Linda Fabiana Nicoletti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 5672/2024 R.G.,
TRA
i Sigg.ri:
1. (C.F. nata in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
2. (C.F. ) nato in [...] il [...], Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, dall' Avvocato Graciela Cerulli del Foro di Milano
( – PEC: ), ed elettivamente domiciliati C.F._3 Email_1 presso il suo studio sito in Milano, Via Messina 47, giusta procura come da separato atto allegato al ricorso introduttivo
- ricorrenti -
CONTRO
, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
- resistente –
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis
FATTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 4 settembre 2024, i signori , nata in Parte_3
Argentina il 28 febbraio 1952, e nato in [...] il [...], Parte_2 entrambi residenti all'estero, hanno adito il Tribunale di Lecce, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, chiedendo l'accertamento e la declaratoria del proprio status di cittadini italiani iure sanguinis, in quanto discendenti diretti di cittadina italiana. I ricorrenti hanno dedotto di discendere in linea retta da , nata a [...] il 14 Parte_4 maggio 1928, cittadina italiana per nascita. La predetta , in data 26 ottobre 1945, Parte_4 contrasse matrimonio in Argentina con il cittadino argentino , senza Controparte_2 che tale evento comportasse la perdita della cittadinanza italiana, non essendo previsto dall'ordinamento argentino dell'epoca l'acquisto automatico della cittadinanza per effetto del matrimonio. Dalla predetta unione nacque in Argentina, il 28 febbraio 1952, la figlia
[...]
, la quale, al momento della nascita, acquistò la cittadinanza argentina iure soli e la Parte_3 cittadinanza italiana iure sanguinis, in quanto figlia di cittadina italiana.
Successivamente, in data 14 dicembre 1954, acquistò la cittadinanza argentina per Parte_4 naturalizzazione volontaria, evento intervenuto in epoca successiva alla nascita della figlia
e, pertanto, inidoneo a incidere sulla cittadinanza italiana già acquisita dalla stessa. Parte_3
, rimasta cittadina italiana, contrasse matrimonio in Argentina il 10 febbraio 1977 con
[...]
e da tale unione nacque, il 12 luglio 1984, il ricorrente Persona_1 Parte_2
il quale, a sua volta, acquistò la cittadinanza italiana iure sanguinis quale figlio di cittadina
[...] italiana.
I ricorrenti hanno rappresentato di essersi trovati nell'impossibilità di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana in via amministrativa a causa delle note e persistenti disfunzioni del sistema di prenotazione del Consolato italiano di Buenos Aires, nonostante reiterati tentativi di accesso al servizio consolare e l'invio di istanze formali, rimaste prive di riscontro, sicché hanno adito l'autorità giudiziaria per la tutela del diritto soggettivo azionato.
Si è costituito in giudizio il , con comparsa depositata in data 14 novembre Controparte_1
2024, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce. Nella comparsa di costituzione e risposta l'Amministrazione resistente ha dichiarato di non contestare nel merito la domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, richiamando l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in particolare la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 4466 del 2009, e ha chiesto la compensazione delle spese di lite.
Con successiva memoria e note autorizzate depositate il 4 giugno 2025, l'Avvocatura dello Stato ha tuttavia richiamato le ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale adottate da alcuni
Tribunali, sollecitando la sospensione del giudizio o la rimessione della questione alla Consulta, ritenendo che la disciplina della cittadinanza iure sanguinis, priva di limiti generazionali e di
2 requisiti di effettivo collegamento con la comunità nazionale, potesse porsi in contrasto con gli artt. 1, 3 e 117 della Costituzione.
Nel corso del procedimento, il Pubblico Ministero è intervenuto ed ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti di legge per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in capo ai ricorrenti, in assenza di interruzioni nella linea di trasmissione e di rinunce allo status civitatis.
All'udienza del 17 dicembre 2025, previa trattazione scritta della causa e a seguito dei termini concessi alle parti per il deposito di memorie, il fascicolo è stato trattenuto per la decisione.
Preliminarmente vi è da evidenziare che in data successiva all'instaurazione del presente giudizio, è intervenuta la sentenza n.142 del 18 luglio 2025 della Corte costituzionale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 settembre 2025, con cui sono state dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in via principale da vari
Tribunali (tra cui Bologna, Roma, Milano e Firenze) aventi ad oggetto l'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, nella parte in cui consente l'acquisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis senza limiti generazionali, anche in assenza di un effettivo legame con la comunità nazionale.
La Corte ha ritenuto che le censure formulate, pur ponendo temi di rilievo, non fossero ammissibili in quanto formulate in termini tali da non consentire un'effettiva verifica della lesione dei parametri costituzionali invocati. In particolare, la Consulta ha rilevato che l'ordinamento italiano, nel riconoscere la cittadinanza iure sanguinis, esercita una prerogativa riservata al legislatore, che gode di un'ampia discrezionalità in materia, anche alla luce degli obblighi internazionali e sovranazionali.
Nella medesima pronuncia, la Corte ha anche chiarito che le disposizioni del decreto-legge 15 marzo 2025, n. 36, conv. con mod. in legge 10 maggio 2025, n. 67 – che intervengono sul regime della cittadinanza iure sanguinis – non trovano applicazione nei giudizi promossi anteriormente alla data del 27 marzo 2025, ribadendo il principio della non retroattività della norma sopravvenuta.
Alla luce di tale autorevole intervento, che ha fugato i dubbi interpretativi e sistematici prospettati da parte ricorrente, e considerato che le parti sono state invitate a prendere posizione in ordine alle questioni di costituzionalità sollevate in analoghi giudizi, può ritenersi definitivamente superato ogni profilo di incertezza circa la perdurante vigenza ed efficacia delle disposizioni oggetto del presente giudizio.
Pertanto, non residuando più ostacoli interpretativi né profili di rilevanza costituzionale, la domanda proposta può essere esaminata e accolta nel merito, alla luce del quadro normativo applicabile ratione temporis.
3 MOTIVAZIONE IN DIRITTO
La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e merita accoglimento.
Preliminarmente deve essere affermata la sussistenza dell'interesse ad agire in capo ai ricorrenti.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis integra un diritto soggettivo perfetto, di natura permanente e imprescrittibile, la cui tutela è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. Gli atti che l'Amministrazione è chiamata a compiere in tale materia hanno natura meramente dichiarativa e non costitutiva, sicché l'azione giudiziale non è subordinata al previo esaurimento di un procedimento amministrativo. Nondimeno, nel caso di specie, risulta provata l'oggettiva impossibilità per i ricorrenti di ottenere il riconoscimento della cittadinanza in via amministrativa, atteso il protrarsi dell'inerzia del Consolato italiano territorialmente competente, che ha reso di fatto impraticabile l'accesso al procedimento consolare entro un termine certo e ragionevole. Tale situazione, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, equivale a un sostanziale diniego del diritto azionato e radica un interesse concreto e attuale alla tutela giurisdizionale.
Nel merito, risulta pacificamente dimostrata la discendenza dei ricorrenti da cittadina italiana per nascita. , nata a [...] il [...], era cittadina italiana e non ha perso Parte_4 tale status per effetto del matrimonio contratto in Argentina nel 1945 con cittadino argentino, poiché l'ordinamento di detto Stato, all'epoca vigente, non prevedeva l'acquisto automatico della cittadinanza da parte della donna straniera per effetto del matrimonio. Ne consegue che, alla data di nascita della figlia , avvenuta nel 1952, la madre era ancora cittadina Parte_3 italiana ed era pienamente legittimata a trasmettere la cittadinanza iure sanguinis.
La successiva naturalizzazione argentina di , intervenuta nel 1954, costituisce atto Parte_4 volontario produttivo di effetti ex nunc e non incide sulla cittadinanza italiana già validamente acquisita dalla figlia al momento della nascita. In applicazione dei principi sanciti dall'art. 7 della legge n. 555 del 1912 e dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, la perdita della cittadinanza da parte del genitore non comporta automaticamente la perdita della cittadinanza del figlio che l'abbia già acquistata iure sanguinis.
Accertato che ha conservato la cittadinanza italiana, deve Parte_3 conseguentemente ritenersi che la stessa l'abbia validamente trasmessa al figlio Parte_2
nato nel 1984, in assenza di qualsivoglia rinuncia allo status civitatis o di altra causa
[...] interruttiva della linea di trasmissione. La documentazione prodotta consente di ricostruire in
4 modo completo e coerente la linea genealogica che dall'avo italiano conduce agli odierni ricorrenti, senza soluzione di continuità.
Alla luce del quadro normativo applicabile ratione temporis, dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito, nonché del parere favorevole espresso dal Pubblico
Ministero, deve, pertanto, essere accertato e dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani iure sanguinis, con conseguente ordine all'Amministrazione competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Specializzata per le controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini nell'Unione Europea, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dai Sigg.ri: 1. (C.F. nata Parte_1 C.F._1 in Argentina il 28/2/1952;
2. (C.F. ) nato in [...] il [...], così Parte_2 C.F._2 provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
2. ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_1 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. spese compensate.
Lecce, 17.12.2025.
Il Giudice Onorario
Dr.ssa Linda Fabiana Nicoletti
5
TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, Dr.ssa Linda Fabiana Nicoletti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 5672/2024 R.G.,
TRA
i Sigg.ri:
1. (C.F. nata in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
2. (C.F. ) nato in [...] il [...], Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, dall' Avvocato Graciela Cerulli del Foro di Milano
( – PEC: ), ed elettivamente domiciliati C.F._3 Email_1 presso il suo studio sito in Milano, Via Messina 47, giusta procura come da separato atto allegato al ricorso introduttivo
- ricorrenti -
CONTRO
, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
- resistente –
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis
FATTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 4 settembre 2024, i signori , nata in Parte_3
Argentina il 28 febbraio 1952, e nato in [...] il [...], Parte_2 entrambi residenti all'estero, hanno adito il Tribunale di Lecce, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, chiedendo l'accertamento e la declaratoria del proprio status di cittadini italiani iure sanguinis, in quanto discendenti diretti di cittadina italiana. I ricorrenti hanno dedotto di discendere in linea retta da , nata a [...] il 14 Parte_4 maggio 1928, cittadina italiana per nascita. La predetta , in data 26 ottobre 1945, Parte_4 contrasse matrimonio in Argentina con il cittadino argentino , senza Controparte_2 che tale evento comportasse la perdita della cittadinanza italiana, non essendo previsto dall'ordinamento argentino dell'epoca l'acquisto automatico della cittadinanza per effetto del matrimonio. Dalla predetta unione nacque in Argentina, il 28 febbraio 1952, la figlia
[...]
, la quale, al momento della nascita, acquistò la cittadinanza argentina iure soli e la Parte_3 cittadinanza italiana iure sanguinis, in quanto figlia di cittadina italiana.
Successivamente, in data 14 dicembre 1954, acquistò la cittadinanza argentina per Parte_4 naturalizzazione volontaria, evento intervenuto in epoca successiva alla nascita della figlia
e, pertanto, inidoneo a incidere sulla cittadinanza italiana già acquisita dalla stessa. Parte_3
, rimasta cittadina italiana, contrasse matrimonio in Argentina il 10 febbraio 1977 con
[...]
e da tale unione nacque, il 12 luglio 1984, il ricorrente Persona_1 Parte_2
il quale, a sua volta, acquistò la cittadinanza italiana iure sanguinis quale figlio di cittadina
[...] italiana.
I ricorrenti hanno rappresentato di essersi trovati nell'impossibilità di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana in via amministrativa a causa delle note e persistenti disfunzioni del sistema di prenotazione del Consolato italiano di Buenos Aires, nonostante reiterati tentativi di accesso al servizio consolare e l'invio di istanze formali, rimaste prive di riscontro, sicché hanno adito l'autorità giudiziaria per la tutela del diritto soggettivo azionato.
Si è costituito in giudizio il , con comparsa depositata in data 14 novembre Controparte_1
2024, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce. Nella comparsa di costituzione e risposta l'Amministrazione resistente ha dichiarato di non contestare nel merito la domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, richiamando l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in particolare la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 4466 del 2009, e ha chiesto la compensazione delle spese di lite.
Con successiva memoria e note autorizzate depositate il 4 giugno 2025, l'Avvocatura dello Stato ha tuttavia richiamato le ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale adottate da alcuni
Tribunali, sollecitando la sospensione del giudizio o la rimessione della questione alla Consulta, ritenendo che la disciplina della cittadinanza iure sanguinis, priva di limiti generazionali e di
2 requisiti di effettivo collegamento con la comunità nazionale, potesse porsi in contrasto con gli artt. 1, 3 e 117 della Costituzione.
Nel corso del procedimento, il Pubblico Ministero è intervenuto ed ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti di legge per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in capo ai ricorrenti, in assenza di interruzioni nella linea di trasmissione e di rinunce allo status civitatis.
All'udienza del 17 dicembre 2025, previa trattazione scritta della causa e a seguito dei termini concessi alle parti per il deposito di memorie, il fascicolo è stato trattenuto per la decisione.
Preliminarmente vi è da evidenziare che in data successiva all'instaurazione del presente giudizio, è intervenuta la sentenza n.142 del 18 luglio 2025 della Corte costituzionale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 settembre 2025, con cui sono state dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in via principale da vari
Tribunali (tra cui Bologna, Roma, Milano e Firenze) aventi ad oggetto l'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, nella parte in cui consente l'acquisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis senza limiti generazionali, anche in assenza di un effettivo legame con la comunità nazionale.
La Corte ha ritenuto che le censure formulate, pur ponendo temi di rilievo, non fossero ammissibili in quanto formulate in termini tali da non consentire un'effettiva verifica della lesione dei parametri costituzionali invocati. In particolare, la Consulta ha rilevato che l'ordinamento italiano, nel riconoscere la cittadinanza iure sanguinis, esercita una prerogativa riservata al legislatore, che gode di un'ampia discrezionalità in materia, anche alla luce degli obblighi internazionali e sovranazionali.
Nella medesima pronuncia, la Corte ha anche chiarito che le disposizioni del decreto-legge 15 marzo 2025, n. 36, conv. con mod. in legge 10 maggio 2025, n. 67 – che intervengono sul regime della cittadinanza iure sanguinis – non trovano applicazione nei giudizi promossi anteriormente alla data del 27 marzo 2025, ribadendo il principio della non retroattività della norma sopravvenuta.
Alla luce di tale autorevole intervento, che ha fugato i dubbi interpretativi e sistematici prospettati da parte ricorrente, e considerato che le parti sono state invitate a prendere posizione in ordine alle questioni di costituzionalità sollevate in analoghi giudizi, può ritenersi definitivamente superato ogni profilo di incertezza circa la perdurante vigenza ed efficacia delle disposizioni oggetto del presente giudizio.
Pertanto, non residuando più ostacoli interpretativi né profili di rilevanza costituzionale, la domanda proposta può essere esaminata e accolta nel merito, alla luce del quadro normativo applicabile ratione temporis.
3 MOTIVAZIONE IN DIRITTO
La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e merita accoglimento.
Preliminarmente deve essere affermata la sussistenza dell'interesse ad agire in capo ai ricorrenti.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis integra un diritto soggettivo perfetto, di natura permanente e imprescrittibile, la cui tutela è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. Gli atti che l'Amministrazione è chiamata a compiere in tale materia hanno natura meramente dichiarativa e non costitutiva, sicché l'azione giudiziale non è subordinata al previo esaurimento di un procedimento amministrativo. Nondimeno, nel caso di specie, risulta provata l'oggettiva impossibilità per i ricorrenti di ottenere il riconoscimento della cittadinanza in via amministrativa, atteso il protrarsi dell'inerzia del Consolato italiano territorialmente competente, che ha reso di fatto impraticabile l'accesso al procedimento consolare entro un termine certo e ragionevole. Tale situazione, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, equivale a un sostanziale diniego del diritto azionato e radica un interesse concreto e attuale alla tutela giurisdizionale.
Nel merito, risulta pacificamente dimostrata la discendenza dei ricorrenti da cittadina italiana per nascita. , nata a [...] il [...], era cittadina italiana e non ha perso Parte_4 tale status per effetto del matrimonio contratto in Argentina nel 1945 con cittadino argentino, poiché l'ordinamento di detto Stato, all'epoca vigente, non prevedeva l'acquisto automatico della cittadinanza da parte della donna straniera per effetto del matrimonio. Ne consegue che, alla data di nascita della figlia , avvenuta nel 1952, la madre era ancora cittadina Parte_3 italiana ed era pienamente legittimata a trasmettere la cittadinanza iure sanguinis.
La successiva naturalizzazione argentina di , intervenuta nel 1954, costituisce atto Parte_4 volontario produttivo di effetti ex nunc e non incide sulla cittadinanza italiana già validamente acquisita dalla figlia al momento della nascita. In applicazione dei principi sanciti dall'art. 7 della legge n. 555 del 1912 e dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, la perdita della cittadinanza da parte del genitore non comporta automaticamente la perdita della cittadinanza del figlio che l'abbia già acquistata iure sanguinis.
Accertato che ha conservato la cittadinanza italiana, deve Parte_3 conseguentemente ritenersi che la stessa l'abbia validamente trasmessa al figlio Parte_2
nato nel 1984, in assenza di qualsivoglia rinuncia allo status civitatis o di altra causa
[...] interruttiva della linea di trasmissione. La documentazione prodotta consente di ricostruire in
4 modo completo e coerente la linea genealogica che dall'avo italiano conduce agli odierni ricorrenti, senza soluzione di continuità.
Alla luce del quadro normativo applicabile ratione temporis, dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito, nonché del parere favorevole espresso dal Pubblico
Ministero, deve, pertanto, essere accertato e dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani iure sanguinis, con conseguente ordine all'Amministrazione competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Specializzata per le controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini nell'Unione Europea, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dai Sigg.ri: 1. (C.F. nata Parte_1 C.F._1 in Argentina il 28/2/1952;
2. (C.F. ) nato in [...] il [...], così Parte_2 C.F._2 provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
2. ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_1 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. spese compensate.
Lecce, 17.12.2025.
Il Giudice Onorario
Dr.ssa Linda Fabiana Nicoletti
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