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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 27/05/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2421/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Damiano DAZZI Presidente
NO RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 2421/2025 V.G. promossa da
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
Emilia il 18 febbraio 1965;
e
, C.F. , nata a [...] CP_1 C.F._2
(CR) il 5 maggio 1964; entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Paola Mescoli e Federica
Davoli come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Reggio Emilia, Via
Pansa n. 51
- ricorrenti -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
1 di 3 CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. dichiarare cessato l'obbligo di di versare un Parte_1 contributo di mantenimento al figlio personalmente o alla madre
nel suo interesse;
CP_1
2. dichiarare cessato il diritto della signora di abitare in CP_1 assegnazione la ex casa coniugale in Reggio Emilia - via Modigliani
n. 16 - con rilascio dell'immobile stesso entra 90 giorni dall'emanando provvedimento. Le parti provvederanno nello stesso termine a dividere fra loro mobili ed arredi esistenti nella casa stessa.
3. Le spese della presente procedura saranno integralmente a carico di . Parte_1
FATTI DI CAUSA
e sono genitori di NO, nato il Parte_1 CP_1
22 agosto 2001.
Il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza n. 783/2017 in data
21 luglio 2017, accogliendo il ricorso a domanda congiunta, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti alle condizioni da esse concordate nel ricorso medesimo.
Con ricorso a domanda congiunta ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato in data 13 maggio 2025 e sottoscritto personalmente, gli ex coniugi e hanno chiesto, a parziale Parte_1 CP_1 modifica della suddetta sentenza di divorzio, il recepimento degli accordi tra essi intercorsi, come in epigrafe trascritti, ed in particolare la revoca sia dell'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento del figlio NO, divenuto medio tempore maggiorenne ed economicamente autosufficiente, sia dell'assegnazione della casa coniugale a favore della CP_1
Il decreto di designazione del relatore è stato regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 14 maggio 2025 al Pubblico
Ministero, il quale è stato quindi messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005) e non ha fatto
2 di 3 pervenire il proprio parere nel termine assegnato di dieci giorni (art. 473 bis.51, comma 5, c.p.c.).
RAGIONI DELLA DECISIONE
Tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, sicché, non essendovi prole minore da tutelare, nulla osta all'integrale recepimento degli accordi medesimi.
Pertanto, le nuove condizioni proposte congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento, non contenendo clausole che contrastino con la legge.
Alla luce del combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'art. 473- bis.51 c.p.c., «Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa
[le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici] o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti [sui loro rapporti patrimoniali]»).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, trattandosi di domanda congiunta.
Sul punto, si limita il Tribunale a dare atto che il si è Pt_1 assunto l'onere di sostenere integralmente le spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, a parziale modifica della sentenza n. 783/2017 emessa dal Tribunale medesimo in data
13 luglio 2017:
1. omologa le nuove condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici concordate tra le parti, così come trascritte in epigrafe;
2. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Nulla per le spese.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 26 maggio 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
NO Rago Damiano Dazzi
3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Damiano DAZZI Presidente
NO RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 2421/2025 V.G. promossa da
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
Emilia il 18 febbraio 1965;
e
, C.F. , nata a [...] CP_1 C.F._2
(CR) il 5 maggio 1964; entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Paola Mescoli e Federica
Davoli come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Reggio Emilia, Via
Pansa n. 51
- ricorrenti -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
1 di 3 CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. dichiarare cessato l'obbligo di di versare un Parte_1 contributo di mantenimento al figlio personalmente o alla madre
nel suo interesse;
CP_1
2. dichiarare cessato il diritto della signora di abitare in CP_1 assegnazione la ex casa coniugale in Reggio Emilia - via Modigliani
n. 16 - con rilascio dell'immobile stesso entra 90 giorni dall'emanando provvedimento. Le parti provvederanno nello stesso termine a dividere fra loro mobili ed arredi esistenti nella casa stessa.
3. Le spese della presente procedura saranno integralmente a carico di . Parte_1
FATTI DI CAUSA
e sono genitori di NO, nato il Parte_1 CP_1
22 agosto 2001.
Il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza n. 783/2017 in data
21 luglio 2017, accogliendo il ricorso a domanda congiunta, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti alle condizioni da esse concordate nel ricorso medesimo.
Con ricorso a domanda congiunta ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato in data 13 maggio 2025 e sottoscritto personalmente, gli ex coniugi e hanno chiesto, a parziale Parte_1 CP_1 modifica della suddetta sentenza di divorzio, il recepimento degli accordi tra essi intercorsi, come in epigrafe trascritti, ed in particolare la revoca sia dell'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento del figlio NO, divenuto medio tempore maggiorenne ed economicamente autosufficiente, sia dell'assegnazione della casa coniugale a favore della CP_1
Il decreto di designazione del relatore è stato regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 14 maggio 2025 al Pubblico
Ministero, il quale è stato quindi messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005) e non ha fatto
2 di 3 pervenire il proprio parere nel termine assegnato di dieci giorni (art. 473 bis.51, comma 5, c.p.c.).
RAGIONI DELLA DECISIONE
Tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, sicché, non essendovi prole minore da tutelare, nulla osta all'integrale recepimento degli accordi medesimi.
Pertanto, le nuove condizioni proposte congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento, non contenendo clausole che contrastino con la legge.
Alla luce del combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'art. 473- bis.51 c.p.c., «Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa
[le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici] o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti [sui loro rapporti patrimoniali]»).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, trattandosi di domanda congiunta.
Sul punto, si limita il Tribunale a dare atto che il si è Pt_1 assunto l'onere di sostenere integralmente le spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, a parziale modifica della sentenza n. 783/2017 emessa dal Tribunale medesimo in data
13 luglio 2017:
1. omologa le nuove condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici concordate tra le parti, così come trascritte in epigrafe;
2. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Nulla per le spese.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 26 maggio 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
NO Rago Damiano Dazzi
3 di 3