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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/02/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice -
Dott.ssa Claudia Ummarino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14674 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Parte_1 procura a margine del ricorso, dall'avv. PROVITERA GIANLUCA presso il quale elettivamente domicilia
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta Parte_2 procura a margine del ricorso, dall'avv. PROVITERA GIANLUCA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/08/2024 e Parte_1 Parte_2
premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 03/10/2016, che dall'unione coniugale erano nati i figli (nato a [...], il [...]) e (nato a [...], il Persona_1 Persona_2
31.03.2020), rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ 1) I coniugi si scambiano consenso alla loro separazione personale riconoscendo che la stessa non è addebitabile ad alcuno di essi, impegnandosi al mutuo e reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita in Napoli, alla
Traversa II Comunale Santa Croce ad Orsolone, 28, di proprietà esclusiva del signor
[...]
, resterà ad egli assegnata mentre la di lui moglie, IG , provvederà Pt_1 Parte_2
a trasferire la propria residenza in altra abitazione presso la quale troveranno collocamento privilegiato i minori e . Per espresso accordo i ricorrenti hanno statuito che la Per_1 Per_2 IG avrà diritto di permanenza nell'abitazione coniugale sino Parte_2 all'individuazione di idonea ultronea abitazione e comunque non oltre mesi 6 dalla sottoscrizione del presente accordo di separazione. 3) La sig.ra usufruirà per intero Parte_2 dell'Assegno Unico, previsto per legge per i figli a carico e , indennità a cui il sig. Per_1 Per_2
rinuncia preventivamente in favore della separanda moglie, con impegno del Parte_1 medesimo alla comunicazione della relativa determinazione presso l'ente previdenziale competente;
Resta inteso che il sig. , adempiuto l'obbligo di cui al punto 3 del Parte_1
mentovato accordo, sarà esentato da qualsiasi onere e responsabilità circa l'intervenuta corresponsione del menzionato Assegno unico alla sig.ra e che il contributo di Pt_2
mantenimento a favore dei figli minori e resta comunque esclusivamente quello Per_1 Per_2
pattuito alla luce del seguente accordo di separazione. Restano salvi diversi accordi tra le parti.
4) I genitori eserciteranno di comune accordo la responsabilità genitoriale sui figli minori Per_1
e , adottando congiuntamente le decisioni relative all'istruzione, educazione, salute e Per_2 sviluppo psicofisico degli stessi, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di questi ultimi. 5) Entrambi i coniugi contribuiranno al mantenimento dei propri figli.
In particolare, il signor contribuirà al mantenimento dei figli e con Parte_1 Per_1 Per_2 un assegno periodico mensile di € 300,00 per ognuno di essi, così per complessivi € 600,00
(seicentoeuro/00), da corrispondere alla madre entro il giorno 05 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, nonché con il pagamento, al 50% fra le parti, delle spese scolastiche, quelle mediche non a carico del servizio sanitario nazionale e delle spese straordinarie, (quest'ultime se previamente concordate). In caso di mancato accordo, la qualificazione delle spese in ordinarie e straordinarie e, in riferimento a queste ultime, quelle per
2 le quali è richiesto il preventivo consenso verrà effettuata tenendo conto delle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause diritto familiare dettate dal consiglio Nazionale Forense in data 29/12/2017 - protocollo AMM/11/2017 - 030639, ovvero quello attualmente applicato;
Per espresso accordo delle parti la richiamata statuizione di cui all'art. 5 avrà efficacia e diverrà esecutiva dal momento in cui la IG Parte_2
trasferirà materialmente la propria residenza in altro immobile unitamente ai figli e Per_1
. 6) Alcun mantenimento sarà, vicendevolmente, riconosciuto dai coniugi, essendo gli stessi Per_2
autonomi economicamente. 7) Come già statuito nelle precedenti disposizioni del presente atto, i coniugi si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli e con Per_1 Per_2
ognuno di essi. 8) Ciascuno dei genitori, quando avrà i figli minori con sé, eserciterà nelle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale separatamente;
9) Quanto all'esercizio del diritto di visita/frequentazione dei minori e con il padre, lo stesso Per_1 Per_2 avrà come parametro principale di riferimento l'interesse superiore degli stessi, cercando di assecondarne le volontà ed i desideri, compatibilmente con gli impegni scolastici di questi ultimi e quelli lavorativi del padre. In ipotesi di eventuale disaccordo tra i genitori ci si atterrà alle condizioni meglio specificate di seguito: I figli minori e saranno affidati in maniera Per_1 Per_2
condivisa ad entrambi i genitori pur avendo residenza privilegiata presso la madre con la quale abiteranno;
- Il padre potrà comunicare telefonicamente e quotidianamente con i figli minori, salvo impegni scolastici e/o ludici degli stessi;
- Il sig. terrà con sé i figli minori Parte_1
e , due week end lunghi alterni al mese e precisamente il primo ed il terzo, Per_1 Per_2 prelevandoli dall'abitazione materna il sabato alle ore 10.00 e sino alla domenica alle ore 20,00, dopo il quale sarà cura dello stesso riaccompagnare i minori presso l'abitazione della IG
Ogni eventuale modifica che si vorrà congiuntamente apportare al su indicato Pt_2 calendario dovrà essere preventivamente comunicata nelle 24 ore precedenti all'altra parte. Sarà prevista la possibilità, per il padre, di recuperare i giorni persi, qualora il diritto di visita non verrà esercitato per motivi di salute ovvero per obiettive e documentate esigenze legate alla vita dei minori. Il padre, inoltre, al fine di favorire il più completo sviluppo psichico e salvaguardare i rapporti interpersonali con e potrà tenere con sè i propri figli il martedì ed il Per_1 Per_2
giovedì di ogni settimana, prelevandoli alle ore 16:00 dalla casa materna e sino al giorno successivo con impegno, salvo esigenze lavorative di quest'ultimo da comunicare alla IG almeno 24h prima, ad accompagnare gli stessi a scuola ovvero presso la casa materna. Pt_2
Restano salvi diversi accordi tra le parti. - Durante le vacanze di Natale, i figli e Per_1 Per_2
trascorreranno con il padre, ad anni alterni, il giorno della Vigilia ed il 31 dicembre, con
3 pernottamento, ovvero il giorno di Natale ed il 01 gennaio, sempre con le stesse modalità e così via, secondo il richiamato principio dell'alternanza, in modo che i minori possano trascorrere le festività natalizie con entrambi i genitori. Stesso discorso in ordine al giorno dell'Epifania, secondo il principio dell'alternanza. Restano salvi diversi accordi tra le parti. Per il periodo natalizio 2024 la vigilia spetterà al padre quale iniziale applicazione del criterio di alternanza.
Restano salvi diversi accordi tra le parti. - Durante le vacanze di Pasqua, i figli e Per_1 Per_2 trascorreranno con il padre, ad anni alterni, o la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo, con pernottamento. Per il periodo Pasquale 2025 il giorno di Pasqua spetterà alla madre quale iniziale applicazione del criterio di alternanza. Restano salvi diversi accordi tra le parti;
- I minori e trascorreranno il giorno della festa del papà e quello della festa della Per_1 Per_2
mamma i con i rispettivi genitori;
compleanno ed onomastico dei figli con entrambi ovvero, laddove non fosse possibile, alternandosi di anno in anno a cominciare dalla madre, quale iniziale applicazione del criterio di alternanza. Nella data del proprio compleanno ed onomastico i genitori potranno tenere con sé per l'intera giornata i figli, anche se quella giornata spettava all'altro coniuge che, pertanto, avrà diritto di recuperarla previo accordo. - Durante la stagione estiva, il padre potrà trascorrere con i figli e , con pernottamento, le vacanze per 15 Per_1 Per_2
giorni, anche non continuativi, nel periodo che i genitori concorderanno e compatibilmente con le esigenze lavorative e feriali di ciascuno di essi ed in ogni caso mediante comunicazione da recapitarsi, anche tramite mezzo lettera raccomandata o altro mezzo equipollente, entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori dovranno reciprocamente informarsi del luogo di villeggiatura in cui si recheranno con i figli e e dovranno consentire agli stessi di avere costanti Per_1 Per_2 contatti telefonici con l'altro genitore. Restano salvi diversi accordi tra le parti;
10) Sarà pieno diritto dei minori e continuare a frequentare le famiglie di origine dei genitori. 11) I Per_1 Per_2
coniugi avranno il diritto / dovere di segnalare e comunicare eventuali cambi di residenza o domicilio, ove effettuati. 12) I coniugi, infine, chiedono di disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile di Napoli, affinchè proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 396/2000.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
4 Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
(atto n.71 ,parte II , S. A Sez. A , reg. Atti Matrimonio anno 2016);
[...]
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/02/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Valeria Rosetti
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