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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 16/04/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
442 /2024 R.G.
C O R T E D' A P P E L L O DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente;
2) dott. Natalino Sapone consigliere;
3) dott.ssa Federica Rende consigliere relatore;
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 442/2024 R.G. vertente
tra
(cf. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale Parte_1 P.IVA_1 in Via Federico Caprilli, 25, Milano (MI) rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Tiziano (cf.
), del foro di Reggio Calabria, ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._1
del menzionato difensore, sito in Via Possidonea n. 20/A, 89125 Reggio Calabria (RC), PEC:
Email_1
-APPELLANTE
contro
La CURATELA DEL PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE n. 13/2024 della
Società (C.F.: ), in persona del curatore nominato dal Tribunale di Reggio Parte_1 P.IVA_1
Calabria con sentenza n. 15/2024, Dott.ssa Valentina Rizzo - APPELLATO CONTUMACE
nonché
la PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale Ordinario di Reggio Calabria -
APPELLATO non costituito
Oggetto: Apertura Liquidazione Giudiziale - Reclamo avverso la sentenza del Tribunale di
Reggio Calabria n. 15/2024 emessa il 09.07.2024 e pubblicata il 15.07.2024, all'esito del procedimento n. RG 22-1/2024
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 38 CCII, depositato in data 24.04.2024 iscritto al n. RG. 22-1/2024, la
[...]
di Reggio Calabria, sulla scorta del contenuto delle plurime note del Gruppo Tutela Parte_2
Economia – Sezione Riciclaggio del Nucleo PEF – Guardia di Finanza di Reggio Calabria, ritenendo sussistere i presupposti di cui agli artt. 38 e 121 CCII, domandava che venisse dichiarata dal Tribunale di Reggio Calabria l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Società Parte_1
Inoltre, a sostegno della propria competenza, il Pubblico Ministero evidenziava la fittizietà della sede sociale, poiché - come emerso nel corso delle indagini esperite nel PP 3960/2013 R.G.N.R. Mod. 21
– il reale centro operativo e di interessi era sito a Reggio Calabria.
Con comparsa di costituzione in data 24.06.2024 si costituiva la contestando la richiesta Parte_1
di apertura della liquidazione giudiziale.
In particolare, la società deduceva:
1. Inammissibilità della domanda di liquidazione giudiziale per carenza di presupposti- violazione dell'art. 121 del D.Lgs. n. 14/2019 e ss.mm. (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza): Il procuratore della società costituita, così argomentava “L'art. 121 CCII delinea il regime di applicabilità delle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, prevedendo che esse si applichino agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti necessari per essere qualificati come “impresa minore” e che siano in stato di insolvenza. Nella fattispecie, la Società per come testimoniato dai bilanci di Parte_1
esercizio dei tre anni antecedenti la presentazione dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale - rispetto ai quali si riserva, domandando sin d'ora la concessione da parte dell'Ill.mo Tribunale, di un termine per l'integrazione della documentazione mancante, la produzione delle attestazioni di deposito dei bilanci, non versate in atti a causa di problemi tecnici avuti dalla società - soddisfa i requisiti soggettivi previsti dal citato art. 2 e, quindi, non può essere sottoposta alla procedura di liquidazione giudiziale.
Nell'esercizio al 31.12.2021, la resistente ha registrato un attivo patrimoniale per un ammontare complessivo di € 293.260,80 e ricavi per € 32.899,36.
Nell'esercizio al 31.12.2022, la resistente ha registrato un attivo patrimoniale per un ammontare complessivo di € 289.999,64 e ricavi per € 5.000,00.
Nell'esercizio al 31.12.2023, la resistente ha registrato un attivo patrimoniale per un ammontare complessivo di € 295.365,37 e ricavi per € 5.000,00.
Avuto riguardo, invece, all'ammontare dei debiti, anche non scaduti, della Società resistente, esso è pari a complessivi € 291.962,73. A fronte di quanto esposto, deriva che la domanda proposta dalla ricorrente è inammissibile per difetto dei presupposti di legge necessari, ai sensi dell'art. 121 CCII, per l'applicabilità delle disposizioni sulla liquidazione giudiziale.”
In data 09.07.2024 il Tribunale di Reggio Calabria sezione I civile, emetteva sentenza, accogliendo in toto la domanda attorea.
Il Tribunale motivava analiticamente la decisione presa, rilevando che:
A. sussistono, ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015, la giurisdizione e, ai sensi dell'art. 27 cci, la competenza di questo Tribunale, dal momento che il centro direzionale dell'attività dell'impresa è sito in Reggio via Ravagnese Superiore n. 62/B; invero, come risulta dall'informativa della Guardia di Finanza versata in atti dalla ricorrente, l'attività imprenditoriale contemplata nell'oggetto sociale si esplica in luogo diverso dalla sede legale
(Milano via Federico Caprilli n. 25) indicata nella visura camerale.
B. la notifica si è perfezionata tempestivamente ai sensi dell'art. 40 CCI;
C. sussiste la legittimazione della ricorrente;
D. L'Agenzia delle Entrate segnala la presenza di un debito nei confronti dell'Erario di €
359.139,78 portato da cartelle esattoriali insolute, nonché l'assenza di dichiarazioni IVA dal
2021 in avanti;
E. il debitore è un imprenditore che esercita un'attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 CCI;
F. quanto alla sussistenza dei requisiti dimensionali, non risulta superata la prova posta a carico del debitore dall'art. 2 CCII;
invero, la documentazione contabile depositata dalla resistente è inattendibile in quanto non redatta in ossequio al principio di prudenza di cui all'art. 2423-bis c.c. (cfr. Cass. Sentenza n. 24548 del 2016); in particolare, in nessuna delle scritture contabili inerenti agli anni 2021, 2022 e 2023 è stata indicata l'ingente esposizione debitoria che la società risulta avere nei confronti dell'Erario; al contrario, l'ammontare dei debiti ivi riportati è di gran lunga inferiore rispetto all'importo dei debiti erariali;
a ciò si aggiunga che le scritture contabili predette non risultano depositate presso la Camera di
Commercio ove sono stati depositati bilanci solo fino al 2017 (cfr. Cass. ordinanza n. 4245, pubblicata il 13 febbraio 2019);
G. il debitore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b) CCI come risulta: dall'esistenza di un ingente debito portato da cartelle di pagamento non rateizzate;
dall'omesso deposito presso la CCIIA dei bilanci a far data dal 2017;
Tutto quanto rilevato, il Tribunale procedeva alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della “ - C.F. ( con sentenza del 09.07.2024, n. 15/2024; R. Parte_1 P.IVA_1
Sent.n. 27/2024
In data 10.01.2024, la società propone reclamo avverso la sentenza di apertura della Parte_1
liquidazione giudiziale emessa dal Tribunale di Reggio Calabria n. 15/2024, eccependo un unico motivo di gravame.
1. Violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. in relazione agli artt. 2 e 121
e 121 del CCCI: Errata valutazione dei requisiti dimensionali della società; La manifesta illogicità della sentenza e comunque l'omessa motivazione rispetto alla ritenuta inattendibilità della documentazione depositata dalla Parte_1
Con l'unico motivo di reclamo, la società contesta lo stato d'insolvenza ex art. 121 D.lgs. Parte_1
n. 149/2019 ed il mancato riconoscimento dei requisiti di cui all'articolo 2 comma I, lett. d) del D.lgs.
n. 149/2019, rifacendosi nuovamente a tutte le argomentazioni già esposte precedentemente con la memoria di costituzione nel giudizio di prime cure. Adduce inoltre che “la ratio sottesa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di si caratterizza per Parte_1 non aver tenuto conto dell'integrale compendio probatorio offerto dalle parti e per aver, comunque, fatto errata applicazione dei principi che devono guidare il giudizio circa la sussistenza o meno dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), del CCII, rispetto al quale l'omesso deposito dei bilanci (che comunque non si è verificato) assume un valore neutro, soprattutto se, come nel caso in esame, la prova del mancato superamento delle soglie dettate dalla norma è ricavabile da altri elementi in atti.” In conclusione, parte reclamante chiede di revocare o riformare la sentenza impugnata, per l'insussistenza dei presupposti soggettivi per la dichiarazione della liquidazione giudiziale della Pt_1
con vittoria di spese e compensi professionali.
[...]
In data 14.11.2024, il sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello trasmetteva le sue note scritte, con le quali insisteva nella richiesta di rigetto del reclamo, riportandosi alle motivazioni con cui il Tribunale aveva disposto l'apertura della liquidazione giudiziale, ed inoltre aggiungeva e faceva
Parte propri tutti gli accertamenti e le considerazioni svolte dalla Curatela della presenti in atti.
All'udienza del 25.11.2024 la causa veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo ed unico motivo di reclamo la società censura la sentenza di primo grado per Parte_1
“Violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. in relazione agli artt. 2 e 121 e 121 del (C.C.C.I.)”.
Il motivo è infondato
Parte reclamante assume l'insussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa ex art. 121 D.lgs.
14/2019 ai fini della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
difatti per poter dar corso alla liquidazione giudiziale vi deve essere la necessaria compresenza di due requisiti - oggettivo e soggettivo- dove per requisito oggettivo si intende lo stato d'insolvenza, mentre per requisito soggettivo si intende il superamento delle soglie di cui all'articolo 2 comma I, lett. d) D.lgs. 14/2019.
Parte appellante, per quanto attiene al requisito soggettivo, motiva le sue doglianze evidenziando il fatto che “la società non superi le soglie di fallibilità previste dal richiamato art. 2 comma Pt_1
I, lett. d) D.lgs. 14/2019 e ciò in ragione della documentazione versata in atti, dalla quale appare chiaramente che la nei tre esercizi precedenti alla proposizione della domanda di Parte_1
liquidazione giudiziale, si pone ben al di sotto delle soglie fissate dalla legge in tema di attivo patrimoniale, ricavi e debiti anche non scaduti.”
Difatti, evidenziava che “La ritenuta inattendibilità, da parte del Tribunale, delle prove offerte a sostegno dell'eccezione, da cui deriverebbe l'omesso superamento della prova di insussistenza dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) del CCII, quindi, si è essenzialmente fondata, per un verso, sulla valutazione sommaria del dato debitorio emergente dai bilanci versati in giudizio, che non terrebbe conto dell'ingente debitoria che la società avrebbe nei confronti dell'Erario; e, per altro verso, sul mancato deposito delle predette scritture contabili presso la Camera di Commercio, circostanza questa di per sé bastevole a fondare il giudizio di inattendibilità. Pertanto, se il Tribunale avesse operato un accertamento di natura sostanziale, sì come richiesto dalla giurisprudenza in materia, avrebbe certamente dedotto la natura di “impresa minore” della società e, di Parte_1
conseguenza, avrebbe concluso per il rigetto della domanda coltivata dalla Procura.”
L'art. 121 del C.C.I.I., ha previsto l'applicabilità della liquidazione giudiziale agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza.
Nel caso di cui trattasi, sono presenti entrambi i presupposti normativamente previsti per la dichiarazione giudiziale.
In particolare, l'art. 2, comma 1, lettera d) evidenzia che ai fini del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza, si intende per «impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:
1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia a norma dell'art. 348.
La disposizione di cui sopra sottende che la dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti atti a configurare una impresa come minore debba essere validamente assolta. Invero, nel caso di specie, parte reclamante ha ritenuto di aver assolto l'onere probatorio su di essa incombente producendo i bilanci d'esercizio degli ultimi tre esercizi sociali in uno con le dichiarazioni IVA degli ultimi tre anni sulla cui attendibilità vi sono molte riserve.
Inoltre, parte appellante richiama a proprio sostegno Cass. civ., Sez. VI, Ordinanza, n. 9045/2021,
“il sistema vigente non pone, in proposito, nessuna preclusione o sorta di vincolo. La verifica della sussistenza dei requisiti di «non fallibilità» di cui all'art. 1, comma 2, legge fall. si manifesta, in via correlata, campo di indagine particolarmente aperto e disponibile, che ha come suo termine
«naturale» di riferimento - bensì di sicuro non esclusivo quello delle scritture contabili dell'impresa, in cui leggere e da cui poter ricavare appunto la presenza/assenza dei requisiti in questione: con la piena utilizzabilità dell'intero corredo contabile di questa (per un richiamo al libro giornale, come pure alle denunce dei redditi, v. già Cass., n. 13643/2013; per la documentazione IVA e per quella specificamente attinente ai rapporti bancari v., poi, Cass., n. 25025/2020); e secondo l'ampia nozione di scritture contabili che risulta assunta dal sistema vigente (sintomatici, al riguardo, appaiono i riferimenti alla «corrispondenza di impresa», di cui alle norme di base degli artt. 2220 e 2214 comma
2, seconda parte, cod. civ.; su questo tema specifico cfr., tra le altre, Cass., n. 6991/2019). (…) Ne deriva, in via ulteriore nell'ambito del ragionamento che si sta sviluppando, che quanto alla verifica dei requisiti in questione davvero cruciale è il punto rappresentato dalla valutazione dell'attendibilità ex 116 cod. proc. civ. del materiale disponibile: del grado di fedeltà (e, naturalmente, analiticità), a volersi esprimere con altre parole, del dato rappresentatovi con
l'effettiva realtà dell'impresa che viene considerata.”
Dunque, dirimente allo scopo di verificare la sussistenza o meno dei requisiti di fallibilità come enucleati all'articolo 2 del C.C.I.I. è “il punto rappresentato dalla valutazione dell'attendibilità ex
116 cod. proc. civ. del materiale disponibile: del grado di fedeltà (e, naturalmente, analiticità), a volersi esprimere con altre parole, del dato rappresentatovi con l'effettiva realtà dell'impresa che viene considerata.”
Invero, è del tutto evidente l'inattendibilità della documentazione contabile prodotta dall'odierno reclamante. Difatti, vi sono plurimi elementi che denunciano l'infedeltà e l'incoerenza della documentazione contabile prodotta.
Innanzi tutto, già dal documento contabile più importante, il bilancio d'esercizio, si rileva subito la circostanza del tutto anomala relativa all'approvazione da parte dell'assemblea dei soci -nella medesima seduta assembleare del 24.07.2024- dei bilanci relativi agli esercizi sociali (2021, 2022,
2023) - quando al contrario in una contabilità attendibile, analitica ed ordinata, ai sensi dell'art. 2364, comma 2, codice civile, l'assemblea dei soci deve riunirsi per l'approvazione del suddetto documento contabile entro 120 giorni dalla chiusura del relativo esercizio sociale. Inoltre, come ben rilevato nella sentenza del giudice di prime cure, nei bilanci depositati in atti risulta una mole debitoria verso l'erario (93.000,00) notevolmente inferiore rispetto al dato comunicato dall'Agenzia delle Entrate consistente in una cifra superiore ai € 332.996,29. In aggiunta, ad avvalorare ulteriormente la tesi dell'inattendibilità, vi è anche la circostanza che i suddetti bilanci sono stati approvati presso la sede sociale di Milano, via Federico Caprilli n.25, sede di fatto fittizia, così come riportato in atti e oltretutto, mai contestato dall'odierno reclamante.
Ad ulteriore riprova del globale giudizio di inattendibilità del materiale disponibile, va rilevato che:
1. L'ultimo bilancio d'esercizio depositato presso il Registro delle Imprese risulta essere quello relativo al 2017
2. l'ultima dichiarazione dei redditi presentata risulta essere quella relativa all'esercizio 2020 e riportante reddito pari a zero pur in presenza di emissione di fatture nell'esercizio stesso;
3. L'ultima dichiarazione IVA presentata risulta essere quella relativa all'esercizio 2020 e riportante nessuna operazione attiva e passiva a fronte di emissione e ricezione di fatture nell'esercizio stesso;
4. Dalle informazioni estrapolate dal cassetto fiscale risultano esservi comunicazioni di compliance inviate dall'Agenzia delle Entrate al fine di evidenziare la presenza di operazioni attive (emissione di fatture) non corrispondenti con le relative dichiarazioni IVA nello specifico omesse o pari a zero, quindi non valorizzate evadendo pertanto le imposte scaturenti;
5. oltre tutti i già indicati elementi di natura fiscale dai quali originano debiti verso l'Erario e altri Enti, accertati e in di accertamento, dei quali non vi è alcuna evidenza nei documenti bilancio consegnati e presi in esame allo scopo, emergono altresì elementi di natura contabile dai quali si evince quanto segue:
• Scritture di assestamento di dubbia veridicità (rilevazione di fatture da emettere nei confronti della debitrice CLIVIA SERVIZI SOC. COOP. ARL e fatture da ricevere da parte della creditrice CLIVIA PROFUMI SRL per importi non corrispondenti ai relativi fatti di gestione);
• conseguente alterazione della situazione creditoria (in ordine al limite dimensionale legato all'ATTIVO PATRIMONIALE) e della situazione debitoria verso Fisco e fornitori rilevabili dai bilanci d'esercizio 2021- 2022-2023 consegnati, che risultano pertanto non veritiere e quindi scorrette.
• mancata rilevazione, in ossequio al principio di competenza economica statuito dall'art. 2423-bis ex., dei ricavi da fitti attivi di ramo d'azienda e del relativo credito verso l'affittuaria; Parte Infine, va rilevato che la società ha effettuato in data 27.04.2017 un contratto d'affitto di ramo d'azienda con la CLIVIA SERVIZI SOC. COOP., a mezzo quale, di fatto, ha concesso in affitto tutti i suoi beni strumentali- accessori e, perfino, l'unica unità operativa presso la quale esercitava l'attività di vendita al dettaglio di articoli di profumeria. Difatti, successivamente alla stipula del suddetto
Parte contratto d'affitto di ramo aziendale, la società come rilevato dagli atti e dalle note della Guardia di Finanza, diventava una società inoperativa, così testimoniando una volta in più la totale inattendibilità della documentazione prodotta.
L'esposizione debitoria di € 332.996,29, in uno con l'inoperatività della società e la mancanza di crediti o liquidità sufficienti, sono tutti elementi da cui può trarsi lo stato d'insolvenza della società.
Al riguardo, secondo un recente orientamento della S.C. “Con riferimento allo -stato di insolvenza- di un imprenditore, l'art. 5, comma 1, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare) dispone che “lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
A questo proposito, la Suprema Corte - riprendendo un proprio precedente orientamento - ha confermato che: (a) lo stato di insolvenza consiste “in una situazione di impotenza economica che si realizza allorquando l'imprenditore non è più in grato di adempiere regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, in quanto sono venute meno le necessarie condizioni di liquidità e di credito”, (b) “la prova della disponibilità da parte del fallito di un consistente patrimonio azionario ed immobiliare non è sufficiente ad escludere la sussistenza dello stato d'insolvenza, né la conoscenza dello stesso da parte del terzo contraente”, (c) “l'esistenza di un cospicuo attivo, ancorché in ipotesi sufficiente ad assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori, non esclude infatti di per sé la sussistenza dello stato di insolvenza”. Da un diverso punto di vista, ossia quello dei segni riconducibili all'insolvenza, la Cassazione ha precisato che non possono assumere valenza decisiva “la inesistenza di protesti e di azioni esecutive in atto, né l'esistenza di bilanci che, se non rovinosi, non denunciavano una florida situazione dell'impresa poi fallita, né la concessione di ulteriore credito al debitore, non potendosi escludere che questa sia motivata dalla speranza che la medesima consenta all'imprenditore di superare la situazione di insolvenza” Cass.,Civ., Sez. VI, del
13.07.2018, n. 18770.
Per tutti i motivi sopra esposti il reclamo è infondato e va totalmente rigettato.
Spese del procedimento
La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, con la conseguenza che essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (cfr. Cass. n. 20785/2020; Cass. n.
12610/2020; Cass. n. 471/2020; Cass. n. 30228/2019; Cass. 16174/2018; Cass. n. 12195/2018; Cass.
n. 20869/2017; Cass. n. 24750/2013; Cass. n. 17432/2011; Cass. n. 9419/1997; Trib. Ancona n.
1205/2020; Trib. Massa n. 799/2018; Trib. Castrovillari n. 1010/2018).
Ne consegue che nulla è dovuto nei confronti dell'appellata contumace.
Doppio del contributo unificato
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 si dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto del reclamo.
*** La proposizione del reclamo da parte del legale rappresentante della società di cui è stato dichiarato il fallimento, considerata l'assoluta inattendibilità delle scritture contabili, induce a ritenere la sussistenza, nel caso di specie, della mala fede del legale rappresentante e dei gravi motivi di cui all'art. 94 c.p.c. [risultando integrata una “macroscopica infondatezza del gravame” tale da
“rende[re] palese l'assenza di normale prudenza nella sua proposizione” e idonea a giustificare l'applicazione di tale disposizione (cfr. Corte App. Milano, 3/02/2022, in Leggi d'Italia.it)], per cui il legale rappresentante deve essere condannato, in solido con la società, al pagamento dell'ulteriore importo previsto dallo stesso articolo 13, comma 1-quater, ai sensi dell'art. 51, comma XV, C.C.I.I..
Alla luce, infine, dell'art. 51, comma XII, C.C.I.I., occorre altresì mandare alla Cancelleria per gli adempimenti (di notifica e pubblicitari della presente pronuncia) ivi previsti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: Parte_1
1. Rigetta il reclamo e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto del reclamo.
3. Condanna il legale rappresentante, in solido con la società, al pagamento dell'ulteriore importo previsto dallo stesso articolo 13, comma 1-quater, ai sensi dell'art. 51, comma XV,
C.C.I.I.
4. Nulla per le spese.
5. Dispone, ex art. 51, comma XII, C.C.I.I., che la presente sentenza venga notificata alle parti,
a cura della Cancelleria e in via telematica;
6. Dispone, sempre ex art. 51, comma XII, C.C.I.I., che la presente sentenza venga pubblicata e iscritta nel Registro delle Imprese territorialmente competente.
Così è deciso nella camera di consiglio dell'11 aprile 2024
La cons. est. La Presidente
dott.ssa Federica Rende dott.ssa Morabito
C O R T E D' A P P E L L O DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente;
2) dott. Natalino Sapone consigliere;
3) dott.ssa Federica Rende consigliere relatore;
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 442/2024 R.G. vertente
tra
(cf. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale Parte_1 P.IVA_1 in Via Federico Caprilli, 25, Milano (MI) rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Tiziano (cf.
), del foro di Reggio Calabria, ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._1
del menzionato difensore, sito in Via Possidonea n. 20/A, 89125 Reggio Calabria (RC), PEC:
Email_1
-APPELLANTE
contro
La CURATELA DEL PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE n. 13/2024 della
Società (C.F.: ), in persona del curatore nominato dal Tribunale di Reggio Parte_1 P.IVA_1
Calabria con sentenza n. 15/2024, Dott.ssa Valentina Rizzo - APPELLATO CONTUMACE
nonché
la PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale Ordinario di Reggio Calabria -
APPELLATO non costituito
Oggetto: Apertura Liquidazione Giudiziale - Reclamo avverso la sentenza del Tribunale di
Reggio Calabria n. 15/2024 emessa il 09.07.2024 e pubblicata il 15.07.2024, all'esito del procedimento n. RG 22-1/2024
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 38 CCII, depositato in data 24.04.2024 iscritto al n. RG. 22-1/2024, la
[...]
di Reggio Calabria, sulla scorta del contenuto delle plurime note del Gruppo Tutela Parte_2
Economia – Sezione Riciclaggio del Nucleo PEF – Guardia di Finanza di Reggio Calabria, ritenendo sussistere i presupposti di cui agli artt. 38 e 121 CCII, domandava che venisse dichiarata dal Tribunale di Reggio Calabria l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Società Parte_1
Inoltre, a sostegno della propria competenza, il Pubblico Ministero evidenziava la fittizietà della sede sociale, poiché - come emerso nel corso delle indagini esperite nel PP 3960/2013 R.G.N.R. Mod. 21
– il reale centro operativo e di interessi era sito a Reggio Calabria.
Con comparsa di costituzione in data 24.06.2024 si costituiva la contestando la richiesta Parte_1
di apertura della liquidazione giudiziale.
In particolare, la società deduceva:
1. Inammissibilità della domanda di liquidazione giudiziale per carenza di presupposti- violazione dell'art. 121 del D.Lgs. n. 14/2019 e ss.mm. (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza): Il procuratore della società costituita, così argomentava “L'art. 121 CCII delinea il regime di applicabilità delle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, prevedendo che esse si applichino agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti necessari per essere qualificati come “impresa minore” e che siano in stato di insolvenza. Nella fattispecie, la Società per come testimoniato dai bilanci di Parte_1
esercizio dei tre anni antecedenti la presentazione dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale - rispetto ai quali si riserva, domandando sin d'ora la concessione da parte dell'Ill.mo Tribunale, di un termine per l'integrazione della documentazione mancante, la produzione delle attestazioni di deposito dei bilanci, non versate in atti a causa di problemi tecnici avuti dalla società - soddisfa i requisiti soggettivi previsti dal citato art. 2 e, quindi, non può essere sottoposta alla procedura di liquidazione giudiziale.
Nell'esercizio al 31.12.2021, la resistente ha registrato un attivo patrimoniale per un ammontare complessivo di € 293.260,80 e ricavi per € 32.899,36.
Nell'esercizio al 31.12.2022, la resistente ha registrato un attivo patrimoniale per un ammontare complessivo di € 289.999,64 e ricavi per € 5.000,00.
Nell'esercizio al 31.12.2023, la resistente ha registrato un attivo patrimoniale per un ammontare complessivo di € 295.365,37 e ricavi per € 5.000,00.
Avuto riguardo, invece, all'ammontare dei debiti, anche non scaduti, della Società resistente, esso è pari a complessivi € 291.962,73. A fronte di quanto esposto, deriva che la domanda proposta dalla ricorrente è inammissibile per difetto dei presupposti di legge necessari, ai sensi dell'art. 121 CCII, per l'applicabilità delle disposizioni sulla liquidazione giudiziale.”
In data 09.07.2024 il Tribunale di Reggio Calabria sezione I civile, emetteva sentenza, accogliendo in toto la domanda attorea.
Il Tribunale motivava analiticamente la decisione presa, rilevando che:
A. sussistono, ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015, la giurisdizione e, ai sensi dell'art. 27 cci, la competenza di questo Tribunale, dal momento che il centro direzionale dell'attività dell'impresa è sito in Reggio via Ravagnese Superiore n. 62/B; invero, come risulta dall'informativa della Guardia di Finanza versata in atti dalla ricorrente, l'attività imprenditoriale contemplata nell'oggetto sociale si esplica in luogo diverso dalla sede legale
(Milano via Federico Caprilli n. 25) indicata nella visura camerale.
B. la notifica si è perfezionata tempestivamente ai sensi dell'art. 40 CCI;
C. sussiste la legittimazione della ricorrente;
D. L'Agenzia delle Entrate segnala la presenza di un debito nei confronti dell'Erario di €
359.139,78 portato da cartelle esattoriali insolute, nonché l'assenza di dichiarazioni IVA dal
2021 in avanti;
E. il debitore è un imprenditore che esercita un'attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 CCI;
F. quanto alla sussistenza dei requisiti dimensionali, non risulta superata la prova posta a carico del debitore dall'art. 2 CCII;
invero, la documentazione contabile depositata dalla resistente è inattendibile in quanto non redatta in ossequio al principio di prudenza di cui all'art. 2423-bis c.c. (cfr. Cass. Sentenza n. 24548 del 2016); in particolare, in nessuna delle scritture contabili inerenti agli anni 2021, 2022 e 2023 è stata indicata l'ingente esposizione debitoria che la società risulta avere nei confronti dell'Erario; al contrario, l'ammontare dei debiti ivi riportati è di gran lunga inferiore rispetto all'importo dei debiti erariali;
a ciò si aggiunga che le scritture contabili predette non risultano depositate presso la Camera di
Commercio ove sono stati depositati bilanci solo fino al 2017 (cfr. Cass. ordinanza n. 4245, pubblicata il 13 febbraio 2019);
G. il debitore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b) CCI come risulta: dall'esistenza di un ingente debito portato da cartelle di pagamento non rateizzate;
dall'omesso deposito presso la CCIIA dei bilanci a far data dal 2017;
Tutto quanto rilevato, il Tribunale procedeva alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della “ - C.F. ( con sentenza del 09.07.2024, n. 15/2024; R. Parte_1 P.IVA_1
Sent.n. 27/2024
In data 10.01.2024, la società propone reclamo avverso la sentenza di apertura della Parte_1
liquidazione giudiziale emessa dal Tribunale di Reggio Calabria n. 15/2024, eccependo un unico motivo di gravame.
1. Violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. in relazione agli artt. 2 e 121
e 121 del CCCI: Errata valutazione dei requisiti dimensionali della società; La manifesta illogicità della sentenza e comunque l'omessa motivazione rispetto alla ritenuta inattendibilità della documentazione depositata dalla Parte_1
Con l'unico motivo di reclamo, la società contesta lo stato d'insolvenza ex art. 121 D.lgs. Parte_1
n. 149/2019 ed il mancato riconoscimento dei requisiti di cui all'articolo 2 comma I, lett. d) del D.lgs.
n. 149/2019, rifacendosi nuovamente a tutte le argomentazioni già esposte precedentemente con la memoria di costituzione nel giudizio di prime cure. Adduce inoltre che “la ratio sottesa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di si caratterizza per Parte_1 non aver tenuto conto dell'integrale compendio probatorio offerto dalle parti e per aver, comunque, fatto errata applicazione dei principi che devono guidare il giudizio circa la sussistenza o meno dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), del CCII, rispetto al quale l'omesso deposito dei bilanci (che comunque non si è verificato) assume un valore neutro, soprattutto se, come nel caso in esame, la prova del mancato superamento delle soglie dettate dalla norma è ricavabile da altri elementi in atti.” In conclusione, parte reclamante chiede di revocare o riformare la sentenza impugnata, per l'insussistenza dei presupposti soggettivi per la dichiarazione della liquidazione giudiziale della Pt_1
con vittoria di spese e compensi professionali.
[...]
In data 14.11.2024, il sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello trasmetteva le sue note scritte, con le quali insisteva nella richiesta di rigetto del reclamo, riportandosi alle motivazioni con cui il Tribunale aveva disposto l'apertura della liquidazione giudiziale, ed inoltre aggiungeva e faceva
Parte propri tutti gli accertamenti e le considerazioni svolte dalla Curatela della presenti in atti.
All'udienza del 25.11.2024 la causa veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo ed unico motivo di reclamo la società censura la sentenza di primo grado per Parte_1
“Violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. in relazione agli artt. 2 e 121 e 121 del (C.C.C.I.)”.
Il motivo è infondato
Parte reclamante assume l'insussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa ex art. 121 D.lgs.
14/2019 ai fini della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
difatti per poter dar corso alla liquidazione giudiziale vi deve essere la necessaria compresenza di due requisiti - oggettivo e soggettivo- dove per requisito oggettivo si intende lo stato d'insolvenza, mentre per requisito soggettivo si intende il superamento delle soglie di cui all'articolo 2 comma I, lett. d) D.lgs. 14/2019.
Parte appellante, per quanto attiene al requisito soggettivo, motiva le sue doglianze evidenziando il fatto che “la società non superi le soglie di fallibilità previste dal richiamato art. 2 comma Pt_1
I, lett. d) D.lgs. 14/2019 e ciò in ragione della documentazione versata in atti, dalla quale appare chiaramente che la nei tre esercizi precedenti alla proposizione della domanda di Parte_1
liquidazione giudiziale, si pone ben al di sotto delle soglie fissate dalla legge in tema di attivo patrimoniale, ricavi e debiti anche non scaduti.”
Difatti, evidenziava che “La ritenuta inattendibilità, da parte del Tribunale, delle prove offerte a sostegno dell'eccezione, da cui deriverebbe l'omesso superamento della prova di insussistenza dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) del CCII, quindi, si è essenzialmente fondata, per un verso, sulla valutazione sommaria del dato debitorio emergente dai bilanci versati in giudizio, che non terrebbe conto dell'ingente debitoria che la società avrebbe nei confronti dell'Erario; e, per altro verso, sul mancato deposito delle predette scritture contabili presso la Camera di Commercio, circostanza questa di per sé bastevole a fondare il giudizio di inattendibilità. Pertanto, se il Tribunale avesse operato un accertamento di natura sostanziale, sì come richiesto dalla giurisprudenza in materia, avrebbe certamente dedotto la natura di “impresa minore” della società e, di Parte_1
conseguenza, avrebbe concluso per il rigetto della domanda coltivata dalla Procura.”
L'art. 121 del C.C.I.I., ha previsto l'applicabilità della liquidazione giudiziale agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza.
Nel caso di cui trattasi, sono presenti entrambi i presupposti normativamente previsti per la dichiarazione giudiziale.
In particolare, l'art. 2, comma 1, lettera d) evidenzia che ai fini del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza, si intende per «impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:
1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia a norma dell'art. 348.
La disposizione di cui sopra sottende che la dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti atti a configurare una impresa come minore debba essere validamente assolta. Invero, nel caso di specie, parte reclamante ha ritenuto di aver assolto l'onere probatorio su di essa incombente producendo i bilanci d'esercizio degli ultimi tre esercizi sociali in uno con le dichiarazioni IVA degli ultimi tre anni sulla cui attendibilità vi sono molte riserve.
Inoltre, parte appellante richiama a proprio sostegno Cass. civ., Sez. VI, Ordinanza, n. 9045/2021,
“il sistema vigente non pone, in proposito, nessuna preclusione o sorta di vincolo. La verifica della sussistenza dei requisiti di «non fallibilità» di cui all'art. 1, comma 2, legge fall. si manifesta, in via correlata, campo di indagine particolarmente aperto e disponibile, che ha come suo termine
«naturale» di riferimento - bensì di sicuro non esclusivo quello delle scritture contabili dell'impresa, in cui leggere e da cui poter ricavare appunto la presenza/assenza dei requisiti in questione: con la piena utilizzabilità dell'intero corredo contabile di questa (per un richiamo al libro giornale, come pure alle denunce dei redditi, v. già Cass., n. 13643/2013; per la documentazione IVA e per quella specificamente attinente ai rapporti bancari v., poi, Cass., n. 25025/2020); e secondo l'ampia nozione di scritture contabili che risulta assunta dal sistema vigente (sintomatici, al riguardo, appaiono i riferimenti alla «corrispondenza di impresa», di cui alle norme di base degli artt. 2220 e 2214 comma
2, seconda parte, cod. civ.; su questo tema specifico cfr., tra le altre, Cass., n. 6991/2019). (…) Ne deriva, in via ulteriore nell'ambito del ragionamento che si sta sviluppando, che quanto alla verifica dei requisiti in questione davvero cruciale è il punto rappresentato dalla valutazione dell'attendibilità ex 116 cod. proc. civ. del materiale disponibile: del grado di fedeltà (e, naturalmente, analiticità), a volersi esprimere con altre parole, del dato rappresentatovi con
l'effettiva realtà dell'impresa che viene considerata.”
Dunque, dirimente allo scopo di verificare la sussistenza o meno dei requisiti di fallibilità come enucleati all'articolo 2 del C.C.I.I. è “il punto rappresentato dalla valutazione dell'attendibilità ex
116 cod. proc. civ. del materiale disponibile: del grado di fedeltà (e, naturalmente, analiticità), a volersi esprimere con altre parole, del dato rappresentatovi con l'effettiva realtà dell'impresa che viene considerata.”
Invero, è del tutto evidente l'inattendibilità della documentazione contabile prodotta dall'odierno reclamante. Difatti, vi sono plurimi elementi che denunciano l'infedeltà e l'incoerenza della documentazione contabile prodotta.
Innanzi tutto, già dal documento contabile più importante, il bilancio d'esercizio, si rileva subito la circostanza del tutto anomala relativa all'approvazione da parte dell'assemblea dei soci -nella medesima seduta assembleare del 24.07.2024- dei bilanci relativi agli esercizi sociali (2021, 2022,
2023) - quando al contrario in una contabilità attendibile, analitica ed ordinata, ai sensi dell'art. 2364, comma 2, codice civile, l'assemblea dei soci deve riunirsi per l'approvazione del suddetto documento contabile entro 120 giorni dalla chiusura del relativo esercizio sociale. Inoltre, come ben rilevato nella sentenza del giudice di prime cure, nei bilanci depositati in atti risulta una mole debitoria verso l'erario (93.000,00) notevolmente inferiore rispetto al dato comunicato dall'Agenzia delle Entrate consistente in una cifra superiore ai € 332.996,29. In aggiunta, ad avvalorare ulteriormente la tesi dell'inattendibilità, vi è anche la circostanza che i suddetti bilanci sono stati approvati presso la sede sociale di Milano, via Federico Caprilli n.25, sede di fatto fittizia, così come riportato in atti e oltretutto, mai contestato dall'odierno reclamante.
Ad ulteriore riprova del globale giudizio di inattendibilità del materiale disponibile, va rilevato che:
1. L'ultimo bilancio d'esercizio depositato presso il Registro delle Imprese risulta essere quello relativo al 2017
2. l'ultima dichiarazione dei redditi presentata risulta essere quella relativa all'esercizio 2020 e riportante reddito pari a zero pur in presenza di emissione di fatture nell'esercizio stesso;
3. L'ultima dichiarazione IVA presentata risulta essere quella relativa all'esercizio 2020 e riportante nessuna operazione attiva e passiva a fronte di emissione e ricezione di fatture nell'esercizio stesso;
4. Dalle informazioni estrapolate dal cassetto fiscale risultano esservi comunicazioni di compliance inviate dall'Agenzia delle Entrate al fine di evidenziare la presenza di operazioni attive (emissione di fatture) non corrispondenti con le relative dichiarazioni IVA nello specifico omesse o pari a zero, quindi non valorizzate evadendo pertanto le imposte scaturenti;
5. oltre tutti i già indicati elementi di natura fiscale dai quali originano debiti verso l'Erario e altri Enti, accertati e in di accertamento, dei quali non vi è alcuna evidenza nei documenti bilancio consegnati e presi in esame allo scopo, emergono altresì elementi di natura contabile dai quali si evince quanto segue:
• Scritture di assestamento di dubbia veridicità (rilevazione di fatture da emettere nei confronti della debitrice CLIVIA SERVIZI SOC. COOP. ARL e fatture da ricevere da parte della creditrice CLIVIA PROFUMI SRL per importi non corrispondenti ai relativi fatti di gestione);
• conseguente alterazione della situazione creditoria (in ordine al limite dimensionale legato all'ATTIVO PATRIMONIALE) e della situazione debitoria verso Fisco e fornitori rilevabili dai bilanci d'esercizio 2021- 2022-2023 consegnati, che risultano pertanto non veritiere e quindi scorrette.
• mancata rilevazione, in ossequio al principio di competenza economica statuito dall'art. 2423-bis ex., dei ricavi da fitti attivi di ramo d'azienda e del relativo credito verso l'affittuaria; Parte Infine, va rilevato che la società ha effettuato in data 27.04.2017 un contratto d'affitto di ramo d'azienda con la CLIVIA SERVIZI SOC. COOP., a mezzo quale, di fatto, ha concesso in affitto tutti i suoi beni strumentali- accessori e, perfino, l'unica unità operativa presso la quale esercitava l'attività di vendita al dettaglio di articoli di profumeria. Difatti, successivamente alla stipula del suddetto
Parte contratto d'affitto di ramo aziendale, la società come rilevato dagli atti e dalle note della Guardia di Finanza, diventava una società inoperativa, così testimoniando una volta in più la totale inattendibilità della documentazione prodotta.
L'esposizione debitoria di € 332.996,29, in uno con l'inoperatività della società e la mancanza di crediti o liquidità sufficienti, sono tutti elementi da cui può trarsi lo stato d'insolvenza della società.
Al riguardo, secondo un recente orientamento della S.C. “Con riferimento allo -stato di insolvenza- di un imprenditore, l'art. 5, comma 1, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare) dispone che “lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
A questo proposito, la Suprema Corte - riprendendo un proprio precedente orientamento - ha confermato che: (a) lo stato di insolvenza consiste “in una situazione di impotenza economica che si realizza allorquando l'imprenditore non è più in grato di adempiere regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, in quanto sono venute meno le necessarie condizioni di liquidità e di credito”, (b) “la prova della disponibilità da parte del fallito di un consistente patrimonio azionario ed immobiliare non è sufficiente ad escludere la sussistenza dello stato d'insolvenza, né la conoscenza dello stesso da parte del terzo contraente”, (c) “l'esistenza di un cospicuo attivo, ancorché in ipotesi sufficiente ad assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori, non esclude infatti di per sé la sussistenza dello stato di insolvenza”. Da un diverso punto di vista, ossia quello dei segni riconducibili all'insolvenza, la Cassazione ha precisato che non possono assumere valenza decisiva “la inesistenza di protesti e di azioni esecutive in atto, né l'esistenza di bilanci che, se non rovinosi, non denunciavano una florida situazione dell'impresa poi fallita, né la concessione di ulteriore credito al debitore, non potendosi escludere che questa sia motivata dalla speranza che la medesima consenta all'imprenditore di superare la situazione di insolvenza” Cass.,Civ., Sez. VI, del
13.07.2018, n. 18770.
Per tutti i motivi sopra esposti il reclamo è infondato e va totalmente rigettato.
Spese del procedimento
La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, con la conseguenza che essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (cfr. Cass. n. 20785/2020; Cass. n.
12610/2020; Cass. n. 471/2020; Cass. n. 30228/2019; Cass. 16174/2018; Cass. n. 12195/2018; Cass.
n. 20869/2017; Cass. n. 24750/2013; Cass. n. 17432/2011; Cass. n. 9419/1997; Trib. Ancona n.
1205/2020; Trib. Massa n. 799/2018; Trib. Castrovillari n. 1010/2018).
Ne consegue che nulla è dovuto nei confronti dell'appellata contumace.
Doppio del contributo unificato
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 si dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto del reclamo.
*** La proposizione del reclamo da parte del legale rappresentante della società di cui è stato dichiarato il fallimento, considerata l'assoluta inattendibilità delle scritture contabili, induce a ritenere la sussistenza, nel caso di specie, della mala fede del legale rappresentante e dei gravi motivi di cui all'art. 94 c.p.c. [risultando integrata una “macroscopica infondatezza del gravame” tale da
“rende[re] palese l'assenza di normale prudenza nella sua proposizione” e idonea a giustificare l'applicazione di tale disposizione (cfr. Corte App. Milano, 3/02/2022, in Leggi d'Italia.it)], per cui il legale rappresentante deve essere condannato, in solido con la società, al pagamento dell'ulteriore importo previsto dallo stesso articolo 13, comma 1-quater, ai sensi dell'art. 51, comma XV, C.C.I.I..
Alla luce, infine, dell'art. 51, comma XII, C.C.I.I., occorre altresì mandare alla Cancelleria per gli adempimenti (di notifica e pubblicitari della presente pronuncia) ivi previsti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: Parte_1
1. Rigetta il reclamo e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto del reclamo.
3. Condanna il legale rappresentante, in solido con la società, al pagamento dell'ulteriore importo previsto dallo stesso articolo 13, comma 1-quater, ai sensi dell'art. 51, comma XV,
C.C.I.I.
4. Nulla per le spese.
5. Dispone, ex art. 51, comma XII, C.C.I.I., che la presente sentenza venga notificata alle parti,
a cura della Cancelleria e in via telematica;
6. Dispone, sempre ex art. 51, comma XII, C.C.I.I., che la presente sentenza venga pubblicata e iscritta nel Registro delle Imprese territorialmente competente.
Così è deciso nella camera di consiglio dell'11 aprile 2024
La cons. est. La Presidente
dott.ssa Federica Rende dott.ssa Morabito