TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 23/12/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4033/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 4033/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 5 settembre 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Luca Molinari e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 con l'Avv. Stefan Klaus Kacenka ricorrenti
Oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c., depositato in data 5 settembre 2025, i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio a DI (TN) in data 28 giugno 2008, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Trento,
Parte II, Serie A, N. 70, 2008, e che dalla loro unione sono nate le figlie (a Per_1
Rovereto (TN) in data 5 giugno 2009) e (a Trento in data 1 maggio 2013). Per_2
1 I coniugi hanno allegato che tra loro è intervenuta separazione personale omologata con sentenza di questo Tribunale n. 327/2024 di data 18 ottobre 2024, pubblicata il
21 ottobre 2024, con udienza innanzi al Presidente in data 14 ottobre 2024, e che da allora essi non hanno più ripreso la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
Le parti, ritenute sussistenti le condizioni di legge, hanno domandato congiuntamente dichiararsi lo scioglimento del matrimonio formulando le seguenti conclusioni: “1) Le figlie e sono affidate a entrambi i genitori che, Per_1 Per_2 nello spirito dell'affido condiviso, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale condividendo, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., le decisioni di maggiore interesse dei figli. Per le questioni di ordinaria amministrazione, invece, i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente, ciascuno in via esclusiva, nei periodi di permanenza dei minori presso di sé.
2) e staranno una settimana con la madre, dal mercoledì pomeriggio Per_1 Per_2
(comunque entro le 16.00) sino al successivo mercoledì mattina al rientro a scuola
(o entro le 16.00 del pomeriggio in caso di chiusura della scuola); la settimana successiva staranno nei medesimi termini con il padre;
le parti si impegnano a rispettare tale regime pur riconoscendo la necessità di valutare le necessità delle figlie che si potranno evidenziare e dunque coordinandosi e cooperando nel perseguimento del loro bene e della loro serenità;
3) ciascuna parte trascorrerà con le figlie durante l'estate un periodo di vacanza di due settimane, anche non continuative, che dovranno essere comunicate e concordate entro fine maggio;
le parti potranno inoltre pure trascorrere durante
l'anno ulteriori due settimane di vacanza anche senza le figlie, anche non continuative, comunicando con congruo preavviso il periodo prescelto ed in tali periodi le figlie resteranno con l'altro genitore senza in alcun modo modificare
l'assetto anche economico della presenti condizioni di separazione;
le figlie trascorreranno ad anni alterni con un genitore il giorno di Natale e con l'altro il giorno di Santo Stefano ed inoltre con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro genitore il giorno di Pasquetta, salvo diverse intese tra le parti (Natale 2024 con la madre / Santo Stefano 2024 con il padre - Pasqua 2025 con il padre / Per_3
2025 con la madre;
e a seguire invertendo le giornate tra i genitori);
2 4) in ragione del regime di frequentazione stabilito e concordato ai punti che precedono le parti non prevedono la corresponsione di contributi di una in favore dell'altra per il mantenimento delle figlie;
5) Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per le figlie saranno ripartite nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre;
le spese straordinarie dovranno essere valutate in base alle indicazioni e linee guida del
C.N.F. prevedendo comunque espressamente che dovranno essere ripartite secondo le previsioni di cui al presente punto anche le spese relative all'acquisto del vestiario di entrambe le figlie;
le spese straordinarie superiori a € 100,00.- verranno concordate tra le parti;
6) la casa familiare viene assegnata in godimento al signor e, allo stato, presso Pt_2 di essa rimarrà la residenza anagrafica di e (che sino a diverso Per_1 Per_2 accordo tra le parti sarà in Trento, via della Toresela n. 8);
7) Le parti danno atto di aver definito tra loro ogni rapporto economico e patrimoniale in sede di separazione;
in adempimento delle intese raggiunte, da intendersi qui interamente confermate, la signora ha ceduto al Parte_1 signor la propria quota del 50% delle pp.mm. 1 e 2 della p.ed. 275 e Parte_2 della p.f. 22/3 in C.C. Sardagna;
rimane fermo l'obbligo del signor Parte_2 di saldare il prezzo pattuito per tale cessione nei termini di cui alle condizioni di separazione e a quanto previsto in sede di atto notarile (e ferma la previsione che il mancato o ritardato pagamento di anche una sola rata comporterà automaticamente la decadenza del signor dal beneficio del termine Parte_2 con conseguente diritto della signora di agire per il saldo dell'intero Pt_1 importo ancora dovuto alla data dell'inadempimento);
8) Le parti riconoscono di essere economicamente autosufficienti;
9) Le parti si danno reciproco assenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio, anche con riguardo alle figlie, impegnandosi a fare quanto a tal fine necessario;
10) Spese legali interamente compensate tra le parti con rinuncia dei rispettivi avvocati alla solidarietà”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
3 La domanda congiuntamente proposta dai ricorrenti – previa riqualificazione in domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, avendo le parti contratto matrimonio con rito concordatario (cfr. certificato matrimonio in atti) – è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da almeno sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale in data 14 ottobre 2024, nella procedura di separazione omologata da questo Tribunale con sentenza n.
327/2024 di data 18 ottobre 2024, pubblicata il 21 ottobre 2024, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento delle figlie minori e corrispondenti al loro interesse morale e Per_1 Per_2 materiale, in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per le stesse pregiudizievole.
In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co.
2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra le minori ed entrambi i genitori. Anche le condizioni relative al mantenimento appaiono congrue in considerazione delle condizioni reddituali documentate in atti ed essendo ogni altra questione economica rimessa alla libera disponibilità delle parti.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...]
e a DI (TN) in data 28 giugno 2008, Parte_1 Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Trento, Parte II, Serie
4 A, N. 70, 2008, alle condizioni accessorie di cui al ricorso, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso dal Tribunale di Trento, nella Camera di Consiglio del 18 dicembre
2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 4033/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 5 settembre 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Luca Molinari e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 con l'Avv. Stefan Klaus Kacenka ricorrenti
Oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c., depositato in data 5 settembre 2025, i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio a DI (TN) in data 28 giugno 2008, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Trento,
Parte II, Serie A, N. 70, 2008, e che dalla loro unione sono nate le figlie (a Per_1
Rovereto (TN) in data 5 giugno 2009) e (a Trento in data 1 maggio 2013). Per_2
1 I coniugi hanno allegato che tra loro è intervenuta separazione personale omologata con sentenza di questo Tribunale n. 327/2024 di data 18 ottobre 2024, pubblicata il
21 ottobre 2024, con udienza innanzi al Presidente in data 14 ottobre 2024, e che da allora essi non hanno più ripreso la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
Le parti, ritenute sussistenti le condizioni di legge, hanno domandato congiuntamente dichiararsi lo scioglimento del matrimonio formulando le seguenti conclusioni: “1) Le figlie e sono affidate a entrambi i genitori che, Per_1 Per_2 nello spirito dell'affido condiviso, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale condividendo, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., le decisioni di maggiore interesse dei figli. Per le questioni di ordinaria amministrazione, invece, i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente, ciascuno in via esclusiva, nei periodi di permanenza dei minori presso di sé.
2) e staranno una settimana con la madre, dal mercoledì pomeriggio Per_1 Per_2
(comunque entro le 16.00) sino al successivo mercoledì mattina al rientro a scuola
(o entro le 16.00 del pomeriggio in caso di chiusura della scuola); la settimana successiva staranno nei medesimi termini con il padre;
le parti si impegnano a rispettare tale regime pur riconoscendo la necessità di valutare le necessità delle figlie che si potranno evidenziare e dunque coordinandosi e cooperando nel perseguimento del loro bene e della loro serenità;
3) ciascuna parte trascorrerà con le figlie durante l'estate un periodo di vacanza di due settimane, anche non continuative, che dovranno essere comunicate e concordate entro fine maggio;
le parti potranno inoltre pure trascorrere durante
l'anno ulteriori due settimane di vacanza anche senza le figlie, anche non continuative, comunicando con congruo preavviso il periodo prescelto ed in tali periodi le figlie resteranno con l'altro genitore senza in alcun modo modificare
l'assetto anche economico della presenti condizioni di separazione;
le figlie trascorreranno ad anni alterni con un genitore il giorno di Natale e con l'altro il giorno di Santo Stefano ed inoltre con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro genitore il giorno di Pasquetta, salvo diverse intese tra le parti (Natale 2024 con la madre / Santo Stefano 2024 con il padre - Pasqua 2025 con il padre / Per_3
2025 con la madre;
e a seguire invertendo le giornate tra i genitori);
2 4) in ragione del regime di frequentazione stabilito e concordato ai punti che precedono le parti non prevedono la corresponsione di contributi di una in favore dell'altra per il mantenimento delle figlie;
5) Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per le figlie saranno ripartite nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre;
le spese straordinarie dovranno essere valutate in base alle indicazioni e linee guida del
C.N.F. prevedendo comunque espressamente che dovranno essere ripartite secondo le previsioni di cui al presente punto anche le spese relative all'acquisto del vestiario di entrambe le figlie;
le spese straordinarie superiori a € 100,00.- verranno concordate tra le parti;
6) la casa familiare viene assegnata in godimento al signor e, allo stato, presso Pt_2 di essa rimarrà la residenza anagrafica di e (che sino a diverso Per_1 Per_2 accordo tra le parti sarà in Trento, via della Toresela n. 8);
7) Le parti danno atto di aver definito tra loro ogni rapporto economico e patrimoniale in sede di separazione;
in adempimento delle intese raggiunte, da intendersi qui interamente confermate, la signora ha ceduto al Parte_1 signor la propria quota del 50% delle pp.mm. 1 e 2 della p.ed. 275 e Parte_2 della p.f. 22/3 in C.C. Sardagna;
rimane fermo l'obbligo del signor Parte_2 di saldare il prezzo pattuito per tale cessione nei termini di cui alle condizioni di separazione e a quanto previsto in sede di atto notarile (e ferma la previsione che il mancato o ritardato pagamento di anche una sola rata comporterà automaticamente la decadenza del signor dal beneficio del termine Parte_2 con conseguente diritto della signora di agire per il saldo dell'intero Pt_1 importo ancora dovuto alla data dell'inadempimento);
8) Le parti riconoscono di essere economicamente autosufficienti;
9) Le parti si danno reciproco assenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio, anche con riguardo alle figlie, impegnandosi a fare quanto a tal fine necessario;
10) Spese legali interamente compensate tra le parti con rinuncia dei rispettivi avvocati alla solidarietà”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
3 La domanda congiuntamente proposta dai ricorrenti – previa riqualificazione in domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, avendo le parti contratto matrimonio con rito concordatario (cfr. certificato matrimonio in atti) – è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da almeno sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale in data 14 ottobre 2024, nella procedura di separazione omologata da questo Tribunale con sentenza n.
327/2024 di data 18 ottobre 2024, pubblicata il 21 ottobre 2024, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento delle figlie minori e corrispondenti al loro interesse morale e Per_1 Per_2 materiale, in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per le stesse pregiudizievole.
In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co.
2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra le minori ed entrambi i genitori. Anche le condizioni relative al mantenimento appaiono congrue in considerazione delle condizioni reddituali documentate in atti ed essendo ogni altra questione economica rimessa alla libera disponibilità delle parti.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...]
e a DI (TN) in data 28 giugno 2008, Parte_1 Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Trento, Parte II, Serie
4 A, N. 70, 2008, alle condizioni accessorie di cui al ricorso, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso dal Tribunale di Trento, nella Camera di Consiglio del 18 dicembre
2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
5