Art. 30. Disposizioni concernenti minori affidati
al compimento della maggiore eta' 1. Al compimento della maggiore eta', allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 29, commi I e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi dell' articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184 , puo' essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 21.
Nota all'art. 30:
- Si riporta il testo dell' art. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (per l'argomento v. nelle note all'art. 29):
"Art. 2. - Il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo puo' essere affidato ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, o ad una persona singola, o ad una comunita' di tipo familiare, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione.
Ove non sia possibile un conveniente affidamento familiare, e' consentito il ricovero del minore in un istituto di assistenza pubblico o privato da realizzarsi di preferenza nell'ambito della regione di residenza del minore stesso".
al compimento della maggiore eta' 1. Al compimento della maggiore eta', allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 29, commi I e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi dell' articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184 , puo' essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 21.
Nota all'art. 30:
- Si riporta il testo dell' art. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (per l'argomento v. nelle note all'art. 29):
"Art. 2. - Il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo puo' essere affidato ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, o ad una persona singola, o ad una comunita' di tipo familiare, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione.
Ove non sia possibile un conveniente affidamento familiare, e' consentito il ricovero del minore in un istituto di assistenza pubblico o privato da realizzarsi di preferenza nell'ambito della regione di residenza del minore stesso".