Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/04/2025, n. 1719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1719 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 17.4.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 8561/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, n. il 9/3/2005 in Catania, c.f. , parte Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Sciacca Rosario Maria;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della
Repubblica n. 26 - Avvocatura Sede Provinciale I.N.P.S. – rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. GAEZZA LIVIA;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse le domande ed eccezioni formulate nel corso del precedente procedimento di ATP, il ricorrente ha tempestivamente manifestato il proprio dissenso e proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso la relazione di CTU disposta nel procedimento sommario, in cui il Consulente aveva così concluso: “ , nato a [...]
Catania il 09/03/2005, è affetto da: “Ritardo mentale medio con psicosi da innesto e riferiti episodi di aggressività eterodiretta”. Per quanto sin qui illustrato, ritengo che per tale infermità, con riferimento alle tabelle del D.M. 5/2/92, il sunnominato debba essere considerato INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa con percentuale del 61% a partire dalla data della domanda amministrativa (21/03/2023)”.
Parte opponente ha formulato le seguenti conclusioni: “- Accertare e dichiarare la giusta misura percentuale di invalidità del ricorrente sig. , nella misura non Pt_1 inferiore almeno al 74 %; - Conseguentemente, Condannare l' in persona del CP_1 legale rappr. p.t. alla corresponsione in favore del sig. del relativo trattamento Pt_1 economico decorrente dalla presentazione della domanda, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali”. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha rilevato l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
“ è affetto da ritardo mentale medio con psicosi da innesto e Parte_1 riferiti episodi di aggressività eterodiretta. Tale patologia può essere inquadrata con il codice tabellare 1006 (insufficienza mentale media dal 61 al 70 %); pertanto è possibile ritenere il ricorrente invalido nella misura del 67 % a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (21/03/2023), essendo già presente il quadro clinico sopra indicato. Inoltre, ai sensi dell'art. 4 della legge 05 febbraio 1992 n.
104 è da considerarsi soggetto PORTATORE DI HANDICAP (COMMA 1 - ART. 3)”.
Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama per relationem, costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono condivisibili, risultando, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.
In merito ai rilievi del ricorrente, va osservato che il CTU nominato nel presente giudizio di merito, così come il Consulente della fase sommaria, hanno tenuto conto delle tabelle indicative delle percentuali di invalidità allegate al DM 5.2.1992 che effettivamente indicano, per l'insufficienza mentale media un minimo di 61 ed un massimo di 70 (e non 80), peraltro senza che alcuno dei Consulenti sia giunto a riconoscere il valore massimo (70). Inoltre, la patologia all'occhio sinistro, di cui il ricorrente lamenta la mancata considerazione pur non formulando alcun rilievo, nei termini appositamente assegnati, alle bozze di relazione trasmesse alle parti dai
Consulenti nominati in entrambe le fasi del giudizio, risulta essere stata considerata dal
CTU nominato nella fase di opposizione nella “valutazione clinica” della relazione, mentre nelle “considerazioni diagnostiche” ha dichiarato di aver esaminato la documentazione sanitaria presente agli atti, evidentemente non ritenendo adeguata quella inerente la patologia all'occhio, atteso che nella stessa relazione si dà atto che il certificato oculistico è “senza data e non leggibile”.
Pertanto, alla luce dell'istruttoria espletata, il Tribunale ritiene che non sussistano i presupposti per il riconoscimento del requisito sanitario richiesto ai fini della provvidenza invocata dalla parte ricorrente.
Le spese processuali sono irripetibili, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_ Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in opposizione ad ATP e, per l'effetto, conferma le conclusioni contenute nella CTU depositata nel presente procedimento;
compensa interamente tra le parti le spese processuali;
CP_ pone le spese di C.T.U., come liquidate con separati decreti a carico dell'
Catania, 17/04/2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
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