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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/03/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4597 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2020, promossa da:
, nato il [...] in [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. CARLA ITRIA C.F._1
BELLU, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
ricorrente contro
, nata il [...] in [...], C.F. CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. CARLA CABRAS, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
resistente e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale,
Intervenuto per legge
Pagina 1 All'udienza del 13/11/2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
1) le parti si dichiarano economicamente autonome e nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile;
2) le parti si accordano perché restino a carico esclusivo del i costi per la frequenza Parte_1
dell'Università privata della figlia in Romania, e concordano che l'assegno di mantenimento nella misura di € 600,00 sia bonificato in favore della figlia, fino a quando maturerà la residenza in
Romania;
3) dal canto suo la poiché allo stato attuale le è stato rinnovato il contratto a tempo CP_1
determinato, sta provvedendo a versare mensilmente per il mantenimento della figlia in Romania
€. 300,00 mensili, a pagare il biglietto aereo per i rientri in Sardegna e a inviarle vitto,
abbigliamento e quant'altro le dovesse necessitare.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi e , con ricorso depositato dal in Parte_1 CP_1 Parte_1
data 28/07/2020, e costituzione della in data 12/03/2021, assunti i provvedimenti temporanei CP_1
ed urgenti e mutato il rito, pronunciata in data 23/11/2021 la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza parziale n. 2306/2021, depositate le memorie istruttorie, le parti hanno dato atto di avere raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni conformi trascritte in epigrafe.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, dato atto che con sentenza parziale n. 3406/2021 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi, definitivamente decidendo:
Pagina 2 1. Dà atto che le parti hanno pattuito che restino a carico esclusivo di i costi Parte_1
per la frequenza dell'Università privata della figlia in Romania, e che l'assegno di 600 euro per il mantenimento della figlia sia bonificato dal medesimo direttamente alla figlia, fino a quando manterrà
la residenza in Romania;
2. Dà atto che poiché le è stato rinnovato il contratto a tempo determinato, continuerà CP_1
a versare mensilmente per il mantenimento della figlia euro 300,00, a pagare il biglietto aereo per i rientri in Sardegna e a inviarle vitto, abbigliamento e quant'altro le dovesse necessitare;
3. Dichiara le spese del giudizio compensate tra le parti.
Cagliari, 12/02/2025.
Il giudice est. Il Presidente
Francesca Lucchesi Giorgio Latti
Pagina 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4597 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2020, promossa da:
, nato il [...] in [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. CARLA ITRIA C.F._1
BELLU, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
ricorrente contro
, nata il [...] in [...], C.F. CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. CARLA CABRAS, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
resistente e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale,
Intervenuto per legge
Pagina 1 All'udienza del 13/11/2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
1) le parti si dichiarano economicamente autonome e nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile;
2) le parti si accordano perché restino a carico esclusivo del i costi per la frequenza Parte_1
dell'Università privata della figlia in Romania, e concordano che l'assegno di mantenimento nella misura di € 600,00 sia bonificato in favore della figlia, fino a quando maturerà la residenza in
Romania;
3) dal canto suo la poiché allo stato attuale le è stato rinnovato il contratto a tempo CP_1
determinato, sta provvedendo a versare mensilmente per il mantenimento della figlia in Romania
€. 300,00 mensili, a pagare il biglietto aereo per i rientri in Sardegna e a inviarle vitto,
abbigliamento e quant'altro le dovesse necessitare.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi e , con ricorso depositato dal in Parte_1 CP_1 Parte_1
data 28/07/2020, e costituzione della in data 12/03/2021, assunti i provvedimenti temporanei CP_1
ed urgenti e mutato il rito, pronunciata in data 23/11/2021 la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza parziale n. 2306/2021, depositate le memorie istruttorie, le parti hanno dato atto di avere raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni conformi trascritte in epigrafe.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, dato atto che con sentenza parziale n. 3406/2021 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi, definitivamente decidendo:
Pagina 2 1. Dà atto che le parti hanno pattuito che restino a carico esclusivo di i costi Parte_1
per la frequenza dell'Università privata della figlia in Romania, e che l'assegno di 600 euro per il mantenimento della figlia sia bonificato dal medesimo direttamente alla figlia, fino a quando manterrà
la residenza in Romania;
2. Dà atto che poiché le è stato rinnovato il contratto a tempo determinato, continuerà CP_1
a versare mensilmente per il mantenimento della figlia euro 300,00, a pagare il biglietto aereo per i rientri in Sardegna e a inviarle vitto, abbigliamento e quant'altro le dovesse necessitare;
3. Dichiara le spese del giudizio compensate tra le parti.
Cagliari, 12/02/2025.
Il giudice est. Il Presidente
Francesca Lucchesi Giorgio Latti
Pagina 3