Ordinanza cautelare 16 dicembre 2024
Sentenza breve 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 29/05/2025, n. 4132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4132 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 04132/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05594/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5594 del 2024, proposto da -OMISSIS-, quale rappresentante legale del minore -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Annunziata Perrotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio scolastico regionale per la Campania, ambito territoriale di Caserta, I.C.-OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, presso la cui sede in Napoli, via Diaz, 11, domiciliano ex lege ;
per l’annullamento
- del provvedimento comunicato in data 15 ottobre 2024 dall’istituto comprensivo -OMISSIS-in persona del Dirigente Scolastico con il quale si dichiara che al minore sono state assegnate n. 22 ore di sostegno nonostante le richieste del GLO, il pei e successivi provvedimenti;
- di tutti gli atti presupposti e consequenziali comunque connessi;
nonché per il riconoscimento del diritto del minore indicato in epigrafe ad essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto uno/uno per tutta la durata dell’orario scolastico e per l’intero ciclo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n. 2657 del 2024;
Vista la memoria depositata da parte ricorrente il 26 maggio 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- con ricorso notificato il 28 ottobre 2024 e depositato l’11 novembre successivo, il ricorrente, dedotta la situazione di handicap ex art. 3 comma 3, l. 104/1992 del figlio minore ha chiesto l’annullamento degli atti, in epigrafe meglio specificati, con cui l’Amministrazione scolastica, per l’a.s. 2024/2025 ha attribuito un numero di ore (22) di sostegno scolastico ritenute insufficienti rispetto alla patologia sofferta (“-OMISSIS-”) ed all’intero monte ore della frequenza scolastica, pari a complessive 27 ore;
- a sostegno del ricorso il ricorrente ha articolato numerose censure, sub specie di violazione degli art. 2, 3, 34, 38 Cost. nonché degli artt. 4, 12, 13, 40 di cui alla l. 104/92 in danno del disabile, del d. lgs. 66/2017, dell’art. 40 della legge 449/1997, art. 2, co. 413 e 414 della legge 244/2007, come interpretato dalla sentenza della Corte Cost. n. 80/2010 e dell’art. 3 della legge 241/1990;
- oltre alla domanda di annullamento, il ricorrente ha chiesto anche ordinarsi “alla resistente [Amministrazione] l’integrazione delle ore di sostegno in favore del minore, per tutta la durata del ciclo scolastico obbligatorio”;
- l’Amministrazione scolastica si è costituita in giudizio (2 dicembre 2024), con atto di mero stile, non depositando alcunché;
- all’esito dell’udienza camerale fissata per la discussione dell’istanza cautelare del 4 dicembre 2024, con ordinanza n. 2657 del 16 dicembre 2024, questo Tribunale “Rilevato che con verbale del Centro medico – legale INPS di Casera dell’8 gennaio 2024 si attesta che il minore è affetto da -OMISSIS- e pertanto è stato riconosciuto portatore di handicap di particolare gravità ai sensi dell’art. 3, co.3, l. n. 104/1992 e attributario dell’indennità di accompagnamento; Rilevato che un evidente profilo di illegittimità della impugnata determinazione del dirigente scolastico di assegnazione di sole 22 ore di sostegno scolastico a fronte di una frequenza settimanale di 27, affiora dalla mancata elaborazione del P.E.I. anche per l’anno scolastico 2023/2024, avendo la ricorrente prodotto al riguardo uno schema prestampato di P.E.I. del tutto privo di contenuti ancorché recante le sottoscrizioni dei componenti del G.L.O., che, allo stato e in assenza di controdeduzioni dell’amministrazione, pur regolarmente intimata e ritualmente costituita, deve ritenersi non essersi mai riunito”, accoglieva l’istanza di tutela interinale e rinviava il giudizio alla camera di consiglio del 28 maggio 2025 al fine di verificare l’ottemperanza al dictum cautelare;
- in vista della camera di consiglio così calendarizzata, l’Amministrazione nulla depositava, rappresentando invece parte ricorrente con memoria del 26 maggio 2025 che la resistente “ha integrato l’orario di sostegno nella misura corrispondente all’orario scolastico, fino alla data del 28 maggio 2025”, per l’effetto insistendo nel ricorso;
- alla camera di consiglio del 28 maggio 2025, il difensore di parte ricorrente confermava quanto dedotto nella memoria del 26 maggio 2025, nuovamente insistendo per l’accoglimento del ricorso; il gravame, previo avviso alle parti della possibile definizione ex art. 60 c.p.a., era quindi trattenuto in decisione;
Considerato che:
- la presente controversia rientra nella ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nella materia dei pubblici servizi, ex art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.;
- con gli atti impugnati l’Amministrazione scolastica ha riconosciuto l’assegnazione di 22 ore di insegnamento di sostegno scolastico, senza in alcun modo motivare in proposito e nonostante nel PEI 2023/2024, valido per il precedente anno scolastico, fosse riconosciuto un sostegno scolastico pari a 27 ore settimanali e nonostante l’evidente gravità della situazione del minore, per come emergente della documentazione medica in atti;
Ritenuto, pertanto che:
- vada accolta la domanda di annullamento degli atti impugnati, essendo fondata la censura del difetto di motivazione, poiché nonostante la situazione di disabilità grave del minore l’Amministrazione non ha tenuto conto del suo effettivo fabbisogno, sostanzialmente pari all’intera frequenza scolastica (T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 4 aprile 2024, n. 2188; T.A.R. Campania, Napoli Sez. IV, 30 gennaio 2024, n. 778; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, sentenza, 13 febbraio 2023, n. 986; Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341), così perpetrando la prassi di attendere le decisioni giudiziali per garantire il pieno esercizio del diritto fondamentale allo studio e di incentivare al contempo il relativo contenzioso giudiziale e i conseguenti oneri (T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 4 aprile 2024, n. 2188; T.A.R. Campania, Napoli Sez. IV, 30 gennaio 2024, n. 778; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, sentenza, 13 febbraio 2023, n. 986; Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341);
- per l’effetto, vada ordinato all’Amministrazione scolastica di rideterminarsi, riesercitando il potere tenendo conto del fabbisogno effettivo dell’alunno entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione;
- invece, vada respinta la domanda relativa all’assegnazione dell’insegnante di sostegno anche per gli anni successivi, conformemente ai numerosi precedenti della Sezione in tal senso ( ex plurimis , TAR Campania Napoli sez. IV, 22 dicembre 2020, n. 6366, 4 dicembre 2020, n. 5823, 2 dicembre 2020, n. 5735) nonché della giurisprudenza di secondo grado (Cons. St., sez. VI, 23 marzo 2010 n. 2231): stante la sussistenza del diritto ad ottenere un numero di ore di sostegno adeguato alla patologia sofferta, la determinazione delle stesse va infatti effettuata dall’Amministrazione di anno in anno, in base alla specifica rilevazione delle esigenze concrete del minore e, in particolare, alla luce di quanto risultante dal profilo dinamico funzionale e dal Piano Educativo Individualizzato, i quali devono tenere conto, come sopra detto, dei bisogni del disabile;
Rilevato che la regolazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione contenuta nel dispositivo ed attribuzione al procuratore dichiaratosi antistario;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- in parte lo accoglie, in parte lo respinge, condannando l’Amministrazione scolastica resistente a rideterminarsi nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
- condanna il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Rita Luce, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Nicoletta Flammini | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.