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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 11/03/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 400/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado n° 400/2023 R.G. promossa da
[...]
Parte_1
entrambi residente in [...] rappresentati e difesi dall'avv. Marco C.M. Impelluso
ATTORI
C O N T R O
, in persona del Presidente pro tempore RO rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Cesare
CONVENUTA
OGGETTO:
risarcimento danni
CONCLUSIONI:
e così concludono: Parte_1 Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trento, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così giudicare:
In via principale e nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c., della (c.f. , in persona RO P.IVA_1 del Presidente pro-tempore, corrente in Trento (TN), Piazza Dante n. 15, nella causazione del sinistro per cui è lite;
conseguentemente e per l'effetto condannare la
pagina 1 di 14 convenuta al pagamento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, diretti e indiretti,
a qualsiasi titolo subiti e subendi dagli esponenti a seguito del sinistro, come meglio individuati in narrativa, con rivalutazione monetaria ed interessi compensativi per il mancato tempestivo godimento delle somme dovute.
In via subordinata e nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità, ai sensi dell'art. 2043 c.c. della, (c.f. , in persona RO P.IVA_1 del Presidente pro-tempore, corrente in Trento (TN), Piazza Dante n. 15, nella causazione del sinistro per cui è lite;
conseguentemente e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, diretti e indiretti,
a qualsiasi titolo subiti e subendi dagli esponenti a seguito del sinistro, come meglio individuati in narrativa, con rivalutazione monetaria ed interessi compensativi per il mancato tempestivo godimento delle somme dovute.
In via istruttoria: ammettersi, ove occorrenti, le prove dedotte nella memoria ex art. 183
VI comma c.p.c. n. 2 eccetto quelle già ammesse.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, da distrarsi in favore dell'avv. Marco C. M. Impelluso che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.”
così conclude: RO
“NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: respingersi le domande attoree in quanto indimostrate ed infondate per i motivi di cui in narrativa;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA:
nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, accertarsi e dichiararsi il concorso colposo della sig.ra in misura prevalente nella verificazione del Parte_1 sinistro de quo;
IN OGNI CASO:
spese e competenze di lite integralmente rifuse.
IN VIA ISTRUTTORIA come da 2° memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_1 convenivano in giudizio la (d'ora innanzi, per brevità, RO Cont soltanto , in persona del Presidente pro tempore, per chiederne la condanna, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, dell'art. 2043 c.c., al risarcimento di tutti danni, patrimoniali e non, subiti a seguito del sinistro verificatosi alle ore 6,30 circa del 21 gennaio 2021 lungo la Strada Statale n. 47 della NA, in corrispondenza del km.
124.500, nel tratto tra la Galleria Corona e la Galleria dei Crozi 1, con direzione di marcia da ER NA verso . CP_1
pagina 2 di 14 A sostegno di tale pretesa in citazione si esponeva, in estrema sintesi, che:
nel percorrere il detto tratto di strada alla guida dell'autovettura FO FO tg.
EM563LK, di proprietà del coniuge , dopo aver azionato il Parte_1 Parte_1 freno per rallentare la marcia alla vista di alcuni veicoli innanzi a sé coinvolti in un incidente, aveva iniziato a slittare sulla sede stradale ghiacciata, per poi terminare la propria corsa contro la Toyota Yaris tg. DC500DX di proprietà di Parte_2 ferma a bordo della carreggiata;
il sinistro aveva coinvolto undici veicoli, tutti scivolati a causa del ghiaccio presente sulla carreggiata, del tutto priva di sale e sabbia nonostante l'allerta meteo in precedenza diramata dalla Protezione Civile;
nello scontro la FO FO aveva riportato danni tali da renderne antieconomica la riparazione, mentre aveva subito contusioni alla spalla sinistra e Parte_1 all'emicostato sinistro, oltre a un trauma cranico;
la responsabilità dell'incidente era ascrivibile alla PAT ai sensi dell'art. 2051 c.c., per essere l'ente gestore e, quindi, il custode della Strada Statale n. 47, oppure dell'art. 2043
c.c., per non aver adottato le necessarie cautele, al fine di consentire la fruizione della strada in condizioni di sicurezza;
oltre a pregiudizi non patrimoniali per le lesioni, la sofferenza interiore e il danno da cenestesi lavorativa, aveva subito anche pregiudizi patrimoniali (spese Parte_1 mediche e di assistenza stragiudiziale), al pari del marito, che si era trovato nella necessità di procedere alla rottamazione del veicolo e, quindi, di sostenere il costo dell'immatricolazione di nuova autovettura, con conseguente perdita quasi integrale del bollo auto già pagato.
Cont
Costituitasi in giudizio in persona del Presidente pro tempore, la contestava le pretese attoree e, chiedeva, di rigettarle o, in subordine, di accertare il prevalente concorso di colpa di Parte_1
Dopo aver fatto presente che sul luogo dell'incidente non vi era stata alcuna insidia e che era, invece, ravvisabile l'esclusiva responsabilità di la quale, Parte_1 pur essendo nelle condizioni di percepire le avverse condizioni climatiche, aveva tenuto una velocità eccessiva e comunque tale da non consentirle di mantenere il controllo del mezzo, la convenuta assumeva di aver tempestivamente attivato in loco il servizio di spargimento di sale e che comunque il tratto di strada in questione era stato interessato dal cd. fenomeno di gelicidio, da qualificare in termini di caso fortuito;
contestava, infine, la sussistenza e l'entità dei danni lamentati dagli attori.
Sulla responsabilità del sinistro
In punto di fatto risulta che il sinistro oggetto di causa si è verificato nelle circostanze di tempo (all'alba del 21 gennaio 2021) e di luogo (nel tratto della SS 47 in corrispondenza del km. 124.500 tra la Galleria Corona e la Galleria Crozi 1, con direzione da ER NA verso ) indicate in citazione, deponendo decisivamente in tal CP_1 pagina 3 di 14 senso l'allegata relazione redatta dai carabinieri del Nucleo Radio Mobile della
Compagnia di , i quali, dopo aver rappresentato che l'incidente stradale aveva CP_1 coinvolto n° 11 autovetture, tra cui quella di proprietà di (poi rimossa, Parte_1 come altri cinque veicoli, da apposito autocarro di soccorso stradale), nella circostanza guidata da ricostruivano l'accaduto nei seguenti testuali termini: Parte_1
“Si precisa che una volta arrivati sul luogo del sinistro si è accertato che la sede stradale era completamente ghiacciata per circa 100/150 metri tra le due gallerie. Sulla sede stradale non vi era presenza né di sale né di sabbia. La cronologia degli urti, in quanto si
è potuto accertare dalle dichiarazioni dei conducenti che sono stati più urti, può essere ricostruita solo dalle dichiarazioni delle parti interessate. Sul posto sono stata fatte intervenire, oltre agli scriventi, altre due pattuglie di questa Sezione. Come già citato sopra la situazione della strada/corsia era molto pericolosa tanto che anche un Agente di questa Sezione intervenuto per i rilievi è scivolato riportando lesioni (guaribili in 7 gg)”.
Nella relazione dei Carabinieri sono riportate, fra l'altro, anche le dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto da tale conducente di una Toyota Parte_2
Yaris, così verbalizzate “verso le ore 6:20 mi trovavo a bordo della mia autovettura Yaris targata DC 500 DX con direzione di marcia ER NA Trento. Superata la prima galleria e giunto all'altezza del chilometro 124 + 400 il mio veicolo perdeva aderenza sulla sede stradale causa ghiaccio iniziando a fare un testa coda. Premetto che stavo occupando la corsia normale della carreggiata, successivamente un altro veicolo che procedeva nello stesso senso di marcia mi veniva a sbattere sulla parte sinistra.
Faccio presente che il veicolo che mi è venuto addosso si tratta di una FO FO targata EM563LK” (ossia quello di proprietà di e guidato da Parte_1 Pt_1
).
[...]
Tali dichiarazioni, nella parte relativa all'individuazione della causa dello sbandamento nella presenza di uno strato di ghiaccio sulla carreggiata, risultano concordi con quelle di analogo tenore rese da altri conducenti parimenti coinvolti nel sinistro.
Le acquisite risultanze istruttorie, che non appaiono contraddette da nessun elemento di prova di segno contrario e la cui valenza probatoria è vieppiù corroborata dalla documentazione fotografica predisposta dai Carabinieri (essendo ivi raffigurato, fra gli altri, anche il veicolo di ), induce a ritenere adeguatamente provato Parte_1 che il sinistro in cui venne coinvolta l'attrice - la quale, stando a quanto si desume dal certificato del Pronto Soccorso in atti (v. doc. n° 9 di parte attrice), nell'occasione riportò
“contusione spalla sinistra ed emicostato sinistro-trauma cranico minore”, come accertato anche dal Ctu nominato in corso di causa - si verificò a seguito del suo passaggio su uno strato di ghiaccio formatosi sulla pavimentazione stradale.
Una volta ricostruita la dinamica del sinistro nei termini sopra esposti, ne va verificata la riconducibilità nel campo applicativo dell'art. 2051 c.c., in virtù del quale chi ha in custodia una cosa risponde del danno originato da essa, di talché, ai fini dell'accertamento della responsabilità del preteso danneggiante, il danneggiato è tenuto a pagina 4 di 14 provare, da un lato, la sussistenza di un nesso causale fra la res e l'evento dannoso;
e dall'altro, la ricorrenza del rapporto di custodia, intesa come signoria di fatto con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, ciò significando che la colpa del custode è priva di rilievo ai fini dell'affermazione della sua responsabilità, che, pertanto, può essere esclusa solo dal caso fortuito (da intendersi come elemento esterno recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, la cui dimostrazione è a carico del custode medesimo) e, quindi, “prescinde dalle caratteristiche della cosa custodita, c.d. seagente (ovvero dotata di intrinseco dinamismo) oppure no” (così in motivazione Cass., n°
2480/18).
Tenuto conto, dunque, che, come detto, l'incidente si è verificato in prossimità di un tratto ghiacciato della SS 47 e che è dato di comune esperienza che la presenza di ghiaccio sulla sede stradale riduce l'aderenza fra i pneumatici e il terreno, rendendo di conseguenza ingovernabile il veicolo e comportandone lo sbandamento, appare ragionevole, in difetto di elementi in base ai quali addivenire a una ricostruzione della dinamica del sinistro in esame ulteriore e diversa, ma altrettanto plausibile, rispetto a quella esposta in citazione, ravvisare uno stretto ed immediato rapporto di causa ed effetto tra le dette condizioni insidiose del manto stradale e la perdita di controllo del mezzo da parte dell'attrice, peraltro del tutto analoga a quella di altri dieci conducenti che, nel medesimo contesto temporale, si trovarono a percorrere lo stesso tratto ghiacciato della SS 47.
Appare parimenti sussistente l'ulteriore presupposto applicativo dell'art. 2051 c.c., rappresentato dal rapporto di custodia con la res, “rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa, che comporti il potere dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore” (v. Cass., n° 15096/13).
Nell'individuare il fondamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. nell'esistenza di un effettivo potere fisico di un soggetto sulla res (a cui inerisce il dovere di vigilarla e di mantenerne il controllo, onde evitare che produca danni a terzi), la giurisprudenza di legittimità ha statuito, con specifico riferimento alle strade aperte al pubblico transito, che l'ente proprietario si presume responsabile “dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile” (così, per tutte, Cass., n°
8935/13), individuando il fattore decisivo per l'applicabilità della disciplina ex art. 2051
c.c. “nella possibilità o meno di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sui beni demaniali, con la conseguenza che l'impossibilità di siffatto potere non potrebbe ricollegarsi puramente e semplicemente alla notevole estensione del bene e all'uso generale e diretto da parte dei terzi, da considerarsi meri indici di tale impossibilità, ma all'esito di una complessa indagine condotta dal giudice di merito con riferimento al caso singolo, che tenga in debito conto innanzitutto gli indici suddetti” (così, in motivazione,
Cass., n° 21508/11); si è, quindi, sostenuto, con particolare riguardo al demanio stradale,
pagina 5 di 14 che “la configurabilità della possibilità in concreto della custodia debba essere indagata non soltanto con riguardo all'estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che lo connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche acquistano rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti” (v. la citata Cass., n° 21508/11; nello stesso senso Cass., n° 24529/09, che ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità dell'ente proprietario sul presupposto che le dimensioni della strada non consentissero un'adeguata sorveglianza).
In adesione al menzionato orientamento giurisprudenziale, appare fondato ravvisare nel caso di specie quel concreto rapporto di custodia sulla res che costituisce il presupposto applicativo dell'art. 2051 c.c., deponendo in tal senso le stesse deduzioni e produzioni documentali della PAT (v. relazione prodotta come doc. n° 2), da cui può desumersi che la convenuta fosse già all'epoca provvista di mezzi e personale per la manutenzione invernale di tutta la rete viaria di sua pertinenza, effettuata con spargimento di sale, anche nella zona dell'incidente, ciò significando di per sé che l'amministrazione provinciale era nelle condizioni di esercitare un'effettiva e adeguata vigilanza in loco.
Per tutto quanto esposto si può, dunque, ritenere che parte attrice ha assolto il proprio onere probatorio in relazione sia al rapporto di causa ed effetto tra lo strato di ghiaccio formatosi sulla strada (cosa in custodia) e l'evento dannoso dedotto in giudizio, sia alla riferibilità, alla parte convenuta, di una relazione con la detta res valorizzabile ai fini e per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c., che, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale (v., per tutte, Cass., n° 24214/14), disciplina un'ipotesi di responsabilità oggettiva ancorata alla sola sussistenza del nesso causale, e non anche alla negligenza, prevedendo, di fatto, una “presunzione di responsabilità”, non una “presunzione di colpa”, di talché non rileva la condotta del custode, ma soltanto il suo rapporto con la cosa (ed è per tale ragione che il custode, per evitare la condanna, non può limitarsi a dimostrare di aver tenuto una condotta diligente, ma deve invece provare che il danno è derivato da un caso fortuito).
Di contro, da parte convenuta non è stata fornita la prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 c.c..
Va in primo luogo rilevato che, come già sopra esposto, nella relazione d'incidente i Carabinieri ebbero a rappresentare che “sulla sede stradale non vi era presenza né di sale né di sabbia” e che tale attestazione, provenendo da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, fa fede fino a querela di falso, il che induce a ritenere superflua l'assunzione delle prove orali richieste da parte convenuta sul capitolo n° 4 articolato nella memoria dd. 20.7.2023 per provare l'eseguito spargimento di cloruro di sodio nelle ore antecedenti il sinistro, non constando, del resto, le ragioni per le quali quel trattamento, se realmente eseguito, non era più percepibile all'arrivo dei carabinieri, il che induce a ritenere che non venne effettuato o che comunque non lo fu in termini adeguati nel tratto della SS 47 in direzione tra la Galleria Corona e la Galleria Crozi 1. CP_1
pagina 6 di 14 Non si può neppure ritenere che l'insidiosità assunta dal tratto di strada ove si è verificato il sinistro fu prodotta da un'imprevedibile alterazione dello stato dei luoghi, non potendosi ritenere tale la formazione della lastra di ghiaccio sulla sede stradale, avuto riguardo alle condizioni di tempo (pieno inverno), alle pregresse nevicate (cumuli di neve sono raffigurati nel fascicolo fotografico allegato alla relazione di incidente redatta dai carabinieri) e alle basse temperature del periodo.
Al riguardo appare poi ascrivibile decisivo rilievo all'allegato comunicato n° 141 dd. 20.1.2021 (il giorno prima del sinistro) dell'Ufficio Stampa della Provincia autonoma di (v. doc. n° 3 di parte attrice), ove si legge testualmente “la Protezione civile CP_1 trentina invita a prestare particolare attenzione, anche sulle strade, alla possibile formazione di ghiaccio, che potrebbe rendere particolarmente insidioso il transito”, ciò di per sé provando che la presenza di ghiaccio non soltanto era prevedibile, ma era stata prevista.
Non risulta, dunque, che il ghiaccio rinvenuto sulla pavimentazione stradale dai primi soccorritori si sia formato in modo del tutto repentino e inaspettato, immediatamente prima del sinistro, sì da costituire una situazione di fatto non eliminabile o segnalabile per mancanza del tempo materiale necessario a provvedere in un senso o nell'altro, come, invece, sostenuto dalla parte convenuta, secondo cui nel caso di specie si verificò quel fenomeno atmosferico, imprevedibile e non prevenibile, noto come gelicidio, che viene in rilievo in caso di pioggia o pioviggine che cade in forma liquida e che gela solo a contatto con il suolo, al cui livello è presente uno strato di aria più fredda di quella soprastante.
A tal fine non appare, infatti, significativamente valorizzabile l'allegata relazione del Responsabile del Servizio Gestione Strada, sia perché trattasi di risultanza documentale di formazione unilaterale a opera della stessa parte che intende avvalersene, sia perché sostanzialmente valutativa, quindi di fatto equiparabile a una consulenza tecnica di parte, che, come è noto, non costituisce mezzo di prova, ma semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico priva di autonomo valore probatorio.
L'evidenziata carenza probatoria non è superabile con l'assunzione delle prove orali richieste nella memoria istruttoria dd. 20.7.2023, e ciò per le ragioni indicate nel provvedimento dd. 7.10.2023, che non vi è ragione di modificare.
Peraltro, nella relazione dei Carabinieri alla voce “condizioni meteorologiche” si legge “sereno”, come del resto confermato dalla stessa convenuta in comparsa di costituzione, ciò significando che quella mattina non vi era neppure la condizione essenziale (pioggia o pioviggine) per la verificazione del detto fenomeno.
Non può essere parimenti qualificata in termini di caso fortuito neppure la condotta di per non essersi costei tempestivamente avveduta del ghiaccio e Parte_1 comunque per non aver tenuto una condotta di guida in grado di farvi fronte.
Al riguardo giova rammentare che, in sostanziale condivisione con l'impostazione interpretativa seguita da precedenti pronunce, secondo cui elide il nesso di pagina 7 di 14 causalità tra la cosa e l'evento “soltanto una condotta della vittima che rivesta il carattere di una peculiare imprevedibilità e con caratteristiche tali che esse si debbano ritenere eccezionali e cioè manifestamente estranee ad una sequenza causale ordinaria o
“normale”, corrispondente allo sviluppo potenzialmente possibile in un contesto dato secondo l'id quod plerumque accidit” (così in motivazione Cass., n° 6550/11), la Suprema Corte ha ribadito che per “caso fortuito” idoneo a recidere il nesso causale tra la cosa e il danno “va generalmente inteso quel fattore causale, estraneo alla sfera soggettiva, che presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (fattore causale comprensivo…anche della colpa del danneggiato)”, precisando in proposito che
“l'imprevedibilità va intesa come obiettiva inverosimiglianza dell'evento, mentre l'eccezionalità…come una sensibile deviazione (ed appunto eccezione) dalla frequenza statistica accettata come 'normale'” (così, in motivazione, Cass., n° 2480/2018, che ha richiamato, fra le altre, Cass., n° 25837/17, secondo cui la condotta della vittima di danno da cosa in custodia può costituire caso fortuito soltanto se colposa, ossia connotata da negligenza, imprudenza, imperizia secondo lo schema dell'art. 1176 c.c., e imprevedibile da parte del custode per essere stata “eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata; sul punto v. anche Cass., n° 18317/15 secondo cui la condotta dello stesso danneggiato può assurgere a caso fortuito idoneo a escludere la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. quando essa, “rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo” al punto da svilire il bene custodito a mero tramite;
come quando, stando a Cass., n° 13337/2000, si risolve in una sua impropria utilizzazione, la cui pericolosità sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque da renderla del tutto imprevedibile).
Tenuto conto, dunque, che il comportamento del danneggiato può interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno, sì da integrare il caso fortuito e, quindi, la causa esclusiva del sinistro, se e in quanto rappresenti un evento del tutto eccezionale, ovvero “soltanto quando sia dotato di autonomo impulso causale e sia, per lo stesso custode, imprevedibile ed inevitabile” (cfr. Cass., n° 98/5796; Cass. n° 88/2458; Cass., n°
25029/08; nello stesso senso, v. Cass., n° 20619/14 e Cass., n° 18317/15, secondo cui la condotta dello stesso danneggiato può assurgere a caso fortuito idoneo a escludere la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. quando essa, “rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo”), e considerato che nel caso di specie la cosa oggetto di custodia (la strada), pur essendo statica e inerte, presentava una sua intrinseca pericolosità per la presenza di un'estesa formazione di ghiaccio, mette conto evidenziare che l'amministrazione provinciale non ha provato la ricorrenza dei detti presupposti, non avendo dimostrato che la condotta di sia stata tale da risultare “estranea al Parte_1 novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto” (per usare le stesse parole della citata Cass., n° 2480/2018), sì da privare di qualsivoglia efficienza eziologica la presenza di ghiaccio sulla sede stradale, al punto da renderla giuridicamente irrilevante, dovendosi, di contro, ritenere, in base a una valutazione ex
pagina 8 di 14 ante, che non fosse evento oggettivamente improbabile ed estraneo alla frequenza statistica considerata normale che un conducente di auto, transitando lungo la strada in oggetto, non fosse in grado, eventualmente anche per propria disattenzione e imperizia, di avvedersi della presenza di ghiaccio e di superarlo senza perdere il controllo del mezzo.
La parte convenuta deve, quindi, rispondere dell'evento lesivo de quo, quale custode della cosa che l'ha provocato.
Ciò detto, va poi tenuto presente che nella prassi giurisprudenziale si considera rilevante, anche nell'ipotesi dell'art. 2051 c.c., l'eventuale concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c., che in concreto può consistere non solo nella violazione di uno specifico obbligo giuridico, ma anche nell'inosservanza di una norma comportamentale di diligenza, sotto il profilo della colpa generica, ritenendosi in proposito nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass., n° 15384/06) che la diligenza del comportamento del danneggiato va valutata anche in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di un determinato bene con riguardo alle contingenti condizioni di tempo e di luogo, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in misura proporzionale all'incidenza della colpa del danneggiato, e ciò sul presupposto che la disposizione codicistica da ultimo citata è espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a sé stesso.
Tanto premesso, ritiene il giudicante che all'attrice sia ascrivibile un concorso di colpa ex art. 1227, 1° co., c.c. ove si consideri (i) che, date le menzionate circostanze di fatto, ossia prime ore di una giornata in pieno inverno con rigida temperatura e persistente presenza della neve caduta nei giorni precedenti, era del tutto prevedibile la formazione di tratti ghiacciati sulla pavimentazione stradale, di talché in relazione a tale contesto ambientale non vi era ragione di riporre un particolare affidamento su una sicura transitabilità del tratto di strada;
(ii) che, pertanto, l'attrice avrebbe dovuto percorrerlo con un'andatura particolarmente cauta e prudente, in grado di consentirle il pieno controllo del mezzo;
(iii) che, la rilevante gravità dei danni riportati dal veicolo, risultati tali da renderne addirittura antieconomica la riparazione, induce a ritenere che la sua velocità di marcia non fosse adeguata alle dette condizioni ambientali (deponendo in tal senso anche l'incontestata apertura dell'airbag) e neppure alla presenza di veicoli fermi sulla carreggiata, della cui presenza a suo stesso dire (v. dichiarazioni rese Parte_1 nell'immediatezza del fatto ai Carabinieri), si avvide a un centinaio di metri di distanza, il che fa ragionevolmente presumere che, se avesse tenuto una velocità più prudente, sarebbe stata in grado di orientare meglio il mezzo e, quindi, di evitare l'impatto con altro veicolo già fermo o comunque di ridurne l'efficienza lesiva;
(iv) che non risulta provato e, invero, neppure dedotto che l'autovettura fosse munita di pneumatici invernali, il cui uso era, invece, doveroso in ragione del luogo e del periodo e verosimilmente avrebbe consentito un maggiore controllo del mezzo.
Appare, dunque, fondato addivenire alla conclusione che anche l'attrice abbia contribuito alla causazione dell'evento dannoso - in misura che appare congruo stimare pagina 9 di 14 nel 30 % -, senza però interrompere, per quanto detto sopra, il nesso causale tra la res in custodia alla parte convenuta e il danno.
Alla luce delle considerazioni svolte la pretesa risarcitoria può, dunque, ritenersi fondata in punto di an nei detti termini.
Sul danno non patrimoniale
Per quanto poi attiene alla natura e all'entità dei danni oggetto della domanda risarcitoria in esame, occorre fare riferimento alla ctu medico legale espletata dal consulente tecnico nominato in corso di causa, le cui conclusioni appaiono integralmente condivisibili e, quindi, possono essere poste a fondamento della presente sentenza, in quanto formulate all'esito di un'indagine peritale completa nella disamina del complessivo stato di malattia, sorrette da congrua ed esauriente motivazione e comunque non contestate dalle parti.
Dopo aver fatto presente che nell'incidente oggetto di causa riportò Parte_1
“una contusione di spalla sinistra e dell'emicostato sinistro, oltre ad un trauma cranico minore” e che tali lesioni, “così come osservate e descritte in ambiente qualificato, sono compatibili con il meccanismo traumatico descritto e vanno messe in rapporto di causalità materiale con il sinistro del 21/01/2021, riconoscendosi nelle modalità dell'incidente (urto tra due autoveicoli con scoppio di air-bag) l'idoneità lesiva qualitativa e quantitativa per produrre quanto diagnosticato in ambiente specialistico”, per poi ritenere “compatibile anche il fatto che l'accesso presso il PS di sia CP_1 avvenuto alcuni giorni dopo il sinistro, sia perché le lesioni non necessitavano un immediato trattamento sia perché non è infrequente che i soggetti traumatizzati si rivolgano alle cure mediche solo in caso di persistenza sintomatologica”, il Ctu ha quantificato in giorni 10 il periodo di inabilità temporanea parziale al 75%, in giorni 30
l'inabilità temporanea parziale al 50% e in ulteriori giorni 50 l'inabilità temporanea parziale al 25%, per poi aggiungere che “durante tale periodo sono stati attendibilmente preclusi, in percentuale equivalente al danno biologico temporaneo riconosciuto, gli atti della vita quotidiana che prevedono l'efficienza funzionale dell'arto superiore non dominante”; ha, infine, sostenuto che “è residuato all'attrice un quadro invalidante con esiti permanenti, in particolare per quanto riguarda la sintomatologia doloroso- funzionale della spalla sx, come peraltro da riscontri strumentali, indicabili come danno biologico permanente da risarcirsi nella misura complessiva del 2,5%”.
Venendo alla quantificazione monetaria del danno biologico, la cui liquidazione non può che essere effettuata in via equitativa, occorre fare riferimento alle ultime (quelle del giugno 2024) tabelle in uso al Tribunale di Milano (e, quindi, ricorrere al metodo del punto tabellare con il calcolo del valore del punto di invalidità permanente in funzione crescente della percentuale di invalidità e in funzione decrescente dell'età del soggetto leso), considerate dalla giurisprudenza di legittimità come “quelle statisticamente maggiormente testate, per il numero elevato dei casi giudiziari e delle transazioni extragiudiziarie italiane” (così in motivazione Cass., n° 15760/06; nello stesso senso, più
pagina 10 di 14 di recente, Cass., n° 2539/2024, secondo cui le tabelle in questione “costituiscono un valido parametro di riferimento per una valutazione che sia il più possibile conformata al caso concreto”).
Al riguardo devesi, infatti, considerare, da un lato, che il danno subito dall'attrice
è derivato, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dall'uso, da parte della stessa, di un bene (la strada pubblica) custodito dall'ente convenuto;
e dall'altro che, “là dove si faccia questione di danni asseritamente derivanti dalla circolazione stradale, la circostanza dell'avvenuto danneggiamento di un soggetto impegnato in detta circolazione non assuma di per sé alcun rilievo determinante, occorrendo, ai fini della qualificazione della causa del danno
(come segnatamente derivante dalla circolazione stradale), che nella ridetta circolazione stradale sia piuttosto impegnato il danneggiante, sì che possa senza alcun dubbio ricondursi la causa efficiente del pregiudizio denunciato a quella specifica fonte di danno
(cfr. l'art. 139 cit. [Codice delle assicurazioni private, n.e.], là dove sottolinea
l'applicabilità delle tabelle ivi previste ai soli "danni derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione stradale")” (così, in motivazione, Cass., 4509/2022).
Giova poi rammentare che nella prassi giurisprudenziale di legittimità si è precisato, per quanto qui rileva, che, “nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno…” (così, in motivazione, Cass., n° 25164/2020; nello stesso senso, più di recente, v. Cass., n° 7892/2024).
Con riferimento alla prova del danno morale, si è, invece, precisato che, trattandosi di pregiudizio non patrimoniale attinente a un bene immateriale, “il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche
l'unica fonte di convincimento del giudice”, per poi aggiungersi che “un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute…è quella della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa” (così, in motivazione, la citata Cass., n° 25164/2020).
In applicazione di tale impostazione interpretativa, vi è ragione di ritenere che la lesione all'integrità psicofisica accertata dalla Ctu nei termini sopra esposti, oltre ad esplicare un'oggettiva incidenza sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico- relazionali della vita dell'attrice (deponendo in tal senso l'accertata limitazione funzionale dell'arto superiore sinistro), che, come attestato dal Ctu, ha comunque condizionato il compimento degli atti della vita quotidiana, ha presumibilmente comportato anche una sofferenza di natura interiore (a cui sono riconducibili il verosimile pagina 11 di 14 spavento causato dalle modalità di inflizione della lesione, nonché i sentimenti di ansia e preoccupazione per le proprie condizioni di salute e il dispiacere per il perduto benessere psicofisico, che secondo l'id quod plerumque accidit si accompagnano alle limitazioni e agli inconvenienti di regola connessi a postumi permanenti, analoghi a quelli riportati dalla;
il danno morale deve essere riconosciuto anche per il periodo di inabilità Pt_1 temporanea, in ragione della sottoposizione ad accertamenti diagnostici strumentali, visite specialistiche, terapie mediche e, quindi, delle sofferenze e dei disagi che vi sono normalmente correlati.
In relazione all'accertata invalidità permanente del 2,5%, tenuto conto dell'età (anni 53) dell'attrice al momento del fatto, va liquidato in base alla tabella milanese, l'importo di € 3.544,50 (pari al valore intermedio tra i due valori riferibili alle invalidità del 2% e del 3%), senza alcuna ulteriore personalizzazione, non essendo ravvisabili (né con riferimento agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali, né con riguardo agli aspetti di sofferenza soggettiva, né in termini di cenestesi lavorativa, avendo l'attrice riferito al
Ctu di non patire sotto questo profilo alcuna limitazione) pregiudizi significativamente diversi da quelli standard, che normalmente derivano da una permanente menomazione dell'integrità psicofisica come quella sopra descritta.
Per quanto attiene all'inabilità temporanea, la tabella di Milano prevede un importo base giornaliero di € 115,00, di talché, alla luce di quanto riportato dal Ctu in relazione al periodo di malattia, devesi liquidare la complessiva somma di € 4.025,00 [di cui € 862,50 (=€ 86,25 x 10 giorni) per i 10 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%; € 1.725,00 (=€ 57,50 x 30) per 30 giorni di i.t. al 50 %; € 1.437,50 (=€ 28,75 x 50) per i 50 giorni di i.t. al 50 %].
In definitiva, il danno non patrimoniale subito da va liquidato Parte_1 all'attualità nel complessivo importo di € 7.569,50 (=€ 3.544,50 + € 4.025,00), da ridurre poi sino a € 5.298,65 in misura del 30% per il ritenuto concorso di colpa.
A tale somma, costituente un c.d. credito di valore - giacché assolve alla funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'interessato - vanno aggiunti anche gli interessi compensativi che costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno (Cass., n° 26374/2014; Cass., n° 5317/2022).
La rivalutazione monetaria, infatti, ha lo scopo di reintegrare il patrimonio del creditore per la perdita del valore subito;
mentre gli interessi compensativi sulle somme liquidate servono a compensare il pregiudizio derivato al credito dal ritardato conseguimento del quantum risarcitorio e sono corrispondenti ai frutti che lo stesso avrebbe prodotto in caso di tempestivo ed immediato pagamento.
La misura degli interessi va determinata, in via presuntiva ed equitativa, nel saggio degli interessi legali (non ravvisandosi oggettivi elementi in base ai quali fare riferimento a un tasso diverso), da applicarsi sulla somma devalutata alla data del fatto e di anno in anno rivalutata, secondo il criterio di calcolo indicato dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n° 21396/2014; Cass., Sez. Un. n° 1712/1995).
pagina 12 di 14 Sull'importo così determinato, divenuto debito di valuta, maturano gli interessi legali ai sensi dell'art. 1282, comma primo, c.c. decorrenti dalla data della presente decisione sino al saldo.
Sui danni patrimoniali
La pretesa risarcitoria di appare meritevole di accoglimento anche Parte_1 con riguardo alle documentate spese mediche, che il Ctu ha quantificato, al netto dell'importo già versato all'attrice dall'ente previdenziale di riferimento, nella somma di
€ 208,80, da ridurre sino a € 145,16, oltre rivalutazione monetaria in base agli indici Istat
e interessi legali sulla somma via via rivalutata dal marzo 2021 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Va invece disattesa la domanda in ordine alle spese di assistenza stragiudiziale.
L'attrice non ha provato di aver effettivamente sostenuto un esborso e neppure di aver assunto un impegno di spesa per l'intervento dell'incaricata agenzia infortunistica, non avendo del resto prodotto al riguardo alcun documento (fattura, anche soltanto proforma, o comunque richiesta di pagamento di una specifica e determinata somma di denaro); né il quantum risarcitorio in questione può essere liquidato in via equitativa, come richiesto in comparsa conclusionale, non venendo in rilievo una voce di danno non dimostrabile nel suo preciso ammontare.
Tali rilievi valgono a disattendere l'analoga pretesa risarcitoria vantata da
. Parte_1
Può, invece, essere accolta la domanda di quest'ultimo in ordine al veicolo.
Le allegate fotografie, valutate unitamente alla documentata cessazione della circolazione (v. doc. n° 8 di parte attrice), nonché alla descrizione dei danni riportata nella relazione di incidente redatta dai Carabinieri (“gravi danni nella fiancata laterale sinistra”), inducono a ritenere presuntivamente provato che dopo la collisione il veicolo effettivamente fosse in condizioni tali da renderne antieconomica la riparazione.
Tenuto conto del valore di mercato desumibile dalla documentata consultazione di rivista specializzata on line e non specificamente contestato dalla controparte con l'indicazione di un diverso minore importo, il pregiudizio patrimoniale in questione è quantificabile in € 5.000,00, a cui vanno aggiunti l'importo di € 500,00 per il passaggio di proprietà relativo a un nuovo veicolo (trattandosi di un esborso ragionevolmente in rapporto causale con la sopravvenuta indisponibilità della FO FO e, quindi, con il sinistro) e l'importo di € 13,50 per la denuncia di cessazione della circolazione (non anche la somma di € 32,00 per bollo, non apparendone sufficientemente provato l'effettivo esborso con il documento n° 30, e neppure le asserite spese di soccorso per il recupero del mezzo, in quanto non oggetto di specifica domanda in citazione).
Parte convenuta va, dunque, condannata a pagare a la somma di Parte_1
€ 5.000,00, oltre rivalutazione monetaria in base agli indici Istat e interessi legali sulla pagina 13 di 14 somma via via rivalutata dal 21.1.2021, e la somma di € 513,50 (da non maggiorare con interessi e rivalutazione, non risultando provata la data dei relativi esborsi).
Sulle spese di lite
Le spese di lite, liquidate (previa riduzione del 50% dei valori medi relativi alla fase istruttoria, essendosi risolta nel solo espletamento di ctu medica, e alla fase decisionale, non essendovi stata necessità di esaminare nelle memorie conclusionali questioni significativamente diverse da quelle trattate nei precedenti scritti difensivi), come da dispositivo (anche per l'esborso relativo al consulente tecnico di parte), seguono la soccombenza e, pertanto, devono gravare su parte convenuta, unitamente agli oneri di ctu, liquidati come in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa proposta da e nei confronti della Parte_1 Parte_1 RO
, in persona del Presidente pro tempore, disattesa ogni diversa domanda, istanza,
[...] deduzione ed eccezione, così provvede: condanna la a pagare a la somma di € RO Parte_1
5.298,65 (oltre interessi come indicati in motivazione) e la somma di € 145,16 (oltre rivalutazione monetaria in base agli indici Istat e interessi legali sulla somma via via rivalutata dal marzo 2021 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza); condanna la a pagare a la somma di € RO Parte_1
5.000,00 (oltre rivalutazione monetaria in base agli indici Istat e interessi legali sulla somma via via rivalutata dal 21.1.2021 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza) e la somma di € 513,50; condanna la a rifondere agli attori le spese di lite, che RO liquida in € 3.386,50 per compenso, € 1.155,00 (di cui € 610,00 per consulente tecnico di parte) per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e Cpa come per legge;
pone gli oneri di consulenza tecnica di ufficio, liquidati come in atti a carico di parte convenuta.
Così deciso in Trento in data 11.3.2025
Il giudice dott. Giuseppe Barbato
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado n° 400/2023 R.G. promossa da
[...]
Parte_1
entrambi residente in [...] rappresentati e difesi dall'avv. Marco C.M. Impelluso
ATTORI
C O N T R O
, in persona del Presidente pro tempore RO rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Cesare
CONVENUTA
OGGETTO:
risarcimento danni
CONCLUSIONI:
e così concludono: Parte_1 Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trento, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così giudicare:
In via principale e nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c., della (c.f. , in persona RO P.IVA_1 del Presidente pro-tempore, corrente in Trento (TN), Piazza Dante n. 15, nella causazione del sinistro per cui è lite;
conseguentemente e per l'effetto condannare la
pagina 1 di 14 convenuta al pagamento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, diretti e indiretti,
a qualsiasi titolo subiti e subendi dagli esponenti a seguito del sinistro, come meglio individuati in narrativa, con rivalutazione monetaria ed interessi compensativi per il mancato tempestivo godimento delle somme dovute.
In via subordinata e nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità, ai sensi dell'art. 2043 c.c. della, (c.f. , in persona RO P.IVA_1 del Presidente pro-tempore, corrente in Trento (TN), Piazza Dante n. 15, nella causazione del sinistro per cui è lite;
conseguentemente e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, diretti e indiretti,
a qualsiasi titolo subiti e subendi dagli esponenti a seguito del sinistro, come meglio individuati in narrativa, con rivalutazione monetaria ed interessi compensativi per il mancato tempestivo godimento delle somme dovute.
In via istruttoria: ammettersi, ove occorrenti, le prove dedotte nella memoria ex art. 183
VI comma c.p.c. n. 2 eccetto quelle già ammesse.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, da distrarsi in favore dell'avv. Marco C. M. Impelluso che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.”
così conclude: RO
“NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: respingersi le domande attoree in quanto indimostrate ed infondate per i motivi di cui in narrativa;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA:
nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, accertarsi e dichiararsi il concorso colposo della sig.ra in misura prevalente nella verificazione del Parte_1 sinistro de quo;
IN OGNI CASO:
spese e competenze di lite integralmente rifuse.
IN VIA ISTRUTTORIA come da 2° memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_1 convenivano in giudizio la (d'ora innanzi, per brevità, RO Cont soltanto , in persona del Presidente pro tempore, per chiederne la condanna, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, dell'art. 2043 c.c., al risarcimento di tutti danni, patrimoniali e non, subiti a seguito del sinistro verificatosi alle ore 6,30 circa del 21 gennaio 2021 lungo la Strada Statale n. 47 della NA, in corrispondenza del km.
124.500, nel tratto tra la Galleria Corona e la Galleria dei Crozi 1, con direzione di marcia da ER NA verso . CP_1
pagina 2 di 14 A sostegno di tale pretesa in citazione si esponeva, in estrema sintesi, che:
nel percorrere il detto tratto di strada alla guida dell'autovettura FO FO tg.
EM563LK, di proprietà del coniuge , dopo aver azionato il Parte_1 Parte_1 freno per rallentare la marcia alla vista di alcuni veicoli innanzi a sé coinvolti in un incidente, aveva iniziato a slittare sulla sede stradale ghiacciata, per poi terminare la propria corsa contro la Toyota Yaris tg. DC500DX di proprietà di Parte_2 ferma a bordo della carreggiata;
il sinistro aveva coinvolto undici veicoli, tutti scivolati a causa del ghiaccio presente sulla carreggiata, del tutto priva di sale e sabbia nonostante l'allerta meteo in precedenza diramata dalla Protezione Civile;
nello scontro la FO FO aveva riportato danni tali da renderne antieconomica la riparazione, mentre aveva subito contusioni alla spalla sinistra e Parte_1 all'emicostato sinistro, oltre a un trauma cranico;
la responsabilità dell'incidente era ascrivibile alla PAT ai sensi dell'art. 2051 c.c., per essere l'ente gestore e, quindi, il custode della Strada Statale n. 47, oppure dell'art. 2043
c.c., per non aver adottato le necessarie cautele, al fine di consentire la fruizione della strada in condizioni di sicurezza;
oltre a pregiudizi non patrimoniali per le lesioni, la sofferenza interiore e il danno da cenestesi lavorativa, aveva subito anche pregiudizi patrimoniali (spese Parte_1 mediche e di assistenza stragiudiziale), al pari del marito, che si era trovato nella necessità di procedere alla rottamazione del veicolo e, quindi, di sostenere il costo dell'immatricolazione di nuova autovettura, con conseguente perdita quasi integrale del bollo auto già pagato.
Cont
Costituitasi in giudizio in persona del Presidente pro tempore, la contestava le pretese attoree e, chiedeva, di rigettarle o, in subordine, di accertare il prevalente concorso di colpa di Parte_1
Dopo aver fatto presente che sul luogo dell'incidente non vi era stata alcuna insidia e che era, invece, ravvisabile l'esclusiva responsabilità di la quale, Parte_1 pur essendo nelle condizioni di percepire le avverse condizioni climatiche, aveva tenuto una velocità eccessiva e comunque tale da non consentirle di mantenere il controllo del mezzo, la convenuta assumeva di aver tempestivamente attivato in loco il servizio di spargimento di sale e che comunque il tratto di strada in questione era stato interessato dal cd. fenomeno di gelicidio, da qualificare in termini di caso fortuito;
contestava, infine, la sussistenza e l'entità dei danni lamentati dagli attori.
Sulla responsabilità del sinistro
In punto di fatto risulta che il sinistro oggetto di causa si è verificato nelle circostanze di tempo (all'alba del 21 gennaio 2021) e di luogo (nel tratto della SS 47 in corrispondenza del km. 124.500 tra la Galleria Corona e la Galleria Crozi 1, con direzione da ER NA verso ) indicate in citazione, deponendo decisivamente in tal CP_1 pagina 3 di 14 senso l'allegata relazione redatta dai carabinieri del Nucleo Radio Mobile della
Compagnia di , i quali, dopo aver rappresentato che l'incidente stradale aveva CP_1 coinvolto n° 11 autovetture, tra cui quella di proprietà di (poi rimossa, Parte_1 come altri cinque veicoli, da apposito autocarro di soccorso stradale), nella circostanza guidata da ricostruivano l'accaduto nei seguenti testuali termini: Parte_1
“Si precisa che una volta arrivati sul luogo del sinistro si è accertato che la sede stradale era completamente ghiacciata per circa 100/150 metri tra le due gallerie. Sulla sede stradale non vi era presenza né di sale né di sabbia. La cronologia degli urti, in quanto si
è potuto accertare dalle dichiarazioni dei conducenti che sono stati più urti, può essere ricostruita solo dalle dichiarazioni delle parti interessate. Sul posto sono stata fatte intervenire, oltre agli scriventi, altre due pattuglie di questa Sezione. Come già citato sopra la situazione della strada/corsia era molto pericolosa tanto che anche un Agente di questa Sezione intervenuto per i rilievi è scivolato riportando lesioni (guaribili in 7 gg)”.
Nella relazione dei Carabinieri sono riportate, fra l'altro, anche le dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto da tale conducente di una Toyota Parte_2
Yaris, così verbalizzate “verso le ore 6:20 mi trovavo a bordo della mia autovettura Yaris targata DC 500 DX con direzione di marcia ER NA Trento. Superata la prima galleria e giunto all'altezza del chilometro 124 + 400 il mio veicolo perdeva aderenza sulla sede stradale causa ghiaccio iniziando a fare un testa coda. Premetto che stavo occupando la corsia normale della carreggiata, successivamente un altro veicolo che procedeva nello stesso senso di marcia mi veniva a sbattere sulla parte sinistra.
Faccio presente che il veicolo che mi è venuto addosso si tratta di una FO FO targata EM563LK” (ossia quello di proprietà di e guidato da Parte_1 Pt_1
).
[...]
Tali dichiarazioni, nella parte relativa all'individuazione della causa dello sbandamento nella presenza di uno strato di ghiaccio sulla carreggiata, risultano concordi con quelle di analogo tenore rese da altri conducenti parimenti coinvolti nel sinistro.
Le acquisite risultanze istruttorie, che non appaiono contraddette da nessun elemento di prova di segno contrario e la cui valenza probatoria è vieppiù corroborata dalla documentazione fotografica predisposta dai Carabinieri (essendo ivi raffigurato, fra gli altri, anche il veicolo di ), induce a ritenere adeguatamente provato Parte_1 che il sinistro in cui venne coinvolta l'attrice - la quale, stando a quanto si desume dal certificato del Pronto Soccorso in atti (v. doc. n° 9 di parte attrice), nell'occasione riportò
“contusione spalla sinistra ed emicostato sinistro-trauma cranico minore”, come accertato anche dal Ctu nominato in corso di causa - si verificò a seguito del suo passaggio su uno strato di ghiaccio formatosi sulla pavimentazione stradale.
Una volta ricostruita la dinamica del sinistro nei termini sopra esposti, ne va verificata la riconducibilità nel campo applicativo dell'art. 2051 c.c., in virtù del quale chi ha in custodia una cosa risponde del danno originato da essa, di talché, ai fini dell'accertamento della responsabilità del preteso danneggiante, il danneggiato è tenuto a pagina 4 di 14 provare, da un lato, la sussistenza di un nesso causale fra la res e l'evento dannoso;
e dall'altro, la ricorrenza del rapporto di custodia, intesa come signoria di fatto con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, ciò significando che la colpa del custode è priva di rilievo ai fini dell'affermazione della sua responsabilità, che, pertanto, può essere esclusa solo dal caso fortuito (da intendersi come elemento esterno recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, la cui dimostrazione è a carico del custode medesimo) e, quindi, “prescinde dalle caratteristiche della cosa custodita, c.d. seagente (ovvero dotata di intrinseco dinamismo) oppure no” (così in motivazione Cass., n°
2480/18).
Tenuto conto, dunque, che, come detto, l'incidente si è verificato in prossimità di un tratto ghiacciato della SS 47 e che è dato di comune esperienza che la presenza di ghiaccio sulla sede stradale riduce l'aderenza fra i pneumatici e il terreno, rendendo di conseguenza ingovernabile il veicolo e comportandone lo sbandamento, appare ragionevole, in difetto di elementi in base ai quali addivenire a una ricostruzione della dinamica del sinistro in esame ulteriore e diversa, ma altrettanto plausibile, rispetto a quella esposta in citazione, ravvisare uno stretto ed immediato rapporto di causa ed effetto tra le dette condizioni insidiose del manto stradale e la perdita di controllo del mezzo da parte dell'attrice, peraltro del tutto analoga a quella di altri dieci conducenti che, nel medesimo contesto temporale, si trovarono a percorrere lo stesso tratto ghiacciato della SS 47.
Appare parimenti sussistente l'ulteriore presupposto applicativo dell'art. 2051 c.c., rappresentato dal rapporto di custodia con la res, “rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa, che comporti il potere dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore” (v. Cass., n° 15096/13).
Nell'individuare il fondamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. nell'esistenza di un effettivo potere fisico di un soggetto sulla res (a cui inerisce il dovere di vigilarla e di mantenerne il controllo, onde evitare che produca danni a terzi), la giurisprudenza di legittimità ha statuito, con specifico riferimento alle strade aperte al pubblico transito, che l'ente proprietario si presume responsabile “dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile” (così, per tutte, Cass., n°
8935/13), individuando il fattore decisivo per l'applicabilità della disciplina ex art. 2051
c.c. “nella possibilità o meno di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sui beni demaniali, con la conseguenza che l'impossibilità di siffatto potere non potrebbe ricollegarsi puramente e semplicemente alla notevole estensione del bene e all'uso generale e diretto da parte dei terzi, da considerarsi meri indici di tale impossibilità, ma all'esito di una complessa indagine condotta dal giudice di merito con riferimento al caso singolo, che tenga in debito conto innanzitutto gli indici suddetti” (così, in motivazione,
Cass., n° 21508/11); si è, quindi, sostenuto, con particolare riguardo al demanio stradale,
pagina 5 di 14 che “la configurabilità della possibilità in concreto della custodia debba essere indagata non soltanto con riguardo all'estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che lo connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche acquistano rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti” (v. la citata Cass., n° 21508/11; nello stesso senso Cass., n° 24529/09, che ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità dell'ente proprietario sul presupposto che le dimensioni della strada non consentissero un'adeguata sorveglianza).
In adesione al menzionato orientamento giurisprudenziale, appare fondato ravvisare nel caso di specie quel concreto rapporto di custodia sulla res che costituisce il presupposto applicativo dell'art. 2051 c.c., deponendo in tal senso le stesse deduzioni e produzioni documentali della PAT (v. relazione prodotta come doc. n° 2), da cui può desumersi che la convenuta fosse già all'epoca provvista di mezzi e personale per la manutenzione invernale di tutta la rete viaria di sua pertinenza, effettuata con spargimento di sale, anche nella zona dell'incidente, ciò significando di per sé che l'amministrazione provinciale era nelle condizioni di esercitare un'effettiva e adeguata vigilanza in loco.
Per tutto quanto esposto si può, dunque, ritenere che parte attrice ha assolto il proprio onere probatorio in relazione sia al rapporto di causa ed effetto tra lo strato di ghiaccio formatosi sulla strada (cosa in custodia) e l'evento dannoso dedotto in giudizio, sia alla riferibilità, alla parte convenuta, di una relazione con la detta res valorizzabile ai fini e per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c., che, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale (v., per tutte, Cass., n° 24214/14), disciplina un'ipotesi di responsabilità oggettiva ancorata alla sola sussistenza del nesso causale, e non anche alla negligenza, prevedendo, di fatto, una “presunzione di responsabilità”, non una “presunzione di colpa”, di talché non rileva la condotta del custode, ma soltanto il suo rapporto con la cosa (ed è per tale ragione che il custode, per evitare la condanna, non può limitarsi a dimostrare di aver tenuto una condotta diligente, ma deve invece provare che il danno è derivato da un caso fortuito).
Di contro, da parte convenuta non è stata fornita la prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 c.c..
Va in primo luogo rilevato che, come già sopra esposto, nella relazione d'incidente i Carabinieri ebbero a rappresentare che “sulla sede stradale non vi era presenza né di sale né di sabbia” e che tale attestazione, provenendo da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, fa fede fino a querela di falso, il che induce a ritenere superflua l'assunzione delle prove orali richieste da parte convenuta sul capitolo n° 4 articolato nella memoria dd. 20.7.2023 per provare l'eseguito spargimento di cloruro di sodio nelle ore antecedenti il sinistro, non constando, del resto, le ragioni per le quali quel trattamento, se realmente eseguito, non era più percepibile all'arrivo dei carabinieri, il che induce a ritenere che non venne effettuato o che comunque non lo fu in termini adeguati nel tratto della SS 47 in direzione tra la Galleria Corona e la Galleria Crozi 1. CP_1
pagina 6 di 14 Non si può neppure ritenere che l'insidiosità assunta dal tratto di strada ove si è verificato il sinistro fu prodotta da un'imprevedibile alterazione dello stato dei luoghi, non potendosi ritenere tale la formazione della lastra di ghiaccio sulla sede stradale, avuto riguardo alle condizioni di tempo (pieno inverno), alle pregresse nevicate (cumuli di neve sono raffigurati nel fascicolo fotografico allegato alla relazione di incidente redatta dai carabinieri) e alle basse temperature del periodo.
Al riguardo appare poi ascrivibile decisivo rilievo all'allegato comunicato n° 141 dd. 20.1.2021 (il giorno prima del sinistro) dell'Ufficio Stampa della Provincia autonoma di (v. doc. n° 3 di parte attrice), ove si legge testualmente “la Protezione civile CP_1 trentina invita a prestare particolare attenzione, anche sulle strade, alla possibile formazione di ghiaccio, che potrebbe rendere particolarmente insidioso il transito”, ciò di per sé provando che la presenza di ghiaccio non soltanto era prevedibile, ma era stata prevista.
Non risulta, dunque, che il ghiaccio rinvenuto sulla pavimentazione stradale dai primi soccorritori si sia formato in modo del tutto repentino e inaspettato, immediatamente prima del sinistro, sì da costituire una situazione di fatto non eliminabile o segnalabile per mancanza del tempo materiale necessario a provvedere in un senso o nell'altro, come, invece, sostenuto dalla parte convenuta, secondo cui nel caso di specie si verificò quel fenomeno atmosferico, imprevedibile e non prevenibile, noto come gelicidio, che viene in rilievo in caso di pioggia o pioviggine che cade in forma liquida e che gela solo a contatto con il suolo, al cui livello è presente uno strato di aria più fredda di quella soprastante.
A tal fine non appare, infatti, significativamente valorizzabile l'allegata relazione del Responsabile del Servizio Gestione Strada, sia perché trattasi di risultanza documentale di formazione unilaterale a opera della stessa parte che intende avvalersene, sia perché sostanzialmente valutativa, quindi di fatto equiparabile a una consulenza tecnica di parte, che, come è noto, non costituisce mezzo di prova, ma semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico priva di autonomo valore probatorio.
L'evidenziata carenza probatoria non è superabile con l'assunzione delle prove orali richieste nella memoria istruttoria dd. 20.7.2023, e ciò per le ragioni indicate nel provvedimento dd. 7.10.2023, che non vi è ragione di modificare.
Peraltro, nella relazione dei Carabinieri alla voce “condizioni meteorologiche” si legge “sereno”, come del resto confermato dalla stessa convenuta in comparsa di costituzione, ciò significando che quella mattina non vi era neppure la condizione essenziale (pioggia o pioviggine) per la verificazione del detto fenomeno.
Non può essere parimenti qualificata in termini di caso fortuito neppure la condotta di per non essersi costei tempestivamente avveduta del ghiaccio e Parte_1 comunque per non aver tenuto una condotta di guida in grado di farvi fronte.
Al riguardo giova rammentare che, in sostanziale condivisione con l'impostazione interpretativa seguita da precedenti pronunce, secondo cui elide il nesso di pagina 7 di 14 causalità tra la cosa e l'evento “soltanto una condotta della vittima che rivesta il carattere di una peculiare imprevedibilità e con caratteristiche tali che esse si debbano ritenere eccezionali e cioè manifestamente estranee ad una sequenza causale ordinaria o
“normale”, corrispondente allo sviluppo potenzialmente possibile in un contesto dato secondo l'id quod plerumque accidit” (così in motivazione Cass., n° 6550/11), la Suprema Corte ha ribadito che per “caso fortuito” idoneo a recidere il nesso causale tra la cosa e il danno “va generalmente inteso quel fattore causale, estraneo alla sfera soggettiva, che presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (fattore causale comprensivo…anche della colpa del danneggiato)”, precisando in proposito che
“l'imprevedibilità va intesa come obiettiva inverosimiglianza dell'evento, mentre l'eccezionalità…come una sensibile deviazione (ed appunto eccezione) dalla frequenza statistica accettata come 'normale'” (così, in motivazione, Cass., n° 2480/2018, che ha richiamato, fra le altre, Cass., n° 25837/17, secondo cui la condotta della vittima di danno da cosa in custodia può costituire caso fortuito soltanto se colposa, ossia connotata da negligenza, imprudenza, imperizia secondo lo schema dell'art. 1176 c.c., e imprevedibile da parte del custode per essere stata “eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata; sul punto v. anche Cass., n° 18317/15 secondo cui la condotta dello stesso danneggiato può assurgere a caso fortuito idoneo a escludere la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. quando essa, “rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo” al punto da svilire il bene custodito a mero tramite;
come quando, stando a Cass., n° 13337/2000, si risolve in una sua impropria utilizzazione, la cui pericolosità sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque da renderla del tutto imprevedibile).
Tenuto conto, dunque, che il comportamento del danneggiato può interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno, sì da integrare il caso fortuito e, quindi, la causa esclusiva del sinistro, se e in quanto rappresenti un evento del tutto eccezionale, ovvero “soltanto quando sia dotato di autonomo impulso causale e sia, per lo stesso custode, imprevedibile ed inevitabile” (cfr. Cass., n° 98/5796; Cass. n° 88/2458; Cass., n°
25029/08; nello stesso senso, v. Cass., n° 20619/14 e Cass., n° 18317/15, secondo cui la condotta dello stesso danneggiato può assurgere a caso fortuito idoneo a escludere la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. quando essa, “rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo”), e considerato che nel caso di specie la cosa oggetto di custodia (la strada), pur essendo statica e inerte, presentava una sua intrinseca pericolosità per la presenza di un'estesa formazione di ghiaccio, mette conto evidenziare che l'amministrazione provinciale non ha provato la ricorrenza dei detti presupposti, non avendo dimostrato che la condotta di sia stata tale da risultare “estranea al Parte_1 novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto” (per usare le stesse parole della citata Cass., n° 2480/2018), sì da privare di qualsivoglia efficienza eziologica la presenza di ghiaccio sulla sede stradale, al punto da renderla giuridicamente irrilevante, dovendosi, di contro, ritenere, in base a una valutazione ex
pagina 8 di 14 ante, che non fosse evento oggettivamente improbabile ed estraneo alla frequenza statistica considerata normale che un conducente di auto, transitando lungo la strada in oggetto, non fosse in grado, eventualmente anche per propria disattenzione e imperizia, di avvedersi della presenza di ghiaccio e di superarlo senza perdere il controllo del mezzo.
La parte convenuta deve, quindi, rispondere dell'evento lesivo de quo, quale custode della cosa che l'ha provocato.
Ciò detto, va poi tenuto presente che nella prassi giurisprudenziale si considera rilevante, anche nell'ipotesi dell'art. 2051 c.c., l'eventuale concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c., che in concreto può consistere non solo nella violazione di uno specifico obbligo giuridico, ma anche nell'inosservanza di una norma comportamentale di diligenza, sotto il profilo della colpa generica, ritenendosi in proposito nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass., n° 15384/06) che la diligenza del comportamento del danneggiato va valutata anche in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di un determinato bene con riguardo alle contingenti condizioni di tempo e di luogo, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in misura proporzionale all'incidenza della colpa del danneggiato, e ciò sul presupposto che la disposizione codicistica da ultimo citata è espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a sé stesso.
Tanto premesso, ritiene il giudicante che all'attrice sia ascrivibile un concorso di colpa ex art. 1227, 1° co., c.c. ove si consideri (i) che, date le menzionate circostanze di fatto, ossia prime ore di una giornata in pieno inverno con rigida temperatura e persistente presenza della neve caduta nei giorni precedenti, era del tutto prevedibile la formazione di tratti ghiacciati sulla pavimentazione stradale, di talché in relazione a tale contesto ambientale non vi era ragione di riporre un particolare affidamento su una sicura transitabilità del tratto di strada;
(ii) che, pertanto, l'attrice avrebbe dovuto percorrerlo con un'andatura particolarmente cauta e prudente, in grado di consentirle il pieno controllo del mezzo;
(iii) che, la rilevante gravità dei danni riportati dal veicolo, risultati tali da renderne addirittura antieconomica la riparazione, induce a ritenere che la sua velocità di marcia non fosse adeguata alle dette condizioni ambientali (deponendo in tal senso anche l'incontestata apertura dell'airbag) e neppure alla presenza di veicoli fermi sulla carreggiata, della cui presenza a suo stesso dire (v. dichiarazioni rese Parte_1 nell'immediatezza del fatto ai Carabinieri), si avvide a un centinaio di metri di distanza, il che fa ragionevolmente presumere che, se avesse tenuto una velocità più prudente, sarebbe stata in grado di orientare meglio il mezzo e, quindi, di evitare l'impatto con altro veicolo già fermo o comunque di ridurne l'efficienza lesiva;
(iv) che non risulta provato e, invero, neppure dedotto che l'autovettura fosse munita di pneumatici invernali, il cui uso era, invece, doveroso in ragione del luogo e del periodo e verosimilmente avrebbe consentito un maggiore controllo del mezzo.
Appare, dunque, fondato addivenire alla conclusione che anche l'attrice abbia contribuito alla causazione dell'evento dannoso - in misura che appare congruo stimare pagina 9 di 14 nel 30 % -, senza però interrompere, per quanto detto sopra, il nesso causale tra la res in custodia alla parte convenuta e il danno.
Alla luce delle considerazioni svolte la pretesa risarcitoria può, dunque, ritenersi fondata in punto di an nei detti termini.
Sul danno non patrimoniale
Per quanto poi attiene alla natura e all'entità dei danni oggetto della domanda risarcitoria in esame, occorre fare riferimento alla ctu medico legale espletata dal consulente tecnico nominato in corso di causa, le cui conclusioni appaiono integralmente condivisibili e, quindi, possono essere poste a fondamento della presente sentenza, in quanto formulate all'esito di un'indagine peritale completa nella disamina del complessivo stato di malattia, sorrette da congrua ed esauriente motivazione e comunque non contestate dalle parti.
Dopo aver fatto presente che nell'incidente oggetto di causa riportò Parte_1
“una contusione di spalla sinistra e dell'emicostato sinistro, oltre ad un trauma cranico minore” e che tali lesioni, “così come osservate e descritte in ambiente qualificato, sono compatibili con il meccanismo traumatico descritto e vanno messe in rapporto di causalità materiale con il sinistro del 21/01/2021, riconoscendosi nelle modalità dell'incidente (urto tra due autoveicoli con scoppio di air-bag) l'idoneità lesiva qualitativa e quantitativa per produrre quanto diagnosticato in ambiente specialistico”, per poi ritenere “compatibile anche il fatto che l'accesso presso il PS di sia CP_1 avvenuto alcuni giorni dopo il sinistro, sia perché le lesioni non necessitavano un immediato trattamento sia perché non è infrequente che i soggetti traumatizzati si rivolgano alle cure mediche solo in caso di persistenza sintomatologica”, il Ctu ha quantificato in giorni 10 il periodo di inabilità temporanea parziale al 75%, in giorni 30
l'inabilità temporanea parziale al 50% e in ulteriori giorni 50 l'inabilità temporanea parziale al 25%, per poi aggiungere che “durante tale periodo sono stati attendibilmente preclusi, in percentuale equivalente al danno biologico temporaneo riconosciuto, gli atti della vita quotidiana che prevedono l'efficienza funzionale dell'arto superiore non dominante”; ha, infine, sostenuto che “è residuato all'attrice un quadro invalidante con esiti permanenti, in particolare per quanto riguarda la sintomatologia doloroso- funzionale della spalla sx, come peraltro da riscontri strumentali, indicabili come danno biologico permanente da risarcirsi nella misura complessiva del 2,5%”.
Venendo alla quantificazione monetaria del danno biologico, la cui liquidazione non può che essere effettuata in via equitativa, occorre fare riferimento alle ultime (quelle del giugno 2024) tabelle in uso al Tribunale di Milano (e, quindi, ricorrere al metodo del punto tabellare con il calcolo del valore del punto di invalidità permanente in funzione crescente della percentuale di invalidità e in funzione decrescente dell'età del soggetto leso), considerate dalla giurisprudenza di legittimità come “quelle statisticamente maggiormente testate, per il numero elevato dei casi giudiziari e delle transazioni extragiudiziarie italiane” (così in motivazione Cass., n° 15760/06; nello stesso senso, più
pagina 10 di 14 di recente, Cass., n° 2539/2024, secondo cui le tabelle in questione “costituiscono un valido parametro di riferimento per una valutazione che sia il più possibile conformata al caso concreto”).
Al riguardo devesi, infatti, considerare, da un lato, che il danno subito dall'attrice
è derivato, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dall'uso, da parte della stessa, di un bene (la strada pubblica) custodito dall'ente convenuto;
e dall'altro che, “là dove si faccia questione di danni asseritamente derivanti dalla circolazione stradale, la circostanza dell'avvenuto danneggiamento di un soggetto impegnato in detta circolazione non assuma di per sé alcun rilievo determinante, occorrendo, ai fini della qualificazione della causa del danno
(come segnatamente derivante dalla circolazione stradale), che nella ridetta circolazione stradale sia piuttosto impegnato il danneggiante, sì che possa senza alcun dubbio ricondursi la causa efficiente del pregiudizio denunciato a quella specifica fonte di danno
(cfr. l'art. 139 cit. [Codice delle assicurazioni private, n.e.], là dove sottolinea
l'applicabilità delle tabelle ivi previste ai soli "danni derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione stradale")” (così, in motivazione, Cass., 4509/2022).
Giova poi rammentare che nella prassi giurisprudenziale di legittimità si è precisato, per quanto qui rileva, che, “nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno…” (così, in motivazione, Cass., n° 25164/2020; nello stesso senso, più di recente, v. Cass., n° 7892/2024).
Con riferimento alla prova del danno morale, si è, invece, precisato che, trattandosi di pregiudizio non patrimoniale attinente a un bene immateriale, “il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche
l'unica fonte di convincimento del giudice”, per poi aggiungersi che “un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute…è quella della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa” (così, in motivazione, la citata Cass., n° 25164/2020).
In applicazione di tale impostazione interpretativa, vi è ragione di ritenere che la lesione all'integrità psicofisica accertata dalla Ctu nei termini sopra esposti, oltre ad esplicare un'oggettiva incidenza sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico- relazionali della vita dell'attrice (deponendo in tal senso l'accertata limitazione funzionale dell'arto superiore sinistro), che, come attestato dal Ctu, ha comunque condizionato il compimento degli atti della vita quotidiana, ha presumibilmente comportato anche una sofferenza di natura interiore (a cui sono riconducibili il verosimile pagina 11 di 14 spavento causato dalle modalità di inflizione della lesione, nonché i sentimenti di ansia e preoccupazione per le proprie condizioni di salute e il dispiacere per il perduto benessere psicofisico, che secondo l'id quod plerumque accidit si accompagnano alle limitazioni e agli inconvenienti di regola connessi a postumi permanenti, analoghi a quelli riportati dalla;
il danno morale deve essere riconosciuto anche per il periodo di inabilità Pt_1 temporanea, in ragione della sottoposizione ad accertamenti diagnostici strumentali, visite specialistiche, terapie mediche e, quindi, delle sofferenze e dei disagi che vi sono normalmente correlati.
In relazione all'accertata invalidità permanente del 2,5%, tenuto conto dell'età (anni 53) dell'attrice al momento del fatto, va liquidato in base alla tabella milanese, l'importo di € 3.544,50 (pari al valore intermedio tra i due valori riferibili alle invalidità del 2% e del 3%), senza alcuna ulteriore personalizzazione, non essendo ravvisabili (né con riferimento agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali, né con riguardo agli aspetti di sofferenza soggettiva, né in termini di cenestesi lavorativa, avendo l'attrice riferito al
Ctu di non patire sotto questo profilo alcuna limitazione) pregiudizi significativamente diversi da quelli standard, che normalmente derivano da una permanente menomazione dell'integrità psicofisica come quella sopra descritta.
Per quanto attiene all'inabilità temporanea, la tabella di Milano prevede un importo base giornaliero di € 115,00, di talché, alla luce di quanto riportato dal Ctu in relazione al periodo di malattia, devesi liquidare la complessiva somma di € 4.025,00 [di cui € 862,50 (=€ 86,25 x 10 giorni) per i 10 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%; € 1.725,00 (=€ 57,50 x 30) per 30 giorni di i.t. al 50 %; € 1.437,50 (=€ 28,75 x 50) per i 50 giorni di i.t. al 50 %].
In definitiva, il danno non patrimoniale subito da va liquidato Parte_1 all'attualità nel complessivo importo di € 7.569,50 (=€ 3.544,50 + € 4.025,00), da ridurre poi sino a € 5.298,65 in misura del 30% per il ritenuto concorso di colpa.
A tale somma, costituente un c.d. credito di valore - giacché assolve alla funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'interessato - vanno aggiunti anche gli interessi compensativi che costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno (Cass., n° 26374/2014; Cass., n° 5317/2022).
La rivalutazione monetaria, infatti, ha lo scopo di reintegrare il patrimonio del creditore per la perdita del valore subito;
mentre gli interessi compensativi sulle somme liquidate servono a compensare il pregiudizio derivato al credito dal ritardato conseguimento del quantum risarcitorio e sono corrispondenti ai frutti che lo stesso avrebbe prodotto in caso di tempestivo ed immediato pagamento.
La misura degli interessi va determinata, in via presuntiva ed equitativa, nel saggio degli interessi legali (non ravvisandosi oggettivi elementi in base ai quali fare riferimento a un tasso diverso), da applicarsi sulla somma devalutata alla data del fatto e di anno in anno rivalutata, secondo il criterio di calcolo indicato dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n° 21396/2014; Cass., Sez. Un. n° 1712/1995).
pagina 12 di 14 Sull'importo così determinato, divenuto debito di valuta, maturano gli interessi legali ai sensi dell'art. 1282, comma primo, c.c. decorrenti dalla data della presente decisione sino al saldo.
Sui danni patrimoniali
La pretesa risarcitoria di appare meritevole di accoglimento anche Parte_1 con riguardo alle documentate spese mediche, che il Ctu ha quantificato, al netto dell'importo già versato all'attrice dall'ente previdenziale di riferimento, nella somma di
€ 208,80, da ridurre sino a € 145,16, oltre rivalutazione monetaria in base agli indici Istat
e interessi legali sulla somma via via rivalutata dal marzo 2021 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Va invece disattesa la domanda in ordine alle spese di assistenza stragiudiziale.
L'attrice non ha provato di aver effettivamente sostenuto un esborso e neppure di aver assunto un impegno di spesa per l'intervento dell'incaricata agenzia infortunistica, non avendo del resto prodotto al riguardo alcun documento (fattura, anche soltanto proforma, o comunque richiesta di pagamento di una specifica e determinata somma di denaro); né il quantum risarcitorio in questione può essere liquidato in via equitativa, come richiesto in comparsa conclusionale, non venendo in rilievo una voce di danno non dimostrabile nel suo preciso ammontare.
Tali rilievi valgono a disattendere l'analoga pretesa risarcitoria vantata da
. Parte_1
Può, invece, essere accolta la domanda di quest'ultimo in ordine al veicolo.
Le allegate fotografie, valutate unitamente alla documentata cessazione della circolazione (v. doc. n° 8 di parte attrice), nonché alla descrizione dei danni riportata nella relazione di incidente redatta dai Carabinieri (“gravi danni nella fiancata laterale sinistra”), inducono a ritenere presuntivamente provato che dopo la collisione il veicolo effettivamente fosse in condizioni tali da renderne antieconomica la riparazione.
Tenuto conto del valore di mercato desumibile dalla documentata consultazione di rivista specializzata on line e non specificamente contestato dalla controparte con l'indicazione di un diverso minore importo, il pregiudizio patrimoniale in questione è quantificabile in € 5.000,00, a cui vanno aggiunti l'importo di € 500,00 per il passaggio di proprietà relativo a un nuovo veicolo (trattandosi di un esborso ragionevolmente in rapporto causale con la sopravvenuta indisponibilità della FO FO e, quindi, con il sinistro) e l'importo di € 13,50 per la denuncia di cessazione della circolazione (non anche la somma di € 32,00 per bollo, non apparendone sufficientemente provato l'effettivo esborso con il documento n° 30, e neppure le asserite spese di soccorso per il recupero del mezzo, in quanto non oggetto di specifica domanda in citazione).
Parte convenuta va, dunque, condannata a pagare a la somma di Parte_1
€ 5.000,00, oltre rivalutazione monetaria in base agli indici Istat e interessi legali sulla pagina 13 di 14 somma via via rivalutata dal 21.1.2021, e la somma di € 513,50 (da non maggiorare con interessi e rivalutazione, non risultando provata la data dei relativi esborsi).
Sulle spese di lite
Le spese di lite, liquidate (previa riduzione del 50% dei valori medi relativi alla fase istruttoria, essendosi risolta nel solo espletamento di ctu medica, e alla fase decisionale, non essendovi stata necessità di esaminare nelle memorie conclusionali questioni significativamente diverse da quelle trattate nei precedenti scritti difensivi), come da dispositivo (anche per l'esborso relativo al consulente tecnico di parte), seguono la soccombenza e, pertanto, devono gravare su parte convenuta, unitamente agli oneri di ctu, liquidati come in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa proposta da e nei confronti della Parte_1 Parte_1 RO
, in persona del Presidente pro tempore, disattesa ogni diversa domanda, istanza,
[...] deduzione ed eccezione, così provvede: condanna la a pagare a la somma di € RO Parte_1
5.298,65 (oltre interessi come indicati in motivazione) e la somma di € 145,16 (oltre rivalutazione monetaria in base agli indici Istat e interessi legali sulla somma via via rivalutata dal marzo 2021 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza); condanna la a pagare a la somma di € RO Parte_1
5.000,00 (oltre rivalutazione monetaria in base agli indici Istat e interessi legali sulla somma via via rivalutata dal 21.1.2021 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza) e la somma di € 513,50; condanna la a rifondere agli attori le spese di lite, che RO liquida in € 3.386,50 per compenso, € 1.155,00 (di cui € 610,00 per consulente tecnico di parte) per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e Cpa come per legge;
pone gli oneri di consulenza tecnica di ufficio, liquidati come in atti a carico di parte convenuta.
Così deciso in Trento in data 11.3.2025
Il giudice dott. Giuseppe Barbato
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