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19 aprile 1942
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7 luglio 1967
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1 giugno 1983
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27 aprile 2001
27 aprile 2001
Art. 313.
(( (Provvedimento del tribunale) )) ((Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalita' di procedura, provvede con sentenza decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione.
L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono proporre impugnazione avanti la Corte d'appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero)) --------------- AGGIORNAMENTO (14)
La L. 5 giugno 1967, n. 431 , ha disposto(con l'art. 3, comma 1)che "Nelle ipotesi di cui al capo II del titolo VIII del libro I del Codice civile , alla competenza della Corte d'appello e' sostituita quella del tribunale nel cui circondario l'adottante ha la residenza.
Per l'adozione di minorenni e' competente il tribunale per i minorenni".
(( (Provvedimento del tribunale) )) ((Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalita' di procedura, provvede con sentenza decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione.
L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono proporre impugnazione avanti la Corte d'appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero)) --------------- AGGIORNAMENTO (14)
La L. 5 giugno 1967, n. 431 , ha disposto(con l'art. 3, comma 1)che "Nelle ipotesi di cui al capo II del titolo VIII del libro I del Codice civile , alla competenza della Corte d'appello e' sostituita quella del tribunale nel cui circondario l'adottante ha la residenza.
Per l'adozione di minorenni e' competente il tribunale per i minorenni".
Commentari • 40
- 1. Cassazione civile n. 8015/1997https://www.brocardi.it/ · 209.32195
(massima n. 1) Il genitore non affidatario non è legittimato ad impugnare, neppure con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., il provvedimento di adozione in casi particolari, posto che l'art. 313 c.c., come novellato dalla legge n. 184 del 1983 (art. 65) conferisce la legittimazione ad impugnare il decreto del tribunale solo all'adottante, all'adottando ed al P.M., non anche al suddetto genitore, […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Catanzaro, sentenza 22/03/2023, n. 2Provvedimento: […] ha pronunciato la seguente SENTENZA (ex art. 313 cod. civ.) nel procedimento iscritto al R.G.V.G. n. 2808/2021 promosso DA Parte_1 , nato a [...] il [...]Leggi di più...
- procedimento non contenzioso·
- consenso adottante·
- consenso genitori adottando·
- differenza di età adottante-adottando·
- art. 313 cod. civ.·
- consenso adottando·
- art. 314 cod. civ.·
- pubblicità adozione·
- assenza discendenti legittimi·
- adozione di persona maggiorenne