TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 11/06/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
n. 235/2022 R.G. Tribunale di Locri.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LOCRI, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Giuliana Maria Rosaria Ranieri, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 235/22, introitata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. alle parti, all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'08.01.2025 promossa da
(CF e P.I. , con sede legale Parte_1 P.IVA_1
corrente in Lamezia Terme alla via Alessandro Volta, 56, in persona del suo
Amministratore Unico e l.r.p.t., Arch. (CF: ), Controparte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Ado
Marchetti e Gianpaolo Russo entrambi del Foro di Lamezia Terme, ed elettivamente domiciliata in Bova Marina (RC), alla via orso Umberto I n. 156, presso lo studio dell'avv. Antonino Palermiti, giusta procura rilasciata su atto separato da intendersi apposta in calce al presente atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
Opponente contro
corrente in Palizzi Marina (RC) Controparte_2 alla Contrada Calè, (CF: ), in persona dell'Amministratore pro tempore, P.IVA_2
elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, alla Via Pio XI n. 98/C presso lo studio dell'Avv. Sebastiano Pangallo che anche lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso di cui al proc. n. 18/2022 ed al conseguente D.I. n. n. 15/2022, emesso dal
Tribunale Civile di Locri
Opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza dell'08 gennaio 2025, intendersi qui ritrascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Le domande ed eccezioni delle parti.
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene stesa in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132c.p.c., come modificato dalla legge n.
69/2009, n. 69, trattandosi, di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia i provvedimenti emessi nel corso del procedimento.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva Parte_1
in giudizio, dinanzi al Tribunale di Locri, il Controparte_3
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 15/2022 del 10.1.2022 previo accertamento della nullità della delibera assembleare sottesa del 10.08.21.
Parte opponente sosteneva, in punto di fatto, che in data 12 gennaio 2022 riceveva a mezzo posta elettronica certificata, la notifica del ricorso e pedissequo decreto
Ingiuntivo n. 15/2022 emesso in data 10.1.2022 dal Tribunale di Locri, in favore del reso nell'ambito del procedimento monitorio R.G. n. Controparte_2
18/2022. Con detto provvedimento veniva ingiunto alla società di pagare alla parte ricorrente la somma di € 21.338,08 per sorte capitale, oltre gli interessi come da domanda, nonché le spese di procedura liquidate in € 540,00 per onorari, in € 145,50 per esborsi, oltre il 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende.
La pretesa creditoria posta a base del ricorso monitorio era basata sulla circostanza che l'opponente, in qualità di condomino, risultava debitrice di oneri condominiali non corrisposti per € 20.127,26 per esercizi precedenti, € 93,44 per prima rata del bilancio di previsione ordinario 01.7.2021/30.6.2022 ed € 1.117,38 per spese straordinarie passate, per una somma totale di € 21.338,08.
Quindi la in sede di opposizione, impugnava e contestava Parte_1
quanto statuito nel decreto ingiuntivo e rilevava che essa società era la costruttrice del complesso residenziale oggi denominato “ di cui aveva venduto Controparte_2
tutte le unità immobiliari, salvo un piccolo magazzino, si opponeva quindi alla richiesta di pagamento così come formulata ed ingiunta, per nullità e/o invalidità della delibera assembleare sottesa del 10.8.21. In particolare, secondo la ricostruzione di parte opponente, la delibera sottesa al decreto era affetta da nullità assoluta in quanto contraria alle disposizioni del Regolamento di condominio contrattuale il cui art. 23 recita testualmente: “L'esercizio finanziario si chiude ogni anno al 31 dicembre”, in combinato disposto con l'art. 25 comma 1 per il quale: “L'assemblea si riunisce in via ordinaria non oltre i 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario”. Il , CP_2 in persona del proprio amministratore, aveva invece approvato il bilancio d'esercizio
2021/2022 e, dunque, relativo al periodo finanziario dal 01.7.2021 al 30.6.2022 con ciò
contravvenendo alla previsione regolamentare a norma della quale l'esercizio di gestione va dal 01.1.2021 al 31.12.2021 e successivi. In ordine all'assenza di chiarezza e certezza del rendiconto annuale e del relativo riparto di gestione, l'opponente rilevava che erano indeterminabili e non specificati i seguenti elementi: 1) le asserite quote condominiali dovute dall'odierna opponente in ragione di ogni singolo anno di gestione;
2) il dies a quo di ogni singolo debito annuo approvato dall'assemblea; 3) i millesimi su cui sono state determinate le quote di pertinenza di anno in anno in relazione alle relative proprietà; 4) la regolare approvazione dei bilanci annuali e dei relativi stati di riparto. In sostanza, secondo parte opponente, la delibera assembleare del 10.8.2021 riportava un rendiconto unico delle poste di debito (definendoli debiti pregressi) senza specificare i singoli debiti asseritamente maturati anno per anno dalla con Parte_1
allegazione dei relativi rendiconti e stato di riparto annuali il che inciderebbe sull'individuazione del dies a quo del termine prescrizionale.
L'opponente rilevava altresì l'intervenuta parziale prescrizione del credito oggi asseritamente vantato dal dovendosi fare decorrere il Controparte_2
termine iniziale prescrizionale del quinquennio e/o del decennio dalla data della deliberazione assembleare di approvazione del rendiconto e del relativo stato di riparto di ogni periodo di gestione. Pertanto, atteso che la costituzione dell'odierno condominio si era cristallizzata nell'anno 1982 ed è da detta data che l'odierno condominio opposto fa valere la propria pretesa creditoria, le quote condominiali asseritamente vantate a decorrere da detto anno e fino all'anno 2016, appaiono cadute in prescrizione alla data del 31.12.2021, in mancanza di atti interruttivi.
Alla luce di tali argomentazioni formulava istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto n. 15/2022 e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi suesposti, così decidere:IN VIA PRINCIPALE: A) accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità della delibera assembleare del 10.8.2021 per tutti i motivi di cui in parte motiva;
conseguentemente e per l'effetto, revocare integralmente l'opposto decreto ingiuntivo n. 15/2022 del 10.1.2022;IN VIA SUBORDINATA:B) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione parziale del credito vantato dal
per le quote condominiali vantate nei confronti della CP_2 CP_2 CP_2 per il periodo dall'anno 1982 al 2016; conseguentemente e per Parte_1
l'effetto, laddove il riesca a dimostrare l'ammontare delle singole poste di CP_2
debito annue cadute in prescrizione, dichiarare la parziale infondatezza e/o illegittimità dell'opposto decreto ingiuntivo n. 15/2022 relativamente al pagamento delle somme prescritte e pertanto, revocarlo e/o annullarlo parzialmente dichiarandolo privo di ogni effetto giuridico per tutti i motivi esposti in parte motiva del presente atto;
ovvero, C) nell'ipotesi in cui il non riesca a fornire la suddetta prova, accertare e CP_2 dichiarare la totale infondatezza e/o illegittimità dell'opposto decreto ingiuntivo n.
15/2022 per non liquidità, non certezza e non esigibilità e/o per ogni altra ragione di
giustizia, e pertanto revocarlo e/o annullarlo totalmente dichiarandolo privo di ogni effetto giuridico. In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali, oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario per spese generali come per legge da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Si costituiva in giudizio il in persona Controparte_2 dell'amministratore , previa contestazione di mancato esperimento del procedimento di mediazione, quale condizione d procedibilità del giudizio avente ad oggetto questioni condominiali, impugnava e contestava le deduzioni e le conclusioni avversarie;
eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione in quanto gli asseriti vizi della delibera assembleare sarebbero stati rilevati oltre il termine decadenziale dell'art. 1137 c.c., che impone il termine decadenziale di trenta giorni per l'impugnazione della delibera, non rispettato.
Rilevava altresì che anche le precedenti delibere, anch'esse notificate, non erano state oggetto di contestazione, cristallizzando così la pretesa creditoria. La difesa della parte opposta ribadiva che la società , in qualità di condòmino, era tenuta Parte_1 al pagamento degli oneri condominiali, e la contestazione in ordine all'esercizio di gestione era privo di pregio atteso che , con verbale del 21 agosto 1985, l'assemblea condominiale, all'unanimità aveva deliberato la modifica dell'art. 23 riportando al 30 giugno anziché al 31 dicembre la chiusura dell'esercizio finanziario per consentire l'effettuazione dell'assemblea nel mese di agosto. In ogni caso, la pretesa creditoria non risultava prescritta atteso che la stessa risultava da documenti contabili notificati nel corso di molti anni, senza che la società avesse mai opposto alcunché, Parte_1 per l'effetto il credito portato dal monitorio si era consolidato. Il CP_2 rappresentato come in atti, chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
”1) In via preliminare, confermare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.
15/2022, emesso dal Tribunale Civile di Locri in data 10 gennaio 2022; 2) all'esito, concedere il termine per l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
3) Nel merito, respingere tutte le domande formulate nell'atto di opposizione e, conseguentemente, confermare integralmente il decreto ingiuntivo sopra citato;
4) Con condanna dell'opponente al pagamento delle spese ed onorari di giudizio. Con riserva di ulteriori richieste, precisazioni ed integrazioni, da produrre nei termini di rito”.
Istruita la causa mediante produzione documentale, il Giudice, all'udienza del
11.11.2022 rigettava la richiesta di sospensione avanzata da parte opponente per difetto dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora e, ai fini della procedibilità dell'azione, invitava l'opposto a promuovere il procedimento di mediazione.
Conclusasi la mediazione con esito negativo, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, senza l'espletamento della chiesta CTU contabile da parte opponente, rinviava la causa all'udienza del 09.10.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento del 10.10.2024 il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La causa veniva successivamente rimessa sul ruolo ed a seguito di cambio dell'istruttore, veniva chiamata innanzi al sottoscritto Giudicante che all'udienza del
08.01.2025 la tratteneva a sentenza, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc per i medesimi incombenti.
2.- I principi
In punto di diritto, occorre correttamente inquadrare la fattispecie : trattasi di opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore del opposto sulla base CP_2
di delibera condominiale di approvazione di rendiconti.
Vi è stata ampia disputa in giurisprudenza sul fatto che il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo potesse conoscere , esaminare e valutare la validità della delibera sottesa al provvedimento monitorio, atteso che il che intende sottrarsi alla CP_2 posizione debitoria di cui al deliberato, contesta quest'ultimo quale “prova scritta” sottesa al provvedimento monitorio. Sul punto rileva la recente sentenza delle SS.UU. n.9839 /2021 secondo cui ,
modificando il precedente orientamento , nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di oneri condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità, eccepita dalla parte o rilevata d'ufficio, della delibera assembleare sottesa all'ingiunzione, sia l'annullabilità della stessa, purchè quest'ultima sia dedotta, non in via di semplice eccezione ma in via di azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento da formulare nell'atto di citazione in opposizione nel termine perentorio di cui al secondo comma dell'articolo 1137 del Codice civile (cfr Trib. Latina sent. N.
908/2023) . In motivazione le SS. UU. sttuiscono: “Vale, pertanto, il principio generale secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente, che assume
la posizione sostanziale di convenuto (al contrario dell'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore), nel contestare il diritto azionato con il ricorso, può proporre
domanda riconvenzionale, anche deducendo un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione (da ultimo, Pagina 10 di 25Cass., Sez. 2, n.
6091 del 04/03/2020; Cass., Sez. 1, n. 16564 del 22/06/2018), e può, con la domanda riconvenzionale, esercitare l'azione di annullamento della deliberazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 1137 c.c., comma 2.”
3.- Nel merito
Accertata l'ammissibilità dell'opposizione che include nel thema decidendum , la verifica da parte del giudicante sul contenuto della delibera sottesa , il punto centrale è accertare se la delibera del 10.08.2021, presenti dei vizi e se questi integrino la nullità o l'annullabilità della stessa , ai fini della legittimità del decreto ingiuntivo.
3.1 – Su tale discrimen giova premettere il dato normativo di riferimento nonché taluni principi vigenti in materia: deve essere richiamato il disposto dell'art. 1137 c.c. relativo all'Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea, che espressamente dispone
: “Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone
l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della
deliberazione per gli assenti. L'azione di annullamento non sospende l'esecuzione della deliberazione, salvo che
la sospensione sia ordinata dall'autorità giudiziaria.
Sulla base del dettato normativo e della costante interpretazione giurisprudenziale va detto che in materia di delibere condominiali, l'azione di annullamento costituisce la regola generale, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è
rinvenibile nelle sole ipotesi di : mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico, contenuto illecito. Di
conseguenza, sono nulle le deliberazioni con le quali siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione. (Cass civile,
sez. II, 30/07/2024, n. 21235; Cass. civile, sez. II, 30/07/2024, n. 21244; Cass. civile,
sez. un., 14/04/2021, n. 9839).
Più dettagliatamente sono da considerare nulle per impossibilità dell'oggetto, e non meramente annullabili, e perciò impugnabili indipendentemente dall'osservanza del termine perentorio di trenta giorni ex art. 1137 c.c., comma 2, tutte le deliberazioni dell'assemblea adottate in violazione dei criteri normativi o regolamentari di ripartizione delle spese, e quindi in eccesso rispetto alle attribuzioni dell'organo collegiale, seppur limitate alla suddivisione di un determinato affare o di una specifica gestione, non potendo la maggioranza dei partecipanti incidere sulla misura degli obblighi dei singoli condomini fissata per legge o per contratto, ed occorrendo, piuttosto, a tal fine, un accordo unanime, espressione dell'autonomia negoziale (Cass. civile, sez. un.,
07/03/2005, n. 4806; Cass. civile, sez. un., 14/04/2021, n. 9839; Cass. civile, sez. II,
10/01/2019, n. 470). Sono, invece, meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate senza modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, ma in violazione degli stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio delle dette attribuzioni assembleari, che non sono contrarie a norme imperative, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, secondo comma, cod. civ. (Cass. civile, sez. un., 07/03/2005, n.
4806; Cass. civile, sez. un., 14/04/2021, n. 9839; Cass. civile, sez. II, 19/10/2021, n.
28854). Più specificatamente debbono qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto. Ne consegue che la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta, non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale, la quale, ove non impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137, comma 3,
c.c. (decorrente, per i condomini assenti, dalla comunicazione, e, per i condomini dissenzienti, dalla sua approvazione), è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al (Cass. civile sez. un., 07/03/2005, n.4806) CP_2
4.- La domanda proposta da Parte_1
Ora, alla luce dei principi sopra brevemente richiamati, la domanda proposta dall'odierna opponente è infondata e va rigettata .
4.1- Occorre premettere che è incontestato che la società Parte_1 costruttrice del complesso residenziale oggi denominato “ , abbia Controparte_2
venduto tutte le unità immobiliari facenti parte del complesso edificato, salvo un piccolo magazzino rimasto di proprietà, per l'effetto ha mantenuto la qualità di “condòmino”.
4.2-Ciò posto, sulla base dell'atto di opposizione il motivo di contestazione centrale è il contenuto del deliberato con il quale si è proceduto all'approvazione di più rendiconti in sostanza così facendo l' esercizio finanziario non sarebbe rispondente a quanto stabilito nel regolamento di condominio contrattuale, che statuiva l'obbligo di chiusura dell'esercizio in dicembre . Sulla base di ciò e del tenore del deliberato risultano indeterminati tutta una serie di altri elementi
Sulla base delle contestazioni sul deliberato che, sulla base del principio della domanda, rappresentano il thema decidendum del giudizio, in forza dei principi e delle distinzioni sopra richiamate tra cause di nullità e di annullabilità della delibera, i vizi ex adverso fatti valere non rientrano in alcuna delle categorie di nullità del deliberato.
In ordine al riferimento all'esercizio finanziario per l'approvazione dei rendiconti, parte opposta ha documentato che con delibera del 21.08.85 vi è stata la modifica dell'art. 23 del regolamento condominiale nei seguenti termini: “Dopo ampia discussione….. sono approvate le seguenti modifiche : …. Omissis…modificato :….
Omissis … l'art. 23 riportando al 30 giugno anziché al 31 dicembre la chiusura dell'esercizio finanziario per consentire l'effettuazione dell'assemblea nel mese di agosto, approvato all'unanimità… “. La modifica predetta è stata approvata all'unanimità dei presenti e con le maggioranze previste nel regolamento condominiale in termini di millesimi e tale modifica al regolamento di condominio contrattuale, che peraltro non è oggetto di domanda , non richiedeva l'unanimità ai fini della validità del deliberato non modificando (v. sopra) il criterio di ripartizione delle spese o in alcun modo incidendo sui diritti dei condomini, ma solo modificava l'approvazione. Quel deliberato è valido anche per due ulteriori ragioni: era presente U.T. a mezzo di delegato nella persona dell'Avv. Palermiti;
l'art. 28 del regolamento condominiale prevede la possibilità della sua modifica con altre maggioranze, richiedendo l'unanimità solo nelle ipotesi ivi previste, tra le quali non rientra la modifica in oggetto. Pertanto il motivo di censura è infondato e non integra causa di nullità della delibera
In ogni caso, la qualificazione quale motivo di annullabilità e non di nullità delle deliberazioni condominiali relative al riparto delle spese anche su rendiconti pluriennali, è costante nella giurisprudenza di merito e di legittimità. Di recente il
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, civile, sentenza 4 giugno 2024, n. 578 in motivazione, ha statuito: “ Secondo il giudice di prime cure “sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini
delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione
dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa
impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2,
c.c. (cfr. Cass., Sez. Un., 14 aprile 2021, n. 9839; Cass., 7 marzo 2005, n. 4806)”. A ben
vedere, del resto, richiama il Tribunale, la delibera assembleare contestata non provvede all'approvazione di un rendiconto pluriennale, quanto piuttosto sono stati
discussi ed approvati in un'unica soluzione più rendiconti distinti e relativi a singoli e specifici anni di gestione.” In conclusione, sostiene il Tribunale, “ Perché il deliberato sia valido, è essenziale che ogni bilancio consuntivo si presenti formalmente separato e
riferibile ad uno specifico esercizio gestionale. In estrema sintesi, ogni consuntivo deve riferirsi alla singola e pertinente annualità gestionale”. L'ammissibilità della delibera con cui vengano approvati più rendiconti distinti è confermata anche dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 11039 dell'11 luglio 2023 , il principio statuito è la validità
della delibera condominiale che approva in un'unica soluzione più rendiconti formalmente distinti, ognuno relativo ad un singolo anno di gestione e collegato contabilmente a quello dell'annualità precedente. Esaminata la documentazione depositata nell'interesse del in relazione alla delibera impugnata , CP_2
risultano approvati più rendiconti i quali sono distinti nelle poste attive e passive e consentono ampia ricostruzione della situazione contabile per ogni singolo condomino,
quindi rispondenti ai parametri richiesti.
4.3- Accertato che le contestazioni e censure relative alla delibera del 10.08.21
attengono o a profili di annullabilità , vale qui il principio sopra richiamato dalla sentenza a SS.UU. secondo cui in tale ipotesi , non potendo il giudice di ufficio rilevare la nullità della delibera, il avrebbe dovuto proporre sul punto autonoma CP_2 domanda riconvenzionale nel rispetto dei termini e limiti di cui all'art. 1137 c.c.
Atteso che sulla base degli atti risulta che la delibera assembleare del 10.8.2021 ,
nella quale è stato stabilito su base contabile , il credito del e la posizione CP_2 debitoria di l'opponente nel rispetto del termine decadenziale Parte_1
avrebbe dovuto nel contempo opporre il decreto ingiuntivo e proporre domanda riconvenzionale di annullamento. Posta la comunicazione del verbale di assemblea a mezzo pec in data 10 settembre 2021 , l'opposizione a decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere proposta tempestivamente anche rispetto a tale data. Non risultando rispettato tale termine e non essendo stata formulata domanda riconvenzionale nei termini ut supra, l'opposizione per come proposta , deve essere rigettata .
4.4- Non essendo prospettabile una valutazione sull'annullabilità incidenter tantum , ma su precisa domanda riconvenzionale, risultando non tempestive le censure alla delibera del 10.08.21 , risulta inammissibile l'accertamento in ordine ad una eventuale prescrizione parziale dei debiti cristallizzati nei rendiconti approvati come da delibera . Anche questo profilo avrebbe dovuto essere oggetto di tempestiva opposizione ex art. 1137 c.c., essendo relativo a profili sostanziali.
Per ragioni di completezza occorre rilevare che parte opposta ha dimostrato con ampia allegazione documentale alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 cpc, tutte le contabilità comunicate alla negli anni, nonché le deliberazioni adottate e diversi CP_4
atti da qualificarsi come interruttivi delle pretese creditorie in favore del CP_2
nel frattempo maturate.
Pertanto le domande proposte da parte opponente devono essere in toto rigettate.
5.- Restano assorbite le altre questioni
6.-Le spese di lite Le spese seguono la soccombenza, pertanto il Tribunale condanna
[...]
in persona del suo Amministratore Unico e l.r.p.t., alla rifusione delle Parte_1 spese processuali, in favore di del che si liquidano Controparte_2
come segue sulla base dei criteri vigenti e sul valore della domanda (DM 55/2014 e succ mod valori medi , valori minimi per la fase di trattazione atteso che non vi è stata attività istruttoria): fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00; Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00; fase di trattazione € 840,00; Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00 per un totale di € 4.237,00 oltre rimborso forfettario sulle spese generali e accessori oneri fiscali e previdenziali come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dr.ssa Giuliana Maria Rosaria Ranieri, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattese ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione promossa da per le ragioni di cui Parte_1 alla parte motiva e per l'effetto dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. n. 15/2022 emesso in data 10.1.2022 dal Tribunale di Locri, in favore del Controparte_2
reso nell'ambito del procedimento monitorio R.G. n. 18/2022, per le ragioni
[...]
di cui alla parte motiva;
- condanna il in persona del suo Amministratore Unico e Parte_1
l.r.p.t., alla rifusione delle spese processuali in favore di del Controparte_2
che si liquidano come segue sulla base dei criteri vigenti e sul valore della
[...]
domanda (DM 55/2014 valori medi , valori minimi per la fase di trattazione atteso che non vi è stata attività istruttoria): fase di studio della controversia, valore medio: €
919,00; Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00; fase di trattazione €
840,00; Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00 per un totale di € 4.237,00 oltre rimborso forfettario sulle spese generali e accessori oneri fiscali e previdenziali come per legge.
Locri, così deciso il 11.06.2025.
Il Cancelliere
Il Giudice on.
Dott.ssa Giuliana Maria Rosaria Ranieri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LOCRI, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Giuliana Maria Rosaria Ranieri, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 235/22, introitata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. alle parti, all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'08.01.2025 promossa da
(CF e P.I. , con sede legale Parte_1 P.IVA_1
corrente in Lamezia Terme alla via Alessandro Volta, 56, in persona del suo
Amministratore Unico e l.r.p.t., Arch. (CF: ), Controparte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Ado
Marchetti e Gianpaolo Russo entrambi del Foro di Lamezia Terme, ed elettivamente domiciliata in Bova Marina (RC), alla via orso Umberto I n. 156, presso lo studio dell'avv. Antonino Palermiti, giusta procura rilasciata su atto separato da intendersi apposta in calce al presente atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
Opponente contro
corrente in Palizzi Marina (RC) Controparte_2 alla Contrada Calè, (CF: ), in persona dell'Amministratore pro tempore, P.IVA_2
elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, alla Via Pio XI n. 98/C presso lo studio dell'Avv. Sebastiano Pangallo che anche lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso di cui al proc. n. 18/2022 ed al conseguente D.I. n. n. 15/2022, emesso dal
Tribunale Civile di Locri
Opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza dell'08 gennaio 2025, intendersi qui ritrascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Le domande ed eccezioni delle parti.
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene stesa in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132c.p.c., come modificato dalla legge n.
69/2009, n. 69, trattandosi, di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia i provvedimenti emessi nel corso del procedimento.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva Parte_1
in giudizio, dinanzi al Tribunale di Locri, il Controparte_3
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 15/2022 del 10.1.2022 previo accertamento della nullità della delibera assembleare sottesa del 10.08.21.
Parte opponente sosteneva, in punto di fatto, che in data 12 gennaio 2022 riceveva a mezzo posta elettronica certificata, la notifica del ricorso e pedissequo decreto
Ingiuntivo n. 15/2022 emesso in data 10.1.2022 dal Tribunale di Locri, in favore del reso nell'ambito del procedimento monitorio R.G. n. Controparte_2
18/2022. Con detto provvedimento veniva ingiunto alla società di pagare alla parte ricorrente la somma di € 21.338,08 per sorte capitale, oltre gli interessi come da domanda, nonché le spese di procedura liquidate in € 540,00 per onorari, in € 145,50 per esborsi, oltre il 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende.
La pretesa creditoria posta a base del ricorso monitorio era basata sulla circostanza che l'opponente, in qualità di condomino, risultava debitrice di oneri condominiali non corrisposti per € 20.127,26 per esercizi precedenti, € 93,44 per prima rata del bilancio di previsione ordinario 01.7.2021/30.6.2022 ed € 1.117,38 per spese straordinarie passate, per una somma totale di € 21.338,08.
Quindi la in sede di opposizione, impugnava e contestava Parte_1
quanto statuito nel decreto ingiuntivo e rilevava che essa società era la costruttrice del complesso residenziale oggi denominato “ di cui aveva venduto Controparte_2
tutte le unità immobiliari, salvo un piccolo magazzino, si opponeva quindi alla richiesta di pagamento così come formulata ed ingiunta, per nullità e/o invalidità della delibera assembleare sottesa del 10.8.21. In particolare, secondo la ricostruzione di parte opponente, la delibera sottesa al decreto era affetta da nullità assoluta in quanto contraria alle disposizioni del Regolamento di condominio contrattuale il cui art. 23 recita testualmente: “L'esercizio finanziario si chiude ogni anno al 31 dicembre”, in combinato disposto con l'art. 25 comma 1 per il quale: “L'assemblea si riunisce in via ordinaria non oltre i 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario”. Il , CP_2 in persona del proprio amministratore, aveva invece approvato il bilancio d'esercizio
2021/2022 e, dunque, relativo al periodo finanziario dal 01.7.2021 al 30.6.2022 con ciò
contravvenendo alla previsione regolamentare a norma della quale l'esercizio di gestione va dal 01.1.2021 al 31.12.2021 e successivi. In ordine all'assenza di chiarezza e certezza del rendiconto annuale e del relativo riparto di gestione, l'opponente rilevava che erano indeterminabili e non specificati i seguenti elementi: 1) le asserite quote condominiali dovute dall'odierna opponente in ragione di ogni singolo anno di gestione;
2) il dies a quo di ogni singolo debito annuo approvato dall'assemblea; 3) i millesimi su cui sono state determinate le quote di pertinenza di anno in anno in relazione alle relative proprietà; 4) la regolare approvazione dei bilanci annuali e dei relativi stati di riparto. In sostanza, secondo parte opponente, la delibera assembleare del 10.8.2021 riportava un rendiconto unico delle poste di debito (definendoli debiti pregressi) senza specificare i singoli debiti asseritamente maturati anno per anno dalla con Parte_1
allegazione dei relativi rendiconti e stato di riparto annuali il che inciderebbe sull'individuazione del dies a quo del termine prescrizionale.
L'opponente rilevava altresì l'intervenuta parziale prescrizione del credito oggi asseritamente vantato dal dovendosi fare decorrere il Controparte_2
termine iniziale prescrizionale del quinquennio e/o del decennio dalla data della deliberazione assembleare di approvazione del rendiconto e del relativo stato di riparto di ogni periodo di gestione. Pertanto, atteso che la costituzione dell'odierno condominio si era cristallizzata nell'anno 1982 ed è da detta data che l'odierno condominio opposto fa valere la propria pretesa creditoria, le quote condominiali asseritamente vantate a decorrere da detto anno e fino all'anno 2016, appaiono cadute in prescrizione alla data del 31.12.2021, in mancanza di atti interruttivi.
Alla luce di tali argomentazioni formulava istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto n. 15/2022 e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi suesposti, così decidere:IN VIA PRINCIPALE: A) accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità della delibera assembleare del 10.8.2021 per tutti i motivi di cui in parte motiva;
conseguentemente e per l'effetto, revocare integralmente l'opposto decreto ingiuntivo n. 15/2022 del 10.1.2022;IN VIA SUBORDINATA:B) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione parziale del credito vantato dal
per le quote condominiali vantate nei confronti della CP_2 CP_2 CP_2 per il periodo dall'anno 1982 al 2016; conseguentemente e per Parte_1
l'effetto, laddove il riesca a dimostrare l'ammontare delle singole poste di CP_2
debito annue cadute in prescrizione, dichiarare la parziale infondatezza e/o illegittimità dell'opposto decreto ingiuntivo n. 15/2022 relativamente al pagamento delle somme prescritte e pertanto, revocarlo e/o annullarlo parzialmente dichiarandolo privo di ogni effetto giuridico per tutti i motivi esposti in parte motiva del presente atto;
ovvero, C) nell'ipotesi in cui il non riesca a fornire la suddetta prova, accertare e CP_2 dichiarare la totale infondatezza e/o illegittimità dell'opposto decreto ingiuntivo n.
15/2022 per non liquidità, non certezza e non esigibilità e/o per ogni altra ragione di
giustizia, e pertanto revocarlo e/o annullarlo totalmente dichiarandolo privo di ogni effetto giuridico. In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali, oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario per spese generali come per legge da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Si costituiva in giudizio il in persona Controparte_2 dell'amministratore , previa contestazione di mancato esperimento del procedimento di mediazione, quale condizione d procedibilità del giudizio avente ad oggetto questioni condominiali, impugnava e contestava le deduzioni e le conclusioni avversarie;
eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione in quanto gli asseriti vizi della delibera assembleare sarebbero stati rilevati oltre il termine decadenziale dell'art. 1137 c.c., che impone il termine decadenziale di trenta giorni per l'impugnazione della delibera, non rispettato.
Rilevava altresì che anche le precedenti delibere, anch'esse notificate, non erano state oggetto di contestazione, cristallizzando così la pretesa creditoria. La difesa della parte opposta ribadiva che la società , in qualità di condòmino, era tenuta Parte_1 al pagamento degli oneri condominiali, e la contestazione in ordine all'esercizio di gestione era privo di pregio atteso che , con verbale del 21 agosto 1985, l'assemblea condominiale, all'unanimità aveva deliberato la modifica dell'art. 23 riportando al 30 giugno anziché al 31 dicembre la chiusura dell'esercizio finanziario per consentire l'effettuazione dell'assemblea nel mese di agosto. In ogni caso, la pretesa creditoria non risultava prescritta atteso che la stessa risultava da documenti contabili notificati nel corso di molti anni, senza che la società avesse mai opposto alcunché, Parte_1 per l'effetto il credito portato dal monitorio si era consolidato. Il CP_2 rappresentato come in atti, chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
”1) In via preliminare, confermare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.
15/2022, emesso dal Tribunale Civile di Locri in data 10 gennaio 2022; 2) all'esito, concedere il termine per l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
3) Nel merito, respingere tutte le domande formulate nell'atto di opposizione e, conseguentemente, confermare integralmente il decreto ingiuntivo sopra citato;
4) Con condanna dell'opponente al pagamento delle spese ed onorari di giudizio. Con riserva di ulteriori richieste, precisazioni ed integrazioni, da produrre nei termini di rito”.
Istruita la causa mediante produzione documentale, il Giudice, all'udienza del
11.11.2022 rigettava la richiesta di sospensione avanzata da parte opponente per difetto dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora e, ai fini della procedibilità dell'azione, invitava l'opposto a promuovere il procedimento di mediazione.
Conclusasi la mediazione con esito negativo, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, senza l'espletamento della chiesta CTU contabile da parte opponente, rinviava la causa all'udienza del 09.10.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento del 10.10.2024 il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La causa veniva successivamente rimessa sul ruolo ed a seguito di cambio dell'istruttore, veniva chiamata innanzi al sottoscritto Giudicante che all'udienza del
08.01.2025 la tratteneva a sentenza, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc per i medesimi incombenti.
2.- I principi
In punto di diritto, occorre correttamente inquadrare la fattispecie : trattasi di opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore del opposto sulla base CP_2
di delibera condominiale di approvazione di rendiconti.
Vi è stata ampia disputa in giurisprudenza sul fatto che il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo potesse conoscere , esaminare e valutare la validità della delibera sottesa al provvedimento monitorio, atteso che il che intende sottrarsi alla CP_2 posizione debitoria di cui al deliberato, contesta quest'ultimo quale “prova scritta” sottesa al provvedimento monitorio. Sul punto rileva la recente sentenza delle SS.UU. n.9839 /2021 secondo cui ,
modificando il precedente orientamento , nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di oneri condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità, eccepita dalla parte o rilevata d'ufficio, della delibera assembleare sottesa all'ingiunzione, sia l'annullabilità della stessa, purchè quest'ultima sia dedotta, non in via di semplice eccezione ma in via di azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento da formulare nell'atto di citazione in opposizione nel termine perentorio di cui al secondo comma dell'articolo 1137 del Codice civile (cfr Trib. Latina sent. N.
908/2023) . In motivazione le SS. UU. sttuiscono: “Vale, pertanto, il principio generale secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente, che assume
la posizione sostanziale di convenuto (al contrario dell'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore), nel contestare il diritto azionato con il ricorso, può proporre
domanda riconvenzionale, anche deducendo un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione (da ultimo, Pagina 10 di 25Cass., Sez. 2, n.
6091 del 04/03/2020; Cass., Sez. 1, n. 16564 del 22/06/2018), e può, con la domanda riconvenzionale, esercitare l'azione di annullamento della deliberazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 1137 c.c., comma 2.”
3.- Nel merito
Accertata l'ammissibilità dell'opposizione che include nel thema decidendum , la verifica da parte del giudicante sul contenuto della delibera sottesa , il punto centrale è accertare se la delibera del 10.08.2021, presenti dei vizi e se questi integrino la nullità o l'annullabilità della stessa , ai fini della legittimità del decreto ingiuntivo.
3.1 – Su tale discrimen giova premettere il dato normativo di riferimento nonché taluni principi vigenti in materia: deve essere richiamato il disposto dell'art. 1137 c.c. relativo all'Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea, che espressamente dispone
: “Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone
l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della
deliberazione per gli assenti. L'azione di annullamento non sospende l'esecuzione della deliberazione, salvo che
la sospensione sia ordinata dall'autorità giudiziaria.
Sulla base del dettato normativo e della costante interpretazione giurisprudenziale va detto che in materia di delibere condominiali, l'azione di annullamento costituisce la regola generale, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è
rinvenibile nelle sole ipotesi di : mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico, contenuto illecito. Di
conseguenza, sono nulle le deliberazioni con le quali siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione. (Cass civile,
sez. II, 30/07/2024, n. 21235; Cass. civile, sez. II, 30/07/2024, n. 21244; Cass. civile,
sez. un., 14/04/2021, n. 9839).
Più dettagliatamente sono da considerare nulle per impossibilità dell'oggetto, e non meramente annullabili, e perciò impugnabili indipendentemente dall'osservanza del termine perentorio di trenta giorni ex art. 1137 c.c., comma 2, tutte le deliberazioni dell'assemblea adottate in violazione dei criteri normativi o regolamentari di ripartizione delle spese, e quindi in eccesso rispetto alle attribuzioni dell'organo collegiale, seppur limitate alla suddivisione di un determinato affare o di una specifica gestione, non potendo la maggioranza dei partecipanti incidere sulla misura degli obblighi dei singoli condomini fissata per legge o per contratto, ed occorrendo, piuttosto, a tal fine, un accordo unanime, espressione dell'autonomia negoziale (Cass. civile, sez. un.,
07/03/2005, n. 4806; Cass. civile, sez. un., 14/04/2021, n. 9839; Cass. civile, sez. II,
10/01/2019, n. 470). Sono, invece, meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate senza modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, ma in violazione degli stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio delle dette attribuzioni assembleari, che non sono contrarie a norme imperative, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, secondo comma, cod. civ. (Cass. civile, sez. un., 07/03/2005, n.
4806; Cass. civile, sez. un., 14/04/2021, n. 9839; Cass. civile, sez. II, 19/10/2021, n.
28854). Più specificatamente debbono qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto. Ne consegue che la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta, non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale, la quale, ove non impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137, comma 3,
c.c. (decorrente, per i condomini assenti, dalla comunicazione, e, per i condomini dissenzienti, dalla sua approvazione), è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al (Cass. civile sez. un., 07/03/2005, n.4806) CP_2
4.- La domanda proposta da Parte_1
Ora, alla luce dei principi sopra brevemente richiamati, la domanda proposta dall'odierna opponente è infondata e va rigettata .
4.1- Occorre premettere che è incontestato che la società Parte_1 costruttrice del complesso residenziale oggi denominato “ , abbia Controparte_2
venduto tutte le unità immobiliari facenti parte del complesso edificato, salvo un piccolo magazzino rimasto di proprietà, per l'effetto ha mantenuto la qualità di “condòmino”.
4.2-Ciò posto, sulla base dell'atto di opposizione il motivo di contestazione centrale è il contenuto del deliberato con il quale si è proceduto all'approvazione di più rendiconti in sostanza così facendo l' esercizio finanziario non sarebbe rispondente a quanto stabilito nel regolamento di condominio contrattuale, che statuiva l'obbligo di chiusura dell'esercizio in dicembre . Sulla base di ciò e del tenore del deliberato risultano indeterminati tutta una serie di altri elementi
Sulla base delle contestazioni sul deliberato che, sulla base del principio della domanda, rappresentano il thema decidendum del giudizio, in forza dei principi e delle distinzioni sopra richiamate tra cause di nullità e di annullabilità della delibera, i vizi ex adverso fatti valere non rientrano in alcuna delle categorie di nullità del deliberato.
In ordine al riferimento all'esercizio finanziario per l'approvazione dei rendiconti, parte opposta ha documentato che con delibera del 21.08.85 vi è stata la modifica dell'art. 23 del regolamento condominiale nei seguenti termini: “Dopo ampia discussione….. sono approvate le seguenti modifiche : …. Omissis…modificato :….
Omissis … l'art. 23 riportando al 30 giugno anziché al 31 dicembre la chiusura dell'esercizio finanziario per consentire l'effettuazione dell'assemblea nel mese di agosto, approvato all'unanimità… “. La modifica predetta è stata approvata all'unanimità dei presenti e con le maggioranze previste nel regolamento condominiale in termini di millesimi e tale modifica al regolamento di condominio contrattuale, che peraltro non è oggetto di domanda , non richiedeva l'unanimità ai fini della validità del deliberato non modificando (v. sopra) il criterio di ripartizione delle spese o in alcun modo incidendo sui diritti dei condomini, ma solo modificava l'approvazione. Quel deliberato è valido anche per due ulteriori ragioni: era presente U.T. a mezzo di delegato nella persona dell'Avv. Palermiti;
l'art. 28 del regolamento condominiale prevede la possibilità della sua modifica con altre maggioranze, richiedendo l'unanimità solo nelle ipotesi ivi previste, tra le quali non rientra la modifica in oggetto. Pertanto il motivo di censura è infondato e non integra causa di nullità della delibera
In ogni caso, la qualificazione quale motivo di annullabilità e non di nullità delle deliberazioni condominiali relative al riparto delle spese anche su rendiconti pluriennali, è costante nella giurisprudenza di merito e di legittimità. Di recente il
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, civile, sentenza 4 giugno 2024, n. 578 in motivazione, ha statuito: “ Secondo il giudice di prime cure “sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini
delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione
dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa
impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2,
c.c. (cfr. Cass., Sez. Un., 14 aprile 2021, n. 9839; Cass., 7 marzo 2005, n. 4806)”. A ben
vedere, del resto, richiama il Tribunale, la delibera assembleare contestata non provvede all'approvazione di un rendiconto pluriennale, quanto piuttosto sono stati
discussi ed approvati in un'unica soluzione più rendiconti distinti e relativi a singoli e specifici anni di gestione.” In conclusione, sostiene il Tribunale, “ Perché il deliberato sia valido, è essenziale che ogni bilancio consuntivo si presenti formalmente separato e
riferibile ad uno specifico esercizio gestionale. In estrema sintesi, ogni consuntivo deve riferirsi alla singola e pertinente annualità gestionale”. L'ammissibilità della delibera con cui vengano approvati più rendiconti distinti è confermata anche dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 11039 dell'11 luglio 2023 , il principio statuito è la validità
della delibera condominiale che approva in un'unica soluzione più rendiconti formalmente distinti, ognuno relativo ad un singolo anno di gestione e collegato contabilmente a quello dell'annualità precedente. Esaminata la documentazione depositata nell'interesse del in relazione alla delibera impugnata , CP_2
risultano approvati più rendiconti i quali sono distinti nelle poste attive e passive e consentono ampia ricostruzione della situazione contabile per ogni singolo condomino,
quindi rispondenti ai parametri richiesti.
4.3- Accertato che le contestazioni e censure relative alla delibera del 10.08.21
attengono o a profili di annullabilità , vale qui il principio sopra richiamato dalla sentenza a SS.UU. secondo cui in tale ipotesi , non potendo il giudice di ufficio rilevare la nullità della delibera, il avrebbe dovuto proporre sul punto autonoma CP_2 domanda riconvenzionale nel rispetto dei termini e limiti di cui all'art. 1137 c.c.
Atteso che sulla base degli atti risulta che la delibera assembleare del 10.8.2021 ,
nella quale è stato stabilito su base contabile , il credito del e la posizione CP_2 debitoria di l'opponente nel rispetto del termine decadenziale Parte_1
avrebbe dovuto nel contempo opporre il decreto ingiuntivo e proporre domanda riconvenzionale di annullamento. Posta la comunicazione del verbale di assemblea a mezzo pec in data 10 settembre 2021 , l'opposizione a decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere proposta tempestivamente anche rispetto a tale data. Non risultando rispettato tale termine e non essendo stata formulata domanda riconvenzionale nei termini ut supra, l'opposizione per come proposta , deve essere rigettata .
4.4- Non essendo prospettabile una valutazione sull'annullabilità incidenter tantum , ma su precisa domanda riconvenzionale, risultando non tempestive le censure alla delibera del 10.08.21 , risulta inammissibile l'accertamento in ordine ad una eventuale prescrizione parziale dei debiti cristallizzati nei rendiconti approvati come da delibera . Anche questo profilo avrebbe dovuto essere oggetto di tempestiva opposizione ex art. 1137 c.c., essendo relativo a profili sostanziali.
Per ragioni di completezza occorre rilevare che parte opposta ha dimostrato con ampia allegazione documentale alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 cpc, tutte le contabilità comunicate alla negli anni, nonché le deliberazioni adottate e diversi CP_4
atti da qualificarsi come interruttivi delle pretese creditorie in favore del CP_2
nel frattempo maturate.
Pertanto le domande proposte da parte opponente devono essere in toto rigettate.
5.- Restano assorbite le altre questioni
6.-Le spese di lite Le spese seguono la soccombenza, pertanto il Tribunale condanna
[...]
in persona del suo Amministratore Unico e l.r.p.t., alla rifusione delle Parte_1 spese processuali, in favore di del che si liquidano Controparte_2
come segue sulla base dei criteri vigenti e sul valore della domanda (DM 55/2014 e succ mod valori medi , valori minimi per la fase di trattazione atteso che non vi è stata attività istruttoria): fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00; Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00; fase di trattazione € 840,00; Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00 per un totale di € 4.237,00 oltre rimborso forfettario sulle spese generali e accessori oneri fiscali e previdenziali come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dr.ssa Giuliana Maria Rosaria Ranieri, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattese ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione promossa da per le ragioni di cui Parte_1 alla parte motiva e per l'effetto dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. n. 15/2022 emesso in data 10.1.2022 dal Tribunale di Locri, in favore del Controparte_2
reso nell'ambito del procedimento monitorio R.G. n. 18/2022, per le ragioni
[...]
di cui alla parte motiva;
- condanna il in persona del suo Amministratore Unico e Parte_1
l.r.p.t., alla rifusione delle spese processuali in favore di del Controparte_2
che si liquidano come segue sulla base dei criteri vigenti e sul valore della
[...]
domanda (DM 55/2014 valori medi , valori minimi per la fase di trattazione atteso che non vi è stata attività istruttoria): fase di studio della controversia, valore medio: €
919,00; Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00; fase di trattazione €
840,00; Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00 per un totale di € 4.237,00 oltre rimborso forfettario sulle spese generali e accessori oneri fiscali e previdenziali come per legge.
Locri, così deciso il 11.06.2025.
Il Cancelliere
Il Giudice on.
Dott.ssa Giuliana Maria Rosaria Ranieri