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Sentenza 13 maggio 2024
Sentenza 13 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/05/2024, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai magistrati dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore dott.ssa Viviana Urso Consigliere dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 901/2021 R.G., promossa da
(cod. fisc. ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, anche quale mandatario della rappresentato e Parte_2
difeso dall'avv. V. Schilirò
Ricorrente in riassunzione -
CONTRO in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. G. Cannizzaro,
Resistente in riassunzione -
E NEI CONFRONTI
, già Controparte_2 Controparte_3
(cod. fisc. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. C. Spina
Resistente in riassunzione -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 9370/21, il Supremo Collegio - premettendo che l aveva Pt_1
impugnato la sentenza di questa Corte d'Appello (in diversa composizione) n.
518/2014, che aveva dichiarato estinto il giudizio avente ad oggetto l'opposizione proposta dalla avverso la cartella esattoriale emessa per il pagamento della CP_1
somma di euro 527.220,95 per contributi previdenziali e sanzioni, ritenendo tardiva la riassunzione del 5.12.2021 del giudizio interrotto a seguito della sentenza dichiarativa di fallimento della del 31.8.2010 - riteneva fondato il motivo di gravame CP_1
ribadendo il principio che “in caso di interruzione del processo determinata, ai sensi dell'art.43, comma 3, l.fall., dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti, il termine per la riassunzione non decorre dalla data dell'evento interruttivo, ma da quella in cui la parte interessata ne ha avuto conoscenza legale, per tale dovendosi intendere quella acquisita non già in via di mero fatto, ma attraverso una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell'evento stesso, assistita da fede privilegiata”.
La Suprema Corte rinviava a questa Corte per “esaminare funditus se la comunicazione dell'intervenuto fallimento ex art. 92 l.f., così come eccepito dal
, avesse i requisiti richiesti per produrre l'effetto della decorrenza del Parte_3
termine per la riassunzione alla stregua del principio espresso nonché secondo quanto affermato dalle altre pronunce di questa Corte in precedenza richiamate”, con conseguente statuizione sulle spese di lite.
In data 22 luglio 2021, l proponeva ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c; Pt_1
resisteva la società chiedendo l'accertamento della tardiva riassunzione del giudizio interrotto;
ribadiva il proprio difetto di Controparte_2
legittimazione passiva.
Ripristinatosi il contraddittorio, la causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 21 marzo 2024, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Sostiene l'odierno ricorrente che la riassunzione del giudizio, interrotto a seguito del fallimento della sia stata proposta tempestivamente, ovvero nei CP_1
termini di cui alla pronuncia n. 9370/2021 della Suprema Corte e n. 12154/2021 delle
Sezioni Unite.
Quindi, ribadisce, nel merito, le conclusioni di cui al precedente atto di appello.
2. La sentenza di questa Corte, cassata dal giudice di legittimità, aveva ritenuto che, a seguito della modifica dell'art. 43 R.D. n. 267 del 1942 ad opera del d.gs n. 5 del 2006, che ha previsto l'interruzione automatica del processo a seguito dell'apertura del fallimento, con conseguente irrilevanza, ai fini della decorrenza del termine semestrale per la riassunzione, del provvedimento del giudice dichiarativo dell'interruzione medesima, l , appellante, informato dell'intervenuto fallimento Pt_1
sin dagli inizi dell'anno 2011, avrebbe dovuto attivarsi immediatamente per riassumere il giudizio nei confronti della curatela entro sei mesi dalla data dell'apertura del fallimento, pena l'estinzione del giudizio.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 9370/2021, richiamando propri precedenti, pur confermando che la conoscenza dell'evento interruttivo non deve provenire necessariamente dal difensore della parte che ne è colpita, potendo provenire anche dal curatore fallimentare, ha tuttavia affermato che la comunicazione deve essere diretta al procuratore che assiste la parte nel processo della cui interruzione deve valutarsi la conoscenza legale, deve contenere esplicito riferimento alla lite pendente ed interrotta e deve essere corredata da copia autentica della sentenza di fallimento. Ha dunque affermato il seguente principio: “In caso di interruzione del processo determinata, ai sensi dell'art. 43, comma 3, l. fall., dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti, il termine per la riassunzione non decorre dalla data dell'evento interruttivo, ma da quella in cui la parte interessata ne ha avuto conoscenza legale, per tale dovendosi intendere quella acquisita non già in via di mero fatto, ma attraverso una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell'evento stesso, assistista da fede privilegiata”.
Nel caso in esame, pur non rivenendosi in atti l'avviso ex art. 92 L.F. inviato dal curatore all'istituto e ricevuto il 4.1.2011 (l'allegato n. 5 alla memoria difensiva della società non lo contiene), tuttavia la resistente in riassunzione nella memoria difensiva neanche allega che tale comunicazione avesse le caratteristiche richieste dal giudice di legittimità e cioè fosse destinata non alla parte ma al procuratore e facesse chiaro riferimento al procedimento colpito dall'evento interruttivo, per cui deve escludersi che la riassunzione effettuata dall dopo la dichiarazione di interruzione del Pt_1
procedimento da parte di questa Corte potesse essere tardiva.
3. Può, dunque, esaminarsi il merito del giudizio, cioè la fondatezza o meno dei motivi di appello proposti dall . Pt_1
3.1. La sentenza del Tribunale di Catania ha accolto l'opposizione alla cartella esattoriale avente ad oggetto contributi e sanzioni relativi al periodo luglio 1999 – agosto 2002, conseguente ad un verbale ispettivo, ritenendo che fosse onere dell'ente impositore dimostrare il fondamento delle omissioni contributive contestate, onere non assolto essendo l rimasto contumace. Pt_1
3.2. L'istituto con l'atto di appello, richiamando il contenuto del verbale ispettivo, formula le seguenti censure:
l'omissione contributiva per i lavoratori e trova Parte_4 Persona_1
conferma nelle dichiarazioni rese agli ispettori;
in ordine alle agevolazioni contributive indebitamente fruite dalla società, è a carico della stessa l'onere di provare i fondamenti del relativo diritto, qualunque sia la posizione processuale rivestita nell'ambito del giudizio;
gli ispettori hanno accertato che la società ha usufruito indebitamente delle agevolazioni contributive previste dall'art. 8 l. n. 407/1990 per alcuni lavoratori, avendo operato licenziamenti e assunzioni nei dodici mesi precedenti la loro assunzione;
hanno, altresì, accertato che per il periodo da ottobre 1999 a gennaio 2000 sono state denunciate retribuzioni di importo inferiore a quanto previsto dal contratto integrativo di categoria, con conseguente omesso versamento dei contributi dovuti pari ad euro 302,00 e la perdita degli sgravi per euro 323,00; il pagamento delle differenze contributive non esclude la recuperabilità degli sgravi, essendo stato effettuato a seguito della notifica del verbale ispettivo ed oltre il termine di 60 giorni e non essendo accompagnato dal pagamento delle differenze retributive;
è stata accertata la violazione dell'art. 29 l. n. 341/1995, sul minimale contributivo nelle aziende edili e la società non ha provato la ricorrenza delle ipotesi derogatorie previste da tale legge nonché dal successivo decreto ministeriale (DM del 16 dicembre
1996); legittimamente sono stati recuperati gli sgravi usufruiti per alcuni lavoratori licenziati per ultimazione delle opere cui erano addetti o per fine fase lavorativa, in violazione dell'obbligo di mantenere il livello occupazionale raggiunto per tutta la durata (tre anni) del periodo agevolato;
altrettanto legittimamente sono stati recuperati gli sgravi di cui alla l. n. 448/1998 per 4 lavoratori la cui assunzione non ha comportato l'incremento occupazionale con riferimento alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti le assunzioni;
gli sgravi di cui all'art. 44 l. n. 448/2001 per i lavoratori indicati ai punti 5 e 6 del verbale ispettivo, pur a seguito della sopravvenuta autorizzazione della Org_1
Europea, non spettavano alla società in quanto non risulta dimostrato che le assunzioni di tali dipendenti abbiano apportato l'incremento dell'occupazione, con riferimento alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti le assunzioni medesime.
3.3. Si rileva in primo luogo che il tribunale non ha fatto una corretta applicazione del principio dell'onere della prova, asseritamente non assolto dell'ente previdenziale rimasto contumace.
Invero, la cartella indica chiaramente che le somme richieste scaturiscono dall'accertamento ispettivo del 9.10.2002 e la società, pur non producendolo, dimostra di essere a conoscenza di tale verbale (di cui in alcuni punti richiama anche singole pagine). Il giudice di primo grado avrebbe, quindi, dovuto richiedere alla società la produzione del verbale e valutare gli elementi di prova che dallo stesso scaturivano.
Inoltre, in materia di sgravi contributivi l'onere di provare i presupposti del diritto al godimento è a carico del contribuente: “Con riferimento alla violazione dell'art. 2697 c.c., un'autonoma questione di malgoverno dell'art. 2697 c.c., può porsi soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece ove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti.
In materia di sgravi e fiscalizzazioni, essendo il pagamento dei contributi un'obbligazione nascente dalla legge, spetta al debitore dimostrare il suo esatto adempimento e, quindi, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio contributivo l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata” (Cassazione civile sez. lav., 22/07/2020, n.15639).
Sulla base di tali premesse si possono esaminare le varie inadempienze di cui al verbale ispettivo.
3.4. Il primo punto attiene ai lavoratori e : il primo Parte_4 Persona_1
avrebbe iniziato a lavorare il 10.5.2002, un mese prima della regolare registrazione sui libri paga e matricola;
per il secondo viene prospettato un fenomeno interpositorio tra la e la ditta . CP_1 Org_2
La società con l'opposizione assume che non ha lavorato prima Parte_4
del 10.6.2002, tanto che ha immediatamente rettificato la dichiarazione resa agli ispettori;
che era dipendente della , con la quale Persona_1 Org_3
intercorreva un contratto di fornitura e noleggio, depositato in atti.
L'ente previdenziale con l'atto di appello sostiene che le dichiarazioni rese dal dipendente agli ispettori, nella immediatezza dei fatti siano molto più attendibili Pt_4
e per conferma la sussistenza di un fenomeno interpositorio vietato dall'art. 1 l. Per_1
n. 1369/1960.
L'appello su tali punti appare fondato.
Il lavoratore nell'immediatezza dell'accertamento ha dichiarato di Parte_4
lavorare per la dal 10 maggio 2002, specificando le mansioni, la retribuzione e CP_1
l'orario di lavoro. Aggiunge di aver consegnato i documenti di lavoro, ma di non aver ricevuto alcun foglio di assunzione, di non aver ricevuto buste paga, ma solo acconti.
Gli ispettori danno atto che nelle more dell'accertamento, in data 13.9.2002, il dipendente ha rettificato la dichiarazione specificando di essere stato assunto il
10.6.2002.
Correttamente gli ispettori non hanno tenuto conto di tale rettifica, effettuata a distanza di quasi due mesi dalla dichiarazione che, in quanto resa nell'immediatezza dell'accertamento, appare sicuramente più genuina. Peraltro, l'assunzione irregolare appare confermata anche dalla circostanza riferita dal riguardo la mancata Pt_4
consegna del “foglio di assunzione” all'inizio del rapporto di lavoro.
Il dipendente sentito al momento dell'accesso ispettivo, dichiara di lavorare Per_1
nel cantiere per conto della di aver ricevuto un acconto e di essersi dimesso dalla CP_1
il 4.7.2002. CP_4
La afferma, sia in sede ispettiva che con il ricorso in opposizione, che tale CP_1
lavoratore era in forza alla , con la quale era in corso un contratto di Org_3
fornitura e noleggio datato 5.3.2002.
Le dichiarazioni dello fanno correttamente propendere per la sussistenza di Per_1
un rapporto di lavoro alle dipendenze della non solo il lavoratore afferma di CP_1
lavorare per conto della e di aver ricevuto un acconto (evidentemente da tale CP_1
società), ma, pur indicando la ditta per cui lavorava in precedenza ( ), non CP_4
menziona in alcun passaggio la con la quale evidentemente non ha avuto Org_3
alcun rapporto.
3.5. Quindi gli ispettori accertano che da ottobre 1999 a gennaio 2000 sono state denunciate per tutti i lavoratori occupati retribuzioni di importo inferiore a quanto previsto dal contratto integrativo provinciale di categoria (per differenze retributive di euro 214,00 per ottobre - dicembre 1999 e di euro 431,00 per gennaio 2000), con conseguente differenza contributiva dovuta pari ad euro 302,00 e perdita degli sgravi nella misura di euro 323,00.
La circostanza non è contestata con il ricorso in opposizione, riconoscendo la società di non aver corrisposto le retribuzioni corrette e documentando di aver provveduto al pagamento mediante F24 della somma di euro 302,00. L'appellante rileva che il pagamento non fa venir meno la perdita degli sgravi in quanto effettuato a seguito della notifica del verbale ispettivo (quindi non spontaneamente) e dopo il termine di 60 giorni;
assume ancora che in assenza della corresponsione delle differenze retributive non possono dirsi integrati i presupposti per la fruizione degli sgravi.
Orbene, il pagamento della somma di euro 302,00 è stato effettuato (come da F24 in atti) in data 28.10.2002; e tuttavia di tale somma è stato chiesto il pagamento con la cartella esattoriale (ciò si evince dalla circostanza che le somme richieste in cartella a titolo di contributi per il periodo luglio – dicembre 1999 e gennaio – giugno 2000 sono identiche a quelle contabilizzate per tali periodi in sede ispettiva). Ne consegue che limitatamente a tale cifra l'opposizione è fondata.
Lo stesso non può dirsi quanto agli sgravi, atteso che il recupero (per euro 323,00)
è corretto ai sensi dell'art. 6 comma 9 lettera b) D.L. n. 338/1989.
3.6. Nel verbale poi vengono elencati (con nome e cognome) alcuni lavoratori per i quali non risultano ottemperati gli obblighi di cui alla l. n. 341/1995 e, in particolare,
l'obbligo per le imprese edili di corrispondere la contribuzione virtuale ove non si verifichi l'impiego dei lavoratori per tutto l'orario contrattuale previsto e la minore prestazione lavorativa non sia dovuta ad eventi ben determinati.
Nel ricorso in opposizione la società rappresenta che allorquando il lavoratore utilizza le ferie o i permessi la giornata non compare nella busta paga, per cui legittimamente l'orario virtuale di 40 ore settimanali risulta decurtato da tali giornate.
L'appellante richiama la normativa in materia, sottolineando che “era onere di parte ricorrente precisare la natura e la durata delle assenze dal lavoro dei lavoratori indicati nel verbale di accertamento e la norma del contratto collettivo che conferiva detta facoltà, stante il richiamo che il decreto ministeriale citato opera alla contrattazione collettiva”.
L'art.29 d.l. n. 244/1995 (convertito dalla l. n. 341/1995) al comma 1 statuisce che
“I datori di lavoro esercenti attività edile anche se in economia operanti sul territorio nazionale, individuati dai codici ISTAT 1991, dal 45.1 al 45.45.2, sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione, con esclusione delle assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili. Altri eventi potranno essere individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali predette. Restano ferme le disposizioni in materia di retribuzione imponibile dettate dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni, in materia di minimali di retribuzione ai fini contributivi e quelle di cui all'art. 1, comma
1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 dicembre 1989, n. 389. Nella retribuzione imponibile di cui a quest'ultima norma rientrano, secondo le misure previste dall'art. 9 del decreto-legge 29 marzo 1991, n.
103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, anche gli accantonamenti e le contribuzioni alle casse edili”.
Corretta appare la regola della distribuzione dell'onere della prova richiamata dall'appellante: “In tema di contributi nel settore edile, ove l' pretenda da Pt_1
un'impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale, ai sensi dell'art. 29 del
d.l. n. 244 del 1995, conv. dalla l. n. 341 del 1995, il relativo onere probatorio è assolto mediante l'indicazione, non contestata, dell'attività edile espletata, in uno all'invocazione della suddetta norma, mentre costituisce onere del datore di lavoro allegare, e provare, le ipotesi eccettuative dell'obbligo contributivo previste dalla contrattazione collettiva cui rimanda il d.m. previsto, a tal fine, dal medesimo articolo
29” (Cassazione civile sez. lav., 03/11/2016, n.22314).
Nel caso in esame tale onere non è stato assolto, atteso che, a fronte di un elenco nominativo di lavoratori la società avrebbe dovuto documentare che la mancata prestazione di attività lavorativa da parte degli stessi nel periodo indicato in verbale
(singoli mesi di singoli anni, specificati per ogni lavoratore) rientrava in una di quelle ipotesi derogatorie previste dalla normativa legale o contrattuale. Nulla è stato, invece, prodotto in merito.
3.7. Ancora, per alcuni lavoratori gli ispettori hanno ritenuto l'indebita fruizione degli sgravi di cui alla l. n. 407/1990, avendo la società operato licenziamenti o sospensioni nei dodici mesi precedenti: per ogni singolo lavoratore, con specificazione della data di assunzione, viene indicato il dipendente licenziato entro l'anno precedente.
La società contesta la legittimità del recupero degli sgravi, assumendo che gli ispettori hanno applicato l'art. 8 comma 9 l. n. 407/1990 sulla base di un'erronea lettura dei dati tratti dai libri aziendali, in quanto non hanno tenuto in considerazione che le risoluzioni dei rapporti avvenute nell'anno precedente le assunzioni agevolate sono riconducibili a dimissioni o recessi operati per fatti non imputabili al datore di lavoro, mentre in altri casi non vi sarebbe coincidenza tra la qualifica dell'operaio licenziato e di quello successivamente assunto ai sensi della l. n. 407/1990.
L'istituto con l'appello lamenta che tali affermazioni non siano state provate e la censura è corretta.
Infatti, nel verbale ispettivo i lavoratori licenziati nell'anno precedente risultano inquadrati nello stesso livello di quelli per cui vengono disconosciuti gli sgravi;
pertanto, secondo la regola di ripartizione dell'onere probatorio in matria di sgravi contributivi la società avrebbe dovuto dimostrare che i recessi erano avvenuti per dimissioni o per fatti comunque a sé non imputabili o che le qualifiche dei lavoratori licenziati e di quelli assunti successivamente fossero diverse. Nessuna prova, invece, è stata fornita.
3.8. Al punto tre del verbale ispettivo è indicato il recupero degli sgravi di cui alla l. n. 448/1998 per una serie di lavoratori (nominativamente specificati) licenziati per
“ultimazione delle opere cui erano addetti” o per “fine fase lavorativa”. Al punto quattro vengono recuperati gli sgravi sempre ex l. n. 448/4998 per alcuni lavoratori la cui assunzione non ha comportato un incremento della media delle unità occupate nei dodici mesi precedenti.
La società nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado assume che i licenziamenti effettuati prima della scadenza del triennio per ultimazione dei lavorai o per fine fase lavorativa non sono a sé imputabili.
Quanto all'incremento della media occupazionale dei dodici mesi precedenti le assunzioni rileva di essere nata dalla cessione di un ramo aziendale della Org_4
per cui il dato andrebbe verificato con riferimento ai livelli occupazionali dell'anno precedente in capo alla società cedente e con riferimento al ramo aziendale ceduto.
L'istituto sostiene, di contro, che le cause di licenziamento in esame non possono ritenersi non imputabili al datore di lavoro, il quale non può non conoscere, quanto meno in via presuntiva, il tempo richiesto per l'ultimazione dei lavori per i quali il singolo dipendente è stato assunto.
Secondo l'appellante, poi, la circostanza che vi sia stata una cessione di azienda non consente di ritenere integrato il requisito dell'incremento della media occupazionale;
richiama sul punto pronunce del giudice di legittimità in ordine alla sussistenza, nel caso di cessione, di un'impresa effettivamente nuova o solo derivata dall'impresa preesistente.
L'art. 3 della l. n. 448/4998 prevede uno sgravio totale per un periodo di tre anni per i nuovi assunti (negli anni 1999, 2000 e 2001) a determinate condizioni:
“a) l'impresa, anche di nuova costituzione, realizzi un incremento del numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato. Per le imprese già costituite al 31 dicembre
1998, l'incremento è commisurato al numero di dipendenti esistenti al 30 novembre
1998;
b) l'impresa di nuova costituzione eserciti attività che non assorbono neppure in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie;
c) il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato;
….”.
Orbene, come correttamente evidenziato dall'appellante, non può ritenersi che la società non sia stata a conoscenza al momento dell'assunzione della prevedibile data di ultimazione delle opere o della fine della fase lavorativa cui è stato addetto il dipendente licenziato: astrattamente non si tratta di eventi imprevedibili ed imprevisti e non è stato allegato e provato che concretamente la chiusura di determinati lavori o di determinate fasi lavorative si è verificata prima di quanto previsto e prevedibile per circostanze indipendenti dalla volontà del datore di lavoro.
In ogni caso l'imputabilità o meno al datore di lavoro è circostanza irrilevante ai fini della perdita del diritto allo sgravio: “La concessione degli sgravi contributivi della L. n. 448 del 1998, ex art. 3, comma 6, richiamato dalla L. n.
448 del 2001, art. 44, comma 1, presuppone che il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel periodo agevolato, sicchè il venir meno di tale condizione determina l'integrale perdita del diritto al beneficio, anche nei casi in cui la situazione di contrazione del personale non possa essere ricondotta alla volontà datoriale, avendo la norma natura eccezionale, per cui, ove diversamente interpretata, si porrebbe in contrasto con i vincoli in materia di aiuti di
Stato imposti dalla Commissione Europea” (Cassazione civile sez. lav., 22/07/2020,
n.15640).
Quanto all'incremento della media occupazionale dei dodici mesi precedenti, pur seguendo la prospettazione della società, si rileva che l'onere di provarne la sussistenza era a suo carico e non è stato assolto.
3.9. Infine, gli ispettori hanno ritenuto indebitamente usufruiti gli sgravi di cui all'art 44 l. n. 448/2001 per quattro lavoratori, in quanto assunti non ad incremento delle unità occupate al 31.12.2001, rilevando in ogni caso la mancanza, al momento dell'accertamento, del provvedimento autorizzativo da pare della Org_5
quanto ad altri sei dipendenti solo per la mancanza di tale autorizzazione.
[...]
La società nel ricorso in opposizione rileva che l'autorizzazione della Commissione è poi intervenuta e per l'incremento occupazionale richiama quanto allegato in ordine agli sgravi ex l. n. 448/4998.
L'appellante, di contro, assume che l'assunzione dei dipendenti indicati ai punti 5
e 6 del verbale ispettivo non ha determinato l'incremento richiesto dalla Org_5
con riferimento alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.
[...]
Orbene, mentre con riguardo a tale ultimo aspetto ci si richiama alle regole in materia di onere probatorio a carico di chi invoca il diritto allo sgravio, deve tuttavia osservarsi che quanto ai lavoratoti indicati al punto 6 del verbale il recupero degli sgravi è stato giustificato solo dalla mancanza di autorizzazione da parte della per cui, essendo tale autorizzazione intervenuta, l'opposizione Organizzazione_5
va accolta per la somma recuperata a tale titolo, pari ad euro 3.867,00.
4. Quanto alla posizione del concessionario della riscossione, in virtù dei più recenti orientamenti della Suprema Corte (SS.UU. n. 7514/2022) ne va dichiarato il difetto di legittimazione passiva.
5. Le spese sostenute dall seguono la soccombenza e si liquidano come da Pt_1
dispositivo secondo i parametri del DM n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra euro 520.001,00 ad euro 1.000.000,00; non si provvede su quelle del primo grado di giudizio, stante la contumacia dell'istituto. Vanno compensate con l'agente della riscossione in ragione dell'epoca della pronuncia delle Sezioni Unite.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando: accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione proposta dalla nei limiti di cui in motivazione, Parte_5
condanna la società al pagamento delle spese processuali in favore dell che Pt_1
liquida in euro 13.078,00 per il giudizio di appello, in euro 7.003,00 quanto al giudizio dinanzi la Corte di Cassazione ed in euro 13.078,00 quanto al presente giudizio di rinvio, oltre spese generali;
compensa le spese nei confronti dell'agente della riscossione. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 21 marzo 2024.
Il Presidente estensore
dott.ssa Graziella Parisi