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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/10/2025, n. 1737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1737 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero M. FIORE Presidente rel.
-dott. Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott. Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta a ruolo al n.270/2024 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 15/4/25 e promossa DA
rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzina Parte_1 CAVAZZANA ed elett.te dom.to in VIA GARIBALDI 32 40061 MINERBIO presso lo studio del medesimo difensore. Appellante CONTRO
con l'Avv. Federica DALAN, elett.te Controparte_1 dom.to in PIAZZALE CASTAGNARA 17 35010 CADONEGHE presso lo studio dello stesso difensore.
rappr.ta e difesa dall'Avv. Michele MANFRINI, con Parte_2 elezione di domicilio digitale alla PEC ove chiede di ricevere Email_1 le comunicazioni del presente giudizio. Appellato
Controparte_2 Appellato contumace AVVERSO la sentenza n. 2843/2023 emessa dal Tribunale di Bologna in data 29/12/2023.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti conclusionali. MOTIVI
-In primo grado, in qualità di trasportato, Parte_1 proponeva azione nei confronti della conducente Parte_2
Controparte_3 Controparte_2 proprietario del veicolo, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro avvenuto in data 3.5.2021, in occasione del quale riportava lesioni personali. Si costituivano tempestivamente in giudizio e Parte_2
Controparte_3 La convenuta osservava che il mancato Controparte_3 pagamento di quanto richiesto dallo trovasse Pt_1 giustificazione nell'esigenza di accertare la reale dinamica del sinistro, potendosi ipotizzare che alla guida del mezzo vi fosse un soggetto terzo rimasto non identificato;
evidenziava, poi, che lo era consapevole della ubriachezza della Pt_1 Pt_2 cosicché affidandole il mezzo si era colposamente posto in una condizione di pericolo, integrante cooperazione colposa ex art. 1227 c.c. Contestava, infine, l'entità delle conseguenze lesive prospettate in atto di citazione. Concludeva chiedendo, in via principale, il rigetto delle domande attoree e, in via subordinata, la limitazione della condanna alle risultanze processuali, con eliminazione di ogni voce non dovuta. La convenuta forniva una propria ricostruzione del Parte_2 fatto, sostenendo che alla guida del veicolo vi fosse un terzo soggetto non identificato. Concludeva chiedendo il rigetto di tutte le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto. Proponeva, inoltre, domanda riconvenzionale nei confronti di al fine di ottenere un risarcimento in Controparte_3 qualità di terza trasportata. All'udienza del 25 maggio 2023, la rinunciava alla Pt_2 domanda riconvenzionale proposta nei confronti di CP_3
rimaneva contumace. Controparte_2 Il Tribunale di Bologna, definitivamente decidendo, ricostruita la dinamica dei fatti e rilevato il concorso colposo dell'attore nella causazione dell'evento pari al 20% perché consapevole dello stato di ebrezza del conducente:
- condannava i convenuti in solido al pagamento della somma di 205.684,04 euro, oltre a interessi legali;
- condannava le parti convenute, in solido fra loro, al pagamento in favore di delle spese di giudizio. Parte_1
- poneva in via definitiva le spese di CTU in solido a carico delle parti convenute Parte_2 Controparte_2 e con conseguenti obblighi Controparte_3 restitutori in favore di qualora egli avesse Parte_1 provvisoriamente versato denari al CTU per effetto del decreto 16 agosto 2023.
impugnava la sentenza deducendo: Parte_1
1) l'erroneità della sentenza nella parte in cui attribuiva una corresponsabilità ex art. 1227 co.1 c.c. dello nella Pt_1 misura del 20%, sul presupposto, non dimostrato, che il trasportato fosse consapevole dello stato di alterazione alcolica del conducente;
2) l'erroneità nella determinazione del quantum dovuto a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, in particolare il giudice di primo grado:
2.1. avrebbe errato nella quantificazione della inabilità temporanea, avendo riconosciuto il minimo di quanto previsto dalle Tabelle Milanesi senza considerare la gravità delle lesioni riportate e le sofferenze subite nel corso del lungo percorso riabilitativo cui l'appellante ha dovuto sottoporsi;
2.2 avrebbe errato nel ritenere il danno morale assorbito nel danno relazionale, in contrasto con la giurisprudenza che ne riconosce rilevanza autonoma, richiedendo, di conseguenza, che lo stesso debba liquidarsi in aggiunta al danno dinamico-relazionale;
2.3 avrebbe in modo ingiustificato escluso la personalizzazione del danno, non valorizzando adeguatamente l'incidenza del sinistro sul piano esistenziale, anche in considerazione della giovane età dello;
Pt_1
3) l'appellante lamenta, infine, il mancato riconoscimento del danno da perdita di capacità lavorativa specifica, nonostante fosse ampiamente dimostrato che il danneggiato, al momento del fatto, svolgeva attività lavorativa stabile e che, a seguito delle lesioni riportate, si è trovato nell'impossibilità di esercitare le proprie mansioni, subendo, per tale motivo, il licenziamento. Per tale ragione chiede la riforma della sentenza impugnata e, in via istruttoria, un'integrazione della CTU medico-legale, affinché il consulente, già nominato in primo grado, possa esprimersi in ordine alla diminuzione della capacità lavorativa specifica.
-Si costituivano in giudizio e Controparte_3 Parte_2
chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
[...]
rimaneva contumace. Controparte_4
-L'appello è infondato e conseguentemente deve essere rigettato.
1) Il primo motivo è infondato. L'appellante, infatti, contesta la ricostruzione del primo giudice, il quale riconosce una corresponsabilità del danneggiato nella causazione dell'evento dannoso. Sul punto, si osserva preliminarmente che secondo la giurisprudenza di legittimità: “in tema di risarcimento del danno da incidente stradale, la consapevolezza della persona trasportata che il conducente sia sotto l'effetto di alcol o di altre sostanze eccitanti, pur non potendo determinare l'assoluta esclusione del suo diritto alla tutela assicurativa, ai sensi dell'art. 13 Direttiva 2009/103/CE, costituendo una esposizione volontaria ad un rischio, è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, ponendosi come antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.” (Cass. n. 21896/2025; Cass. n. 23804/2024; Cass. n. 11095/2020). Nel caso di specie – come correttamente evidenziato dalla sentenza di primo grado- sono plurimi gli elementi fattuali da cui ricavare la consapevolezza del circa lo stato di ubriachezza della Pt_1 conducente del veicolo (il cui tasso alcolemico era pari a 1,66 g/l). Dagli atti di causa, infatti, emerge che lo e la Pt_1
avevano sicuramente trascorso insieme gran parte della Pt_2 giornata, anche sorseggiando alcolici a più riprese, quindi erano perfettamente consapevoli del reciproco stato di ebbrezza. Tale circostanza trova riscontro- contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante- non solo nelle dichiarazioni della ma Pt_3 anche nelle stesse dichiarazioni rilasciate dalla e dallo Pt_2 in sede di interrogatorio formale e nei verbali di Pt_1 sommarie informazioni, dai quali emerge che i due avevano bevuto insieme durante la festa di compleanno e anche più tardi, al termine della festa, presso la gelateria “il Brivido”. Ad ulteriore sostegno dell'evidente stato di ebbrezza alcolica dei soggetti, a pag. 18 della cartella clinica si legge che il personale medico al momento dell'esame obiettivo ebbe a rilevare l'”alito alcolico” dello . Ne consegue che i soggetti Pt_1 coinvolti nel sinistro presentavano segni esteriori di tale stato, percepibili anche da terzi. Sulla base dei principi sopra esposti, si osserva che la diminuzione del risarcimento stabilità dal primo giudice nella misura del 20 % è corretta e adeguata alle circostanze del caso, poiché la condotta imprudente dell'appellante ha contribuito alla verificazione del danno, le cui conseguenze avrebbero potuto essere ancora peggiori considerata la forte velocità cui il veicolo procedeva.
2) Infondato è anche il secondo motivo di ricorso.
2.1. Quanto alla valutazione della inabilità temporanea, Il giudice di primo grado, correttamente applicando le Tabelle Milanesi, ha individuato un valore-punto pari a euro 100,00 per ogni giorno di invalidità temporanea (al 100%). Infatti, facendo affidamento alle conclusioni del CTU, da ritenersi prive di errori logico-formali, non sono state evidenziate circostanze di natura eccezionale che possano giustificare l'applicazione di un maggiore ammontare giornaliero.
2.2. Quanto al mancato incremento per il danno morale soggettivo, l'appellante omette di considerare che, sebbene la giurisprudenza di legittimità distingua il danno morale dal danno biologico (mentre il danno biologico è un danno avente base organica, che consiste in alterazioni funzionali dell'organismo suscettibili di essere documentate da rilievo medicolegali e si traduce in un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, diversamente, il danno morale è un pregiudizio non soggetto a riscontri medici, inerendo ad una sofferenza che si dispiega nel foro interno del danneggiato e che ivi si arresta), quest'ultima, tuttavia, non esonera il richiedente dalla prova dello stesso (Cass. n. 13383 del 20/05/2025; Cass. n. 20661 del 24/07/2024; Cass., 22/03/2024, n. 7892). Nel caso di specie, l'appellante lamenta genericamente il mancato riconoscimento del danno morale, facendo leva sulla gravità delle lesioni subite, non allegando, però, le conseguenze in concreto patite dal soggetto sul piano personale. In disparte le considerazioni in ordine all'onere della prova, deve rilevarsi che il giudice di primo grado ha applicato le delle tabelle milanesi del 2021, le quali prevedono una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale, comprensiva tanto del danno biologico quanto di quello morale. Muovendo da tale considerazione, la corresponsione di un ulteriore importo a titolo di danno morale comporterebbe una ingiustificata duplicazione risarcitoria in capo al danneggiato.
2.3. Considerazioni per certi versi analoghe consentono di respingere la doglianza dell'appellante circa la mancata personalizzazione del danno non patrimoniale da parte del giudice di primo grado. Anche in questa ipotesi, infatti, la misura "standard" del risarcimento prevista dalle tabelle milanesi può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato). L'appellante, al contrario, si limita a richiedere un aumento di quanto dovuto a titolo di personalizzazione sulla base delle gravi lesioni e delle ripercussioni permanenti delle stesse, omettendo di allegare in modo puntuale gli elementi eccezionali che, nel caso concreto, il giudice dovrebbe utilizzare per discostarsi dai valori di riferimento riportati nelle tabelle. Deve pertanto ritenersi corretta la decisione del giudice di primo grado di attenersi ai parametri ordinari previsti dalle tabelle milanesi, non essendo stati dedotti né provati elementi concreti tali da giustificare una personalizzazione del danno non patrimoniale.
3) Infondato è anche il motivo di appello volto al riconoscimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica. Sul punto, occorre osservare che, in conseguenza di un fatto illecito, la riduzione o la perdita della capacità lavorativa specifica può legittimare il riconoscimento di un danno patrimoniale (da lucro cessante) qualora si accerti che il danneggiato ricaverà minori guadagni dal proprio lavoro. In tale ipotesi di danno patrimoniale il giudice, oltre a dover accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità di guadagno, è tenuto altresì a verificare “se e in quale misura in tale soggetto persista o residui, dopo e nonostante l'infortunio patito, una capacità ad attendere al proprio o ad altri lavori confacenti alle sue condizioni personali e ambientali idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte, e solo nell'ipotesi in cui, in forza di detti complessivi elementi di giudizio, risulti una riduzione della capacità di guadagno e, in forza di questa, del reddito effettivamente percepito, tale ultima diminuzione è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante” (Cass., Ordinanza n. 16213 del 27/06/2013; Ordinanza n. 16604 del 20/06/2025 ). I postumi permanenti di un infortunio, infatti, possono provocare la perdita del lavoro, ma non necessariamente la possibilità di impiegare proficuamente in altro modo le proprie capacità di produrre reddito. Applicando tali principi al caso di specie, emerge che lo
, dopo il licenziamento, nonostante la possibilità di Pt_1 cercare un altro lavoro, sia rimasto inerte, non provando a reintrodursi nel mercato del lavoro (come si evince dalla relazione del CTU, pag. 11, lo al momento della visita in Pt_1 data 14 aprile 2023 non era iscritto a liste di collocamento e al momento non era in cerca di un lavoro). A ciò si aggiunga che, l'appellante non fornisce elementi concreti dai quali desumere l'effettivo pregiudizio economico subito a causa del sinistro: la situazione reddituale dello infatti, non è stata Pt_1 compiutamente descritta né con riferimento al periodo precedente il sinistro, né per il successivo. Deve escludersi, pertanto, la prova di un danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica, poiché non vi sono elementi concreti dai quali desumere che l'appellante non possa impiegare proficuamente le proprie competenze in attività compatibili con il proprio stato di salute, anche potenzialmente più remunerative di quella svolta in precedenza.
-Secondo il principio della soccombenza, le spese vanno poste a carico dell'appellante. La soccombenza dell'appellante esclude l'applicabilità dell'art. 96 co.3 c.p.c. Sul punto, infatti, si osserva che la condanna per lite temeraria non può essere disgiunta dalla condanna alle spese processuali e presuppone, altresì, l'accoglimento della domanda, considerato il richiamo operato dall'art. 96, comma 3 c.p.c. all'art. 91 c.p.c. ed al principio di soccombenza ivi stabilito. Nel caso di specie, poiché la domanda è stata integralmente respinta, non ricorrono i presupposti applicativi previsti dall'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
La corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
-A) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
-B) Condanna al pagamento delle spese del presente Parte_1 grado in favore delle parti costituite e Parte_2 [...]
che si liquidano per ciascuna in euro Controparte_3 10.060,00 oltre accessori come per legge;
-C) C)Ricorrono i presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. Così deciso in Bologna il 1/10/25
IL PRESIDENTE rel. ed est. (Giampiero M. Fiore)
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero M. FIORE Presidente rel.
-dott. Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott. Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta a ruolo al n.270/2024 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 15/4/25 e promossa DA
rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzina Parte_1 CAVAZZANA ed elett.te dom.to in VIA GARIBALDI 32 40061 MINERBIO presso lo studio del medesimo difensore. Appellante CONTRO
con l'Avv. Federica DALAN, elett.te Controparte_1 dom.to in PIAZZALE CASTAGNARA 17 35010 CADONEGHE presso lo studio dello stesso difensore.
rappr.ta e difesa dall'Avv. Michele MANFRINI, con Parte_2 elezione di domicilio digitale alla PEC ove chiede di ricevere Email_1 le comunicazioni del presente giudizio. Appellato
Controparte_2 Appellato contumace AVVERSO la sentenza n. 2843/2023 emessa dal Tribunale di Bologna in data 29/12/2023.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti conclusionali. MOTIVI
-In primo grado, in qualità di trasportato, Parte_1 proponeva azione nei confronti della conducente Parte_2
Controparte_3 Controparte_2 proprietario del veicolo, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro avvenuto in data 3.5.2021, in occasione del quale riportava lesioni personali. Si costituivano tempestivamente in giudizio e Parte_2
Controparte_3 La convenuta osservava che il mancato Controparte_3 pagamento di quanto richiesto dallo trovasse Pt_1 giustificazione nell'esigenza di accertare la reale dinamica del sinistro, potendosi ipotizzare che alla guida del mezzo vi fosse un soggetto terzo rimasto non identificato;
evidenziava, poi, che lo era consapevole della ubriachezza della Pt_1 Pt_2 cosicché affidandole il mezzo si era colposamente posto in una condizione di pericolo, integrante cooperazione colposa ex art. 1227 c.c. Contestava, infine, l'entità delle conseguenze lesive prospettate in atto di citazione. Concludeva chiedendo, in via principale, il rigetto delle domande attoree e, in via subordinata, la limitazione della condanna alle risultanze processuali, con eliminazione di ogni voce non dovuta. La convenuta forniva una propria ricostruzione del Parte_2 fatto, sostenendo che alla guida del veicolo vi fosse un terzo soggetto non identificato. Concludeva chiedendo il rigetto di tutte le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto. Proponeva, inoltre, domanda riconvenzionale nei confronti di al fine di ottenere un risarcimento in Controparte_3 qualità di terza trasportata. All'udienza del 25 maggio 2023, la rinunciava alla Pt_2 domanda riconvenzionale proposta nei confronti di CP_3
rimaneva contumace. Controparte_2 Il Tribunale di Bologna, definitivamente decidendo, ricostruita la dinamica dei fatti e rilevato il concorso colposo dell'attore nella causazione dell'evento pari al 20% perché consapevole dello stato di ebrezza del conducente:
- condannava i convenuti in solido al pagamento della somma di 205.684,04 euro, oltre a interessi legali;
- condannava le parti convenute, in solido fra loro, al pagamento in favore di delle spese di giudizio. Parte_1
- poneva in via definitiva le spese di CTU in solido a carico delle parti convenute Parte_2 Controparte_2 e con conseguenti obblighi Controparte_3 restitutori in favore di qualora egli avesse Parte_1 provvisoriamente versato denari al CTU per effetto del decreto 16 agosto 2023.
impugnava la sentenza deducendo: Parte_1
1) l'erroneità della sentenza nella parte in cui attribuiva una corresponsabilità ex art. 1227 co.1 c.c. dello nella Pt_1 misura del 20%, sul presupposto, non dimostrato, che il trasportato fosse consapevole dello stato di alterazione alcolica del conducente;
2) l'erroneità nella determinazione del quantum dovuto a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, in particolare il giudice di primo grado:
2.1. avrebbe errato nella quantificazione della inabilità temporanea, avendo riconosciuto il minimo di quanto previsto dalle Tabelle Milanesi senza considerare la gravità delle lesioni riportate e le sofferenze subite nel corso del lungo percorso riabilitativo cui l'appellante ha dovuto sottoporsi;
2.2 avrebbe errato nel ritenere il danno morale assorbito nel danno relazionale, in contrasto con la giurisprudenza che ne riconosce rilevanza autonoma, richiedendo, di conseguenza, che lo stesso debba liquidarsi in aggiunta al danno dinamico-relazionale;
2.3 avrebbe in modo ingiustificato escluso la personalizzazione del danno, non valorizzando adeguatamente l'incidenza del sinistro sul piano esistenziale, anche in considerazione della giovane età dello;
Pt_1
3) l'appellante lamenta, infine, il mancato riconoscimento del danno da perdita di capacità lavorativa specifica, nonostante fosse ampiamente dimostrato che il danneggiato, al momento del fatto, svolgeva attività lavorativa stabile e che, a seguito delle lesioni riportate, si è trovato nell'impossibilità di esercitare le proprie mansioni, subendo, per tale motivo, il licenziamento. Per tale ragione chiede la riforma della sentenza impugnata e, in via istruttoria, un'integrazione della CTU medico-legale, affinché il consulente, già nominato in primo grado, possa esprimersi in ordine alla diminuzione della capacità lavorativa specifica.
-Si costituivano in giudizio e Controparte_3 Parte_2
chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
[...]
rimaneva contumace. Controparte_4
-L'appello è infondato e conseguentemente deve essere rigettato.
1) Il primo motivo è infondato. L'appellante, infatti, contesta la ricostruzione del primo giudice, il quale riconosce una corresponsabilità del danneggiato nella causazione dell'evento dannoso. Sul punto, si osserva preliminarmente che secondo la giurisprudenza di legittimità: “in tema di risarcimento del danno da incidente stradale, la consapevolezza della persona trasportata che il conducente sia sotto l'effetto di alcol o di altre sostanze eccitanti, pur non potendo determinare l'assoluta esclusione del suo diritto alla tutela assicurativa, ai sensi dell'art. 13 Direttiva 2009/103/CE, costituendo una esposizione volontaria ad un rischio, è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, ponendosi come antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.” (Cass. n. 21896/2025; Cass. n. 23804/2024; Cass. n. 11095/2020). Nel caso di specie – come correttamente evidenziato dalla sentenza di primo grado- sono plurimi gli elementi fattuali da cui ricavare la consapevolezza del circa lo stato di ubriachezza della Pt_1 conducente del veicolo (il cui tasso alcolemico era pari a 1,66 g/l). Dagli atti di causa, infatti, emerge che lo e la Pt_1
avevano sicuramente trascorso insieme gran parte della Pt_2 giornata, anche sorseggiando alcolici a più riprese, quindi erano perfettamente consapevoli del reciproco stato di ebbrezza. Tale circostanza trova riscontro- contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante- non solo nelle dichiarazioni della ma Pt_3 anche nelle stesse dichiarazioni rilasciate dalla e dallo Pt_2 in sede di interrogatorio formale e nei verbali di Pt_1 sommarie informazioni, dai quali emerge che i due avevano bevuto insieme durante la festa di compleanno e anche più tardi, al termine della festa, presso la gelateria “il Brivido”. Ad ulteriore sostegno dell'evidente stato di ebbrezza alcolica dei soggetti, a pag. 18 della cartella clinica si legge che il personale medico al momento dell'esame obiettivo ebbe a rilevare l'”alito alcolico” dello . Ne consegue che i soggetti Pt_1 coinvolti nel sinistro presentavano segni esteriori di tale stato, percepibili anche da terzi. Sulla base dei principi sopra esposti, si osserva che la diminuzione del risarcimento stabilità dal primo giudice nella misura del 20 % è corretta e adeguata alle circostanze del caso, poiché la condotta imprudente dell'appellante ha contribuito alla verificazione del danno, le cui conseguenze avrebbero potuto essere ancora peggiori considerata la forte velocità cui il veicolo procedeva.
2) Infondato è anche il secondo motivo di ricorso.
2.1. Quanto alla valutazione della inabilità temporanea, Il giudice di primo grado, correttamente applicando le Tabelle Milanesi, ha individuato un valore-punto pari a euro 100,00 per ogni giorno di invalidità temporanea (al 100%). Infatti, facendo affidamento alle conclusioni del CTU, da ritenersi prive di errori logico-formali, non sono state evidenziate circostanze di natura eccezionale che possano giustificare l'applicazione di un maggiore ammontare giornaliero.
2.2. Quanto al mancato incremento per il danno morale soggettivo, l'appellante omette di considerare che, sebbene la giurisprudenza di legittimità distingua il danno morale dal danno biologico (mentre il danno biologico è un danno avente base organica, che consiste in alterazioni funzionali dell'organismo suscettibili di essere documentate da rilievo medicolegali e si traduce in un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, diversamente, il danno morale è un pregiudizio non soggetto a riscontri medici, inerendo ad una sofferenza che si dispiega nel foro interno del danneggiato e che ivi si arresta), quest'ultima, tuttavia, non esonera il richiedente dalla prova dello stesso (Cass. n. 13383 del 20/05/2025; Cass. n. 20661 del 24/07/2024; Cass., 22/03/2024, n. 7892). Nel caso di specie, l'appellante lamenta genericamente il mancato riconoscimento del danno morale, facendo leva sulla gravità delle lesioni subite, non allegando, però, le conseguenze in concreto patite dal soggetto sul piano personale. In disparte le considerazioni in ordine all'onere della prova, deve rilevarsi che il giudice di primo grado ha applicato le delle tabelle milanesi del 2021, le quali prevedono una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale, comprensiva tanto del danno biologico quanto di quello morale. Muovendo da tale considerazione, la corresponsione di un ulteriore importo a titolo di danno morale comporterebbe una ingiustificata duplicazione risarcitoria in capo al danneggiato.
2.3. Considerazioni per certi versi analoghe consentono di respingere la doglianza dell'appellante circa la mancata personalizzazione del danno non patrimoniale da parte del giudice di primo grado. Anche in questa ipotesi, infatti, la misura "standard" del risarcimento prevista dalle tabelle milanesi può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato). L'appellante, al contrario, si limita a richiedere un aumento di quanto dovuto a titolo di personalizzazione sulla base delle gravi lesioni e delle ripercussioni permanenti delle stesse, omettendo di allegare in modo puntuale gli elementi eccezionali che, nel caso concreto, il giudice dovrebbe utilizzare per discostarsi dai valori di riferimento riportati nelle tabelle. Deve pertanto ritenersi corretta la decisione del giudice di primo grado di attenersi ai parametri ordinari previsti dalle tabelle milanesi, non essendo stati dedotti né provati elementi concreti tali da giustificare una personalizzazione del danno non patrimoniale.
3) Infondato è anche il motivo di appello volto al riconoscimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica. Sul punto, occorre osservare che, in conseguenza di un fatto illecito, la riduzione o la perdita della capacità lavorativa specifica può legittimare il riconoscimento di un danno patrimoniale (da lucro cessante) qualora si accerti che il danneggiato ricaverà minori guadagni dal proprio lavoro. In tale ipotesi di danno patrimoniale il giudice, oltre a dover accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità di guadagno, è tenuto altresì a verificare “se e in quale misura in tale soggetto persista o residui, dopo e nonostante l'infortunio patito, una capacità ad attendere al proprio o ad altri lavori confacenti alle sue condizioni personali e ambientali idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte, e solo nell'ipotesi in cui, in forza di detti complessivi elementi di giudizio, risulti una riduzione della capacità di guadagno e, in forza di questa, del reddito effettivamente percepito, tale ultima diminuzione è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante” (Cass., Ordinanza n. 16213 del 27/06/2013; Ordinanza n. 16604 del 20/06/2025 ). I postumi permanenti di un infortunio, infatti, possono provocare la perdita del lavoro, ma non necessariamente la possibilità di impiegare proficuamente in altro modo le proprie capacità di produrre reddito. Applicando tali principi al caso di specie, emerge che lo
, dopo il licenziamento, nonostante la possibilità di Pt_1 cercare un altro lavoro, sia rimasto inerte, non provando a reintrodursi nel mercato del lavoro (come si evince dalla relazione del CTU, pag. 11, lo al momento della visita in Pt_1 data 14 aprile 2023 non era iscritto a liste di collocamento e al momento non era in cerca di un lavoro). A ciò si aggiunga che, l'appellante non fornisce elementi concreti dai quali desumere l'effettivo pregiudizio economico subito a causa del sinistro: la situazione reddituale dello infatti, non è stata Pt_1 compiutamente descritta né con riferimento al periodo precedente il sinistro, né per il successivo. Deve escludersi, pertanto, la prova di un danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica, poiché non vi sono elementi concreti dai quali desumere che l'appellante non possa impiegare proficuamente le proprie competenze in attività compatibili con il proprio stato di salute, anche potenzialmente più remunerative di quella svolta in precedenza.
-Secondo il principio della soccombenza, le spese vanno poste a carico dell'appellante. La soccombenza dell'appellante esclude l'applicabilità dell'art. 96 co.3 c.p.c. Sul punto, infatti, si osserva che la condanna per lite temeraria non può essere disgiunta dalla condanna alle spese processuali e presuppone, altresì, l'accoglimento della domanda, considerato il richiamo operato dall'art. 96, comma 3 c.p.c. all'art. 91 c.p.c. ed al principio di soccombenza ivi stabilito. Nel caso di specie, poiché la domanda è stata integralmente respinta, non ricorrono i presupposti applicativi previsti dall'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
La corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
-A) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
-B) Condanna al pagamento delle spese del presente Parte_1 grado in favore delle parti costituite e Parte_2 [...]
che si liquidano per ciascuna in euro Controparte_3 10.060,00 oltre accessori come per legge;
-C) C)Ricorrono i presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. Così deciso in Bologna il 1/10/25
IL PRESIDENTE rel. ed est. (Giampiero M. Fiore)