CA
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 3549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3549 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 4224/2022, riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza dell'8 gennaio 2025 comunicata il 9 gennaio 2025, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
(p. Iva in persona del suo legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall' avvocato Francesco Mosca (c.f.
) presso il cui studio in Ottaviano (Na), Corso Umberto I n. C.F._1
31, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
CodiceFiscale_2
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
CONTRO
(P. Iva , in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Bosone (c.f.
) presso il cui studio in Ottaviano (Na), Viale Elena n. 12, è C.F._3
elettivamente domiciliata
APPELLATA
NONCHE' CONTRO
(P. Iva in persona del suo legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_3
p.t., rappresentata e difesa dall' avvocato Jean Jaques Kerambrum (c.f.
) presso il cui studio in Napoli, Centro Direzionale Isola B/3 è C.F._4
elettivamente domiciliata
APPELLATA
E
(p. Iva , in Controparte_3 P.IVA_4
persona del procuratore speciale dott. rappresentata e difesa dagli Controparte_4
avvocati Paolo Scipinotti (c.f. ) e ST CC (c.f. C.F._5
) presso il cui studio in Roma, alla via Sabotino n. 45, è C.F._6
elettivamente domiciliata
APPELLATA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 11 settembre 2015, la società Parte_1
ha convenuto in giudizio la società al fine di veder
[...] Controparte_1
RGn°4224/2022-Sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dichiarare l'estinzione per non uso ventennale della servitù di passaggio, sia pedonale che carrabile, di cui all'art. 6 del contratto di compravendita per notar n. rep. 39880 raccolta n. 7568 del 22 luglio 1986, posta a Persona_1
carico del fondo di proprietà della società ed in favore del Parte_1
fondo in proprietà della società Controparte_1
Si costituiva in giudizio la società chiedendo il rigetto Controparte_1
della domanda principale;
spiegava altresì domande riconvenzionali, volte a veder condannare la parte attrice alla consegna delle chiavi dei presidi apposti a chiusura del tragitto ove veniva esercitata la servitù di passaggio, e, in via subordinata, per l'ipotesi di accoglimento della domanda principale, a veder costituire servitù di passaggio coattiva, perdonale e carrabile, a carico del fondo di proprietà dell'attrice, servitù da esercitarsi secondo le modalità determinate nel richiamato atto per notar . Formulava altresì richiesta di Persona_1
autorizzazione alla chiamata in causa delle società e della Controparte_2
poiché, in qualità di danti causa della società Controparte_5
convenuta, partecipassero al giudizio per supportarne la difesa in ordine alla pretesa prescrizione della servitù, tenendo indenne la società chiamante da ogni spesa necessaria ad assicurare l'esercizio del suo diritto.
Costituitesi in giudizio le società chiamate in causa, svolta attività istruttoria mediante escussione dei testi ed espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n.1793 del 2022, pubblicata in data 19 settembre 2022, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, il Tribunale di Nola ha rigettato la domanda principale, dichiarando assorbita la domanda riconvenzionale volta alla costituzione di una servitù coattiva;
ha inoltre dichiarato improcedibili la domanda riconvenzionale avente ad oggetto la consegna delle chiavi dei presidi di chiusura dell' accesso in questione, nonché quella avente ad oggetto il risarcimento del danno, rilevando che le parti convenute non avevano nel termine assegnato dal Giudice promosso il procedimento di mediazione con riferimento a tali domande riconvenzionali.
Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti e quelle di consulenza tecnica d'ufficio poste solidalmente a carico delle stesse.
RGn°4224/2022-Sentenza
- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Segnatamente, il Giudice di prime cure, dopo aver richiamato l'orientamento della Suprema Corte secondo cui, in tema di prescrizione delle servitù per non uso, la ripartizione dell'onere probatorio va risolta applicando il generale principio secondo cui la prova dei fatti su cui l'eccezione si fonda deve essere fornita da chi l'ha proposta, con la dimostrazione che il titolare della servitù non l'ha esercitata per almeno un ventennio, riteneva che nel caso di specie tale onere probatorio non fosse stato assolto.
Deponeva in senso contrario, infatti, il riscontrato contrasto tra le deposizioni del teste indicato dalla parte attrice, , e quelle rese dai testi escussi su Controparte_6 indicazione della con riferimento all'esercizio, da parte di Controparte_2
quest'ultima, per il periodo dal maggio 1991 al giugno 2011, ossia nel lasso di tempo indicato nell'atto di citazione, della servitù oggetto di causa in favore dell'immobile, adibito a centrale telefonica, attualmente di proprietà dell' e tuttora concesso in locazione alla Controparte_1 Parte_2
[...]
2. Avverso tale pronuncia, con citazione notificata in data 30 settembre 2022,
[...]
ha spiegato appello, affidato ad un unico motivo. Parte_1
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente, in data 20 febbraio 2023, si è costituita in giudizio la società Controparte_1
eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello e concludendo, comunque e in via principale, per il suo rigetto;
in via gradata, in caso di accoglimento del gravame, ha domandato che venga costituita servitù coattiva in sostituzione di quella estinta, con determinazione di indennità secondo le risultanze della ctu espletata in primo grado.
4. Si è altresì costituita in giudizio la con comparsa depositata Controparte_5
telematicamente in data 10 luglio 2023, chiedendo in via principale il rigetto del gravame e, in via subordinata, di essere estromessa dal giudizio per carenza di legittimazione passiva, con conseguente rigetto di qualsiasi domanda proposta nei suoi confronti;
in via ulteriormente gradata, ha concluso per la condanna di a tenerla indenne da qualsiasi onere o conseguenza Controparte_2
RGn°4224/2022-Sentenza
- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda pregiudizievole derivante dal giudizio, con condanna delle altre parti al pagamento delle spese processuali.
5. Si è costituita in giudizio anche la con comparsa Controparte_2
depositata telematicamente in data 13 luglio 2023, chiedendo il rigetto dell'appello in quanto inammissibile, improponibile ed infondato, con vittoria sulle spese di lite.
6. Con ordinanza del 5 luglio 2023 è stata accolta istanza cautelare proposta dalla ai sensi dell'art. 700 c.p.c., ordinandosi “alla resistente Controparte_1
di consentire alla società ricorrente il passaggio attraverso la Parte_1
strada oggetto di servitù, come descritta nella relazione di consulenza tecnica a firma dell'arch. , espletata nel giudizio di primo grado, onde Persona_2
consentire alla stessa di raggiungere con i mezzi necessari il fabbricato di sua proprietà, al fine di eseguire i lavori descritti nella consulenza di parte del
16.5.2023, a firma dell'arch. , per il tempo necessario CP_7 all'esecuzione degli stessi che viene fissato in quattro mesi dalla comunicazione della presente ordinanza”.
7. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata a mezzo pec in data
30 settembre 2022, risultando rispettato il termine di decadenza di sei mesi, previsto dall'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, intervenuta in data 19.09.2022.
8. Tanto debitamente premesso, l'impugnazione è evidentemente infondata, per gli argomenti di seguito esposti.
Con l'unico motivo di gravame, la società appellante ha censurato la sentenza di primo grado per non aver ritenuto assolto l'onere della prova in ordine all'avvenuta estinzione del diritto di servitù.
La società ha al riguardo dedotto di aver fornito prova Parte_1
documentale e testimoniale del mancato uso del passaggio e, quindi, dell'intervenuta estinzione del diritto di servitù per maturata prescrizione ventennale.
RGn°4224/2022-Sentenza
- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
A sostegno delle proprie argomentazioni, ha dedotto di aver depositato una fattura del 9 maggio 1991, proveniente dalla ditta , a dimostrazione Parte_3 dell'apposizione del cancello elettronico di accesso e delle due barriere;
peraltro il teste legale rappresentante della società che era stata Controparte_6
proprietaria del fondo dal 19 ottobre del 1988 al 27 dicembre del 2006, aveva confermato, all'udienza del 19 giugno 2018, l'esistenza di un cancello all' ingresso di via delle Ferrovie dello Stato fin dall'anno 1988, riferendo altresì dell'apposizione nell'anno 1991 di un cancello elettrico e di un cancello con lucchetto di cui nessun altro aveva avuto le chiavi.
Peraltro, l'accesso alla centrale, collocato a tergo dello stabilimento dell'appellante, risultava in stato di abbandono, per la presenza di cespugli folti che si inerpicavano lungo il viale di accesso alla centrale;
e la richiesta delle chiavi, come pure le autorizzazioni di accesso rilasciate nell'anno 2015 - per il passaggio attraverso una strada diversa da quella ove risultava costituita la servitù
- e la missiva del 18 luglio 2022, con cui aveva chiesto di Controparte_2
esercitare il passaggio per eseguire dei lavori, a seguito di un guasto alla rete idrica della centrale, comprovavano la chiusura del passaggio.
Ha infine dedotto la falsità delle dichiarazioni rese dai testimoni citati da e da Controparte_1 Controparte_2
In particolare, il teste , escusso all'udienza del 19 giugno Testimone_1
2018, aveva falsamente affermato di accedere al fondo liberamente, dall'anno
2011, per la manutenzione al gruppo elettrogeno, oltre che per provvedere al relativo rifornimento, senza dichiarare l'oggettiva presenza di due barriere;
il teste aveva dichiarato falsamente di aver effettuato un intervento Tes_2
nel tratto gravato da servitù di passaggio nel 2018, risultando per converso che dall'anno 2015, dopo l'instaurazione del giudizio di primo grado, ogni accesso era stato effettuato solo previa apertura del cancello elettrico e del lucchetto posto a chiusura della barra elettrica;
il teste , dipendente della Testimone_3 CP_8
- società amministrata dal medesimo amministratore dell'odierna appellante
[...]
- aveva falsamente affermato di aver esercitato il passaggio nell'anno 2014, mentre risultava che vi era entrato nel 2015 e previa autorizzazione;
il teste
RGn°4224/2022-Sentenza
- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda anch'egli operaio dipendente della aveva Controparte_9 CP_8
anch'egli falsamente riferito di ripetuti passaggi per lavori di ristrutturazione interna, svolti nell'anno 2014 e durati circa un mese, durante il quale l'accesso attraverso il cancello principale di via FF.SS. era stato praticato senza problemi.
A dire dell'appellante, se effettivamente l'accesso fosse stato così agevole, come riferito dai testi, la proprietaria del fondo dominante ben avrebbe potuto documentare, negli anni di pendenza del giudizio, centinaia di passaggi;
del resto, ove la servitù fosse stata effettivamente “vitale” per il rifornimento ed il funzionamento della centrale, il pericolo di interruzione del servizio avrebbe comportato ben altre reazioni “anche in plurime sedi”, che invece nel caso di specie non vi erano state.
I rilievi che precedono non possono essere condivisi e, comunque, non appaiono in alcun modo idonei a sovvertire il segno della decisione impugnata.
A dispetto, invero, delle censurate incongruenze in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure nella delibazione della fattispecie sottoposta al suo esame, reputa questa Corte distrettuale, all'esito di una complessiva rivalutazione delle risultanze istruttorie, sollecitata dal tenore dell'unico motivo di gravame, pienamente condivisibile l'iter logico- giuridico seguito dal Tribunale nel pervenire al rigetto della domanda proposta dall'odierna impugnante, escludendo che ricorresse la prova del non uso ventennale della servitù, e della conseguente sua estinzione.
Pienamente condivisibile, e neppure censurata dalla parte impugnante, è in primo luogo la premessa da cui ha preso le mosse il primo Giudice, richiamando il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua “in tema di prescrizione delle servitù per non uso, la ripartizione dell'onere della prova va risolto applicando il generale principio secondo cui la prova dei fatti su cui l'eccezione si fonda deve essere fornita da chi l'ha proposta, con la dimostrazione che il titolare della servitù non l'ha esercitata per almeno un ventennio”. ( Cass. sez. 2, Sentenza n. 11054 del 05/04/2022)
Integra infatti un principio pacifico l'assunto secondo cui l'onere della prova del fatto estintivo spetta a chi lo eccepisce (art. 2697 cod. civ.), come appunto
RGn°4224/2022-Sentenza
- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda osservato dal Giudice di prime cure, ossia nel caso di specie alla società attrice;
se infatti l'eccezione di prescrizione delle servitù (art. 1073 Cod. Civ.), è una eccezione in senso proprio (art. 2939 cod. civ.; Cass. sez. 2, ordinanza n. 7562 del
18/03/2019), che deve essere specificamente opposta dalla parte che intenda avvalersene, la prova dei fatti su cui l'eccezione si fonda (art. 2697, secondo comma, cod. civ.), deve darsi da chi l'ha proposta, con la dimostrazione che il titolare della servitù non l'ha esercitata per almeno un ventennio. ( cfr., altresì
Cass. sez. 2, Sent. n. 6647 del 1991).
Sulla scorta di tale corretta premessa, poi, non può che convenirsi con quanto affermato dal Tribunale, nel rimarcare, all'esito di un complessivo vaglio delle risultanze testimoniali, che non fosse idoneamente assolto l'onere probatorio gravante sulla parte attrice.
Invero, una volta circoscritto – come opportunamente precisato dal primo
Giudice- l'esame delle modalità di esercizio della servitù al lasso temporale indicato in citazione, per il ventennio dal maggio 1991 al giugno 2011, appare evidente l'omesso assolvimento dell'onere probatorio ad opera della parte attrice.
Invero, se il teste – la cui deposizione merita invero di essere Controparte_6
apprezzata con particolare rigore, trattandosi del padre del legale rappresentante della società appellante, a sua volta legale rappresentante della società dante causa dell'impugnante, già proprietaria del fondo servente- si è limitato a riferire, della sostituzione, nell'anno 1991, del preesistente cancello manuale con un cancello automatico, posto all'ingresso della proprietà alla via FF. SS. e della presenza di un altro cancello chiuso a chiave con lucchetto, i testi e Testimone_1
privi di interesse all'esito del giudizio, hanno riferito di ripetuti Tes_4
accessi attraverso il passaggio in questione, nell'interesse della conduttrice non impediti da ostacoli di sorta. CP_2
In particolare, se il teste ha testualmente dichiarato “ Testimone_1 ricordo di essere stato assunto dall'azienda SACS dal 2011 e da quella data accedo dal lato posteriore della centrale per manutenzione al Gruppo elettrogeno”; “specifico che sono entrato alcune volte, specifico tre o quattro volte, dal vicolo di fianco alla Centrale per fare rifornimento al Gruppo
RGn°4224/2022-Sentenza
- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
elettrogeno. Specifico che entravo dal lato principale di via Ferrovie dello Stato e per i rifornimenti dall'altra strada di cui non ricordo il nome che era un vicoletto di fianco. Preciso che questo vicoletto era sempre aperto”; il teste , Tes_2
anch'egli dipendente della SACS dall'anno 2011, ha a sua volta riferito : “ specifico che ci ha dato il permesso di passare da dietro dove vi è il CP_2
gruppo elettrogeno all'interno della Centrale al piano terra, passando con mezzi di trasporto. Ricordo che c'è un solo cancello sempre aperto e nessuno ci ha mai detto nulla.. Specifico che ci sono frequenti interventi ogni tre o quattro mesi passando per al strada dietro la ferrovia..” .
Appare allora evidente, in considerazione del tenore di tali deposizioni testimoniali – da cui risulta che gli operai preposti dalla conduttrice del fondo dominante accedevano liberamente al fondo servente, trovando aperti i cancelli ivi esistenti - il mancato assolvimento dell'onere probatorio, gravante sull'eccipiente, in ordine all'omesso esercizio della servitù per un lasso temporale pari almeno ad un ventennio.
Ciò tanto più ove si consideri che, come accertato dal c.t.u. nominato nel giudizio di prime cure, arch. , il passaggio oggetto di causa integra Persona_2
l'unico accesso carrabile alla predetta centrale telefonica (cfr. pag. 7 della relazione di consulenza tecnica), atteso che “ al fabbricato adibito a centrale telefonica di proprietà della si può accedere da Parte_4
via Sarno, esclusivamente mediante ingresso pedonale e da via Ferrovie dello
Stato mediante servitù di passaggio carraio e pedonale non avendo l'ingresso da
Via Sarno le caratteristiche strutturali, in quanto posto a quattro metri dal piano di campagna, tale da non consentire l'accesso con mezzi carrabili”.
Le indubitabili necessità di accesso con mezzi meccanici alla centrale telefonica non potevano pertanto che essere soddisfatte mediante l'esercizio della servitù oggetto di causa, di fonte convenzionale;
appare allora evidente che le limitazioni all'esercizio della servitù, sfocianti nel contenzioso in oggetto, si siano manifestate in epoca non particolarmente risalente, e comunque prossima all'introduzione del giudizio di primo grado, risalente all'anno 2015, come pure desumibile dalle posizioni assunte dalle parti nel corso del presente procedimento,
RGn°4224/2022-Sentenza
- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda anche mediante la proposizione di un'istanza cautelare ad opera della proprietaria del fondo dominante.
Del resto, nel condividere la valutazione delle risultanze istruttorie a cui è pervenuto il primo Giudice, corre mente ribadire che, nel vigente ordinamento processuale, fondato sul principio del libero convincimento, la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti;
tale attività selettiva si estende all'effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull'efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova (
Cass. sez. 6 - 3, ordinanza n. 16467 del 04/07/2017; Cass. sez. 1, sentenza n.
11511 del 23/05/2014).
Del pari, come correttamente osservato dal Tribunale, qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni testimoniali sui fatti costitutivi della domanda, fondando tale convincimento non sul rapporto numerico dei testi, ma sul dato oggettivo di detto contrasto, l'insufficienza del quadro probatorio ricade in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova
– e cioè nel caso di specie l'odierna appellante - comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta. (Cass. sez. L, Sentenza n. 4773 del
10/03/2015; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3468 del 15/02/2010).
Da ciò la correttezza della conclusione raggiunta dal primo Giudice, nel ritenere, nel contrasto tra le deposizioni testimoniali e a fronte della scarsa efficacia persuasiva del racconto del teste carente la prova del non uso Controparte_6
ventennale della servitù, e quindi, della sua estinzione per prescrizione.
Ne consegue il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza impugnata.
9. La soccombenza della società appellante governa le spese di lite del presente grado, che, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014, come
RGn°4224/2022-Sentenza
- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda aggiornati dal DM n. 147/2022 - tenuto conto delle fasi, ivi compresa quella cautelare, in cui l'attività processuale è stata effettivamente svolta da ciascuna delle parti - si liquidano come da dispositivo che segue, in favore di ciascuna delle società appellate, tenuto conto del valore della controversia dichiarato sia dalla parte attrice che dalla convenuta Immobiliare DUE B s.r.l
10. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 ( comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 1793 del 2022:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna la società appellante al rimborso in favore di ciascuna delle società appellate delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in favore della nell'importo di € 3.231,00 per compenso Controparte_1
professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA, come per legge;
in favore della nell'importo di € Controparte_2
3.231,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione all'avv. Jean
Jacques Kerambrun, dichiaratosi anticipatario;
in favore della
[...] nell'importo di €1.923,00 per compenso Controparte_3
professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA, come per legge;
RGn°4224/2022-Sentenza
- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
3) dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del
DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente procedimento, a carico dell'appellante .
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 18 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Alessandra Piscitiello
RGn°4224/2022-Sentenza
- 12 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 4224/2022, riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza dell'8 gennaio 2025 comunicata il 9 gennaio 2025, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
(p. Iva in persona del suo legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall' avvocato Francesco Mosca (c.f.
) presso il cui studio in Ottaviano (Na), Corso Umberto I n. C.F._1
31, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
CodiceFiscale_2
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
CONTRO
(P. Iva , in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Bosone (c.f.
) presso il cui studio in Ottaviano (Na), Viale Elena n. 12, è C.F._3
elettivamente domiciliata
APPELLATA
NONCHE' CONTRO
(P. Iva in persona del suo legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_3
p.t., rappresentata e difesa dall' avvocato Jean Jaques Kerambrum (c.f.
) presso il cui studio in Napoli, Centro Direzionale Isola B/3 è C.F._4
elettivamente domiciliata
APPELLATA
E
(p. Iva , in Controparte_3 P.IVA_4
persona del procuratore speciale dott. rappresentata e difesa dagli Controparte_4
avvocati Paolo Scipinotti (c.f. ) e ST CC (c.f. C.F._5
) presso il cui studio in Roma, alla via Sabotino n. 45, è C.F._6
elettivamente domiciliata
APPELLATA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 11 settembre 2015, la società Parte_1
ha convenuto in giudizio la società al fine di veder
[...] Controparte_1
RGn°4224/2022-Sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dichiarare l'estinzione per non uso ventennale della servitù di passaggio, sia pedonale che carrabile, di cui all'art. 6 del contratto di compravendita per notar n. rep. 39880 raccolta n. 7568 del 22 luglio 1986, posta a Persona_1
carico del fondo di proprietà della società ed in favore del Parte_1
fondo in proprietà della società Controparte_1
Si costituiva in giudizio la società chiedendo il rigetto Controparte_1
della domanda principale;
spiegava altresì domande riconvenzionali, volte a veder condannare la parte attrice alla consegna delle chiavi dei presidi apposti a chiusura del tragitto ove veniva esercitata la servitù di passaggio, e, in via subordinata, per l'ipotesi di accoglimento della domanda principale, a veder costituire servitù di passaggio coattiva, perdonale e carrabile, a carico del fondo di proprietà dell'attrice, servitù da esercitarsi secondo le modalità determinate nel richiamato atto per notar . Formulava altresì richiesta di Persona_1
autorizzazione alla chiamata in causa delle società e della Controparte_2
poiché, in qualità di danti causa della società Controparte_5
convenuta, partecipassero al giudizio per supportarne la difesa in ordine alla pretesa prescrizione della servitù, tenendo indenne la società chiamante da ogni spesa necessaria ad assicurare l'esercizio del suo diritto.
Costituitesi in giudizio le società chiamate in causa, svolta attività istruttoria mediante escussione dei testi ed espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n.1793 del 2022, pubblicata in data 19 settembre 2022, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, il Tribunale di Nola ha rigettato la domanda principale, dichiarando assorbita la domanda riconvenzionale volta alla costituzione di una servitù coattiva;
ha inoltre dichiarato improcedibili la domanda riconvenzionale avente ad oggetto la consegna delle chiavi dei presidi di chiusura dell' accesso in questione, nonché quella avente ad oggetto il risarcimento del danno, rilevando che le parti convenute non avevano nel termine assegnato dal Giudice promosso il procedimento di mediazione con riferimento a tali domande riconvenzionali.
Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti e quelle di consulenza tecnica d'ufficio poste solidalmente a carico delle stesse.
RGn°4224/2022-Sentenza
- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Segnatamente, il Giudice di prime cure, dopo aver richiamato l'orientamento della Suprema Corte secondo cui, in tema di prescrizione delle servitù per non uso, la ripartizione dell'onere probatorio va risolta applicando il generale principio secondo cui la prova dei fatti su cui l'eccezione si fonda deve essere fornita da chi l'ha proposta, con la dimostrazione che il titolare della servitù non l'ha esercitata per almeno un ventennio, riteneva che nel caso di specie tale onere probatorio non fosse stato assolto.
Deponeva in senso contrario, infatti, il riscontrato contrasto tra le deposizioni del teste indicato dalla parte attrice, , e quelle rese dai testi escussi su Controparte_6 indicazione della con riferimento all'esercizio, da parte di Controparte_2
quest'ultima, per il periodo dal maggio 1991 al giugno 2011, ossia nel lasso di tempo indicato nell'atto di citazione, della servitù oggetto di causa in favore dell'immobile, adibito a centrale telefonica, attualmente di proprietà dell' e tuttora concesso in locazione alla Controparte_1 Parte_2
[...]
2. Avverso tale pronuncia, con citazione notificata in data 30 settembre 2022,
[...]
ha spiegato appello, affidato ad un unico motivo. Parte_1
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente, in data 20 febbraio 2023, si è costituita in giudizio la società Controparte_1
eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello e concludendo, comunque e in via principale, per il suo rigetto;
in via gradata, in caso di accoglimento del gravame, ha domandato che venga costituita servitù coattiva in sostituzione di quella estinta, con determinazione di indennità secondo le risultanze della ctu espletata in primo grado.
4. Si è altresì costituita in giudizio la con comparsa depositata Controparte_5
telematicamente in data 10 luglio 2023, chiedendo in via principale il rigetto del gravame e, in via subordinata, di essere estromessa dal giudizio per carenza di legittimazione passiva, con conseguente rigetto di qualsiasi domanda proposta nei suoi confronti;
in via ulteriormente gradata, ha concluso per la condanna di a tenerla indenne da qualsiasi onere o conseguenza Controparte_2
RGn°4224/2022-Sentenza
- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda pregiudizievole derivante dal giudizio, con condanna delle altre parti al pagamento delle spese processuali.
5. Si è costituita in giudizio anche la con comparsa Controparte_2
depositata telematicamente in data 13 luglio 2023, chiedendo il rigetto dell'appello in quanto inammissibile, improponibile ed infondato, con vittoria sulle spese di lite.
6. Con ordinanza del 5 luglio 2023 è stata accolta istanza cautelare proposta dalla ai sensi dell'art. 700 c.p.c., ordinandosi “alla resistente Controparte_1
di consentire alla società ricorrente il passaggio attraverso la Parte_1
strada oggetto di servitù, come descritta nella relazione di consulenza tecnica a firma dell'arch. , espletata nel giudizio di primo grado, onde Persona_2
consentire alla stessa di raggiungere con i mezzi necessari il fabbricato di sua proprietà, al fine di eseguire i lavori descritti nella consulenza di parte del
16.5.2023, a firma dell'arch. , per il tempo necessario CP_7 all'esecuzione degli stessi che viene fissato in quattro mesi dalla comunicazione della presente ordinanza”.
7. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata a mezzo pec in data
30 settembre 2022, risultando rispettato il termine di decadenza di sei mesi, previsto dall'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, intervenuta in data 19.09.2022.
8. Tanto debitamente premesso, l'impugnazione è evidentemente infondata, per gli argomenti di seguito esposti.
Con l'unico motivo di gravame, la società appellante ha censurato la sentenza di primo grado per non aver ritenuto assolto l'onere della prova in ordine all'avvenuta estinzione del diritto di servitù.
La società ha al riguardo dedotto di aver fornito prova Parte_1
documentale e testimoniale del mancato uso del passaggio e, quindi, dell'intervenuta estinzione del diritto di servitù per maturata prescrizione ventennale.
RGn°4224/2022-Sentenza
- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
A sostegno delle proprie argomentazioni, ha dedotto di aver depositato una fattura del 9 maggio 1991, proveniente dalla ditta , a dimostrazione Parte_3 dell'apposizione del cancello elettronico di accesso e delle due barriere;
peraltro il teste legale rappresentante della società che era stata Controparte_6
proprietaria del fondo dal 19 ottobre del 1988 al 27 dicembre del 2006, aveva confermato, all'udienza del 19 giugno 2018, l'esistenza di un cancello all' ingresso di via delle Ferrovie dello Stato fin dall'anno 1988, riferendo altresì dell'apposizione nell'anno 1991 di un cancello elettrico e di un cancello con lucchetto di cui nessun altro aveva avuto le chiavi.
Peraltro, l'accesso alla centrale, collocato a tergo dello stabilimento dell'appellante, risultava in stato di abbandono, per la presenza di cespugli folti che si inerpicavano lungo il viale di accesso alla centrale;
e la richiesta delle chiavi, come pure le autorizzazioni di accesso rilasciate nell'anno 2015 - per il passaggio attraverso una strada diversa da quella ove risultava costituita la servitù
- e la missiva del 18 luglio 2022, con cui aveva chiesto di Controparte_2
esercitare il passaggio per eseguire dei lavori, a seguito di un guasto alla rete idrica della centrale, comprovavano la chiusura del passaggio.
Ha infine dedotto la falsità delle dichiarazioni rese dai testimoni citati da e da Controparte_1 Controparte_2
In particolare, il teste , escusso all'udienza del 19 giugno Testimone_1
2018, aveva falsamente affermato di accedere al fondo liberamente, dall'anno
2011, per la manutenzione al gruppo elettrogeno, oltre che per provvedere al relativo rifornimento, senza dichiarare l'oggettiva presenza di due barriere;
il teste aveva dichiarato falsamente di aver effettuato un intervento Tes_2
nel tratto gravato da servitù di passaggio nel 2018, risultando per converso che dall'anno 2015, dopo l'instaurazione del giudizio di primo grado, ogni accesso era stato effettuato solo previa apertura del cancello elettrico e del lucchetto posto a chiusura della barra elettrica;
il teste , dipendente della Testimone_3 CP_8
- società amministrata dal medesimo amministratore dell'odierna appellante
[...]
- aveva falsamente affermato di aver esercitato il passaggio nell'anno 2014, mentre risultava che vi era entrato nel 2015 e previa autorizzazione;
il teste
RGn°4224/2022-Sentenza
- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda anch'egli operaio dipendente della aveva Controparte_9 CP_8
anch'egli falsamente riferito di ripetuti passaggi per lavori di ristrutturazione interna, svolti nell'anno 2014 e durati circa un mese, durante il quale l'accesso attraverso il cancello principale di via FF.SS. era stato praticato senza problemi.
A dire dell'appellante, se effettivamente l'accesso fosse stato così agevole, come riferito dai testi, la proprietaria del fondo dominante ben avrebbe potuto documentare, negli anni di pendenza del giudizio, centinaia di passaggi;
del resto, ove la servitù fosse stata effettivamente “vitale” per il rifornimento ed il funzionamento della centrale, il pericolo di interruzione del servizio avrebbe comportato ben altre reazioni “anche in plurime sedi”, che invece nel caso di specie non vi erano state.
I rilievi che precedono non possono essere condivisi e, comunque, non appaiono in alcun modo idonei a sovvertire il segno della decisione impugnata.
A dispetto, invero, delle censurate incongruenze in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure nella delibazione della fattispecie sottoposta al suo esame, reputa questa Corte distrettuale, all'esito di una complessiva rivalutazione delle risultanze istruttorie, sollecitata dal tenore dell'unico motivo di gravame, pienamente condivisibile l'iter logico- giuridico seguito dal Tribunale nel pervenire al rigetto della domanda proposta dall'odierna impugnante, escludendo che ricorresse la prova del non uso ventennale della servitù, e della conseguente sua estinzione.
Pienamente condivisibile, e neppure censurata dalla parte impugnante, è in primo luogo la premessa da cui ha preso le mosse il primo Giudice, richiamando il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua “in tema di prescrizione delle servitù per non uso, la ripartizione dell'onere della prova va risolto applicando il generale principio secondo cui la prova dei fatti su cui l'eccezione si fonda deve essere fornita da chi l'ha proposta, con la dimostrazione che il titolare della servitù non l'ha esercitata per almeno un ventennio”. ( Cass. sez. 2, Sentenza n. 11054 del 05/04/2022)
Integra infatti un principio pacifico l'assunto secondo cui l'onere della prova del fatto estintivo spetta a chi lo eccepisce (art. 2697 cod. civ.), come appunto
RGn°4224/2022-Sentenza
- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda osservato dal Giudice di prime cure, ossia nel caso di specie alla società attrice;
se infatti l'eccezione di prescrizione delle servitù (art. 1073 Cod. Civ.), è una eccezione in senso proprio (art. 2939 cod. civ.; Cass. sez. 2, ordinanza n. 7562 del
18/03/2019), che deve essere specificamente opposta dalla parte che intenda avvalersene, la prova dei fatti su cui l'eccezione si fonda (art. 2697, secondo comma, cod. civ.), deve darsi da chi l'ha proposta, con la dimostrazione che il titolare della servitù non l'ha esercitata per almeno un ventennio. ( cfr., altresì
Cass. sez. 2, Sent. n. 6647 del 1991).
Sulla scorta di tale corretta premessa, poi, non può che convenirsi con quanto affermato dal Tribunale, nel rimarcare, all'esito di un complessivo vaglio delle risultanze testimoniali, che non fosse idoneamente assolto l'onere probatorio gravante sulla parte attrice.
Invero, una volta circoscritto – come opportunamente precisato dal primo
Giudice- l'esame delle modalità di esercizio della servitù al lasso temporale indicato in citazione, per il ventennio dal maggio 1991 al giugno 2011, appare evidente l'omesso assolvimento dell'onere probatorio ad opera della parte attrice.
Invero, se il teste – la cui deposizione merita invero di essere Controparte_6
apprezzata con particolare rigore, trattandosi del padre del legale rappresentante della società appellante, a sua volta legale rappresentante della società dante causa dell'impugnante, già proprietaria del fondo servente- si è limitato a riferire, della sostituzione, nell'anno 1991, del preesistente cancello manuale con un cancello automatico, posto all'ingresso della proprietà alla via FF. SS. e della presenza di un altro cancello chiuso a chiave con lucchetto, i testi e Testimone_1
privi di interesse all'esito del giudizio, hanno riferito di ripetuti Tes_4
accessi attraverso il passaggio in questione, nell'interesse della conduttrice non impediti da ostacoli di sorta. CP_2
In particolare, se il teste ha testualmente dichiarato “ Testimone_1 ricordo di essere stato assunto dall'azienda SACS dal 2011 e da quella data accedo dal lato posteriore della centrale per manutenzione al Gruppo elettrogeno”; “specifico che sono entrato alcune volte, specifico tre o quattro volte, dal vicolo di fianco alla Centrale per fare rifornimento al Gruppo
RGn°4224/2022-Sentenza
- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
elettrogeno. Specifico che entravo dal lato principale di via Ferrovie dello Stato e per i rifornimenti dall'altra strada di cui non ricordo il nome che era un vicoletto di fianco. Preciso che questo vicoletto era sempre aperto”; il teste , Tes_2
anch'egli dipendente della SACS dall'anno 2011, ha a sua volta riferito : “ specifico che ci ha dato il permesso di passare da dietro dove vi è il CP_2
gruppo elettrogeno all'interno della Centrale al piano terra, passando con mezzi di trasporto. Ricordo che c'è un solo cancello sempre aperto e nessuno ci ha mai detto nulla.. Specifico che ci sono frequenti interventi ogni tre o quattro mesi passando per al strada dietro la ferrovia..” .
Appare allora evidente, in considerazione del tenore di tali deposizioni testimoniali – da cui risulta che gli operai preposti dalla conduttrice del fondo dominante accedevano liberamente al fondo servente, trovando aperti i cancelli ivi esistenti - il mancato assolvimento dell'onere probatorio, gravante sull'eccipiente, in ordine all'omesso esercizio della servitù per un lasso temporale pari almeno ad un ventennio.
Ciò tanto più ove si consideri che, come accertato dal c.t.u. nominato nel giudizio di prime cure, arch. , il passaggio oggetto di causa integra Persona_2
l'unico accesso carrabile alla predetta centrale telefonica (cfr. pag. 7 della relazione di consulenza tecnica), atteso che “ al fabbricato adibito a centrale telefonica di proprietà della si può accedere da Parte_4
via Sarno, esclusivamente mediante ingresso pedonale e da via Ferrovie dello
Stato mediante servitù di passaggio carraio e pedonale non avendo l'ingresso da
Via Sarno le caratteristiche strutturali, in quanto posto a quattro metri dal piano di campagna, tale da non consentire l'accesso con mezzi carrabili”.
Le indubitabili necessità di accesso con mezzi meccanici alla centrale telefonica non potevano pertanto che essere soddisfatte mediante l'esercizio della servitù oggetto di causa, di fonte convenzionale;
appare allora evidente che le limitazioni all'esercizio della servitù, sfocianti nel contenzioso in oggetto, si siano manifestate in epoca non particolarmente risalente, e comunque prossima all'introduzione del giudizio di primo grado, risalente all'anno 2015, come pure desumibile dalle posizioni assunte dalle parti nel corso del presente procedimento,
RGn°4224/2022-Sentenza
- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda anche mediante la proposizione di un'istanza cautelare ad opera della proprietaria del fondo dominante.
Del resto, nel condividere la valutazione delle risultanze istruttorie a cui è pervenuto il primo Giudice, corre mente ribadire che, nel vigente ordinamento processuale, fondato sul principio del libero convincimento, la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti;
tale attività selettiva si estende all'effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull'efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova (
Cass. sez. 6 - 3, ordinanza n. 16467 del 04/07/2017; Cass. sez. 1, sentenza n.
11511 del 23/05/2014).
Del pari, come correttamente osservato dal Tribunale, qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni testimoniali sui fatti costitutivi della domanda, fondando tale convincimento non sul rapporto numerico dei testi, ma sul dato oggettivo di detto contrasto, l'insufficienza del quadro probatorio ricade in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova
– e cioè nel caso di specie l'odierna appellante - comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta. (Cass. sez. L, Sentenza n. 4773 del
10/03/2015; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3468 del 15/02/2010).
Da ciò la correttezza della conclusione raggiunta dal primo Giudice, nel ritenere, nel contrasto tra le deposizioni testimoniali e a fronte della scarsa efficacia persuasiva del racconto del teste carente la prova del non uso Controparte_6
ventennale della servitù, e quindi, della sua estinzione per prescrizione.
Ne consegue il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza impugnata.
9. La soccombenza della società appellante governa le spese di lite del presente grado, che, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014, come
RGn°4224/2022-Sentenza
- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda aggiornati dal DM n. 147/2022 - tenuto conto delle fasi, ivi compresa quella cautelare, in cui l'attività processuale è stata effettivamente svolta da ciascuna delle parti - si liquidano come da dispositivo che segue, in favore di ciascuna delle società appellate, tenuto conto del valore della controversia dichiarato sia dalla parte attrice che dalla convenuta Immobiliare DUE B s.r.l
10. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 ( comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 1793 del 2022:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna la società appellante al rimborso in favore di ciascuna delle società appellate delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in favore della nell'importo di € 3.231,00 per compenso Controparte_1
professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA, come per legge;
in favore della nell'importo di € Controparte_2
3.231,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione all'avv. Jean
Jacques Kerambrun, dichiaratosi anticipatario;
in favore della
[...] nell'importo di €1.923,00 per compenso Controparte_3
professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA, come per legge;
RGn°4224/2022-Sentenza
- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
3) dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del
DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente procedimento, a carico dell'appellante .
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 18 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Alessandra Piscitiello
RGn°4224/2022-Sentenza
- 12 -