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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 19/05/2025, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composto dai signori Magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est dott.ssa Fortunata Esposito Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 685 del R.G.A.C. dell'anno 2022, cui è stato riunito il giudizio iscritto al n. 837/2022 r.g.a.c., avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
(c.f.: , elettivamente domiciliato in Catanzaro, Parte_1 C.F._1 alla Via Acri n. 16, presso lo studio dell'Avv. Gregorio Buccolieri che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
E
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Catanzaro, alla Via Antonino Panella n.9, presso lo Studio dell'Avv. Claudia Mandile che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÈ
Pubblico Ministero – in Sede-
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso depositato in data 25 febbraio 2022, – premesso di aver Parte_2
contratto matrimonio concordatario con in Catanzaro, il 20 agosto 2013 Controparte_1
ed in costanza del quale erano nati due figli: , nato il [...] e ER Parte_3
RGAC n. 685/2022 - Pagina 1 di 11 nata l'[...] – deduceva che a causa di insanabili incomprensioni caratteriali che avevano minato irrimediabilmente il rapporto matrimoniale, la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, di talché i coniugi si erano consensualmente separati dinnanzi all'intestato Tribunale, giusto decreto di omologa n. 8336/2020 del 05 novembre 2020.
Esponeva, altresì, che a causa delle continue e non sopite incomprensioni i coniugi avevano intrapreso un percorso di sostegno ricorrendo all'ausilio di uno specialista, nella persona del dott. ciò nonostante la , - non solo si opponeva alla richiesta di Persona_2 CP_1 archiviazione del PM nell'ambito di un procedimento penale instaurato a seguito di denuncia per violenza sui minori perpetrata dal - quanto seguitava ad ostacolare il rapporto Pt_1 padre/figli, “a suo dire, (…) spaventati dalla figura paterna”.
Evidenziava, pertanto, la sussistenza tra i coniugi di una perdurante conflittualità, che rendeva necessaria l'attivazione di un percorso di monitoraggio e protezione da parte dei competenti
Servizi Sociali.
Quanto, invece, alle condizioni di divorzio chiedeva la riduzione sia dell'assegno di mantenimento stabilito in favore della resistente, da € 350,00 ad € 150,00, in quanto la beneficiava del reddito di cittadinanza, che di quello statuito in favore dei figli, da CP_1
€ 600,00 ad € 400,00, in quanto il era divenuto padre di una terza figlia, , nata Pt_1 PE
dalla relazione con tale , alla quale provvedeva in via esclusiva, Persona_4
essendo la compagna priva di occupazione lavorativa.
Fatte tali premesse, rassegnava le seguenti conclusioni:
“dichiarare: ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato in data 20/08/2013 e annotato nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Catanzaro (CZ), Atto n. 64, Parte 2, Serie A. Uff. 1, tra il SI.
e la SI.ra ; Parte_2 Controparte_1
- Confermare quanto stabilito nell'accordo di separazione personale relativamente all'affidamento condiviso dei figli minori e che resteranno a vivere con la ER Parte_3
madre quale genitore collocatario.
-Quanto, invece, alla conseguente regolamentazione del diritto di visita del padre, nei tempi e nei modi che si riterranno più opportuni e solo dopo aver consentito un periodo di riadattamento delle abitudini dei minori collocati presso la madre, secondo il seguente calendario: dal 21 settembre al 31 maggio tutti i martedì ed i giovedì dalle 19,30 alle 22,00 ed
i fine settimana dalle ore 19.30 alle ore 22,00. Diversamente, nel periodo ricompreso tra 30
RGAC n. 685/2022 - Pagina 2 di 11 maggio al 20 settembre, ogni martedi e giovedi dalla 19,30 alle 23,00 ed i fine settimana dalle
19,30 di sabato alle 23 di domenica. Nel periodo estivo, inoltre, il padre potrà tenere con sé i figli per una settimana coincidente con il periodo di ferie dello stesso-
Per quanto riguarda le vacanze natalizie e pasquali ad anni alterni il padre potrà tenere con sé i figli la, Vigilia di Natale o il giorno di Natale e la viglia di Capodanno o il giorno 1° gennaio, la vigilia dell'Epifania o il giorno 6 gennaio. Analogamente, per quanto riguarda le vacanze pasquali, dal Venerdì Santo al Lunedì dell'Angelo compreso (sempre ad anni alterni).
In ultimo, disporre espressamente il diritto per i minori di far visita ai più stretti congiunti paterni (nonni, zii) nei giorni dei loro compleanni o in festività ad essi dedicate (2 ottobre, 19 marzo, ecc).
-Assumere ogni altro provvedimento meglio visto e ritenuto, previa, ove occorrendo, ammissione di apposita CTU al fine di indagare le cause del compromesso rapporto genitoriale in essere tra padre e figli nonché approfondire le condizioni psicologiche dell'intero nucleo familiare ormai disgregato;
- disporre, per i motivi meglio dedotti in narrativa, l'ammissione sia di un percorso familiare di sostegno alla genitorialità, sia un percorso di protezione da parte dei competenti Servizi
Sociali, ovvero assumere ogni altro provvedimento meglio visto e ritenuto.
Rideterminare - in maniera diversa dall'accordo di separazione - gli importi che il sig.
deve corrispondere alla sig.ra come di seguito Parte_2 Controparte_1 raffigurato: nella somma non superiore ad € 150,00 l'assegno divorzile che l'odierno ricorrente verserà mensilmente alla signora quale contributo al suo Controparte_1
mantenimento in ragione della non trascurabile circostanza in ordine alla quale la stessa percepisce il reddito di cittadinanza, e nella somma non superiore ad € 400,00 il contributo mensile quale mantenimento di entrambi i figli (200,00 euro per e 200,00 euro per ER
), oltre al rimborso per la quota del 50% (e non più del 75%) delle straordinarie Parte_3
necessarie, scolastiche e sanitarie non mutuabili, sostenute nell'interesse della prole, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali, tenuto conto del fatto che provvede direttamente al mantenimento della figlia , avuta successivamente alla separazione con la SI.ra PE
, priva di occupazione;
Persona_4
Con specifico riferimento alle spese straordinarie: uniformare gli obblighi gravanti in capo ai coniugi, oltre che, si ribadisce, al 50%, considerando il recente protocollo siglato dal Tribunale
RGAC n. 685/2022 - Pagina 3 di 11 di Catanzaro con il locale Consiglio dell'Ordine, che, in sostanziale conformità alle linee guida del Consiglio Nazionale Forense come in premessa richiamato e trascritto.
In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie e successive spese occorrende in misura di Legge”.
1.1. Disposta all'udienza del22 novembre 2022 la riunione al presente giudizio di quello iscritto al n. 837/2022 r.g.a.c. con il quale la a sua volta chiedeva pronunciarsi la CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, all'esito della successiva udienza del 15 dicembre 2022 il Presidente del Tribunale, con separata ordinanza del 23 dicembre 2022, confermava le vigenti condizioni della separazione e nominava il GI, dinnanzi al quale rimetteva le parti, fissando all'uopo l'udienza del 13 aprile 2023.
1.2. Nel costituirsi nel presente giudizio , pur associandosi alla domanda Controparte_1
diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestava in fatto ed in diritto le avverse pretese.
In particolare, esponeva che diversamente da quanto asserito dal ricorrente, il mancato rispetto degli accordi presi in sede di separazione era dovuto, non già al comportamento ostruzionistico della stessa, ma alla ferma volontà dei minori di non voler frequentare il proprio genitore “a causa dei maltrattamenti e delle percosse subìte in precedenti occasioni” ed oggetto di denuncia-querela sporta dalla nei confronti del Procopio. CP_1
Comportamenti per i quali la stessa chiedeva l'affidamento esclusivo dei figli.
Censurava, altresì, la fondatezza dell'avversa richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento dei figli e delle spese straordinarie, mentre dichiarava di rinunciare espressamente alla domanda di assegno divorzile.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Catanzaro:
- dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2) lett. b) L.n. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 20/08/2013, nel Comune di Catanzaro e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Catanzaro dell'Anno 2013, atto n. 64, Parte 2, Serie A, contratto tra la SI.ra CP_1
ed il SI. ;
[...] Parte_2
- disporre a carico del SI. l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo Parte_2 per il mantenimento dei figli minori, e , l'importo di Euro 600,00, di cui ER Parte_3
300,00 per il mantenimento di e 300,00 per il mantenimento di , con ER Parte_3
rivalutazione annuale secondo indici Istat, ovvero in quella maggiore o minore che sarà
RGAC n. 685/2022 - Pagina 4 di 11 ritenuta congrua, da versare entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese mediante accredito sul conto corrente intestato alla medesima SI.ra ; Controparte_1
- disporre a carico del SI. il rimborso in favore della SI.ra Parte_2 CP_1
della quota del 70% delle spese straordinarie necessarie, scolastiche e sanitarie non
[...] mutuabili, sostenute nell'interesse della prole, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali;
- disporre ai sensi dell'art. 337 quater c.c. l'affidamento esclusivo dei figli minori Per_5
e , alla madre con residenza presso il
[...] Persona_6 Controparte_1
domicilio materno e riservando alla medesima le decisioni di maggior interesse per i figli, quali quelle in materia di residenza, passaporto o altri documenti, salute e scuola;
- disporre una regolamentazione delle visite e degli incontri del padre con i figli previa CTU che acclari l'idoneità del Procopio a svolgere le proprie funzioni di genitore ed, in caso di esito positivo, previo espletamento di percorso terapeutico tendente alla ricostruzione del rapporto genitore-figli oramai perduto;
- con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
1.3. Pronunciata sentenza non definitiva sullo status, con separata ordinanza il Collegio rimetteva la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande avanzate dalle parti, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
1.4. Con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14 novembre
2023, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, rigettate le richieste istruttorie, alla luce della documentazione riversata in atti dal P.M. in sede – dalla quale emergeva per il l'archiviazione del procedimento penale e l'apertura di un fascicolo per calunnia nei Pt_1
confronti della resistente – lo scrivente Giudice relatore delegava i Servizi Sociali territorialmente competenti all'espletamento di attività di monitoraggio del nucleo familiare, ormai disgregatosi.
1.5. All'esito dell'udienza cartolare del 19 marzo 2024, rigettata la richiesta del ricorrente di indagini a mezzo della polizia tributaria, la causa veniva rinviata all'udienza cartolare del 27 settembre 2024 per la precisazione delle conclusioni. Quindi, con provvedimento dell'8 ottobre
2024, la causa era rimessa al Collegio per la decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
RGAC n. 685/2022 - Pagina 5 di 11 2. Preliminarmente, il Collegio osserva che il presente giudizio prosegue a seguito della pronuncia della sentenza non definitiva sullo status n. 1119/2023, per la decisione in ordine ai provvedimenti di affidamento, collocamento e mantenimento della prole.
Nessun provvedimento deve essere, infatti, assunto in ordine all'assegno divorzile, atteso che la resistente ha dichiarato sin dalla comparsa costitutiva, ribadendolo negli scritti conclusionali, di rinunciare alla corresponsione dello stesso.
Alla luce di ciò, la richiesta che parte ricorrente reitera in sede di scritti conclusionali, volta ad ottenere la rideterminazione in € 150,00 dell'importo che sarebbe tenuto a Pt_1
corrispondere alla a titolo di assegno divorzile, deve ritenersi superata ed assorbita. CP_1
3. Quanto alla domanda di affidamento e collocamento dei figli, (nato il 20 dicembre ER
2013) e (nata in data [...]), il Collegio ritiene di dover confermare le Parte_3 statuizioni assunte in sede di separazione, peraltro confermate con l'ordinanza presidenziale del
23 dicembre 2022, in ordine all'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori ed al loro collocamento prevalente presso la madre, atteso che le stesse appaiono confacenti al superiore interesse dei figli.
Al riguardo deve evidenziarsi che dalla relazione socio-familiare dei Servizi Sociali di
Catanzaro trasmessa a questo Ufficio in data 15 marzo 2024 – delegati al compimento delle attività volte ad accertare il rapporto esistente tra i figli e ciascuno dei genitori, le dinamiche relazionali intercorrenti tra i componenti dei rispettivi nuclei familiari, con estensione dell'indagine anche a figure significative con le quali i minori hanno consuetudini di vita (quali i nonni paterni e materni); il livello emotivo, affettivo e cognitivo dei minori e la valutazione dei comportamenti di entrambi i genitori -emerge un deciso miglioramento della situazione familiare complessiva, inizialmente caratterizzata da una elevata conflittualità, tant'è che i medesimi Servizi, dopo un'accurata indagine, concludono rappresentando l'assenza di una situazione di pregiudizio per i minori.
Alla luce di quanto sopra, deve rigettarsi tanto la richiesta di ammissione ad un percorso familiare di sostegno alla genitorialità, anche mediante intervento dei Servizi Sociali (rimessa alla libera scelta delle parti), quanto quella, anch'essa reiterata dal ricorrente sia in sede di comparsa conclusionale che di memoria di replica, di espletamento di CTU “al fine di indagare le cause del compromesso rapporto genitoriale in essere tra padre e figli nonché approfondire le condizioni psicologiche dell'intero nucleo familiare ormai disgregato”, apparendo del tutto superflua. Inoltre, in sede di memorie di replica la resistente “sottolinea che negli ultimi mesi il
RGAC n. 685/2022 - Pagina 6 di 11 rapporto tra il padre e i figli ha mostrato un notevole miglioramento. I bambini hanno ristabilito una relazione con il padre, il quale li vede settimanalmente per più giorni e pernottano presso di lui”.
Entrambe le richieste devono, dunque, essere respinte poiché non conferenti con l'esito dell'istruttoria.
3.1. Quant alla regolamentazione dei tempi di visita, deve altresì confermarsi quanto stabilito dalle parti in sede di accordo conciliativo sottoscritto in data 11 gennaio 2024 nel procedimento che si era instaurato dinnanzi al Tribunale per i minorenni di Catanzaro, atteso che non emergono elementi che suggeriscono la necessità di provvedere ad una sostanziale modifica dello stesso, considerato che questo previsto viene osservato dalle parti.
Pertanto, salvo diversi e migliori accordi tra i genitori: “i minori e , ER Parte_3
continueranno a risiedere presso l'abitazione della madre con diritto di visita e/o prelievo due volte a settimana da parte del padre nei giorni di martedì e giovedì, previo accordo con la madre da concordare almeno 24 ore prima e compatibilmente con gli impegni dei minori;
i minori e trascorreranno il sabato e la domenica, a settimane alterne, ER Parte_3
presso l'abitazione del padre, il quale si impegna a far svolgere ai propri figli ogni obbligo scolastico e a riportarli presso l'abitazione materna entro le 20:00 della domenica. Lo stesso preleverà i propri figli dalla parrocchia presso la quale partecipano al catechismo o, in caso contrario, presso l'abitazione della madre;
i minori e trascorreranno, ad anni alterni, durante le vacanze natalizie ER Parte_3
giorno 24 con il padre con pernottamento presso la sua abitazione e giorno 25 con la mamma.
Per quanto attiene il giorno di San Silvestro trascorreranno giorno 31 con la madre e giorno
1 con il padre ove pernotteranno.
Sempre ad anni alterni, trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, nonché le ulteriori festività presenti durante l'anno (1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno), mentre trascorreranno con il rispettivo genitore il giorno del compleanno di quest'ultimo e quello della Festa della Mamma e del Papà.
Durante le vacanze estive, e staranno con il padre un periodo di quindici ER Parte_3
giorni consecutivi nel mese di luglio o di agosto, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno”.
4. Quanto al mantenimento della prole, il Collegio osserva che il ricorrente chiede disporsi un assegno mensile non superiore ad € 400,00 per entrambi i figli (€ 200,00 euro per ciascuno),
RGAC n. 685/2022 - Pagina 7 di 11 oltre alle spese straordinarie nella misura del 50% in luogo di quella attuale del 75%. Ciò in ragione del fatto che lo stesso provvede, altresì, al mantenimento della figlia , nata PE successivamente alla separazione dall'odierna resistente, da relazione con tale Persona_4
priva di occupazione lavorativa.
[...] si oppone alla richiesta di controparte, evidenziando che l'importo Controparte_1 complessivo di € 600,00 mensili (€ 300 per ciascun figlio) stabilito per il mantenimento dei figli, oltre al 70% delle spese straordinarie (e non già del 75%) è stato già oggetto di valutazione da parte del Tribunale, sia al momento della omologazione della separazione che in sede di ordinanza presidenziale, con la quale il Presidente del Tribunale – incardinato il presente procedimento – confermava le vigenti condizioni della separazione. Rappresentava, infatti, che il fin dalla omologa delle condizioni della separazione, aveva già costituito una nuova Pt_1 famiglia, tant'è che la figlia era nata pochi giorni prima dell'udienza presidenziale.
4.1. Giova rammentare che l'art. 337 ter c.c. sancisce il principio cardine secondo cui entrambi i genitori devono provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale ai propri redditi.
Trattasi di un vero e proprio obbligo che discende in capo a ciascun genitore per il sol fatto del concepimento e che viene meno solamente con il raggiungimento della maggiore età e dell'indipendenza economica dei figli.
L'importo dell'assegno con cui si attua concretamente l'obbligo di mantenimento dei figli può essere liberamente concordato dai genitori;
tuttavia, in mancanza di accordo, questo deve essere determinato dal Giudice, il quale deve tenere conto dei criteri dettati dall'art. 337 ter c.c., vale a dire delle attuali esigenze dei figli, del tenore di vita goduto da questi ultimi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascuno di questi, delle risorse economiche di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Deve, altresì, osservarsi che la giurisprudenza di legittimità è uniforme e costante nello stabilire che anche la nascita di figli da una unione instauratasi successivamente alla separazione o al divorzio deve essere tenuta in conto ai fini della determinazione della capacità patrimoniale del genitore obbligato al versamento dell'assegno di mantenimento, giacché tale sopravvenuta circostanza è idonea a determinare la modifica delle condizioni precedentemente stabilite, in ragione dell'insorgere di ulteriori obblighi di natura economica.
Ed invero, “la giurisprudenza riconosce che la libertà di formare una nuova famiglia dopo la separazione o il divorzio costituisce l'espressione di un diritto fondamentale sancito dalla
RGAC n. 685/2022 - Pagina 8 di 11 Costituzione e dall'ordinamento sovranazionale” (cfr. Cass Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14175 del
12.07.2016).
Differentemente da quanto sostenuto dal ricorrente, la formazione di un nuovo nucleo familiare, la nascita di altri figli e la relativa assunzione di nuovi oneri economici non comporta l'automatica riduzione degli obblighi di mantenimento dei figli nati dal precedente matrimonio o dalla precedente unione di fatto, atteso che il giudice è sempre tenuto a verificare, mediante valutazione comparativa della situazione delle parti, che tale sopravvenienza incide sulla capacità economica dell'obbligato.
La Suprema Corte “ha, invero, più volte affermato che, ove – a sostegno della richiesta di diminuzione dell'assegno di divorzio, siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato
- il giudice deve verificare se si determini un effettivo depauperamento delle sue sostanze in vista di una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti, salvo che la complessiva situazione patrimoniale dell'obbligato sia di tale consistenza da rendere irrilevanti
i nuovi oneri (Cass., 30/11/2007, n. 25010; Cass., 19/03/2014, n. 6289; Cass. 12/07/2016, n.
14175)” (cfr. Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 21818 del 29/07/2021).
4.2. Orbene, venendo al caso di specie, considerato preliminarmente che la nascita di un'altra figlia, di cui il è divenuto genitore in pendenza del giudizio di separazione – Pt_1
omologata con decreto n. 8336/2020 del 05 novembre 2020 - costituisce fatto pacifico ed incontestato tra le parti, il Tribunale ritiene che questo non sia idoneo a determinare una riduzione degli oneri di mantenimento stabiliti in favore dei figli nati dall'unione matrimoniale con la , non avendo il resistente dimostrato come e in che misura tale circostanza CP_1
incida sulle proprie condizioni economiche e reddituali.
Quantunque, infatti, lo stesso sostenga di provvedere interamente alla propria figlia nata dalla relazione con tale , priva di occupazione lavorativa, il Collegio rileva che il Persona_4
non ha dimostrato in corso di causa né l'incidenza della nuova nascita sulla propria Pt_1
capacità economica ed il conseguente depauperamento delle proprie sostanze, né che il mantenimento della nuova famiglia grava esclusivamente su di lui, essendo stato dedotto ma non dimostrato lo stato di disoccupazione della nuova compagna.
Ed invero, il ricorrente a sostegno della domanda non ha prodotto alcuna documentazione reddituale aggiornata (essendosi limitato ad allegare al ricorso introduttivo le dichiarazioni dei redditi 2018, 2019 e 2020), né altra documentazione atta a dimostrare lo stato di disoccupazione della nuova compagna e l'incidenza di tali fatti sulle proprie condizioni economiche, sicché le
RGAC n. 685/2022 - Pagina 9 di 11 stesse devono ritenersi invariate, tenuto conto altresì che la costituzione del nuovo nucleo familiare e la nascita della figlia sono circostanze verificatesi già all'epoca della separazione.
A ciò deve, altresì, aggiungersi che con la rinuncia alla domanda di assegno divorzile viene meno in capo al resistente l'obbligo di versare il relativo contributo in favore della Prosdocino.
Pertanto, ritenuto che in mancanza di specifiche allegazioni, le condizioni economiche delle parti devono ritenersi invariate rispetto alla separazione, il Collegio – a conferma dell'ordinanza presidenziale - pone a carico di l'obbligo di concorrere al mantenimento dei Parte_2
figli minori mediante versamento a , entro il giorno 5 di ogni mese, di un Controparte_1 assegno complessivo di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie (in luogo del precedente 70%) previamente concordate e documentate.
5. Quanto al governo delle spese di lite, il Collegio ritiene che in considerazione degli interessi coinvolti, della natura della controversia e del suo esito, nonché del comportamento processuale delle parti, sussistano giustificate ragioni per disporre tra le parti l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando a seguito di sentenza non definitiva n. 1119/2023, nella causa nella causa civile avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_2
e , disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
[...] Controparte_1
1. dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre ed esercizio del diritto/dovere di visita del padre secondo quanto stabilito in parte motiva;
2. pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori Parte_2
mediante corresponsione alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, di un assegno mensile, automaticamente adeguato annualmente agli indici ISTAT, di € 600,00 (€ 300,00 per ciascuno) oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie;
3. prende atto della rinuncia della resistente alla corresponsione in suo favore dell'assegno divorzile;
4. 10) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro, ove fu contratto matrimonio concordatario (Atto n. 64, Parte II, Serie A, Anno 2013, Ufficio 1), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni
RGAC n. 685/2022 - Pagina 10 di 11 e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
5. dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del 3 marzo
2025.
Il Giudice rel./est
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGAC n. 685/2022 - Pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composto dai signori Magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est dott.ssa Fortunata Esposito Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 685 del R.G.A.C. dell'anno 2022, cui è stato riunito il giudizio iscritto al n. 837/2022 r.g.a.c., avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
(c.f.: , elettivamente domiciliato in Catanzaro, Parte_1 C.F._1 alla Via Acri n. 16, presso lo studio dell'Avv. Gregorio Buccolieri che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
E
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Catanzaro, alla Via Antonino Panella n.9, presso lo Studio dell'Avv. Claudia Mandile che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÈ
Pubblico Ministero – in Sede-
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso depositato in data 25 febbraio 2022, – premesso di aver Parte_2
contratto matrimonio concordatario con in Catanzaro, il 20 agosto 2013 Controparte_1
ed in costanza del quale erano nati due figli: , nato il [...] e ER Parte_3
RGAC n. 685/2022 - Pagina 1 di 11 nata l'[...] – deduceva che a causa di insanabili incomprensioni caratteriali che avevano minato irrimediabilmente il rapporto matrimoniale, la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, di talché i coniugi si erano consensualmente separati dinnanzi all'intestato Tribunale, giusto decreto di omologa n. 8336/2020 del 05 novembre 2020.
Esponeva, altresì, che a causa delle continue e non sopite incomprensioni i coniugi avevano intrapreso un percorso di sostegno ricorrendo all'ausilio di uno specialista, nella persona del dott. ciò nonostante la , - non solo si opponeva alla richiesta di Persona_2 CP_1 archiviazione del PM nell'ambito di un procedimento penale instaurato a seguito di denuncia per violenza sui minori perpetrata dal - quanto seguitava ad ostacolare il rapporto Pt_1 padre/figli, “a suo dire, (…) spaventati dalla figura paterna”.
Evidenziava, pertanto, la sussistenza tra i coniugi di una perdurante conflittualità, che rendeva necessaria l'attivazione di un percorso di monitoraggio e protezione da parte dei competenti
Servizi Sociali.
Quanto, invece, alle condizioni di divorzio chiedeva la riduzione sia dell'assegno di mantenimento stabilito in favore della resistente, da € 350,00 ad € 150,00, in quanto la beneficiava del reddito di cittadinanza, che di quello statuito in favore dei figli, da CP_1
€ 600,00 ad € 400,00, in quanto il era divenuto padre di una terza figlia, , nata Pt_1 PE
dalla relazione con tale , alla quale provvedeva in via esclusiva, Persona_4
essendo la compagna priva di occupazione lavorativa.
Fatte tali premesse, rassegnava le seguenti conclusioni:
“dichiarare: ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato in data 20/08/2013 e annotato nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Catanzaro (CZ), Atto n. 64, Parte 2, Serie A. Uff. 1, tra il SI.
e la SI.ra ; Parte_2 Controparte_1
- Confermare quanto stabilito nell'accordo di separazione personale relativamente all'affidamento condiviso dei figli minori e che resteranno a vivere con la ER Parte_3
madre quale genitore collocatario.
-Quanto, invece, alla conseguente regolamentazione del diritto di visita del padre, nei tempi e nei modi che si riterranno più opportuni e solo dopo aver consentito un periodo di riadattamento delle abitudini dei minori collocati presso la madre, secondo il seguente calendario: dal 21 settembre al 31 maggio tutti i martedì ed i giovedì dalle 19,30 alle 22,00 ed
i fine settimana dalle ore 19.30 alle ore 22,00. Diversamente, nel periodo ricompreso tra 30
RGAC n. 685/2022 - Pagina 2 di 11 maggio al 20 settembre, ogni martedi e giovedi dalla 19,30 alle 23,00 ed i fine settimana dalle
19,30 di sabato alle 23 di domenica. Nel periodo estivo, inoltre, il padre potrà tenere con sé i figli per una settimana coincidente con il periodo di ferie dello stesso-
Per quanto riguarda le vacanze natalizie e pasquali ad anni alterni il padre potrà tenere con sé i figli la, Vigilia di Natale o il giorno di Natale e la viglia di Capodanno o il giorno 1° gennaio, la vigilia dell'Epifania o il giorno 6 gennaio. Analogamente, per quanto riguarda le vacanze pasquali, dal Venerdì Santo al Lunedì dell'Angelo compreso (sempre ad anni alterni).
In ultimo, disporre espressamente il diritto per i minori di far visita ai più stretti congiunti paterni (nonni, zii) nei giorni dei loro compleanni o in festività ad essi dedicate (2 ottobre, 19 marzo, ecc).
-Assumere ogni altro provvedimento meglio visto e ritenuto, previa, ove occorrendo, ammissione di apposita CTU al fine di indagare le cause del compromesso rapporto genitoriale in essere tra padre e figli nonché approfondire le condizioni psicologiche dell'intero nucleo familiare ormai disgregato;
- disporre, per i motivi meglio dedotti in narrativa, l'ammissione sia di un percorso familiare di sostegno alla genitorialità, sia un percorso di protezione da parte dei competenti Servizi
Sociali, ovvero assumere ogni altro provvedimento meglio visto e ritenuto.
Rideterminare - in maniera diversa dall'accordo di separazione - gli importi che il sig.
deve corrispondere alla sig.ra come di seguito Parte_2 Controparte_1 raffigurato: nella somma non superiore ad € 150,00 l'assegno divorzile che l'odierno ricorrente verserà mensilmente alla signora quale contributo al suo Controparte_1
mantenimento in ragione della non trascurabile circostanza in ordine alla quale la stessa percepisce il reddito di cittadinanza, e nella somma non superiore ad € 400,00 il contributo mensile quale mantenimento di entrambi i figli (200,00 euro per e 200,00 euro per ER
), oltre al rimborso per la quota del 50% (e non più del 75%) delle straordinarie Parte_3
necessarie, scolastiche e sanitarie non mutuabili, sostenute nell'interesse della prole, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali, tenuto conto del fatto che provvede direttamente al mantenimento della figlia , avuta successivamente alla separazione con la SI.ra PE
, priva di occupazione;
Persona_4
Con specifico riferimento alle spese straordinarie: uniformare gli obblighi gravanti in capo ai coniugi, oltre che, si ribadisce, al 50%, considerando il recente protocollo siglato dal Tribunale
RGAC n. 685/2022 - Pagina 3 di 11 di Catanzaro con il locale Consiglio dell'Ordine, che, in sostanziale conformità alle linee guida del Consiglio Nazionale Forense come in premessa richiamato e trascritto.
In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie e successive spese occorrende in misura di Legge”.
1.1. Disposta all'udienza del22 novembre 2022 la riunione al presente giudizio di quello iscritto al n. 837/2022 r.g.a.c. con il quale la a sua volta chiedeva pronunciarsi la CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, all'esito della successiva udienza del 15 dicembre 2022 il Presidente del Tribunale, con separata ordinanza del 23 dicembre 2022, confermava le vigenti condizioni della separazione e nominava il GI, dinnanzi al quale rimetteva le parti, fissando all'uopo l'udienza del 13 aprile 2023.
1.2. Nel costituirsi nel presente giudizio , pur associandosi alla domanda Controparte_1
diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestava in fatto ed in diritto le avverse pretese.
In particolare, esponeva che diversamente da quanto asserito dal ricorrente, il mancato rispetto degli accordi presi in sede di separazione era dovuto, non già al comportamento ostruzionistico della stessa, ma alla ferma volontà dei minori di non voler frequentare il proprio genitore “a causa dei maltrattamenti e delle percosse subìte in precedenti occasioni” ed oggetto di denuncia-querela sporta dalla nei confronti del Procopio. CP_1
Comportamenti per i quali la stessa chiedeva l'affidamento esclusivo dei figli.
Censurava, altresì, la fondatezza dell'avversa richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento dei figli e delle spese straordinarie, mentre dichiarava di rinunciare espressamente alla domanda di assegno divorzile.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Catanzaro:
- dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2) lett. b) L.n. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 20/08/2013, nel Comune di Catanzaro e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Catanzaro dell'Anno 2013, atto n. 64, Parte 2, Serie A, contratto tra la SI.ra CP_1
ed il SI. ;
[...] Parte_2
- disporre a carico del SI. l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo Parte_2 per il mantenimento dei figli minori, e , l'importo di Euro 600,00, di cui ER Parte_3
300,00 per il mantenimento di e 300,00 per il mantenimento di , con ER Parte_3
rivalutazione annuale secondo indici Istat, ovvero in quella maggiore o minore che sarà
RGAC n. 685/2022 - Pagina 4 di 11 ritenuta congrua, da versare entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese mediante accredito sul conto corrente intestato alla medesima SI.ra ; Controparte_1
- disporre a carico del SI. il rimborso in favore della SI.ra Parte_2 CP_1
della quota del 70% delle spese straordinarie necessarie, scolastiche e sanitarie non
[...] mutuabili, sostenute nell'interesse della prole, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali;
- disporre ai sensi dell'art. 337 quater c.c. l'affidamento esclusivo dei figli minori Per_5
e , alla madre con residenza presso il
[...] Persona_6 Controparte_1
domicilio materno e riservando alla medesima le decisioni di maggior interesse per i figli, quali quelle in materia di residenza, passaporto o altri documenti, salute e scuola;
- disporre una regolamentazione delle visite e degli incontri del padre con i figli previa CTU che acclari l'idoneità del Procopio a svolgere le proprie funzioni di genitore ed, in caso di esito positivo, previo espletamento di percorso terapeutico tendente alla ricostruzione del rapporto genitore-figli oramai perduto;
- con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
1.3. Pronunciata sentenza non definitiva sullo status, con separata ordinanza il Collegio rimetteva la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande avanzate dalle parti, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
1.4. Con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14 novembre
2023, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, rigettate le richieste istruttorie, alla luce della documentazione riversata in atti dal P.M. in sede – dalla quale emergeva per il l'archiviazione del procedimento penale e l'apertura di un fascicolo per calunnia nei Pt_1
confronti della resistente – lo scrivente Giudice relatore delegava i Servizi Sociali territorialmente competenti all'espletamento di attività di monitoraggio del nucleo familiare, ormai disgregatosi.
1.5. All'esito dell'udienza cartolare del 19 marzo 2024, rigettata la richiesta del ricorrente di indagini a mezzo della polizia tributaria, la causa veniva rinviata all'udienza cartolare del 27 settembre 2024 per la precisazione delle conclusioni. Quindi, con provvedimento dell'8 ottobre
2024, la causa era rimessa al Collegio per la decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
RGAC n. 685/2022 - Pagina 5 di 11 2. Preliminarmente, il Collegio osserva che il presente giudizio prosegue a seguito della pronuncia della sentenza non definitiva sullo status n. 1119/2023, per la decisione in ordine ai provvedimenti di affidamento, collocamento e mantenimento della prole.
Nessun provvedimento deve essere, infatti, assunto in ordine all'assegno divorzile, atteso che la resistente ha dichiarato sin dalla comparsa costitutiva, ribadendolo negli scritti conclusionali, di rinunciare alla corresponsione dello stesso.
Alla luce di ciò, la richiesta che parte ricorrente reitera in sede di scritti conclusionali, volta ad ottenere la rideterminazione in € 150,00 dell'importo che sarebbe tenuto a Pt_1
corrispondere alla a titolo di assegno divorzile, deve ritenersi superata ed assorbita. CP_1
3. Quanto alla domanda di affidamento e collocamento dei figli, (nato il 20 dicembre ER
2013) e (nata in data [...]), il Collegio ritiene di dover confermare le Parte_3 statuizioni assunte in sede di separazione, peraltro confermate con l'ordinanza presidenziale del
23 dicembre 2022, in ordine all'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori ed al loro collocamento prevalente presso la madre, atteso che le stesse appaiono confacenti al superiore interesse dei figli.
Al riguardo deve evidenziarsi che dalla relazione socio-familiare dei Servizi Sociali di
Catanzaro trasmessa a questo Ufficio in data 15 marzo 2024 – delegati al compimento delle attività volte ad accertare il rapporto esistente tra i figli e ciascuno dei genitori, le dinamiche relazionali intercorrenti tra i componenti dei rispettivi nuclei familiari, con estensione dell'indagine anche a figure significative con le quali i minori hanno consuetudini di vita (quali i nonni paterni e materni); il livello emotivo, affettivo e cognitivo dei minori e la valutazione dei comportamenti di entrambi i genitori -emerge un deciso miglioramento della situazione familiare complessiva, inizialmente caratterizzata da una elevata conflittualità, tant'è che i medesimi Servizi, dopo un'accurata indagine, concludono rappresentando l'assenza di una situazione di pregiudizio per i minori.
Alla luce di quanto sopra, deve rigettarsi tanto la richiesta di ammissione ad un percorso familiare di sostegno alla genitorialità, anche mediante intervento dei Servizi Sociali (rimessa alla libera scelta delle parti), quanto quella, anch'essa reiterata dal ricorrente sia in sede di comparsa conclusionale che di memoria di replica, di espletamento di CTU “al fine di indagare le cause del compromesso rapporto genitoriale in essere tra padre e figli nonché approfondire le condizioni psicologiche dell'intero nucleo familiare ormai disgregato”, apparendo del tutto superflua. Inoltre, in sede di memorie di replica la resistente “sottolinea che negli ultimi mesi il
RGAC n. 685/2022 - Pagina 6 di 11 rapporto tra il padre e i figli ha mostrato un notevole miglioramento. I bambini hanno ristabilito una relazione con il padre, il quale li vede settimanalmente per più giorni e pernottano presso di lui”.
Entrambe le richieste devono, dunque, essere respinte poiché non conferenti con l'esito dell'istruttoria.
3.1. Quant alla regolamentazione dei tempi di visita, deve altresì confermarsi quanto stabilito dalle parti in sede di accordo conciliativo sottoscritto in data 11 gennaio 2024 nel procedimento che si era instaurato dinnanzi al Tribunale per i minorenni di Catanzaro, atteso che non emergono elementi che suggeriscono la necessità di provvedere ad una sostanziale modifica dello stesso, considerato che questo previsto viene osservato dalle parti.
Pertanto, salvo diversi e migliori accordi tra i genitori: “i minori e , ER Parte_3
continueranno a risiedere presso l'abitazione della madre con diritto di visita e/o prelievo due volte a settimana da parte del padre nei giorni di martedì e giovedì, previo accordo con la madre da concordare almeno 24 ore prima e compatibilmente con gli impegni dei minori;
i minori e trascorreranno il sabato e la domenica, a settimane alterne, ER Parte_3
presso l'abitazione del padre, il quale si impegna a far svolgere ai propri figli ogni obbligo scolastico e a riportarli presso l'abitazione materna entro le 20:00 della domenica. Lo stesso preleverà i propri figli dalla parrocchia presso la quale partecipano al catechismo o, in caso contrario, presso l'abitazione della madre;
i minori e trascorreranno, ad anni alterni, durante le vacanze natalizie ER Parte_3
giorno 24 con il padre con pernottamento presso la sua abitazione e giorno 25 con la mamma.
Per quanto attiene il giorno di San Silvestro trascorreranno giorno 31 con la madre e giorno
1 con il padre ove pernotteranno.
Sempre ad anni alterni, trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, nonché le ulteriori festività presenti durante l'anno (1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno), mentre trascorreranno con il rispettivo genitore il giorno del compleanno di quest'ultimo e quello della Festa della Mamma e del Papà.
Durante le vacanze estive, e staranno con il padre un periodo di quindici ER Parte_3
giorni consecutivi nel mese di luglio o di agosto, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno”.
4. Quanto al mantenimento della prole, il Collegio osserva che il ricorrente chiede disporsi un assegno mensile non superiore ad € 400,00 per entrambi i figli (€ 200,00 euro per ciascuno),
RGAC n. 685/2022 - Pagina 7 di 11 oltre alle spese straordinarie nella misura del 50% in luogo di quella attuale del 75%. Ciò in ragione del fatto che lo stesso provvede, altresì, al mantenimento della figlia , nata PE successivamente alla separazione dall'odierna resistente, da relazione con tale Persona_4
priva di occupazione lavorativa.
[...] si oppone alla richiesta di controparte, evidenziando che l'importo Controparte_1 complessivo di € 600,00 mensili (€ 300 per ciascun figlio) stabilito per il mantenimento dei figli, oltre al 70% delle spese straordinarie (e non già del 75%) è stato già oggetto di valutazione da parte del Tribunale, sia al momento della omologazione della separazione che in sede di ordinanza presidenziale, con la quale il Presidente del Tribunale – incardinato il presente procedimento – confermava le vigenti condizioni della separazione. Rappresentava, infatti, che il fin dalla omologa delle condizioni della separazione, aveva già costituito una nuova Pt_1 famiglia, tant'è che la figlia era nata pochi giorni prima dell'udienza presidenziale.
4.1. Giova rammentare che l'art. 337 ter c.c. sancisce il principio cardine secondo cui entrambi i genitori devono provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale ai propri redditi.
Trattasi di un vero e proprio obbligo che discende in capo a ciascun genitore per il sol fatto del concepimento e che viene meno solamente con il raggiungimento della maggiore età e dell'indipendenza economica dei figli.
L'importo dell'assegno con cui si attua concretamente l'obbligo di mantenimento dei figli può essere liberamente concordato dai genitori;
tuttavia, in mancanza di accordo, questo deve essere determinato dal Giudice, il quale deve tenere conto dei criteri dettati dall'art. 337 ter c.c., vale a dire delle attuali esigenze dei figli, del tenore di vita goduto da questi ultimi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascuno di questi, delle risorse economiche di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Deve, altresì, osservarsi che la giurisprudenza di legittimità è uniforme e costante nello stabilire che anche la nascita di figli da una unione instauratasi successivamente alla separazione o al divorzio deve essere tenuta in conto ai fini della determinazione della capacità patrimoniale del genitore obbligato al versamento dell'assegno di mantenimento, giacché tale sopravvenuta circostanza è idonea a determinare la modifica delle condizioni precedentemente stabilite, in ragione dell'insorgere di ulteriori obblighi di natura economica.
Ed invero, “la giurisprudenza riconosce che la libertà di formare una nuova famiglia dopo la separazione o il divorzio costituisce l'espressione di un diritto fondamentale sancito dalla
RGAC n. 685/2022 - Pagina 8 di 11 Costituzione e dall'ordinamento sovranazionale” (cfr. Cass Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14175 del
12.07.2016).
Differentemente da quanto sostenuto dal ricorrente, la formazione di un nuovo nucleo familiare, la nascita di altri figli e la relativa assunzione di nuovi oneri economici non comporta l'automatica riduzione degli obblighi di mantenimento dei figli nati dal precedente matrimonio o dalla precedente unione di fatto, atteso che il giudice è sempre tenuto a verificare, mediante valutazione comparativa della situazione delle parti, che tale sopravvenienza incide sulla capacità economica dell'obbligato.
La Suprema Corte “ha, invero, più volte affermato che, ove – a sostegno della richiesta di diminuzione dell'assegno di divorzio, siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato
- il giudice deve verificare se si determini un effettivo depauperamento delle sue sostanze in vista di una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti, salvo che la complessiva situazione patrimoniale dell'obbligato sia di tale consistenza da rendere irrilevanti
i nuovi oneri (Cass., 30/11/2007, n. 25010; Cass., 19/03/2014, n. 6289; Cass. 12/07/2016, n.
14175)” (cfr. Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 21818 del 29/07/2021).
4.2. Orbene, venendo al caso di specie, considerato preliminarmente che la nascita di un'altra figlia, di cui il è divenuto genitore in pendenza del giudizio di separazione – Pt_1
omologata con decreto n. 8336/2020 del 05 novembre 2020 - costituisce fatto pacifico ed incontestato tra le parti, il Tribunale ritiene che questo non sia idoneo a determinare una riduzione degli oneri di mantenimento stabiliti in favore dei figli nati dall'unione matrimoniale con la , non avendo il resistente dimostrato come e in che misura tale circostanza CP_1
incida sulle proprie condizioni economiche e reddituali.
Quantunque, infatti, lo stesso sostenga di provvedere interamente alla propria figlia nata dalla relazione con tale , priva di occupazione lavorativa, il Collegio rileva che il Persona_4
non ha dimostrato in corso di causa né l'incidenza della nuova nascita sulla propria Pt_1
capacità economica ed il conseguente depauperamento delle proprie sostanze, né che il mantenimento della nuova famiglia grava esclusivamente su di lui, essendo stato dedotto ma non dimostrato lo stato di disoccupazione della nuova compagna.
Ed invero, il ricorrente a sostegno della domanda non ha prodotto alcuna documentazione reddituale aggiornata (essendosi limitato ad allegare al ricorso introduttivo le dichiarazioni dei redditi 2018, 2019 e 2020), né altra documentazione atta a dimostrare lo stato di disoccupazione della nuova compagna e l'incidenza di tali fatti sulle proprie condizioni economiche, sicché le
RGAC n. 685/2022 - Pagina 9 di 11 stesse devono ritenersi invariate, tenuto conto altresì che la costituzione del nuovo nucleo familiare e la nascita della figlia sono circostanze verificatesi già all'epoca della separazione.
A ciò deve, altresì, aggiungersi che con la rinuncia alla domanda di assegno divorzile viene meno in capo al resistente l'obbligo di versare il relativo contributo in favore della Prosdocino.
Pertanto, ritenuto che in mancanza di specifiche allegazioni, le condizioni economiche delle parti devono ritenersi invariate rispetto alla separazione, il Collegio – a conferma dell'ordinanza presidenziale - pone a carico di l'obbligo di concorrere al mantenimento dei Parte_2
figli minori mediante versamento a , entro il giorno 5 di ogni mese, di un Controparte_1 assegno complessivo di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie (in luogo del precedente 70%) previamente concordate e documentate.
5. Quanto al governo delle spese di lite, il Collegio ritiene che in considerazione degli interessi coinvolti, della natura della controversia e del suo esito, nonché del comportamento processuale delle parti, sussistano giustificate ragioni per disporre tra le parti l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando a seguito di sentenza non definitiva n. 1119/2023, nella causa nella causa civile avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_2
e , disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
[...] Controparte_1
1. dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre ed esercizio del diritto/dovere di visita del padre secondo quanto stabilito in parte motiva;
2. pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori Parte_2
mediante corresponsione alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, di un assegno mensile, automaticamente adeguato annualmente agli indici ISTAT, di € 600,00 (€ 300,00 per ciascuno) oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie;
3. prende atto della rinuncia della resistente alla corresponsione in suo favore dell'assegno divorzile;
4. 10) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro, ove fu contratto matrimonio concordatario (Atto n. 64, Parte II, Serie A, Anno 2013, Ufficio 1), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni
RGAC n. 685/2022 - Pagina 10 di 11 e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
5. dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del 3 marzo
2025.
Il Giudice rel./est
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
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