Sentenza 11 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/05/2025, n. 1329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1329 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2364/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Seconda Sezione CIVILE
composta dai magistrati
Dott. Maria Elena Catalano Presidente rel.
Dott. Silvia Brat Consigliere
Dott. Nicoletta Sommazzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PERIN ROMANA e dell'avv. MASSIRONI TIBERIO VIA C.F._2
MAGENTA N.25 21013 GALLARATE;
elettivamente domiciliato in PIAZZA
BECCARIA 21100 VARESE presso il difensore avv. PERIN ROMANA
NELLA BEATRICE (C.F. , con il patrocinio CP_1 C.F._3
dell'avv. PERIN ROMANA e dell'avv. MASSIRONI TIBERIO
( VIA MAGENTA N.25 21013 GALLARATE;
, elettivamente C.F._2
domiciliato in PIAZZA BECCARIA 21100 VARESE presso il difensore avv. PERIN
ROMANA
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PERIN CP_2 C.F._4
ROMANA e dell'avv. MASSIRONI TIBERIO ( VIA C.F._2
1
elettivamente domiciliato in PIAZZA
BECCARIA 21100 VARESE presso il difensore avv. PERIN ROMANA
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_3 C.F._5
VIA MARSALA N. 35 21052 BUSTO ARSIZIO presso lo studio dell'avv. CACCIA
ROBERTO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie.
PER LA RIFORMA della sentenza n. 641/2024 rep. n. 833/2024 resa dal Tribunale di
Varese a definizione della procedura RG n. 1219/2022, pubblicata in data 29.06.2024
e notificata in data 1.07.2024.
Conclusioni:
Per ; ; Parte_1 Controparte_4 CP_2
:
[...]
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza del Tribunale di
Varese n. 641/2024 (RG 1219/2022) ed in accoglimento del presente gravame, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvedere:
NEL MERITO: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della signora per i danni subiti dagli appellanti a seguito delle condotte di cui Controparte_3
agli artt. 572, 643 e 81 c.p., accertate con sentenza di condanna n. 221/2021 del
Tribunale di Varese confermata dalla Corte d'Appello con sentenza n. 258 e, per
l'effetto, condannarla, per le ragioni di cui ai motivi d'impugnazione, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti alle predette condotte
2 illecite, nell'importo complessivo che qui è dichiarato e quantificato in tutto il patrimonio del signor a favore del fratello (e, per Persona_1 Persona_2
lui, dei suoi eredi, odierni appellanti), il quale aveva agito oltre che in proprio anche iure hereditatis, ed in euro 1.900.000,00 per tutti gli appellanti (di cui €.
1.000.000 a favore degli appellanti quali eredi del ed €.300.000 ciascuno per Persona_2
, , ), tenuto conto, quanto al Controparte_4 Parte_1 CP_2
danno biologico o permanente, delle tabelle del Tribunale di Milano, ovvero negli importi diversi, anche maggiori, ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio ed attribuzione in favore del procuratore antistatario”.
Per : Controparte_3
In via principale:
- rigettare l'Appello principale avverso la sentenza n. 641 del 29/06/2024 del
Tribunale di Varese.
- riformare la Sentenza n. 641 del 29/06/2024 del Tribunale di Varese nel capo II e nel capo III della predetta, statuendo che nessun risarcimento è dovuto dall'appellata a favore degli appellanti, in conformità ai motivi tutti di cui in narrativa.
In via subordinata:
- rigettare l'Appello principale avverso la sentenza n. 641 del 29/06/2024 del
Tribunale di Varese.
- riformare la Sentenza n. 641 del 29/06/2024 del Tribunale di Varese nel capo II e nel capo III della predetta, statuendo che l'appellata dovrà corrispondere: agli eredi del
Sig. , in solido fra loro, una somma da determinarsi in via equitativa Persona_2
in una somma inferiore rispetto ad Euro 60.000,00 statuiti con la Sentenza di primo grado;
al Sig. una somma da determinarsi in via equitativa inferiore CP_2
rispetto ad Euro 30.000,00 statuiti con la Sentenza di primo grado;
alla Sig.ra
[...]
una somma da determinarsi in via equitativa inferiore rispetto ad Euro Parte_1
3 30.000,00 statuiti con la Sentenza di primo grado;
alla Sig.ra Nella Controparte_4
una somma da determinarsi in via equitativa inferiore rispetto ad Euro 20.000,00 statuiti con la Sentenza di primo grado, il tutto in conformità ai motivi esposti in narrativa.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze del doppio grado di Giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I sig.ri Nella e - Persona_2 Controparte_4 Parte_1 CP_2
in qualità, rispettivamente, di fratello, cognata e nipoti del sig. - Persona_1
convenivano in giudizio la sig.ra badante di quest'ultimo, per Controparte_3
ottenerne la condanna al risarcimento dei danni da loro subiti, tanto iure hereditatis quanto iure proprio.
A sostegno delle proprie argomentazioni, gli attori narravano come, in seguito ad un significativo ricovero ospedaliero intervenuto nel 2016, il sig. celibe, Persona_1
senza figli e quasi ottantenne, manifestasse un'evidente incapacità di autogestione. I familiari provvedevano, pertanto, ad assumere quale badante convivente la sig.ra la quale si stabiliva nell'abitazione del sig. portando Controparte_3 Persona_1
con sé la propria figlia ed il proprio compagno (ed ex marito) il sig.
[...]
Per_3
A seguito dell'ingresso della sig.ra nella quotidianità del sig. CP_3 Persona_1
i rapporti tra quest'ultimo ed i suoi congiunti divenivano sempre più rarefatti. Durante le sporadiche visite che venivano consentite dalla sig.ra proseguivano gli CP_3
attori, i familiari osservavano il sig. in condizioni allarmanti: costui Persona_1
appariva trasandato, intimorito, disorientato e timoroso all'idea di allontanarsi dal proprio domicilio.
Il sig. allarmato per le condizioni del sig. Persona_2 Persona_1
constatava, altresì, l'esistenza di diversi prelievi quotidiani di € 1.000 dal conto del fratello nonché il tentativo di smobilitare titoli per € 300.000, operazioni del tutto ingiustificate ed inconciliabili con le necessità di un uomo che, come diagnosticato nel
4 luglio 2016, soffriva di un disturbo neurocognitivo che ne comprometteva la capacità di discernimento.
A tutela del fratello, il sig. intraprendeva un procedimento per la Persona_2
nomina di un amministratore di sostegno che conduceva, nel maggio 2017, alla nomina dell'avv. Persona_4
Il sig. presentava, altresì, denuncia alla Procura della Repubblica di Persona_2
Varese, circostanza che induceva il Pubblico Ministero, valutata la gravità della situazione, a richiedere nei confronti della sig. l'applicazione delle misure CP_3
cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento che venivano disposte dal Giudice per le Indagini Preliminari il 28 giugno 2018.
In considerazione della particolare vulnerabilità del sig. veniva, Persona_1
successivamente dichiarata, su istanza della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Varese, la sua interdizione con conseguente nomina, nel maggio del 2018, dell'avv. come tutore provvisorio. Persona_4
Nel frattempo, i familiari venivano a conoscenza della sentenza emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, depositata il 13 maggio 2017, con cui era stata dichiarata l'adozione di da parte di ai sensi dell'art. 291 c.c. Controparte_3 Persona_1
Avverso tale pronuncia, proponeva ricorso il sig. – ed, in seguito, i Persona_2
suoi eredi – chiedendone la revocazione ai sensi dell'art. 395 co. 1 n. 1 c.p.c. e dando così vita ad un contenzioso conclusosi con un giudicato di rigetto per inammissibilità della domanda.
Il Tribunale di Busto Arsizio - con sentenza successivamente confermata dalla Corte
d'Appello di Milano - affermava, infatti, come la legittimazione e l'interesse a promuovere un'impugnazione dovessero necessariamente presupporre la soccombenza e, pertanto, la partecipazione al procedimento contro la cui pronuncia si intenda ricorrere. Il sig. non aveva preso parte al giudizio conclusosi con Persona_2
l'adozione di e, pertanto, agendo quale fratello dell'adottante e non Controparte_3
in qualità di erede, le sue pretese rimanevano estranee al rapporto controverso.
5 Entrambe le pronunce segnalavano l'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. quale unico rimedio impugnatorio esercitabile dal terzo rimasto estraneo nel precedente giudizio.
Il sig. presentava, quindi, ricorso dinnanzi alla Corte di Cassazione la Persona_2
quale, pur respingendolo, provvedeva a correggere la motivazione della sentenza della
Corte d'Appello di Milano ai sensi dell'art. 384 c.p.c.
La Suprema Corte ribadiva che il sig. non potesse proporre Persona_2
impugnazione in quanto non era stato parte nel giudizio di adozione. Nel procedimento di adozione, infatti, la legittimazione ad impugnare spetta esclusivamente all'adottante, all'adottando ed al Pubblico Ministero.
La Corte proseguiva ritenendo, tuttavia, come il rimedio della revocazione prescelto dall'attore dovesse, ritenersi, in linea teorica, astrattamente ammissibile. Sottolineava, però, come il sig. anche qualora avesse agito in qualità di erede, non Persona_2
sarebbe stato titolare di una posizione autonoma bensì derivata da quella del de cuius.
Pertanto, se al proprio dante causa fosse rimasto precluso, per tardività o altro motivo,
l'esercizio di una determinata azione trasmissibile con l'eredità, la stessa preclusione si sarebbe necessariamente estesa anche al suo successore. anziché Persona_2
limitarsi a sostenere di aver scoperto personalmente il dolo solamente nel 2020, avrebbe dovuto dimostrare, come richiesto dall'art. 396 c.p.c., che tale scoperta fosse avvenuta, per il fratello, dopo la scadenza dei termini impugnatori.
La Corte di Cassazione evidenziava infine che, nella fattispecie in esame, non sarebbe stato possibile esperire neppure un'azione di opposizione del terzo revocatoria ai sensi dell'art. 404 comma 2 c.p.c., in quanto tale rimedio è riservato dalla legge esclusivamente ai “creditori o aventi causa” (ossia ai successori a titolo particolare) e risulta, pertanto, precluso all'erede, che è invece un successore a titolo universale.
Veniva, quindi, proposta opposizione di terzo ordinaria ex art. 404 co. 1 c.p.c. dinnanzi al Tribunale di Busto Arsizio il quale, in data 21 febbraio 2025, rigettava, tuttavia, le domande attoree. Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'azione di opposizione di terzo ordinaria è, infatti, esperibile soltanto da coloro i quali, rivestendo la qualità di terzo, “facciano anche valere, in relazione al bene oggetto della controversia, un
6 proprio diritto, autonomo e, nel contempo, incompatibile con il rapporto giuridico accertato o costituito dalla sentenza stessa e siano, perciò, da essa pregiudicati in un loro diritto, pur senza essere soggetti agli effetti del giudicato”. Nel caso di specie, proseguiva il Tribunale di Busto Arsizio, il sig. non vantava un diritto Persona_2
soggettivo in quanto titolare unicamente di un'aspettativa di mero fatto, ossia quella di accedere, per via successoria, al patrimonio ereditario del fratello.
Sul versante penale della vicenda, il 20 dicembre 2018 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Varese formulava richiesta di rinvio a giudizio per CP_3
per i reati di cui agli artt. 643, 572 e 605 c.p. Nel febbraio del 2020, dopo la
[...]
morte del sig. veniva, altresì, presentata dal Pubblico Ministero Persona_1
richiesta di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni della sig.ra accolto dal Tribunale di Varese nell'ottobre 2020 ed, in seguito, CP_3
confermato tanto dal Tribunale del Riesame di Varese quanto dalla Corte di
Cassazione.
Sempre nell'ambito dello stesso procedimento penale, i sig.ri e Persona_2 [...]
– costituitesi parti civili nel processo penale – presentavano, in data 27 Parte_1
febbraio 2020, un'istanza di sequestro conservativo ai sensi dell'art. 316 c.p.p., poi confermata dal Tribunale di Varese con ordinanza del 28 febbraio 2020.
Il 19 febbraio 2021 la sig.ra veniva dichiarata colpevole dal Tribunale Controparte_3
di Varese – con sentenza integralmente confermata dalla Corte d'Appello di Milano – dei reati di circonvenzione di incapace e maltrattamenti, aggravati ai sensi dell'art 61
n. 11 c.p., e, conseguentemente, condannata alla pena di tre anni di reclusione ed €
1.000 di multa, con obbligo di risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio civile.
Sulla base di tali considerazioni, gli attori richiedevano la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, sia iure hereditatis che iure proprio.
Costituendosi in giudizio, la sig.ra eccepiva, preliminarmente, Controparte_3
l'assenza di legittimazione attiva del sig. a far valere il proprio diritto Persona_2
al risarcimento dei danni maturati in capo al fratello e trasmessi iure hereditatis. Egli,
7 infatti, non rivestiva la qualità di erede del sig. prerogativa che Persona_1
asseriva spettare unicamente a sé medesima in quanto adottata dal de cuius con la sentenza n. 5/2017 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio.
In merito alle ulteriori domande risarcitorie, la convenuta sosteneva l'impossibilità di configurare, in capo agli attori, un “danno da perdita del rapporto parentale” essendo tale fattispecie configurabile solamente nel caso in cui il danneggiante cagioni direttamente il decesso del familiare. Ad ulteriore sostegno delle proprie argomentazioni, la convenuta sottolineava come non vi fosse affatto un legame affettivo di particolare intensità tra gli attori e ma che, anzi, le loro Persona_1
relazioni fossero già sporadiche prima dell'inizio del suo periodo di convivenza con l'anziano.
Durante l'istruttoria venivano escussi i testi , , Testimone_1 Testimone_2
, Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 [...]
per parte attrice ed il solo Tes_7 Testimone_8 Testimone_9 Tes_10
per parte convenuta. All'udienza del 6 febbraio 2024 venivano precisate le
[...]
conclusioni da entrambe le parti ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Nelle more del giudizio, in data 23.03.2024, decedeva il sig. e gli Persona_2
eredi di costui, già attori, in data 4.04.2024, si costituivano nel procedimento “facendo proprie tutte le difese e domande svolte dagli scriventi difensori nei confronti della convenuta, ratificando le conclusioni già precisate e depositate telematicamente”.
Il Tribunale, all'esito del deposito delle memorie conclusionali e di replica, provvedeva, anzitutto, a rigettare la domanda di risarcimento proposta iure hereditatis per difetto di legittimazione attiva in capo agli attori.
Il Tribunale sottolineava come, in data 13 maggio 2017, la sig.ra Controparte_3
venisse adottata dal sig. ai sensi dell'articolo 291 c.c. Tale sentenza, Persona_1
ormai passata in giudicato, era definitiva e, pertanto, considerato che la sig. CP_3
era l'unica erede legittima ab intestato del sig. gli attori non avrebbero potuto Per_2
8 far valere alcun diritto al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale maturato nella sfera giuridica del de cuius.
Premesse queste considerazioni, non poteva ritenersi fondata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale in quanto la sentenza costitutiva un rapporto di adozione, valida ed efficace, e non poteva, dunque, considerarsi illecita.
Il sig. pertanto, non acquistava mortis causa alcun diritto essendo la Persona_2
sua posizione giuridica una mera aspettativa di fatto, come tale non risarcibile, cristallizzatesi per effetto di una legittima adozione di maggiorenne.
Risarcibili, invece, dovevano considerarsi i danni di natura non patrimoniale subiti iure proprio. La sig.ra infatti, per effetto della sentenza n. 221/2021 emessa dal CP_3
Tribunale di Varese e poi confermata dalla Corte di Appello di Milano, veniva condannata per i reati di cu agli artt. 643 e 572 c.p., in continuazione tra loro, ed aggravati dall'art. 61 n. 11 c.p.
Alla luce delle risultanze acquisite, desumibili anche da quanto affermato – con autorità di giudicato – in sede penale, veniva evidenziato come vi fosse un legale parentale intenso tra il sig. e gli attori. Pertanto, costoro potevano ritenersi Persona_1
danneggiati a titolo non patrimoniale.
Evidenziava, infatti, il Tribunale come, ai prossimi congiunti di persona vittima di un reato, spettasse il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale ove venisse dimostrato un concreto legame affettivo con la vittima. Tale diritto non poteva ritenersi impedito dal dettato dell'art. 1223 c.c. in quanto il danno è considerato conseguenza diretta e immediata dell'atto illecito, consentendo al familiare di agire in giudizio a proprio nome contro il responsabile. Sottolineava il Tribunale come la liquidazione di tale tipologia di danno dovesse avvenire in via equitativa, “in forza di una sua valutazione complessiva, potendosi ricorrere a presunzioni sulla base di elementi oggettivi, forniti dal danneggiato, quali le abitudini di vita, la consistenza del nucleo familiare e la compromissione delle esigenze familiari (Corte di Cassazione Sez. 3 -,
Sentenza n. 14392 del 27/05/2019)”.
9 All'esito, il Tribunale di Busto Arsizio condannava al risarcimento Controparte_3
dei danni non patrimoniali patiti iure proprio, ponendo, altresì, a suo carico le spese di lite, nella misura seguente: € 60.000 a e CP_2 Parte_1 [...]
quali eredi di € 30.000 a ciascuno dei due nipoti, Controparte_4 Persona_5
ed € 20.000 alla cognata Nella CP_2 Parte_1 Controparte_4
Con riferimento alle spese legali, esse venivano disposte sulla base dei parametri medi previsti dal d.m. 55/2014 per le varie fasi del procedimento calcolati in relazione al più alto degli importi riconosciuti ed aumentate del 30% per effetto del numero delle parti assistite ai sensi dell'art. 4 comma 2 del predetto decreto. Pertanto, la sig.ra CP_3
veniva condannata a rimborsare alle parti attrici, in solido tra loro, la somma di € 545 per spese, € 18.333,90 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Avverso tale pronuncia proponevano appello i sig.ri CP_2 Parte_1
e lamentando, anzitutto, il mancato riconoscimento dei danni Controparte_4
patiti iure hereditatis.
Gli appellanti, infatti, sottolineavano come l'art. 74 c.p.p. operi una distinzione tra il diritto al risarcimento iure proprio – il quale sorgerebbe in capo a chi sia stato direttamente danneggiato dal reato – rispetto a quello maturato iure successionis, spettante unicamente ai successori universali e subordinato al depauperamento patrimoniale della vittima. Da ciò conseguirebbe, proseguono gli attori, che i successibili che siano anche prossimi congiunti della vittima posseggano legittimazione ad agire iure proprio per il ristoro dei danni patrimoniali e non, essendo questi ultimi, secondo il dettato dell'art. 307, ult. co. c.p.: ascendenti, discendenti, coniuge, fratelli e sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti.
Veniva sottolineato, altresì, che l'adozione della sig.ra come affermato nel CP_3
contenzioso penale, costituisse “l'apice del disegno criminoso” ordito ai danni del sig.
nonché, secondo quanto affermato in sede di sequestro preventivo Persona_1
dell'asse ereditario, atto idoneo a determinare una conseguenza dannosa tanto per la vittima quanto per i suoi eredi. Pertanto, benché fosse intervenuto ormai il giudicato in riferimento all'adozione, il Tribunale di Varese, in sede di risarcimento derivante dalle
10 condanne penali, avrebbe dovuto valutare i comportamenti della sig.ra per CP_3
affermare non solo l'esistenza, ma anche l'entità dei danni patrimoniali subiti da Per_2
[...]
Quale secondo motivo di appello, veniva lamentata la contraddittorietà ed illogicità della sentenza in punto di omessa liquidazione del danno patrimoniale.
Il Giudice di prime cure, infatti, aveva ritenuto erroneamente che nessuna domanda di risarcimento del danno patrimoniale fosse stata formulata in sede di introduzione del giudizio civile quando, invece, tale richiesta era stata avanzata tanto nell'atto introduttivo, quanto nel foglio di precisazione delle conclusioni.
A sostegno del proprio gravame, gli appellanti richiamavano, altresì, quanto statuito in sede penale, ove il Tribunale aveva ritenuto provata l'esistenza di tre distinte voci di danno derivanti dalle condotte penalmente rilevanti poste in essere dalla sig.ra il pregiudizio patrimoniale, le sofferenze per la privazione del legame CP_3
affettivo e le spese sostenute in conseguenza dell'illecito.
Gli appellanti, inoltre, sottolineavano come l'adozione della sig.ra da parte del CP_3
sig. costituisse il culmine dell'azione volta alla circonvenzione ed Persona_1
all'appropriazione dell'intero patrimonio della vittima, circostanze che avevano fondato, in sede civile, la richiesta risarcitoria anche per i danni di natura patrimoniale.
In assenza di tale adozione, infatti, l'intero patrimonio sarebbe pervenuto a Per_2
quale unico erede legittimo.
[...]
Quale terzo motivo di appello, veniva censurata l'omessa ed insufficiente motivazione in punto di liquidazione del danno non patrimoniale.
A sostegno di tali argomentazioni, gli appellanti richiamavano la giurisprudenza di legittimità secondo cui il danno da perdita del rapporto parentale non consisterebbe esclusivamente nel dolore provocato dalla morte di un congiunto, ma si concretizzerebbe, anzi, "nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti", nonché "nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti".
11 Gli appellanti sostenevano, inoltre, che tale danno dovesse intendersi come comprensivo della lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente tutelati, tra i quali "il diritto all'esplicazione della propria personalità mediante lo sviluppo dei propri legami affettivi e familiari", protetto dal combinato disposto degli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione.
Pertanto, in considerazione della gravità delle condotte della sig.ra delle CP_3
condizioni psichiche e fisiche di e dell'importante lesione/limitazione Persona_1
del rapporto parentale verificatasi nel biennio 2016-2018, gli appellanti ritenevano che il Tribunale di Varese avrebbe dovuto quantificare i danni non patrimoniali applicando le tabelle milanesi nella loro massima estensione.
Da ultimo, veniva contestata l'erronea liquidazione delle spese processuali operata dal
Tribunale il quale aveva liquidato le spese legali applicando i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, calcolati in relazione al più alto degli importi riconosciuti e maggiorati del 30% in considerazione del numero delle parti assistite.
Gli appellanti sostenevano che, nell'ipotesi di accoglimento dei precedenti motivi di gravame, tale importo avrebbe dovuto essere necessariamente rivisto in aumento, in considerazione delle maggiori somme che sarebbero state riconosciute a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali.
In ogni caso, veniva rilevato, altresì, che il Tribunale aveva liquidato € 545,00 per spese, senza considerare che, nel corso del procedimento di primo grado, la cancelleria aveva richiesto un'integrazione del contributo unificato a seguito di un'eccezione sollevata dalla parte convenuta (eccezione peraltro contestata dagli appellanti, che ritenevano il valore della causa indeterminabile).
Pertanto, come emergeva dall'analisi del fascicolo di primo grado, le spese vive effettivamente sostenute dagli attori dovevano essere pari a complessivi €1.713,00, di cui € 545,00 versati al momento dell'iscrizione a ruolo della causa e ulteriori € 1.168,00 corrisposti a seguito della richiesta di integrazione.
Si costituiva, quindi, la sig.ra sottolineando, anzitutto, di essere stata adottata CP_3
per effetto di una sentenza la cui legittimità era stata ribadita mediante due pronunce
12 di merito ed una di legittimità: ciò ne sanciva, pienamente, la validità e l'efficacia. Tale circostanza, quindi, non consentiva agli appellati di vantare alcun diritto successorio, a nulla rilevando il fatto di essersi costituiti in qualità di eredi.
Veniva sottolineato, inoltre, come il danno patrimoniale patito dall'attore non potesse farsi rientrare nell'intero patrimonio del de cuius dovendo, anzi, essere puntualmente documentato. Il giudice di prime cure, proseguiva la sig.ra non aveva affatto CP_3
omesso di considerare la richiesta di danni patrimoniali avendola, anzi, rigettata.
In punto di liquidazione del danno non patrimoniale veniva evidenziato come il giudice di prime cure avesse correttamente ritenuto non applicabile le Tabelle del Tribunale di
Milano per la perdita del rapporto parentale non avendo la sig.ra causato CP_3
l'evento morte del sig. Persona_1
Alla luce di tali argomentazioni, veniva, altresì, contestato quanto affermato da parte appellante circa la quantificazione delle spese legali dovendo queste, con l'accoglimento dei motivi di appello incidentale, essere diminuite o disposte in favore della sig.ra CP_3
Costei procedeva, quindi, a proporre il primo motivo di appello incidentale lamentando l'erroneo riconoscimento in favore degli attori delle somme a titolo di risarcimento del danno iure proprio. Precisava parte appellata come non da tutti i reati potesse necessariamente derivare un danno ed il risarcimento, in tal caso, avrebbe dovuto essere dimostrato nell' an e nel quantum, senza automatismi di sorta. Pertanto, gli attori avrebbero dovuto provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 2043: condotta, danno, nesso di causa e conseguente dannose asseritamente patite.
Nello specifico, non erano stati provati il nesso di casualità tra la condotta oggetto di condanna penale e l'asserito danno subito né era stata data prova tanto di un intenso legame affettivo quanto del reale sconvolgimento della vita familiare degli attori conseguenti alle condotte della sig.ra CP_3
Dalle risultanze processuali, infatti, emergeva come gli attori vivessero distanti dal sig.
e che le loro vite non erano state influenzate dalle azioni di Persona_1 CP_3
durante il periodo dei maltrattamenti (2017-2018). In particolare, le
[...]
13 testimonianze confermavano un rapporto preesistente difficile, distante e superficiale tra gli attori ed il sig. (incontri radi, limitati a luoghi pubblici), dovuto Persona_1
al difficile carattere di quest'ultimo e non già a causa della presenza della sig.ra nella vita di quest'ultimo. CP_3
Quale secondo motivo di appello incidentale, veniva dedotta la mancanza di prova circa il quantum del risarcimento richiesto dagli originari attori. Osservava, infatti, parte appellante incidentale come le domande risarcitorie (€ 1.000.000,00 per Per_2
e € 300.000,00 per ciascuno degli altri tre appellanti) risultassero abnormi, prive
[...]
di motivazione e di qualsivoglia supporto fattuale e giuridico, in contrasto con l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la quantificazione del danno deve necessariamente basarsi su criteri oggettivi e parametri definiti.
La sig.ra lamentava, infine, come gli attori non avessero fornito alcun dato CP_3
oggettivo per quantificare il danno secondo le ordinarie regole di diritto, né prodotto certificazioni mediche attestanti la sofferenza morale patita e, pertanto, in assenza dei necessari riscontri probatori, il Tribunale non avrebbe potuto ricorrere alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., dovendo piuttosto rigettare la domanda per carenza di prova ai sensi dell'art. 2697 c.c.
In subordine, l'appellante censurava la liquidazione del danno operata dal Tribunale.
Pur concordando sul fatto che non potessero applicarsi le tabelle milanesi per il danno da perdita parentale, la sig.ra rilevava la contraddittorietà della sentenza CP_3
laddove queste erano state prese in considerazione in sede di liquidazione per indennizzare equitativamente il danno iure proprio.
La stessa evidenziava, inoltre, come, secondo quanto affermato dallo stesso Tribunale, il pregiudizio sarebbe consistito nella lesione/limitazione del rapporto parentale per soli due anni (2017-2018), periodo che avrebbe dovuto incidere sulla determinazione del risarcimento. Pertanto, quand'anche si fossero applicate le Tabelle milanesi, il risarcimento avrebbe dovuto essere proporzionalmente ridotto in base al rapporto tra gli anni di asserita limitazione del rapporto parentale e quelli vissuti dal de cuius, con conseguente drastica riduzione delle somme riconosciute.
14 Infine, l'appellante incidentale chiedeva la riforma del capo relativo alle spese processuali invocando l'applicazione del principio di soccombenza in caso di accoglimento, anche parziale, dell'appello incidentale, con conseguente condanna degli appellanti principali al pagamento del doppio del contributo unificato.
All'udienza del 25 febbraio 2025, il Consigliere Istruttore fissava l'udienza di cui all'art. 350 bis c.p.c. al 15 aprile 2025, concedendo termine per note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello principale è infondato e, pertanto, merita di essere rigettato.
La Corte osserva.
Com'è noto, il codice di procedura penale del 1988, pur accogliendo il principio di separazione delle giurisdizioni, prevede dei casi eccezionali in cui il danneggiato può basarsi sull'efficacia del giudicato penale in relazione all'azione risarcitoria promossa in sede civile. In questo caso, il legislatore consente a tale soggetto (o ai suoi eredi) di esercitare il proprio diritto di difesa già nel processo penale mediante la costituzione di parte civile per ottenere il risarcimento del danno (artt. 74 c.p.p. e 185 c.p.).
Orbene, l'efficacia nel giudizio civile della sentenza penale irrevocabile di condanna, emessa in seguito a dibattimento, è disciplinata dall'art. 651, co. 1, c.p.p. In considerazione della sua eccezionalità, la sentenza gode dell'efficacia di giudicato entro limiti molto ristretti.
In riferimento ai limiti c.d. oggettivi, il giudicato penale fa stato, nel processo civile, esclusivamente con riferimento all'accertamento del fatto – al cui interno devono essere ricompresi la condotta, l'evento, il rapporto di causalità ed ogni altro accertamento, contenuto nella motivazione, relativo all'esistenza dei presupposti sui quali si basa la decisione – alla sua illiceità penale ed al collegamento causale tra la condotta del condannato e il fatto medesimo, sicché ogni altro aspetto o statuizione della sentenza medesima non spiega efficacia di giudicato in altri processi.
Nel caso di specie, sussiste certamente giudicato con riferimento al fatto che la sig.ra al fine di procurare a sé un profitto ingiusto, aveva abusato dello stato di CP_3
15 deterioramento cognitivo di inducendolo a compiere atti giuridici Persona_1
dannosi per sé stesso. Nello specifico, la sentenza di adozione della – avvenuta CP_3
in circostanze sospette (tribunale incompetente, rapidità, insaputa dei familiari) – veniva descritta -dal giudice penale- come l'apice di una strategia finalizzata ad appropriarsi dell'intero patrimonio ereditario del sig. Persona_1
Tutto ciò premesso, tale condotta, pur contribuendo, insieme ad altre (prelievi bancari, tentativo di smobilitare investimenti), a qualificare il comportamento della sig.ra come costitutivo del reato di cui all'art. 643 c.p., non è tuttavia in grado di CP_3
incidere sul giudicato maturato in relazione alla sentenza di adozione emessa ai sensi dell'art. 313 c.c.
Com'è noto, l'adozione viene pronunciata con sentenza emessa dal Tribunale in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero (art. 313, co. 1, c.c.). Ciò conferma il carattere giudiziale e l'indubbia valenza costitutiva della pronuncia, non riconducibile ad una mera “certificazione” del volere delle parti. L'adozione, in altre parole, non ha natura negoziale (come pure è stato sostenuto in passato), poiché il consenso perde ogni autonomia e rilevanza esterna, diventando un presupposto interno, una conditio iuris della pronuncia di adozione;
se vi sono irregolarità, queste vizieranno gli atti ad essa successivi fino alla pronuncia finale alla quale, pertanto, si dovrà fare unico e solo riferimento.
Di ciò è conferma anche la previsione legale secondo cui la sentenza di adozione potrà essere impugnata dall'adottante, dall'adottando o dal pubblico ministero, entro trenta giorni dalla comunicazione, avanti la Corte d'Appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero (art. 313, co. 2, c.c.). Pertanto, ogni lacuna idonea a pregiudicare il procedimento di adozione potrà essere fatta valere soltanto quale motivo di impugnazione del provvedimento giudiziale, attraverso un reclamo alla
Corte d'Appello, oppure ricorrendo, successivamente, dinnanzi alla Corte di
Cassazione.
Concorde sul punto è anche la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. I, Sent.,
19/07/2012, n. 12556; Cass. civ., Sez. I, Sent., 16/07/2004, n. 13171) secondo cui la
16 pronunzia che determina l'adozione di persona maggiore di età – costitutiva, stabile, e produttiva di effetti incidenti sullo status dell'adottato – ha carattere decisorio e definitivo ed i vizi, tanto processuali quanto sostanziali, possono essere fatti valere, esclusivamente, attraverso l'impugnazione; pertanto, intervenuta la decadenza, codesti perderanno pregio (art. 161 c.p.c.).
Nel caso in esame, non essendo stata presentata alcuna impugnazione ordinaria della sentenza di adozione ai sensi dell'art. 313 c.c., il sig. ha tentato di Persona_2
ricorrere, senza esito positivo, ai mezzi straordinari di impugnazione. Dunque, la sentenza che ha costituito lo status di adottata in capo alla sig.ra deve ritenersi CP_3
definitiva.
Alla luce di queste considerazioni, non può essere riconosciuto ad alcuno degli appellanti qualsivoglia credito risarcitorio richiesto iure hereditatis. Il diritto al risarcimento per tale pregiudizio, una volta sorto e consolidatosi nella sfera giuridica del danneggiato ancora in vita, entra infatti a far parte del suo patrimonio e, come tale, viene trasmesso agli eredi, secondo i principi della successione mortis causa.
Il secondo motivo di appello è fondato.
La motivazione della sentenza oggetto di gravame, secondo l'appellante sarebbe illogica e del tutto contraddittoria, in quanto sebbene il Tribunale richiami la(e) sentenza(e) penale(i) divenuta irrevocabile, si discosta dalla(e) medesima(e) allorquando ritiene non possa esser attribuito il valore di illecito alla sentenza costitutiva del rapporto di adozione, nonostante sia la stessa Corte d'Appello, in sede penale, ad argomentare esaustivamente sul punto dichiarando che quel rapporto rappresentava l'azione culminante del disegno criminoso della ai danni del CP_3
povero Persona_1
La Corte osserva quanto segue.
Il danno patrimoniale è stato valutato dal Tribunale tenendo in considerazione la sola statuizione (passata in giudicato) relativa all'adozione della signora e, CP_3
argomentando da questa, ritenendo non riconoscibile alcun danno patrimoniale in capo
17 agli odierni appellanti inforza della legittimità della sentenza di adozione passata in giudicato.
Questa Corte, ritiene invece, che la presente causa risarcitoria “iure proprio” avanzata prima dal fratello di e poi dai suoi successori (odierni appellanti) Persona_1
debba tenere in considerazione tutta la condotta illecita posta in essere dalla CP_5
Sul punto, appare concludente la pronuncia della Suprema Corte – pronunciatasi favorevolmente sul sequestro preventivo dell'intero asse ereditario del Persona_1
– che, in merito all'adozione della signora così statuiva: “ L'adozione indotta CP_3
- in ipotesi accusatoria non voluta dall'adottante che versava in grave stato di infermità psichica a cagione dell'età e delle patologie dalle quali era affetto - è atto idoneo a determinare una conseguenza dannosa sia per la vittima (alterando la libertà di disporre liberamente dei propri beni, in quanto l'adottato avrebbe avuto diritto in una futura successione, anche testamentaria, ad una quota di legittima ex art. 536 c.c., comma 2), sia per gli eredi legittimi, il figlio adottivo divenendo soggetto al quale attribuire, nell'ambito di una successione ab intestato, la qualità di erede legittimo, con preferenza rispetto agli altri (ex artt. 566 c.c. e segg.).
Non essendovi contestazione sul fumus commissi delicti, deve ritenersi implicitamente deducibile dal capo di imputazione che l'imputata avesse indotto la vittima ad adottarla con un fine di profitto, concretamente realizzabile, però, solo dopo la morte dell'adottante, attraverso l'acquisizione della qualità di erede (legittimo o necessario)
e la conseguente possibilità di apprendere tutto o parte del patrimonio relitto del de cuius. (così Cassazione penale sez. II, 01/12/2020, (ud. 01/12/2020, dep. 31/12/2020),
n.37983).
Incontestabile, pertanto, che la abbia indotto il ad adottarla, CP_3 Persona_1
con il fine di impossessarsi del suo cospicuo patrimonio che ella aveva già iniziato a depauperare, con frequenti versamenti e prelievi. Fatto incontestabile in quanto il giudice penale ha tra l'altro valutato l'incapacità d'intendere e volere del Per_1
già al momento dell'adozione. Nella sentenza penale di primo grado (pag.28)
[...]
si legge: “Dette operazioni economiche e l'atto di adozione furono certamente
18 escogitate e volute dalla che abusando dei bisogni e dello stato d'infermità CP_3
del (a lei ben noto in quanto sua badante e convivente a tempo pieno) si insinuò Per_2
in maniera subdola nel processo decisionale e volitivo – ormai alterato dalla malattia
– di , inducendolo a compiere i numerosi atti con effetti per lui Persona_1
dannosi… “.
Sul punto, la prova scientifica richiamata in detta sentenza (pag.11) aveva evidenziato che “le capacità di di comprendere la realtà, esercitare la propria Persona_1
volontà, tutelare in autonomia la propria salute e di provvedere ai propri interessi materiali, patrimoniali, nonché morali dovesse considerarsi quasi completamente compromessa, almeno a partire dal mese di luglio 2016”. Dunque, ben 9 mesi prima dell'adozione.
E' vero che i giudici della revocazione della sentenza di adozione hanno ritenuto la mancanza di legittimazione ad agire del fratello di . Tuttavia, in questa Persona_1
sede, ossia quella risarcitoria derivante dalle condanne penali per tutte le condotte illecite della il Tribunale doveva valutare i comportamenti illeciti della Pt_2
accertando l'esistenza dei danni patrimoniali subiti da . CP_3 Persona_2
L'istruttoria, in sede penale ha provato in maniera granitica il disegno criminoso della ai danni del basti considerare, sul punto, che il procedimento di CP_3 Per_2
adozione è stato incardinato avanti ad un Tribunale incompetente territorialmente e, a dispetto di quanto affermato dal Giudice di prime cure, senza alcun accertamento reale dei presupposti richiesti per la relativa pronuncia di adozione.
Il Tribunale penale ha ritenuto “provata la presenza dei danni derivati, in conseguenza dei reati, consistiti: nel pregiudizio patrimoniale, nelle sofferenze patite a causa della privazione del legame e dell'affetto con la parte offesa e nelle spese Persona_1
sostenute in seguito alla condotta illecita dell'imputata, che deve quindi essere condannata al risarcimento degli stessi da liquidarsi in separato giudizio civile”.
Come già detto, l'adozione è risultata, all'esito della corposa istruttoria dibattimentale penale, il culmine dell'azione volta alla circonvenzione di incapace ed
19 all'appropriazione dell'intero patrimonio, ragione posta alla base della richiesta, in sede civile, di risarcimento anche dei danni patrimoniali.
In assenza dell'adozione, il cui ricorso è stato depositato avanti a (e la sentenza pronunciata da parte di) un tribunale non competente territorialmente, l'intero patrimonio sarebbe pervenuto a unico erede legittimo. Pacifico in Persona_2
atti, infatti, che nessuna disposizione testamentaria fosse presente.
La avrebbe “isolato“ nell'abitazione e allontanato dai suoi familiari l'anziano, CP_3
conosciuto da qualche mese, utilizzando la propria posizione di badante regolarmente assunta, per appropriarsi dell'intero suo patrimonio tramite l'adozione.
Nel motivare, il Tribunale (cfr. pag. 5) riporta espressamente quanto affermato in sede penale, ovvero che e (compagno della “[…] fecero di CP_3 Tes_10 CP_3
tutto per assicurarsi la gestione della vita del e, conseguentemente, del di lui Per_2
patrimonio”.
Argomentazioni che il Pubblico Ministero procedente ebbe a spendere già in sede di richiesta di sequestro preventivo (inizialmente rigettato, ma poi condiviso dalla Corte di Cassazione), laddove si pone l'accento sulla “condotta di abuso della vulnerabilità della vittima prolungato e significativo che consentiva alla di portare a termine CP_3
un progetto di totale accaparramento delle ricchezze dell'anziano e che trovava la sua summa nella richiesta di adozione del 6.4.2017, rectius nell'atto di procura speciale del
4.11.2016”.
Non può perciò essere condivisa la statuizione del Giudice di prime cure secondo il quale nessun genere di danno patrimoniale è stato chiesto e nulla può essere riconosciuto a tale titolo.
Invero, sia in sede di atto introduttivo di primo grado, che di foglio di precisazione delle conclusioni, la richiesta di parte attrice è stata di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi.
D'altronde, è la stessa sentenza impugnata che a pagina 3 della motivazione, nel ripercorrere la domanda attrice, a dare atto che “gli attori hanno chiesto la condanna
20 della parte convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, subiti sia iure hereditatis che iure proprio, così come riportato in epigrafe”.
Trattandosi di azione risarcitoria, ex art. 2043 c.c., la prova del danno e la sua quantificazione risultano in capo agli odierni appellanti. Ai fini del risarcimento del danno patrimoniale iure proprio – essendo preclusa, come si è detto, la strada del risarcimento iure hereditatis (tenuto conto del giudicato in punto adozione)- questa
Corte deve procedere alla sua valutazione.
Orbene, risulta prodotto dalla parte attrice in primo grado, allegato all'atto di citazione, il documento 27 “richiesta di sequestro conservativo” del PM, datata 17.2.2020.
Tale documento risulta concludente ai fini della decisione e costituisce prova della consistenza del danno patrimoniale patito dagli odierni appellanti in via principale.
Infatti, dando atto della complessa vicenda e degli illeciti commessi il PM individuava con precisione i beni oggetto del patrimonio del . Persona_1
Il PM “visti gli atti del procedimento penale …nei confronti di:
… Controparte_3
IMPUTATA
A) art. 643 c.p. perché, per procurare a sé un profitto, abusando dei bisogni e del deterioramento cognitivo da sindrome involutiva psicorganica senile
(demenza) inquadrabile in un disturbo neurocognitivo maggiore, induceva
ad accettare presso la propria abitazione, oltre alla Parte_3
badante, anche la figlia e , ex marito della e Testimone_10 CP_3
pluripregiudicato, a effettuare consistenti prelievi con cadenza quasi quotidiana e del lutto ingiustificati rispetto alle condizioni di vita del
a recarsi in banca con richiesta di trasferire sul conto corrente il Per_2
denaro investilo e a giungere sino ad adottare la peraltro CP_3
risultando intestatario di beni immobili (due unità immobiliari in RN
NA e tre unità al catasto terreni), di un patrimonio mobiliare di circa euro 390.000,00 suddiviso tra un conto corrente presso la Ubi Banca e
21 quote fondi comuni presso la e titoli azionari, una pensione Inps CP_6
di oltre 3000,00, nonché di polizze vita con le così determinando CP_7
effetti giuridici dannosi per la persona offesa.
Con l'aggravante di cui all'art. 61, n. 11 c.p., per aver commesso i fatti abusando di prestazioni d'opera, poiché assunta con regolare contratto di lavoro in qualità di badante della persona offesa.
B) art. 81, 572, 605 c.p. perché, con reiterati alti di violenza psicologica maltrattava , affidato alle cure della in qualità di Persona_1 CP_3
badante ed in particolare:
- lasciandolo spesso, all'interno dell 'abitazione, allettato ed in uno stato di incuria e totale trascuratezza;
- dal mese di luglio 2016 tenendolo segregato in casa, con condotte ascrivibili al delitto di sequestro di persona, rimproverandolo bruscamente se si affacciava al balcone per intrattenere contatti con
l'esterno, provvedendo al cambio delle serrature dell 'abitazione sita in Cornate NA, così da impedire ai parenti e agli amici più stretti di fargli visita e spesso lasciandolo solo a casa e chiuso a chiave all'interno;
- il 04.04.2017 trasferendolo presso la propria abitazione in Tradate, senza avvisare i parenti e senza che il a causa del Per_2
deterioramento cognitivo, se ne rendesse conto, credendo, infatti, di trovarsi nella propria casa;
- impedendogli l'utilizzo del/ 'utenza telefonica a lui intestata ed inibendo ogni forma di contatto telefonico con parenti e amici anche spegnendo il proprio telefono cellulare;
22 - dal 18.07.2016, data della dimissione dalla Fondazione Maugeri, non sottoponendolo ai controlli neurologici consigliati e non somministrandogli alcuna terapia psicofarmacologica;
- dal 29.08.2017 impedendo qualsiasi contatto tra e Per_2
l'amministratore di sostegno Avv. . Persona_4
Con l'aggravante di cui all'art. 61, n. 1 c.p., per aver commesso i fatti abusando di prestazioni d'opera, poiché assunta con regolare contratto di lavoro in qualità di badante della persona offesa. In RN NA dal mese di luglio 2016 ed in permanenza attuale……
Ritenendosi pertanto indispensabile il sequestro preventivo dei beni di Per_1
è stata effettuata ricognizione dei beni facenti parte dell'asse ereditario.
[...]
Il suddetto patrimonio risulta così costituito (come da accertamenti effettuati tramite il nucleo mobile della guardia di finanza di Varese all. 11)….”
ANAGRAFE DEI CONTI TIPO OPERATORE TIPO DI RAPPORTO DATA INIZIO E FINE
RAPPORTO e SALDO ATTUALE Credit Agricole spa Conto deposito titoli e/o obbligazioni 13.5.2004- attivo
(02113530345)(all. 1) (Titolare) riferito alle quote fondi Saldo: 39.036,91 AMUNDI nr. 3499072483
Credit Agricole spa Conto corrente nr. 34946263859 25.3.1985 - attivo (02113530345) (all. 1) (Titolare) Saldo: 4.742,03
AMUNDI SGR SPA Gestione collettiva del risparmio 04.11.2015 - attivo (05816060965)(all. 1) (titolare)
UBI SPA Conto corrente ordinario (Iban 10.12.2012- attivo (03053920165) [...] Saldo: 319.236,44
22062 (Titolare) (ali. 2) UBI SPA Conto corrente con carta prepagata 29.08.2017 - attivo
(03053920165) (lban:IT97Y03 l l 150580000000000515) Saldo: 1.361,83 (titolare) (all. 3)
UBI SPA Conto deposito titoli e/o obbligazioni 10.12.2012 - attivo
(03053920165) (Titolare) Riferito a gestione BPU ERA e
ON BPU ERA Gestione collettiva del risparmio (titolare) 21.10.2015 - attivo
SGR SPA collegato a conto deposito UBI) Cod. Controvalore: 41.457,78 (02805400161) ISIN: [...]. (quantità nominale:
(all. 4) 7.998,800) ON CA Gestione collettiva del risparmio (titolare) 07.07.2009 - attivo
SGR SPA collegato a conto deposito UBI) Cod. Controvalore: 64.258,59 (04550250015) (quantità nominale:
ISIN: [...]. (all. 4) 1.144,491) 23 ON CA Gestione collettiva del risparmio
-31.7.2019
SGR SPA (titolare) ( P.IVA_1 Banca dati Catastale - fabbricati:
1. immobile sito in GO NA (VA), piazza Parrocchetti nr.
4 - piano
T (cat. C/6
-autorimesse - foglio GO/3 part. 571, classe 7 e subalter. o 2 - mq. 22), rendita pari ad euro 22,72. Proprietà per 13/15 (i restanti 2/15 sono di proprietà del fratello del soggetto, nato a [...] Persona_2
NA il 12.05.1943);
2. immobile sito in GO NA (VA), piazza Parrocchetti nr.
4 - piano
T (cat. A/3 - abitazione di tipo economico - foglio GO/3 part. 571, classe 3 e subalterno 1 - vani nr. 5 mq. 94), rendita pari ad euro 160,10.
Proprietà per 13/15 (i restanti 2/15 sono di proprietà del fratello del soggetto, nato a [...] il [...]); Persona_2
3. immobile sito in GO NA (VA), piazza Parrocchetti nr.
4 - piano T (cat. A/3 - abitazione di tipo economico - foglio GO/3 part. 571, classe 3 e subalterno 3 - vani nr. 5 mq. 94), rendita pari ad euro
160,1O. Proprietà per 13/15 (i restanti
2/15 sono di proprietà del fratello del soggetto, Persona_2
nato a [...] il [...]);
4. immobile sito in RN NA (VA), via Montello nr.11 - piano S1
(cat. C/6 - autorimesse - foglio GO/5 part. 158, classe 9 e subalterno
502 - mq.65), rendita pari ad euro 97,35. Proprietà per L000/1000;
5. immobile sito in RN NA (VA), via Montello nr.11 - piano
Tl-S1 (cat. A/7 - villino - foglio GO/5 part. 158, classe 6 e subalterno
501 - vani nr. 11,5 mq 317), rendita pari ad euro 950,28. proprietà per
1000/1000.
BANCA DATI CATASTALE - TERRENI:
24 6. terreno tipo " bosco ceduo1" sito in CA (VA) (foglio 9 particella 4 classe 2 consistenza 7 are e 30 centiare); reddito dominicale pari ad euro 1,89 e reddito agrario pari a euro 0,23.
Proprietà per l000/1000;
7. terreno tipo "bosco misto" sito in RN NA (VA) (Sez. A foglio
9 particella 1146 classe U consistenza 36 are e 10 centiare); reddito dominicale pari ad euro 6,53 e reddito agrario pari a euro 0,93.
Proprietà per 1000/1000;
8. terreno tipo '' incolto" sito in RN NA (V A) (Sez. A foglio 9 particella 730 classe U consistenza 10 are e 70 centiare); reddito dominicale pari ad euro 0,55 e reddito agrario pari a euro 0,1 l.
Proprietà per 1000/1000;
AUTOVEICOLI:
1. Autoveicolo tg. CB349CC: Toyota LL 1.6 immatricolata nell'anno 2002;
2. Autoveicolo tg. VA509039: Fiat 0L immatricolata nell'anno 1967;
3. Autoveicolo tg. VA901943: Alfa Romeo Spider 1.6. immatricolata nell'anno 1984;
4. Motoveicolo tg. VA164963: Moto Guzzi VT California 950, immatricolata nell'anno 1983;
Esito delle verifiche effettuate sul " Controparte_8
1. N. 003842078: trattasi di una polizza mista a premio unico con decorrenza 20/05/1985 e scadenza 20/05/1995, attualmente in vigore per differimento automatico di scadenza. Premio unico versato pari a€
521,62. Il valore di riscatto alla data odierna (11/02/2020) risulta pari a lordi € 4.647,17 e la prestazione in caso di morte dell'assicurato pari
25 a lordi € 4.647,17 beneficiario in caso morte dell'Assicurato risulta essere: Eredi Legittimi;
2. N. 003842079: Trattasi di una polizza mista a premio unico con decorrenza 20/05/1985 e scadenza 20/05/1995, attualmente in vigore per differimento automatico di scadenza. Premio unico versato pari a
€ 521,62. 11 valore di riscatto alla data odierna (11/02/2020) risulta pari a lordi € 4.647,l7 e la prestazione in caso di morte dell'assicurato pari a lordi € 4.647,17. Il beneficiario in caso di morte dell'Assicurato risulta essere: Eredi Legittimi;
3. N. 003842080: Trattasi di una polizza mista a premio unico con decorrenza 20/05/1985 e scadenza 20/05/1995, attualmente in vigore per differimento automatico di scadenza. Premio unico versato pari a
€ 1.038,08. il valore di riscatto alla data odierna (11/02/2020) risulta pari a lordi € 9.294.23 e la prestazione in caso di morte dell'assicurato pari a lordi € 9.294,23. Il beneficiario in caso di morte dell'Assicurato risulta essere: Eredi Legittimi;
4. N. 003842082: Trattasi di una polizza mista a premio unico con decorrenza 20/05/1985 e scadenza 20/05/1995, attualmente in vigore per differimento automatico di scadenza. Premio unico versato pari a€
1.038,08. Il valore di riscatto alla data odierna (11/02/2020) risulta pari a lordi € 9.294, 23 e la prestazione in caso di morte dell'assicurato pari a lordi € 9.294,23. Il beneficiario in caso morte dell'Assicurato risulta essere: Eredi Legittimi;
5. N. 030204887: Trattasi di una polizza a vita intera con capitale rivalutabile a premi ricorrente e premio unici aggiuntivi con decorrenza 29/03/2011, attualmente in vigore. Cumulo dei premi pagati pari ad€ 22.510,00. Il valore di riscatto alla data odierna
(11/02/2020) risulta pari a lordi € 24.089,35 e la prestazione in caso di
26 morte dell'assicurato pari a lordi € 24.793,20. Il beneficiario caso morte dell'Assicurato risulta essere: Eredi testamentari/legittimi;
6. N. 030236053: Trattasi di una polizza a vita intera con capitale rivalutabile a premi ricorrente e premio unici aggiuntivi con decorrenza 27/06/2011, attualmente in vigore. Cumulo dei premi pagati pari a € 32.507,50. Il valore di riscatto alla data odierna
(11/02/2020) risulta pari a lordi € 34.431,88 e la prestazione in caso di morte dell'assicurato pari a lordi € 35.379,51. Il beneficiario caso morte dell'Assicurato risulta essere: Eredi testamentari/legittimi;
7. N. 030505830: Trattasi di una polizza mista con capitale rivalutabile a premi ricorrenti con decorrenza 27/06/2013 e scadenza 27/06/2023, attualmente in vigore. Cumulo dei premi pagati pari a€ 12.059,78. Il valore di riscatto alla data odierna ( l l /02/2020) risulta pari a lordi €
11.314,14 e la prestazione in caso di morte dell'assicurato pari a lordi
€ 11.713,67. Il beneficiario caso morte dell'Assicurato risulta essere:
Eredi testamentari/ legittimi;
8. N. 030682559: Trattasi di una polizza a vita intera con capitale rivalutabile a premio unico e premi unici aggiuntivi, con decorrenza
10/10/2014, attualmente in vigore. Cumulo dei premi pagati pari a€
8.440,49. Il valore di riscatto alla data odierna (11/02/2020) risulta pari a lordi€ 5.041,99 e la prestazione in caso di morte dell'assicurato pari a lordi € 5.075,66. Sulla polizza è stato liquidato al contraente, in data
12/11/2015, un riscatto parziale di netti € 4.024,89. Il beneficiario caso morte dell' risulta essere: Parte_4 Per_6 Per_7
Trattandosi di ricostruzione del patrimonio di da parte del nucleo mobile Per_1
della Guardia di Finanza di Varese in epoca assai prossima (un mese e mezzo) dal suo decesso (1.1.2020), lo stesso deve ritenersi attendibile;
comunque, non contestato nella sua veridicità e consistenza.
27 Basandosi su tale documento questa Corte ritiene di poter quantificare il danno patrimoniale patito dalla parte appellante nei seguenti limiti.
Come sopra spiegato l'azione ex art. 2043 c.c. pone a carico della parte danneggiata la prova della consistenza e valutazione del danno patito.
Dall'istanza di sequestro possono essere chiaramente individuate le voci relative ai conti correnti bancari sui quali risultavano accreditate dopo la morte del le Per_2
seguenti somme:
Credit Conto deposito titoli e/o 13.5.2004- attivo
Agricole obbligazioni Saldo: 39.036,91
spa (Titolare) riferito alle
(02113530345)(all.
quote fondi AMUNDI nr.
1) 3499072483
Credit Conto corrente nr. 25.3.1985 - attivo
Agricole
34946263859 (Titolare) Saldo: 4.742,03
spa
( ) (all. P.IVA_2
1)
UBI SPA Conto corrente 10.12.2012- attivo
(03053920165
ordinario (Iban Saldo: 319.236,44
) [...]
2
22062 (Titolare) (ali. 2)
28 UBI SPA Conto corrente con carta 29.08.2017 - attivo
(03053920165 prepagata (lban:IT97Y03 l Saldo: 1.361,83
) 150580000000000515)
(titolare) (all. 3)
ON Gestione collettiva del risparmio 07.07.2009 - attivo
CA (titolare) collegato a conto Controvalore:
SGR SPA deposito UBI) Cod. ISIN: 64.258,59 (quantità
(04550250015) [...].
nominale:
(all. 4) 1.144,491)
BPU Gestione collettiva del risparmio 21.10.2015 - attivo
ER (titolare) collegato a conto Controvalore:
A deposito UBI) Cod. ISIN: 41.457,78 (quantità
SGR SPA [...].
nominale:
(02805400161) (all. 4) 7.998,800)
Il danno patrimoniale relativo agli importi sui conti correnti intestati a Persona_1
che in assenza delle condotte illecite dell'appellata e in mancanza di testamento, sarebbero spettati al fratello, suo erede legittimo, può essere liquidato in Euro
470.093,58, oltre rivalutazione e interessi, dalla data della morte al saldo.
Con riferimento al danno patrimoniale relativo alle polizze sul "
[...]
, che in assenza della condotta illecita della sarebbero Controparte_8 CP_3
state liquidate in favore del fratello di può essere riconosciuto nella Persona_1
misura di Euro 104.844,84, oltre rivalutazione e interessi;
liquidazione operata tenendo conto dei valori di riscatto alla morte di delle varie polizze, il cui Persona_1
beneficiario era previsto nell'erede legittimo:
29 1. N. 003842078: trattasi di una polizza mista a premio unico con decorrenza 20/05/1985 e scadenza 20/05/1995, attualmente in vigore per differimento automatico di scadenza. Premio unico versato pari a€
521,62. Il valore di riscatto alla data odierna (11/02/2020) risulta pari a lordi€ 4.647,17 e la prestazione in caso di morte dell'assicurato pari a lordi € 4.647,17.
2. N. 003842079: Trattasi di una polizza mista a premio unico con decorrenza 20/05/1985 e scadenza 20/05/1995, attualmente in vigore per differimento automatico di scadenza. Premio unico versato pari a
€ 521,62. 11 valore di riscatto alla data odierna (11/02/2020) risulta pari a lordi€ 4.647,l7 e la prestazione in caso di morte dell'assicurato pari a lordi € 4.647,17.
3. N. 003842080: Trattasi di una polizza mista a premio unico con decorrenza 20/05/1985 e scadenza 20/05/1995, attualmente in vigore per differimento automatico di scadenza. Premio unico versato pari a
€ 1.038,08. Il valore di riscatto alla data odierna (11/02/2020) risulta pari a lordi € 9.294.23 e la prestazione in caso di morte dell'assicurato pari a lordi € 9.294,23.
4. N. 003842082: Trattasi di una polizza mista a premio unico con decorrenza 20/05/1985 e scadenza 20/05/1995, attualmente in vigore per differimento automatico di scadenza. Premio unico versato pari a€
1.038,08. Il valore di riscatto alla data odierna (11/02/2020) risulta pari a lordi € 9.294, 23 e la prestazione in caso di morte dell'assicurato pari a lordi € 9.294,23.
5. N. 030204887: Trattasi di una polizza a vita intera con capitale rivalutabile a premi ricorrente e premio unici aggiuntivi con decorrenza 29/03/2011, attualmente in vigore. Cumulo dei premi pagati pari ad€ 22.510,00. Il valore di riscatto alla data odierna
30 (11/02/2020) risulta pari a lordi € 24.089,35 e la prestazione in caso di morte dell'assicurato pari a lordi € 24.793,20.
6. N. 030236053: Trattasi di una polizza a vita intera con capitale rivalutabile a premi ricorrente e premio unici aggiuntivi con decorrenza 27/06/2011, attualmente in vigore. Cumulo dei premi pagati pari a€ 32.507,50. Il valore di riscatto alla data odierna
(11/02/2020) risulta pari a lordi € 34.431,88 e la prestazione in caso di morte dell'assicurato pari a lordi € 35.379,51;
7. N. 030505830: Trattasi di una polizza mista con capitale rivalutabile a premi ricorrenti con decorrenza 27/06/2013 e scadenza 27/06/2023, attualmente in vigore. Cumulo dei premi pagati pari a€ 12.059,78. Il valore di riscatto alla data odierna ( ll /02/2020) risulta pari a lordi €
11.314,14 e la prestazione in caso di morte dell'assicurato pari a lordi
€ 11.713,67;
8. N. 030682559: Trattasi di una polizza a vita intera con capitale rivalutabile a premio unico e premi unici aggiuntivi, con decorrenza
10/10/2014, attualmente in vigore. Cumulo dei premi pagati pari a€
8.440,49. Il valore di riscatto alla data odierna (11/02/2020) risulta pari a lordi€ 5.041,99 e la prestazione in caso di morte dell'assicurato pari a lordi € 5.075,66.
Per quanto concerne il danno patrimoniale conseguente al mancato trasferimento dei beni immobili, si osserva che è del tutto assente in atti non solo la prova ma anche l'allegazione da parte degli appellanti del valore commerciale degli stessi, delle loro condizioni e di qualsiasi elemento utile alla loro valorizzazione. Non può perciò essere riconosciuto alcun risarcimento per tale voce di danno.
Stesso identico discorso vale per gli autoveicoli. Anche in questo caso, parte appellante non ha allegato, tantomeno provato, né il valore di detti beni, né le loro condizioni al fine di consentire alla Corte una loro valutazione.
31 In conclusione, il danno patrimoniale può essere riconosciuto, in riforma della sentenza impugnata, nel complessivo importo di Euro 574.938,42, oltre interessi che debbono computarsi sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, con decorrenza dal giorno in cui si è verificata la morte del (v. Cass., Sez. Un., 17/02/1995, n. 1712, Per_2
e successive conformi, tra cui Cass., 27584/2011; Cass., 5671/2010; Cass.,
5054/2009). La decorrenza è individuata nella data della morte poiché a quella data è stato quantificato dalla Corte il danno patrimoniale. Sono dovuti, altresì, gli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Il terzo motivo di appello principale può essere trattato congiuntamente al primo, al secondo, al terzo ed al quarto motivo di appello incidentale.
Tutti i motivi di appello sopra indicati sono infondati e devono, quindi, essere rigettati.
Circa la sussistenza dell'an debeatur, deve essere precisato quanto segue.
La sig.ra è stata condannata in via definitiva per i reati di circonvenzione di CP_3
incapace (art. 643 c.p.) ai danni del sig. aggravato dalla circostanza di Persona_1
quell'articolo 61 numero 11 c.p. (aver commesso il fatto abusando di prestazioni d'opera poiché assunta con regolare contratto di lavoro in qualità di badante della persona offesa) nonché per i reati di maltrattamenti (art. 572 c.p.) ai danni del
(convivente) aggravati dalla medesima circostanza di cui all'art. 61 n. Persona_1
11 c.p.
Come si è avuto modo di precisare in sede di trattazione del primo motivo di appello, la sentenza di condanna penale divenuta irrevocabile costituisce res iudicata circa l'accertamento del fatto, la sua illiceità penale ed il collegamento causale tra la condotta del condannato e il fatto medesimo.
All'esito del contenzioso svoltosi in sede penale, la sig.ra è stata condannata CP_3
ai sensi dell'art. 539 c.p.p. al risarcimento in favore delle parti civili costituite Per_2
e ritenendo “provata la presenza dei danni derivati in
[...] Parte_1
conseguenza dei reati consistiti nel pregiudizio patrimoniale, nelle sofferenze patite a causa della privazione del legame e dell'affetto con la parte offesa e Persona_1
nelle spese sostenute in seguito alla condotta illecita dell'imputata, che deve quindi
32 essere condannata al risarcimento degli stessi da liquidarsi in separato giudizio civile”.
Come affermato correttamente dal giudice di prime cure “ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, spetta anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art.
1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso, con conseguente legittimazione del congiunto ad agire iure proprio contro il responsabile. La liquidazione di tale tipologia di danno deve avvenire in via equitativa, in forza di una sua valutazione complessiva, potendosi ricorrere a presunzioni sulla base di elementi oggettivi, forniti dal danneggiato, quali le abitudini di vita, la consistenza del nucleo familiare e la compromissione delle esigenze familiari (Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14392 del 27/05/2019)”.
Questa Corte, pertanto, in accordo con il giudice di prime cure, ritiene accertato il vivo legame affettivo che intercorreva tra i fratelli e Per_1 Persona_2
È, infatti, emerso dall'istruttoria come fu quest'ultimo – accortosi della non autosufficienza del fratello a procedere alla nomina di un'assistente domiciliare. Anche dopo l'inizio della convivenza con la sig.ra continuò a preoccuparsi CP_3 Per_2
le condizioni di fu lui, infatti, a scoprire i sospetti prelievi effettuati dal conto Per_1
del fratello ed a consultare uno psichiatra per valutarne le condizioni di salute.
Non potendo più contattare avviò la procedura per nominare un Per_1 Per_2
amministratore di sostegno e collaborò con quest'ultimo nello svolgimento di tale ufficio. Infine, fu lui a denunciare alla Procura di Varese, dando inizio Controparte_3
al procedimento penale e partecipando, inoltre, alla procedura di interdizione avviata dal PM a tutela del fratello.
A fronte della provata costante attenzione da parte di nei confronti delle Per_2
vicende personali di non esistono elementi che consentano di dubitare del Per_1
forte legame tra i fratelli. Come affermato dal giudice di prime cure “è quindi ampiamente presumibile il livello di sofferenza che deve aver patito Persona_2
33 nel vedere dapprima allontanarsi il fratello per poi scoprire mano a mano, con sempre maggiore e drammatica evidenza, che egli era vittima di una condotta criminosa grave
e reiterata, consistita non solo nell'utilizzo del suo denaro ma di una umiliante e duratura condizione di costrizione che l'aveva privato della libertà e dell'affetto dei cari, finendo per vivere in condizioni di isolamento e di precarietà morale e materiale
(sono indicative sul punto le fotografie dell'alloggio in cui era costretto a vivere
che sono state acquisite nel procedimento penale e prodotte in questo Persona_1
giudizio dalla parte attrice)”.
Quanto alla testimonianza del sig. , si concorda con il giudice di Testimone_10
prime cure circa la sua scarsa credibilità, essendo egli stesso coinvolto come concorrente nella circonvenzione e nei maltrattamenti verso il sig. Persona_1
Con riferimento al quantum debeatur, questa Corte ritiene corrette le valutazioni effettuate dal giudice di prime cure circa l'applicabilità delle Tabelle di Milano in riferimento al danno da perdita del rapporto parentale: pur non potendo essere applicate direttamente (in quanto la condotta della sig.ra non è stata causa o concausa CP_3
del decesso del sig. ), queste possono fungere da parametro per Persona_1
svolgere una quantificazione equitativa del danno non patrimoniale subito iure proprio dagli eredi del sig. ai sensi degli artt. 185 c.p. e 2059 e 1226 c.c. Persona_1
Nel caso di specie, in considerazione del fatto che il parente più prossimo, il defunto sig. avrebbe potuto ottenere, in caso di applicazione delle Tabelle, un Persona_2
risarcimento tra € 53.000 ed € 105.000, si ritiene equo determinare il quantum risarcitorio nella misura di € 60.000 per la lesione del rapporto limitata al biennio 2016-
2018, considerando l'intensità del suo legame con nonché l'impegno Per_1
dimostrato nel cercare di assisterlo. Tale credito, incardinato nell'asse ereditario del sig. andrà diviso tra agli eredi (creditori in solido) di quest'ultimo Persona_2
secondo le regole delle successioni mortis causa.
Quanto ai danni subiti direttamente dai nipoti ed tale CP_2 Parte_1
pregiudizio deve considerarsi presunto in ragione, anzitutto, di quanto risultante dai verbali delle udienze relative ai procedimenti di amministrazione di sostegno ed
34 interdizione (aprile-maggio 2017 e maggio 2018) i quali confermano che costoro erano informati e coinvolti nelle iniziative di tutela dello zio, tanto da essere protetti dal provvedimento di divieto di avvicinamento imposto dal GIP a nel Controparte_3
giugno 2018.
Le prove emerse nel dibattimento penale hanno confermato l'esistenza di un forte legame affettivo tra ed ed il loro zio. Come riportato nella CP_2 Parte_1
sentenza 221/2021 del Tribunale di Varese, infatti, quest'ultimo era solito trascorrere le festività a Piacenza o Milano con il fratello ed i suoi figli, per i quali lo zio Per_2
rappresentava "la seconda persona di riferimento". infatti, era sempre Persona_1
stato presente nella loro vita, occupandosene come fossero suoi figli, tanto che “dal
2000 al 2003 ospitò la nipote , neolaureata, appena trasferitasi da Parte_1
Piacenza in Provincia di Varese per ragioni lavorative, dapprima, a Gomate, nella casa in Piazza Parrocchetti e, poi, in un'altra villa di sua proprietà. era Parte_1
quindi stata in quegli anni il punto di riferimento dello zio da cui poi si allontanò fisicamente (ma mai affettivamente) solo nel 2003 quando, ormai trentatreenne, decise di andare a vivere da sola a Cadrezzate, prima di trasferirsi definitivamente in
Germania ove ella attualmente vive e lavora”.
Alla luce di tali considerazioni, questa Corte ritiene equo quantificare il danno subito da questi ultimi – parametrato a quello subito da – nella misura, Persona_2
rispettivamente, di € 30.000 per ed € 30.000 Anna CP_2 Parte_1
Con riferimento, invece, a cognata di può Controparte_4 Per_1
confermarsi la congruità della liquidazione del danno, effettuata dal giudice di prime cure, pari ad € 20.000.
Com'è stato correttamente affermato, costei “pur non essendo parente diretta di
era comunque assimilabile ad un familiare in quanto tale Persona_1
direttamente coinvolta nella vicenda che aveva interessato il cognato. Lo si può desumere dalla sua partecipazione ai procedimenti di amministrazione di sostegno e di interdizione aperti in favore di (vedasi verbali delle relative Persona_1
udienze) e dalla vivida consapevolezza dei fatti e delle circostanze che interessavano
35 la vicenda del cognato manifestati dalla stessa quando era stata Controparte_4
sentita come testimone nel dibattimento penale”.
Il quarto motivo di appello merita accoglimento.
Come risultante dalla comunicazione di cancelleria del 14 febbraio 2024, è stata richiesta alla parte attrice in primo grado un'integrazione del pagamento relativo al contributo unificato pari ad € 1.168,00.
Pertanto, come emerge dall'analisi del fascicolo di primo grado, le spese vive sostenute dagli attori sono pari a complessivi €. 1.713, di cui €. 545,00 corrisposti al momento dell'iscrizione a ruolo della causa ed ulteriori €. 1.168,00 corrisposti a seguito di integrazione. Pertanto, la pronuncia sulle spese emessa dal giudice di primo grado dovrà essere corretta riconoscendo a parte appellante la somma complessiva di €1.713.
SPESE
In tema di liquidazione delle spese processuali in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, è costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione del principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (c.f.r., tra le ultime, Cass. civile, sez. VI, ord. 4 aprile
2018, n. 8400; Cass. civile, ord. 22 agosto 2018, n. 20920;
Cass. 32906 del 08/11/2022; ordinanza n. 9448 del 06/04/2023).
Le spese di lite, perciò, seguono la sostanziale soccombenza di parte e sono CP_3
liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della controversia e della sua complessità, ex DM 147/2022.
Le spese di lite di primo e del presente grado, in virtù del principio di soccombenza, devono essere poste a carico dell'appellante incidentale ed in favore di CP_3 [...]
Esse sono liquidate, ai sensi del CP_2 Parte_1 Controparte_4
36 D.M. n. 55/2014 (così come modificate dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147) nei valori medi, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 520.000 a € 1.000.000), dell'attività istruttoria non svoltesi in sede di appello e dell'incremento del 30% per effetto del numero delle parti assistite ai sensi dell'art. 4 co. 2 del predetto decreto.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari Controparte_3
a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
P.Q.M
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 2364/2024 ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 641/2024 del Controparte_3
Tribunale di Varese;
- accoglie parzialmente l'appello proposto da CP_2 Parte_1
Nella avverso la sentenza n. 641/2024 del Tribunale di Varese Controparte_4
e, per l'effetto,
- condanna a pagare a e Nella Controparte_3 CP_2 Parte_1
in solido tra loro, l'importo di Euro 574.938,42, oltre interessi Controparte_4
che debbono computarsi sulla somma originaria (574.938,42) via via rivalutata anno per anno, con decorrenza dal giorno in cui si è verificata la morte di alla data della sentenza;
oltre interessi legali dalla data della Persona_1
sentenza al saldo;
- condanna a rimborsare a e Controparte_3 CP_2 Parte_1
in solido tra loro, le (ulteriori) spese di lite, che si Controparte_4
liquidano come segue;
- conferma per il resto la sentenza n. 641/2024 del Tribunale di Varese;
- condanna al pagamento delle spese processuali di primo grado Controparte_3
in favore di e in solido CP_2 Parte_1 Controparte_4
37 tra loro, liquidate nella misura di €1.713 per spese, € 37.950,00 per compensi, oltre i.v.a., se dovuta, c.p.a. e 15 % per spese generali;
- condanna al pagamento delle processuali di questo grado in Controparte_3
favore di e Nella in solido CP_2 Parte_1 Controparte_4
tra loro, liquidate nella misura di € 777,00 per spese, € 24.064,00 per compensi, oltre i.v.a., se dovuta, c.p.a. e 15 % per spese generali.
Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo Controparte_3 unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Milano, 15.4.2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Maria Elena Catalano
38