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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/06/2025, n. 2034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2034 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2021/30
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica
Giudice dott.ssa SUSANNA ZANDA
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 30/2021
Promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e nata a [...] il C.F._1 Parte_2
30.11.1948 ( entrambi res. in Firenze via P. C.F._2
Spano n. 1/3; rappresentati e difesi dall'Avv. Cristiano Iuliano ( ) ecavvocati.i) del CodiceFiscale_3 Email_1
Foro di Firenze, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Firenze Via del Bobolino n. 12,
ATTORI Contro
, (C.F. ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._4
13/05/1974 res. in via Manzoni 8 Firenze;
, (C.F. ) nata a [...] il Parte_3 C.F._5
18/05/1970 res. in via Della Villa Demidoff 79 Firenze;
, (C.F. ) nato a [...] il Parte_4 C.F._6
06/05/1961 res. in via Picasso 30 Acri;
(C.F. ) nato a [...] Parte_5 C.F._7
l'11/12/1962 res. in via della Martellina 20 Bagno a Ripoli (FI).
Pagina 1 CONVENUTI
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI DA REATO edilizio
Conclusioni
Come da atti introduttivi e conclusionali
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
La causa è stata introdotta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e poi trasformata in rito ordinario all'udienza 20.7.2021. La controversia nasce da un intervento edilizio svolto dai convenuti, in qualità di amministratori, in ordine successivo di tempo, della soc. e in qualità di architetto progettista quanto alla arch CP_2
, nel fabbricato ove insiste il Condominio di via Pippo Spano di Pt_3
Firenze, all'ultimo piano dove sostanzialmente una soffitta con volta in cannicciato è stata trasformata in n. 4 unità abitative che poi sono state anche vendute a terzi.
I ricorrenti condomini del palazzo avevano fatto un esposto penale a seguito del quale sono stati accertati questi interventi illegittimi e da lì sono state pronunciate tre sentenze tutte sfavorevoli agli odierni convenuti che sono stati tutti condannati con sentenza definitiva.
L'arch è stata condannata non solo per aver progettato questo Pt_3 intervento ma anche per aver falsamente attestato nelle pratiche tecniche da lei curate, che lo stato di fatto era diverso da quello reale e dunque per reato di falso ideologico.
I due convenuti e sono i rappresentanti legali della CP_1 Parte_5
succedutisi nel tempo. CP_2
Dunque, con sentenza emessa in data 09.01.2017 il Tribunale di Firenze Sez. I Pen. dichiarava gli imputati colpevoli del reato di cui all' art. 44 lett. C) D.P.R. n.380/2001 nonché, la sola , Parte_3 anche del reato di cui all'art. 483, 61 n. 2 c.p., rit continuazione col primo, e condannava , CP_1 Parte_4
e alla pena di 4 mesi di arresto e 22.000
[...] Parte_5 euro di ammenda, sospesa nei confronti dei primi due, nonché
alla pena di sei mesi di reclusione, Parte_3 condizionalmente sospesa;
Pagina 2 - tutti gli imputati venivano altresì condannati al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, tra cui gli odierni attori, rimettendo le parti al giudice civile per la liquidazione del danno (doc. 1);
- la sentenza del Tribunale di Firenze veniva appellata da tutti gli imputati innanzi alla Corte d'Appello di Firenze che con sentenza del 25.05.2018, in parziale riforma, concedeva la sospensione condizionale della pena all'imputato confermava nel Parte_5 resto la sentenza di condanna di primo grado, tra cui le statuizioni di condanna al risarcimento del danno;
(Cfr. doc. 2)
- tale sentenza della Corte d'Appello di Firenze, passata in giudicato all'esito della sentenza resa dalla Corte di Cassazione la quale in data14.05.2019 dichiarava inammissibili i ricorsi presentati dagli imputati, e dunque ha oggi efficacia nel presente giudizio ex art. 651 c.p.p., quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che gli imputati lo hanno commesso ed in ordine alla statuizione di condanna al risarcimento del danno.
In particolare. la pratica era stata firmata da quale CP_1 amministratore unico della e depositata il 02.08.2012 CP_2 dall'Arch. , quale progettista e direttore dei lavori. Parte_3
La predetta segnalazione aveva ad oggetto lavori di frazionamento dell'appartamento in più unità immobiliari, con cambio di destinazione d'uso da direzionale a residenziale per tre dei quattro appartamenti ricavati. Il progetto era qualificato come risanamento conservativo, prevedendosi, in particolare, la sostituzione di preesistenti solai con nuovi solai posti ad una quota più bassa (87 o 97 centimetri), ma mantenendo la destinazione originaria a soffitta. In occasione del sopralluogo, tuttavia, la Polizia Municipale rilevava varie difformità rispetto al progetto depositato. Oltre ad altre irregolarità, per quello che qui rileva la P.G. accertava la creazione, in ogni appartamento, di un solaio di calpestio del locale sottotetto con una struttura portante in longarine e lamiera, posto ad una altezza inferiore di 15 centimetri circa rispetto a quella indicata nel progetto, dotato di scala di accesso, nel quale era stato predisposto un servizio igienico e installati impianti elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria. In luogo delle progettate soffitte, dunque, si era realizzato in ciascuna unità immobiliare un ulteriore piano destinato ad abitazione. A seguito dell'ulteriore sbassamento del solaio del sottotetto sull'intera area degli appartamenti era stato altresì modificato, riducendolo dei medesimi 15 centimetri, il vano delle finestre del secondo piano che
Pagina 3 affacciavano sulla pubblica via, come descritto dal teste di P.G. e come emergeva dalle fotografie scattate dalle quali risultava visibile una fascia in muratura inserita in alto nel vano. Successivamente, da quanto appreso dall' Ing. che, su incarico del Persona_1 condominio, aveva eseguito accessi nell'appartamento in data antecedente ai lavori- emergeva che l'appartamento originario non era dotato di alcun solaio, come invece rappresentato graficamente e descritto nella relazione per la dalla Arch. , ma aveva un CP_3 Pt_3 semplice controsoffitto in canniccio intonacato, tipico degli immobili dell'epoca”(c.App. FI)
Dunque il reato edilizio contestato è in riferimento alla realizzazione ex novo nelle singole unità immobiliari di un solaio costituente il piano di calpestio di nuovi locali sottotetto destinati ad abitazione.
Quanto ai danni lamentati dalle parti civili, tra cui gli odierni ricorrenti, la sentenza di condanna, ha ritenuto provato il NESSO DI CAUSALITA' tra la condotta edilizia illecita ed i danni riportati dalle unità immobiliari delle parti civili, evidenziando la contestualità fra l'esecuzione delle opere e l'emergere delle FESSURAZIONI nonché L'INCREMENTO DEL CARICO CONSEGUENTE ALL'INTERVENTO EDILIZIO ESEGUITO ALL' di un edificio che già aveva Parte_6 avuto problemi di staticità. Gli attori dunque ritengono che gli odierni convenuti debbano essere condannati al risarcimento dei danni subiti, per effetto dei reati commessi a loro danno, come del resto già statuito nella richiamata sentenza penale, avente efficacia nel presente giudizio ex art. 651 c.p.p. quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, dell'affermazione che gli imputati lo hanno commesso ed in ordine alla statuizione di condanna al risarcimento del danno compreso quello previsto dall'art. derivane dalla realizzazione del nuovo piano, in ogni ipotesi di costruzione oltre l'ultimo piano, indipendentemente dall'entità dell'innalzamento stesso, nonché in ogni caso in cui vi sia stato un aumento della superficie e della volumetria, senza distinguere a seconda che esso dipenda o meno dall'innalzamento dell'altezza del fabbricato (C. S.U., 16794/2007); hanno chiesto anche indennità per la realizzazione delle nuove abitazioni in luogo della originaria soffitta, costituendo
“sopraelevazione” e dando dunque diritto ad un risarcimento rapportato all'indennità da sopraelevazione prevista dal codice civile;
tale debito costituisce un debito di valore (soggetto alla rivalutazione monetaria: da ultimo, C. 7028/2019; C. 8086/2014), ed ha come elemento base il valore attuale del suolo nella parte di esso
Pagina 4 corrispondente al piano di sopraelevazione, supposto come completamente libero (C. 9032/1987).
Si sono costituiti i convenuti contestando la domanda e deducendo che non era configurabile il danno lamentato, che le fessurazioni registrate nei piani sottostanti dipendevano da vetustà e non dal loro intervento all'ultimo piano;
che la sentenza penale non determina automaticamente una condanna civile dovendo gli attori fornire comunque la prova di un danno, prova che qui non è stata data;
anche il danno chiesto a titolo di indennità di sopraelevazione non è configurabile perché qui non si è verificato un innalzamento dell'altezza totale dell'edificio, elemento necessario per potersi parlare di “sopraelevazione”; per giunta la norma sulla indennità di sopraelevazione invocata dagli attori non è applicabile al caso di specie anche perché riguarda un'attività lecita ed è appunto indennità da attività lecita. Hanno dedotto che la ctu espletata in sede di atp presenta delle criticità e non è dirimente sulla riconducibilità delle fessurazioni all'intervento edilizio eseguito dai convenuti;
per giunta come danno atto gli attori e il ctu i convenuti avevano ottemperato all'ordinanza di conformizzazione adottata in sede amministrativa per cui sono state elise tutte le conseguenze della condotta penalmente accertata. La mancata demolizione totale delle nuove unità abitative vendite a terzi è dipesa, come dice lo stesso ctu, dalla “indemolibilità” delle stesse ossia dai rischi statici che ne deriverebbero per il palazzo.
Hanno dunque concluso per il rigetto della domanda attorea.
La causa è stata istruita con prove documentali e ctu e viene ora in decisione.
MOTIVAZIONE
La domanda dei ricorrenti va accolta per i seguenti motivi.
Essi agiscono per i danni da reato accertato da sentenza penale passata in giudicato, la quale aveva statuito anche sui capi civili dei danneggiati civili tra cui i condomini attori ed aveva poi rimesso a separato giudizio la stima dei danni.
Dunque, infondata è l'eccezione dei convenuti sul difetto di legittimazione passiva di e amministratori della CP_1 Parte_5 in ordine successivo di tempo, in quanto a loro dire nel CP_2 giudizio civile di danno dovrebbe citarsi la società e non gli amministratori;
in realtà trattasi di danni da reato accertato a carico di tutti i convenuti citati compresa arch. , la quale Parte_3 fu progettista architettonico della trasformazione dell'ultimo piano di
Pagina 5 via Pippo Spano, da soffitta ad appartamenti con bagni e impianti, e dove per far ciò l'architetto aveva fatto le false attestazioni Pt_3 sopra riportate attestando che il solaio sotto il tetto c'era già mentre esisteva solo un cannicciato sotto la copertura e quindi in realtà venne data una rappresentazione falsa dello stato attuale laddove invero il solaio venne costruito ex novo con gettata di soletta per il passaggio degli impianti dei nuovi appartamenti realizzati da CP_2 con aggravio della struttura e delle fondazioni in area sottoposta a vincolo paesistico.
I responsabili penali sono già stati condannati anche sull'an della responsabilità civile e dunque correttamente sono stati citati in questo giudizio.
Anche l'eccezione sul difetto di legittimazione attiva dei convenuti per i danni chiesti per il danneggiamento delle parti comuni dell'edificio condominiale è risultata infondata perché il condòmino può esercitare l'azione di danno anche a tutela di parti comuni di cui sia proprietario agendo in questo caso anche per conto degli altri condomini (vd. Ad es. Sez. 2 - , Sentenza n. 2436 del 31/01/2018 “In tema di condominio, l'art. 1130, n. 4, c.c., che attribuisce all'amministratore il potere di compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, deve interpretarsi estensivamente nel senso che, oltre agli atti conservativi necessari ad evitare pregiudizi a questa o a quella parte comune, l'amministratore ha il potere - dovere di compiere analoghi atti per la salvaguardia dei diritti concernenti l'edificio condominiale unitariamente considerato;
pertanto, rientra nel novero degli atti conservativi di cui all'art. 1130 n. 4 c.c. l'azione di cui all'art. 1669 c.c. intesa a rimuovere i gravi difetti dì costruzione, nel caso in cui questi riguardino l'intero edificio condominiale e i singoli appartamenti, vertendosi in una ipotesi di causa comune di danno che abilita alternativamente l'amministratore del condominio e i singoli condomini ad agire per il risarcimento, senza che possa farsi distinzione tra parti comuni e singoli appartamenti o parte di essi soltanto”.
Sull'identificazione dei danni soccorre la ctu dell'ing. che ha Per_2 riscontrato l'aggravamento strutturale derivante dalle nuove opere realizzate dai convenuti all'ultimo piano.
Si condivide la valutazione del ctu che ha da un lato dato atto di come l'equilibrio statico del palazzo fosse già compromesso dalla natura del terreno tanto che nel 2005 vennero fatte delle iniezioni in resine espanse, ma dall'altro lato ha con chiarezza e conformemente alle
Pagina 6 valutazioni tecnico-giuridiche espresse nel corso del giudizio penale, affermato che l'intervento illecito eseguito dai convenuti e realizzato anche falsificando lo stato attuale di soffitta, ha certamente aggravato il quadro fessurativo e accelerato, compromettendo quell'equilibrio comunque raggiunto a seguito delle iniezioni di resina del 2005. Il ctu condivisibilmente accolla le responsabilità ai convenuti al 50% (attribuendo il residuo 50% alle problematiche preesistenti del palazzo) come da specchietto a pag. 69 ovvero:
Euro 5.065,92 in favore dei ricorrenti per le fessurazioni in casa loro;
euro 31.954,00 in favore dei ricorrenti per conto del condominio, per lavori sulle fondamenta e sulle facciate.
Fondata appare anche la domanda di risarcimento a titolo di sopraelevazione perché anche questo è un danno subito dai condòmini richiedenti. Infatti, i richiedenti possono chiedere questo risarcimento rapportato all'indennità di sopraelevazione solo per la propria quota e ciò perché il ctu ha scritto che le opere illecite non possono essere più demolite perché la demolizione sarebbe un rimedio peggiore del male, in termini evidentemente di statica.
Dunque resta cristallizzato il fatto che i ricorrenti debbano sopportare per sempre un palazzo che ha un numero di appartamenti superiore all'originario, e il fatto che i convenuti avessero fatto un uso della cosa comune superiore a quello consentito dall'art. 1120 c.c.
D'altra parte, sarebbe incoerente non dare questo risarcimento laddove l'attività di modifica del palazzo costituisce attività illecita e darlo invece come indennizzo quando l'attività è lecita.
Non è nemmeno necessario che venga modificata l'altezza dell'edificio ma è sufficiente anche la trasformazione dei locali con la creazione di nuove superfici e volumi abitabili laddove prima c'era una mera soffitta (vd. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 11490 del 15/06/2020 “Le opere realizzate da un condomino su parti comuni poste all'ultimo piano di un edificio comportano l'applicazione della disciplina di cui all'art. 1120 c.c., in caso di conforme delibera assembleare di approvazione, ovvero, dell'art. 1102 c.c., ove tali modifiche dei beni comuni siano state eseguite di iniziativa dei singoli condomini. Costituisce, viceversa, sopraelevazione, disciplinata dall'art. 1127 c.c., la realizzazione di nuove opere, consistenti in nuovi piani o nuove fabbriche, nonché la trasformazione di locali preesistenti mediante l'incremento di volumi e superfici nell'area sovrastante il fabbricato da parte del proprietario dell'ultimo piano” Per la quantificazione di tale danno si può aderire a quel criterio fondato sull'art. 1127 c.c., vd. Cass.
Pagina 7 sz. 2, Sentenza n. 8096 del 07/04/2014 che recita in massima: “La determinazione dell'indennità prevista dall'art. 1127 cod. civ., nel caso di sopraelevazione di un solo piano, deve essere effettuata assumendo come elemento base del calcolo il valore del suolo sul quale insiste l'edificio o la parte di esso che viene sopraelevata, dividendo, poi, il relativo importo per il numero dei piani, compreso quello di nuova costruzione, e detraendo, infine, dal quoziente cosi ottenuto, la quota che spetterebbe al condomino che ha eseguito la sopraelevazione. Nel caso di sopraelevazione di più piani, invece, il quoziente ottenuto dividendo il valore del suolo per il numero complessivo dei piani preesistenti e di quelli di nuova costruzione deve essere moltiplicato per il numero di questi ultimi e l'ammontare dell'indennità è rappresentato dal prodotto cosi ottenuto, diminuito della quota che, tenendo conto del precedente stato di fatto e di diritto, spetterebbe al condomino che ha eseguito la sopraelevazione.” La causa deve dunque proseguire per un supplemento istruttorio per calcolare la somma spettante agli attori a tale titolo”.
Per tali motivi deve disporsi la condanna dei convenuti in solido a risarcire ai ricorrenti i danni di cui alla sentenza penale in atti liquidandoli in euro 31.954,00 per i danni e costi di rispristino alle parti comuni del condominio, come meglio descritti a pag. 8.3, 8.4. 8.5 pagine da 60 a 63 della ctu, e li condanna infine a risarcire i ricorrenti con la somma di euro 5065,92 per i danni accertati dal ctu a carico della proprietà dei ricorrenti comprese spese tecniche come da paragrafi 8 pag 57.
I convenuti dovranno poi risarcire gli attori personalmente per la sopraelevazione illecita e non demolibilità degli appartamenti realizzati all'ultimo piano, utilizzando i criteri liquidatori di cui alla giurisprudenza art. 1127 c.c. ut supra, da quantificare nel prosieguo del giudizio.
P.Q.M.
Non definitivamente pronunciando
Condanna i convenuti in solido a risarcire agli attori i danni derivanti dall'attività edilizia illecita accertata con le sentenze penali in atti, corrispondendo euro 5.065,92 per i danni alla proprietà dei ricorrenti e ed euro 31.954,00 per i danni Parte_1 Parte_2 sofferti dalle parti comuni dell'edificio.
Rimette a separata ordinanza per la stima del danno da sopraelevazione da quantificarsi secondo i criteri sopraesposti.
Spese al definitivo.
Pagina 8 Firenze, 12 giugno 2025
Il Giudice
dott. Susanna Zanda
Pagina 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica
Giudice dott.ssa SUSANNA ZANDA
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 30/2021
Promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e nata a [...] il C.F._1 Parte_2
30.11.1948 ( entrambi res. in Firenze via P. C.F._2
Spano n. 1/3; rappresentati e difesi dall'Avv. Cristiano Iuliano ( ) ecavvocati.i) del CodiceFiscale_3 Email_1
Foro di Firenze, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Firenze Via del Bobolino n. 12,
ATTORI Contro
, (C.F. ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._4
13/05/1974 res. in via Manzoni 8 Firenze;
, (C.F. ) nata a [...] il Parte_3 C.F._5
18/05/1970 res. in via Della Villa Demidoff 79 Firenze;
, (C.F. ) nato a [...] il Parte_4 C.F._6
06/05/1961 res. in via Picasso 30 Acri;
(C.F. ) nato a [...] Parte_5 C.F._7
l'11/12/1962 res. in via della Martellina 20 Bagno a Ripoli (FI).
Pagina 1 CONVENUTI
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI DA REATO edilizio
Conclusioni
Come da atti introduttivi e conclusionali
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
La causa è stata introdotta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e poi trasformata in rito ordinario all'udienza 20.7.2021. La controversia nasce da un intervento edilizio svolto dai convenuti, in qualità di amministratori, in ordine successivo di tempo, della soc. e in qualità di architetto progettista quanto alla arch CP_2
, nel fabbricato ove insiste il Condominio di via Pippo Spano di Pt_3
Firenze, all'ultimo piano dove sostanzialmente una soffitta con volta in cannicciato è stata trasformata in n. 4 unità abitative che poi sono state anche vendute a terzi.
I ricorrenti condomini del palazzo avevano fatto un esposto penale a seguito del quale sono stati accertati questi interventi illegittimi e da lì sono state pronunciate tre sentenze tutte sfavorevoli agli odierni convenuti che sono stati tutti condannati con sentenza definitiva.
L'arch è stata condannata non solo per aver progettato questo Pt_3 intervento ma anche per aver falsamente attestato nelle pratiche tecniche da lei curate, che lo stato di fatto era diverso da quello reale e dunque per reato di falso ideologico.
I due convenuti e sono i rappresentanti legali della CP_1 Parte_5
succedutisi nel tempo. CP_2
Dunque, con sentenza emessa in data 09.01.2017 il Tribunale di Firenze Sez. I Pen. dichiarava gli imputati colpevoli del reato di cui all' art. 44 lett. C) D.P.R. n.380/2001 nonché, la sola , Parte_3 anche del reato di cui all'art. 483, 61 n. 2 c.p., rit continuazione col primo, e condannava , CP_1 Parte_4
e alla pena di 4 mesi di arresto e 22.000
[...] Parte_5 euro di ammenda, sospesa nei confronti dei primi due, nonché
alla pena di sei mesi di reclusione, Parte_3 condizionalmente sospesa;
Pagina 2 - tutti gli imputati venivano altresì condannati al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, tra cui gli odierni attori, rimettendo le parti al giudice civile per la liquidazione del danno (doc. 1);
- la sentenza del Tribunale di Firenze veniva appellata da tutti gli imputati innanzi alla Corte d'Appello di Firenze che con sentenza del 25.05.2018, in parziale riforma, concedeva la sospensione condizionale della pena all'imputato confermava nel Parte_5 resto la sentenza di condanna di primo grado, tra cui le statuizioni di condanna al risarcimento del danno;
(Cfr. doc. 2)
- tale sentenza della Corte d'Appello di Firenze, passata in giudicato all'esito della sentenza resa dalla Corte di Cassazione la quale in data14.05.2019 dichiarava inammissibili i ricorsi presentati dagli imputati, e dunque ha oggi efficacia nel presente giudizio ex art. 651 c.p.p., quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che gli imputati lo hanno commesso ed in ordine alla statuizione di condanna al risarcimento del danno.
In particolare. la pratica era stata firmata da quale CP_1 amministratore unico della e depositata il 02.08.2012 CP_2 dall'Arch. , quale progettista e direttore dei lavori. Parte_3
La predetta segnalazione aveva ad oggetto lavori di frazionamento dell'appartamento in più unità immobiliari, con cambio di destinazione d'uso da direzionale a residenziale per tre dei quattro appartamenti ricavati. Il progetto era qualificato come risanamento conservativo, prevedendosi, in particolare, la sostituzione di preesistenti solai con nuovi solai posti ad una quota più bassa (87 o 97 centimetri), ma mantenendo la destinazione originaria a soffitta. In occasione del sopralluogo, tuttavia, la Polizia Municipale rilevava varie difformità rispetto al progetto depositato. Oltre ad altre irregolarità, per quello che qui rileva la P.G. accertava la creazione, in ogni appartamento, di un solaio di calpestio del locale sottotetto con una struttura portante in longarine e lamiera, posto ad una altezza inferiore di 15 centimetri circa rispetto a quella indicata nel progetto, dotato di scala di accesso, nel quale era stato predisposto un servizio igienico e installati impianti elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria. In luogo delle progettate soffitte, dunque, si era realizzato in ciascuna unità immobiliare un ulteriore piano destinato ad abitazione. A seguito dell'ulteriore sbassamento del solaio del sottotetto sull'intera area degli appartamenti era stato altresì modificato, riducendolo dei medesimi 15 centimetri, il vano delle finestre del secondo piano che
Pagina 3 affacciavano sulla pubblica via, come descritto dal teste di P.G. e come emergeva dalle fotografie scattate dalle quali risultava visibile una fascia in muratura inserita in alto nel vano. Successivamente, da quanto appreso dall' Ing. che, su incarico del Persona_1 condominio, aveva eseguito accessi nell'appartamento in data antecedente ai lavori- emergeva che l'appartamento originario non era dotato di alcun solaio, come invece rappresentato graficamente e descritto nella relazione per la dalla Arch. , ma aveva un CP_3 Pt_3 semplice controsoffitto in canniccio intonacato, tipico degli immobili dell'epoca”(c.App. FI)
Dunque il reato edilizio contestato è in riferimento alla realizzazione ex novo nelle singole unità immobiliari di un solaio costituente il piano di calpestio di nuovi locali sottotetto destinati ad abitazione.
Quanto ai danni lamentati dalle parti civili, tra cui gli odierni ricorrenti, la sentenza di condanna, ha ritenuto provato il NESSO DI CAUSALITA' tra la condotta edilizia illecita ed i danni riportati dalle unità immobiliari delle parti civili, evidenziando la contestualità fra l'esecuzione delle opere e l'emergere delle FESSURAZIONI nonché L'INCREMENTO DEL CARICO CONSEGUENTE ALL'INTERVENTO EDILIZIO ESEGUITO ALL' di un edificio che già aveva Parte_6 avuto problemi di staticità. Gli attori dunque ritengono che gli odierni convenuti debbano essere condannati al risarcimento dei danni subiti, per effetto dei reati commessi a loro danno, come del resto già statuito nella richiamata sentenza penale, avente efficacia nel presente giudizio ex art. 651 c.p.p. quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, dell'affermazione che gli imputati lo hanno commesso ed in ordine alla statuizione di condanna al risarcimento del danno compreso quello previsto dall'art. derivane dalla realizzazione del nuovo piano, in ogni ipotesi di costruzione oltre l'ultimo piano, indipendentemente dall'entità dell'innalzamento stesso, nonché in ogni caso in cui vi sia stato un aumento della superficie e della volumetria, senza distinguere a seconda che esso dipenda o meno dall'innalzamento dell'altezza del fabbricato (C. S.U., 16794/2007); hanno chiesto anche indennità per la realizzazione delle nuove abitazioni in luogo della originaria soffitta, costituendo
“sopraelevazione” e dando dunque diritto ad un risarcimento rapportato all'indennità da sopraelevazione prevista dal codice civile;
tale debito costituisce un debito di valore (soggetto alla rivalutazione monetaria: da ultimo, C. 7028/2019; C. 8086/2014), ed ha come elemento base il valore attuale del suolo nella parte di esso
Pagina 4 corrispondente al piano di sopraelevazione, supposto come completamente libero (C. 9032/1987).
Si sono costituiti i convenuti contestando la domanda e deducendo che non era configurabile il danno lamentato, che le fessurazioni registrate nei piani sottostanti dipendevano da vetustà e non dal loro intervento all'ultimo piano;
che la sentenza penale non determina automaticamente una condanna civile dovendo gli attori fornire comunque la prova di un danno, prova che qui non è stata data;
anche il danno chiesto a titolo di indennità di sopraelevazione non è configurabile perché qui non si è verificato un innalzamento dell'altezza totale dell'edificio, elemento necessario per potersi parlare di “sopraelevazione”; per giunta la norma sulla indennità di sopraelevazione invocata dagli attori non è applicabile al caso di specie anche perché riguarda un'attività lecita ed è appunto indennità da attività lecita. Hanno dedotto che la ctu espletata in sede di atp presenta delle criticità e non è dirimente sulla riconducibilità delle fessurazioni all'intervento edilizio eseguito dai convenuti;
per giunta come danno atto gli attori e il ctu i convenuti avevano ottemperato all'ordinanza di conformizzazione adottata in sede amministrativa per cui sono state elise tutte le conseguenze della condotta penalmente accertata. La mancata demolizione totale delle nuove unità abitative vendite a terzi è dipesa, come dice lo stesso ctu, dalla “indemolibilità” delle stesse ossia dai rischi statici che ne deriverebbero per il palazzo.
Hanno dunque concluso per il rigetto della domanda attorea.
La causa è stata istruita con prove documentali e ctu e viene ora in decisione.
MOTIVAZIONE
La domanda dei ricorrenti va accolta per i seguenti motivi.
Essi agiscono per i danni da reato accertato da sentenza penale passata in giudicato, la quale aveva statuito anche sui capi civili dei danneggiati civili tra cui i condomini attori ed aveva poi rimesso a separato giudizio la stima dei danni.
Dunque, infondata è l'eccezione dei convenuti sul difetto di legittimazione passiva di e amministratori della CP_1 Parte_5 in ordine successivo di tempo, in quanto a loro dire nel CP_2 giudizio civile di danno dovrebbe citarsi la società e non gli amministratori;
in realtà trattasi di danni da reato accertato a carico di tutti i convenuti citati compresa arch. , la quale Parte_3 fu progettista architettonico della trasformazione dell'ultimo piano di
Pagina 5 via Pippo Spano, da soffitta ad appartamenti con bagni e impianti, e dove per far ciò l'architetto aveva fatto le false attestazioni Pt_3 sopra riportate attestando che il solaio sotto il tetto c'era già mentre esisteva solo un cannicciato sotto la copertura e quindi in realtà venne data una rappresentazione falsa dello stato attuale laddove invero il solaio venne costruito ex novo con gettata di soletta per il passaggio degli impianti dei nuovi appartamenti realizzati da CP_2 con aggravio della struttura e delle fondazioni in area sottoposta a vincolo paesistico.
I responsabili penali sono già stati condannati anche sull'an della responsabilità civile e dunque correttamente sono stati citati in questo giudizio.
Anche l'eccezione sul difetto di legittimazione attiva dei convenuti per i danni chiesti per il danneggiamento delle parti comuni dell'edificio condominiale è risultata infondata perché il condòmino può esercitare l'azione di danno anche a tutela di parti comuni di cui sia proprietario agendo in questo caso anche per conto degli altri condomini (vd. Ad es. Sez. 2 - , Sentenza n. 2436 del 31/01/2018 “In tema di condominio, l'art. 1130, n. 4, c.c., che attribuisce all'amministratore il potere di compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, deve interpretarsi estensivamente nel senso che, oltre agli atti conservativi necessari ad evitare pregiudizi a questa o a quella parte comune, l'amministratore ha il potere - dovere di compiere analoghi atti per la salvaguardia dei diritti concernenti l'edificio condominiale unitariamente considerato;
pertanto, rientra nel novero degli atti conservativi di cui all'art. 1130 n. 4 c.c. l'azione di cui all'art. 1669 c.c. intesa a rimuovere i gravi difetti dì costruzione, nel caso in cui questi riguardino l'intero edificio condominiale e i singoli appartamenti, vertendosi in una ipotesi di causa comune di danno che abilita alternativamente l'amministratore del condominio e i singoli condomini ad agire per il risarcimento, senza che possa farsi distinzione tra parti comuni e singoli appartamenti o parte di essi soltanto”.
Sull'identificazione dei danni soccorre la ctu dell'ing. che ha Per_2 riscontrato l'aggravamento strutturale derivante dalle nuove opere realizzate dai convenuti all'ultimo piano.
Si condivide la valutazione del ctu che ha da un lato dato atto di come l'equilibrio statico del palazzo fosse già compromesso dalla natura del terreno tanto che nel 2005 vennero fatte delle iniezioni in resine espanse, ma dall'altro lato ha con chiarezza e conformemente alle
Pagina 6 valutazioni tecnico-giuridiche espresse nel corso del giudizio penale, affermato che l'intervento illecito eseguito dai convenuti e realizzato anche falsificando lo stato attuale di soffitta, ha certamente aggravato il quadro fessurativo e accelerato, compromettendo quell'equilibrio comunque raggiunto a seguito delle iniezioni di resina del 2005. Il ctu condivisibilmente accolla le responsabilità ai convenuti al 50% (attribuendo il residuo 50% alle problematiche preesistenti del palazzo) come da specchietto a pag. 69 ovvero:
Euro 5.065,92 in favore dei ricorrenti per le fessurazioni in casa loro;
euro 31.954,00 in favore dei ricorrenti per conto del condominio, per lavori sulle fondamenta e sulle facciate.
Fondata appare anche la domanda di risarcimento a titolo di sopraelevazione perché anche questo è un danno subito dai condòmini richiedenti. Infatti, i richiedenti possono chiedere questo risarcimento rapportato all'indennità di sopraelevazione solo per la propria quota e ciò perché il ctu ha scritto che le opere illecite non possono essere più demolite perché la demolizione sarebbe un rimedio peggiore del male, in termini evidentemente di statica.
Dunque resta cristallizzato il fatto che i ricorrenti debbano sopportare per sempre un palazzo che ha un numero di appartamenti superiore all'originario, e il fatto che i convenuti avessero fatto un uso della cosa comune superiore a quello consentito dall'art. 1120 c.c.
D'altra parte, sarebbe incoerente non dare questo risarcimento laddove l'attività di modifica del palazzo costituisce attività illecita e darlo invece come indennizzo quando l'attività è lecita.
Non è nemmeno necessario che venga modificata l'altezza dell'edificio ma è sufficiente anche la trasformazione dei locali con la creazione di nuove superfici e volumi abitabili laddove prima c'era una mera soffitta (vd. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 11490 del 15/06/2020 “Le opere realizzate da un condomino su parti comuni poste all'ultimo piano di un edificio comportano l'applicazione della disciplina di cui all'art. 1120 c.c., in caso di conforme delibera assembleare di approvazione, ovvero, dell'art. 1102 c.c., ove tali modifiche dei beni comuni siano state eseguite di iniziativa dei singoli condomini. Costituisce, viceversa, sopraelevazione, disciplinata dall'art. 1127 c.c., la realizzazione di nuove opere, consistenti in nuovi piani o nuove fabbriche, nonché la trasformazione di locali preesistenti mediante l'incremento di volumi e superfici nell'area sovrastante il fabbricato da parte del proprietario dell'ultimo piano” Per la quantificazione di tale danno si può aderire a quel criterio fondato sull'art. 1127 c.c., vd. Cass.
Pagina 7 sz. 2, Sentenza n. 8096 del 07/04/2014 che recita in massima: “La determinazione dell'indennità prevista dall'art. 1127 cod. civ., nel caso di sopraelevazione di un solo piano, deve essere effettuata assumendo come elemento base del calcolo il valore del suolo sul quale insiste l'edificio o la parte di esso che viene sopraelevata, dividendo, poi, il relativo importo per il numero dei piani, compreso quello di nuova costruzione, e detraendo, infine, dal quoziente cosi ottenuto, la quota che spetterebbe al condomino che ha eseguito la sopraelevazione. Nel caso di sopraelevazione di più piani, invece, il quoziente ottenuto dividendo il valore del suolo per il numero complessivo dei piani preesistenti e di quelli di nuova costruzione deve essere moltiplicato per il numero di questi ultimi e l'ammontare dell'indennità è rappresentato dal prodotto cosi ottenuto, diminuito della quota che, tenendo conto del precedente stato di fatto e di diritto, spetterebbe al condomino che ha eseguito la sopraelevazione.” La causa deve dunque proseguire per un supplemento istruttorio per calcolare la somma spettante agli attori a tale titolo”.
Per tali motivi deve disporsi la condanna dei convenuti in solido a risarcire ai ricorrenti i danni di cui alla sentenza penale in atti liquidandoli in euro 31.954,00 per i danni e costi di rispristino alle parti comuni del condominio, come meglio descritti a pag. 8.3, 8.4. 8.5 pagine da 60 a 63 della ctu, e li condanna infine a risarcire i ricorrenti con la somma di euro 5065,92 per i danni accertati dal ctu a carico della proprietà dei ricorrenti comprese spese tecniche come da paragrafi 8 pag 57.
I convenuti dovranno poi risarcire gli attori personalmente per la sopraelevazione illecita e non demolibilità degli appartamenti realizzati all'ultimo piano, utilizzando i criteri liquidatori di cui alla giurisprudenza art. 1127 c.c. ut supra, da quantificare nel prosieguo del giudizio.
P.Q.M.
Non definitivamente pronunciando
Condanna i convenuti in solido a risarcire agli attori i danni derivanti dall'attività edilizia illecita accertata con le sentenze penali in atti, corrispondendo euro 5.065,92 per i danni alla proprietà dei ricorrenti e ed euro 31.954,00 per i danni Parte_1 Parte_2 sofferti dalle parti comuni dell'edificio.
Rimette a separata ordinanza per la stima del danno da sopraelevazione da quantificarsi secondo i criteri sopraesposti.
Spese al definitivo.
Pagina 8 Firenze, 12 giugno 2025
Il Giudice
dott. Susanna Zanda
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