Art. 2.
All'onere di cui all'art. 1 si provvedera' a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1957-58, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
All'onere di cui all'art. 1 si provvedera' a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1957-58, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.