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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 28/05/2025, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, dott.ssa
Magda Irato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c., ultimo comma, nella causa civile iscritta al n. 2105/2017 Reg.
Gen. introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
7.4.2025, vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23.5.1982, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via Sbarre Superiori n. 24/C presso lo studio dell'Avv. Antonino Foti che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
-appellante-
CONTRO già (P.I. , con sede Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
legale in Bologna, Via Stalingrado n. 45, elettivamente domiciliata in Maria di Caulonia, Via
Alfonsine n. 2 presso lo studio legale associato “ ” che, in persona dell'Avv. Controparte_3
Ilario Circosta la rappresenta e difende come da prora in atti;
-appellata-
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria n. 1925/2016
CONCLUSIONI DELLE PARTI: i procuratori delle parti costituite all'udienza del
7.4.2025 precisavano le conclusioni come da verbale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 1925/2016, depositata il 14.11.2016, con cui il Giudice di Pace di
Reggio Calabria rigettava la domanda di risarcimento del maggior danno riportato sull'autovettura BMW tg CX803XK dell'attore a seguito del sinistro occorso in data
16.3.2013.
In particolare, lamentava l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il
Giudice di prime cure non riteneva esaustiva la prova offerta da parte attrice sull'entità dei danni materiali (pari ad € 6.169,39) e costituita dal preventivo di spesa il cui contenuto veniva, peraltro, confermato in sede testimoniale dall'autoriparatore . Testimone_1
Chiedeva, quindi, al Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, nel merito, riformare la sentenza di primo grado n. 1925/2016 emessa dal Giudice di Pace di Reggio Calabria nel procedimento recante n. 3594/13 R.G. e, per l'effetto, in accoglimento dei sovraesposti motivi dichiarare la tenutezza della società al risarcimento del danno cagionato all'appellante Controparte_1
da liquidarsi per equivalente monetario nella somma di € 6.169,39 e, pertanto condannarla al pagamento della somma richiesta, in considerazione del principio di diritto sopra richiamato secondo cui il debitore è tenuto a rimborsare anche l'IVA a titolo di risarcimento del danno, ovvero alla somma diversa che sarà ritenuta più congrua e di giustizia, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dall'evento al soddisfo;
2) con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Con comparsa del 2.10.2017, si costituiva l'appellata eccependo, Controparte_1
in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 327 c.p.c. in quanto tardivo nonché per violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., stante la genericità dei motivi di impugnazione. Nel merito, rilevava l'infondatezza in fatto e diritto del gravame di cui chiedeva l'integrale rigetto, ribadendo la correttezza delle statuizioni della sentenza impugnata. Celebrata la prima udienza e acquisito il fascicolo del primo grado del giudizio, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni in difetto di attività istruttoria.
Seguivano dei differimenti d'ufficio dovuti, anche, al cambio del Giudice titolare del ruolo e, all'udienza del 27.6.2023, prima celebrata dalla scrivente, il Giudice, rilevata l'inammissibilità della richiesta formulata da parte appellante di ordine di esibizione della relazione tecnica eseguita sull'autovettura di proprietà di in quanto tardiva Parte_1
essendo stata avanzata per la prima volta nel presente giudizio, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e/o discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 7.4.2025, precisate le conclusioni ed esaurita la discussione orale, il
Giudice assumeva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
(norma ratio temporis applicabile anche al presente giudizio in forza dell'art. 7, comma 3, del
D. Lgs 164/2024, c.d. correttivo bis Cartabia).
2. Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 327 c.p.c.
Preliminarmente, occorre vagliare l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dei termini di cui all'art. 327 c.p.c., sollevata dalla Controparte_1
La società convenuta rappresenta la tardività deducendo che l'atto d'appello è stato consegnato per la notifica agli ufficiali giudiziari in data 16.5.2017 (ricevuto dalla società appellata il 18.5.2017) e, pertanto, è stato notificato oltre il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza avvenuta in data 14.11.2016.
Il rilevo è infondato.
Come noto, ai sensi dell'art. 327 c.p.c., in caso di omessa notifica della sentenza impugnanda il termine perentorio per proporre l'appello è di sei mesi decorrenti dal giorno della pubblicazione della sentenza.
L'atto che impedisce la decadenza dall'impugnazione, e che consente di verificare se essa sia stata tempestiva o meno, è pertanto, la notificazione dell'impugnazione ex art. 330
c.p.c.
Ai fini della tempestività dell'impugnazione, il momento di perfezionamento per il notificante corrisponde alla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario risultando quindi indispensabile per la prova di tale adempimento il timbro apposto dall'ufficiale giudiziario sull'atto recante il numero cronologico, la data e la specifica delle spese (Cass. civ. ord.
8862/2018). Conseguentemente, l'atto di appello proposto da doveva essere Parte_1
notificato (id est: affidato all'ufficiale giudiziario per la notifica), a pena di decadenza dall'impugnazione, entro il 14.5.2017, prorogato di diritto, ex art. 155 c.p.c. al 15.5.2017 trattandosi di una domenica.
Ebbene, dalla documentazione in atti si evince che:
i) la sentenza n. 1925/2016, emessa in data 7.11.2016 dal G.d.P. di Reggio Calabria, veniva depositata in cancelleria il 14.11.2016 e non notificata alle parti;
ii) in data 15.5.2017, parte l'appellante affidava all'ufficiale giudiziario l'atto di appello per la notifica che veniva eseguita presso il domicilio della società convenuta a mezzo del servizio postale in data 16.5.2017 (cfr. relata e timbri apposti sull'originale dell'atto di appello da parte degli addetti Unep di Reggio Calabria);
iii) l'atto di appello veniva ricevuto dalla in data 19.5.2017 Controparte_1
(v. avviso di ricevimento allegato alla citazione).
Alla luce di quanto precisato, deve quindi ritenersi la tempestività del gravame proposto dall'appellante , atteso che, per come sopra specificato, l'atto di Parte_1
citazione è stato consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica in data 15.5.2017 e, pertanto, nel rispetto dei termini di cui all'art. 327 c.p.c.
3. Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c.
Parimenti infondata, deve ritenersi l'eccezione sollevata da controparte circa l'inammissibilità del gravame ai sensi degli artt. 342 e 434 bis c.p.c.
Come noto, la Suprema Corte, tra l'altro a Sezioni Unite, ha avuto modo di chiarire che “Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass. civ. Sez. Unite n. 271999 del 16.11.2017). Orbene, se tali sono le coordinate normative ed ermeneutiche di riferimento, nessuna censura può essere fondatamente mossa avverso il presente gravame.
Ed invero, dall'esame dell'atto di appello (pag. 2) emerge in maniera puntuale e precisa la parte della sentenza di prime cure sottesa all'impugnazione e, pertanto, gli interventi di riforma che si richiedono con l'impugnazione risultano esattamente individuati senza che alcuna violazione delle condizioni di cui all'art. 342 c.p.c. possa essere fondatamente lamentata.
Conseguentemente “non va dichiarata l'inammissibilità dell'atto di appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., quando dalla lettura complessiva dell'atto sia possibile evincere con sufficiente chiarezza quali siano le contestazioni mosse alla pronuncia di primo grado” (cfr.
Tribunale Monza, sez. I, 6.10.2016, n. 2608).
4. Sul difetto di integrazione del contraddittorio
Tanto premesso, in via dirimente ed assorbente, va dichiarata la nullità della sentenza appellata per difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti di , CP_4
essendo il predetto litisconsorte necessario in quanto proprietario del veicolo investitore e, dunque, responsabile civile.
Tale rilievo - rilevabile anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado del procedimento
(Cfr., ex multis, Cass. civ., sez. II, n. 25305 del 16.10.2008) – è stato in primo grado eccepito dalla compagnia assicurativa la quale ha chiesto, per l'effetto, la declaratoria di improcedibilità della domanda esperita da parte attrice, ex art. 144 comma 3 C.d.A., in difetto di chiamata in giudizio del responsabile del danno, conducente del veicolo Fiat, targato
BG924822. Trattandosi di questione processuale e su cui si è svolto il contraddittorio tra le parti nel primo grado di giudizio essa non rientra tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma
2, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 45, comma 13, della l. n. 69 del 2009), se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti.
Ciò posto, costituisce ius receptum il principio in forza del quale “in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'articolo 149 del Dlgs 209/2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'articolo 144, comma 3, dello stesso decreto, sicché, ove il proprietario del veicolo assicurato non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex articolo 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta l'annullamento della sentenza ai sensi dell'articolo 383, comma 3, c.p.c.” (Cass. civ., sez. VI, n. 10763/2022; nello stesso senso, si v. Cass. civ., n. 9188/2018).
La Suprema Corte, più volte intervenuta in argomento, ha chiarito che la partecipazione del responsabile civile al giudizio è resa necessaria dalla necessità di evitare che il danneggiante responsabile possa affermare l'inopponibilità, nei suoi confronti, dell'accertamento giudiziale operato verso l'assicuratore del danneggiato, posto che i due assicuratori dovranno necessariamente regolare tra loro i relativi rapporti (Cass. civ., n.
21896/2017).
Analogamente al caso di cui all'art 144 Codice delle Assicurazioni, dunque, anche l'azione rivolta dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore presuppone un accertamento in ordine alla responsabilità del soggetto che ha causato il danno;
tale accertamento - oggetto della domanda giudiziale, del processo e, infine, del decisum - non potrà non produrre i propri effetti vincolanti anche nei confronti del soggetto della cui responsabilità si tratta.
Applicati i suesposti principi al caso di specie, cui questo Tribunale non ha motivo di discostarsi - e, contrariamente a quanto statuito sul punto dal giudice di prime cure nell'ordinanza del 6.12.2023 – va dichiarato il difetto di integrità del contraddittorio stante l'omessa citazione nel precedente grado di giudizio di , proprietario del CP_4
veicolo investitore, atteso che - per come sopra specificato- anche nella procedura di indennizzo diretto il responsabile civile deve essere convenuto in giudizio quale litisconsorte necessario.
Conseguentemente, va dichiarata la nullità della sentenza di primo grado con rimessione della causa al Giudice di Pace di Reggio Calabria davanti al quale andrà riassunta entro il termine di tre mesi decorrente dalla data di notificazione della presente sentenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 354 c.p.c.
5. spese
Tenuto conto che il difetto di integrità del contradittorio è stato, nel presente grado di giudizio, rilevato ex officio dal Giudice si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, II Sezione Civile, in funzione di Giudice d'Appello, definitivamente pronunciando sulla causa d'appello, avverso la sentenza n. 1925/2016 del
Giudice di pace di Reggio Calabria, come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. dichiara la nullità della sentenza n. 1925/2016 emessa in data dal Giudice di Pace di
Reggio Calabria per difetto di integrità del contraddittorio e, per l'effetto, rimette le parti dinnanzi al Giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c.;
2. dichiara assorbita ogni altra domanda e questione;
3. compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite del presente grado giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria in data 28 maggio 2025.
Il Giudice (dott.ssa Magda Irato)