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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/02/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: dott.ssa Elvira Maltese Presidente dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel. dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 837/2022 R.G. promosso
DA
Parte_1
( ), in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Stefania Tomasello;
Appellante
CONTRO
( ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Giorgia Rinaldo;
Appellato
OGGETTO: appello –opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 297 del 17 marzo 2022 il Giudice del lavoro del Tribunale di
Siracusa - pronunciandosi in ordine all'opposizione proposta da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 454/2020, emesso dal Tribunale di Siracusa per il pagamento in favore di della somma di euro 3.234,62 a Controparte_1
titolo di arretrati contrattuali, oltre interessi legali, rivalutazione, accessori e spese - revocava detto decreto, condannando però l'ente al pagamento della somma di euro 960,88, oltre interessi in favore dell'opposto; condannava, inoltre, l'opponente al rimborso delle spese di lite, liquidate nella somma di euro
1500,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15% da distrarre in favore del procuratore antistatario avv. Giorgia Rinaldo.
Il primo decidente, premesso che la controversia si inseriva nel quadro della vicenda successoria determinata dalla soppressione dei Consorzi ASI ed esitata nel trasferimento delle relative funzioni e nel subentro dei relativi dipendenti nell' , presso la sede di Siracusa, affermava innanzitutto la propria Parte_1
competenza territoriale;
rilevava, inoltre, che tale subentro non aveva comportato per i dipendenti coinvolti alcuna modifica del trattamento economico e giuridico precedentemente goduto, né delle mansioni da eseguire o del luogo di lavoro;
che l'IRSAP aveva corrisposto, nelle more del giudizio, la somma di euro 2.273,74 a fronte dell'importo ingiunto di euro 3.234,62 oltre interessi e spese monitorie;
che la liquidazione del credito andava fatta al lordo e non al netto delle ritenute fiscali, non avendo il datore di lavoro provveduto al loro tempestivo pagamento, con la conseguenza che l'opponente era obbligato a corrispondere la somma residua di euro 960,88.
Avverso la sentenza proponeva appello l' con atto depositato in Parte_1
data 15.9.2022, cui resisteva l'appellato.
La causa era posta in decisione all'udienza del 30 gennaio 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'appellante, con il primo motivo di gravame, impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale, limitandosi a disporre la revoca del decreto ingiunto e la condanna dell'ente al pagamento della somma residua richiesta dal CP_1 e del rimborso delle spese di lite, in violazione del principio di cui all'art. 112
c.p.c., non si sarebbe pronunciato sulle questioni sollevate in sede di opposizione con riferimento all'eccezione di legittimazione passiva dell'Ente ingiunto e all'infondatezza della pretesa creditoria dell'opposto.
Rileva, infatti, che il giudice nulla ha statuito circa il diritto del al CP_1
pagamento degli arretrati contrattuali, alla luce di quanto disposto dall'art.1 co.2 del Contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all'art.1 Legge Regionale
n.10/2000, né, tantomeno, in ordine alla trasmissibilità, in capo all'IRSAP, degli oneri dei Consorzi ASI posti in liquidazione e quindi in ordine alla legittimazione passiva dell'ente ingiunto.
Rappresenta, inoltre, che il primo decidente non avrebbe considerato che l' aveva accreditato le somme solo in data 14.7.2021, perché la Parte_1
Regione Sicilia solo in data 3.6.2021 aveva provveduto ad impegnare le somme in bilancio, versando i fondi necessari al pagamento;
l'ente pertanto, alla data di emissione del decreto ingiuntivo, non era in condizione di corrispondere quanto dovuto.
2.Con il secondo motivo di gravame, l'appellante, censura la sentenza per difetto di motivazione, non avendo il Tribunale esposto le ragioni del rigetto dell'opposizione e della condanna dell' al pagamento delle spese Parte_1
processuali.
Sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare infondata la pretesa creditoria per insussistenza dei requisiti richiesti dall'art.1 co.2 del CCRL, secondo il quale, al personale degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n.10/2000, il contratto si applica “a condizione” che gli organi deliberativi competenti accertino l'entità degli oneri conseguenti, verificandone la copertura nell'ambito dei propri bilanci.
Evidenzia che, nel momento in cui veniva emesso il decreto ingiuntivo opposto, il Consiglio di amministrazione dell' non aveva verificato Parte_1 l'entità degli oneri conseguenti alla soppressione dei Consorzi ASI e non aveva approvato in bilancio un impegno di spesa a loro copertura;
che a seguito della richiesta della Regione Sicilia rivolta agli enti di cui all'art. 1 Legge Regionale
n. 10/2000 (tra i quali va annoverato l ) di adeguamento dei Parte_1
propri bilanci ai benefici riconosciuti dal CCRL 2016/2018 per il personale del comparto non dirigenziale, aveva, con nota prot. n. 33352/2019 del 08.11.20419, verificato l'assenza di copertura nel proprio bilancio e chiesto l'accredito dell'importo di € 781.987,80 per il pagamento degli arretrati contrattuali relativi al triennio 2016-2018; che infine solo con DRG n. 538 del 03.06.2021 della
Regione Sicilia e successivo parere contabile del 14.06.2021, era stato Parte_1
possibile procedere al pagamento delle somme di denaro in favore degli ex dipendenti dei Consorzi ASI, tra cui il;
che, per tali ragioni, il primo CP_1
decidente avrebbe dovuto dichiarare la carenza di legittimazione passiva, atteso che, nel momento di emissione del decreto ingiuntivo, non era in condizione di soddisfare la pretesa creditoria.
3. Deduce in ogni caso l'intrasmissibilità a proprio carico degli oneri dei
Consorzi ASI posti in liquidazione, sia in considerazione delle previsioni dell'art. 19 della Legge Regionale 8/2012, sia sulla scorta delle pronunce di legittimità, relative alla successione tra enti pubblici, secondo cui “la successione si attua in modo diverso a seconda che la legge che abbia disposto la soppressione abbia considerato il permanere della finalità dell'ente soppresso ed il trasferimento ad altro ente unitamente al passaggio delle posizioni giuridiche facenti capo al primo ente, ovvero abbiano disposto la soppressione previa liquidazione;
nel primo caso deve ritenersi che la successione si attui in universum ius […]nel secondo caso l'ente liquidatore si sostituisce nella titolarità della sfera giuridica originaria (Cass. Civ., Sez. III,
18.01.2002 n. 535; Cass. Civ., Sez. Lavoro, 07.05.2003, n. 6940); deduce che, per tali motivi, il avrebbe dovuto chiedere le somme pretese a titolo di CP_1
arretrati per l'anno 2016 al Consorzio ASI in liquidazione e non dall' Parte_1 .
[...]
4. Lamenta, infine, che il giudice, ignorando il thema decidendum, ha condannato l' alle spese di lite, mentre una corretta valutazione Parte_1
della domanda di parte opponente avrebbe consentito di giungere all'accoglimento delle relative pretese ed alla condanna del GI alle spese.
5. Tutti i motivi di appello sono infondati.
Nessuna omissione di pronuncia è imputabile al primo giudice, il quale ha espressamente rigettato l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata con l'opposizione, dando atto che l'opposto aveva sempre lavorato sia per il
Consorzio ASI che per l'IRSAP presso la sede di Siracusa. Ha poi motivato, seppure richiamando genericamente la vicenda successoria tra i due enti, il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'opponente, rilevando che l'opposto era transitato senza soluzione di continuità dal Consorzio ASI in liquidazione all' il 21.2.2017, Pt_1
mantenendo il medesimo trattamento economico ed inquadramento giuridico, medesime mansioni e luogo di lavoro. Da tale vicenda successoria consegue che l'adeguamento contrattuale richiesto, riguardante il periodo 2016-2018, deve essere attuato dall'ente con il quale il rapporto è proseguito senza cesura alcuna.
Peraltro, in ordine al difetto di legittimazione passiva per l'anno antecedente al transito presso l' va rilevato che il diritto all'adeguamento triennale è Pt_1
sorto dal contratto collettivo regionale pubblicato nella GURS il 24.5.2019, quando il lavoratore, a seguito della messa in liquidazione del Consorzio Asi, era già transitato alle dipendenze di , unico soggetto tenuto a darvi CP_2
attuazione. E infatti, come emerge anche dalla documentazione prodotta dall'appellante relativa al carteggio con la Regione, finalizzato a quantificare le somme da trasferire all'ente per consentirgli di adempiere alle previsioni contrattuali, né la Regione, né l' hanno mai messo in discussione la Pt_1
legittimazione passiva dell'ente datore di lavoro anche per l'annualità antecedente il passaggio dal Consorzio Asi in liquidazione, essendo stato anche tale periodo interessato dal trasferimento di fondi regionali in favore dell'ente pagatore.
E' poi pacifica la sussistenza del diritto all'adeguamento e al pagamento degli arretrati, ai sensi dell'art. 1 coma 2 CCRL, correttamente affermato dal primo giudice (il quale peraltro ha pronunciato in conformità ad altre decisioni adottate dallo stesso Tribunale su identica questione, decisioni allegate dalla parte appellata, che non risultano impugnate dall'ente), che ha esattamente applicato la disposizione contrattuale, negli stessi termini in cui la stessa Regione Sicilia e l' l'hanno interpretata (si vedano la nota del 6.11.2019 con la quale la Pt_1
Regione sollecita l' a erogare le somme ove le finanze dell'ente lo Pt_1
consentano o a richiedere la variazione di bilancio in relazione al relativo fabbisogno finanziario;
la nota in risposta dell' , dell'8.11.2019, che ha Pt_1
richiesto l'accredito di € 781.987,80 per il pagamento degli arretati relativi al triennio 2016-2018; la nota trasmessa dalla Regione per la variazione di bilancio). Il Tribunale ha dato atto del sopravvenuto pagamento, parziale, revocando il decreto ingiuntivo e condannando l'opponente al pagamento del debito residuo.
6. Quanto alle ulteriori censure dell'appellante, si osserva che costituisce principio consolidato in giurisprudenza (vd., tra le altre, Cass. 4974/2000,
3671/1999, 184/2007, 14486/2019, 35068/2022) quello secondo il quale “Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato dall'intimato ex art.
645 cod.proc.civ., l'oggetto del giudizio verte, una volta instauratosi il contraddittorio, non solo (e non tanto) sull'ammissibilità e sulla validità del procedimento monitorio, ma anche (e soprattutto) sulla fondatezza della domanda di merito coltivata dall'opposto, sulla quale il giudice è tenuto a pronunciarsi anche quando, in ipotesi, riscontri una qualsivoglia ipotesi di nullità del ricorso per ingiunzione e del decreto reclamato (queste potendo incidere, al più, sul regolamento delle spese)”.
E' pertanto inconducente la censura mossa nei confronti della sentenza impugnata per non avere il giudice considerato che l'art.1 co.2 CCRL prevede l'applicazione del contratto in favore del personale degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 10/2000 a condizione del preventivo accertamento, da parte degli organi deliberativi competenti, dell'entità degli oneri necessari e alla verifica della copertura degli stessi nei propri bilanci, accertamento e verifica non ancora compiuti alla data di richiesta e concessione del decreto ingiuntivo opposto: l'appellante non tiene conto né del fatto che il decreto ingiuntivo opposto è stato revocato e sostituito con la condanna al pagamento del minor importo residuo, né che la valutazione alla quale era chiamato il giudice dell'opposizione atteneva alla sussistenza del credito oggetto di domanda alla data della costituzione dell'opposto, nel giugno 2021, avendo questi resistito al ricorso e insistito nella domanda già proposta in sede monitoria, per il cui accoglimento si erano ormai verificate, a quella data, tutte le condizioni contrattualmente previste, avendo la regione Sicilia in data 3.6.2021 finanche provveduto all'impegno di spesa.
7. Ne consegue la correttezza anche della condanna alle spese processuali statuita dal primo giudice a carico dell'ente appellante, rimasto soccombente (in parte virtualmente, in ragione del pagamento sopravvenuto in corso di causa), il quale si è attivato con notevole ritardo, rispetto alla pubblicazione del CCRL e solo dopo la sollecitazione della Regione, nel novembre 2019, per accertare la propria capienza finanziaria e quantificare le risorse necessarie per dare adempimento alle previsioni contrattuali.
Il rigetto dell'appello comporta la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo in relazione al valore della controversia.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado, che liquida in complessivi € 1500,00 oltre spese generali (15%), CPA e IVA, da distrarre in favore dell'avv. Giorgia Rinaldo.
Dichiara l'appellante tenuto al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 30 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Elvira Maltese