Art. 1.
Il contributo annuo dello Stato al Consorzio per la pesca e l'acquicoltura del Trasimeno, stabilito con la legge 13 giugno 1964, n. 476 , e' elevato, a decorrere dallo anno finanziario 1968, da lire 10 milioni a lire 20 milioni.
Il contributo annuo dello Stato al Consorzio per la pesca e l'acquicoltura del Trasimeno, stabilito con la legge 13 giugno 1964, n. 476 , e' elevato, a decorrere dallo anno finanziario 1968, da lire 10 milioni a lire 20 milioni.