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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/07/2025, n. 3466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3466 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava Civile
* * * VERBALE DI UDIENZA DI DECISIONE
A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
* * *
Nel procedimento iscritto al n. 1389/2025 R.G.
* * *
Oggi 15/07/2025 h. 15.00 dinanzi al g.i. designato dott.ssa Ivana Peila compaiono: per parte attrice: avv. ALBERTO FERRARI e dott. MATTEO GAINO ai fini della pratica forense per parte convenuta: nessuno
Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti precisano le conclusioni come segue: parte attrice: richiama le conclusioni in atti (prima memoria 8 maggio 2025)
Le parti discutono la causa e il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti in assenza delle parti.
Il giudice unico
Ivana Peila
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava civile
* * *
Il giudice istruttore in funzione di giudice unico, dott. ssa Ivana Peila,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 1389/2025 R.G.
pendente tra:
elettivamente domiciliata in alla via Ettore de Parte_1 Pt_1
Sonnaz n. 14 presso lo studio degli avv.ti Toti. S. Musumeci e Alberto Ferrari che la rappresentano e difendono per procura alle liti in atti;
Parte attrice in opposizione contro
elettivamente domiciliato in alla via Vassalli Eandi n. 38 presso Controparte_1 Pt_1 lo studio dell'avv. Mariangela Abrate che lo rappresentava e difendeva per procura alle liti in atti (dismesso il mandato in corso di causa);
Parte convenuta in opposizione
* * *
Oggetto: opposizione a d.i. in materia di incarico di consulenza.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per parte attrice in opposizione: “nel merito, in via principale: dichiarare invalido e/o illegittimo e comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 6356/2024 del 22 novembre 2024
(R.G. n. 20056/2024) concesso dal Tribunale di Torino, Giudice dott.ssa Rachele Olivero, in favore di notificato a a mezzo degli Controparte_1 Parte_1 Ufficiali Giudiziari addetti all'Unep presso la Corte d'Appello di Torino il 4 dicembre 2024
e in ogni caso mandare comunque assolta da ogni Parte_1 avversaria domanda. Con il favore delle spese di lite e con condanna alla responsabilità aggravata ex art. 96, commi primo e terzo, c.p.c.”.
* * *
per parte convenuta in opposizione: “respingere l'opposizione avversaria poiché infondata e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, condannare parte opponente al pagamento delle somme accertande veriori in corso di causa anche con criterio equitativo ovvero ai sensi dell'art. 2225 c.c. Il tutto con gli interessi e la rivalutazione monetaria. Con il favore delle spese di lite”.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ricostruzione dei fatti.
In data 22 novembre 2024 il convenuto instava ed otteneva l'emissione di un decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di euro 48.096,00 sulla base della produzione della fattura n. 13 del 2022.
Nei termini di legge, la società debitrice proponeva opposizione per contestare di aver stipulato un contratto con il convenuto e quindi per contestare la sussistenza del debito ingiunto.
Il creditore opposto si costituiva tardivamente e depositava corrispondenza intercorsa tra le parti per dimostrare di aver svolto un incarico di consulenza ed in particolare di aver “creato e curato i rapporti con i rappresentanti in Italia dello Stato di Israele ed attivato il conseguente matching in Italia”.
Nella prima memoria successiva a tale produzione la difesa di ha “contestato Parte_1
e disconosciuto tutte le e-mail prodotte da controparte quali documenti 4, 5 e 6, nelle quali si fa riferimento a un compenso, dichiarando che sono state oggetto di alterazione” ed ha chiarito che è la stessa controparte a fornire prova dell'alterazione attraverso la produzione della vera e-mail del 14 marzo 2019 (doc. 7 avversario, pag. 5).
2. Giurisprudenza in tema di opposizione a d.i. Per giurisprudenza pacifica, nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, in cui il contraddittorio è eventuale e posticipato, instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti.
Precisamente, il creditore mantiene la veste sostanziale di attore ed all'opponente compete la posizione tipica del convenuto, e ciò esplica i suoi effetti anche in tema di onere della prova (Cass. Civ., Sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718; Id., 3 marzo 1994, n. 2124).
Da ciò consegue che, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe a chi fa valere il diritto in giudizio fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (Cass. Civ., Sez. II, 29 gennaio 1999, n. 807).
Ed ancora si è chiarito che “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo, in favore di chi la ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (cfr, Cass. civ., Sez. VI-III, 11 marzo 2011, n. 5915; Id., Sez.
III, 3 marzo 2009, n. 5071, nonché successivamente Cass. civ., Sez. III, 12 luglio 2023, n.
19944) e ciò “perché si tratta di un documento formato dalla stessa parte che se ne avvale”
(Cass. civ., Sez. II, 11 maggio 2007, n. 10860; Id., Sez. I, 24 luglio 2000, n. 9865; Id., 23 luglio 1994, n. 6879).
3. Disconoscimento di scritture.
L'art. 2712 c.c. dispone che “Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.
La Corte di Cassazione ha spiegato che “il disconoscimento della conformità all'originale di copie, che deve avvenire in modo chiaro e circostanziato e non con mere clausole di stile, presupponendo l'esistenza di un documento originale ed attenendo al contenuto di quello prodotto in copia, consente di dimostrare la difformità anche mediante presunzioni e si differenzia dal cd. diniego di originale, con cui viene contestata la stessa esistenza dell'originale del documento e richiede la querela di falso, al fine di espungere dall'ordinamento la copia artificiosamente creata, privandola di efficacia probatoria” (Cass. civ., Sez. V, 5 gennaio 2025, n. 134).
4. Considerazioni in fatto ed in diritto. La produzione della fattura non è sufficiente in questo giudizio quale prova del credito ivi indicato.
A fronte del disconoscimento dei documenti prodotti dalla convenuta quale prova del riconoscimento del debito effettuato dalla controparte, tale difesa non ne ha chiesto la verificazione (e non ha neppure replicato non avendo deposito la terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. e non avendo nominato un nuovo difensore per partecipare alla fase di discussione)
e non ha offerto ulteriori prove sufficienti a dimostrare di aver svolto l'attività per cui richiede il pagamento del compenso, né è stata fornita adeguata prova della conclusione di un accordo per l'attività di consulenza con pattuizione del compenso richiesto.
Riassumendo, la difesa di parte opposta non ha assolto all'onere della prova a lei spettante sulla sussistenza del rapporto contrattuale ed in particolare di aver svolto le prestazioni indicate nella fattura prodotta in sede monitoria oggetto di contestazione da parte dell'opponente.
Le domande svolta in via di subordine di “condanna al pagamento delle somme anche con criterio equitativo ovvero ai sensi dell'art. 2225 c.c.” non sono parimenti fondate attesa la prova dello svolgimento delle attività per le quali si chiede di essere pagato.
Per i suesposti motivi si revoca il d.i. opposto.
5. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto della non elevate difficoltà della causa, dell'istruttoria svolta
(assenza di prova orali e di c.t.u.), della discussione ex art. 281 sexies c.p.c. e di ogni altro elemento di determinazione di cui al d.m. n. 55 del 2014 e s.m.i. (scaglione a € 26.001,00 ad € 52.000,00, tariffa media per le prime due fasi e minima per le restanti atteso l'omesso svolgimento di prove orale e la semplicità della discussione).
La domanda di condanna alla responsabilità aggravata ex art. 96, commi primo e terzo, c.p.c. non merita accoglimento per assenza dei presupposti della mala fede e/o colpa grave: l'aver richiesto un pagamento risultato non provato in causa non è sufficiente per giustificare la condanna e l'istruttoria non ha accertato l'asserita “manipolazione” dei documenti oggetto di disconoscimento (accertamento superfluo ai fini di causa alla luce del principio dell'onere della prova) e comunque l'opposto aveva intrattenuto un rapporto commerciale con l'opponente come dimostrano le altre mail prodotte.
p.q.m.
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- in accoglimento dell'opposizione, revoca il d.i. opposto;
- rigetta le domande svolte in subordine da parte convenuta opposta;
visto l'art. 91 c.p.c.
dichiara tenuta e condanna parte convenuta opposta al pagamento a favore di parte opponente delle spese di lite che liquida in € 5.261,00 per competenze professionali (€
1.701,00 per fase di studio, € 1.204,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria e di trattazione ed € 1.453,00 per fase decisionale) ed € 286,00 per esposti, oltre ad accessori di legge come richiesti.
visto l'art. 96 c.p.c.
rigetta la domanda di condanna alla responsabilità aggravata.
Torino, 15 luglio 2025.
Il giudice unico
Ivana Peila
Sezione Ottava Civile
* * * VERBALE DI UDIENZA DI DECISIONE
A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
* * *
Nel procedimento iscritto al n. 1389/2025 R.G.
* * *
Oggi 15/07/2025 h. 15.00 dinanzi al g.i. designato dott.ssa Ivana Peila compaiono: per parte attrice: avv. ALBERTO FERRARI e dott. MATTEO GAINO ai fini della pratica forense per parte convenuta: nessuno
Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti precisano le conclusioni come segue: parte attrice: richiama le conclusioni in atti (prima memoria 8 maggio 2025)
Le parti discutono la causa e il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti in assenza delle parti.
Il giudice unico
Ivana Peila
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava civile
* * *
Il giudice istruttore in funzione di giudice unico, dott. ssa Ivana Peila,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 1389/2025 R.G.
pendente tra:
elettivamente domiciliata in alla via Ettore de Parte_1 Pt_1
Sonnaz n. 14 presso lo studio degli avv.ti Toti. S. Musumeci e Alberto Ferrari che la rappresentano e difendono per procura alle liti in atti;
Parte attrice in opposizione contro
elettivamente domiciliato in alla via Vassalli Eandi n. 38 presso Controparte_1 Pt_1 lo studio dell'avv. Mariangela Abrate che lo rappresentava e difendeva per procura alle liti in atti (dismesso il mandato in corso di causa);
Parte convenuta in opposizione
* * *
Oggetto: opposizione a d.i. in materia di incarico di consulenza.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per parte attrice in opposizione: “nel merito, in via principale: dichiarare invalido e/o illegittimo e comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 6356/2024 del 22 novembre 2024
(R.G. n. 20056/2024) concesso dal Tribunale di Torino, Giudice dott.ssa Rachele Olivero, in favore di notificato a a mezzo degli Controparte_1 Parte_1 Ufficiali Giudiziari addetti all'Unep presso la Corte d'Appello di Torino il 4 dicembre 2024
e in ogni caso mandare comunque assolta da ogni Parte_1 avversaria domanda. Con il favore delle spese di lite e con condanna alla responsabilità aggravata ex art. 96, commi primo e terzo, c.p.c.”.
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per parte convenuta in opposizione: “respingere l'opposizione avversaria poiché infondata e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, condannare parte opponente al pagamento delle somme accertande veriori in corso di causa anche con criterio equitativo ovvero ai sensi dell'art. 2225 c.c. Il tutto con gli interessi e la rivalutazione monetaria. Con il favore delle spese di lite”.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ricostruzione dei fatti.
In data 22 novembre 2024 il convenuto instava ed otteneva l'emissione di un decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di euro 48.096,00 sulla base della produzione della fattura n. 13 del 2022.
Nei termini di legge, la società debitrice proponeva opposizione per contestare di aver stipulato un contratto con il convenuto e quindi per contestare la sussistenza del debito ingiunto.
Il creditore opposto si costituiva tardivamente e depositava corrispondenza intercorsa tra le parti per dimostrare di aver svolto un incarico di consulenza ed in particolare di aver “creato e curato i rapporti con i rappresentanti in Italia dello Stato di Israele ed attivato il conseguente matching in Italia”.
Nella prima memoria successiva a tale produzione la difesa di ha “contestato Parte_1
e disconosciuto tutte le e-mail prodotte da controparte quali documenti 4, 5 e 6, nelle quali si fa riferimento a un compenso, dichiarando che sono state oggetto di alterazione” ed ha chiarito che è la stessa controparte a fornire prova dell'alterazione attraverso la produzione della vera e-mail del 14 marzo 2019 (doc. 7 avversario, pag. 5).
2. Giurisprudenza in tema di opposizione a d.i. Per giurisprudenza pacifica, nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, in cui il contraddittorio è eventuale e posticipato, instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti.
Precisamente, il creditore mantiene la veste sostanziale di attore ed all'opponente compete la posizione tipica del convenuto, e ciò esplica i suoi effetti anche in tema di onere della prova (Cass. Civ., Sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718; Id., 3 marzo 1994, n. 2124).
Da ciò consegue che, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe a chi fa valere il diritto in giudizio fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (Cass. Civ., Sez. II, 29 gennaio 1999, n. 807).
Ed ancora si è chiarito che “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo, in favore di chi la ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (cfr, Cass. civ., Sez. VI-III, 11 marzo 2011, n. 5915; Id., Sez.
III, 3 marzo 2009, n. 5071, nonché successivamente Cass. civ., Sez. III, 12 luglio 2023, n.
19944) e ciò “perché si tratta di un documento formato dalla stessa parte che se ne avvale”
(Cass. civ., Sez. II, 11 maggio 2007, n. 10860; Id., Sez. I, 24 luglio 2000, n. 9865; Id., 23 luglio 1994, n. 6879).
3. Disconoscimento di scritture.
L'art. 2712 c.c. dispone che “Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.
La Corte di Cassazione ha spiegato che “il disconoscimento della conformità all'originale di copie, che deve avvenire in modo chiaro e circostanziato e non con mere clausole di stile, presupponendo l'esistenza di un documento originale ed attenendo al contenuto di quello prodotto in copia, consente di dimostrare la difformità anche mediante presunzioni e si differenzia dal cd. diniego di originale, con cui viene contestata la stessa esistenza dell'originale del documento e richiede la querela di falso, al fine di espungere dall'ordinamento la copia artificiosamente creata, privandola di efficacia probatoria” (Cass. civ., Sez. V, 5 gennaio 2025, n. 134).
4. Considerazioni in fatto ed in diritto. La produzione della fattura non è sufficiente in questo giudizio quale prova del credito ivi indicato.
A fronte del disconoscimento dei documenti prodotti dalla convenuta quale prova del riconoscimento del debito effettuato dalla controparte, tale difesa non ne ha chiesto la verificazione (e non ha neppure replicato non avendo deposito la terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. e non avendo nominato un nuovo difensore per partecipare alla fase di discussione)
e non ha offerto ulteriori prove sufficienti a dimostrare di aver svolto l'attività per cui richiede il pagamento del compenso, né è stata fornita adeguata prova della conclusione di un accordo per l'attività di consulenza con pattuizione del compenso richiesto.
Riassumendo, la difesa di parte opposta non ha assolto all'onere della prova a lei spettante sulla sussistenza del rapporto contrattuale ed in particolare di aver svolto le prestazioni indicate nella fattura prodotta in sede monitoria oggetto di contestazione da parte dell'opponente.
Le domande svolta in via di subordine di “condanna al pagamento delle somme anche con criterio equitativo ovvero ai sensi dell'art. 2225 c.c.” non sono parimenti fondate attesa la prova dello svolgimento delle attività per le quali si chiede di essere pagato.
Per i suesposti motivi si revoca il d.i. opposto.
5. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto della non elevate difficoltà della causa, dell'istruttoria svolta
(assenza di prova orali e di c.t.u.), della discussione ex art. 281 sexies c.p.c. e di ogni altro elemento di determinazione di cui al d.m. n. 55 del 2014 e s.m.i. (scaglione a € 26.001,00 ad € 52.000,00, tariffa media per le prime due fasi e minima per le restanti atteso l'omesso svolgimento di prove orale e la semplicità della discussione).
La domanda di condanna alla responsabilità aggravata ex art. 96, commi primo e terzo, c.p.c. non merita accoglimento per assenza dei presupposti della mala fede e/o colpa grave: l'aver richiesto un pagamento risultato non provato in causa non è sufficiente per giustificare la condanna e l'istruttoria non ha accertato l'asserita “manipolazione” dei documenti oggetto di disconoscimento (accertamento superfluo ai fini di causa alla luce del principio dell'onere della prova) e comunque l'opposto aveva intrattenuto un rapporto commerciale con l'opponente come dimostrano le altre mail prodotte.
p.q.m.
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- in accoglimento dell'opposizione, revoca il d.i. opposto;
- rigetta le domande svolte in subordine da parte convenuta opposta;
visto l'art. 91 c.p.c.
dichiara tenuta e condanna parte convenuta opposta al pagamento a favore di parte opponente delle spese di lite che liquida in € 5.261,00 per competenze professionali (€
1.701,00 per fase di studio, € 1.204,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria e di trattazione ed € 1.453,00 per fase decisionale) ed € 286,00 per esposti, oltre ad accessori di legge come richiesti.
visto l'art. 96 c.p.c.
rigetta la domanda di condanna alla responsabilità aggravata.
Torino, 15 luglio 2025.
Il giudice unico
Ivana Peila