Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 27/11/2025, n. 2191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2191 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02191/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01732/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1732 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Umberto Iacobelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Questura di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio - rigetto formatosi, ai sensi dell’art. 25, comma 4, l. n. 241/1990, in relazione all’istanza di accesso agli atti della nuova domanda di protezione internazionale formalizzata, in data 5 luglio 2024, presentata a mezzo p.e.c. il 19 giugno 2025;
nonché per l’accertamento
del diritto del ricorrente all’accesso agli atti, con conseguente obbligo dell’Amministrazione resistente, ai sensi dell’art. 116, comma 4 c.p.a., di esibizione di tutta la documentazione relativa, come da richiesta ad oggi rimasta inevasa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 il dott. EA De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il ricorrente, cittadino del -OMISSIS-, ha adito questo Tribunale per ottenere l’accertamento del diritto di accesso agli atti del procedimento amministrativo relativo alla rinnovata domanda di protezione internazionale formalizzata in data 5 luglio 2024.
2. Espone il ricorrente:
- di aver manifestato – tramite il proprio difensore– la volontà di presentare una nuova domanda di protezione internazionale con istanza trasmessa via PEC alla Questura di -OMISSIS- in data 9 marzo 2023, chiedendo con la medesima comunicazione la fissazione di un appuntamento per la relativa formalizzazione;
- che tale richiesta è rimasta priva di riscontro, così come i successivi solleciti del 22 giugno 2023 e del 9 ottobre 2023;
- che, a fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, il ricorrente ha adìto il Tribunale civile di -OMISSIS-, chiedendo che fosse ordinato alla Questura di fissare un appuntamento per la formalizzazione della domanda. A seguito della notifica del ricorso, la Questura ha comunicato – con PEC del 22 febbraio 2024 – la fissazione dell’appuntamento per il 26 febbraio 2024. Il ricorrente, però, non potendo presenziare, chiedeva una nuova data e la Questura fissava quindi il nuovo appuntamento per il 5 luglio 2024;
- di essersi presentato nella data indicata presso l’Ufficio Immigrazione della Questura per essere sottoposto a foto-segnalamento; nondimeno, non gli è stato permesso di compilare il modello C3, necessario per la formalizzazione della domanda e per il rilascio del permesso di soggiorno provvisorio;
- persistendo l’inerzia dell’Amministrazione e non avendo ricevuto alcuna comunicazione sullo stato della procedura, il ricorrente ha inoltrato il 10 gennaio 2025 una richiesta di informazioni alla Questura di -OMISSIS-, rimasta anch’essa senza esito;
- a distanza di quasi un anno dalla presentazione in Questura, al fine di ottenere chiarezza sulla sorte della propria domanda, il ricorrente ha presentato – tramite il difensore – una formale istanza di accesso agli atti in data 19 giugno 2025, indirizzata alla Questura di -OMISSIS- e alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di -OMISSIS-, chiedendo copia di tutti gli atti del procedimento amministrativo relativo alla domanda formalizzata il 5 luglio 2024, inclusi eventuali provvedimenti conclusivi;
- l’istanza non ha ricevuto alcun riscontro entro il termine di legge, con conseguente formazione del silenzio - rigetto ai sensi dell’art. 25, co. 4, l. n. 241/1990.
3. Avverso tale silenzio il ricorrente ha proposto il presente ricorso ex art. 116 c.p.a. « per violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 25 comma 4 l. n. 241/1990» , chiedendo l’accertamento del proprio diritto di accesso e l’ordine all’Amministrazione intimata di esibire integralmente la documentazione richiesta e la nomina di un Commissario ad acta con compiti sostitutivi in caso di perdurante inadempimento.
Il ricorrente, infatti, lamenta di aver formalizzato la domanda di protezione internazionale in data 5 luglio 2024, di essere stato sottoposto a foto-segnalamento, ma di non aver mai compilato il modello C3 né ricevuto comunicazioni circa l’avanzamento o l’esito del procedimento, nonostante reiterate richieste. La conoscenza degli atti del procedimento sarebbe pertanto indispensabile per esercitare in modo consapevole i propri diritti e orientare la successiva attività difensiva.
5. Il Ministero dell’Interno non si è costituito in giudizio.
6. Alla camera di consiglio del 26 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è fondato, stante la esistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale del ricorrente a conoscere lo stato del procedimento e gli atti del fascicolo relativi alla procedura di sospensione del nulla osta al lavoro subordinato.
Trattasi, invero, di elementi istruttori afferenti alla posizione del ricorrente in relazione ai quali non può essere disconosciuta la esistenza di un interesse conoscitivo, avuto riguardo alla pendenza del procedimento amministrativo che direttamente lo riguarda, funzionale ad ottenere l’accoglimento della domanda di protezione internazionale per poter soggiornare nel territorio dello Stato italiano e il cui esito può incidere sui diritti fondamentali del ricorrente. Né l’Amministrazione ha opposto ragioni ostative all’accesso.
8. Il ricorso, dunque, è fondato e va accolto con conseguente obbligo della Questura di -OMISSIS- di esibire la documentazione richiesta con l’istanza del 19 giugno 2025, consentendo altresì l’estrazione di copia, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
9. La nomina del Commissario ad acta può essere riservata all’eventuale sede dell’ottemperanza, confidandosi nella corretta esecuzione della presente sentenza da parte dell’Amministrazione intimata.
10. Non vi è da pronunciare sulle spese di giudizio in quanto il ricorrente è stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con decreto n. -OMISSIS- del 29 settembre 2025 della competente Commissione e, secondo la giurisprudenza ( ex multis , Cass. civ., sez. I, 5 marzo 2024, n. 5834), nel caso di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ossia con istanza rivolta al giudice del procedimento.
Invece, con riferimento all’istanza di liquidazione dei compensi presentata in data 8 novembre 2025 dall’avvocato Umberto Iacobelli per l’attività svolta a favore del suo assistito, il Collegio ammette il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e ritiene che - tenuto conto della semplicità del contenzioso - l’istanza vada accolta. Per l’effetto, al difensore del ricorrente – che si è integralmente rimesso la quantificazione dei propri onorari alla valutazione di questo Collegio - può essere liquidato l’importo richiesto, pari a € 1.000,00, già dimidiato, a titolo di compensi e spese, oltre rimborso forfettario e spese generali nella misura del 15%, e accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, accerta l’illegittimità del silenzio-rigetto opposto all’istanza di accesso presentata in data 19 giugno 2025 dal ricorrente e ordina alla Questura di-OMISSIS- di esibire la documentazione richiesta, consentendo altresì l’estrazione di copia, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
Nulla spese.
Liquida, a favore del difensore del ricorrente, la somma indicata in motivazione a titolo di onorario per l’attività svolta a titolo di patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
LO RI, Presidente
EA De Col, Primo Referendario, Estensore
Giampaolo De Piazzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EA De Col | LO RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.