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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 09/05/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Ricci ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1904 2021 promossa da:
C.F. Parte_1 C.F._1
Avv. Endrio Coccia Attrice
Contro
C.F. Controparte_1 P.IVA_1
Avv.ti Federico Maria Corbò e Matteo Corbò convenuta
Svolgimento del processo
Con atto di citazione conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertato il furto totale del veicolo Fiat Ducato TG FN519TB di proprietà
dell'istante, così come descritto in narrativa ed accertata, altresì, la sussistenza di valida copertura assicurativa per l'evento furto del veicolo in questione con la compagnia
[...]
in virtù di polizza n. DLI960000001, dichiarare la predetta Controparte_1
compagnia assicurativa obbligata a tenere indenne la Sig.ra dalle Parte_1
conseguenze pregiudizievoli derivanti dal subito furto e, per l'effetto, condannare la pagina 1 di 7 medesima , in persona del legale rapp.te p.t., a versare all'istante Controparte_1
il relativo indennizzo pari ad €. 18.000,00 oltre IVA, se dovuta, o quella diversa somma,
maggiore o minore, che sarà ritenuta equa e di giustizia;
con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio da liquidarsi tenuto conto dell'immotivata mancata partecipazione della convenuta al procedimento di mediazione.
Deduceva l'attrice che in data 19.10.2020 il proprio veicolo Fiat Ducato Targato FN 518
TB veniva parcheggiato dal marito in San Benedetto del Tronto, località Parte_2
Porto d'Ascoli (AP) Via Volterra, in un'area libera nei pressi del passaggio a livello;
successivamente, in data 02.11.2020, il sig. in compagnia del figlio, si recava Parte_2
in Via Volterra per recuperare il mezzo ivi parcheggiato e nell'occasione poteva constatare che ignoti l'avevano asportato;
il sig. quindi si recava Parte_2
immediatamente presso il Comando Stazione dei CC. di San Benedetto del Tronto e sporgeva denuncia/querela per il furto del veicolo.
Proseguiva l'attrice narrando che a seguito dell'evento denunciava il sinistro alla convenuta , ma senza esito. L'attrice adiva, pertanto, l'autorità Controparte_1
giudiziaria per la soddisfazione del proprio diritto leso.
- Si costituiva in giudizio la contestando la domanda di parte Controparte_1
attrice, così concludendo: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in via pregiudiziale disporre la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art.295 cpc in attesa dell'esito della querela e delle indagini.
Nel merito in via principale, rigettare la domanda attrice così come proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata.
In via subordinata, nella denegata ed increduta ipotesi di accertamento della fondatezza della domanda, dichiarare la concludente tenuta all'indennizzo nella minor misura pagina 2 di 7 rispondente al valore commerciale del veicolo al momento del furto pari ad € 15.400,00,
al netto dello scoperto del 20% come previsto in polizza. Con la vittoria delle spese,
competenze ed onorari del presente procedimento.
- Nel corso del processo veniva ammessa ed espletata prova per testi e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Motivi della decisione a) L'attrice lamenta il mancato pagamento dell'indennizzo assicurativo a seguito del furto della propria autovettura.
La domanda appare fondata.
- Essendo l'assicuratore gravato dall'ordinario onere probatorio alla stregua del quale egli, non rispondendo, a norma dell'ad. 1900, comma I, c.c., per i sinistri cagionati con dolo o colpa grave dall'assicurato, è tenuto a provare la causa impeditiva o estintiva del diritto all'indennizzo, applicando tali principi alla fattispecie sub iudice, devono ritenersi forniti adeguati elementi probatori dalla convenuta società assicuratrice, idonei a escludere l'indennizzo assicurativo ai sensi dell'art. 1900 c.c., laddove è stato rifiutato il pagamento dell'indennizzo in considerazione delle anomalie sulle circostanze e modalità
di verificazione del furto de quo e delle molteplici perplessità sulla stessa genuinità del denunciato furto.
- Premesso ciò, occorre rilevare come la denuncia di furto è documento che proviene dalla stessa parte che lo ha prodotto e non vale, pertanto, a costituire piena prova che il fatto sia avvenuto. Ed infatti la denuncia all'autorità , come è noto, è fidefacente soltanto in relazione alle circostanze personalmente constatate dal pubblico ufficiale e non a quelle apprese “de relato”: è stato, infatti, condivisibilmente affermato che “i verbali redatti dai pagina 3 di 7 pubblici ufficiali fanno prova, ex art. 2700, cod. civ., dei fatti che il verbalizzante attesti essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, mentre le altre circostanze che egli indichi di avere accertato, per averle apprese 'de relato', ovvero che siano frutto di sue deduzioni, costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento” ( Cass. 13449/2004 ; Cass. 10128/2003); mentre,
per ottenere l'indennizzo contrattuale in caso di sinistro, è onere dell'assicurato dimostrare la proprietà dei beni sottratti, il loro valore al momento del furto e che effettivamente detti beni sono stati sottratti. Ancorché la prova da fornire non debba essere intesa in termini rigorosi, per cui la proprietà non deve essere dimostrata necessariamente con documenti
(e la relativa clausola del contratto, ove venisse così interpretata, non sfuggirebbe ad un giudizio di inefficacia ai sensi dell'art. 1469-bis, comma terzo, n. 18, c.c.), non è
sufficiente la denuncia di furto presentata alla pubblica autorità non suffragata da altri idonei elementi di prova”.
b) Occorre evidenziare come la titolarità della proprietà del bene oggetto di furto non sia stata oggetto di contestazione da parte della convenuta costituita, così che tali fatti possano essere ritenuti acquisiti al processo ex art. 115 cpc I comma.
La convenuta si duole del fatto che il furto denunciato presenti delle incongruenze e criticità: tuttavia, tali allegazioni non costituiscono esclusione dell'obbligo di prestare l'indennizzo oggetto del contratto assicurativo in questione.
Ciò anche tenuto conto degli esiti della prova testimoniale che, seppur acquisita da soggetti particolarmente legati alla persona dell'attrice, non lasciano particolari dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate.
pagina 4 di 7 Le dichiarazioni testimoniali tendono a confermare l'assunto difensivo di parte attrice,
ovvero il fatto che il veicolo venne lasciato parcheggiato e debitamente chiuso a chiavi ed il fatto che successivamente, all'atto della ripresa dello stesso, questo risultò rubato. I
testi spiegano anche le motivazioni legate alla ripresa del veicolo dopo diverso tempo dall'avvenuto parcheggio.
La circostanza contestata dalla convenuta del lasso di tempo consistente decorso tra l'aver parcheggiato il veicolo ed averlo ripreso, obiettivamente, non ha valore probatorio e nemmeno indiziario, atteso che ciascuno – ed è fatto di comune esperienza – può anche non riprendere il proprio veicolo dopo tanto tempo senza che ciò possa costituire presunzione alcuna in riferimento ad un furto del mezzo.
Le vicende di natura amministrativa legate al successivo trasferimento della proprietà del bene non appaiono collegate ad una qualche attività compiuta dall'attrice, ma riguardano comportamenti di terzi che esulano dalla presente causa.
Gli elementi acquisiti al processo, ovvero, la denuncia di furto, gli esiti della prova testimoniale, l'insussistenza di sostegno probatorio alle allegazioni difensive di parte convenuta, determinano l'accoglimento della domanda di parte attrice.
c) Per quanto attiene il quantum debeatur, la convenuta – rispetto a quanto preteso da parte attrice – ritiene che spetterebbe quale indennizzo per il furto del veicolo la somma di euro 15.400,00 secondo quanto previsto nel contratto assicurativo all'art. 3 delle condizioni generali di contratto;
infatti, qualora il furto venga perpetrato dopo 18 mesi dalla data di prima immatricolazione - l'ammontare del danno è determinato dal valore commerciale al momento del sinistro, dovendosi, poi, detrarre importo pari al 20% a titolo di franchigia.
pagina 5 di 7 Ebbene, l'art.
3.1 delle condizioni generali di polizza prevede che in caso di riacquisto presso l'Ente di Vendita di acquisto del veicolo assicurato o comunque convenzionato con il contraente, non verrà applicato alcuno scoperto.
Parte attrice ha fornito la prova di aver riacquistato altro veicolo presso lo stesso ente di vendita di acquisto del veicolo assicurato oggetto di furto, come risulta dai documenti in atti e dagli esiti della prova testimoniale, rendendosi così inapplicabile la franchigia contrattuale.
Alla luce dei fatti di comune esperienza, la somma di euro 15.400,00 indicata dalla convenuta quale valore del veicolo ai fini dell'indennizzo appare congrua, alla stregua delle valutazioni di carattere generale del valore di mercato del veicolo sottratto al momento dell'avvenuto furto operata sulle più comuni piattaforme di indicazione di valore di mercato di autoveicoli.
La domanda di parte attrice va pertanto accolta con condanna della convenuta a versare in favore della attrice la somma di euro 15.400,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
d) Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro 5.077,00, oltre spese forfettarie, oltre accessori di legge.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia in questione, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita o disattesa, per le ragioni esposte in motivazione, così provvede:
accoglie la domanda di parte attrice;
per l'effetto, condanna la Controparte_1
a pagare in favore della signora la somma di euro 15.400,00, oltre Parte_1
interessi legali dalla domanda;
pagina 6 di 7 condanna la a rifondere in favore della signora Controparte_1 Parte_1
le spese di lite che liquida in euro 5.077,00, oltre spese forfettarie, oltre accessori di legge.
Così è deciso in Ascoli Piceno,09/05/2025
Il Giudice
Roberto Ricci
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