Ordinanza cautelare 24 gennaio 2022
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 23/04/2025, n. 7953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7953 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07953/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12260/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12260 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Francesca Romana Ferro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero dell’interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi entrambi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
per l’annullamento
- del provvedimento del -OMISSIS- con il quale il direttore dell’ufficio della Motorizzazione civile di Roma ha negato al ricorrente il rilascio del titolo abilitativo di guida richiesto;
- per quanto possa occorre della comunicazione telematica del -OMISSIS-, ex art. 2, comma 2 d.m. 24 ottobre 2011, effettuata dal Ced del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Dipartimento per i trasporti e la navigazione, al Ministero dell’interno - Dipartimento per le politiche del personale, dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie;
- per quanto possa occorre, dell’ostativo inserito dalla Prefettura di Roma nel sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Dipartimento per i trasporti e la navigazione;
- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, presupposto, conseguente e/o, comunque, connesso, ancorché allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle infrastrutture e trasporti e del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 14 marzo 2025 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui la Motorizzazione civile di Roma negava, ai sensi dell’art 120 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (c.d.s.) il rilascio della patente di guida di categoria B. Nel dettaglio, il diniego era motivato sulla base dell’esistenza di una condanna penale per il delitto previsto e punito dall’art. 73, comma 5 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Si costituivano in resistenza le amministrazioni intimate.
3. Al ricorso era unita istanza di sospensione cautelare dell’efficacia degli atti gravati che, chiamata alla camera di consiglio del 12 gennaio 2022, veniva rigettata con ordinanza non appellata.
4. All’udienza del 14 marzo 2025, il Collegio rilevava d’ufficio (ai sensi dell’art. 73 c.p.a.) i proprî dubbî sulla giurisdizione, considerato anche nei documenti depositati dall’amministrazione era stata evidenziata la possibile spettanza della controversia alla cognizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.
5. Orbene, l’eccezione di difetto di giurisdizione è effettivamente sussistente: difatti, a seguito della composizione di un contrasto interpretativo da parte delle sezioni unite della Corte di cassazione, è ormai pacifico che il potere esercitato dall’amministrazione ai sensi dell’art. 120 c.d.s. sia di natura sanzionatoria e, di conseguenza, la posizione giuridica soggettiva riconosciuta al privato sia di diritto soggettivo (v. Cass., sez. un., 14 marzo 2022, n. 8188). Considerato quindi che non si verte nelle ipotesi tassative di giurisdizione esclusiva di cui all’art. 133 c.p.a. appare chiaro che la controversia debba essere decisa dal giudice ordinario.
6. Alla luce di quanto esposto, dunque, il Collegio deve dichiarare, ai sensi dell’art. 11 c.p.a., il proprio difetto di giurisdizione, spettando la cognizione della controversia al giudice ordinario, innanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini previsti dalla disposizione citata.
7. Le spese, attesa la natura in rito del pronunciamento, vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, presso il quale potrà essere riassunto ai sensi e termini di cui all’articolo 11 c.p.a.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Massimiliano Balloriani, Presidente FF
Antonino Scianna, Primo Referendario
Matthias Viggiano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Matthias Viggiano | Massimiliano Balloriani |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.