CA
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 16/04/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1148/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti - Presidente Relatore
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese - Consigliere
Dott.ssa Silvia Orlando – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello iscritto al n. di R.G.C. 1148/2019 promosso da:
e rappresentati e difesi dall'Avv. Domenico Calderone - Parte_1 Parte_2 come da procura in atti
- appellanti -
Contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dagli Avv.ti Ernesto Gillono, Massimiliano Scotta ed Enrico Maria Scotta - come da procura in atti
- appellata –
Oggetto: Opposizione all'esecuzione.
Conclusioni delle parti
Per parte appellante: “IN VIA ISTRUTTORIA Alla luce di quanto indicato in narrativa, revocare
l'ordinanza istruttoria delli 9.7.2018 e in guisa di ciò ammettere le istanze istruttorie dedotte con la memoria istruttoria trattandosi di prove ammissibili in deroga all'art. 2722 c.c. comma 2 NEL
MERITO - In totale riforma della sentenza n. 6021/2018 dell' 11.12.2018 del Tribunale di Biella - accogliere il presente atto di appello per tutte le ragioni di fatto e di diritto siccome dedotte in
pagina 1 di 4 parte motiva. - con vittoria delle spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio. IN VIA
SUBORDINATA accogliere il presente atto di appello, con condanna della appellata alla lite temeraria siccome dedotta in parte motiva. Con vittoria di spese, onorari, rimborso forfetario del
15%, IVA e CPA come per legge.”
Per parte appellata “In Via preliminare i. Dichiarare la Controparte_1 nullità/l'inammissibilità/improcedibilità dell'appello per i motivi esposti in atti ed anche ex artt.
348bis e ter c.p.c., 342 e 345 c.p.c. con ogni pronuncia conseguente come per legge ed in particolare, confermare in ogni sua parte, la Sentenza n. 531/2018, pubblicata l'11.12.2018 RG.
n. 2228/2017, Repert. n. 1114/2018 del 18.12.2018, emessa dal Tribunale Ordinario di Biella in data 10.12.2018, Giudice dott. Nicolò Pavoni non notificata;
Nel merito: Nella denegata ipotesi che non venga accolta la domanda preliminare che precede: ii. In Via Principale: respingersi ogni avversa domanda, difesa ed eccezione degli Appellanti perché nulla/inammissibile/improcedibile e comunque infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in atti e per l'effetto confermarsi in ogni sua parte, la Sentenza n. 531/2018, pubblicata l'11.12.2018 RG. n. 2228/2017, Repert. n.
1114/2018 del 18.12.2018, emessa dal Tribunale Ordinario di Biella in data 10.12.2018, Giudice dott. Nicolò Pavoni non notificata, mandando comunque assolta la da ogni Controparte_1 avversa pretesa e/o richiesta anche risarcitoria ed anche in riferimento all'art. 96 c.p.c. nulla dovendo alle controparti per alcun titolo, ragione e/o causa, tenuto conto di quanto esposto;
iii. In via subordinata e comunque, per quanto occorrer possa riconvenzionale e di appello incidentale condizionato nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'Appello attoreo, ove il
Collegio Ill.mo ritenga di riformare la Sentenza n. 531/2018, pubblicata l'11.12.2018 RG. n.
2228/2017, Repert. n. 1114/2018 del 18.12.2018, emessa dal Tribunale Ordinario di Biella in data
10.12.2018, Giudice dott. Nicolò Pavoni non notificata e nella denegata, remota e non creduta ipotesi in cui possa essere ritenuto che la Banca avesse avuto diritto di procedere in executivis per una minor somma accertanda, confermare comunque, per quanto occorrer possa, considerata la già intervenuta conclusione della procedura esecutiva, la validità del precetto degli atti esecutivi e più in generale dell'esecuzione per come si è svolta, per la relativa somma che sarà ritenuta in corso di causa, oltre interessi maturati e maturandi, spese, bolli ed accessori tutto fino al saldo effettivo, sempre mandando in ogni caso assolta la convenuta da ogni avversa pretesa anche risarcitoria ed in riferimento all'art. 96 c.p.c. nulla dovendo ai Sig.ri Controparte_1 [...]
e per alcun titolo ragione e/o causa. Con ogni pronuncia conseguente e Pt_1 Parte_2 vittoria di spese ed onorari, IVA e C.A. come per legge di entrambi i gradi di giudizio.”
FATTO E DIRITTO
1. e convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Biella, Parte_1 Parte_2 opponendosi, ex art. 615 c.p.c., alla procedura esecutiva (esecuzione Controparte_1
pagina 2 di 4 forzata su pignoramento a seguito di precetto) intrapresa dalla Banca sulla base del decreto ingiuntivo n. 992/2013 recante l'importo dovuto di euro 65.574,86. Gli opponenti, in particolare, invocavano l'efficacia di un accordo transattivo stipulato antecedentemente all'atto di precetto per la somma di euro 25.000,00, formulando eccezione di estinzione del diritto azionato o, in subordine, di riduzione della pretesa creditoria.
2. , provvedeva a costituirsi ritualmente in giudizio, chiedendo preliminarmente Controparte_1 la nullità dell'avverso ricorso e comunque la sua l'inammissibilità o improcedibilità e prendendo, nel merito, specifica posizione sulle domande tutte di controparte.
3. Il Tribunale di Biella, con la sentenza n. 531/2018, pubblicata l'11.12.2018 rigettava l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'opposizione, precedentemente dichiarata con ordinanza interlocutoria, ma rigettava le domande degli opponenti con compensazione delle spese di giudizio.
4. Con atto di citazione in appello notificato in data 11.06.2019 i signori e Parte_1 impugnavano la suddetta sentenza che aveva respinto la loro opposizione ex Parte_2 art. 615 c.p.c., riportando in sede di impugnazione le questioni già sfavorevolmente valutate dal primo Giudice o prospettate come non esaminate e concludendo come in premessa.
5. Si costituiva ritualmente con comparsa del 25.10.2019, resistendo al Controparte_1 gravame e chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto e diritto con conferma della sentenza impugnata nonché insistendo per l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. dell'appello medesimo.
6. Nelle more del giudizio di appello, è intervenuta una causa di interruzione del processo costituita dal decesso di uno degli appellanti, sig. avvenuto il 12.01.2021, Parte_1 notificata via PEC al procuratore della parte appellata e documentata dal deposito del certificato di morte nel fascicolo telematico. La Corte, preso atto di quanto sopra, con provvedimento del 24 febbraio 2021, ha dichiarato l'interruzione del procedimento.
7. Poiché il processo non è stato riassunto entro il termine perentorio di tre mesi, a norma dell'art. 305 c.p.c., esso deve essere dichiarato estinto d'ufficio dal Collegio secondo quanto dispone l'art. 307 c.p.c. operando l'estinzione di diritto, senza necessità di ulteriori incombenti processuali.
8. Non c'è luogo a provvedere sulle spese, che restano a carico delle parti che le hanno anticipate, né sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13, co. 1 quater,
DPR n.115/2002, perché il pagamento del doppio del contributo unificato è previsto a carico della parte il cui appello, principale o incidentale, sia stato dichiarato inammissibile o improcedibile, o sia stato respinto nel merito.
pagina 3 di 4
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e avverso la sentenza del Tribunale di Biella, n. Parte_2 Parte_1
531/2018 pubblicata l'11.12.2018, non notificata, nel procedimento avente numero di R.G.
2228/2017 nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 ogni contraria istanza disattesa
Visti gli artt. 305 e 307 c.p.c.
Dichiara estinto il presente giudizio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 15.04.2025
La Presidente Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti - Presidente Relatore
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese - Consigliere
Dott.ssa Silvia Orlando – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello iscritto al n. di R.G.C. 1148/2019 promosso da:
e rappresentati e difesi dall'Avv. Domenico Calderone - Parte_1 Parte_2 come da procura in atti
- appellanti -
Contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dagli Avv.ti Ernesto Gillono, Massimiliano Scotta ed Enrico Maria Scotta - come da procura in atti
- appellata –
Oggetto: Opposizione all'esecuzione.
Conclusioni delle parti
Per parte appellante: “IN VIA ISTRUTTORIA Alla luce di quanto indicato in narrativa, revocare
l'ordinanza istruttoria delli 9.7.2018 e in guisa di ciò ammettere le istanze istruttorie dedotte con la memoria istruttoria trattandosi di prove ammissibili in deroga all'art. 2722 c.c. comma 2 NEL
MERITO - In totale riforma della sentenza n. 6021/2018 dell' 11.12.2018 del Tribunale di Biella - accogliere il presente atto di appello per tutte le ragioni di fatto e di diritto siccome dedotte in
pagina 1 di 4 parte motiva. - con vittoria delle spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio. IN VIA
SUBORDINATA accogliere il presente atto di appello, con condanna della appellata alla lite temeraria siccome dedotta in parte motiva. Con vittoria di spese, onorari, rimborso forfetario del
15%, IVA e CPA come per legge.”
Per parte appellata “In Via preliminare i. Dichiarare la Controparte_1 nullità/l'inammissibilità/improcedibilità dell'appello per i motivi esposti in atti ed anche ex artt.
348bis e ter c.p.c., 342 e 345 c.p.c. con ogni pronuncia conseguente come per legge ed in particolare, confermare in ogni sua parte, la Sentenza n. 531/2018, pubblicata l'11.12.2018 RG.
n. 2228/2017, Repert. n. 1114/2018 del 18.12.2018, emessa dal Tribunale Ordinario di Biella in data 10.12.2018, Giudice dott. Nicolò Pavoni non notificata;
Nel merito: Nella denegata ipotesi che non venga accolta la domanda preliminare che precede: ii. In Via Principale: respingersi ogni avversa domanda, difesa ed eccezione degli Appellanti perché nulla/inammissibile/improcedibile e comunque infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in atti e per l'effetto confermarsi in ogni sua parte, la Sentenza n. 531/2018, pubblicata l'11.12.2018 RG. n. 2228/2017, Repert. n.
1114/2018 del 18.12.2018, emessa dal Tribunale Ordinario di Biella in data 10.12.2018, Giudice dott. Nicolò Pavoni non notificata, mandando comunque assolta la da ogni Controparte_1 avversa pretesa e/o richiesta anche risarcitoria ed anche in riferimento all'art. 96 c.p.c. nulla dovendo alle controparti per alcun titolo, ragione e/o causa, tenuto conto di quanto esposto;
iii. In via subordinata e comunque, per quanto occorrer possa riconvenzionale e di appello incidentale condizionato nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'Appello attoreo, ove il
Collegio Ill.mo ritenga di riformare la Sentenza n. 531/2018, pubblicata l'11.12.2018 RG. n.
2228/2017, Repert. n. 1114/2018 del 18.12.2018, emessa dal Tribunale Ordinario di Biella in data
10.12.2018, Giudice dott. Nicolò Pavoni non notificata e nella denegata, remota e non creduta ipotesi in cui possa essere ritenuto che la Banca avesse avuto diritto di procedere in executivis per una minor somma accertanda, confermare comunque, per quanto occorrer possa, considerata la già intervenuta conclusione della procedura esecutiva, la validità del precetto degli atti esecutivi e più in generale dell'esecuzione per come si è svolta, per la relativa somma che sarà ritenuta in corso di causa, oltre interessi maturati e maturandi, spese, bolli ed accessori tutto fino al saldo effettivo, sempre mandando in ogni caso assolta la convenuta da ogni avversa pretesa anche risarcitoria ed in riferimento all'art. 96 c.p.c. nulla dovendo ai Sig.ri Controparte_1 [...]
e per alcun titolo ragione e/o causa. Con ogni pronuncia conseguente e Pt_1 Parte_2 vittoria di spese ed onorari, IVA e C.A. come per legge di entrambi i gradi di giudizio.”
FATTO E DIRITTO
1. e convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Biella, Parte_1 Parte_2 opponendosi, ex art. 615 c.p.c., alla procedura esecutiva (esecuzione Controparte_1
pagina 2 di 4 forzata su pignoramento a seguito di precetto) intrapresa dalla Banca sulla base del decreto ingiuntivo n. 992/2013 recante l'importo dovuto di euro 65.574,86. Gli opponenti, in particolare, invocavano l'efficacia di un accordo transattivo stipulato antecedentemente all'atto di precetto per la somma di euro 25.000,00, formulando eccezione di estinzione del diritto azionato o, in subordine, di riduzione della pretesa creditoria.
2. , provvedeva a costituirsi ritualmente in giudizio, chiedendo preliminarmente Controparte_1 la nullità dell'avverso ricorso e comunque la sua l'inammissibilità o improcedibilità e prendendo, nel merito, specifica posizione sulle domande tutte di controparte.
3. Il Tribunale di Biella, con la sentenza n. 531/2018, pubblicata l'11.12.2018 rigettava l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'opposizione, precedentemente dichiarata con ordinanza interlocutoria, ma rigettava le domande degli opponenti con compensazione delle spese di giudizio.
4. Con atto di citazione in appello notificato in data 11.06.2019 i signori e Parte_1 impugnavano la suddetta sentenza che aveva respinto la loro opposizione ex Parte_2 art. 615 c.p.c., riportando in sede di impugnazione le questioni già sfavorevolmente valutate dal primo Giudice o prospettate come non esaminate e concludendo come in premessa.
5. Si costituiva ritualmente con comparsa del 25.10.2019, resistendo al Controparte_1 gravame e chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto e diritto con conferma della sentenza impugnata nonché insistendo per l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. dell'appello medesimo.
6. Nelle more del giudizio di appello, è intervenuta una causa di interruzione del processo costituita dal decesso di uno degli appellanti, sig. avvenuto il 12.01.2021, Parte_1 notificata via PEC al procuratore della parte appellata e documentata dal deposito del certificato di morte nel fascicolo telematico. La Corte, preso atto di quanto sopra, con provvedimento del 24 febbraio 2021, ha dichiarato l'interruzione del procedimento.
7. Poiché il processo non è stato riassunto entro il termine perentorio di tre mesi, a norma dell'art. 305 c.p.c., esso deve essere dichiarato estinto d'ufficio dal Collegio secondo quanto dispone l'art. 307 c.p.c. operando l'estinzione di diritto, senza necessità di ulteriori incombenti processuali.
8. Non c'è luogo a provvedere sulle spese, che restano a carico delle parti che le hanno anticipate, né sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13, co. 1 quater,
DPR n.115/2002, perché il pagamento del doppio del contributo unificato è previsto a carico della parte il cui appello, principale o incidentale, sia stato dichiarato inammissibile o improcedibile, o sia stato respinto nel merito.
pagina 3 di 4
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e avverso la sentenza del Tribunale di Biella, n. Parte_2 Parte_1
531/2018 pubblicata l'11.12.2018, non notificata, nel procedimento avente numero di R.G.
2228/2017 nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 ogni contraria istanza disattesa
Visti gli artt. 305 e 307 c.p.c.
Dichiara estinto il presente giudizio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 15.04.2025
La Presidente Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 4 di 4